REGISTRATO AD
Repertorio n. 656 Raccolta n. 91
REGISTRATO AD
ALBANO LAZIALE
il 5 novembre 2018 al n. 13245 serie 1T Euro 245,00
con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che si stipula a seguito di una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, di durata quadriennale, avente a oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione eventi, di comunicazione e di grafica e stampa – CIG 7443577A0D e CUP J89D15002670007; J89D16000590006; J51H16000180001; J52I16000570001; J58H17000020001; J58H17000000001;
XXXXX XXXXX NOTAIO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di ottobre,
- 31-10-2018 -
in Roma, al Viale dei Parioli, n. 2, presso il mio studio.
Innanzi a me dottor Xxxxx XXXXX, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI:
da una parte:
Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Roma (RM) il giorno 11 settembre 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale della infra generalizzata società, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di procuratore e in rappresentanza della società di diritto italiano "BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.", con
sede legale in Roma, alla Piazza Sallustio, n. 21, capitale sociale pari a Euro 2.387.372,16
(duemilionitrecentoottantasettemilatrecentosettantadue virgola sedici) interamente versato ed esistente, numero di codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Roma 06044201009, p.e.c. xxxx@xxxxxxxxxxx.xx (di seguito indicata altresì come “BMTI”), al presente atto legittimato giusta procura speciale a rogito del Notaio Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx di Roma del 2 febbraio 2017, registrata a Roma 2 il 2 febbraio 2017, al n. 3282 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Roma in data 23 agosto 2017, protocollo n. 260611/2017 del 2 agosto 2017, che egli dichiara essere tuttora valida e non revocata; e
dall’altra:
Xxxxxxx XXXXXXXXX, nata a Roma (RM) il 22 agosto 1975, domiciliata per la carica presso la sede sociale della infra generalizzata società, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di amministratore unico e in rappresentanza della società di diritto italiano "COMUNICAZIONE 2000 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA", con sede legale in Roma, alla Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, x. 0, xxxxxxxx sociale pari a Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) interamente versato ed esistente, numero di codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Roma 06261931007, p.e.c. xxxxxxxxxxxxx0000@xxx.xx (di seguito indicata altresì come “Aggiudicatario”), al presente atto legittimata ai sensi di legge e di
statuto.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale concordemente
PREMETTONO:
a) che BMTI è la società consortile di proprietà del sistema camerale
– istituita ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 174 del 6 aprile 2006, integrato e modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
n. 97 del 20 aprile 2012 – che gestisce la piattaforma di contrattazione della Borsa Merci Telematica Italiana e che studia e monitora i mercati agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici per favorirne la trasparenza. La società non ha scopo di lucro e assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) che nel quadro delle funzioni di promozione e sviluppo dei mercati telematici ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 174 del 6 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle funzioni di diffusione dei pressi su incarico di Unioncamere - l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, BMTI intende realizzare iniziative dirette alla promozione del Mercato telematico sperimentale dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura, del Mercato telematico sperimentale dei prodotti del settore suinicolo, del mercato nel settore olivicolo-oleario e dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Ciò, in particolare, attraverso lo studio, la progettazione e la realizzazione di campagne di promozione e comunicazione, relative all’attivazione e al funzionamento del Mercato telematico sperimentale anche attraverso incontri, seminari e workshop con gli operatori di mercato, presenze nei principali centri agroalimentari all’ingrosso rappresentativi del settore, nonché la realizzazione e diffusione di documenti informativi che, a partire dai dati e dalle informazioni relative ai prodotti contrattati nel Mercato telematico sperimentale, favoriscano la trasparenza dei mercati e permettano di diffondere informazioni su prezzi, quantità e tendenze dei prodotti;
c) che il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici è applicabile al presente contratto;
d) che l’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e per una durata non superiore a quattro anni;
e) che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. iii) del D. Lgs. n. 50/2016, l’accordo quadro è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste per l’affidamento del servizio;
f) che BMTI ritiene che l’accordo quadro possa essere lo strumento giuridico più idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte in quanto
con tale tipo di accordo vengono stabilite in anticipo le caratteristiche imprescindibili dell’oggetto dell’affidamento del servizio di cui trattasi, relativo alla realizzazione di iniziative promozionali, alla organizzazione di eventi e di servizi di comunicazione, di grafica e stampa;
g) che BMTI con determina a contrarre n. 23 del 28 marzo 2018 ha disposto l’avvio di una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, avente a oggetto l’affidamento del “servizio di organizzazione eventi, di comunicazione e di grafica e stampa”;
