FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA
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Statuto
predisposto secondo lo Schema di Statuto per i Fondi pensione negoziali deliberato dalla COVIP il 19 maggio 2021, con le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione
del 31 marzo 2022
Fondo pensione preesistente di origine contrattuale costituito in forma associativa (art. 3, comma 1, lettere a) - f), del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005
Indice
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO PENSIONE
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea - Attribuzioni
Art. 16 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 17 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 18 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 19 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 21 - Presidente
Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 25 - Elezione dei Consiglieri e Sindaci di nomina degli iscritti
Art. 26 - Direttore generale Art. 27 - Funzioni fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 35 - Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis - Controversie
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Personale, locali e supporti amministrativi
Art. 39 - Rinvio
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO PENSIONE
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. E’ costituito il “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita” (di seguito "Fondo") in attuazione dell’accordo stipulato in data del 15 febbraio 2007 tra la ERGO Assicurazioni S.p.A., la ERGO Previdenza S.p.A. e la ERGO Italia S.p.A. (o “Gruppo ERGO”) e le R.S.A. della FISAC-CGIL, della FIBA-CISL, della FNA e della UILCA; alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo vigenti e di futura realizzazione nonché dei contratti integrativi aziendali applicabili agli aderenti (di seguito “fonti istitutive”).
Il Fondo è nato come "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo BBV Italia S.p.A.", già "Cassa di Previdenza ed Assistenza Dipendenti della Ambrosiana Assicurazioni S.p.A." costituita in data 23 dicembre 1988, ha assunto in data 19 aprile 2002 la denominazione di "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ERGO", con effetto 1 gennaio 2012 la denominazione di “ Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia“ ed in data 21 febbraio 2018 l’attuale denominazione di “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita”.
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 2 - Forma giuridica
Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1575.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo i Dipendenti anche Quadri, nonché i Dirigenti del Gruppo Eurovita, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
2. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche del Fondo.
3. L’adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o mediante il tacito conferimento del TFR.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione mono comparto attuata mediante convenzioni con Imprese di Assicurazione incaricate della gestione realizzata ai sensi e per gli effetti di cui al ramo I Vita, previsto dall'art. 2 del D.lgs. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni. La politica di investimento, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.
Art. 7 - Spese
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) indirettamente a carico dell’aderente in percentuale del singolo comparto;
b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.
3. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime previdenziale obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n.335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5, 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a
quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo Pensione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea - Attribuzioni
1. L'Assemblea è formata dagli aderenti al Fondo di cu all’art. 5 e si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. Compete all'Assemblea in seduta ordinaria, oltre a quanto disposto dalle norme Codicistiche:
a) eleggere i rappresentanti degli aderenti in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci in base all'esito degli scrutini di cui al successivo art. 25;
b) approvare il bilancio annuale;
c) deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sull'eventuale scioglimento del Fondo.
Art. 16 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione avviene mediante avviso da inviare a ciascun aderente, tramite la rete informatica aziendale o altro equivalente idoneo mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea si riunisce nella sede o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità.
3. L’Assemblea deve altresì essere convocata entro trenta giorni quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un sesto degli aderenti, oppure quando ciò sia domandato da almeno metà dei membri del Consiglio d'Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aderenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le successive convocazioni dell'Assemblea ordinaria, non è previsto alcun numero minimo di aderenti presenti e rappresentati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli aderenti ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli aderenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tra i presenti il segretario.
7. Delle adunanze Assembleari è redatto sintetico processo verbale da riportare in apposito libro. Il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.
8. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido, per deliberare, per dirigere e regolare la discussione.
9. Ogni aderente è titolare di un voto. Le votazioni avvengono di regola con voto palese, salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione. Ciascun aderente può essere rappresentato da altro aderente che non rivesta la carica di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Sindaci; ogni partecipante può essere titolare di più deleghe, fino ad un numero pari al 5% degli aderenti al Fondo e con un limite massimo di venti deleghe.
Art. 17 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto da sei membri, designati nel rispetto delle seguenti modalità:
* 3 (tre) nominati dal Gruppo Eurovita in rappresentanza dei datori di lavoro;
* 3 (tre) eletti dall'Assemblea degli aderenti in rappresentanza dei lavoratori.
