DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1403
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1403
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa da sottoscriversi tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.
L’Assessore sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla PO Dispositivi Medici e Farmacovigilanza, dal Dirigente del Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa, e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
Ogni bambino ha il diritto di essere tutelato per gli aspetti che riguardano la sua salute, intendendo con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità di variabili interdipendenti di tipo fisico, psichico, relazionale e ambientale e che la comunità sociale e le istituzioni riconoscono e difendono non solo come bene individuale ma come valore collettivo.
Un riguardo ancora maggiore va dedicato ai bambini e ai ragazzi affetti da patologie croniche ovvero che richiedano la somministrazione della terapia farmacologica durante l’orario scolastico, affinché il ruolo genitoriale sia adeguatamente supportato e sostenuto in ogni fase dell’evoluzione della malattia e non vengano compromessi lo sviluppo psico-fisico del minore ed il suo inserimento nella vita sociale.
L’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all’attenzione delle Istituzioni e delle associazioni delle famiglie;
Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
L’esistenza di tali situazioni richiama l’attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell’alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d’intervento nelle singole situazioni;
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca d’intesa di concerto con il Ministero della Salute ha emanato il Documento protocollo n. 2312 Dip/Segr. del 25.11.2005 recante “Atto di Raccomandazioni contenente le Linee Guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione dei farmaci in orario scolastico” ;
Con D.G.R. n. 1372/2017, la Giunta Regionale, tenuto conto delle problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano in generale della somministrazione di farmaci in orario scolastico, ha recepito l’Atto di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25.11.2005;
Con la Determinazione Dirigenziale n.14 del 25/09/2018 del Direttore dell’allora Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e Sport per tutti, oggi Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa “per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico” tra la Regione Puglia, Aziende Sanitarie Locali e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR),
Il suddetto protocollo di intesa, successivamente sottoscritto tra le parti in data 29 ottobre 2018 con validità biennale, necessita di essere rinnovato.
Sulla base di quanto sopra ed in ragione dell’esperienza maturata dalla prima applicazione del citato protocollo d’intesa, il Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento per la Promozione della Salute e Benessere animale della Regione Puglia, ha avviato un confronto con i referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte del quale sono state meglio definiti alcuni aspetti per migliorare in concreto l’attuazione dello stesso sul territorio regionale.
Tale attività di collaborazione tra Dipartimento Salute regionale e Ufficio Scolastico regionale ha condotto alla definizione del documento aggiornato recante “Schema di Protocollo di Intesa per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett.
d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’allegato A “Schema di Protocollo di Intesa per un approccio omogeneo ed integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il suddetto protocollo di intesa di cui all’Allegato A ha validità triennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti.
4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione, per conto della Regione Puglia, del Protocollo d’intesa di cui allegato A.
5. Di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed ai Direttori Generali delle ASL provinciali per la successiva sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui all’Allegato A.
6. Di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE PO “DISPOSITIVI MEDICI E FARMACOVIGILANZA”:
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
Xxxxx Xxxxxx
IL DIRIGENTE DI SEZIONE AD INTERIM “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”:
Xxxx Xxxxxxxxx
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ E BENESSERE ANIMALE:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA LA GIUNTA REGIONALE
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’allegato A “Schema di Protocollo di Intesa per un approccio omogeneo ed integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che il suddetto protocollo di intesa di cui all’Allegato A ha validità triennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso tra le parti.
4. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione, per conto della Regione Puglia, del Protocollo d’intesa di cui allegato A.
5. Di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed ai Direttori Generali delle ASL provinciali per la successiva sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui all’Allegato A.
6. Di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
Per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico
TRA
la Regione Puglia rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Dott. , giusta deliberazione della Giunta Regionale n. del
L'Azienda Sanitaria Locale di Bari rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ; L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ; L'Azienda Sanitaria Locale di BAT rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ; L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ; L'Azienda Sanitaria Locale di Foggia rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ; L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ;
E
il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, xxx Xxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx rappresentata dal Direttore Generale Dott. ;
Premesso che:
- ogni bambino ha diritto di essere tutelato per gli aspetti che riguardano la salute, intendendo con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità di variabili interdipendenti di tipo fisico, psichico, relazionale e ambientale e che la comunità sociale e le istituzioni riconoscono e difendono non solo come bene individuale ma come valore collettivo.
