SCHEDA RIEPILOGATIVA
istanza di certificazione del rapporto di lavoro con CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di lavoro datata , ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni1:
Preliminarmente le parti dichiarano di voler instaurare un rapporto di lavoro autonomo, con i caratteri dell’associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, alle seguenti condizioni:
a) Apporto nell’impresa, da parte dell’associato, della seguente attività lavorativa (specificare) :
b) Senza vincolo di subordinazione, ma con reale autonomia da parte del lavoratore associato nell’organizzare il proprio lavoro secondo gli orari e le modalità che riterrà più opportuni, avendone le necessarie competenze professionali (specificare) :
c) In cambio dell’attribuzione di una quota di utili in percentuale del (%) : che in base agli ultimi dati di bilancio può ipotizzarsi pari ad un importo annuo di (€.) :
d) Tale da assicurare un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora a norma di legge (art. 86, 2°comma, del D.Lgs. n. 276/2003), tenuto conto anche del criterio di prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell’associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato, adottato in giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 2693/2001) (si/no) :
e) Con gestione dell’impresa in capo all’associante, salvo l’obbligo di rendiconto almeno annuale:
g) Avendo l’imprenditore associante adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 in termini sia di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’associato, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no)
h) consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali ed in particolare:
- della carenza delle tutele tipiche del lavoro subordinato (es. ferie, TFR, licenziamento…);
- degli obblighi previdenziali nei confronti dell’INAIL, interamente a carico dell’associante;
- degli obblighi previdenziali verso l’INPS, sui compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo, a carico dell’associante per il 55% e per 45% a carico del lavoratore associato (si/no) :
i) Ulteriori dichiarazioni :
Data e Firma leggibile2
Timbro e firma dell’associante
Firma dell’associato
lì
1 Art. 26, 1° co., Legge n. 15/1968: “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia”.
2 La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti all’impiegato.
Tipo di contratto | ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (con associato persona fisica non imprenditore) |
Riferimenti normativi | Art. 2549 – 2554 Codice Civile - Art. 86, co. 2, Legge 276/2003 |
Tipologia di reddito | a) Reddito di lavoro autonomo - art. 53, co. 2, lett. c) TUIR (qualora l’apporto sia costituito da prestazione d’opera) b) Reddito di capitale - art. 44, co. 1, lett. f) TUIR (se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore medesimo. Il contratto di associazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata registrata. Deve specificare il tipo di apporto (lavoro o capitale). Nel caso di apporto di denaro deve contenere elementi certi e precisi comprovanti l’avvenuto apporto. Nel caso di apporto di lavoro gli associati non possono essere familiari dell’associante (art. 60 del TUIR. |
Iscrizione a libro matricola e paga | Iscrizione a libro matricola e paga ai sensi dell’art. 20 DPR 1124/1965 (Vedasi circolare n. 30/2003 del 20.10.2003 Minlavoro). |
Iscrizione all’Inps Iscrizione all’Enpals | Dal 1.01.2004 è stata istituita la gestione previdenziale (art. 43, Dl n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003 e confluita nella esistente gestione separata di cui all’art. 2 Legge 335/1995 a norma del comma 157 dell’art. 1 Legge Finanziaria 2005). L’iscrizione è a carico dell’associato entro 30 gg. dalla data di inizio dell’attività lavorativa. La Circ. n. 8 del 27.01.2005 ha fissato le seguenti aliquote contributive, per il 2005: 17,50% fino a € 38.641,00 e 18,50% da € 38.641,00 a € 84.049,00. La successiva circ. n. 30 del 16.02.2005 dispone che, oltre alle aliquote di cui sopra, è dovuto, da parte degli associati che non siano pensionati o iscritti ad altre gestioni, un ulteriore contributo dello 0,50% ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, Il contributo è a carico dell’associato per il 45% e dell’associante per il 55%. Il versamento sarà effettuato da parte dell’associante entro il 16 del mese successivo con le modalità indicate nella suddetta circolare n. 30/2005. Attenzione: Non è applicabile il cosiddetto “criterio di cassa allargato”! Per i lavoratori dello spettacolo, obbligatoriamente iscritti all’ENPALS in forza della legislazione esistente per queste categorie, i contributi NON sono dovuti all’INPS bensì all’ENPALS. |
Iscrizione all’Inail | Dlgs 38/2000.- L’associato sarà iscritto all’Inail a cura dell’associante, qualora l’attività svolta rientri tra quelle tutelate dal DPR 1124/65. Il premio dovuto è tutto a carico dell’associante. |
Cumulabilità con pensione | Il compenso di associato in partecipazione è cumulabile per intero con la pensione nei casi di: a) pensione di vecchiaia b) pensione di anzianità antecedente al 1995 c) pensione di anzianità con il requisito di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, all’atto del pensionamento d) pensionati che hanno pagato il bonus nel 2002 Negli altri casi l’importo da rendere all’Inps è costituto dal 30% della differenza tra pensione lorda ed trattamento minimo di pensione, con un massimo del 30% del compenso percepito. L’associato è tenuto a comunicare all’Inps l’ammontare dei compensi ricevuti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (di norma entro il 31 luglio dell’anno successivo) e l’Inps provvederà ai relativi conteggi e trattenute. |
Assegni familiari | Si - (circ. 30 del 16.02.2005) |
Indennità ricovero osped | Si – (circ. 30 del 16.02.2005) |
Indennità di maternità | Sì - (circ. 30 del 16.02.2005) |
Indennità di Infortunio | E’ previste nei casi in cui è obbligatoria l’iscrizione. |
Trattamento fiscale | a) art. 25 co. 1, DPR 600/73 - Reddito di lavoro autonomo - Ritenuta d’acconto del 20% b) art. 26 co. 5, DPR 600/73 - Reddito di capitale: b1) Ritenuta d’acconto del 12,50% qualora gli utili siano tassati sul 40% del loro valore nei casi previsti dalla normativa vigente. b2) Ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% qualora gli utili siano tassati sul 100% del loro valore. Il versamento è effettuato dall’associante. |
Detrazioni fiscali | Spettano le detrazioni di legge. |
Certificazioni | L’associante rilascerà apposita certificazione con l’indicazione del compenso erogato e dei contributi versati. |
Dichiarazioni | Nel caso di lavoro autonomo, l’associato, dovrà indicare il compenso percepito nel quadro E sez. II, e concorrerà a formare l’imponibile per l’intero ammontare (cioè senza alcuna possibilità di deduzioni né in misura forfetaria, né con documentazione analitica di spese); l’associante dovrà dichiarare il compenso e le relative ritenute effettuate nel mod. 770 (DPR 600/73). Nel caso di reddito di capitale, l’associato compilerà il mod. 730 (DLgs 490/98) o il modello Unico (DPR 322/98) mentre l’associante il modello 770. |
IRAP | Il percipiente non è soggetto ad IRAP, mentre il datore di lavoro è normalmente soggetto con le norme e nelle misure di legge (DLgs 446/97). |
Pertanto i compensi erogati ed i relativi contributi INPS sono soggetti al contributo, e quindi non possono essere costo deducibile, mentre i contributi INAIL sono deducibili. | |
IVA | Qualora l’associato non svolga altra attività soggetta ad Iva, i compensi percepiti sono esclusi dal campo di applicazione (art. 5, co. 2-bis, L. 21.02.2003, n. 27). |