SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO LEGALE
Comune di Marcon
Città Metropolitana di Venezia
SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO LEGALE
Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon (VE) Tel. 041/0000000 - Fax 041/0000000
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CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DI MARCON
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio da dare in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/06, consiste nell’insieme delle prestazioni volte ad installare e mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva nei cimiteri comunali. Esso, in particolare, ha per oggetto:
1. la gestione e riscossione delle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale per l’illuminazione votiva di loculi, ossari, edicole funerarie sopraelevate, tombe interrate esistenti nei tre cimiteri comunali e in altri punti eventualmente indicati dal Comune, nonché l’installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, compresa la fornitura e posa in opera di lampade e relativi portalampade.
Le attuali tariffe stabilite con delibera di Giunta comunale n. 26 del 13/03/2014 sono:
€ 9,30 (iva esclusa) tariffa fissa di allacciamento; € 10,60 (iva esclusa) tariffa fissa annua per il consumo di energia elettrica di ciascuna lampadina.
2. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, intestarsi le forniture di energia elettrica e tutti i costi di energia saranno sostenuti definitivamente dalla medesima.
3. L’esecuzione di tutte le attività necessarie per allacciare gli utenti che lo richiedano all’impianto di illuminazione e a mantenere tutti gli impianti esistenti in perfetta efficienza e funzionalità, anche attraverso la sostituzione dei singoli componenti (es. portalampade, interruttori, trasformatori, giunti, cassette di derivazione ecc.), per i quali dovrà essere prodotta apposita certificazione di legge, qualora ne ricorrano i presupposti.
Si evidenzia che dovranno essere utilizzate, presso tutti gli impianti, soltanto lampadine del tipo LED, come da specifiche tecniche allegate al presente capitolato (ALL. 1).
4. Il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali e il mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici secondo il DM 37/2008 e ss.mm.ii..
Al 31 dicembre p.v. l’Ufficio Tecnico comunale provvederà alla lettura del contatore in contraddittorio con la ditta che attualmente ha in gestione il servizio. I costi fino a tale data saranno sostenuti da tale ditta, mentre la ditta aggiudicataria si accollerà i costi dell’energia elettrica a partire dal 01.01.2016, anche nelle more della stipulazione del contratto con il gestore dell’energia elettrica che comunque dovrà avvenire entro gennaio 2016.
Alla concessionaria verrà fornito, in formato elettronico, il rilievo completo dello stato dei luoghi e di tutti gli impianti elettrici relativi all’illuminazione votiva esistenti nei tre cimiteri comunali, nonché un ulteriore rilievo relativo ad un ampliamento successivo, con l’onere per la ditta subentrante di elaborare un unico rilievo da consegnare al termine della concessione, integrato con tutti gli eventuali successivi aggiornamenti.
ART. 2 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 5 (CINQUE) e inizierà a decorrere dal 01/01/2016, anche nelle more della stipula del contratto, con possibilità di mera proroga tecnica fino a 180 giorni, alle stesse condizioni di aggiudicazione, finalizzata all’espletamento di nuova gara.
La concessione verrà svolta nel Cimitero di Marcon Nuovo in Via Xxx Xxxxxx, nel Cimitero di Marcon Vecchio in Viale San Marco e nel Cimitero della frazione di Gaggio in Viale Xxx Xxxxxx.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.
ART. 3 ONERI VARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri di seguito specificati che si intendono compensati dalla concessione del servizio:
1. tutte le spese derivanti dal contratto di concessione, (ad esempio diritti di segreteria, tassa di registrazione, marche da bollo);
2. il costo per la fornitura di materiale e dei mezzi d’opera necessari per il regolare espletamento del servizio;
3. il costo per la fornitura dell’energia elettrica;
4. i costi per la gestione della riscossione delle tariffe applicate all’utenza (ad esempio spese di spedizione per lettere ecc.);
5. oneri derivanti dal rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione contro gli infortuni.
La ditta concessionaria dovrà produrre entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ufficio Contratti tutte le certificazioni e i documenti necessari alla stipulazione del contratto.
In caso di ritardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto e di affidare la concessione al secondo classificato.
ART. 4 ADEMPIMENTI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La ditta concessionaria dovrà, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, comunicare al Comune il nominativo di un referente a cui sia il Comune sia la cittadinanza potrà rivolgersi per qualsiasi informazione sul servizio.
La ditta dovrà, inoltre, ad inizio dell’attività esporre nelle bacheche cimiteriali gli importi delle tariffe del servizio stabilite dall’Amministrazione Comunale e, di volta in volta, eventuali aggiornamenti delle stesse.
