DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE, PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO ENJOY BRIANZA RELOAD, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE, PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO ENJOY BRIANZA RELOAD, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
CIG 8064285A7F
CPV 92534000-3 (Servizi di salvaguardia della fauna selvatica)
1. PREMESSE
Con determina n. 235/232 del 15/10/2019, questo Ente ha deliberato di indire una procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi al progetto “ENJOY BRIANZA RELOAD – Infrastrutture per lo Sviluppo del Capitale Naturale”.
L’affidamento dell’appalto per la gestione, progettazione e monitoraggio ambientale previsti dal progetto ENJOY BRIANZA RELOAD avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
CIG: 8064285A7F – CUI S91012870159201900003
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile dell’Area tecnica del Parco Regionale della Valle del Lambro.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Dottor Xxxxxxx X’Xxxxxxxx, Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro.
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante, Parco Regionale della Valle del Lambro, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e- Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per Il Parco Regionale della Valle del Lambro.
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
Le Società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 20/11/2019 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014;
4) Domanda di partecipazione – Allegato A;
5) Dichiarazioni integrative – Allegato B;
6) Offerta economica – Allegato C;
7) Documentazione tecnica
- Relazione di progetto – Allegato 1
- Capitolato speciale d’appalto – Allegato 2
- Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici – Allegato 3
- Quadro economico – Allegato 4
- Schema di contratto – Allegato 5
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:
- Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx: xxxx:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
- Xxxxxx xx XXXX Xxxxxxxxx: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare a mezzo piattaforma Sintel di ARIA Lombardia, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia, nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura di cui trattasi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’Area Comunicazioni della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
2.4 GARA GESTITA CON STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE TELEMATICI
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, il concorrente dovrà aver eseguito preventivamente la Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia Sintel, così come disciplinato nelle “Guide e Manuali” reperibili all’indirizzo internet xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/XXXX/Xxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxxx nella sezione “Operatore Economico”, accedendo poi al portale dell’ Agenzia Regionale (ARIA) nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti - Registrazione Imprese” xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/XXXX/Xxxx/x- procurement/serviziict/registrazione ed essersi qualificato per l’Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro (la Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno). Ogni documento relativo alla procedura in oggetto deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di
seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Prestatore di Servizi preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”). La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx, che consentono di predisporre la Busta telematica di offerta formata dalle seguenti buste telematiche:
1) una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2) una busta telematica contenente l’OFFERTA TECNICA;
3) una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’ operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ operatore economico del corretto invio dell’offerta.
E’ possibile per l’operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più consultata.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.
I concorrenti esonerano Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx x XXXX Xxxxxxxxx da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Il Manuale d’uso per l’Operatore Economico e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
3. VALORE APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della omogeneità di servizio erogato e tipologia di destinatari, nonché per la necessità di uno stretto coordinamento e supporto tecnico al Parco della Valle del Lambro.
CPV 92534000-3 (Servizi di salvaguardia della fauna selvatica)
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione servizi/beni | CPV | Importo |
Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo e il potenziamento di corridoi ecologici che collegano importanti aree sorgenti di biodiversità individuate nella RER, andando a ripristinare le condizioni ottimali di naturalità e ecologia di questi sistemi complessi (lago, bosco, fiume) incrementando la naturalità e la connettività. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda: 1. coordinamento dei soggetti partner e monitoraggio delle fasi del progetto; 2. supporto amministrativo e supporto al RUP per le procedure di appalto degli interventi; 3. progettazione definitiva e esecutiva degli interventi previsti dal progetto (per la tipologia degli interventi vedi progetto allegato); 4. direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi appaltati; 5. monitoraggi ambientali (faunistici e vegetazionali) ante e post operam per la valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati; 6. supporto per la rendicontazione (stesura relazioni, predisposizione dei documenti rendicontativi e di tutti i documenti richiesti da Fondazione Cariplo); 7. supporto per lo studio dei servizi ecosistemici | 92534000-3 (Servizi di salvaguardia della fauna selvatica) | € 211.346,83 |
Valore appalto complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 0,00) oltre oneri previdenziali e I.V.A. | € 211.346,83 |
L’importo complessivo stimato a base di gara per i 4 (quattro) anni di durata dell’appalto è pari € 211.346,83, oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0,00 (euro 00/00), IVA esclusa ai sensi di legge.
