Contract
Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di mediazione interculturale in favore della popolazione migrante. Periodo 1/11/2021- 31/10/2024. |
Gara n. 8158657 CIG 8762613101 IMPORTO COMPLESSIVO € |
TRA
Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586),
X. X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, nella persona di Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - nata a Roma il 29/07/1967 nella sua qualità di Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Contrasto Esclusione Sociale, del Dipartimento Politiche Sociali - incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2020 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che derivano dall’art. 107, comma 3, lettera
c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
E
con sede legale Via
C.F. , nella persona del Legale
Rappresentante , nato a il , residente a , via .
Premesso che:
ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater Codice Penale, il legale rappresentante dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
la Determinazione Dirigenziale n. QE/ del , ha autorizzato la stipula del presente contratto applicativo relativo all’affidamento di un servizio di mediazione interculturale in favore della popolazione migrante in esito all’accordo quadro sottoscritto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, in data , prot. n. QE/
ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del Contraente di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
ad oggi, risulta decorso il termine di trenta giorni dalla data di consultazione della suddetta Banca dati nazionale unica e, pertanto, si può procedere alla sottoscrizione del presente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia;
la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e
speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;
per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell’accordo quadro.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
Art.1 – Oggetto del servizio
Il presente schema contratto applicativo ha per oggetto l’affidamento un “servizio di mediazione interculturale in favore della popolazione migrante”, in esito all’Accordo Quadro sottoscritto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, registrato presso Agenzia delle Entrate, serie n. in data , prot. n. per il periodo 1/11/2021 al 31/10/2024 (n. 36 mesi).
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente schema contratto applicativo sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All. B) (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il servizio consiste nella seguente prestazione:
- Servizio di mediazione interculturale in favore della popolazione migrante, all’interno delle attività dell’Ufficio
Immigrazione di Roma Capitale, annualità 2021-2024.
Con il presente contratto applicativo, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nell’Accordo Quadro, prot. n. QE/ del , e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti al servizio di mediazione interculturale in favore della popolazione migrante, all’interno delle attività dell’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale. L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
Il presente contratto applicativo disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente contratto applicativo è regolato inoltre da:
- il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice);
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data
29 luglio 2015;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato;
- l’accordo quadro prot. n. QE/ del .
Art. 2 - Durata del contratto applicativo e modalità di esecuzione del servizio
Il presente contratto applicativo avrà la durata di mesi a decorrere dal con scadenza con scadenza il e comunque al massimo dell’importo definito dall’Accordo Quadro per periodo stabilito dal presente contratto.
Modalità di esecuzione del servizio:
Il servizio dovrà essere erogato secondo quanto dettagliato nell’allegato E del Bando di gara, ed in
particolare:
● Presenza di un responsabile del servizio/coordinatore, all’interno della sede dello Sportello dell’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale, per un ammontare di n. 1800 ore per tutta la durata dell’appalto, secondo le disposizioni della Direzione Accoglienza e Inclusione, in sinergia con i responsabili istituzionali dell’area sociale dell’Ufficio Immigrazione e con gli operatori del servizio di “Sportello Unico”;
● Presenza di mediatori interculturali all’interno della sede dello Sportello dell’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale, per un ammontare di n. 13.000 ore per tutta la durata dell’appalto, secondo le disposizioni della Direzione Accoglienza e Inclusione, in sinergia con i responsabili istituzionali dell’area sociale dell’Ufficio Immigrazione e con gli operatori del servizio di “Sportello Unico” per le seguenti funzioni:
a) informazioni di carattere generale relative alle richieste specifiche dell’utente presente allo sportello nonché, contenimento e mediazione e risoluzione dei conflitti;
b) coadiuvare raccolta delle domande di inserimento presso i centri di accoglienza del progetto di Roma Capitale;
c) coadiuvare assegnazione dei posti presso i centri di accoglienza;
d) mediazione durante i colloqui effettuati dal servizio sociale;
e) mediazione durante i colloqui di orientamento al lavoro;
f) mediazione durante i colloqui di orientamento legale;
g) mediazione durante i colloqui per l’orientamento abitativo:
- Servizio di mediazione interculturale a chiamata da realizzare presso le strutture convenzionate con la Direzione accoglienza ed Inclusione per un ammontare di n. 1.800 ore per tutta la durata dell’appalto.
