Azienda Speciale Evaristo Almici
Azienda Speciale Xxxxxxxx Xxxxxx
Sede legale xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Telefono 030/0000000 - Fax 030/2595811 Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione
del Registro Imprese di Brescia 02416190987
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DELL’AZIENDA SPECIALE “XXXXXXXX XXXXXX”
INDICE
ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
ART. 4 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
ART. 5 DEFINIZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
ART.6 PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA SPECIALE XXXXXXXX XXXXXX ART. 7 DESTINATARI
ART. 8 REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE ART. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA – ORARI ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 11 REFERENTE DELL'APPALTATORE
ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 13 COMPITI DELL’ AZIENDA
ART. 14 CAMBI DI GESTIONE
ART. 15 CLAUSOLA Dl GRADIMENTO E SOSTITUZIONE
ART. 16 OBBLIGAZIONI A CARICO DEGLI ADDETTI DELL'APPALTATORE ART. 17 UTILIZZO DEI BENI E DEGLI ARREDI
ART. 18 RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ART. 19 CORRISPETTIVO
ART. 20 VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 21 PENALITA’
ART. 22 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI ART. 23 GESTIONE DEI RECLAMI
ART. 24 GARANZIA PROVVISORIA
ART. 25 GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA ART. 26 RIDUZIONE DELLA GARANZIA
ART. 27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 28 SPESE CONTRATTUALI
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 30 DIVIETO DI TURNAZIONE DEL PERSONALE
ART. 31CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ART. 32 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 33 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ART. 34 CONTROVERSIE
ART. 35 RINVIO
ART. 36 VINCOLATIVITA’ DELLE OFFERTE
ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha per oggetto e regola l’affidamento del servizio infermieristico per le unità d'offerta Residenza Sanitaria Assistenziale “Xxxxxxxx Xxxxxx” e Centro Diurno Integrato “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” avente sede in xxx Xxxxxxxxx, 0 xx Xxxxxxx (XX), rispettivamente con autorizzazione al funzionamento ed accreditamento per n. 55 posti, e n. 1 posto autorizzato e con autorizzazione ed accreditamento per n. 16 utenti, in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato.
Il servizio viene affidato in regime di appalto.
ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
1.L’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà la durata di anni due, con inizio presumibilmente il 01/08/2022 e fino al 31/07/2024.
Fin dal primo giorno l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento dei servizi appaltati a pieno regime con modalità adeguate e tali da soddisfare pienamente le esigenze della Azienda Speciale.
2.Nel caso in cui, alla scadenza del termine contrattuale, di cui al comma 1, l’Azienda non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio medesimo, nonché nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e di evitare disagi agli utenti, l’affidatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile dell’Azienda stessa, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, alle condizioni del contratto in atto, per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.
3.Alla scadenza di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di tale servizio analogo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Alla scadenza del contratto è prevista la possibilità di proroga del servizio di 6 mesi, comunicato con preavviso di 30 gg dalla data di scadenza.
ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL' APPALTO
1.L’importo presuntivo dell’appalto per mesi ventiquattro viene computato in € 517.830,00 IVA esclusa, calcolato su un ipotetico monte ore annuo di n. 9.930 ore di cui 8.030 h per servizio infermieristico con importo posto a base di gara pari ad €/h 25,50 e 1.900 h per servizio di Coordinatore infermieristico o caposala con importo posto a base di gara pari ad €/h 28,50, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.000,00, non soggetti a ribasso, tale importo è da considerarsi per l’intera gara.
ART.4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
1.I servizi saranno affidati, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che abbia conseguito il maggior punteggio, entro un massimo di 100 punti attribuibili, ottenuti in applicazione dei seguenti elementi di valutazione, meglio specificati nel bando di gara:
•OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA DEL SERVIZIO = max punti 70
•OFFERTA ECONOMICA= max punti 30
ART. 5 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Oggetto – Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di prestazioni infermieristiche nel rispetto delle normative vigenti in materia, a favore delle persone ospitate presso le unità d'offerta RSA “E. Almici” e CDI “X. Xxxxxxx” gestite dall'Azienda Speciale “Xxxxxxxx Xxxxxx”. Le suddette attività sono meglio specificate nei successivi articoli del presente documento.