Il servizio è da considerarsi di natura intellettuale.
Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all’All.3 “Determinazione dei corrispettivi”.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata del servizio è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto, e comunque a conclusione del progetto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L’appalto potrebbe concludersi prima della scadenza fissata qualora il progetto venisse terminato e rendicontato a saldo prima dei termini prefissati.
Nel caso di eventuale proroga dei termini di chiusura del progetto, rimane inteso che la Ditta Aggiudicataria dovrà obbligatoriamente provvedere a espletare tutte le attività richieste dal bando ivi compresa l’attività di rendicontazione che dovrà essere espletata entro 6 mesi dal termine di progetto. Non è previsto un incremento economico del servizio nel caso di eventuali proroghe.
Resta salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro qualora si verificassero inadempienze non colmabili da parte della ditta appaltatrice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o R.T.I. o di altri tipi di raggruppamenti di professionisti (società o consorzi), di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazioni R.T.I. o di altri tipi di raggruppamenti di professionisti (società o consorzi), di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:-le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;-le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) in caso di aggregazioni (STP, RTI, Società, Consorzi) tra professionisti: iscrizione nei rispettivi ordini e/o collegi ed abilitati alla professione
c) (solo per società cooperative) iscrizione all’albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 recante
“Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Possesso ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a n. 1,5 volte l’importo a base di gara ovvero non inferiore a 317.020,25 euro.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione, così come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016, di cui sotto. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Livelli minimi di capacità richiesti:
• poter candidare all’effettuazione della totalità del servizio in oggetto (in quanto dipendenti dell’operatore economico concorrente o essendo parte di raggruppamento di professionisti costituito/costituendo concorrente) professionisti in possesso di laurea magistrale (o titolo equiparato) afferente le seguenti discipline:
- agronomiche/forestali
- naturalistiche/ambientali;
- idrobiologiche
- ingegneristiche/architettoniche
e iscritti a ordini professionali che permettano di seguire tutte le fasi di progettazione e esecuzione degli interventi.
• figure professionali “minime” richieste per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto sono indicate nella tabella sottostante. Indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente, la struttura operativa dovrà contemplare la presenza di almeno n. 5 professionisti
personalmente responsabili e nominativamente individuate, sulla base delle seguenti specifiche:
CODICE | ruolo/mansione | FIGURA PROFESSIONALE | REQUISITI |
A | Progettazione, direzione lavori e monitoraggi forestali/vegetazionali | n. 2 agronomi/forestali | Laurea quinquennale/specialistica in Agraria o equipollente, abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione nel relativo ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali |
B | Progettazione, direzione lavori e monitoraggi forestali/vegetazionali | n. 1 agronomi/forestali | Laurea quinquennale/specialistica in Agraria o equipollente, abilitazione all’esercizio della professione da almeno 3 anni ed iscrizione nel relativo ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali |
C | Progettazione, direzione lavori e monitoraggi faunistici | n. 1 tecnico faunista | Laurea quinquennale/specialistica in Scienze Naturali o equipollente, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione a ordine/collegio professionale |
D | Attività tecnico amministrativa a supporto dell’Area tecnica del Parco e del RUP | n. 1 tecnico | Laurea Specialistica in ingegneria/architettura e abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel relativo ordine professionale |
L’operatore economico deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato,
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione quale progettista.
Nel caso di aggregazione (R.T.I. o di altri tipi di raggruppamenti di professionisti quali società o consorzi) i requisiti di capacità tecniche e professionali devono/possono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento.