- Un riguardo ancora maggiore va dedicato ai bambini e ai ragazzi affetti da malattie croniche da parte di tutte le risorse del territorio, affinché il ruolo genitoriale sia adeguatamente sopportato e sostenuto in ogni fase dell'evoluzione della patologia e non vengano compromessi lo sviluppo psico-fisico del minore e il suo inserimento nella vita sociale.
- In età evolutiva la comunità scolastica rappresenta l'ambito privilegiato del processo di socializzazione, il confronto con i compagni e docenti, la costruzione di rapporti basati sulla accoglienza, la solidarietà e il rispetto reciproco creano nel bambino sicurezza e fiducia in se stesso e facilitano l’accettazione della patologia cronica e lo sviluppo di competenze di autonomia anche nella gestione della propria particolare situazione di salute.
- Le sinergie interistituzionali, già poste in essere, hanno evidenziato l'importanza della definizione di modelli condivisi d’intervento, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale.
- Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle istituzioni e delle associazioni delle famiglie.
- Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola possono avere la necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico a causa di differenti patologie.
- L'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza delle priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di definire modelli di intervento.
VISTA la Convenzione sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989 - Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
-New York 20 novembre 1989- (nello specifico art. 24 c. 2 lett. b. “Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie” e art. 28 c. 1 lett. e: “Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.”)
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche e integrazioni, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare l’art.21 relativamente all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare l’art. 136 sulle strategie fondamentali della politica scolastica, in particolare sulla centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti.
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” in particolare l’art. 18 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che nelle scuole il personale dirigente, docente, educativo ed ATA sia adeguatamente formato ai sensi del D.M. 388 del 15/07/2003.
VISTO il Documento protocollo n. 2312 Dip/Segr. del 25.11.2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione dei farmaci in orario scolastico" emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca d'Intesa con il Ministero della Salute.
VISTO il “Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici educativi e formativi al fine
di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione e alla migliore qualità di vita",
A.G.D. in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, presentato in Senato il 7.11.2013.
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
VISTA la X.X.X. x.0000 xxx 00/00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx avente ad oggetto "Accordo 6 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Piano per la malattia diabetica”. Atto di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25-11-2005 Linee guida su “Somministrazione farmaci in orario scolastico". Recepimento. Indirizzi operativi alle ASL.
VISTA la D.D. n.14 del 25/09/2018 del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto "D.G.R. n. 1372/2017. Approvazione dello schema di protocollo d’Intesa da sottoscriversi tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”;
VISTA la nota circolare della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche-Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, con la quale è stato notificato il Protocollo di Intesa tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, con durata biennale a far data dal 29/10/2018.
Tenuto conto che:
- a seguito della scadenza della validità temporale del suddetto protocollo d’Intesa si sono tenute una serie di interlocuzioni tra la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Servizio Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Salute regionale con l’Ufficio Scolastico Regionale per valutare le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al suddetto Protocollo d’Intesa, sia in prospettiva del rinnovo dello stesso che in ragione dell’esperienza maturata dalla prima applicazione in via sperimentale nel precedente biennio.
Valutato che:
- l’assistenza agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario e non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- tale somministrazione, la cui omissione può causare gravi danni alla persona, rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal medico curante e/o dei medici specialisti (Medico di Medicina MMG e/o Pediatra di Libera Scelta PLS e/o Specialista Ospedaliero SO e/o Specialista ambulatoriale SA);
- l'assistenza specifica viene supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardante le singole patologie, a livello generale e a livello specifico, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal decreto Legislativo 81/2008 e dal DM 388/2003.
- Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all’ASL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.
