CAPITOLO I DEFINIZIONI
TITOLO I
DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’
CAPITOLO I DEFINIZIONI
1. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
1) “attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione:
- la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), TUF);
- la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), TUF);
- la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f), TUF);
- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. Allegato 1, Sezione B, n. 1, TUF);
- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. art. 33, comma 2, lett. g), TUF);
2) “attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle direttive, ai sensi dell’art. 33 TUF;
3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
- “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
- “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
- “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 TUB;
5) “D.M.”: il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 39 TUF (cfr. D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, Regolamento attuativo dell’art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani);
6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, TUF, del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato;
7) “direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come successivamente modificata e integrata;
8) “direttiva AIFMD” la direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF;
10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013;
12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013;
13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.;
14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al X.Xxx. 5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
15) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
– uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
– due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati dell’UE ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF;
18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani di cui almeno uno commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF;
19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione ricomprende anche i gestori sotto soglia;
20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
1. controllano la SGR/SICAV/SICAF;
2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV/SICAF.
Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:
- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:
- controllano la SGR;
- sono controllati dalla SGR;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 TUB;
23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;
25) “investitori professionali”: gli investitori professionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-undecies), TUF;
26) “mercati regolamentati”: i mercati di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.M.;
27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
28) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione;
30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi
dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
31) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile (1);
32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF;
34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1;
35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
36 bis) “Regolamento delegato (UE) n. 438/2016”: Regolamento del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
36 ter) “Regolamento cartolarizzazioni”: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;
37) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
39) “SICAV e SICAF eterogestita”: la SICAV o la SICAF che designa una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE per la gestione dell'intero patrimonio della SICAV o SICAF medesima secondo quanto previsto dall'art. 38 TUF;
40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f),
1 Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del presente Regolamento.
punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
41) “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa (2) o strumentale.
Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.
Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
42) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
43) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE o di un GEFIA UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
44) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
45) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
2 Per società assicurativa si intende un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
- negoziati in mercati regolamentati (3);
- emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.
Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:
- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
46) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
47) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti back to back). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;
49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
- di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione;
51) “benchmark”: un indice di mercato rispetto al quale valutare la performance di un fondo;
52) “commissione a fulcro”: un tipo di commissione di performance che prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca proporzionalmente alla performance degli investimenti del fondo in un determinato periodo di tempo in relazione ai risultati di investimento di un indicatore di riferimento adeguato
3 Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori.
Per avvalersi di questa facoltà, l'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.
Tali criteri e procedure devono essere:
– concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario;
– sottoposti al parere dell’organo di controllo;
– verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.
Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR.
(inclusa la detrazione di una commissione negativa dalla commissione di base addebitata al fondo);
53) “frequenza di cristallizzazione”: la frequenza con cui la commissione di performance eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione;
54) “high-water mark (HWM)”: il NAV per azione o quota più elevato;
55) “hurdle rate”: un tasso di rendimento fisso minimo predefinito;
56) “indicatore di riferimento” o “reference indicator” per il calcolo delle commissioni di performance: l’indicatore di riferimento rispetto al quale viene misurata la performance relativa del fondo;
57) “modello a benchmark”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto sulla base di una performance superiore (overperformance) a quella del parametro di riferimento;
58) “modello high-on-high (HoH)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto se il NAV supera il livello al quale la commissione di performance è stata cristallizzata l’ultima volta;
59) “modello high-water mark (HWM)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto a seguito del raggiungimento di un nuovo high-water mark durante il periodo di riferimento della performance;
60) “performance in eccesso (excess performance)”: la differenza tra la performance netta del portafoglio e la performance del parametro di riferimento;
61) “periodo di riferimento della performance”: l’orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella dell’indicatore di riferimento, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (underperformance) passata.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.
Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013, e nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 e nel Regolamento (UE) 2017/2402.
CAPITOLO III VIGILANZA INFORMATIVA (4)
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
L’art. 8 TUF attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere ai soggetti
abilitati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi a operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione del soggetto abilitato nonché valutare i presupposti per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).
Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i soggetti abilitati pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.
Nel presente capitolo sono altresì esemplificate alcune delle operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d’Italia.
In tal modo viene assicurata all’organo di vigilanza un’adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- art. 4-septies.2 TUF, che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal Regolamento cartolarizzazioni quando vi siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. q-bis), TUF;
4 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.
