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Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
ii
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
L’anno 2004, il giorno 2 del mese di luglio in Roma Tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale, il Presidente Confederale xxxx. Xxxxxx Xxxxx, dal Vice Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e composta dai signori: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx D’Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx d’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx con l’assistenza del Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx, dei coordinatori della Commissione sindacale Xxxxxxx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, del respon- sabile del Settore Relazioni Sindacali e Legislazione del Lavoro Xxxxx Xx Xxxxxxx e di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx.
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FIL- CAMS/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxx, dal responsabile del settore Segretario Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, dal presidente del c.d. Xxxxx Xxxxxxx, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx X.Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
e
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT/CISL – rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Dal Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Santo Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxx Xxxxxxx.
e
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS- UIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal responsabile del settore Segretario Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx De Xxxxx Pugno, Xxxxxxx De Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx
visti
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 20 settembre 1999
- il rinnovo della parte economica stipulato in data 2 luglio 2001
- l’Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 2 luglio 2004 si è stipulato
il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- Premessa e sfera di applicazione
- 5 sezioni;
- 236 articoli;
- 14 Allegati;
- 4 tabelle;
- 7 Protocolli aggiuntivi.
Xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Premessa generale
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come pro- prio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produt- tivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazio- ni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo econo- mico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sinda- cali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure effi- caci e di sostegno – anche di carattere legislativo il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigen- te quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si svi- luppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazio- ne del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indi- xxxxx indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indi- xxxxx comunitari, attraverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i xxxxx- sogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a dispo- sizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occu- pazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giova- ni, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del Terziario della distri- buzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di pic- cola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di forni- re alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell’ambito del confronto tra Governo e Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio
Premessa generale
1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le spe- cifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del capitolo 2. “Assetti Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rap- presentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni fina- lizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazio- ni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coeren- te con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’in- dividuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizza- zione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire cor- retti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avan- zato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventua- le conflittualità tra le Parti. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccol- ta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le
occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare even- tuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento eco- nomico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livel- li di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle pre- viste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente con- tratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeter- minato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispon- denza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e cate- gorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccet- tuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licen- za P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzio- ne di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infia- scamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lat- tiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicina- li e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; con- fezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; vali- gerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la ripa- razione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessi- li varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche
non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per vali- gerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, xxxxxx- che e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’indu- stria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; arti- coli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di artico- li di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e can- celleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri gior- nali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanita- rio; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pie- tra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissio- ne, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrat- tari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghia- ia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimen- to, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in xxxxxx e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-far- maceutici;
24. legnami e xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giar- dino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazio- ne e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di ser- vizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
27. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
28. società di carte di credito;
29. uffici cambi extrabancari;
30. servizi fiduciari e finanziari;
31. buying office;
32. agenzie di brokeraggio;
33. attività di garanzia collettiva fidi;
34. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
35. agenzie di operazioni doganali;
36. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, impu- tazione dati e fotocopiatura;
37. servizi di traduzioni e interpretariato;
38. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
39. vendita di multiproprietà;
40. agenzie pratiche auto;
41. autoscuole;
42. agenzie di servizi matrimoniali;
43. agenzie investigative
44. agenzie di scommesse;
45. servizi di ricerca e consulenza metereologica;
46. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei ser- vizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
47. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
48. agenzie di intermediazione;
49. agenzie di ricerca e selezione del personale;
50. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
51. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
52. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
53. altri servizi alle persone.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscin- dibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente miglio- rativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i pre- cedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime catego- rie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validi- tà, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazio- ne vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale
Settore dei servizi
Tenuto conto che il presente contratto disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;
considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classifica- zione del personale dei settori economici già compresi nel presente CCNL;
considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresenta- no una componente con specificità e caratteristiche legate alla continua evo- luzione ed espansione del settore terziario;
considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfon- dimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;
considerate le funzioni affidate dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l’inserimento di nuove figure in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del settore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;
preso atto che l’impianto contrattuale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende;
le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classificazione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di attività al momento non ricomprese.
Terziario della distribuzione
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimen- to finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in consi- derazione le figure emergenti dei vari settori.
Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.