Tutto ciò premesso
la Regione Puglia, le Aziende Sanitarie Locali Regionali e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti casi in cui in orario scolastico si registra la necessità di somministrare farmaci, convengono quanto segue :
Articolo 1 Premesse
Le premesse e quanto sopra citato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
Articolo 2 Linee di intervento
Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie istituzionali, per:
- promuovere e sostenere azioni di rete favorendo xxxxxxxx e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di attività riferibili all’ambito specifico dell’Intesa;
- promuovere e favorire azioni atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell’applicazione delle procedure per la diffusione della cultura del soccorso e favorire la migliore presa in carico possibile delle situazioni di criticità in linea con la presente Intesa;
- predisporre e/o diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano la corretta applicazione delle linee di intervento concordate a seguito della presente Intesa;
- diffondere i contenuti della presente Intesa.
Articolo 3
Ambito di applicazione dell’ Intesa e condizioni generali per la somministrazione
L'ambito di applicazione della presente Intesa, in linea con le premesse, riguarda esclusivamente la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico per la quale non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità tecnica da parte il personale scolastico, come previsto dalle raccomandazioni del Mistero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 25-11-2005.
I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente:
- quando la somministrazione non può venire al di fuori dell'orario scolastico e la omissione può causare danni alla salute dello studente o della studentessa;
- su richiesta scritta di Genitori o Esercenti la potestà genitoriale corredata da prescrizione del Medico curante secondo la modulistica allegata alla presente Intesa.
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso o al Servizio Nazionale 118 nei casi di emergenza o comunque nei casi che richiedono conoscenze di tipo specialistico o discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.
Articolo 4
Comitato di gestione dell'Intesa
Le parti daranno mandato ad apposito gruppo tecnico di:
- individuare possibili azioni per il monitoraggio di tutte le attività promosse nell'ambito della presente Intesa;
- individuare possibili interventi per sostenere una adeguata diffusione ed attuazione delle pratiche nel rispetto della presente Intesa;
- condividere i risultati degli interventi in tutte le fasi di attuazione;
- individuare elementi utili alla successiva integrazione ed aggiornamento della presente Intesa ed eventuali azioni correttive da porre in essere sulla base delle criticità rilevate.
Il gruppo tecnico verrà insediato dopo la stipula del Protocollo. Il gruppo tecnico sarà costituito da due rappresentanti dell’USR e due rappresentanti del Servizio Sanitario Regionale, da nominarsi secondo i rispettivi ordinamenti.
La partecipazione al gruppo tecnico non darà luogo ad alcuna indennità o compenso.
Articolo 5
Informazione, Formazione e Addestramento
Le parti al fine di garantire omogeneità nell'approccio e nella risoluzione delle situazioni che potranno presentarsi, per il personale scolastico, concordano la realizzazione di interventi di:
5a. informazione generale: iniziative promosse dai vari soggetti istituzionali e rivolte alle scuole a prescindere dalla presenza o meno di casi, finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico/formativo e a promuovere la cultura dell'accoglienza. Alle suddette iniziative potranno partecipare anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per offrire rapporti funzionali a garantire una migliore gestione degli interventi.
5b. informazione propedeutica all'intervento specifico: iniziative realizzate dal Direttore del distretto sociosanitario della ASL territorialmente competente rivolte al personale scolastico, a fronte della domanda d'intervento in ambito scolastico/formativo presentata dai genitori. Tali iniziative, finalizzate a promuovere, oltre la cultura dell'accoglienza, una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico/formativo, sono attuate prima di individuare l'eventuale adesione del personale che potrebbe effettuare l'intervento specifico. L’informazione preliminare è rivolta al personale docente/ATA della scuola/classe ove è inserito l’alunno. Consiste in un inquadramento generale della patologia dell'alunno rivolto a tutto il personale della scuola, con particolare attenzione alle conoscenze utili a garantire la sicurezza dell'alunno
stesso in relazione ai suoi bisogni speciali di salute. In questa fase verrà anche illustrata la tipologia dell'intervento specifico necessario per quel minore.
5c. formazione/addestramento per la gestione del singolo caso: iniziative specifiche, in affiancamento ai genitori, rivolte al personale individuato ai sensi dell'articolo 3, realizzate dal Direttore del distretto sociosanitario della ASL territorialmente competente su richiesta del Dirigente scolastico.