Rimane in ogni caso vietata a pena di esclusione dell’intero raggruppamento la partecipazione in più di una riunione temporanea di concorrenti ovvero la partecipazione in forma singola qualora l’impresa abbia partecipato in associazione.
Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Oltre ai requisiti professionali di cui sopra, i candidati dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:
- possesso di cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, ovvero cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l'intera durata del contratto o che abbiano presentato richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- non essere stato interdetto da pubblici uffici ovvero destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il conferimento del servizio da parte della pubblica amministrazione;
- non essere in situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità di cui ai punti 7.1 lett a), lett b) e lett c) deve essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto;
c. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Non è previsto subappalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il subappalto, come indicato all’art. 15 del capitolato speciale di appalto, è vietato.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 4.226,94 intestata al Parco Regionale della Valle del Lambro, pari all’2% dell’importo dell’appalto al netto di IVA, salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 e smi,
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia fideiussoria, dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018;
5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta
6) prevedere espressamente
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è previsto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui
alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo la documentazione di seguito descritta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
La documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I concorrenti esonerano Il Parco Regionale della Valle del Lambro e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata su XXXXXX, che consentono di predisporre:
- Plico telematico – “Documentazione amministrativa”;
- Plico telematico – “Offerta tecnica”;
- Plico telematico – “Offerta economica”.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione (Allegato A), il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE, il PassOE, la garanzia provvisoria, la polizza assicurativa contro i rischi professionali e la ricevuta di avvenuto versamento del contributo ANAC, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (Allegato A) è redatta in bollo da € 16,00 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
• Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
• In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
• remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
• che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• di aver effettuato uno studio della documentazione di gara comprensivo degli allegati e di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni di cui all’offerta presentata;
• di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e dei servizi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi eccezione o azione in merito;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ed in particolare di accettare le condizioni di svolgimento del servizio contenute nello schema di contratto, avendone presa espressa visione;
• di impegnarsi a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall’Amministrazione e decorrente dall’avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dall’Amministrazione Aggiudicatrice, ivi comprese la garanzia fideiussoria e le polizze assicurative previste;
• che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002, oppure che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso;
• di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
• di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i.
• di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;
• di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
• di accettare il patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30.01.2014;
La domanda è sottoscritta digitalmente:
− nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentate munito di idonei poteri;
− nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentate della mandataria/capofila.
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di aggregazioni e di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo digitalmente.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il D.G.U.E. è un’autocertificazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall’articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. a disposizione su xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx, secondo quanto di seguito indicato
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto: Nome: XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX
Codice fiscale: 91012870159
Titolo o breve descrizione dell'appalto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE, PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE PREVISTI DAL PROGETTO ENJOY BRIANZA RELOAD
CIG 8064285A7F
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazioni integrative di cui al modello “Allegato 5 - Dichiarazioni integrative al DGUE”;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria (cfr FAQ N. 24 di ANAC: E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI").;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi dichiarati nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 2 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma elettronica dai seguenti soggetti:
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentate:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO B)
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. Per la parte III – Motivi di esclusione del DGUE elettronico (barrare la casella interessata)
Dichiara per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi dichiarati nel DGUE elettronico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 14, del Codice;
In alternativa,
ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Dlgs 50/2016 e smi ,dichiarati nel DGUE firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE elettronico) singolarmente.
2. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs 50/2016 e smi dichiarati nel DGUE elettronico, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942), n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare indicando il Tribunale che ha provveduto al rilascio, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione utilizzando il modello “Allegato B - Dichiarazioni integrative”, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.
Ai soli fini della creazione del PassOE, l’ausiliaria indicata dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
13. la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
14. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
16. Copia della Polizza Assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA-
Nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica presente sulla piattaforma “Sintel”, a pena di esclusione, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente relativo al progetto tecnico che deve contenere una relazione dettagliata ed approfondita, contenente tutti gli elementi oggetto di valutazione previsti per l’offerta tecnica ed indicati nel successivo paragrafo “criteri di aggiudicazione”.