- IV.3.9 –
- art. 8 TUF, che prevede che la Banca d’Italia può chiedere, tra l’altro, alle SGR, alle SICAV, alle SICAF e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L’articolo prevede inoltre obblighi informativi per l’organo di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- art. 17 TUF, relativo alla possibilità per la Banca d’Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF;
- art. 58 TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 TUB;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA, e, in particolare, dagli artt. 110 e 111 e dall’allegato IV;
- dagli Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.
Sezione ii
Comunicazioni alla Banca d'Italia (5)
1. Operazioni rilevanti
Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull’adeguatezza patrimoniale e/o sull’assetto organizzativo dello stesso.
Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:
- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici (6) qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.
1.1 Procedura
Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente,
almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.
Le SGR, le SICAV e le SICAF indicano i motivi dell’operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell’operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.
Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell’ambito di un’altra disciplina che prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell’ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).
2. Invio di documentazione amministrativa
2.1 SGR
Le SGR inviano alla Banca d’Italia nel termine massimo di 30 giorni dall’adozione:
- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all’acquisto e all’alienazione di titoli propri;
- copia dei verbali delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;
- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese;
- nel caso di gestione di fondi pensione:
5 Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono la documentazione indicata nella presente Sezione alla struttura della Banca d’Italia incaricata della supervisione dell’intermediario.
6 Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR, le SICAV e le SICAF cessionarie, incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai
sensi dell’art. 65 TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall’art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).
a) copia delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione;
b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo.
2.2 SICAV e SICAF
Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia, nel termine di 30 giorni
dall’adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari concernenti le modifiche statutarie.
3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF
Le SGR, le SICAV e le SICAF che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.
4. Documentazione contabile
4.1 SGR
Le SGR inviano alla Banca d’Italia:
a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell’assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) per ciascun fondo/comparto gestito:
- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
- entro 10 giorni dal temine previsto dal D.M., copia della relazione annuale del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4.2 SICAV e SICAF
Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia:
- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
- entro 10 giorni dal temine previsto dal D.M., copia della relazione annuale di gestione corredata della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
5. Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF
Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, le SGR, le SICAV e le SICAF si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Xx.Xx.). Istruzioni per gli intermediari.
6. Gruppo di appartenenza
Le SGR, le SICAV e le SICAF, non facenti parte di gruppi bancari o di SIM ovvero assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d’Italia:
a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
b) tempestivamente, l’ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al “Gruppo dei Dieci” (G-10);
c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.
7. Compagine sociale
Le SGR, le SICAV e le SICAF (7), nell’inviare alla Banca d'Italia il
bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza.
8. Relazioni delle funzioni di controllo
Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono alla Banca d’Italia:
- la relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio. In caso di relazioni infrannuali, queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dall’esame delle relazioni da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali.
9. Comunicazioni dell'organo di controllo
L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SGR, delle SICAV e delle SICAF. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR, SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.
7 Per le SICAV e le SICAF si deve fare riferimento alle sole azioni nominative.
I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR, della SICAV e della SICAF concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d’Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall’organo di controllo.
I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d’Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell’atto. L’inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.
10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle SGR, delle SICAV e delle SICAF comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell’incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR, la SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.
La Banca d’Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
11. Relazione sulla struttura organizzativa
Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull’assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell’Allegato IV.4.1 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza (8) (9).
12. Violazione di limiti o divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF
Qualora le SGR, le SICAV, le SICAF o i depositari rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV o SICAF previsti nel Titolo V, Cap. III, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell’Allegato IV.4.2.
13. Errata valorizzazione delle quote
Le SGR, le SICAV, le SICAF comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV o SICAF e rendono noti alla Banca d’Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni.
8 Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano la prima relazione nell’ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione.
9 Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi
o viceversa.
14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR
Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni.
15. Regolamenti e statuti non soggetti all’approvazione della Banca d’Italia
Le SGR che istituiscono fondi per i quali, ai sensi dell’art. 37, comma 4, TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione, inviano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’approvazione, i relativi regolamenti e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l’anno successivo (cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione II).
In caso di modifiche degli statuti delle SICAV e delle SICAF riservate a investitori professionali, le medesime inviano alla Banca d’Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile.
16. Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder
In caso di fusione o scissione di OICR o di creazione di strutture master- feeder, entro 10 giorni dall’efficacia dell’operazione, le SGR, le SICAV o SICAF inviano alla Banca d’Italia un’informativa dettagliata sull’operazione posta in essere.