Articolo 6
Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
La somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, di cui all'articolo 3, può essere effettuata, previa Intesa con la scuola e secondo le modalità successivamente indicate:
▪ dai Genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale;
▪ in auto-somministrazione dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minorenne;
▪ dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne delegate dalla famiglia;
▪ da personale delle istituzioni scolastiche che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità e che sia stato informato sul singolo caso specifico, su delega formale dei Genitori/Tutori ed autorizzato dal Dirigente Scolastico;
▪ dal personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), su richiesta di intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.
Articolo 7 Soggetti coinvolti e ruoli
7.1 Genitori/Tutori
I Genitori/Xxxxxx sono i primi responsabili della salute del benessere del proprio figlio nell'assunzione di tutte le decisioni relative al caso, in tutti i contesti nei quali il minore venga inserito e anche durante il tempo della sua permanenza all'interno di una comunità infantile/scolastica/formativa.
L'azione di delega dei Genitori/Xxxxxx nei confronti di altri soggetti per la realizzazione di interventi sul minore presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato/delegante e non esclude comunque la responsabilità dei Genitori stessi nella realizzazione degli interventi concordati.
I genitori sono parte attiva del procedimento di presa in carico del figlio da parte delle istituzioni scolastiche/formative e del SSR, garantendo la loro presenza nella formazione/addestramento e fornendo tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana.
A tal fine i Genitori:
a) garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti e la loro presenza in affiancamento al personale individuato dal Direttore di distretto, durante le fasi di formazione/addestramento del personale cui verrà affidato intervento;
b) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale quotidiana del minore in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
c) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
d) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza dell'intervento e di ricadute organizzative, sulla realizzazione dell'intervento stesso presso la comunità, producendo la relativa documentazione richiesta ( es. assenze del bambino dalla comunità, riduzione dell'orario scolastico/formativo, eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, ecc.);
e) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di validità - per l'effettuazione dell'intervento nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
f) assicurano direttamente l'intervento nei casi di necessità ( ad es. in assenza del personale cui ha affidato un intervento).
I Genitori/Tutori, di alunni inseriti all’interno di una comunità scolastica, che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico, come precedentemente indicato, richiedono formalmente la somministrazione al Dirigente Scolastico, utilizzando il Modulo 1.
Nel Modulo 1, i Genitori/Tutori, esprimono anche il consenso alla somministrazione di terapie farmacologiche da parte di soggetti terzi eventualmente individuati tra il personale scolastico.
Nei casi di alunni inseriti all’interno di una comunità scolastica per i quali il Genitore/Tutore, a fronte di valutazione congiunta con il medico curante e/o specialista, ritenga possibile effettuare l’auto- somministrazione della terapia farmacologica durante l’orario scolastico, il Genitore/Tutore dovrà comunque richiedere opportuna autorizzazione al Dirigente Scolastico utilizzando il Modulo 2, con il quale il Genitore/Tutore, contestualmente, esprime anche il consenso o meno alla vigilanza durante l’auto-somministrazione da parte di soggetti terzi del personale scolastico, fermo restando le responsabilità in materia di primo soccorso e di vigilanza sui minori.
Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco e/o nell’esecuzione dell’intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico curante e/o specialista.
La scuola acquisirà la documentazione predetta unitamente alla prescrizione della somministrazione, rilasciata al Genitore/Tutore dal medico curante (Medico di Medicina MMG/Pediatra di Xxxxxx Xxxxxx PLS/medico Specialista MS) redatta su Modulo 3.
7.2 Medico di Medicina MMG/Pediatra di Libera Scelta PLS/Medico Specialista MS.
La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, del medico specialista deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:
• nome e cognome dell’alunno
• nome commerciale del farmaco
• la patologia dell’alunno
• l’evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l’attivazione della formazione in situazione in casi specifici)
• dose da somministrare
• modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
• durata della terapia
• eventuali effetti collaterali.
I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
• l’assoluta necessità;
• la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
• la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto relativamente ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
• la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.
