ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 1
L’Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata UNIVPM) C.F. 00382520427, con sede legale in Ancona, Xxxxxx Xxxx x. 00, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 913 del 28/04/2021
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SEGNATURA: ID: 23121461|03/06/2021|CRB
L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA (di seguito denominato ITACA) con sede legale in Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxx 00, C.F. 96321370585, rappresentata dal Presidente facente funzioni Avv. Xxxxx Xx Xxxxx, Vicepresidente della Regione Veneto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 29 aprile 2021
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Regione Marche con sede legale in Ancona, xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 0 CF 80008630420, rappresentata dal Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e miniere, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx legittimato alla firma del presente atto
Premesso che
− UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
− ITACA ha tra le finalità statutarie, la promozione e la diffusione delle buone pratiche dei lavori, servizi e forniture pubbliche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale e l’attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessari alla realizzazione del presente scopo;
- Regione Marche;
− esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute negli strumenti di
programmazione regionale di settore o previste da norme comunitarie, statali o regionali attuative delle strategie comunitarie;
− nell’ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell’innovazione, riconosciute quali motori di una strategia regionale di sviluppo sostenibile ambientale, economico e sociale;
− è fortemente impegnata nel promuovere la sostenibilità in edilizia sul proprio territorio;
− per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIVPM che ITACA che Regione Marche possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
− nell’ambito della propria attività ITACA ha costituito il Comitato Promotore del Protocollo ITACA deputato all'attuazione degli interventi connessi all'aggiornamento ed alla promozione del Protocollo ITACA e l’armonizzazione e la diffusione dei sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale;
− l’art. 15 della legge 241/90 così recita: “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
Tutto ciò premesso
UNIVPM, Regione Marche e ITACA, di seguito denominate anche “le Parti”,
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,
convengono e stipulano quanto di seguito
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Le Parti si impegno reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo della sostenibilità ambientale degli edifici:
− attività di ricerca;
− partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
− attività di consulenza tecnico-scientifiche;
− promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
Articolo 2 – Accordi attuativi
Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi di lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 50/2016.
Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo quadro, saranno autorizzati, approvati e stipulati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Gli atti e/o accordi attuativi riguardanti il protocollo ITACA e la PdR UNI 13/2019 sono adottati dal Comitato Promotore.
Articolo 3 – Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo , UNIVPM, Regione Marche e ITACA si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di
grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Art. 4 – Referenti
Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 2 le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni),
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna parte per l’utilizzo del proprio logo.
Art. 6 – Oneri
Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.
Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell’Accordo quadro salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza dell’Accordo quadro.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione via pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 mese; lo scioglimento del presente Accordo non
produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM, Regione Marche e di ITACA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
I professori e i ricercatori di UNIVPM si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, UNIVPM terrà informato l’altro contraente.
Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore
Art. 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo.
Art. 10 – Sicurezza
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii. nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro in vigore.
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
Art. 11 – Coperture assicurative
UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di ITACA e di Regione Marche sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
ITACA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con Il presente Accordo presso i locali di UNIVPM e di Regione Marche.
Regione Marche garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali di UNIVPM e di ITACA.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità
Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
L’Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dai contraenti in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.
I contraenti Regione Marche e Xxxxx dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.
Le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
Le informative complete ex artt. 13 e 14 del GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:
− quanto all’ Università Politecnica delle Marche, al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxx_xxx_xxxx_xxxxxxxxx/Xxx ormativa_accordi_stipulati_con_Ateneo
− quanto a Regione Marche, al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx
− Quanto a ITACA, al link xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.
Art. 14 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo.
Art. 15 – Registrazione e spese
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE Marche.
Art. 16 – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto
Università Politecnica delle Marche Il Rettore
Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx
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Regione Marche
Il Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e miniere
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
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ITACA
Il Presidente facente funzioni Avv. Xxxxx Xx Xxxxx
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