Essa dovrà, altresì, istituire un numero verde attraverso il quale il pubblico potrà mettersi in contatto per qualsiasi informazione e richiesta. Tale servizio dovrà essere garantito per almeno 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno solare.
Il concessionario dovrà, inoltre, garantire la presenza in loco, almeno una volta al mese, di un addetto dell’impresa a disposizione degli utenti per almeno due ore per ogni singolo cimitero, con orario da concordare con l’Amministrazione comunale e da esporre al pubblico.
Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà consegnare al Comune tutti gli atti, i documenti, le banche dati ecc. utili all’efficiente espletamento del servizio, nonché gli impianti in perfetto stato d’uso, con i relativi rilievi in formato cartaceo ed elettronico, (sia files di formato modificabile, tipo “.dwg” e comunque compatibile con quelli in uso nell’Amministrazione, su CD-Rom, ivi inclusa ogni eventuale immagine o riferimento esterno collegato, nonché file .CTB di plottaggio, sia files di formato riproducibile tipo “.pdf” su CD- Rom), senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente. Tali rilievi dovranno contenere ogni aggiornamento intervenuto nel periodo di gestione del servizio, anche a seguito di lavori eseguiti dall’Amministrazione comunale.
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE
La ditta aggiudicataria dovrà versare al Comune un canone annuo di concessione, per tutta la durata della stessa, in percentuale sulle tariffe di utenza per il consumo dell’energia elettrica e per l’allacciamento, nella misura che risulterà offerta in sede di gara in aumento rispetto alla base d’asta pari al 50% (oltre ad iva nella misura di legge).
Il canone, così come determinato, dovrà essere versato al Comune entro e non oltre il
30 aprile di ogni anno in un’unica rata annuale, presso la Tesoreria Comunale, previa comunicazione scritta all’Ente del numero effettivo totale di lampade votive allacciate, aggiornato a quella data secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
Resta inteso che il canone dovrà essere calcolato anche sulle tariffe comunque versate al concessionario da quegli utenti che si fossero allacciati dopo il 30 aprile e avessero dato disdetta prima del 30 aprile dell’anno successivo.
In caso di mancato o ritardato versamento del canone, il Comune potrà applicare le prescrizioni di cui agli articoli 18 (Penali) e 19 (clausola risolutiva espressa) del presente capitolato d’oneri, avvalendosi se del caso della cauzione definitiva di cui al successivo art. 6.
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo netto contrattuale. La cauzione, che verrà svincolata solo al termine del contratto a seguito di verifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, co. 3, del D.Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Marcon.
Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al suo reintegro entro 30 giorni.
In caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto. Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
ART. 7 POLIZZE ASSICURATIVE
Il concessionario risponde in proprio direttamente, anche per il fatto di propri dipendenti, di qualsiasi eventuale danno arrecato a persone o cose derivanti dallo svolgimento del servizio e dei lavori di manutenzione e di allacciamento delle utenze, nonché in dipendenza dell’impianto elettrico avuto in consegna e relativi accessori.
A tal fine, il concessionario dovrà mantenere in vigore per tutta la durata della concessione e dimostrarne l’esistenza, polizze assicurative per danni al proprio personale, per danni a terzi (persone e/o cose) e per danni all'impianto elettrico avuto in consegna e relativi accessori. Tali polizze dovranno prevedere adeguati massimali e normativa atti a garantire la completa copertura del rischio.
Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune di Marcon prima del giorno della stipula del contratto.
ART. 8 DUVRI
Si dà atto che è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e che lo stesso è stato allegato al bando, affinché i concorrenti ne abbiano esatta conoscenza. Il DUVRI, soggetto a costanti aggiornamenti, verrà allegato allo stipulando contratto di concessione.
Gli oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono quantificati in €
183,00 all’anno (iva al 22% inclusa).
ART. 9 PRESTAZIONI
Il concessionario del servizio riceverà ed accetterà in consegna gli impianti elettrici nello stato in cui si trovano, di cui ha esatta cognizioni, con l’obbligo di una perfetta conservazione ed adeguamento e/o mantenimento alle norme di sicurezza nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.
A tal fine la ditta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione dei luoghi e di prendersi in carico tutti gli impianti esistenti nello stato di fatto in cui si trovano.
Il concessionario deve garantire il regolare funzionamento dell’impianto, nonché la sostituzione di lampadine o quant’altro deteriorato, senza chiedere ulteriori compensi oltre alle tariffe prefissate.
Le linee secondarie a servizio dei loculi e tombe di famiglia saranno di tensione 24 Volt derivati da trasformatori di sicurezza, entro solidi tubi interrati o canaline fissate saldamente a parete.
Tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con buona tecnica, essere decorosi e, per quanto possibile, defilati alla vista.