7.3 Il Dirigente Scolastico
a) promuove l’organizzazione delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale scolastico ed a tal fine provvede a coordinarsi e a stipulare accordi con il Distretto socio-sanitario della ASL territorialmente competente in associazione al quale dovranno essere svolte tali azioni, anche con il coinvolgimento del medico di medicina generale e della famiglia e/o dello studente;
b) verifica la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire requisiti minimi strutturali come di seguito riepilogati:
- termometro per la misurazione della temperatura ambientale (che non deve superare i 25 gradi centigradi);
- l’impianto di condizionamento dell’aria;
- armadio per la conservazione di farmaci non soggetti a temperatura controllata;
- frigorifero (che garantisca un range di temperatura compreso tra 2 e 8 gradi centigradi);
- generatore ausiliario di corrente cui siano collegati il frigorifero e l’impianto di condizionamento.
c) autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi;
d) individua, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D. Lgs 81/08 e D.M. 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
e) qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale provvede, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni che, con specifico riferimento alla presente Intesa, si identificano nelle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi sopra citati, devono comunque essere definiti entro il termine di 45 gg dall’adozione del presente protocollo d’Intesa, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata al Genitore o agli Esercenti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base dell’alunno le soluzioni da adottare in via transitoria. Inoltre, i Dirigenti scolastici, ai sensi dell’ art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005, possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, […] anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.”
f) si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se nel caso, coinvolgendo anche il medico di medicina generale e la famiglia e/o studente);
g) promuove la diffusione delle procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la gestione dei casi;
h) invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;
i) promuove il monitoraggio di eventuali situazioni critiche che dovessero presentarsi in tale ambito attraverso l’adozione di un apposito registro in cui dovranno essere riportate per ogni evento critico rilevato:
- la patologia dell’alunno;
- il farmaco somministrato;
- la tipologia di situazione critica intervenuta;
- le azioni intraprese.
Tale registro sarà trasmesso annualmente all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
7.4 Il personale scolastico
Il personale scolastico (docente e ATA) resosi disponibile per la somministrazione del farmaco:
a. partecipa alle attività d’informazione/formazione/aggiornamento;
b. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione;
c. aggiorna il registro di monitoraggio sulle eventuali situazioni critiche verificatesi a fronte degli interventi effettuati.
7.5 L’Azienda ASL, per il tramite dei Distretti Socio Sanitari
a) garantisce l’interfaccia di cooperazione con il Dirigente scolastico finalizzata all’organizzazione ed all’espletamento delle attività di formazione del personale scolastico resosi disponibile ed individuato dal Dirigente scolastico per la somministrazione dei farmaci;
b) nei casi di mancata disponibilità di locali idonei nell’edificio scolastico, ovvero di personale scolastico resosi disponibile alla somministrazione di farmaci in orario scolastico, si rende disponibile alla stipula di appositi accordi/convenzioni tra ASL e Scuola, da definirsi di concerto con il Dirigente scolastico, al fine di garantire il superamento delle criticità logistiche ed organizzative della scuola mediante l’utilizzo di risorse umane e strumentali della ASL;
c) a fronte di espressa richiesta del Dirigente scolastico o dell’USR, si coordina con gli stessi al fine di definire la gestione dei casi particolari attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici etc.);
d) si rende disponibile, su richiesta del Dirigente scolastico, a organizzare/partecipare a incontri di formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni.
7.6 L’Ufficio Scolastico Regionale (USR)
a) diffonde la presente Intesa fra le scuole di ogni ordine e grado;
b) favorisce lo svolgimento delle attività formative/informative finalizzate alla conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico e relativi trattamenti favorendo la disseminazione di buone pratiche, monitorando l’operato dei Dirigenti scolastici;
c) partecipa alle azioni di monitoraggio relativi all’applicazione del protocollo, nell’ambito delle attività effettuate dal Comitato di Gestione dell’Intesa di cui all’art. 4.