- Servizio di mediazione interculturale da realizzarsi presso il Xx.Xx.Xx. (Sportello ASL di Salute migranti Forzati) per n. 9.360 ore per tutta la durata dell’appalto.
- Servizio di interpretariato telefonico per n. 500 ore per tutta la durata dell’appalto.
- Servizio di traduzione scritta in lingue europee ed extraeuropee per n. 750 cartelle per tutta la durata
dell’appalto.
- Attività formative di aggiornamento, monitoraggio, supervisione e focus-group del personale coinvolto, nella misura di n. 12 eventi per l’intera durata dell’appalto;
- Attrezzature e materiale informatico necessari per il corretto e completo svolgimento del servizio.
L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
L’esecutore si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norm e di legge e di
tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto.
Il presente contratto applicativo disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma
Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di
esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato, nel contratto di accordo quadro, negli atti in
essi richiamati e nell’offerta presentata.
Gli importi previsti nel presente contratto troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio annuale di Roma Capitale.
Art. 2.1 Opzioni e rinnovi
La durata del contratto applicativo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
I servizi verranno espletati principalmente presso la sede dello Sportello Unico Accoglienza Migranti SUAM e presso le sedi specificate ove si svolgono le attività specificate nel Capitolato.
Art. 4 – Personale
Il servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara.
È necessario pertanto che ogni Organismo concorrente presenti un organigramma relativo al progetto presentato, corredato dei curricula del personale previsto, declinato nei modi e nei tempi di impiego delle singole figure professionali e livelli di inquadramento.
L’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza.
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Si richiede adeguata informazione del personale, sulle problematiche connesse all’immigrazione.
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D. Lgs. 196/2003).
L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima
della data di avvio delle prestazioni:
- l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella
proposta presentata;
- per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV
- SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
Il Responsabile-Coordinatore del servizio designato dall’Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa……………………….
L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato
motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato.
Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a
€ ( /00.), al netto dell’I.V.A.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto applicativo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Art. 6 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale derivante dal presente contratto applicativo come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato dall’accordo quadro, e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto applicativo e dall’accordo quadro, e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nello specifico capitolato.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli
professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
L’esecutore nell’esecuzione del presente contratto applicativo si obbliga a rispettare tutte le indicazioni
relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall’affidamento del presente contratto, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’accordo
quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni
contrattuali.
Art. 7 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni
contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente schema di contratto applicativo secondo la tempistica individuata nel programma esecutivo di dettaglio proposto per ciascun eventuale, integrativo del cronoprogramma “di massima” dell’accordo quadro posto a base di gara predisposto da Roma Capitale.
Il contraente del presente contratto applicativo dovrà proporre il suddetto programma esecutivo di dettaglio entro 10 giorni dalla comunicazione da parte di Roma Capitale dell’intenzione di affidare un contratto applicativo. Roma Capitale dovrà comunicarne al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.
In caso di mancata accettazione sarà vincolante per l’esecuzione la tempistica prevista nel cronoprogramma “di massima” del presente schema di contratto posto a base di gara.
La mancata proposizione del suddetto programma esecutivo di dettaglio nel termine indicato di 10 giorni darà luogo all’applicazione della penale indicata nel presente articolo ed alla esecuzione del contratto applicativo secondo le modalità previste nel cronoprogramma “di massima” dell’accordo quadro posto a base di gara.
Nel programma esecutivo di dettaglio che non potrà modificare le durata complessiva indicativa del contratto applicativo come indicata nel precedente articolo 6, dovrà essere indicato anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite del corrispettivo dovuto come riportate nell’art. 10 del presente schema di contratto applicativo.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione del presente schema di contratto applicativo afferenti all’ accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura
giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
b) nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o
del D.E.C. ove previsto);
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 13 dall’accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del presente contratto applicativo;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo nell’esecuzione del servizio accessorio
e) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
g) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
h) una penale del 5% del valore del presente contratto applicativo come definita all’art. 17, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità di cui al successivo art. 17;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali in funzione dell’assunto accordo quadro, daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di
Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del presente contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 9 – Liquidazione del servizio reso
La contabilità del presente Contratto Applicativo è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal
R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, controfirmati dal coordinatore del progetto.
