SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO IVA, IRAP ED IRES, ESAME E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ IRES, IRAP E IVA, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE, AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO FINALIZZATO AL RISPARMIO FISCALE
SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO IVA, IRAP ED IRES, ESAME E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ IRES, IRAP E IVA, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE, AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO FINALIZZATO AL RISPARMIO FISCALE
CAPITOLATO TECNICO DI GARA
ART. 1 - PREMESSA
Con il presente Capitolato tecnico di gara l’Azienda Sanitaria USL Umbria 2 (di seguito per brevità Azienda), intende:
• Procedere al controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA in ossequio alle disposizioni legislative in materia di IVA, di cui al d.p.r. 633/72, al d.p.r. 600/73 al d.p.r. 322/1998 ed alla Circolare Ministeriale n. 328/E del 24/12/1997;
• Affidare un servizio che permetta all’Azienda un maggiore controllo sulla tenuta della contabilità IVA in riferimento alla normativa vigente, mirando ad ottenere per gli anni oggetto della gara il massimo risparmio fiscale IVA tramite analisi approfondita di tutta la documentazione fiscale per gli anni recuperabili non soggetti a prescrizione;
• Predisporre un servizio di affiancamento normativo e metodologico per tutte le attività riguardanti l’IRAP/IRES, finalizzato al risparmio fiscale IRAP/IRESper gli anni oggetto della gara, sulle attività commerciali esercitate dall’Azienda in ossequio alle disposizioni legislative in materia di Irap, di cui all'art.5 del decreto legislativo n°446 del 1997, come modificato dall'art. 10 bis comma 2 del D.Lgs. 506/1999 e in materia di IRES, di cui al
D.P.R. 917/1986
ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA
Il presente capitolato ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA, IRES ed IRAP, dell’esame e verifica delle attività irap, ires e iva, dell'assistenza e formazione del personale e dell’affiancamento normativo e metodologico finalizzato al risparmio fiscale, con riferimento agli anni 2021, 2022 e a tutti gli anni non ancora oggetto di prescrizione per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio. È prevista l’opzione di rinnovo per una durata di ulteriori mesi 12 (dodici) ed una proroga eventuale di mesi 6 (sei).
ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO
Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in un importo percentuale, corrispondente a quanto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara in riduzione rispetto alla percentuale massima posta a base di gara, al netto di IVA, calcolato sul risparmio fiscale ottenuto dall’Azienda Sanitaria per ciascun anno fiscale trattato e consistente nei recuperi d’imposta grazie ai quali l’Azienda Sanitaria, dopo aver proceduto mediante il loro utilizzo all’eventuale correzione, potrà beneficiare di un maggior credito o di un minor debito.
La fatturazione del compenso da parte del soggetto aggiudicatario avverrà dopo aver ricevuto dallo stesso periodiche relazioni di consegna nella quale dovranno essere illustrati i recuperi/risparmi man mano raggiunti per l’Azienda Sanitaria. Tali relazioni dovranno essere corredate dalla necessaria documentazione che le comprovi secondo quanto rappresentato nell’offerta tecnica di gara.
Nell’ipotesi in cui non sia conseguito alcun risparmio fiscale verrà corrisposta alla ditta
aggiudicataria, alla scadenza del primo periodo contrattuale di cui al precedente art. 3, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate (calcolate sulla base delle modalità di cui al primo comma del presente articolo) entro 30 giorni e comunque dietro presentazione di fattura.
Il numero delle rate sarà stabilito dall’Amministrazione in base all’effettivo recupero.
Ai sensi del D.LGS 81/2008, è stata effettuata la valutazione delle possibili interferenze ed è stato concluso che per l’appalto in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara.
ART. 5 - REFERENTE DELL’IMPRESA
L’appaltatore dovrà individuare e garantire, per l’intero periodo contrattuale, l’apporto di un referente dell’impresa, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l’Amministrazione.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo PEC all’appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.