Ai fini di cui sopra, il fabbisogno di prestazioni infermieristiche è stimato in:
Ore annue stimate
Diurne e notturne RSA e CDI più ore per Coordinatore infermieristico o Caposala n. 9.930 totale
complessivo, di cui 8.030 h per servizio infermieristico e 1.900 h per servizio di Coordinatore infermieristico o caposala.
* importante: l’Azienda metterà a disposizione dell’impresa appaltante un infermiere dipendente con rapporto di lavoro a 18 ore settimanali (come specificamente indicato nel successivo art. 6 del presente documento).
Conseguentemente il monte ore annuo complessivo del servizio, tenuto conto dell’unità in appresso indicata di cui si stima un apporto annuo di circa 730 ore lavorate, diviene pari a n. 8030.
ART. 6 PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA SPECIALE XXXXXXXX XXXXXX
L’Azienda intende distaccare presso l’impresa aggiudicataria dell’appalto un infermiere di ruolo a 18 ore settimanali in possesso di diploma professionale ed esperienza pluriennale. L’infermiere, salvo diverse scelte da parte dell’interessato, rimarrà dipendente dell’Azienda, la quale manterrà nei suoi confronti il potere disciplinare, ma dal punto di vista organizzativo passerà sotto la direzione dell’impresa. Lo stipendio sarà pagato direttamente dall’azienda. Allo stesso dovranno essere garantite le condizioni di miglior favore.
ART.7 DESTINATARI
0.Xx servizio è rivolto ad ospiti ed utenti, suddivisi secondo i livelli di fragilità evidenziati nella compilazione, e aggiornamento, della scheda di rilevazione SOSIA, che ne classifica i bisogni assistenziali. La RSA “E. ALMICI” ed il CDI “X. Xxxxxxx” potranno accogliere, rispettivamente, fino ad un massimo di 56 soggetti per la RSA e n. 16 utenti per il CDI, rispetto ai quali, sarà stilato un progetto individuale, di cui al successivo art.8 sulla base del quale, verranno programmate ed organizzate le attività, da rendersi presso i locali comunali concessi in comodato all’Azienda.
ART. 8 REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE
Per lo svolgimento del servizio sono ritenuti essenziali i seguenti requisiti:
- le prestazioni devono essere assicurate nel rispetto del Codice deontologico degli infermieri da parte di professionisti in possesso della Laurea triennale in Infermieristica ed iscrizione all’Albo professionale, oppure Diploma Universitario di Infermiere o titoli dichiarati ad esso equipollenti dal DM 27/7/2000 ed iscrizione all’Albo professionale, come da documentazione da prodursi prima della sottoscrizione del contratto.
Gli infermieri adibiti al servizio:
•essere in regola con gli obblighi formativi ECM; l’azienda committente si riserva di acquisire ed aggiornare
il dossier formativo del personale infermieristico, prima dell’inizio del servizio;
• devono essere in condizioni di piena idoneità fisica per le mansioni che dovranno svolgere;
• non devono aver subìto in precedenza destituzioni o licenziamenti presso strutture analoghe;
• devono avere la piena padronanza della lingua italiana, scritta e parlata;
• devono essere a conoscenza delle patologie più comuni degli anziani;
• devono conoscere il proprio profilo di competenza e quello dell’operatore sociosanitario;
• devono essere in grado di stabilire rapporti di integrazione, collaborazione e confronto all’interno dell’organizzazione dell’Azienda Speciale;
• devono sapersi muovere adeguatamente all’interno del contesto operativo: a) rispetto delle competenze proprie e dei membri dell’equipe, b) riconoscimento delle peculiarità assistenziali ed organizzative del contesto, c) esecuzione delle attività nel rispetto dei tempi operativi e dei piani di lavoro, d) capacità d’iniziativa e autonomia, e) rispettare e lasciare correttamente le “consegne”;
