SCHEMA DI CONTRATTO CIG: 7677870AC0
Allegato 4
Prot. 1681/18/U/C
SCHEMA DI CONTRATTO CIG: 7677870AC0
L’anno 201_, il giorno del mese di si stipula il presente contratto mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale:
TRA
[Stazione Appaltante] RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Impianti” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx xxx xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA Impianti
[Appaltatore]
E
(con sede in ) , Codice Fiscale/Partita Iva
, che compare in persona del legale rappresentante il Signor
che sottoscrive quale Appaltatore che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge
domicilio in , e come indirizzo di P.E.C: contraente di seguito denominata anche soltanto “appaltatore”.
La Stazione Appaltante e l’Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.
* PREMESSO CHE
; parte
- con determina N. 181 PROT. N. 1681/18/I/D del 19/09/2018, REA Impianti il Responsabile Area Tecnica Xxx. Xxxxxxx Xxxxx ha autorizzato l’affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di prodotti biologici enzimatico-batterico e il servizio di analisi;
- l'appaltatore interpellato nell’ambito di una procedura negoziata indetta il 05/11/2018 con atto di aggiudicazione del è risultato aver offerto ribasso pari al % per un totale di Euro
( ) oltre Iva con conseguente aggiudicazione in suo favore;
- i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- non vi sono impedimenti alla stipula.
*
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'oggetto è individuato dal presente contratto e dall'allegata scheda tecnica, nonché da tutti i documenti e gli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, come per legge e secondo le previsioni che seguono.
1.2. Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di prodotti biologici enzimatico-batterico e il servizio di analisi descritti nell'allegato 2 scheda tecnica, secondo i termini ivi dedotti. Si intendono comprese nel contratto e remunerate con il corrispettivo contrattuale anche tutte le prestazioni comunque accessorie/presupposte/consequenziali che siano o si rendano comunque necessarie all'esatto rispetto a quelle che ne formano oggetto.
ART. 2 – PATTI E CONDIZIONI
2.1. L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d. lgs. 50/2016 ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, alla scheda tecnica, alla lex specialis dell'affidamento e i relativi allegati, tutti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Appaltatore portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione.
2.2. Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.
ART. 3 – IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
3.1. L’importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad Euro
( ) oltre IVA.
Ai fini della contabilizzazione del servizio:
- Costo unitario del prodotto da utilizzare a spaglio sul biofiltro (superficie biofiltro circa 200 m2, stimato consumo di 50 kg/anno x 3 anni), [paragrafo 1.1.1 scheda tecnica] è pari a euro;
- Costo unitario del prodotto da utilizzare a spaglio sulla frazione sottovaglio da RSU (stimato consumo di 10 kg/giorno x 80 t/g) comprensivo del comodato d’uso di almeno n. 1 sistemi di dosaggio del prodotto da utilizzare sulla frazione sottovaglio da RSU, [paragrafo 1.1.2] è pari a
euro;
- Costo unitario del prodotto liquido ad azione antiodore per diffusione in atmosfera comprensivo di comodato d’uso di almeno n. 2 cannoni nebulizzatori già descritti [paragrafo 1.1.3] è pari a
euro;
- Costo unitario del servizio di analisi Emissione in atmosfera E3 [parametri di tabella 1.2.1] è pari a
ad analisi;
- Costo unitario del servizio di analisi FOS (Irdp, Irdr, solidi volatili e solidi putrescibili) [paragrafo 1.2.2] è pari a ad analisi;
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
4.1. Il contratto produce i suoi effetti dalla sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti per una durata di trentasei (36) mesi.
I termini di adempimento sono essenziali.
4.2. Il contratto dovrà essere eseguito in conformità alle previsioni della scheda tecnica, già sottoscritta per accettazione dall’appaltatore, relativa ad ogni fase del contratto.
ART. 5 - NORMATIVA APPLICABILE
5.1. A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l’Appalto è soggetto all’esatta osservanza della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, ivi compreso e specialmente il d.lgs. 50/2016 e le norme di attuazione. Per quanto compatibili, si applicano i principi di cui al Codice Civile.
5.2. L’Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza:
α) di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro;
β) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, europee.
5.3. L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate.
ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
6.1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’esecuzione anche in relazione al prezzo da lui offerto. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.
L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
ART. 7 - CONTRATTO
7.1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, la Scheda tecnica ed i relativi allegati, ivi compresa e specialmente l'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione.
7.2. La mancata disponibilità (da intendersi come mancata sottoscrizione del contratto con firma digitale e suo invio tramite pec nei termini indicati dalla committente, ma anche come mancata o incompleta o inadeguata o ritardata allegazione della documentazione necessaria) dell’aggiudicatario alla stipulazione del contratto d’appalto, nei termini di cui al precedente comma o comunque indicati dalla stazione appaltante, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
ART. 8 – INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
8.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o alla Scheda tecnica eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.
ART. 9 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d. lgs. 50/2016.
ART. 10 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
10.1. L’Appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto. Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.
ART. 11 – VARIANTI
11.1. Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge.
ART. 12 - PROROGA
12.1. La durata del contratto non è prorogabile.
ART. 13 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
13.1 L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono a suo carico tutti i relativi oneri.
ART. 14 – SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI
14.1 L'esecutore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Il subappalto, oltre ad essere preventivamente autorizzato deve essere gestito secondo art.26 D.lgs 81/2008 o, in alternativa, secondo quanto disposto dal titolo IV sempre del DLgs 81/2008.
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
15.1 L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione verso la stazione appaltante per l’esatto adempimento al contratto.
ART. 16 – PAGAMENTI DIRETTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
16.1 I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore dell’appaltatore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016. Nessun pagamento sarà corrisposto se risulterà non più persistente il possesso dei requisiti di legge in capo all’appaltatore, ivi compresi quelli di regolarità contributiva retributiva e fiscale.
16.2 Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l’appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 17 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
17.1. Al termine dell’esecuzione della prestazione, l’appaltatore non potrà emettere fattura.
17.2. La stazione appaltante nei termini di legge verificherà mensilmente la regolare esecuzione del contratto e autorizzerà, tramite mail o pec, l’appaltatore a emettere fattura mensile contabilizzando le forniture e i servizi di analisi eseguiti, che sarà saldata nei termini di legge decorrenti dal suo ricevimento con bonifico bancario a 60 gg.
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
18.1 E’ vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.
ART.19 – RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.
Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore
mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.
ART. 20– DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016. E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs 50/2016
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA
REA Impianti, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.
L'esecutore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti REA Impianti, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto hanno carattere riservato e confidenziale.
Di conseguenza, l'esecutore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati. Tale responsabilità permane sull'esecutore anche nel caso di presenza di subappaltatori.
ART. 22 – REGISTRAZIONE
Il contratto viene sottoscritto, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante scambio di corrispondenza elettronica (PEC), secondo gli usi del commercio e perciò non è soggetto a imposta di bollo (cfr. Interpello Agenzia delle Entrate – Sezione centrale – n. 954- 15/2017).
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.
La Stazione appaltante L’appaltatore
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