Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico
Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità.
Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico
“Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idro
– meteorologica in tempo reale su ponte radio e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria”
ALLEGATO E SCHEMA DI CONTRATTO
CIG n. 7452803797
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
**************************************************
Repertorio n.
Oggetto: Contratto per l'affidamento del “Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio idro – meteorologica in tempo reale su ponte radio e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria”.
**********************************
Oggi (DATA)
in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, avanti a me Xxxxx Xxxxxxx, Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con D.G.R. n. 475 del 26.04.2016, pubblicata sul B.U.R – Serie Generale – n. 26 del 01.06.2016 sono presenti:
i Sigg.:
1. , nato a _ il , domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico ed agisce in nome, per conto e nell’interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0 - Xxxxxxx - c.f.: 80000130544;
2. , nato a il , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
della (Impresa aggiudicataria), con
sede in (Impresa aggiudicataria) codice fiscale (Impresa aggiudicataria) e partita i.v.a. (Impresa aggiudicataria).
Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Xxxxxxx, personalmente sono certo previa rinuncia, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni a questo atto,
DICHIARANO E PREMETTONO:
– che con Determinazione Dirigenziale n. del , allegata al presente atto con la lettera “ ”, è stato stabilito, fra quant’altro:
🢭 di procedere all'aggiudicazione definitiva del “Servizio di
manutenzione della rete di monitoraggio idro – meteorologica in tempo reale su ponte radio e del sistema centrale di acquisizione e gestione dati della Regione Umbria” a favore dell’Impresa (Impresa aggiudicataria).;
🢭 di vincolare le obbligazioni negoziali con la sottoscrizione di un contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa in conformità allo schema approvato con la citata DD.
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Regione Umbria - Giunta Regionale come sopra rappresentata, di seguito per brevità indicata come “Regione”, affida all’Impresa (Impresa
aggiudicataria), di seguito per brevità indicata come “Impresa”, che nella persona del legale rappresentante intervenuto accetta, il servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale in tempo reale su ponte radio UHF ed a registrazione, costituita dalle stazioni idrometriche e meteorologiche dalle unità locali e dal relativo sistema di teletrasmissione, acquisizione, archiviazione e visualizzazione, ubicato presso il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione, il tutto così come meglio individuato e descritto nel Capitolato speciale descrittivo, di seguito denominato Capitolato (allegato).
ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Impresa si obbliga ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel capitolato speciale, nell’“offerta tecnica” presentata dall’Impresa in sede di gara e nel presente contratto.
Il servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale, che l’Impresa conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell’“offerta tecnica” presentata dall’Impresa in sede di gara.
La Regione di riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dall’Impresa e che gli interventi effettuati siano stati eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali.
Nel caso di difetti, di malfunzionamenti, di carenze, di inadempienze di qualsiasi genere, inesatte o parziali, d’inefficienza ed/o inadeguatezza dei servizi prestati, la Regione intima all’Impresa di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a mezzo di PEC.
Nell’ipotesi in cui l’Impresa non dovesse provvedere, la Regione può
procedere di diritto alla risoluzione del contratto senza che l’impresa abbia nulla a pretendere oltre al pagamento delle competenze giustamente maturate e documentate.
Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo la disciplina contenuta agli artt. 7, 8 e 9 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 4 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in 2 anni e 161 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio di manutenzione e con scadenza, comunque, non oltre 31/12/2020. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 la Regione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 2 anni e 161 giorni agli stessi patti e condizioni
ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTUALE
Il corrispettivo globale per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è pari ad € (Vedi Offerta in numeri) Euro (Vedi offerta in lettere)
i.v.a. esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara qui allegata. Detto importo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale e gli ulteriori allegati.
Non trova applicazione il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Nel corso di esecuzione del contratto la Regione può chiedere, e l’Impresa ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento sull’ammontare contrattuale fino alla concorrenza dei due quinti.
ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento relativo ad ogni annualità del servizio di manutenzione prestato
viene effettuato in tre rate quadrimestrali, ciascuna per un importo pari ad un terzo dell’importo annuale. Si procederà al pagamento su presentazione di regolari fatture, la prima da emettersi dopo i primi quattro mesi, l’ultima a fine annualità. Il pagamento delle spettanze all’Impresa verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica da parte del personale della Regione che gli interventi effettuati siano stati eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura da inoltrare alla Regione Umbria, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Piazza Partigiani, Perugia, e sono effettuati dalla Tesoreria Regionale gestita dalla UNICREDIT BANCA S.p.A. - Agenzia Perugia Fontivegge, mediante
.(1)
I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n.136:
……………………………………..
Le persone delegate ad operare sul conto medesimo sono:
- ………………………….
L’Impresa si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale inesattezza dei pagamenti.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG , e saranno registrati sul suddetto
conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate
nel medesimo art. 3 della citata legge.