17. Prove di stress di liquidità
La Banca d’Italia può richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.
Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidità rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la Banca d’Italia. La notifica contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidità e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati (10).
La Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, può richiedere che le SGR, le SICAV o le SICAF comunichino ulteriori informazioni relative alle prove di stress di liquidità (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidità e sui relativi risultati).
Sezione iii
Segnalazioni di vigilanza
1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR
Le SGR, le SICAV, le SICAF, le società di gestione UE e i GEFIA UE che gestiscono OICR italiani inviano alla Banca d’Italia le segnalazioni previste nel “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR”.
Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.
Sezione iv
Notifica delle operazioni di cartolarizzazione
1. Premessa
La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SGR, anche per conto dei fondi
da esse gestiti, le SICAV e le SICAF effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni quando esse o i fondi gestiti agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o società veicolo (“SSPE”) (1) di operazioni di cartolarizzazione.
Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del Regolamento cartolarizzazioni, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.
Questa Sezione individua le informazioni che le SGR, anche per conto dei fondi gestiti, le SICAV e le SICAF che agiscono in uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a trasmettere alla Banca d’Italia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni.
Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento cartolarizzazioni (2).
2. Notifiche alla Banca d’Italia
2.1 Notifica di conformità al Regolamento cartolarizzazioni
La comunicazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti previsti dagli articolit. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni è trasmessa alla Banca d’Italia con lettera firmata dal responsabile dell’organo con funzione di gestione. Le funzioni aziendali di controllo – in linea con quanto previsto dal Regolamento cartolarizzazioni -– sono tenute a verificare l’adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o SICAF per assicurare l’effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del Regolamento cartolarizzazioni. Nella definizione delle procedure deve essere assicurato il coinvolgimento della funzione di compliance, che è chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche adottate rispetto al quadro normativo. Tali politiche sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica dell’intermediario.
I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d’Italia (3).
1 Per le definizioni di “SSPE”, “cedente” e “prestatore originario” si rimanda all’articolo 2, punti 2, 3 e 20, del Regolamento cartolarizzazioni.
2 Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate prima dell’entrata in vigore della presente Sezione si applica la Comunicazione del
21 dicembre 2022 sulle Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF.
3 INFOSTAT, Survey “VIG33-Notifiche”.
2.2 Tempistiche e modalità della notifica
Le nuove operazioni devono essere notificate alla Banca d’Italia entro un mese dalla data di emissione (4).
2.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell’operazione
Le SGR, SICAV e SICAF cedenti o prestatori originari sono tenutei a fornire alla Banca d’Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione di cartolarizzazione, ivi incluse quellele operazioni di cartolarizzazione realizzate per conto dei fondi da esse gestiti, al momento della emissione, tramite il modello dei dati, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni inerenti alla cartolarizzazione; (iv) la conformità agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni; (v) l’autovalutazione della funzione di compliance sulla rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate dallea SGR, SICAV eo SICAF.
2.4 Informazioni da fornire su base continuativa
I requisiti di cui agli articolit. da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni devono essere soddisfatti su base continuativa. Lea SGR, le SICAV e le SICAF notificano alla Banca d’Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo come definito dall'articolo 7, par. 1, lett. g), del Regolamento cartolarizzazioni che, incidendo sulle caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.
L’obbligo di notificare alla Banca d’Italia eventi significativi si applica alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.
Alle notifiche per eventi significativi sopraggiunti si applicano le previsioni di cui al paragrafo. 2.2.
2.5 Notifica delle operazioni multi-originator
Nelle operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, nel ruolo di cedente, due o più SGR, anche per i fondi da esse gestiti, SICAV e/o SICAF (c.d. operazioni multi-originator), le SGR, le SICAV e le SICAF cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal fine, la SGR, la SICAV o la SICAF incaricata raccoglie dalle altre SGR, SICAV e SICAF le informazioni indicate al paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d’Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 2.2.
Il compito di effettuare la notifica dell’operazione di cartolarizzazione può essere attribuito, se nominato, al servicer dell’operazione. In questo caso, le disposizioni del presente paragrafo si applicano al servicer.
4 Per data di emissione si intende la data in cui l’esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43(9) Regolamento cartolarizzazioni.
3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (5)
L’articolo. 4–septies.2 del TUF stabilisce che, nel caso in cui nell’operazione di cartolarizzazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SGR, SICAV o SICAF, fermo restando il potere della Banca d’Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.
