CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ALLEGATO N. 1)
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SELVAGGINA PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI POTENZA
INDICE:
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITATIVI CONTRATTUALI ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 5 - MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
ART. 7 - CONTROLLI ART. 8 – CAUZIONI
ART. 9 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITA’ ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 12 – PAGAMENTO DELLE FATTURE ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO ART. 15 - FORO COMPETENTE
ART. 16 – NORMA DI RINVIO
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di selvaggina per il ripopolamento della fauna nel territorio della Provincia di Potenza
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITATIVI CONTRATTUALI
La fornitura della selvaggina è costituita da n. 4.500 fagiani ( Phasianus colchicusl, ).
I fagiani il cui rapporto dovrà essere 1 maschio e 3 femmine devono essere da riproduzione e di “produzione nazionale “, semi selvatici e allevati in ampie voliere negli ambienti boschivi in modo da fare acquisire alla fauna le caratteristiche di rusticità tali da consentire l’ambientamento immediato nei luoghi di Immissione.
Il piumaggio ed il portamento devono essere perfetti sotto ogni aspetto.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto durerà fino alla consegna delle selvaggina, la quale sarà graduale e secondo un piano programmato comunicato alla ditta aggiudicataria .
La Ditta contraente è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto.
Per motivi d’urgenza, la fornitura potrà essere richiesta prima della stipula del contratto.
ART. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare dell’appalto è determinato in € 72.000,00 oltre IVA.
Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile ed è altresì comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto medesimo.
ART. 5 - MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA
I fagiani dovranno essere forniti perentoriamente tra la seconda quindicina di gennaio e la prima decade di febbraio 2009.
La selvaggina dovrà essere consegnata nei luoghi stabiliti, pronta per essere liberata. Ogni gruppo dovrà essere sistemato nel proprio imballo.
Le consegne dovranno essere effettuate con gradualità, franco località nel territorio della Provincia di Potenza, secondo un piano programmato comunicato alla ditta aggiudicataria prima della consegna .
La Provincia si riserva comunque la facoltà di rinviare, con breve preavviso e senza ulteriore aggravio di spese, la data di consegna della fornitura nel caso in cui le condizioni meteorologiche sul territorio interessato al ripopolamento siano tali da recare pregiudizio al buon esito del ripopolamento stesso.
La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Ente minimo due camion e il proprio personale per la consegna e il lancio sul territorio della Provincia.
La ditta dovrà consegnare minimi 400 volatili, a giorni alterni secondo l’esigenza dell’Ente.
Di ogni consegna verrà redatto regolare verbale in duplice copia, sottoscritto dall’incaricato dell’Amministrazione Provinciale e da un rappresentante della ditta. Nel verbale saranno specificate
, tra l’altro, la quantità e la specie della selvaggina consegnata e ne saranno attestate le condizioni di perfetta vitalità. Al verbale dovrà essere allegata la documentazione sanitaria di cui all’art. 6.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE
La ditta fornitrice dovrà accompagnare la selvaggina con la documentazione idonea a dimostrare che
la stessa è indenne da malattia infettiva o contagiosa.
L’appaltatore dovrà sostituire, a propria cura e spese entro quindici giorni i capi giunti morti, inabili o non idonei al ripopolamento e/o non rispondenti alle caratteristiche richieste. In caso di mancato adempimento sarà effettuata una detrazione pari a due volte il costo della suddetta selvaggina.
La ditta si assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all’Amministrazione Provinciale ed a terzi in sede di effettuazione della consegna della selvaggina.
ART.7 - CONTROLLI
La Provincia di Potenza verificherà nei luoghi di consegna, con personale esperto , all’uopo incaricato, la corrispondenza delle condizioni della selvaggina ai requisiti richiesti all’art.2 o comunque ritenuti indispensabili.
La Provincia si riserva inoltre di sottoporre la selvaggina a controlli qualitativi e sanitari nei tempi che riterrà più opportuni, alfine di accertarne l’idoneità al ripopolamento.
ART. 8 - CAUZIONI
L’offerta è corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo posto a base di gara di € 72.000,00 ( IVA esclusa), da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti , con le modalità prescritte dall’art. 113 del D.lgs n. 163/2006.
ART. 9 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA
L’Amministrazione può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta appaltatrice è tenta ad accettare agli originari patti e condizioni, purchè contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.
ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
Qualora la Provincia rilevasse, a proprio giudizio insindacabile, la non corrispondenza dell’intera fornitura con quanto previsto nel presente capitolato, la consegna verrà rifiutata e il fornitore ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione entro il termine indicato all’art. 6.
In caso di ritardo nella consegna della selvaggina, dovuto a qualsiasi causa , l’Amministrazione Provinciale applicherà alla ditta appaltatrice una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ripetute inosservanze contrattuali e di specie , concernenti la qualità e il termine di consegna, L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo Raccomandata a.r. alla Ditta fornitrice, fatto salvo il diritto al contraddittorio.
In tali casi, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva , fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
ART. 12 - PAGAMENTO DELLE FATTURE
La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Provincia di Potenza – Settore Attività Produttive – P.zza delle Regioni – Potenza.
I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatto salvo il buon esito della fornitura.
Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’Amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.
ART. 13 SPESE CONTRATTUALI
Le spese di copia, di bollo e registrazione, compreso gli oneri tributari, sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria il subappalto, pena l’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e diritto al risarcimento danni
.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione appaltante.
ART. 16 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.