SHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZI DI TAGLIO VEGETAZIONESULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
L’anno duemila , il giorno del mese di , presso la sede di Umbria TPL e Mobilità spa: a)- nato a il ,legale rappresentante di Umbria TPL e mobilità spa, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; b)-
nato a il
, residente in , via , in qualità di
dell’impresa con sede in
, via , codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola o capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1-impresa
con sede in
, via , ; codice fiscale
e partita IVA ; 2-impresa
con sede in
, via , ; codice fiscale
e partita IVA ; 3-impresa
con sede in
, via , ; codice fiscale
e partita IVA ; 4-impresa
con sede in
, via , ; codice fiscale
e partita IVA ; nonché l’impresa
con sede in
, via , ; codice fiscale e partita IVA
, cooptata
PREMESSO
a) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del CDA n. in data , i servizi sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore,
b) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b),
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto CIG 68711089B0 ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate le attività di cui trattasi secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di seguito indicate.
L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 DESCRIZIONE DELL’APPALTO
I servizi che formano l'oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come appresso:
1) TAGLIO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA, ACACIE E PIANTE IN GENERE IN LINEA E SULLE OPERE ARTE
• Xxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | xx. | 110.000 |
• Diramazione Perugia S. Xxxx – Ponte San Xxxxxxxx | mq. | 30.000 |
• Opere d’arte tratta Sansepolcro – Ponte San Xxxxxxxx | mq. | 5.000 |
• Tratta Ponte San Xxxxxxxx - Terni | mq. | 140.000 |
• Opere d’arte tratta Ponte San Xxxxxxxx – Terni | mq. | 20.000 |
In corrispondenza delle tratte di linea suindicate è previsto il taglio della vegetazione arbustiva, delle acacie e delle alberature in genere fino ad una altezza massima di m. 15, a partire dal ciglio della cunetta fino al limite della proprietà ferroviaria, salvo diverse indicazioni che potranno essere impartite dalla D.L.
In corrispondenza delle opere d’arte dovranno essere eseguiti i seguenti servizi: ripulitura dell’opera da eventuali edere ed infestanti rampicanti varie;
taglio vegetazione arbustiva ed acacie infestanti le opere e le viabilità di accesso alle stesse.
2) POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO
Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa e chioma piramidale finalizzata alla eliminazione delle interferenze con la linea aerea di trazione elettrica.
Tratta Sansepolcro – Ponte San Xxxxxxxx e Diramazione
• esemplari di altezza oltre da 16 a 20 m. n. 60
• esemplari di altezza oltre 20 m. n. 00 Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxx
• esemplari di altezza oltre | da 16 a 20 m. | n. | 75 |
• esemplari di altezza oltre | 20 m. | n. | 10 |
3) TAGLIO ALBERI DI ALTO FUSTO
Taglio di esemplari arborei a chioma espansa e chioma piramidale finalizzata alla eliminazione delle interferenze con la linea aerea di trazione elettrica.
Tratta Sansepolcro – Ponte San Xxxxxxxx e Diramazione
• esemplari di altezza oltre da 16 a 20 m. n. 150
• esemplari di altezza oltre 20 m. n. 50
• Tratta Ponte San Xxxxxxxx - Terni
• esemplari di altezza oltre da 16 a 20 m. n. 140
• esemplari di altezza oltre 20 m. n. 20
Nelle prestazioni di cui sopra è compresa e compensata la raccolta il trasporto e conferimento presso centro autorizzato del materiale di risulta, da eseguire in particolare nelle tratte urbane ed in presenza di unità abitative; mentre nelle restanti tratte a carattere extraurbano il materiale di risulta dovrà essere finemente triturato con apposita attrezzatura meccanica (cippatrice) o con attrezzature manuali.
Potrà essere consentito, esclusivamente previa autorizzazione della D.L., accatastare ai margini della proprietà ferroviaria le parti di tronchi ripuliti, in particolare nelle tratte extraurbane, per il recupero a cura spese e responsabilità della ditta stessa o di terzi debitamente autorizzati.
Qualora, a seguito di verifiche disposte dalla Direzione dei Lavori, venissero riscontrate zone ove gli interventi di cippatura e/o smaltimento del materiale di risulta non fosse stato eseguito a regola d’arte, si disporrà l’accantonamento delle somme da corrispondere relative all’area interessata, che potranno essere svincolate esclusivamente solo dopo risolte le controversie.
Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante per l’esecuzione del servizio due squadre operative da impiegare contemporaneamente sulla tratta Nord e sulla tratta Sud e precisamente tratta Sansepolcro - Ponte San Xxxxxxxx e Diramazione e tratta Ponte San Xxxxxxxx – Terni.
I servizi da eseguire all’interno della sede ferroviaria dovranno essere condotti, durante l’intervallo libero dalla circolazione dei treni risultante dall’orario di servizio in vigore. Qualora non sia possibile eseguire particolari servizi negli intervalli diurni le attività dovranno essere eseguite di notte con interruzione della circolazione.