• devono adottare atteggiamenti e comportamenti professionali: a) rispondere alle richieste dell’utenza con sollecitudine, b) richiedere, quando necessario, l’aiuto del medico, c) portare sempre a termine le attività loro affidate, d) rispettare il segreto professionale, e) utilizzare un linguaggio appropriato e cortese;
• devono rilevare le necessità assistenziali dimostrando capacità di osservazione: a) utilizzare la persona come fonte primaria di informazione, b) raccogliere i dati sia oggettivi che soggettivi attraverso
l’osservazione, la rilevazione dei parametri, le domande mirate e la lettura delle consegne, c) cogliere le
modificazioni assistenziali della persona, d) rilevare le esigenze di pulizia e sicurezza nell’ambiente di vita;
• devono eseguire le attività di propria competenza agendo con metodo: a) raccolta dei dati prima di intervenire, b) attuazione dell’intervento infermieristico, c) riordino del materiale e del locale, d) registrazione e trasmissione delle informazioni in base alla priorità;
• devono stabilire una relazione/comunicazione efficace con la persona;
• devono stabilire e mantenere una relazione/comunicazione efficace con l’equipe: a) valorizzando l’aiuto dei colleghi, b) instaurando una relazione professionale con il gruppo, c) utilizzando un linguaggio scientifico, d) utilizzando in modo pertinente la documentazione clinico assistenziale, e) trasmettendo a voce e poi documentando in modo preciso e chiaro le informazioni per garantire la continuità assistenziale;
• devono eseguire con competenza i compiti previsti nel periodo di servizio: a) attenta vigilanza di tutti i pazienti (in particolare di quelli in condizioni cliniche compromesse in base allo schema predisposto dal Medico), b) controllo delle scadenze dei farmaci, del materiale sanitario e dei presidi per l’alimentazione una volta al mese, c) esecuzione dei prelievi venosi e raccolta dei campioni biologici, d) preparazione del materiale per la successiva fase di sterilizzazione, e) posizionamento di nutrizione enterali, f) smaltimento dei rifiuti speciali secondo procedura;
• devono cercare il confronto con i colleghi infermieri e la coordinatrice dei servizi socioassistenziali per affrontare i propri punti di debolezza e di conseguenza adeguare il proprio apporto lavorativo sulla base dei suggerimenti ricevuti;
• devono essere il riferimento per ogni situazione di emergenza (allarme rilevazione fumi, allarme ascensori, segnalazione fuga, eccetera).
La Caposala o Coordinatore infermieristico:
• risponderà del proprio operato al Responsabile sanitario ed alla Direzione Generale;
• dovrà possedere competenze specifiche in ambito infermieristico;
• dovrà possedere conoscenze di assessment e nursing geriatrico;
• dovrà possedere conoscenza della vigente legislazione sanitaria e della normativa regionale sui requisiti di accreditamento e di qualità delle unità d’offerta socio sanitarie;
• dovrà possedere competenze nella gestione delle risorse umane;
• dovrà possedere capacità di ascolto e di comunicazione personale;
• avere capacità organizzativa;
• avere autonomia gestionale e capacità di "case management";
• avere capacità di coordinamento e intermediazione tra i diversi uffici all'interno dell'Azienda;
• avere capacità di interagire autonomamente con interlocutori interni (colleghi, Responsabile sanitario, Direttore, Presidente del CdA) ed esterni (fornitori, consulenti, interlocutori istituzionali);
• dovrà possedere flessibilità organizzativa;
• dovrà possedere disponibilità al lavoro d'équipe;
• dovrà aver capacità di autonomia per la gestione magazzino e farmacia;
• avrà disponibilità allo svolgimento di mansioni di carattere operativo (es: capacità progettuali e indirizzate all'innovazione);
• dovrà dare disponibilità a partecipare a momenti e percorsi formativi.