Articolo 8 Procedura Operativa
8.1 Gestione casi comuni
a) I Genitori/Tutori di alunni affetti da patologie croniche o assimilabili, qualora non siano in grado di provvedere direttamente o attraverso propri delegati, presentano la richiesta di somministrazione di farmaci al Dirigente scolastico (Moduli 1 e 2), accompagnata da prescrizione medica (Modulo 3) attestante la patologia del figlio/a o del tutelato/a, la terapia farmacologica e/o l’intervento specifico da eseguirsi durante l’orario scolastico, le indicazioni necessarie per la somministrazione (ad esempio richiesta di particolari condizioni per la conservazione dei farmaci);
b) Il Dirigente scolastico concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
c) Il Dirigente scolastico, verifica la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire requisiti minimi strutturali di cui all’art. 7, comma 3, lettera b).;
d) Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale (preferenzialmente quello addetto al primo soccorso) a praticare, previa opportuna formazione/addestramento, la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola e/o l’intervento specifico richiesto dalla famiglia sul singolo caso. In caso di disponibilità del personale si passa al punto f);
e) In caso di non disponibilità dei requisiti di cui ai precedenti punti c) e d), si rimanda integralmente all’applicazione dell’art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005 “Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.”
Si specifica che, in riferimento alla presente Intesa, il Dirigente scolastico può provvedere all’attivazione di collaborazioni/convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, al fine di sopperire alle carenze logistiche e organizzative dell’istituto scolastico e alla mancanza di personale disponibile ad effettuare l’intervento. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi sopra citati devono comunque essere definiti entro il termine di 45 giorni dall’adozione del presente protocollo d’Intesa, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base le soluzioni da adottare in via transitoria.
Inoltre, i Dirigenti scolastici, possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.”
f) In presenza di disponibilità del personale, questa va acquisita in forma scritta dal Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie e portata a conoscenza dei genitori;
g) Il Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie invia tutta la documentazione al Direttore del distretto dell’ASL di riferimento territoriale, includendo le seguenti indicazioni:
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature necessarie per l’intervento e della documentazione contenente dati
sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente; detto locale potrà essere destinato anche alla somministrazione del farmaco per eventuali esigenze di riservatezza;
- la presenza dell’attrezzatura necessaria (di cui all’art. 7, comma 3, lettera b)), per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di informazione/formazione/addestramento del personale scolastico.
h) Il Direttore del distretto sanitario, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi col Dirigente scolastico per la realizzazione della formazione in situazione e per la gestione del caso in riferimento alle criticità segnalate dalla scuola. Il Dirigente scolastico, nelle more della risoluzione definitiva delle criticità del caso, di concerto con la famiglia ed il medico di base, definisce gli interventi transitori tesi a garantire la somministrazione prevista.
i) Una volta espletata, in tutti i suoi passaggi, la formazione in situazione, il personale scolastico riceve apposito attestato formativo da parte della ASL territorialmente competente sulla base del quale viene individuato quale personale formato per la somministrazione dei farmaci.
8.2 Gestione dell’emergenza
In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d’emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e rientranti nel presente Protocollo, è prescritto il ricorso al 118.
E’ in ogni caso prescritta l’informazione al genitore contestualmente all’evento acuto.
Articolo 9 Monitoraggio e diffusione dei risultati
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, realizzeranno il monitoraggio delle attività nell’ottica del continuo miglioramento. Si impegnano altresì a diffondere presso la comunità di riferimento i risultati conseguiti, con la finalità di disseminare il più possibile le pratiche di intervento integrate atte a garantire il benessere degli studenti.
Articolo 10
Durata della validità del presente protocollo d’Intesa
a) Il presente protocollo ha validità di tre anni, a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie;
b) Almeno sei mesi prima della naturale scadenza, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità;
c) Le aziende ASL territorialmente competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.
Articolo 11
Integrazione tra diritto alla Salute e diritto alla riservatezza
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse all’effettuazione dell’intervento vanno eseguiti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE/2016/279.
Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, potranno provvedere interventi volti a favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione dell’allievo in condivisione con i genitori/tutori.
Articolo 12 Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorsi all’Autorità Giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari.