Sezione prima – Sistemi di relazioni sindacali
TITOLO I – DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 1 – Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del com- parto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentra- zione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiun- to, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivan- te anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n.125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tec- nologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavorato- ri interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commercia- le sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato
Art. 2 – Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo qua- drimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazio- ni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimen- to di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affilia- zione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quan- titativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupa- zione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete com- merciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei nego- zi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferi- mento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Art. 3 – Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informa- zioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attua- zione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione,
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domeni- cale e festivo.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regio- nale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quan- titativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad ini- ziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
TITOLO II – CONTRATTAZIONE
CAPO I – Livello Nazionale
Art. 4 – Procedure per il rinnovo
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né pro- cederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà cor- risposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente artico- lo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
CAPO II – Livello Territoriale
Art. 5 – Premessa
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazio- ne, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo “assetti contrattua- li” del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consen- tire l’applicazione del particolare trattamento contributivo – previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma transitoria
Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all’ultimo comma della Premessa al presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativa- mente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Dichiarazione Congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contratta- zione territoriale, ed al fine di, evitare che, a seguito di esso, possano verificar- si fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfer- mano l’impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lettera f), dell’Accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a sup- portare la propria azione anche attraverso l’intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL
Art. 6 – Materie
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di com- petenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad inizia- tive o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad ini- ziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizza- ti a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rile- vanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a rein-
serirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;
4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovve- ro quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usu- fruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizza- zione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, fles- sibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimen- to/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressa- mente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto con- venuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenu- to anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competen- za, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confron- to su:
1) articolazione dell’orario settimanale;
2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;
3) flessibilità dell’orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori ter- ritoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contrat- to nazionale seguiteranno ad avere efficacia.
Art. 7 – Criteri guida
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadi- scono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nel- l’ambito di tale confronto:
1) diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
2) alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
3) materie di accordi previste dall’art. 6.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consen- tire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previ- sto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effet- ti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e con- trattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il tratta- mento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplifica- tivo, quali punti di riferimento:
1) l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
2) l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali ;
3) i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi;
4) i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
5) le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Art. 8 – Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territo- riale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindaca- le con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predet- ta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessi- vo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva pre- sentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS- UIL e alla Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei cri- xxxx xxxxx definiti a livello nazionale.
Art. 9 – Modalità di verifica
Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del
L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimen- to della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applica- no le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presen- te contratto.
CAPO III – Livello Aziendale
Art. 10 – Materie
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate partico- lari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 142;
5) contratti a termine;
6) contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati.
7) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurez- za nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavorato- re padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovve-
ro quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usu- fruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizza- zione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, fles- sibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramen- to della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nel- l’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, men- tre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche speci- fiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 97, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’ap- posita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrat- tazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazio- ne e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
TITOLO III – STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Art. 11 – Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concorda- no sull’opportunità di istituire:
1) la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia socia- le, la commissione paritetica permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono compo- sti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 12 – Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comu- nitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o diret- tive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della nor- mativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di setto- re e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evo- luzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compi- to di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13 – Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle dispo- sizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interven- ti che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attra- verso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femmini- le nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadra- mento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Xxxxxx Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discrimina- zione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione pro- fessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presen- terà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 14 – Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso deman- date sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mer- cato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previ- sioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaboran- do stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecni- co necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizza- zione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di con- tratti d’inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello terri- toriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
f) svolge le funzioni previste dall’art. 45 (contratti a tempo determinato), dall’art. 41 (contratti d’inserimento) e dagli articoli da 42 a 60 (apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui all’allegato 3.
Art. 15 – Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garanti- re il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulan- ti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del pre- sente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina – ad esclu- sione della materia delle sanzioni disciplinari – tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole con- trattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle pro- cedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure pro- fessionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrat- tuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà parti- colare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presen- terà alle parti un rapporto conclusivo.
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulan- ti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 16 – Commissione Paritetica Nazionale – Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 15, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibe- razioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente con- tratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma pres- so la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d’accor- do tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricor- rano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412
c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale ne legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinen- ti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli arti- coli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
TITOLO IV – ENTI BILATERALI
Art. 17 – Premessa
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Art. 18 – Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coor- dinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con parti- colare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai pro- grammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con partico- lare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzio- ne e dei servizi, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incon- tro tra la domanda e offerta di lavoro;
h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
i) raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricogni- zione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professiona- li, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospen- sione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione con- tinua (FORTE);
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambi- to delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello ter- ritoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quan- to stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l’attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servi- zi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicu- rezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sin- dacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazio- ne degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regola- mento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell’adozione della conven- zione nazionale tra l’INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTer, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.