I lavori di allacciamento saranno eseguiti dalla ditta concessionaria che risponde verso il Comune di eventuali danni che dovesse arrecare a terzi e si impegna ad osservare le norme che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico sotto la cui direzione e sorveglianza dovranno essere eseguiti i lavori.
Con l’assunzione del servizio, il concessionario assume anche la diretta responsabilità civile verso terzi e dipendenti in ordine alle norme sulla sicurezza.
ART. 10 CAMPI DI INUMAZIONE
Nei campi di inumazione non possono essere realizzati impianti di illuminazione votiva, né effettuati allacciamenti a richiesta del cittadino.
ART. 11 COMPENSO DEL CONCESSIONARIO E REVISIONE DELLE TARIFFE
Il concessionario si trattiene come compenso omnicomprensivo l’importo riscosso da ciascun utente a titolo di tariffa annua forfetaria per consumo di energia elettrica, manutenzione ordinaria dell’impianto e spese varie di esercizio e gestione, nonché di tariffa fissa una tantum prevista per il primo allacciamento.
Negli importi suindicati sono compresi la fornitura cavo, lampade a LED, fili e ogni altro materiale che resta in uso all’utente.
L’importo della concessione potrà subire variazioni sia aumento sia in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette da parte degli utenti, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito se non il normale canone rapportato al numero dei punti luce effettivi e contributi forfettari di allaccio, al netto dell’aggio dovuto al Comune.
L’Amministrazione, a sua completa discrezione, potrà revisionare le tariffe in considerazione di variazioni del costo dell’energia elettrica, sulla base dei dati forniti dal concessionario che l’Ente si riserva di verificare e confrontare con i dati in proprio possesso. Le eventuali nuove tariffe, sia in aumento sia in diminuzione, dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale e comunicate dal concessionario agli utenti, con esposizione dei costi nella bacheca comunale cimiteriale.
ART. 12 RAPPORTO TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI
Il concessionario introita gli importi dovuti dagli utenti mettendo a disposizione un conto corrente postale presso cui effettuare i pagamenti. Il concessionario, oltre a ciò, ha facoltà di prevedere altre forme di pagamento supplementari che agevolino i cittadini.
In ogni caso il concessionario è tenuto a garantire l’effettiva conoscenza da parte dell’utente dell’ammontare degli importi dovuti e lasciare un termine di almeno 30 giorni solari prima della scadenza di tali pagamenti. Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico degli utenti.
Il pagamento della tariffa annua relativa al consumo di energia elettrica dovrà essere effettuato dall’utente alla ditta ad inizio anno per l’anno in corso secondo quanto disposto dalla ditta concessionaria, ed in genere entro il 31 marzo di ogni anno, mentre il pagamento della tariffa di allacciamento deve essere effettuata al momento dell’allacciamento stesso.
Le condizioni di abbonamento per gli utenti devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:
la durata dell’abbonamento non può essere inferiore di 1 anno. L’utente, al momento dell’allacciamento, dovrà versare subito il contribuito una tantum relativo all’allacciamento stesso, oltre alla tariffa forfetaria per il consumo di energia di
ciascuna lampadina, relativa all’intero anno solare in corso. La ditta concessionaria è tenuta ad effettuare l’allacciamento entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, previo pagamento di quanto richiesto;
l’abbonamento si intenderà alla scadenza rinnovato per uguale periodo di tempo, salva disdetta comunicata dall’abbonato al concessionario entro 1 mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata;
gli utenti hanno l’obbligo di comunicare eventuali variazioni di residenza al concessionario;
è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivamente, cedere o subaffittare l’energia o fare quanto possa modificare gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque azione civile o penale, rimanendo in facoltà del concessionario di interrompere il servizio.
In caso di ritardato pagamento da parte dell’utente, il concessionario applicherà la penale di € 1,00 (euro uno/00) per ogni giorno di ritardo ed avrà la facoltà, in caso di morosità prolungata di oltre sei mesi, di risolvere il contratto di abbonamento e sospendere l’erogazione dell’energia elettrica. Le spese di sollecito e quant’altro legato al recupero del credito saranno poste dal concessionario a carico dell’utente moroso.
ART. 13 MONUMENTI E TOMBE COMUNALI
L’illuminazione di lapidi dedicate ai caduti in guerra o i monumenti comunali e le tombe di famiglia comunali, dovrà essere garantita, su richiesta del Comune, a titolo gratuito.