La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Impresa su conti correnti dedicati mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Regione e cessionario, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nell’art. 3 della citata L. 136/2010, su conto corrente dedicato.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Regione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
ARTICOLO 7 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI E REVISIONE BIENNALE
Il prezzo del servizio, comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte alle condizioni tutte del Capitolato e del presente contratto, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio è quindi da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, ferma restando la possibilità per l’Impresa di richiedere, non prima di due anni dall’inizio di esecuzione del contratto, la revisione del prezzo contrattuale. In tal caso la Regione applica l’adeguamento del prezzo fissato, nella misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente,
accertata dall’ISTAT.
La modifica nonché le varianti del contratto sono consentite soltanto alle condizioni e per gli effetti dell’art. 106 del Codice degli Appalti.
Si applica, altresì, in relazione alla facoltà di sospensione del contratto la disciplina contenuta all’art. 17 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 8 - PENALITA' E INADEMPIENZE
Il mancato rispetto di quanto previsto nel contratto per la realizzazione delle singole attività oggetto dell’appalto non giustificato da cause di forza maggiore, comporta il pagamento delle penali riportate all’art. 12 del Capitolato.
Durante il periodo di validità del contratto, l’ammontare complessivo delle penali non può superare un decimo dell’importo contrattuale. Giunti a tale limite la Regione può procedere in prima istanza -senza formalità di sorta all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere automaticamente il contratto, affidando il servizio al concorrente che segue in graduatoria, qualora sia sempre disponibile ed in possesso dei necessari requisiti.
Le somme dovute a titolo di penale sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti. È facoltà della Regione, qualora i ritardi si prolunghino oltre i limiti stabiliti di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta all'Impresa. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Oltre che nei casi previsti nel presente contratto, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti agli articoli 14 e 15 del Capitolato e secondo le modalità ivi previste.
La risoluzione comporta il diritto della Regione di incamerare la cauzione a
titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali possa dar luogo l'inadempimento dell'Impresa rispetto agli obblighi assunti.
In caso di risoluzione, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte rimanente in danno dell'Impresa inadempiente.
Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo la disciplina contenuta all’art. 108 del Codice degli Appalti e agli artt. 12 e 15 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri previsti nel presente contratto e nel capitolato.
In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone od essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto.
L'Impresa si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente od indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.
Si applica, per quanto non stabilito nel presente articolo, la disciplina contenuta agli artt. 13 e 14 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Impresa si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. L'Impresa si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o di cui viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. L'Impresa dichiara, altresì, di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel Decreto.
ARTICOLO 11 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati realizzati in virtù del contratto d’appalto sono di proprietà esclusiva della Regione. L’Impresa non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto della Regione.
Le parti fornite dall’Impresa in luogo di quelle guaste, nel corso dell’espletamento e validità del servizio di manutenzione, sono di proprietà della Regione mentre per quelle guaste sostituite l’Impresa provvederà allo smaltimento secondo i regolamenti vigenti.
Si richiama, altresì, per quanto non stabilito nel presente articolo la disciplina contenuta all’art. 8, punto 8, del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di € (in numeri) (Euro (in lettere)), pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale, mediante (Allegato
“ ").
La cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, è svincolata dopo l’espletamento di tutte le attività previste dal presente capitolato d’oneri e previa acquisizione della dichiarazione di svincolo rilasciata da parte del Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione a seguito dell’esatto adempimento di tutte le attività previste nel Capitolato, nell’offerta tecnica, nonché di tutte le obbligazioni contrattuali.
In caso di abbandono del servizio o di subappalto, la cauzione è incamerata a titolo di penale a favore della Regione senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Impresa possa dar luogo.
In caso di controversie, lo svincolo della cauzione avviene dopo che le stesse sono state risolte.
L’impresa si obbliga altresì a produrre polizza assicurativa, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata dello stesso, secondo le caratteristiche ed importi previsti all’art 14 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Le parti danno atto che l’Impresa non ha inteso avvalersi del subappalto e che, pertanto, la stessa deve eseguire in proprio tutte le attività relative al presente contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ARTICOLO 14 - RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti la Regione può recedere dal contratto in qualsiasi momento alle condizioni tutte contenute all’art. 16 del Capitolato che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto -e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati, sottoscritti da entrambi i contraenti, e conservati agli atti dell'Ufficiale Rogante- i seguenti documenti:
- l'"offerta tecnica";
- la cauzione definitiva;
- le garanzie.
ARTICOLO 17 – DOMICILIO DELL'IMPRESA E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari del presente atto, l'Impresa elegge domicilio legale presso: .
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l'Impresa che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, sono deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia, con esclusione della competenza arbitrale.
ARTICOLO 18 – I.V.A. E REGISTRAZIONE FISCALE DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto della presente convenzione, il cui corrispettivo netto è pari ad € (in numeri) (Euro in lettere), sono applicate le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta di xxxxx, le spese di registrazione fiscale, di spedizione e copia del contratto, nonché tutti gli altri oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Impresa, salvo che la legge non disponga altrimenti.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
E richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, da me letto, con omissione degli allegati, per averne avuta espressa dispensa dai comparenti, i quali su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta, e con me lo sottoscrivono in calce ed a margine di ogni foglio. L’atto, dattiloscritto a norma di legge, da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, è redatto in un unico originale depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo su modulo continuo, debitamente
regolarizzate a norma del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.