ART. 6 - OBIETTIVI E CONTENUTI
L'obiettivo che l’Azienda intende perseguire è duplice:
• ottenere eventuali risparmi e/o recuperi di imposta che portino risorse finanziarie nette e spendibili nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che assicurare altresì recuperi di crediti/diminuzioni di debiti, correzione di errori potenzialmente onerosi per gli anni per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso e tutti gli anni non ancora oggetto di prescrizione;
• impostare all’interno dell’Azienda un sistema ottimale di gestione della fiscalità passiva improntato ai principi di corretta applicazione della normativa fiscale e riduzione dei costi, arricchendo in tal senso le competenze del personale aziendale addetto al presidio della gestione iva/irap/ires
La prestazione oggetto di affidamento pertanto avrà carattere di assistenza e affiancamento del personale aziendale preposto a tale servizio, nella valutazione dell'eventuale risparmio e nella predisposizione di tutte le azioni necessarie.
Il soggetto affidatario del servizio dovrà effettuare un'attività di formazione “mirata” al personale interessato, sia presso gli uffici aziendali, che on-line, principalmente sui contenuti indicati dal funzionario responsabile individuato dall’azienda e comunque in quelle aree in cui si rilevasse carente la preparazione del personale preposto. I corsi formativi dovranno prevedere a tempo limitato il loro riuso.
Le attività da svolgere sono quelle sinteticamente sotto indicate:
Per IRAP ed IRES :
• Individuazione delle attività rilevanti per il calcolo commerciale e verifica di quelle già individuate dall’Azienda;
• Individuazione fonti di deducibilità;
• Individuazione fonti di detraibilità;
• Individuazione della manodopera impiegata;
• Individuazione particolareggiata di tutto il personale rientrante nell'applicazione del metodo commerciale per l'IRAP;
• Ripartizione della stessa manodopera nelle varie attività Istituzionali in funzione dell’effettivo impiego in percentuale;
• Individuazione con la stessa metodologia della ripartizione in percentuale delle somme erogate quali contributi assicurativi INAIL;
• Predisposizione di dettagliata relazione in ordine al comportamento che dovrà seguire il responsabile del servizio finanziario nella determinazione dell’IRAP da versare mensilmente;
• Predisposizione di tutta la documentazione, ove necessario, utile a permettere all’Azienda di inoltrare eventuale istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, D P R n. 602 del 29 settembre 1973;
• Analisi e verifica di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale dell’Azienda Sanitaria attinenti alla gestione IRES, con l’obiettivo di ottenere eventuali economie d’imposta;
• Redazione e presentazione telematica all’Agenzia dell’Entrate di tutte le dichiarazioni per ENTI NON COMMERCIALI, riguardante la determinazione dell’IRAP ed IRES, per tutti gli anni oggetto della gara;
• Invio delle istanze di rimborso per il recupero del credito scaturente dal riesame delle annualità IRAP ed IRES oggetto del presente capitolato;
• Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito maturato;
• Formazione normativa e metodologica al personale dell’Ente coinvolto nella gestione dell’IRAP;
• Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità passiva irap/ires alla luce della vigente normativa,
• Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale specializzato che coadiuverà il personale dell’Azienda nella predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancandolo presso i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o le Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero e/o il rimborso del credito Irap.
Per IVA:
• Analisi dell’attuale gestione IVA attuata dall’Azienda;
• Analisi e verifica di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale dell’Azienda attinente la gestione dell’Iva con l’obiettivo di ottenere nell’immediato eventuali economie d’imposta per gli esercizi fiscali non prescritti;
• Valutazione della corretta gestione dello Split Payment (istituzionale e commerciale) e del Reverse Charge;
• Ricostruzione dei registri Iva di legge rimodulati con le relative modifiche rilevate;
• Raccolta di tutte le fatture/corrispettivi utilizzate nel progetto riportante su ognuna il
riferimento per il quale è stato possibile la detrazione d’imposta;
• Invio delle dichiarazioni, primo invio e/o integrative, all’Agenzia dell’Entrate complete del visto di conformità previsto dalle norme in vigore per la convalida del “maggior” credito scaturito dal progetto per tutti gli anni oggetto di gara;
• Formazione normativa e metodologica al personale dell’Azienda coinvolto nella gestione dell’IVA;
• Affiancamento al personale interessato nell’espletamento della gestione IVA;
• Invio delle istanze di rimborso per il recupero del credito scaturente dal riesame delle annualità
• IVA oggetto del presente capitolato;
• Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito maturato;
• Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità passiva iva per l’anno 2021 alla luce della vigente normativa;
• Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale specializzato che coadiuverà il personale dell’Azienda nella predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancandolo presso competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o le Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero e/o il rimborso del credito Irap.