A tal fine la SGR, la SICAV e lao SICAF che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario assume il ruolo di referente della Banca d’Italia (6). La SGR, SICAV o SICAF riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo. 3.1, sia al momento della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l’operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni (7), e le trasmette alla Banca d’Italia nell’ambito delle notifiche di cui al precedente paragrafo. 2.
3.1 Informazioni che la SGR, la SICAV e lao SICAF referente della Banca d’Italia deve ricevere dal soggetto non vigilato
La SGR, la SICAV o la SICAF riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni le informazioni da trasmettere alla Banca d’Italia, secondo il modello di dati indicato al paragrafo 2.3, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 posti a carico di quest’ultimo.
La documentazione contrattuale dell’operazione di cartolarizzazione disciplina il rapporto tra la SGR, la SICAV o la SICAF e il soggetto non vigilato relativamente all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni e prevede, nel caso in cui l’adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l’obbligo di quest’ultimo di trasmettere alla SGR, SICAV o SICAF: (i) le informazioni di cui al paragrafo. 2.3 in tempo utile per consentire alla SGR, SICAV o SICAF di effettuare la notifica dell’operazione di cartolarizzazione; (ii) l’informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo. 2.4.
Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare: (i) il monitoraggio da parte della SGR, SICAV o SICAF del rispetto da parte del soggetto non vigilato degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni posti a suo carico e (ii) l’obbligo di trasmettere alla SGR, SICAV o SICAF le predette informazioni.
In mancanza di apposite previsioni nella documentazione contrattuale, l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni e le relative responsabilità nei confronti della Banca d’Italia sono da intendersi interamente a carico della SGR, SICAV o SICAF (8).
Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento cartolarizzazioni, la SGR, la SICAV o la SICAF, in qualità di referente della Banca d’Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione ricevuta e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato.
5 Il paragrafo 3 si applica quando nell’operazione di cartolarizzazione sono coinvolti, nel ruolo di cedenti o prestatori originari, soggetti non vigilati. Nelle operazioni in cui la SSPE è l’unico soggetto non vigilato si applica il paragrafo. 225.
6 Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione il ruolo del referente della Banca d’Italia è assunto
dal cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.
7 Per i soggetti non vigilati, gli articoli. 5 e 9 del Regolamento cartolarizzazioni non rilevano; l’articolo. 5 si applica esclusivamente agli
investitori istituzionali ai sensi dell’articolo 2, punto 12, deal Regolamento cartolarizzazioni;, mentre l’articolo .9 si riferisce soltanto ai soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti.
8 Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 6 del Regolamento cartolarizzazioni, la SGR, SICAV o SICAF è responsabile verso la Banca
d’Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, par. 1, Regolamento cartolarizzazioni).
3.2 Attribuzione al servicer degli obblighi di raccolta delle informazioni dal soggetto non vigilato e notifica alla Banca d’Italia
La documentazione contrattuale dell’operazione di cartolarizzazione può prevedere che le SGR, le SICAV e le SICAF attribuiscano al servicer gli obblighi di raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di notifica alla Banca d’Italia (9). Il servicer è responsabile della completezza della documentazione trasmessa.
9 In caso di delegaconferimento dell’incarico al servicer, la firma della lettera di attestazione di conformità rimane sempre a curaè firmata dael responsabile dell’organo con funzione di gestione della SGR, SICAV o SICAF.
CAPITOLO IV VIGILANZA ISPETTIVA
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
La Banca d’Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le SGR, le
SICAV e le SICAF e, in armonia con le disposizioni comunitarie, le società di gestione UE con succursale in Italia e i GEFIA UE con succursale in Italia (soggetti abilitati).
Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività dei soggetti abilitati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l’accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa degli stessi nonché a verificare l’attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d’Italia.
Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dai soggetti abilitati (“follow up”).
I soggetti abilitati ispezionati prestano la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.
2. Fonti normative
La materia è regolata dall’art. 10 TUF.
- IV.4.1 -
Sezione II
Disciplina degli accertamenti ispettivi
1. Svolgimento degli accertamenti
Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d’Italia.
Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’intermediario.
Gli accertamenti sono, di norma, svolti presso la direzione generale del soggetto abilitato: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell’indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero.
2. Consegna del rapporto ispettivo
Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel “Rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività.
Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “rilievi e osservazioni” nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo (1).
Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.
Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
Entro il medesimo termine, sia il soggetto abilitato sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.
Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo.
1 Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata con apposita lettera.
- IV.4.2 -