Il progetto deve essere redatto considerando le modalità di esecuzione del servizio dettagliate nel capitolato d’appalto.
L’offerta tecnica/progetto non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’affidabilità dei concorrenti.
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la proposta tecnico-organizzativa che illustra:
a) con riferimento alla “Capacità tecniche professionali” e “esperienza lavorativa” indicate al
punto 1 e 2 della tabella al capitolo 18.1.
Relativamente al criterio “abilitazioni del personale coinvolto nello svolgimento del progetto” e “Esperienza lavorativa del personale coinvolto nello svolgimento del progetto “ il concorrente dovrà fornire l’organigramma del gruppo di lavoro corredato dalla descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali
Relativamente al criterio “Dotazione di adeguata strumentazione e software dedicati alle attività specialistiche previste” dovrà fornire elenco dettagliato di tutte le strumentazioni e software utili all’espletamento dell’oggetto del contratto
b) con riferimento alla “Relazione tecnica gestionale” e “elaborati progettuali di dettaglio” indicate al punto 3 e 4 della tabella al capitolo 18.1.
Predisposizione di una proposta di progetto che dovrà contenere una relazione tecnica gestionale dettagliata ed esauriente che descriva le modalità di svolgimento delle attività, suddivisa in paragrafi, non superiore dimensionalmente a:
facciate: “20” (esclusi schede economiche e cartografie); carattere: Xxxxx;
dimensione carattere: 12; interlinea: singola;
righe per facciata: max 50
Il proponente dovrà allegare alla proposta di progetto anche delle elaborazioni di dettaglio dei singoli interventi previsti e in particolare relazione tecnica, elaborati cartografici e elaborati tecnico economici (quadro economico, elenco prezzi, computo metrico). Le elaborazioni di dettaglio dovranno riguardare un massimo di 10 lotti progettuali scelti tra almeno 5 tipologie diverse di intervento previste dal progetto allegato (deframmentazione, contenimento specie esotiche, gestione della vegetazione, vegetazione spondale, ripristino di corpi idrici, creazione di elementi lineari).
L’offerta tecnica dovrà tener conto per tanto di tutti i punti di seguito elencati nella successiva tabella di cui all’art. 18.1 “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”.
La successione degli argomenti trattati (indice) dovrà seguire scrupolosamente l’ordine indicato nella medesima tabella.
Il concorrente potrà integrare la descrizione dei servizi offerti con altri elementi, qualora lo ritenesse opportuno.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1, digitalmente.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, contenente i seguenti elementi:
a) lo sconto percentuale offerto (espresso in cifre e in lettere) al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi
che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte dei servizi richiesti.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e nessun offerente potrà vantare alcun diritto, qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 85 |
Offerta economica | 15 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qualitativi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERIO | SUB CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Criterio 1: Capacità tecniche professionali | 1A | Abilitazioni del personale coinvolto nello svolgimento del progetto, non riconducibili a quanto già previsto dai requisiti minimi par. 7.3 quali iscrizioni a Albi o Collegi, e inerenti alle prestazioni oggetto dell’appalto | 5 |
1B | Esperienza lavorativa del personale coinvolto nello svolgimento del progetto | 5 | |
1C | Dotazione di adeguata strumentazione e software dedicati alle attività specialistiche previste (progettazione e direzione lavori, monitoraggi) | 5 | |
Criterio 2: Esperienza lavorativa | 2A | Esperienza lavorativa nell'ambito di progetti, pianificazione e studi di carattere ambientale nel territorio interessato dal progetto o con caratteristiche ambientali similari | 15 |
2B | Esperienza lavorativa nello svolgimento di servizi relativi alla gestione di progetti di carattere ambientale di media complessità, svolti con più partner e riferiti ad un territorio vasto, con particolare riferimento alle attività di gestione generale del progetto e dei rapporti con i partner, monitoraggio ambientale e elaborazione dati, progettazione definitiva esecutiva degli interventi e direzione lavori, rendicontazione e sintesi | 5 | |
2C | Esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti realizzati su bandi emessi da Fondazione Cariplo o altri Enti, con partenariati complessi, per la realizzazione di progetti di conservazione della natura; | 5 | |