Per l’attività di formazione del personale:
L'attività di formazione metodologica e normativa è rivolta ad arricchire le competenze del personale dell'Azienda, al fine di consentire per gli esercizi futuri successivi alla conclusione del contratto la gestione autonoma del metodo IRAP IRES ed IVA.
Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione richiesta. Gli stessi potranno essere ulteriormente delineati ed espressi in modo dettagliato e maggiormente articolato all'interno del progetto tecnico e delle proposte migliorative.
È facoltà del soggetto affidatario nell'esecuzione del servizio proporre all’Azienda Sanitaria aggiornamenti, implementazioni, miglioramenti alle caratteristiche del servizio, dotazione di ulteriori allegati e modulistica cartacei ed informatici, ecc.
L’Azienda Sanitaria, attraverso il Funzionario Referente Individuato, mantiene comunque la possibilità di recepire o meno le suddette integrazioni metodologiche unitamente all'opportunità di richiedere ulteriori interventi di consulenza ed assistenza qualora ne rilevi l'utilità.
La Azienda Sanitaria USL Umbria 2 resta proprietaria dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all’esecuzione delle attività affidate. Il soggetto affidatario si impegna a restituire all’Azienda, al termine dell’esecuzione del servizio o immediatamente nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzati per l’esecuzione del servizio o elaborazioni da esse derivate.
Le attività rivolte alla formazione del personale saranno pianificate dall’Azienda Sanitaria in accordo tra il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e l’affidatario del servizio.
Modalità e luogo di esecuzioni del servizio
L’attività deve essere svolta rispettando la normativa di riferimento ed in vigore, e comprende l’analisi di tutta la documentazione, come ad esempio la verifica delle dichiarazioni e versamenti Irap/Iva/Ires già effettuati, fino alla compilazione e all’invio telematico delle dichiarazioni con
riferimento agli anni fiscali non prescritti, inclusi gli anni 2021 e 2022.
Nei termini previsti il soggetto affidatario si impegna a consegnare all’Azienda:
• Relazione finale al Progetto di risparmio fiscale IRAP/IVA/IRES;
• Documentazione fornita dall’azienda;
• Materiale documentale ed informatico per la migliore comprensione del lavoro svolto.
Il servizio dovrà essere effettuato sia presso la sede dell’Azienda Sanitaria sia presso gli uffici della società affidataria, secondo modalità organizzative decise autonomamente dal fornitore.
Gli incaricati del soggetto affidatario che cureranno tutti i rapporti con la Azienda Sanitaria dovranno essere preventivamente presentati e dovranno possedere idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, individuerà i soggetti interni all’Azienda Sanitaria che affiancheranno l'affidatario nello svolgimento delle attività, al fine di assicurare la diffusione delle competenze al personale dell'Azienda, coerentemente con gli obiettivi enunciati. Lo stesso supervisionerà inoltre allo svolgimento dell’attività da parte del soggetto affidatario, procedendo a fine lavori ad attestare la regolare esecuzione del servizio.
In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o altra amministrazione finanziaria, relativi a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l’affidatario è tenuto a supportare l’Azienda Sanitaria nella redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati, affiancando il personale dell’Azienda sanitaria presso le competenti sedi adite.