ART. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA – ORARI
Le prestazioni sono concordate in relazione alle esigenze proprie dell’Azienda. Le prestazioni diurne sono svolte tutti i giorni della settimana, comprese le festività, nella fascia oraria 6.00 – 22.00, con turno mattino dalle ore 6,00 alle ore 14,00 e turno del pomeriggio dalle ore 14,00 alle 22,00. Le prestazioni notturne sono svolte tutti i giorni della settimana, comprese le festività, nella fascia oraria 22.00 – 6.00. Le attività dell’infermiere di notte possono subire delle variazioni ed essere integrate a seconda delle esigenze
dell'azienda e previo accordo con il prestatore. Presso il CDI dovranno essere effettuate n. 2 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. La caposala dovrà coprire un monte ore settimanale di 38 ore con flessibilità dell’orario in base alle esigenze del servizio e previo accordo con il Direttore generale.
L’incarico professionale è svolto senza alcun vincolo di subordinazione nel pieno rispetto della legislazione sanitaria nonché delle norme di deontologia professionale, in collaborazione con il Responsabile sanitario, con il Medico di reparto degli assistiti e con tutto il personale. Il fornitore è tenuto a gestire i contatti con il servizio sanitario provinciale in caso di ricovero o d’accesso a consulenze specialistiche (es.: contatti con CUP).
ART.10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore gestirà i servizi in piena autonomia con organizzazione propria, facendosi carico di tutti gli adempimenti ed obblighi conseguenti e, sostenendo i relativi costi ed oneri.
In particolare l'appaltatore dovrà;
− garantire i servizi sempre e comunque, per tutta la durata del contratto, mediante propri addetti, in numero tale da garantire la copertura dei turni;
− utilizzare i propri addetti in turni idonei a soddisfare i servizi;
− prestare i servizi sulla base dei Piani di Assistenza individuale (PAI) o dei Progetti individualizzati (PI) di ogni ospite;
− garantire le attività infermieristiche finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica di ospiti ed utenti
− garantire l'assistenza infermieristica all'ospite ed utente in base ai protocolli ed alle procedure in uso
− utilizzare in modo completo gli strumenti informativi infermieristici necessari per lo svolgimento del servizio;
− garantire la partecipazione dei propri operatori agli incontri, programmati e non, con il responsabile sanitario delle unità d'offerta;
− garantire la partecipazione dei propri operatori ai corsi e/o ai momenti specifici di formazione nel caso di introduzione di nuove tecnologie o nuove esigenze organizzative;
− garantire che le prestazioni infermieristiche avvengano nel rigoroso rispetto della sicurezza degli operatori presenti, dei degenti e dell'igiene ambientale;
− garantire gli interventi assistenziali finalizzati alla prevenzione ed alla cura delle piaghe da decubito;
− concorrono con le altre figure presenti in Azienda agli interventi di assistenza e di riabilitazione motoria;
− garantire la gestione degli interventi per la gestione delle urgenze (ad esempio in caso di arresto cardiocircolatorio) in base ai protocolli in uso;
− adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in ogni sua parte;
− svolgere il servizio tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso;
− garantire il servizio anche nei casi di astensione dal lavoro del proprio personale (per sciopero o qualsiasi altra causa);
− garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto assicurando la copertura di tutti i turni previsti ed impegnandosi a sostituire immediatamente, su richiesta esplicita da parte dell'Azienda, il personale che non abbia tenuto comportamenti conformi alla deontologia professionale o comunque scorretti ad insindacabile giudizio dell'Azienda;
− eseguire il servizio coordinandosi con il Responsabile sanitario, i medici di reparto ed il Coordinatore infermieristico;
− gestire in piena autonomia ed in esclusiva il servizio facendosi carico della organizzazione operativa dello stesso, ferma restando la programmazione di incontri periodici tra il referente dell'appaltatore ed i competenti organi dell'Azienda per le opportune verifiche;
− osservare con il massimo rigore le vigenti prescrizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali facendosi carico di tutti i relativi oneri;
− osservare con il massimo rigore le vigenti prescrizioni in materia retributiva e contributiva;
− pagare quanto dovuto al personale utilizzato entro e non oltre il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui detto personale ha prestato servizio (tale termine è perentorio, tassativo e deve essere rispettato);
− osservare con il massimo rigore le vigenti disposizioni (tra le quali in particolare le norme di cui al D.lgs. 81/08) in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro facendosi carico di tutti i relativi oneri;