Art. 19 – Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti sti- pulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivan- ti dall’attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L’istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei set- tori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incon- tro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di spe- cifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l’esame di contributi presen- tati a livello territoriale o di singole categorie in merito all’individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 20 – Enti bilaterali territoriali
L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le mede- sime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle mate- rie previste alla lettera a) dell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rile- vazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei – le comuni- cazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122 e 123; in questo quadro, pos- sono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’ art. 120.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumen- ti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 14, e relativo allegato 5.
L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché‚ dagli organismi com- petenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contri- buire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli articoli 148, 153, 154 e 155, del presente contratto, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali ade- renti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
a) dall’art. 61 (contratti a tempo determinato);
b) dall’art, 41, (contratti d’inserimento);
c) dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona);
d) dagli articoli da 42 a 60 (apprendistato);
e) dagli articoli da 121 a 123 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
f) dall’art. 69, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
g) dall’art. 90 (lavoro ripartito).
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini for- mativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.
Art. 21 – Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale ter- ritoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il ver- samento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un ele- mento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compre- so il trattamento di fine rapporto.
TITOLO V – DIRITTI SINDACALI
Art. 22 – Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi diri- genti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o com- prensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il pre- sente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 3001, nelle imprese che nell’ambito dello stesso
1 Come modificato dagli esiti referendari dell’11 Giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28
settembre 1995: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavora- tori in ogni unita produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unita produttive le rappresen- tanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.
comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolar- mente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.94.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfederale 27.7.94.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporanea- mente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Art. 23 – Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stes- sa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipen- denti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comuni- cati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 24 – RSU
Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavora- tori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
- Le XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di compe- tenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU
Così come stabilito dall’art. 2 prima parte dell’accordo interconfederale del 27 luglio 1994, le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato elettorale in stretto raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il com- pito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del sud- detto accordo interconfederale.
Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’ele- zione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascu- na organizzazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della rappresen- tanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.
La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite dell’orga- nizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata conte- nente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma legge n. 300/70.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle RSA e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Norma transitoria
Per le RSA attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 25 – Compiti e funzioni delle R.S.U.
XXXXXXX, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’am- bito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. azienda- li, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quan- to espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT,
UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle XX.XX. di categoria. Poiché esistono interdipen- denze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attivi- tà sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coor- dinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 26 – Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 27.7.94 i componenti delle
R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusi- vamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS – FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamen- te l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a dispo- sizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FIL- CAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 27 – Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il tito- lo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), le parti convengono che la fase di prima applicazione e la fase spe-
rimentale di cui all’art. 7 dell’Accordo Interconfederale 27 luglio 19942, avranno durata fino al rinnovo del presente contratto.
Art. 28 – Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto a per- messi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
2 Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 27 luglio 1994
Art. 7 – Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sinda- cali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensio- ni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresen- tanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconfer- ma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Art. 7 – Bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retri- buiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensio- ni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contrat- ti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali pos- sono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 29 – Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20 mag- gio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automatica- mente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momen- to della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contem- poraneamente presenti RSA.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’accor- do interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall’articolo precedente.
Art. 30 – Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la tratta- zione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfedera- le 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ul- timo comma del precedente art. 26.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azien- da entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 187.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’uni- tà o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, diri- genti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicu- rezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’in- tervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 31 – Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 32 – Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando la norma di cui all’art. 40, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segna- lata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Nota a Verbale al Titolo V
Le parti dichiarano che la disciplina delle RSU costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall’Accordo 27 luglio 1994, così come modi- ficata dalla presente regolamentazione contrattuale.
TITOLO VI – DELEGATO AZIENDALE
Art. 33 – Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazio- ne dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue fun- zioni è nullo ai sensi della legge.
Sezione seconda – Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 34 – Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20 maggio 1970, n.300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misu- re idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35 – Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione lega- le, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminato- ri e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavo- ratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri col- leghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenome- no del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situa- zioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente arti- colo con la nuova disciplina legale.
Art. 36 – Molestie sessuali
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo ses- suale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garan- zia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invie-
Sezione Seconda – Tutela della salute e della dignità della persona
ranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportuni- tà nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offen- dano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicita- mente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a preve- nire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno por- tate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, median- te affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede pres- so l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini del- l’ammissione ai finanziamenti di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del persona- le, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti con- figurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 13, il compito di individuare, entro il 31 dicem- bre 2005, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Sezione terza – Composizione delle controversie
Art. 37 – Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al pre- sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conci- liazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale loca- le firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISA- SCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavora- tori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la contro- versia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depo- sitate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertan- to resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 38 – Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del pre- sente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbi- trale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle orga- nizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato compe- tente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale pre- cedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a defini- re le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promo- trice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conci- liazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scrit- to difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organiz- zazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle pre- dette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predet- te, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riu- nione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facol- tà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istitui- to ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modi- ficazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 39 – Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento discipli- nare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40 – Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavorato- ri e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT- CISL) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza con- trattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previ- denziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipenden- ti il contenuto del presente articolo.
Sezione quarta – Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO I – MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuove- re e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricor- so a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occu- pazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femmi- nile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inseri- mento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, par- ticolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che per- mettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
CAPO I – Contratto di inserimento
Art. 41 – Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professio- nali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschi- le o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimen- to/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si inten-
dono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quan- to stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.181/2000, come sosti- tuito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
a) la durata;
b) l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadra- mento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le man- sioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipu- lato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavorato- re e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze pro- fessionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professiona- lità già acquisite.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguen- ti, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i sogget- ti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavora- ti nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’appren- dimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rappor- to di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagna- ta da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà oppor- tunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la norma- tiva del presente contratto.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi azienda-
li, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sosti- tutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collet- tivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…).
Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle XX.XX. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui con- tratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinseri- mento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il dato- re di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si compu- tano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rima- nere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al ter- mine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scade- re un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inseri- mento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddet- to elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.
CAPO II – Apprendistato Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozio- ne dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che discipli- na l’apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ricono- scono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle compe- tenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orien- tato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento del- l’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo svilup- po del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diver- sificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzio- ne e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguen- ti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istru- zione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendi- mento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percor- si di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionaliz- zante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina lega- le e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concorda- no di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i proble-
mi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per for- nire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresenta- ti e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province auto- nome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e asse- gnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al ccnl 20 settembre 1999 ed all’accordo di rinnovo 2 luglio 2001.
Art. 42 – Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e man- sioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classifi- cazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) pur- chè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instau- rare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attivi- tà da svolgere.
Art. 43 – Proporzione numerica
Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti conven- gono che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specia- lizzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assu- mere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 44 – Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 48 DLGS 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Art. 45 – Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonchè il piano formativo individuale.
Art. 46 – Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mante- nuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la pro- posta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limi- tazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio preceden- te sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 47 – Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di pro- getti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformi- tà in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano forma- tivo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla veri- fica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualifi- cati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, espri- merà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dal- l’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformi- tà del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma prece- dente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rap- porto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a Verbale
La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commis- sioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali ter- ritoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.
Art. 48 – Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 49 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia inter- corsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o inter- na alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settem- bre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’ articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle com- petenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Art. 50 – Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capa- cità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retri- buzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione forma- le, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conse- guimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono conside- rati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestra- mento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’ap- prendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affi- dati all’apprendista.
Art. 51 – Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incari- cata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svol- gimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 52 – Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trat- tamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qua- lifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono com- prese nell’orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non infe- riore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Art. 53 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economi- co per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di appren- distato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispon- dente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni com- prese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 54 – Malattia
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 167, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di nor- male svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal supera- mento del periodo di prova.
Art. 55 – Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conse- guire secondo le scadenze di seguito indicate:
II 48
III 48
IV 48
V 36
VI 24
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia ces- sato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regola- mentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Art. 56 – Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionaliz- zanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affianca- mento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali com- petenze trasversali – di base da acquisire sono individuate, quanto a contenu-
ti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competen- ze possedute in ingresso.
Art. 57 – Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato pro- fessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istru- zione e formazione e per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere, stabilito un differente impe- gno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimen- to degli obblighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente artico- lo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Art. 58 – Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenu- ti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL secondo il model- lo sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 gennaio 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carat- tere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all’interno degli enti
bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consenti- re l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire profi- cuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 xxxxx- io 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’ISFOL in data 10 xxxxx- io 2002 d’intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti Bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal presente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un’apposita Commissione per l’aggiornamento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti nell’ambito dell’Ente Bilaterale nazionale del Terziario.
Art. 59 – Tutor
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi 49, comma 5, lett. e) del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 60 – Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendista- to e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle dispo- sizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno altresì atto che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano ad elaborare, in fase di stesura della presente ipotesi di accordo, un fac simile di richiesta di parere di conformità e di congruità non- ché fac simile di risposte da parte delle commissioni istituite in seno agli Enti bilaterali, che potranno servire da traccia per le aziende del settore e per gli enti bilaterali nazionale e territoriale.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che pre- vedono durate inferiori a quelle previste nel precedente articolo 55, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all’art. 42, sono automatica- mente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.
Fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti si incontreranno, inoltre, a livello territoriale, al fine di valutare l’opportunità dell’eventuale armonizzazio- ne alle disposizioni in materia di apprendistato convenute nella presente ipotesi di accordo delle altre norme concordate per il territorio di competenza.
Dichiarazione a verbale n. 5
Nell’ambito della presente disciplina sono ricompresi i contratti di apprendi- stato già stipulati a decorrere dal 1° luglio 2004, che si conformino alle indi- cazioni contenute nel capo II del presente Titolo.
CAPO III – Contratto a tempo determinato – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 61 – Contratto a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utiliz- zo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 64 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è con- sentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quat- tro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Art. 62 – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti con- clusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 64 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è con- sentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Art. 63 – Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’uni- tà produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 64 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 61, commi 2, 3, e 62, commi 2 e 3.
Art. 64 – Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo neces- sario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 65 – Diritto di precedenza
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Art. 66 – Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contrat- ti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
CAPO IV – Part-Time
Art. 67 – Premessa
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavo- ratori, anche già occupati.
Art. 68 – Definizioni
Ai sensi del D.Lgs. n.61 del 20/02/2000, e successive modifiche, si intende:
a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario nor- male di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in rela- zione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima- na, del mese o dell’anno;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).
Art. 69 – Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione indivi- duale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferio- re ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della col- locazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vinco- lante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Norma transitoria
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario di lavoro settimana- le pari al limite minimo di cui al punto 2), lettera a), i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale, con orario tra 12 e 15 ore avranno priorità di accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assun- ti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 70 – Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 71 – Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazio- ne alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svol- te e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stes- se mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 72 – Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddet- ti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 1° comma, ultima frase, del D. Lgs.
n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sul- l’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricor- so al lavoro supplementare.
Art. 73 – Criterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell’art. 69, la proporzionalità del trattamento economi- co e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente ora- rio intero previsto dal presente contratto.
Art. 74 – Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 69, il criterio di pro- porzionalità di cui al precedente art. 73 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stes- se disposizioni previste dagli articoli 167 e 169, del presente contratto, e per- tanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indi- pendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse previ- sta e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 169.
Art. 75 – Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retri- buzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in
misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, divi- dendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 73, per il divisore con- venzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 171.
Art. 76 – Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia norma- le che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spetta- ta in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore conven- zionale orario previsto all’art. 190.
Art. 77 – Festività
Fermo restando quanto previsto all’art. 188, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’art. 136, con una domenica, in aggiunta alla retribu- zione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulte- riore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.
Art. 78 – Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 140, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utiliz- zando i criteri previsti dal precedente art. 73.
Art. 79 – Ferie
Conformemente a quanto previsto all’art. 141, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorati- vi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavo- rativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al perio- do di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione
della retribuzione intera.
Art. 80 – Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retri- buito di cui agli artt. 148 e 153, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 73.
Art. 81 – Lavoro supplementare – Normativa
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo
n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limi- te di cui al primo comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazio- ni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, secondo le modalità previste dal- l’art. 190, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmen- te determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.
Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 82 – Clausole flessibili ed elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della pre- stazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clauso- le elastiche e flessibili previste nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già con- venute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizza- tivo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole fles- sibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effet- tuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 187.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che deter- mino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retri- buite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 190 a), e la maggiorazione forfe- tariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzio- ne di fatto di cui all’art. 187 ed escludono il computo del compenso per la pre- stazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del pre- sente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od ela- stiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgi- mento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’art. 151 del CCNL, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavvi- so di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 83 – Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richie- sta delle Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l’obiettivo di con- sentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavo- ro o alle cause che l’abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata auto- rizzata.
Art. 84 – Mensilità supplementari (13a e 14a)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 73.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 187, spettante all’atto della corresponsione.
Art. 85 – Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stes- sa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in gior- ni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della pre- stazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 86 – Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo par- ziale, considerando la specificità del settore.
Art. 87 – Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assi- stenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende acco- glieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produt- tiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di tra- sformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavvi- so di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la presta- zione lavorativa.
Art. 88 – Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell’articolo 12 bis del D. Lgs. n. 61/00 come modificato dal D.Lgs. n. 276/03, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie sal- vavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuo- vamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 89 – Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
CAPO V – Lavoro ripartito (Job Sharing)
Art. 90 – Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assu- mono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Xxxxx restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavora- tiva nei limiti di cui al presente capo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmen- te, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicu- rezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il dato- re di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente stesso.
CAPO VI – Telelavoro
Dichiarazione a verbale
In relazione all’Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo qua- dro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso con- formi e pertanto ne confermano l’integrale validità.
CAPO VII – Lavoratori disabili
Art. 91 – Convenzioni
Le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leg- gero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della legge n.68/1999.
TITOLO II – WELFARE CONTRATTUALE
Art. 92 – Assistenza sanitaria integrativa di categoria
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavora- tori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti pre- visti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i
quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscrit- to, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
È dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno ver- sate in due rate di 15 euro ciascuna, ad ottobre 2004 ed a luglio 2005.
Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavo- ratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qual- siasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accor- do, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrati- va. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accor- di continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno defini- ti specifici accordi di armonizzazione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi riparti- zioni diverse.
Art. 93 – Fondo di previdenza complementare FONTE
Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da desti- nare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i ter- mini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costitui- ti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in FON.TE.
Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede azien- dale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende ed i lavo- ratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancor- ché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 29.11.96.
Art. 94 – Formazione continua For.Te.
Le Parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale per la for- mazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faran- no riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 95 – Premessa
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 97 e non modifica le norme con- tenute nel CCNL 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i rela- tivi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distin- zione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con man- sioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislati- ve, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro effica- cia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regola- menti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel pre- cedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra nor- mativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che even- tuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa rappresen- tate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 96 – Evoluzione della classificazione
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più fles- sibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed
eventualmente definire nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organiz- zativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferi- mento al sistema di inquadramento del presente CCNL.
Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricer- care coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formu- lando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 15.
La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli articoli 15 e 16.
Art. 97 – Classificazione
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto pro- fessionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di inizia- tiva e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delega- te, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendi- ta o acquisti), legale; capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4. analista sistemista;
5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa respon- sabilità sia tecnica che amministrativa;
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12. copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13. art director nelle agenzie di pubblicità;
14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15. account executive nelle agenzie di pubblicità;
16. media planner nelle agenzie di pubblicità;
17. pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18. research executive nelle agenzie di pubblicità;
19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20. product manager;
21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22. esperto di sviluppo organizzativo;
23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di xxxxxxxxx;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico xxxxxxx;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provve- de ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o colle- gamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27. visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’offici- na, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interven- ti sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la conta- bilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. internal auditor;
40. EDP auditor;
41. specialista di controllo di qualità;
42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque con- seguita, e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
2. disegnatore tecnico;
3. figurinista;
4. vetrinista;
5. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commercia- li, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6. commesso stimatore di gioielleria;
7. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’ art. 140, X.X. 00 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 X.X. 00 maggio 1928, n. 1334;
8. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimen- to librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficien- te conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;
13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimen- tazione), nonchè l’addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teo- riche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di speci- fiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economi- co, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le moda- lità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia opera-
tiva e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere con- giuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, interve- nendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraver- so opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell’ addestramento e della formazione professio- nale degli altri lavoratori;
17. operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18. schedulatore flussista;
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di auto- nomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure opera- tive complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, conta- bilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettua- re operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, eviden- ziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoc- caggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle azien- de commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
23. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il ripa- ratore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avvia- mento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura ope- razioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e