ASTI Servizi Pubblici S.p.A.
ASTI Servizi Pubblici S.p.A.
REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZO N. 21 IN LOCALITÀ BONOMA DEL COMUNE
DI SAN XXXXXXX D’ASTI E CHIUSURA DI N. 1 POZZO
SCHEMA DI CONTRATTO
Progettista: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
PROGETTO ESECUTIVO
Geologo incaricato Xxxx. Geologo Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Collaboratori alla progettazione:
Direttore dei Lavori:
Assistenti di Cantiere:
Coordinatore della sicurezza
in fase di Progettazione: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
10
Elaborato
12
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione:
Responsabile Aziendale: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Consulenze:
rev. | data | descrizione | approv. | data |
Scala | Codifica dell’intervento | Data redazione settembre 2015 | ||
Asti Servizi Pubblici S.p.A. – X.xx Don Minzoni, 86 – 00000 Xxxx (XX) – Tel. 0141/434611 – Fax. 0141/434666
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 43, 1° c. e ss., D.P.R. 05.10.2010 n. 207)
Euro | ||
a) | Lavori a corpo | 200.711,83 |
b) | Oneri per la manodopera: | 82.288,17 |
TOT a)+b) | Totale lavori | 283.000,00 |
c) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: | 15.000,00 |
Totale Appalto | 298.000,00 |
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010 ed ai sensi della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (detto “Decreto del fare”), precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di:
“REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZO N. 21 IN LOCALITÀ BONOMA DEL COMUNE DI X.
XXXXXXX X’XXXX E CHIUSURA DI N. 1 POZZO”.
N.
Rif. APP /2015
(prog. ) – CIG:
I Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente:
a) Xxx. Xxxxx XXXXXX domiciliato per la carica presso la sede Società Asti Servizi Pubblici S.p.A, siglabile “A.S.P.” S.p.A., xxxx in X.xx Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx (xx seguito denominata anche “Società”), C.F. e P.IVA n. 01142420056, in qualità di Amministratore Delegato;
b) nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la sede della Ditta in n.
- P.IVA n. , in qualità di dell’impresa stessa (come da
C.C.I.A.A. conservata in atti)
di seguito nel presente atto denominata anche “appaltatore”.
OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea d’imprese:
c) nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la sede dell’Impresa “ ” in qualità di dell’impresa stessa, alla quale è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza dell’Associazione Temporanea d’Imprese (di seguito nel presente atto denominato anche “appaltatore”) costituita con
atto a rogito Notaio
di
– rep. /
del –
depositato agli atti della Società, tra:
⮚ con sede in - C.F . e P.IVA n.
(capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento con una quota del %
⮚ con sede in – C.F. e P.IVA n.
(mandante) che partecipa al Raggruppamento con una quota del %
PREMESSO
⮚ che con Determina Dirigenziale n. del è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo alla realizzazione dei lavori di esecuzione di un nuovo pozzo in Località Bonoma del Comune di
X. Xxxxxxx d’Asti in corrispondenza del campo pozzi esistente, nonché del fabbricato avampozzo, della condotta di mandata e del collegamento elettrico dalla cabina di distribuzione esistente, - per l’importo presunto complessivo lordo pari ad Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila/00) di cui Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA;
⮚ che con determina del prot. ASP n. l’Impresa di
sulla base delle risultanze di apposita procedura di affidamento ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura in oggetto, con un ribasso offerto del % sull’importo dei lavori lordi soggetti a ribasso di Euro +IVA, determinando così un importo di affidamento di netti Euro + IVA, oltre ad Euro 15.000,00+IVA quale importo relativo agli oneri per il Piano di Sicurezza non soggetto a ribasso, e così per complessivi netti Euro +IVA;
⮚ che all’atto dell’offerta l’appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara per le seguenti Imprese consorziate: , .
⮚ Che con dichiarazione del l’appaltatore ha indicato nel il direttore tecnico che seguirà i lavori.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1) ASP S.p.A., in virtù degli atti sopra richiamati, affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
2) L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse che, sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della piena conoscenza e dell’accettazione incondizionata, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e
fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante.
OPPURE:
3) All’atto dell’offerta l’appaltatore ha manifestato l’intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere: .
All’atto dell’offerta l’appaltatore non ha manifestato l’intenzione di avvalersi di subappalti.
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2) E’ estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3) Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
4) Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara che, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, costituiscono i prezzi contrattuali.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1) L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a Euro di cui:
a) - Euro per lavori;
b) - Euro 15.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
(Con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, l’articolo 82 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, è stato così sostituito dall’art. 32 comma 7bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (detto “Decreto del fare”): "3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".)
2) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
3) Il contratto è stipulato interamente “a corpo” per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 163 del D.P.R 207/2010.
2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 8° comma, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e agli artt.10 e 11 del capitolato generale d’appalto approvato
con D.M. 145/2000 e s.m.i.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
Per ogni caso non previsto nel presente paragrafo, si applica l’art. 21 del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, saranno applicate le penalità previste dall’art.18 del capitolato speciale d’appalto stesso.
2) Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 l’importo complessivo della penale non potrà superare il
10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall’ art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3) Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all’andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 3° comma.
5) Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 7 dell’art. 24 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1) Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Xxxxx, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.
2) Fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che prevalgono in caso di difformità con quanto stabilito nel presente articolo, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’appaltatore le relative spese) gli oneri di cui all’art. 5 del citato capitolato generale, e in
particolare:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) la segnaletica orizzontale e verticale qualora manomessa durante la fase esecutiva dei lavori;
j) l’adeguamento del cantiere in osservanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3) L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6) L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del D.M. 145/2000 e s.m.i., e come meglio specificato nel seguito.
7) L’appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti, con particolare attenzione al sistema SISTRI.
8) Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 25 del presente contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5) Il Direttore dei Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1) Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, 1° comma Codice Civile.
2) Qualora per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori sia pari o superiore ai due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3) In deroga a quanto previsto al precedente par. 1), qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il Decreto di cui all’art. 133, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., citato.
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1) Ai sensi dell’art. 26ter – Anticipazione del prezzo, introdotto dalla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (detto “Decreto del fare”) sono stati introdotti i seguenti commi:
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
2) I successivi pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 80.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.7, 2° comma del D.M. 145/2000 e s.m.i.
3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 1° comma, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207.
4) Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori.
5) Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo con le modalità previste dall’art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dagli artt. 235 e 124 del Regolamento D.P.R. 05/10/2010 n.207.
6) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.
7) I pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell’art. 29 D.M. 145/2000 e s.m.i.
8) L’art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stato così sostituito dall’art. 31 comma 2 - Semplificazioni in materia di DURC introdotto dalla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (detto “Decreto del fare”): Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». Pertanto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, si applicano le norme di cui sopra.
9) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
10) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente: .
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere.
1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2) I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3) Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
4) L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione da emettersi, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art. 199 del citato D.P.R. 207/2010.
6) Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
7) Xxxxx quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli nn. 135 – 136 - 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
3) E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 134 del citato X.Xxx.
163/2006 e s.m.i.
Articolo 15. Controversie.
1) Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt. 31 del D.M. 145/2000 e s.m.i. e 190 del D.P.R. 207/2010.
2) Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la
disciplina prevista dall’articolo 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per gli appalti di importo inferiore a dieci milioni di Euro.
3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno attribuite alla competenza
del Foro di Asti.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i.
3) L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art. 36 bis, comma 3, del
D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Xxxxx 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4) L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
6) In caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:
a) procederà ad un’adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti
effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;
b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 13 del D.M. 145/2000 e s.m.i.;
c) ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i., disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.
7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Impresa, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
8) La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.
1) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla certificazione recante la dicitura antimafia, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di in data , depositata agli atti.
2) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n.
187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d’opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 del medesimo D.P.C.M.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1) L’appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei
piani di sicurezza.
2) L’Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs.
81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);
d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs.
81/2008;
e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.
3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
4) L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 118, 7° comma del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si
impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
6) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
7) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 19. Subappalto.
1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
OPPURE, in alternativa se NON sono stati indicati lavori in subappalto
2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto art. 118 e dal capitolato speciale d’appalto.
3) Considerato la mancata indicazione in sede di offerta, per quanto previsto all’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. non è ammesso il subappalto.
4) L’appaltatore garantisce l’osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.
5) L’appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, le fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di
acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.
7) Come specificato all’art. 11 del presente Contratto, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla ag. , con effetto dal al per l'importo di Euro .
2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
3) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione
1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2) A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010. - ha fornito la polizza assicurativa n. con effetto dal
al rilasciata dalla Assicurazioni S.p.A. - agenzia di , nella forma “Tutti i rischi della costruzione di Opere Civili” con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura complessiva di Euro (di cui Euro
per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro per opere od impianti preesistenti; Euro per costi di demolizione o sgombero) ed una garanzia di
responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro (non inferiore a
500.000,00), valida sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.
A copertura dei danni da inquinamento accidentale l’appaltatore ha prodotto la polizza responsabilità civile generale n. con scadenza al , emessa dalla Società - ag. .
L’appaltatore si impegna a mantenere attive le coperture assicurative di cui sopra fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
OPPURE
3) A copertura dei danni da inquinamento, l’appaltatore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata presentazione della polizza di cui al presente paragrafo nei termini previsti, la stazione appaltante procederà all’automatico incameramento della garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
• il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i.;
• il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
• gli elaborati grafici progettuali;
• l'elenco dei prezzi unitari offerti individuato ai sensi dell’articolo 3) del presente contratto;
• i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18) del presente contratto;
• il cronoprogramma ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010.
In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 163/2006 parte II, titolo III, capo I, ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione
Appaltante e Appaltatore con il presente contratto.
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2) Ai sensi dell'art. 139, 2° c. del D.P.R 207/2010. sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n.
131. Ai fini fiscali, in caso d’uso, trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
4) L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Asti,
A.S.P. S.p.A. L’Impresa
(Xxx. Xxxxx Xxxxxx)
L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all’appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto) – 2 (Capitolato Speciale d’appalto) – 4 (Variazioni al progetto e al corrispettivo) – 6 (Penalità) – 7 (Sospensioni e riprese dei lavori) – 8 (Oneri a carico dell’Appaltatore) – 10 (Invariabilità del corrispettivo) – 13 (Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere) – 14 (Risoluzione del contratto) – 15 (Controversie) – 16 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) – 18 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) – 19 (Subappalto) – 21 (Responsabilità verso terzi e assicurazione) – 25 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale) del presente contratto.
Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
Asti,
A.S.P. S.p.A. L’Impresa
(Xxx. Xxxxx Xxxxxx)