Criterio 3: Relazione tecnica gestionale | 3 | Modalità di svolgimento delle attività | 5 |
Criterio 4: Elaborati progettuali di dettaglio | 4A | Relazione tecnica e elaborati cartografici (per ogni lotto di progettazione a livello di studio di fattibilità 0,5 punti, per ogni lotto di progettazione a livello di progetto definitivo 2 punti) | 20 |
4B | Elaborati tecnico economici consistenti in quadro economico, elenco prezzi, computo metrico (per ogni lotto di progettazione a livello di studio di fattibilità 0,5 punti, per ogni lotto di progettazione a livello di progetto definitivo 2 punti) | 20 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 su
85 massimo punteggio disponibile
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopradetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il coefficiente relativo ad ogni criterio e sub criterio di natura tecnico-qualitativa sarà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione:
Valore del coefficiente | Giudizio della Commissione | |
0 | non valutabile | contenuti assenti |
0,10 | del tutto inadeguata | i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati |
0,20 | inconsistente | indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente |
0,30 | gravemente insufficiente | contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti |
0,40 | insufficiente | contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti |
0,50 | scarsa | contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti |
0,60 | sufficiente | contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti |
0,70 | discreta | contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti |
0,80 | buona | contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti |
0,90 | molto buona | contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti |
1 | ottima | contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti |
La commissione, relativamente ai punteggi discrezionali, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare alla seguente formula:
PT(i) = Σn [Wj * C(i)j]
Dove:
PT(i)= punteggio tecnico concorrente i-esimo
n = numero totale dei requisiti
Wj = peso del criterio i-esimo
C(i)j = coefficiente criterio di valutazione i-esimo per il concorrente i-esimo
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
𝐶 =𝑅𝑖
𝑖 𝑅𝑜
𝑃𝐸𝑖= 15*𝐶𝑖 Dove:
𝐶𝑖= Coefficiente concorrente i-esimo
𝑅0= ribasso massimo offerto
𝑅𝑖= ribasso offerta concorrente i-esimo
𝑃𝐸= punteggio economico del concorrente i-esimo
15 = punteggio massimo attribuito all’“Offerta Economica”
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula: Punteggio complessivo = PT(i) + PE(i)
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che nei procedimenti di calcolo verranno utilizzati i valori “esatti” (contenenti tutte le cifre decimali proposte dal sistema di calcolo stesso). Si segnale che per comodità i valori riportati nei documenti potranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25/11/2019 presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro via V. Veneto, 19 Triuggio (MB) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA Lombardia almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA Lombardia almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 comma 3 del Codice ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. Visto che i servizi previsti dal presente bando sono di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di nominare alcuni componenti interni alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “albo pretorio amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, le eventuali esclusione da disporre per:
− mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il calcolo per la valutazione della congruità delle offerte (di cui all’art. 97, comma 3, primo periodo, del Codice) è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, il Parco Regionale della Valle del Lambro procede a:
a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari”.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, il Parco Regionale della Valle del Lambro procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 10/8/2018 n. 101 che adegua il D.lgs 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Parco Regionale della Valle del Lambro. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Xxxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxxx – Xxx X. Xxxxxx, 00 Xxxxxxxx (XX)
Il Direttore
x.xx Dr. Xxxxxxx X’Xxxxxxxx
ALLEGATI:
- Istanza di partecipazione;
- Dichiarazione integrative;
- Modello offerta economica.