− prendere conoscenza, prima di iniziare l'esecuzione del servizio, dell'organizzazione interna dell'Azienda e trasmettere la documentazione attestante la formazione del proprio personale in materia antinfortunistica ed in materia di ECM;
− dare le opportune disposizioni ai propri operatori affinché alla fine di ogni turno redigano il diario delle consegne da affidare al collega del turno successivo;
− consegnare all'Azienda per il necessario controllo degli standard di accreditamento: la programmazione del turno del mese successivo entro il giorno 15 di ogni mese il documento su carta e su adeguato supporto informatizzato (via mail) della turnistica programmata per il mese successivo, garantendo al personale distaccato la turnazione prevista dal proprio contratto individuale sottoscritto con l’Azienda speciale;
− entro il giorno 15 di ogni mese il documento su carta e su adeguato supporto informatizzato riguardante il consuntivo della turnistica effettuata nel mese precedente;
− installare a proprie spese all'interno della Azienda un apparecchio per la rilevazione informatizzata delle presenze dei propri Operatori o concordare con la Direzione della Azienda adeguato sistema di rilevazione delle presenze (tale sistema è funzionale alla mera attestazione della presenza nell'ambito dell'Azienda ai soli fini di sicurezza interna e controllo dei flussi in entrata e in uscita ed alla rendicontazione regionale in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari);
− dotare i propri Infermieri di idonea divisa costituita da casacca e pantaloni di colore azzurro, e calzature di colore bianco, la caposala con casacca e pantaloni di colore verde e calzature di colore bianco. La divisa dovrà essere sempre pulita, stirata, in perfetto ordine e le calzature dovranno garantire la sicurezza dell'Operatore ed essere conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa antinfortunistica;
− dotare i propri Infermieri dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) occorrenti in relazione alle prestazioni svolte;
− dotare i propri Infermieri di tessera di riconoscimento che dovrà contenere fotografia, nome e cognome, numero di matricola, nominativo della Ditta di cui è dipendente e qualifica;
− utilizzare Infermieri i quali: abbiano un titolo di studio che ne attesti la qualifica di "INFERMIERE" in base alla vigente normativa; siano iscritti al relativo Collegio IPASVI; siano idonei a svolgere la mansione specifica oggetto dell'appalto; capiscano perfettamente l'italiano, leggano e parlino correntemente la lingua italiana se di nazionalità straniera; non si trovino in situazioni di incompatibilità né rispetto alla RSA che al CDI e che siano in possesso di attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio e dei relativi aggiornamenti;
− utilizzare caposala la quale abbia conseguito il titolo di studio che ne attesti la qualifica di “Coordinatore infermieristico” in base alla vigente normativa, oppure che abbiamo svolto per almeno 18 mesi le facenti funzioni di Caposala.
− Tutti gli infermieri, compresa la caposala dovranno essere in possesso dell’attestato di addetto antiincendio rischio alto e successivi aggiornamenti.
− consegnare all'Azienda la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti in capo ad ogni Infermiere utilizzato e ciò prima dell'utilizzo di ciascun Operatore,
− fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia del buon andamento del contratto, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità. ln particolare, l'Appaltatore dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge e che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro eventuali danni causati a terzi;
− applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di categoria applicato;
− garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di assenze temporanee, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
− provvedere all'affiancamento con altro personale già esperto, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato, che dovrà essere valutato anche dall’Azienda prima dell’inizio del servizio, in uno specifico incontro conoscitivo con Coordinatore infermieristico e Responsabile sanitario;
− sottoporre a proprie spese il personale impiegato nel servizio alle visite mediche, analisi e vaccinazioni previste per la specifica categoria di lavoratori;
− garantire che il personale fruisca dei periodi di riposo previsti dalla vigente normativa e che si rispettino le norme vigenti in materia di ferie, orario di lavoro, pause per maternità e quant'altro obbligatorio in materia;
− svolgere il servizio in completa autonomia assicurando risultati atti a soddisfare pienamente le esigenze dell’Azienda e degli ospiti;
− garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti le persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di "privacy”.