Letto, confermato e sottoscritto Bari,
Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Dott. )
Direttore Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale BARI – Direttore Generale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale BAT– Direttore Generale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale BRINDISI– Direttore Generale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale FOGGIA– Direttore Generale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale LECCE – Direttore Generale (Dott. )
Azienda Sanitaria Locale TARANTO– Direttore Generale (Dott. )
Modulo 1: “RICHIESTA DEL GENITORE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ”
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO E CONTESTUALE RILASCIO DEL CONSENSO DA PARTE DEL GENITORE/TUTORE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIA FARMACOLOGICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (da compilare a cura dei genitori dell’alunno e da consegnare al Dirigente scolastico) Al Dirigente Scolastico ……………………… Il /i sottoscritto/i genitore/i -tutore/i dell'alunno/a nato a il residente a in via , frequentante la classe/sezione della Scuola nell'anno scolastico vista la specifica patologia dell’alunno preso atto del protocollo esistente tra , in materia di somministrazione di farmaci a scuola adottato in data constatata l’assoluta necessità chiede/ono la somministrazione in ambito ed orario scolastico di terapia farmacologica come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data dal Dott. Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non sanitario e di cui si autorizza fin d’ora l’intervento. Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Reg UE/2016/279 ( i dati sensibili sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone). SI □ NO □ - Allega Prescrizione/certificazione medica attestante la terapia farmacologica in atto redatta dal | |||||
· Consegna farmaco specifico alla scuola - Altro (specificare solo in caso di mancata consegna del farmaco | – | es. | custodito | nello | zaino) |
Contestualmente autorizza/ono: a) il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco, secondo l’allegata prescrizione medica di cui al Modulo 3; b) la possibilità che lo stesso si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, secondo l’allegata prescrizione medica di cui al Modulo 3; Data FIRMA dei genitori o di chi esercita la patria potestà | |||||
Numeri di telefono utili: Pediatra di libera scelta/Medico Curante: Tel. _ Tel. cellulare ……………… Genitori: Telefono fisso Tel. cellulare Tel. di | |||||
Note La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso anno scolastico se necessario. Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. La famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto d’uso. |
Modulo 2: “RICHIESTA AUTO-SOMMINISTRAZIONE”
(da compilare a cura dei genitori dell’alunno (o dall’alunno se maggiorenne) e da consegnare al Dirigente scolastico)
RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO Io sottoscritto , in qualità di genitore/tutore dell’alunno (Cognome e Nome) nato a il residente a in via frequentante la classe/sezione della scuola secondaria nell'anno scolastico affetto dalla seguente patologia Comunica la necessità di assumere in ambito scolastico la terapia farmacologica, mediante auto somministrazione, come da prescrizione medica allegata. Nome del Farmaco Modalità di somministrazione Orario di somministrazione/dose Periodo di somministrazione Modalità di conservazione Autorizza/no il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla vigilanza durante l’auto- somministrazione, secondo l’allegata prescrizione medica e di seguito descritta |
_ da effettuarsi nell’apposito locale individuato dalla scuola. Firma del Medico Curante Data |
firma del genitore/tutore firma del Dirigente scolastico o dello studente maggiorenne Note La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico. Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso anno scolastico se necessario. Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. I farmaci prescritti per i minorenni, in caso di consegna alla scuola, dovranno conservare la confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. La famiglia, verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto d’uso. |
Modulo 3: “PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER TERAPIA DA SOMMINISTRARE IN AMBITO SCOLASTICO”
Prescrizione del Medico Curante (pediatra di libera scelta/medico di medicina generale/medico specialista) per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico in maniera continuativa
Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità
SI PRESCRIVE
la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito ed in orario scolastico all’alunno/a (TERAPIA CONTINUATIVA)
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico.
Cognome
Data di nascita
Nome
Residente a
In via Telefono Classe della Scuola Sita a In via Dirigente Scolastico affetto dalla seguente patologia
del seguente farmaco
Nome commerciale del farmaco Modalità di somministrazione Orario di somministrazione/dose: Prima dose Seconda dose Terza dose
Durata terapia: dal
al
Terapia Continuativa □ SI □ No (Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l’anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico.)
Modalità di conservazione del farmaco
Note
e/o
Nome del farmaco da somministrare nel caso si verifichi il seguente evento in urgenza/emergenza (es.
shock anafilattico):
Modalità di somministrazione Dose Modalità di conservazione del farmaco
Note
Data ……………………………………..
Timbro e firma del MMG/PLS/MS