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il
relativo periodo di fatturazione;
- Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: DDLD (anno)/n. , cod. creditore n. Codice Identificativo CIG n. _, come da circolari Ragioneria Generale prot: RE/2021/9559 e RE20210014979 del 15/02/2021
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto applicativo, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera
b) della Legge n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Per il presente schema di contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di ogni mese di attività il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del
direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate
all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto applicativo afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’affidatario del presente schema di contratto applicativo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Nuovo Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni del contratto applicativo
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del schema di contratto applicativo derivante dal accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto applicativo derivante dall’accordo quadro, da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di
tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto applicativo derivante dall’accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali del presente contratto applicativo; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta, le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato dal presente contratto applicativo; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro e del contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni del presente contratto applicativo.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali del contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto applicativo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente schema di contratto applicativo, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto applicativo
La verifica di conformità del presente schema di contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per presente schema di contratto applicativo l’esecutore e il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale del presente contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell’esecuzione.
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente schema di contratto applicativo, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 – Assicurazioni a carico dell’impresa del contratto applicativo
L’esecutore del presente schema di contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente schema di contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’esecutore del presente schema di contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore del presente schema di contratto applicativo è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo di ciascun contratto applicativo.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo.
L'esecutore dell’appalto, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione del suddetto contratto applicativo.
Il contraente esecutore del contratto applicativo trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del contratto applicativo.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 14 - Subappalto
Secondo le norme vigenti non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale rivolto a un’utenza fragile.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
L’esecutore del presente contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il Triennio 2021 - 2022 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 febbraio 2021
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il
“Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi del presente contratto applicativo e dell'accordo quadro, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore dell’accordo quadro;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto di accordo quadro e nonché del presente contratto applicativo eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 83 del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto di accordo quadro nonché del presente contratto applicativo si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., del presente contratto, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione dell’accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti al presente schema di contratto applicativo conseguenti all’accordo quadro per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del presente contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione dell’accordo quadro.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del presente contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione dell’accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del presente contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite,
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.
In caso di risoluzione del presente contratto applicativo, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del presente contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del presente contratto applicativo, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’accordo quadro, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del presente contratto applicativo e, conseguentemente, dell’accordo quadro.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto applicativo e, conseguentemente, dell’accordo quadro.
Art. 19 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto applicativo medesimo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto applicativo, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto applicativo sottoscritto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal
contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo
Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto applicativo;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali contratti applicativi che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’accordo quadro.
Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 21 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sottoscrizione del contratto applicativo sono a carico
dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del Codice sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 22 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie
contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 dell’accordo quadro.
“L’esecutore del contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’esecutore di contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto applicativo dal
contratto di accordo quadro per motivi di interesse pubblico”.
Art. 23 – Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l’accordo quadro stipulato in
data n. QE .
In particolare s’intendono espressamente richiamati i seguenti articoli dell’accordo quadro:
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio; Art. 4 – Personale; Art. 5 - Corrispettivo contrattuale e art. 5 bis; Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore; Art. 8 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione dei contratto applicativi; Art. 9 - Termini di esecuzione e penali; Art. 10 – Erogazione dei contributi; Art. 11- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni; Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo; Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie; Art. 14 - Cauzione definitiva dell’accordo quadro; Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo; Art. 16 – Subappalto; Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”; Art. 19
– Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; Art. 20 - Risoluzione del contratto; Art. 21 - Recesso del contratto; Art. 22 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali; Art. 24 - Clausole vessatorie.
Il Direttore di Direzione Il Rappresentante Legale
La firma digitale delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.