A semplice richiesta dell’Azienda, l’appaltatore dovrà fornire anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.
ART. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto è svolto dall’affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e risorse umane, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.
Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature informatiche, mediante propria organizzazione ed a suo rischio, onde garantire all'Amministrazione tutti gli interventi necessari all'espletamento del presente incarico.
L’Azienda si impegna a fornire all'affidatario tutti gli elementi utili per la gestione delle imposte IVA/IRAP/IRES, nei tempi di volta in volta concordati con il Responsabile referente/DEC.
La documentazione sarà inviata/consegnata all'affidatario entro tempi congrui ai fini del controllo. Le operazioni di interscambio di informazioni e dati tra Azienda ed affidatario potranno avvenire anche in modo telematico (posta elettronica e/o condivisione di strumenti informatici).
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Azienda dell’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all’Azienda e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto.
A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva l’Azienda da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 del Codice Civile, assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
ART. 9 - PERSONALE
L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Azienda, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALL’APPALTATORE
L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con l’Azienda vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy.
La ditta aggiudicataria deve:
1. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
2. xxxxxxxsi dal divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto da parte dell'Amministrazione.
La Ditta affidataria del servizio si impegna, altresì, nel trattamento dei dati personali effettuati
in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle norme del Regolamento UE 2016/679 e di quanto disposto dall'Asl in materia. In particolare nel trattamento dei dati sensibili mediante strumenti informatici su piattaforma CLOUD, la ditta aggiudicataria dovrà possedere le seguenti certificazioni:
1. ISO/IEC27017: per garantire la ASL in tema di protezione dei dati gestiti in cloud al fine di ridurre il rischio operativo riguardante eventuali violazioni degli stessi
2. ISO/IEC27018 per fornire alla ASL una modalità strutturata sicura della gestione dei dati personali in infrastrutture informatiche distribuite su base cloud garantendo che i dati non vengano utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto di gara.
L'affidatario, in particolare, è tenuto a comunicare:
-i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali rapporti;
-le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati raccolti in forza del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda.
ART. 11 - SUBAPPALTO
Le prestazioni oggetto del contratto potranno essere subappaltate nel limite di cui all’art. 105, co. 2, del Codice, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 105.
Non formano oggetto di subappalto le prestazioni affidate a terzi ai sensi dell’art. 105, co. 3, del Codice.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È vietato, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, co. 1, lett. d), del Codice, pena la nullità del contratto e salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno.
La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 106 del Codice.
ART. 13 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari a:
− ritardo nell’avvio del servizio rispetto ai tempi stabiliti nel presente capitolato e nell’offerta tecnica, applicazione di penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
− mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo alla richiesta del referente, € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
− mancata consegna entro 90 giorni dall’affidamento delle pratiche da parte dell’appaltatore dei pdf delle note d’esito e relativa documentazione delle pratiche € 10,00 (dieci/00) a posizione, salvo diversa tempistica concordata con l’Azienda.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dall’Azienda in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della garanzia definitiva.
L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione. La cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore
dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio dell’Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’appaltatore le penali sopra indicate.
L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso l’Azienda avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
− qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
− mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
− nei casi di cui agli articoli relativi a: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto l’affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire all’Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando l’Azienda e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l’Azienda incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, l’Azienda incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; l’Azienda incamera la cauzione definitiva.
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell’appaltatore del servizio; l’Azienda incamera la cauzione definitiva.
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; l’Azienda incamera la cauzione definitiva.
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara.
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall’articolo 80, co. 3, del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, l’Azienda ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 110 del Codice.
All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, applicando in tal caso quanto previsto dall’art. 109 del Codice.
Sarà inoltre facoltà dell’Azienda recedere dal contratto qualora, nelle more dell’esecuzione dello stesso, dovesse essere attivata una convenzione relativa al servizio oggetto di affidamento da parte di Consip o da parte della CRAS, salvo che l’appaltatore non accetti di adeguare le condizioni di offerte a quelle previste in convenzione, qualora più vantaggiose per l’Azienda.
ART. 15 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
a) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto ad adottare tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera;
c) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio;
d) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi.
ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, che verrà concluso in forma di scrittura privata, potrà essere stipulato soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio. Tale stipula avverrà non prima di aver effettuato le verifiche di legge e trascorsi i termini previsti di cui all’art. 32 del Codice.
L’affidatario, nei modi e nei tempi indicati nella comunicazione dell’esito della gara, dovrà far pervenire i documenti richiesti, necessari al perfezionamento del contratto.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla partecipazione, all’espletamento della gara ed al contratto (tra cui, spese di bollo, scritturazione, pubblicazione, copia ed eventuale registrazione del contratto) saranno a totale carico dell’affidatario. In caso di mancato versamento
di tali somme, l’Azienda ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dalla cauzione.
In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto, o qualora venisse accertato che l’affidatario si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Azienda avrà il diritto di incamerare la cauzione, oltre che a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.
Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che gestisce il servizio, che si dovessero verificare nel corso del contratto, dovranno essere immediatamente comunicate all’Azienda.
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’Azienda ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione.
Qualora il Direttore dell’esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, l’Azienda si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 18 - ASSICURAZIONE
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto dell’Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari doppio dell’importo forfettario riconosciuto allo stesso di cui al precedente art. 4.
Il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, viene posto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse eventualmente corrispondere a terzi per responsabilità dell’appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta, quindi, espressamente inteso che l’Azienda ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Azienda. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Azienda beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva potrà, infatti, essere svincolata solo al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Azienda USL Umbria 2.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, dovrà obbligatoriamente prevedere:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art.
1944 c.c.;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
− l’operatività garantita della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− la validità fino ad espresso svincolo da parte dell’azienda.
Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse dovranno espressamente prevedere la clausola cosiddetta “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
La mancata costituzione della garanzia definitiva, di cui al presente articolo, determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.
ART. 20 - POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA
L’appaltatore dovrà provvedere all’ attivazione di una polizza assicurativa fideiussoria emessa da società assicurativa iscritta al Registro tenuto dall’Ivass e autorizzata al rilascio di garanzie nei confronti della P.A., al fine di indennizzare l’ente a compensazione del compenso percepito ,nel caso di soccombenza dell’ente in seguito ad accertamenti sulla stessa materia da parte dell’autorità finanziaria. Tale garanzia dovrà prevedere il recupero del 100% del compenso erogato e dovrà coprire temporalmente il periodo di prescrizione dell’accertamento.
ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC), cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto, sarà successivamente nominato dall’Azienda ai sensi del D.M. 49/2018. Egli riferirà al RUP sull’andamento della fase di esecuzione del contratto e sulla conformità allo stesso dei comportamenti e delle attività poste in essere dall’affidatario.
L’affidatario, all’atto della stipula del contratto, si obbliga a nominare, munendolo di delega espressa, un Responsabile del Servizio, che sarà responsabile nei confronti dell’Azienda USL. Fungendo da referente unico, il Responsabile del Servizio dovrà avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’affidatario. Esso, inoltre, dovrà:
− controllare il corretto funzionamento del servizio oggetto di appalto, fornendo i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte dell’Azienda;
essere immediatamente reperibile dall’Azienda, almeno tramite cellulare ed e-mail messegli a disposizione dall’affidatario. Il numero telefonico e l’indirizzo mail dovranno essere formalmente comunicati all’Azienda all’atto della stipula del contratto.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze inoltrate dall’Azienda al Responsabile del Servizio dovranno intendersi fatte direttamente all’affidatario. In caso di assenza o impedimento, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione, dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto.
ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n.136/2010, l’appaltatore è obbligato a:
− utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazione tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
− comunicare all’Azienda il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 del codice civile.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alla normativa vigente, si informa l’operatore economico che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
Per quanto sopra si rimanda all’informativa pubblicata sul sito della Ausl Umbria 2 al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxx0.xx