h) che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG 7443577A0D;
i) che in data 10 aprile 2018 è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea il bando di gara che ha dato esecuzione alla suddetta determina, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 16 aprile 2018, nonché sui quotidiani La Notizia Ed. Nazionale, Libero Ed. Nazionale, Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio e Il Giornale Ed. Locale il 21 aprile 2018 e per esteso sul sito di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.;
l) che i plichi sono stati presentati entro il termine di scadenza del 25 maggio 2018;
m) che con determina n. 44 del 26 giugno 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
n) che all’esito dei lavori, con nota prot. n. 1637/18/AS del 21 settembre 2018, sono stati trasmessi alla stazione appaltante i verbali delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione e in particolare la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio;
o) che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, con determina n. 66 del 21 settembre 2018 ha provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore di "COMUNICAZIONE 2000 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" per un importo di Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila virgola zero zero), al netto dell’I.V.A.;
p) che la stazione appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni, l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
q) che a esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l’aggiudicazione, la stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016;
r) che si è proceduto così ad acquisire d’ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
s) che BMTI ha richiesto in data 24 settembre 2018, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, le informative antimafia di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
t) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
u) che con la sottoscrizione del presente accordo, l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara manifesta la propria volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;
v) che alla luce dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, l’accordo è stipulato con il presente atto pubblico notarile informatico.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale per presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse all’Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: il Bando di gara, il Capitolato d’oneri e il Modello A) “offerta economica” allo stesso allegato, il progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, il Disciplinare di gara, le risposte alle FAQ pervenute, l’Offerta Economica e l’Offerta Tecnica.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti da BMTI prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Aggiudicatario, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Aggiudicatario e accettate da BMTI.
Articolo 2
Oggetto e disciplina dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto specifico.
Il presente Accordo Quadro è concluso con l’operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa.
Ogni dettaglio tecnico relativo all’oggetto dell’affidamento è descritto nel Capitolato d’oneri, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 3 Aggiudicazione degli appalti specifici
Per l'aggiudicazione degli appalti specifici, BMTI invierà all’Aggiudicatario una richiesta di offerta riportante le linee guida tecniche ed economiche su cui andrà declinato il progetto organizzativo, secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta per ciascuna prestazione.
L’Aggiudicatario si impegna a fornire una proposta specifica completa di creatività (qualora richiesta) e budget, declinando i costi delle varie voci ivi contenute.
BMTI potrà chiedere modifiche alla proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l’Aggiudicatario dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.
BMTI formalizzerà l’accettazione della proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall’Aggiudicatario.
Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall’Aggiudicatario non soddisfi le esigenze di BMTI, è fatta salva la facoltà della società di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che le singole componenti della proposta specifica dovranno essere ricondotte/riconducibili, ove possibile, al listino previsto dal Modello A) “offerta economica” allegato Capitolato d’oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Gli appalti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata anche in modalità elettronica o altre modalità), con la quale BMTI esprimerà le proprie esigenze; l’Aggiudicatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione.
L’Aggiudicatario, preso atto della natura dell’Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Specifici, ove richiesti, e si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e di quelle che verranno impartite da BMTI.
Articolo 4
Durata
Il presente Accordo Quadro sarà vigente per quattro anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto entro tale termine o che venga raggiunto in un termine minore. Laddove BMTI dovesse esaurire l’oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, l’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
Articolo 5
Valore dell’Accordo Quadro
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro è stimato in Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila virgola zero zero).