ART. 14 COMUNICAZIONE DATI ALL’ENTE
Entro il 30 aprile di ogni anno, il concessionario deve trasmettere al Comune, su idoneo supporto informatico ed eventualmente anche cartaceo:
1. la banca dati aggiornata di tutti i dati relativi agli utenti e alle riscossioni effettivamente eseguite. In particolare il numero complessivo e reale degli allacciamenti, oltre all’elenco nominativo degli utenti. Poiché ad alcuni utenti possono corrispondere più allacciamenti, deve essere indicato il nome dell’utente con il relativo numero di lampade votive a suo carico, nonché il corrispondente identificativo del loculo/tomba o in mancanza il nominativo del defunto; dovrà, inoltre, essere creato un elenco utenti distinto per ciascun cimitero comunale;
2. numero dei nuovi allacciamenti eseguiti nell’anno di riferimento.
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
E’ ammesso il trasferimento del contratto solo in caso di fusione o trasformazione della società concessionaria, previa comunicazione al Comune. L’Ente appaltante, in tal caso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso la ditta subentrante non possegga i requisiti richiesti per partecipare alla concessione di tale servizio.
Non è, inoltre, ammesso il subappalto.
ART. 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La ditta concessionaria può sospendere il servizio solo nei casi di forza maggiore o caso fortuito.
In caso di sospensione, la ditta dovrà avvertire la cittadinanza e il Comune.
Nel caso di sospensione, senza giusta causa, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 19 e 20 del presente capitolato tecnico.
ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E RESPONSABILITA’
La ditta concessionaria è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
In particolare, la ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme sul contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche se la ditta non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sono a totale carico della ditta che rimane la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il pagamento o l’onere a carico del Comune.
La ditta risponde direttamente dei danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio.
ART. 18 PENALI
Il concessionario è obbligato al rispetto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale.
Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti, o violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Marcon provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. o PEC. Il Concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:
1) € 50,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone rispetto alla scadenza fissata per il 30 aprile di ogni anno;
2) € 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato completato l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 30 giorni dal perfezionamento della richiesta di xxxxxxxx, purché l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento comunicate al momento della sottoscrizione della richiesta;
3) € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini;
4) € 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
5) € 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell’esecuzione di lavori che possono determinare pericolo per addetti o cittadini;
6) € 150,00 per ogni fatto di comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono le prestazioni oggetto della concessione, fatto salva l’azione che potrà essere intrapresa dall’utente medesimo ed alla quale risponde il Concessionario.
Nel caso in cui la ditta non paghi la penale, il Comune si avvarrà della cauzione definitiva.
In caso di reiterate contestazioni senza che siano rimosse le cause dell’inadempienza, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'’art. 1456 codice civile e provvederà all'’incameramento della cauzione, ivi inclusa l'’ipotesi in cui disponga l'esecuzione del servizio ad altra ditta in danno al concessionario inadempiente.
ART 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il servizio deve essere svolto con il decoro ed il dovuto rispetto dei luoghi sacri. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della presente clausola fatta al concessionario inadempiente quando:
1. il concessionario non paghi il canone di concessione annuale entro 30 (trenta) giorni dal sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dall’art. 5 del presente capitolato speciale.
2. la manutenzione ordinaria e gli interventi di allacciamento non sono eseguiti a regola d’arte e con la dovuta messa in sicurezza secondo la normativa vigente in materia;
3. la sospensione del servizio avvenga senza giusta causa e senza giustificato motivo;
4. il concessionario compia manomissioni alla rete elettrica, al fine dell’addebito del costo dell’energia al Comune;
5. in caso di scioglimento o cessazione dell’impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
6. non reintegrazione della cauzione a seguito dell’incameramento parziale della cauzione in applicazione dell’art. 6 del presente capitolato;
7. esercizio di attività commerciale all’interno dei cimiteri;
8. in caso di cessione del contratto non autorizzata dal Comune;
9. in caso di sub-appalto.
ART. 20 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il concessionario, in quanto svolgerà un servizio per conto del Comune, sarà sottoposto alle norme previste in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03).
Il concessionario sarà, pertanto, nominato dall’Amministrazione Comunale Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti, detenuti e raccolti in virtù del servizio svolto. Il trattamento dei dati personali da parte del concessionario dovrà avvenire secondo le disposizioni della legge vigente in materia.
E’ fatto obbligo al concessionario di trattare i dati di cui verrà in possesso esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidatogli e nei limiti degli obblighi e della durata contrattuali.
ART. 21 CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e concessionario, sia durante il periodo della concessione sia al termine della stessa, quale ne sia la natura, saranno devolute all’autorità giudiziaria del foro di Venezia.
ART. 22 NORME FINALI
Tutti gli importi riportati o citati nel presente capitolato speciale, nonché nel bando di gara devono intendersi al netto dell’IVA, ove applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia e alle norme del codice civile.
Marcon, 21/09/2015
La Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx