Contract
Schema di contratto per l’affidamento del servizio di “Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana ”
L’anno il giorno del mese di in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxx, 00 in una xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx,
xxx
- XXXXXXX XXXXXXX, codice fiscale e partita IVA n. con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da
, nato a il , domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore “ ”, competente per materia, nominato con decreto n. del del Direttore della Direzione autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del , esecutivo a norma di legge;
- - , (in seguito per brevità indicato come “Appaltatore”) con sede legale in , Via , n. , codice fiscale e partita IVA n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata dal Sig. , nato a il , in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore.
(eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione)
in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig.
………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott , notaio in
…………., n. ……. di Repertorio e n. ………… di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott.
………….., si allega al presente contratto quale “Allegato …”. (In caso di raggruppamento temporaneo di impresa)
- XXXXX, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
- YYYYYY, con sede legale a , , codice fiscale n. e Partita Iva n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. , notaio in n. di
Repertorio e n. di fascicolo in data che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio , si allega al presente atto quale “Allegato ”.
PREMESSO
- che con decreto n. del del Dirigente responsabile della struttura regionale competente, veniva avviata, una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, per l’affidamento del servizio di “Esecuzione di misure di portata liquida in alveo,
da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del Miglior rapporto Qualità/Prezzo;
- che con il suddetto decreto si è provveduto ad approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la lettera di invito a presentare offerta, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo svolgimento della gara e si è dato atto della preliminare consultazione degli operatori economici attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema telematico START di un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse, a seguito del quale sono pervenute n. 7 manifestazioni d’interesse;
- che con decreto n. …….. del ……………., si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i delle operazioni e, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, ad aggiudicare il servizio di “Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana” all’Appaltatore (al Raggruppamento temporaneo d’imprese)
;
- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente , affida all’Appaltatore , che, nella persona del Sig. accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa al servizio di “Esecuzione di misure di portata liquida in alveo, da effettuarsi con strumentazione dotata di tecnologica di tipo Acoustic Doppler, in corrispondenza di sezioni idrometriche ricadenti nel territorio della Regione Toscana”.
L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel presente contratto;
- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “A”,
- nell’offerta tecnica predisposta dall’Appaltatore così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start.
(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa)
Le società costituenti il Raggruppamento eseguiranno le prestazioni così come indicato nelle Domande di partecipazione in sede di gara e come riportato nell’Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto sono:
- Società 1: percentuale di esecuzione ;
- Società 2:, percentuale di esecuzione .
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data della marcatura temporale ed ha una durata fino al 31/12/2023. L’avvio dell’esecuzione avviene secondo quanto previsto all’art. 3 del Capitolato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, Regione Toscana potrà richiedere all’appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di 4 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente e fino ad un importo massimo di euro 27.960,00 oltre IVA nei termini di legge, così come indicato all’art. 5 del Capitolato. L’appaltatore, a seguito della richiesta di xxxxxxx, è obbligato a proseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni per il periodo indicato da Regione Toscana.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro ( /00) oltre IVA nei termini di legge derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del
% rispetto all’importo a base di gara, così come risulta dall’offerta economica che, in copia digitale conforme all’originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “A”.
Il corrispettivo unitario per ogni singola misurazione di portata è pari ad Euro , derivante dal corrispettivo contrattuale di cui sopra diviso il numero stimato di mi- surazioni di portata (n. 600). Nel caso in cui l’appaltatore, nell’ambito delle attività di misurazione, non sia in grado di eseguire la misura di portata per motivi non im- putabili allo stesso, Regione Toscana corrisponderà un importo pari al 30% del cor-
rispettivo unitario di cui sopra, a condizione che venga dimostrata, nel report di mi- sura, la non operabilità nell’eseguire la misura.
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web ap@ci
Secondo quanto indicato dall’Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci. L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS oppure mediante SPID o CIE (xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per
l’intera durata contrattuale.
Oppure
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC
Secondo quanto indicato dall’Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
La pec della Regione Toscana è “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”. La pec dell’Appaltatore è: “ “.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: con cadenza semestrale, a partire dalla data di avvio di esecuzio- ne del contratto. Per ogni semestre verrà corrisposto un importo determinato dal nu- mero di misurazioni svolte nel semestre di riferimento ( come da “rapporto interme- dio”) per il corrispettivo unitario della misura di portata di cui al precedente art. 3. Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dal - la comunicazione dell’avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte dell’Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in ter- mini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente docu- mento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio Certificato di re- golare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 9, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.
La comunicazione dell’avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del
Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 5, contestualmente all’accertamento quali/quanti- tativo ed al rilascio del Certificato stesso.
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel pre-
sente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successi- vo comma 4 non potranno essere imputati all’Amministrazione e, pertanto, non tro- verà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
2. Le fatture elettroniche, intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Settore Idrologico e Geologico Regionale – codice fiscale 01386030488, CUU PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le spe- cifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissio- ne, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codi - ce CIG 8746111F1B.
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):
Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggrup- pamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione a Regione Toscana delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa (mandataria) è tenuta a comunicare a Re- gione Toscana secondo la modalità indicata al precedente articolo “Gestione digitale del contratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da cia- scun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di cia- scuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese man- danti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa
mandataria che autorizza la fatturazione, Regione Toscana rifiuterà la fattura rice- vuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore/le imprese costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Appaltatore/le imprese costituenti il Raggruppamento ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento, da parte dell’Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all’Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del X.Xxx. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
7. Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis del XXX 000/00, Xxxxxxx Xxxxxxx, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Se presente subappalto:
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo “Gestione digitale del contratto”,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore/ Impresa capogruppo (in caro di RTI) sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , Xxxxxxx , xxx codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Sig. esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore/al RTI fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice: CIG 8746111F1B;
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale “Allegato ” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE
Il Sig. , è il direttore di esecuzione del contratto per la Regione Toscana.
ART. 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato.
ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
oppure
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte dell'Appaltatore quali
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio affidato, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 11.
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
(Inserire la seguente dizione in caso di RTI) E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore (in caso di RTI: L’impresa mandataria) dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8746111F1B . La Regione Toscana provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche nella
modalità telematica indicata al precedente articolo 5.
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e suo aggiornamento con Delibera n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Xxxxxx in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14. L’Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
1) Per il ritardo nell’esecuzione delle misure programmate, riportate nell’ elenco di cui all’art. 2 c.6 del Capitolato, rispetto alla scadenza di ciascun semestre di riferimento, è applicata una penale di :
- € 100,00, per ciascun giorno di ritardo fino al 3° giorno;
- € 200,00 per ciascun giorno di ritardo, dal 4° al 5° giorno di ritardo.
Se il ritardo persiste oltre il 6° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2) Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione delle misure a chiamata, di cui
all’art. 1 c.2 del Capitolato, rispetto ai termini previsti dall’art. 2 c.7 dello stesso, oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, è applicata una penale di 100,00 €, per le prime 12 ore di ritardo. Per le successive 12 ore di ritardo, è applicata una penale di € 200,00.
Se il ritardo persiste oltre le 24 ore complessive rispetto ai termini di cui sopra, oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
3) Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione di cui all’art. 2 c. 11 del Capitolato (consegna Report di misura), per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini ivi previsti oppure rispetto ai termini migliorativi eventualmente offerti, è applicata una penale di € 100,00, fino al 5° giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il 6° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
4) Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni di cui ai c. 13 e c.14 dell’art. 2 del Capitolato (Report intermedio e Report finale), per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini ivi previsti è applicata una penale di € 100,00 , fino al 5° giorno di ritardo. Dal 6° al 10° giorno di ritardo è applicata una penale di € 200,00, al giorno. Se il ritardo persiste oltre il 10° giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
5) Se l’Appaltatore effettua le prestazioni di cui all’art. 2 cc 6, 7, 10, 11, 13 e 14 del Capitolato (misure programmate ed a chiamata, Contenuti e Consegna dei Report) in modo non conforme a quanto ivi previsto, e limitatamente ai cc 10, 11 e
13 in modo carente (di almeno un elemento), l’Amministrazione effettua la
seguente valutazione:
- qualora, a seguito della verifica di conformità, accerti che per una o più attività di cui all’art. 2 del Capitolato l’Appaltatore, pur avendo eseguito la prestazione, non ha adempiuto esattamente a quanto previsto nel Capitolato e nell’offerta tecnica migliorativa, e valuta che detto inadempimento non pregiudica completamente, pur limitandone la portata, il raggiungimento degli obiettivi specifici, acquisisce la prestazione ed applica una penale di euro 50,00 per ciascuna non conformità e/o carenza;
- qualora, a seguito della verifica di conformità, l'Amministrazione accerti che per una o più attività di cui all’art. 2 del Capitolato, l’Appaltatore non ha adempiuto esattamente a quanto ivi previsto e valuta che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, l’Amministrazione diffida per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi
15 giorni; decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto di diritto.
- il raggiungimento di n. 40 non conformità descritti al capoverso precedente nel corso di una annualità lavorativa contrattuale determina grave inadempimento agli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione applicherà le penali nella misura
riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art 15, che dovrà essere integrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, Regione Toscana procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n.
in data con la quale la Società con sede in
si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell’Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € ( /
). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della garanzia risulta ridotto in quanto (inserire dati delle certificazioni possedute dall’Appaltatore).
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale
importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a se- guito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob- blighi contrattuali.
ART. 16 – RECESSO
La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.
Il recesso dovrà essere comunicato all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
ART. 17 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
La Regione Toscana, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
ART. 19 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” , per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Firmato digitalmente da
per la Regione Toscana
per l’Appaltatore