2. L’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei lavoratori avviene con le modalità descritte all’art. 25. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
0.Xx perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il mandato del Consigliere è gratuito.
Art. 18 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, se trattasi di membro designato dalla Compagnia quest'ultima lo sostituisce; se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente;
b) convoca l'Assemblea;
c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le variazioni statutarie anche disposte dalle fonti istitutive;
d) redige il bilancio annuale consuntivo, corredato dalla relazione sulla gestione, curandone l'invio a tutti gli aderenti con l'inoltro dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e con utilizzo dei medesimi strumenti di comunicazione;
e) assume le occorrenti deliberazioni in tema di convenzioni assicurative per la gestione del patrimonio del Fondo;
f) assume le occorrenti deliberazioni sulle eventuali convenzioni assicurative per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita;
g) attribuisce, per quanto necessario, il potere di firma degli atti;
h) eventualmente delega al Presidente o ad uno o più Consiglieri parte dei propri poteri;
i) apporta direttamente modifiche al Regolamento del Fondo;
l) in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP apporta direttamente le necessarie modifiche allo Statuto del Fondo portandole poi a conoscenza dell’Assemblea alla prima occasione utile.
Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
- definisce la politica di investimento e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l’obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi con un preavviso di almeno 48 ore.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta deli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal soggetto incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante per tale riunione.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 21 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo, nel rispetto e con i limiti di tutto quanto stabilito nel presente statuto e allegato regolamento, assume necessarie decisioni circa l'accoglimento o il rigetto delle richieste avanzate dagli aderenti al Fondo, relativamente alle domande di iscrizione, anticipazioni, trasferimento, riscatto ed erogazione della prestazione; trasmette alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri effettivi e due supplenti, di cui la metà designati dal Gruppo Eurovita e la metà eletti dagli aderenti.
2. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Nella prima riunione collegiale di ciascun triennio il Collegio elegge il Presidente.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di entrambi i Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a totalità dei presenti.
4. Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, ad almeno una riunione del Collegio, decade.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Articolo 25 - Elezione dei Consiglieri e Sindaci di nomina degli aderenti
1. Le elezioni dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli aderenti avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
2. La predisposizione delle candidature è curata da un Comitato Elettorale, composto da tre aderenti, designati dal Consiglio di amministrazione entro il termine di sessanta giorni da quello in cui è fissata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
3. Il Comitato Elettorale di cui al comma che precede assolve ai seguenti compiti:
a) invita gli aderenti a presentare, entro trenta giorni dalla data in cui sono previste le elezioni, le candidature in forma scritta, corredate dalla dichiarazione, formulata sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per ricoprire la carica per cui si concorre;
b) raccoglie le candidature in numero almeno sufficiente a ricoprire tutti i posti di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco;
c) cura l'informativa tra gli aderenti circa le candidature presentate;
d) cura l'attività inerente lo spoglio delle schede elettorali al fine di definire l'esito delle elezioni che verrà successivamente ratificato dall'Assemblea;
e) redige apposito verbale - da consegnare al Presidente del Consiglio di amministrazione prima dell'Assemblea - relativo alle modalità e all'esito dello scrutinio.
4. I componenti del Comitato Elettorale all'atto dell'accettazione dell'incarico rinunciano alla facoltà di avanzare la propria candidatura nella tornata elettorale da essi curata.
5. Ogni aderente può indicare fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione ed esprimere una preferenza nell'elezione dei Sindaci. Vengono all'uopo istituito un seggio elettorale, presso l'ufficio del personale di Eurovita presieduto dai componenti del Comitato elettorale. Viene individuato un responsabile del seggio. A votazione conclusa, il Comitato Elettorale procede allo spoglio delle schede, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili.
6. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. Il Comitato Elettorale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta della quantità di suffragi ottenuti.
Art. 26 - Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo Pensione sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 30 - Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e
negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
Art. 35-bis - Controversie
1. Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, verrà demandata, a scelta della parte attrice, alla competente Autorità giudiziaria dell'ultimo luogo di domicilio dell'aderente comunicato al Fondo.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo Pensione e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’ art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo Pensione, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 38 - Personale, locali e supporti amministrativi
Il Gruppo Eurovita si accolla integralmente le spese del Fondo.
Art. 39 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.