Art. 4 VOCI DI PREZZO OFFERTE
Taglio vegetazione arbustiva, acacie e piante in linea e su opere € /mq.
Potatura alberi di alto fusto compreso carico,trasporto e smaltimento
| esemplari di altezza da m. 16 a m. 20 | cad . |
| esemplari di altezza oltre 20 m. | cad. |
Taglio alberi di alto fusto, compreso carico, trasporto e smaltimento | ||
| esemplari di altezza da m. 16 a m. 20 | cad . |
| esemplari di altezza oltre 20 m. | cad. |
Art. 4 IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
L’importo delle prestazioni offerto in sede di gara è di €. di cui €. _11.496,96 per oneri per la sicurezza e €.971,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa e sarà determinato a consuntivo in base alle quantità reali dei servizi eseguiti per i prezzi prima indicati.
Art. 5 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
La quantità delle attività eseguite sarà determinata a misura in relazione a quanto previsto dai prezzi unitari prima citati.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione dei servizi lungo le tratte di linea ferroviaria indicate.
La misurazione del taglio della vegetazione, erba, arbusti acacie e piante in genere fino a ml. 15 sarà effettuata in base alla superficie a mq. mentre le misurazioni della potatura e del taglio delle alberature verrà effettuata in base al numero rilevato sulle aree d'intervento.
Art. 6. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,. Art 7 . DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4. 4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT
- - -
- acceso presso
, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II-RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con la Ditta Appaltatrice qualora ricorrano le condizioni previste cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 9 CONSEGNA E INIZIO LAVORI
L’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, la Ditta Appaltatrice dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora la Ditta Appaltatrice non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva.
Art. 10 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
Il tempo utile per ultimare tutti le prestazioni comprese nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 11 REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI
Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi emette il Certificato di Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, e qualora le risultanze diano esito positivo, procederà allo svincolo della garanzia definitiva.
Art. 12 PENALITA’
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle attività si applicherà una penale pari all’1‰ del valore complessivo dell’appalto fino alla concorrenza massima del 10% del valore complessivo dei servizi.
Art. 13 PAGAMENTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, che potrà essere emessa solo dopo la redazione dei certificati di pagamento da parte della Direzione Lavori, la quale provvederà alla emissione di SAL al raggiungimento della quota minima di € 50.000.
L’emissione dell’ultimo SAL avverrà solo a completamento dei servizi ed a seguito della emissione del certificato di ultimazione dei servizi da parte della DL.
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2: a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla emissione Certificato di Regolare Esecuzione
7. In ogni caso il pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1,; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ARTICOLO 14. RITARDO NEI PAGAMENTI.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di legge
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15. Risoluzione del contratto. 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi: a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
TITOLO III-ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ARTICOLO 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di legge e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data
numero .
ARTICOLO 16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all’informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita dalla prefettura di in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo. 2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 18 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta Appaltatrice per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 19 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta appaltatrice è obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in €. 2.500.000.
Tale polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale non sia inferiore a €. 5.000.000.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 20 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Art. 21 PIANO DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
La ditta Appaltatrice all’atto della consegna iniziale dei lavori, dovrà presentare il Piano delle misure fisiche per la sicurezza dei lavoratori previsto all’art. 17 del D.lgs. 81/08 che dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell’inizio dei lavori.
La ditta Appaltatrice dovrà rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici connessi alla attività della Stazione Appaltante e alla particolarità dei lavori assunti e dovrà, di conseguenza, dotare il proprio personale di tutti i mezzi di protezione e di prevenzione necessari ed opportuni.
Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare alla ditta Appaltatrice l’adozione di ulteriori misure di sicurezza ai fini della prevenzione e protezione da eventuali altri rischi presenti.
Art. 22 NORME DI RINVIO
La ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni che saranno contenute nel contratto, nonché nei sotto elencati documenti:
D.lgs. 81/2008 del 9/4/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
D.P.R. n. 207/2010 (per la parte in vigore);
Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture in Economia della Società Umbria TPL e Mobilità. Ogni altra disposizione di legge applicabile nell’ambito dell’incarico conferito.
Art. 23 CONTROVERSIE
La ditta Appaltatrice si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da qualunque danno che potesse derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose, come pure di tenerla sollevata da ogni reclamo od azione che pervenissero da terzi per il fatto del presente incarico.
Tutte le controversie tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice, quale sia la loro natura, saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia è escluso il ricorso a qualsiasi procedura arbitrale.
ARTICOLO 24. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Art. 25 TRACCIABILITÁ FLUSSI FINANZIARI
La ditta appaltatrice si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente (art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010). In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento verranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.
Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all’Ente, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatta salva la deroga prevista dalla norma.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Art. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell’esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d’appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.