COMUNE DI ILBONO
COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO BIENNALE
DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
CIG Z181C266BB
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo presunto di € 47.468,98 iva inclusa.
L'importo pagato all'aggiudicatario è commisurato all'effettivo numero di cani ospitati (attualmente 26) calcolato sulla base dell'importo giornaliero che ha consentito l'aggiudicazione dell'appalto.
L’Amministrazione si riserva di modificare l’importo complessivo presunto in aumento o in diminuzione, in base all’effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, solo se viene oltrepassato il limite di 1/5 dei cani presenti al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18.11.1923 n.2440, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcune eccezioni o pretendere indennità di sorta.
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
L'appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall’effettivo inizio del servizio. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario dell'appalto iniziale l'analogo servizio per un ulteriore periodo, senza alcuna modifica del prezzo di aggiudicazione.
Il Comune di Ilbono si riserva di interrompere l'appalto in caso di sopravvenute leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui il servizio dovesse, nelle more del presente appalto, rendersi disponibile sul Xx.Xx. o Consip, ovvero ove dovesse essere attivato un canile intercomunale.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
ART. 3 SUBAPPALTO
È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.
ART. 4 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
Il servizio di accalappiatura dei cani randagi sarà effettuato su segnalazione del Comando di Polizia Locale del comune di Ilbono.
All'atto della cattura, si dovrà redigere in duplice copia il verbale d'affidamento contenete il numero di microchip e consegnare una copia per gli atti del predetto Comando di Polizia Locale e l'altra alla struttura di ricovero. In caso di mancata disponibilità o urgenza tale servizio dovrà essere garantito a cura e spese della ditta affidataria.
ART. 5 MODALITA' DI RICOVERO
Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comando di Polizia Locale
ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:
a) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
b) Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
c) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
d) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
e) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
f) Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-caneambiente;
g) Curare la sterilizzazione degli animali;
h) Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire l'adozione dei cani catturati nel Comune di Ilbono;
i) In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Veterinaria competente per territorio,
j) Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
1. lavaggi antiparassitari;
2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
3. trattamento preventivo per echinococco;
4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);
L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.
ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI
Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale ed al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ilbono.
Inoltre provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito internet se disponibile, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonchè, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.
ART. 8 RESPONSABILI
Il Comune di Ilbono indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio incaricato che sarà il referente dei rapporti con gli uffici comunali.
La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.
ART. 9 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO
L'Amministrazione Comunale si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.
L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.
ART. 10 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
L'Ufficio di Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potrà assolvere i seguenti compiti:
1. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo alla ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.
Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Xxxxx stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.
Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.
ART. 11 RESCISSIONE CONTRATTUALE
Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi rivenienti dalla convenzione/contratto formalmente contestate, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto.
La convenzione/contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della ditta di eseguire quanto previsto dal capitolato o quanto impartito dal Comune di Ilbono o dal Servizio Veterinario dell'ASL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove, nelle more dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile su Xx.Xx o su Consip, ovvero ove venisse aperto eventualmente un canile intercomunale.
In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.
ART. 12 IMPEGNO CONTRATTUALE
La Ditta alla quale verrà aggiudicato l'appalto rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento dell'aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.
L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga.
L'impegno del Comune di Ilbono si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.
È facoltà del Comune di ordinare l'esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula della convenzione/contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a buon fine per qualsiasi motivo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.
ART. 13 COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO
Al Servizio Veterinario dell'AUSL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO
I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni dell'effettivo ricovero verranno erogati con cadenza mensile/bimensile e/o semestrale, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura e/o ricevuta emessa a norma di legge.
Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti all'anagrafe canina, che siano microchippati ma non riconducibili ad un proprietario o comunque possedere già un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l'animale va comunque restituito il prima possibile sotto il controllo dell'AUSL e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.
Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Ilbono o dal Responsabile del Procedimento del Comune.
ART. 15 SPESE
Tutte le spese per la convenzione/contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria anche le spese sostenute dal Comune di Ilbono per eventuali e ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.
ART. 16 DANNI A TERZI
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.
Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.
Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto
ART. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L.
I cani catturati e consegnati all'appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.
I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.L. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della L.R..
ART. 18 - TRASPORTO DEI CANI
L'aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box dei cani di cui il Comune di Ilbono ha la custodia e che sono ricoverati a cura dell'attuale Gestore del servizio, presso la propria struttura a Lanusei (Og) dall ’Associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso Amici degli Animali in località Xxxxx.
ART. 19 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO
L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio;
Lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.
L'affidatario deve garantire l'assistenza veterinaria da assicurare per il tramite di un medico veterinario iscritto all'albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura.
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria dell'appalto deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA), quale risulterà dal prezzo di aggiudicazione.
Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° c., del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 21 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà a verificare, nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti o richiedendola al concorrente aggiudicatario. Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti che seguono nella graduatoria.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della garanzia provvisoria e, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria.
ART. 22 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante:
a. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara;
b. produrre ogni altra eventuale documentazione necessaria e/o richiesta;
c. firmare il contratto/convenzione nel giorno e nell'ora che saranno indicati con spese a totale suo carico;
d. Effettuare il rimborso delle eventuali spese di pubblicazioni a pagamento previste dalle legge;
In difetto di quanto sopra si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'escussione della garanzia provvisoria.
ART. 23 - VINCOLO OFFERTA
L'offerta presentata avrà validità di 180 gg. decorrenti dal momento di presentazione delle stesse.
ART. 24 - PENALITA'
In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile della Polizia Locale in concerto con il responsabile del procedimento del Comune di Ilbono.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il predetto Responsabile.
L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via consensuale ed amministrativa, sarà competente il foro di Lanusei.
ART. 26 - RINVIO A NORME
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di Gara, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare al D.lgs. n. 50/2016, alla Legge 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., ed alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile del Procedimento
Xxx. Xxxxx Xxxxxx