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo e, quindi, non impegna BMTI a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’intero ammontare, atteso che i contratti specifici saranno stipulati in base alle esigenze di BMTI. L’Aggiudicatario riconosce e accetta che l’importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere e ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
Articolo 6 Obbligazioni dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario, nel corso dell’Accordo Quadro, si impegna:
• a presentare offerta per ciascuno dei contratti specifici, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell’Aggiudicazione dell’Accordo Quadro e delle sopravvenute esigenze di BMTI;
• a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l’offerta presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
• in caso di realizzazione di un Appalto specifico, a stipulare il relativo Contratto specifico, previa prestazione di una garanzia definitiva a copertura dell’esatta e completa esecuzione dello stesso, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
• a dare esecuzione al contratto medesimo;
• a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di comunicare a BMTI, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:
i.) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
ii.) le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
iii.) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.
L’Aggiudicatario si obbliga a eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri e nel contratto specifico.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro e a quant’altro offerto nel rispettivo Appalto Specifico. L’Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente a BMTI le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a BMTI, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli contratti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.
L’Aggiudicatario dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).
Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto
specificato all’art. 8 del Capitolato d’oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 7
Obblighi relativi al rapporto di lavoro L’Aggiudicatario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga a ottemperare agli obblighi descritti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, BMTI procederà alla risoluzione contrattuale.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Aggiudicatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 8
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo Quadro, anche successivamente alla cessazione del rapporto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, BMTI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni
che dovessero derivare a BMTI.
L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’operatore economico stesso a gare e appalti.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR").
In particolare, BMTI tratta i dati personali relativi all’Accordo Quadro medesimo in qualità di “Titolare” del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e ha provveduto a informare l’Aggiudicatario circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxxx.xx.
Articolo 9
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria L’Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga:
- a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto specifico, sia attivi da parte della Stazione appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/10;
- a inserire, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche
contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- indicare il CIG e anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 non solo l’Aggiudicatario, ma anche i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di “filiera” e per tutti gli adempimenti connessi alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
Articolo 10 Garanzia Definitiva
Con riferimento al singolo, eventuale Appalto specifico, l’Aggiudicatario si impegna a corrispondere in favore di BMTI idonea garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
Resta inteso che detta garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di BMTI.
La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nei limiti di legge, nascenti dall’esecuzione del singolo Contratto specifico.
La suddetta garanzia dovrà avere una durata pari a quella del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico. La garanzia copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipulazione del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata, ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l’applicazione delle sanzioni comminate, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 11
Penali e relativo procedimento di applicazione
Il Direttore dell’esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o difformità nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l’1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all’Aggiudicatario per iscritto da BMTI;
- l’Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a BMTI medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a BMTI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima BMTI, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell’inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, BMTI potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
BMTI potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto specifico; oltre la predetta misura - così come per la ipotesi di applicazione di un numero superiore a 5 (cinque) penalità - BMTI ha diritto alla risoluzione del Contratto specifico secondo quanto stabilito nel successivo articolo 12.
L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Accordo Quadro non preclude il diritto di BMTI a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Accordo Quadro non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 12
Risoluzione
In caso di inadempimento, anche di uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipulazione del relativo Appalto Specifico, BMTI avrà facoltà di comunicare all’Aggiudicatario, a mezzo raccomandata A.R., una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine
all’inadempimento, BMTI avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto specifico.
In ogni caso, BMTI nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, nella fase di svolgimento e di esecuzione dell’Appalto Specifico di riferimento e del relativo Contratto di attuazione, anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A.R., rispettivamente il presente Accordo Quadro (per la parte relativa alla parte inadempiente) e il Contratto nascente dall’Appalto Specifico, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la stipulazione del medesimo Accordo Quadro e per la stipulazione del competente Appalto Specifico;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del contraente di un provvedimento interdittivo antimafia;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d) nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
f) in casi di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del d.P.R. 445/2000.
In tutti i casi di risoluzione previsti, dell’Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici e dei relativi Contratti attuativi, BMTI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di BMTI al risarcimento dell’ulteriore danno.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa, per il Contraente interessato, all’aggiudicazione degli Appalti Specifici ed è causa di risoluzione del Contratto eventualmente già stipulato.
Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione per grave inadempimento, BMTI si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato all’art. 13 del Capitolato d’oneri, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 13 Assicurazioni
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri a essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando BMTI da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento.
A tale scopo, l’Aggiudicatario procederà alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali eventi, nella quale sia espressamente indicato che la Stazione appaltante è considerata “terza”, a tutti gli effetti, e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, c.c. e a qualsiasi rivalsa verso BMTI da parte della società assicuratrice.