− gestire i Servizi di cui al presente capitolato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei regolamenti comunali di riferimento, nonché del progetto migliorativo, presentato in sede di gara e di quanto disposto dal presente capitolato.
− impegnarsi a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato sulla base delle specifiche indicazioni dell’Azienda.
− Impegnarsi a richiedere, in caso di modifiche organizzative dell'Affidataria che implicano cambiamenti nell’erogazione del servizio, l’autorizzazione all’Azienda.
Art. 11 REFERENTE DELL'APPALTATORE
1.L'Appaltatore dovrà designare un proprio Addetto con adeguata qualifica avente funzioni di "Referente", al quale l'Azienda farà riferimento ed il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Azienda.
0.Xx compito del "Referente" sarà quello di controllare l'esatto e corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.
3.Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il suddetto "Referente", si intenderanno fatte direttamente allo stesso Appaltatore.
0.Xx "Referente" dovrà fornire il proprio recapito telefonico (fisso e mobile) e la propria e-mail, così da poter essere contattato dall'Azienda ogni qualvolta si rendesse necessario.
5.Oltre al "Referente", l'Appaltatore dovrà designare anche un sostituto del Referente che ne svolga le funzioni in caso di assenza del Referente stesso.
ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
0.Xx servizio sarà svolto in via esclusiva dall'Appaltatore con organizzazione propria, propria responsabilità e facendosi carico di tutti i rischi connessi.
2.Quale Responsabile unico della gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà rispondere anche per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri Operatori dovessero causare a persone e/o cose.
3.L’affidatario garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell’attività
professionale oggetto del presente capitolato, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità.
4. L’Appaltatore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a
terzi estesa alla copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli utenti ed operatori, durante lo svolgimento del servizio in convenzione, e di eventuali danni causati ai locali, e loro contenuto, nei quali viene svolta l’attività. Copia della stessa dovrà essere inviata all’Azienda Speciale Xxxxxxxx Xxxxxx entro 10 giorni dalla comunicazione del servizio, e annualmente dovrà essere fornito il documento certificante il rinnovo.
ART.13 COMPITI DELL’ AZIENDA
1.All’Azienda fa capo la titolarità del servizio e sullo svolgimento dello stesso esercita il controllo e la verifica. 2.Sul servizio svolto dall'Ente affidatario sono riconosciute all’Azienda ampie facoltà di controllo in merito:
- all'adempimento puntuale e preciso dei Programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.
0.Xx Direzione generale competente esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro.
ART. 14 CAMBI DI GESTIONE
0.Xx fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori ed utenti del servizio, l’affidatario per l’espletamento dei servizi in oggetto ha l’obbligo di impiegare le figure, nel numero e con le qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento del servizio come da art. 9, rilevando i lavoratori, soci e/o dipendenti, tra quelli in servizio nella Appaltatore cessante per il servizio di cui al presente capitolato, riconoscendogli l’adeguato inquadramento contrattuale secondo i parametri del CCNL.
2. Laddove l'Azienda ne facesse richiesta, in virtù dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, il soggetto aggiudicatario curerà a proprie spese il passaggio diretto nel proprio organico del personale dipendente a tempo indeterminato dell'affidatario uscente.
Art. 15 CLAUSOLA Dl GRADIMENTO E SOSTITUZIONE
1. In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto e delle funzioni richieste, il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà risultare di completa soddisfazione per l'Azienda in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche (fa parte delle qualità richieste anche la capacità di rapportarsi in modo adeguato con gli Ospiti, con i colleghi e con gli operatori dell'Azienda).
2. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a consegnare all'Azienda i curricula dei propri operatori prima dell'impiego degli operatori stessi, fornendo altresì l'accesso ad ogni altro dato utile a consentire la valutazione delle qualità personali e professionali degli operatori (una esperienza minima di anni due costituirà titolo preferenziale).
3. L'Azienda si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'Appaltatore in rapporto alle funzioni indicate nel capitolato. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'Azienda potrà richiederne per iscritto l'immediata sostituzione.
ART. 16 OBBLIGAZIONI A CARICO DEGLI ADDETTI DELL'APPALTATORE
1. Prima di iniziare a prestare servizio, ciascun addetto dell'Appaltatore, sotto la sua responsabilità civile e penale, dovrà dichiarare all'Azienda, nelle forme di legge, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
Nello stesso modo dovrà far pervenire adeguata dichiarazione qualora le condizioni ostative insorgessero durante l'esecuzione delle prestazioni.
ART. 17 UTILIZZO DEI BENI E DEGLI ARREDI
L'Appaltatore si impegna ad usare con la "diligenza del buon padre di famiglia" i beni e gli arredi dell'Azienda rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria degli operatori.
ART. 18 RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1.L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare l’autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all’avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere, al momento della sottoscrizione del contratto i seguenti documenti:
- Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui gli Infermieri dell’Appaltatore sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Azienda speciale, comprensivo di copia degli Estratti dei Piani di Emergenza della RSA e del CDI;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze lavorative (DUVRI).
3.L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
4. L’Appaltatore deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza.
5.L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
6.L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, Pronto Soccorso e gestione delle emergenze.
0.Xx dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.
8.Xxxx fatto obbligo della ditta aggiudicataria, su specifica richiesta della Azienda Speciale produrre tutta la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i..
ART.19 CORRISPETTIVO
L’ Azienda pagherà alla Appaltatore in soluzioni mensili posticipate, il corrispettivo così come risultante dagli esiti di gara. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della Appaltatore e sarà liquidato mensilmente previa presentazione di fattura a misura delle ore effettivamente svolte durante il mese di riferimento, entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.
L'Appaltatore dovrà fatturare sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda in fase di stipula di contratto.
ART. 20 VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La competente struttura dell’azienda ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l’espletamento dello stesso; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all’ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte dell’aggiudicatario comporta l’applicazione delle penali stabilite nel contratto, ove previste.
ART.21 PENALITA’
1.L’Azienda, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto migliorativo presentato dall’affidatario in sede di gara si riserva la facoltà di applicare penalità, in caso di inadempienze, che potranno variare da €500,00 a €1.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza ed alla recidiva.
2.L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa all’affidatario,
con raccomandata A/R, che avrà dieci giorni di tempo per le proprie deduzioni e giustificazioni. Trascorso
tale termine, l’importo sarà detratto dalla fattura del mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione, che dovrà essere ripristinata entro 15gg.
3.L’importo massimo della penalità risulta essere pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale,
superato il cui limite è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in danno.
4. Le penali saranno applicate con riferimento alle sottoelencate situazioni:
• in caso di grave ritardo nella attivazione del singolo servizio giornaliero rispetto al termine stabilito nel capitolato tecnico, l’azienda applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di assistenza inadeguata e comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza
, l’azienda applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di mancata attivazione del singolo servizio giornaliero l’azienda applicherà al fornitore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di mancato inizio dell’esecuzione del contratto l’azienda applicherà al fornitore una penale pari a €
2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
• per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall’offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi dell’azienda e la gestione dei rifiuti speciali, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, le norme sulla protezione dei dati personali, una penalità paria € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.
ART. 22 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI
L’azienda segnalerà mediante comunicazione, da inviare a mezzo pec al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e delle attività ad esso connesse. Nella predetta comunicazione di contestazione dell'inadempimento, di competenza del RUP, dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:
• riferimento all’oggetto interessato dall'inadempimento,
•ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.
La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell’azienda, secondo le modalità stabilite nel contratto, nonché l'avvio del procedimento di gestione dei reclami di cui oltre.
ART. 23 GESTIONE DEI RECLAMI
Ricevuta la comunicazione del RUP di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario, ai soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro UN giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie. Entro 3 (tre) giorni dalla risoluzione nell'inadempimento oggetto della comunicazione di contestazione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare al RUP della Azienda la risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.
A seguito della comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il RUP, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il seguente schema operativo:
• qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
• qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto.