Il contratto assicurativo, stipulato espressamente per l’esecuzione del presente appalto, dovrà essere esente da ogni franchigia e valido per tutta la durata del contratto, con un massimale non inferiore a Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero) per anno, per tutta la durata dell’appalto.
Articolo 14 Cessione del contratto
Il presente Accordo quadro non può essere ceduto pena la nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 15 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
Articolo 16 Verifica di conformità
Al presente Accordo Quadro si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 17 Costi della sicurezza
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. n. 3/08, BMTI ha attestato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza dell’Accordo Quadro sono pari a Euro 0,00 (zero virgola
zero zero), trattandosi di servizi di natura intellettuale e, comunque, per quanto concerne le prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, le stesse non prevedono l’esecuzione di attività presso le sedi della Stazione Appaltante.
E’ comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Articolo 18 Anticorruzione
L’Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.
L’Aggiudicatario prende, altresì, atto che l’inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima BMTI a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
Qualora l’operatore economico metta a disposizione di BMTI proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Contraente stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno, BMTI sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
L’Aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di BMTI per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
Articolo 19 Emissione fatture e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell’affidamento;
b) l’importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni e i relativi prezzi delle stesse in coerenza con l’offerta economica formulata in sede di gara;
c) il numero del CIG della gara, il CIG derivato e il numero del CUP;
d) bolle di consegna materiali previsti per l’allestimento (qualora necessario).
Le fatture emesse dovranno essere sottoposte alla disciplina dello split payment, prevedendo quindi la sola evidenza dell'I.V.A. in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter d.P.R. 633/1972.
BMTI, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli
appositi Appalti specifici stipulati con l’Aggiudicatario.
Le fatture dovranno essere pagate all’Aggiudicatario solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull’attività svolta dall’Aggiudicatario nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall’Aggiudicatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.
La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a BMTI S.c.p.A.
– viale Gorizia 25/c – 00198 – Roma – P. I.V.A. 06044201009.
Le fatture dovranno essere spedite in forma cartacea o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
BMTI, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’Affidatario ex art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Stazione appaltante a titolo di penale secondo quanto stabilito all’art. 11 del presente Accordo Quadro e all’art. 12 del Capitolato d’oneri.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere le prestazioni; qualora l’Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, BMTI potrà risolvere di diritto il contratto. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
BMTI provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell’Aggiudicatario dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e a ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, BMTI ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 (dieci) giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 (dieci) giorni senza che la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato e
approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 (trenta) giorni e in ogni caso non superiore a 60 (sessanta) giorni, in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
Articolo 20
Stipula del contratto, Spese di registrazioni e Oneri fiscali L’Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del presente Accordo Quadro in forma pubblica con modalità elettronica, nel termine che verrà previamente indicato da BMTI, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli oneri fiscali relativi al Contratto oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione sono a carico dell’Aggiudicatario, salvo quelli per legge a carico della committente. Sono a carico dell’Aggiudicatario le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro oltre che del contratto attuativo.
Articolo 21 Risoluzione delle Controversie
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o dei Contratti attuativi, il Contraente sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio stesso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 22 Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con BMTI al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della società.
Articolo 23 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:
a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
b) dalle vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e dalla ulteriore normativa di settore.
Ciascun Appalto Specifico, nonché il relativo contratto, è regolato dalle disposizioni indicate ai precedenti commi, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 24 Clausole finali
Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte di BMTI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle di esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
L’accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte del Contraente.
Il presente Accordo Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, del positivo accertamento antimafia presso la Prefettura competente.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo confermano.
Consta di 32 (trentadue) pagine elettroniche scritte da me Notaio con mezzo elettronico su supporto informatico.
X.xx digitalmente secondo gli orari riportati nei relativi certificati: Xxxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxx Xxxxx
Certifico io sottoscrittore digitale dottor Xxxxx XXXXX, Xxxxxx in Roma, che la presente è copia conforme all'originale, sottoscritto digitalmente ai sensi di legge, che si rilascia per l'uso consentitone dalla legge medesima.
Consta di sedici pagine elettroniche.
Roma, addì 5 (cinque) novembre 2018 (duemiladiciotto)