TIPOLOGIA DI RECLAMO
A - Ritardo nell’attivazione del singolo servizio giornaliero B - Assistenza inadeguata e comportamento non conforme C - Mancata attivazione del singolo servizio giornaliero
D - Mancato inizio esecuzione del contratto E - Disservizio della Sede Operativa
F - Disservizio del Referente
G - Altri disservizi Efficacia (conformità, affidabilità, compiutezza)
ART.24 GARANZIA PROVVISORIA
1. in riferimento all’art. 1 legge 120/2020 Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.
ART.25 GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA
1.L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Tale garanzia dovrà avere effetto fino alla data di scadenza del contratto.
0.Xx garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale all’Azienda speciale prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
0.Xx cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice degli appalti pubblici).
0.Xx garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a garanzia del pagamento delle penali di cui all’articolo 19 “Penalità” del presente capitolato.
5.Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore affidatario e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, la stessa procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.
0.Xx cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
7.Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8.L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.
ART. 26 RIDUZIONE DELLA GARANZIA
L'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 20 del presente capitolato, ai sensi dell’art. 93, 7°comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.
ART. 27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda ed il Concorrente Aggiudicatario stipuleranno apposito contratto mediante scrittura privata. Tutte le relative spese, nessuna esclusa, sono a carico del Concorrente aggiudicatario.
ART. 28 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, xxx comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio, sono a totale carico della Appaltatore affidatario del Servizio.
ART.29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.L'Azienda si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, a solo giudizio insindacabile dell’Ente e con
semplice comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nei seguenti casi: a)-quando l’appaltatore di fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo;
b)-inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall’Azienda inerenti il Servizio appaltato;
c)-quando l’appaltatore subappalti tutto o in parte il Servizio;
d)-qualora l’Appaltatore non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti
prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato;
e)-qualora le prestazioni non fossero rispondenti, per qualità o quantità a quanto richiesto dal presente Capitolato, l’Appaltatore sarà diffidato e, nel caso del ripetersi del mancato rispetto delle condizioni si procederà alla risoluzione.
2.Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall'Azienda, salvo il diverso risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
3.Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di Xxxxxxx, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno quattro mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. L’Appaltatore, nel predetto periodo, avrà l’obbligo della prosecuzione fino all’affidamento del servizio ad altro Appaltatore, alle condizioni contrattuali pattuite.
ART. 30 DIVIETO DI TURNAZIONE DEL PERSONALE
1. L’aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo infermiere per ogni utente, limitando il “turn-over” al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente, salvo diverse valutazioni congiunte tra coordinatore.
2. Sia in caso di assenza improvvisa che programmata è compito dell’aggiudicatario garantire l’immediata sostituzione ed avvisare la direzione, comunicando i nominativi dei sostituti, fornendo tutti i documenti dei nuovi infermieri. Il personale utilizzato per le sostituzioni dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale in carica.
3. L’aggiudicatario si impegna inoltre a sostituire gli infermieri che, a giudizio dell’Azienda Speciale,
dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.
ART.31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1.Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
0.Xx sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.
ART. 32 OBBLIGHI Dl RISERVATEZZA
L'Appaltatore e l'Azienda non dovranno divulgare informazioni e notizie di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito del contratto, fatti salvi eventuali obblighi della Azienda di fornire informazioni a terzi e la pubblicità prevista dalla vigente normativa.
ART. 33 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere state informate, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei loro dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 15 e ss. della citata normativa.
2. L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
3. L’azienda Speciale nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nominerà l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679, per le attività oggetto del contratto. Il Responsabile dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’ Azienda Speciale, riportati in un documento allegato, denominato "Allegato Responsabile del trattamento", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
ART. 34 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulata tra l'Azienda e la Ditta aggiudicataria, sarà competente il Foro di Brescia.
ART. 35 RINVIO
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile e nel D.lgs 50/2016 ess.mm.ii.
0.Xx applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.
ART. 36 VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE
1. La presentazione dell’offerta implica l’accettazione integrale da parte della Appaltatore concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e dell’Avviso pubblico.