CAPITOLATO SPECIALE PER l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA ETTORE ALPI N. 1 A PALAZZUOLO SUL SENIO.
CAPITOLATO SPECIALE PER l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI XXXXXX XXXXXX XXXX X. 0 X XXXXXXXXXX XXX XXXXX.
Art. 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato speciale si intende:
Per “comodatario” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “ditta fornitrice” o “fornitore” o “esecutore”: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario della gara di cui al presente Capitolato e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
Per “ comodante”, “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.”: l’Amministrazione Comunale di Pistoia che affida l’esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.
Per “Capitolato”: il presente atto.
Per “comodato” il documento con il quale l’Amministrazione comunale di Pistoia richiede l’esecuzione del servizio.
Art. 2 – OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI N° 1 DISTRIBUTOE AUTOMATICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI XXXXXX XXXXXX XXXX X. 0 X XXXXXXXXXX XXX XXXXX.
Art. 3 – MODALITA’ DEL SERVIZIO E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire e ad installare gratuitamente a favore del Comune di Palazzuolo sul Senio n° 1 distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede degli uffici comunali posti in Xxxxxx X. Xxxx x. 0. Il Comune di Palazzuolo sul Senio assicura la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica. I distributori andranno installati al piano terra. Attualmente il personale presente nell’immobile conta 10 dipendenti.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa per gli utenti, valutata secondo le seguenti modalità:
Formulazione del costo di una paniere di prodotti che dovranno essere erogati nello svolgimento del servizio, così composto:
Tipo di bevanda/alimento | Prezzo con chiavetta | Prezzo senza chiavetta |
Caffè | ||
Caffè decaffeinato | ||
Caffè macchiato | ||
Tea Caldo | ||
Cappuccino | ||
Cioccolata calda | ||
Acqua minerale naturale e gassata da 0,50 cl | ||
Succo di frutta Yoga da 20 cl | ||
Esta The Ferrero da cl 20 | ||
confezione di Crackers da 40 gr | ||
Schiacciatine vari gusti da 40 gr | ||
Confezione di taralli | ||
Confezione di patatine fritte vari tipi | ||
Yogurt da bere di primaria marca | ||
Barretta di Kinder Cereali |
Xxxxx vaniglia e cioccolato Pavesi da gr. 55 | ||
Barretta ai cereali di primaria marca vari gusti | ||
Baiocchi Mulino Bianco | ||
Wafer Loacker da gr 45 |
A parità di valore del paniere, così come sopra strutturato, verrà prescelta l’offerta che propone la distribuzione di almeno due prodotti freschi (panini –tramezzini o frutta fresca) .Quale ulteriore, successivo, criterio, verrà utilizzato il minore costo della cauzione richiesta per la fornitura della chiavetta elettronica agli utenti e in caso di persistente parità si procederà per sorteggio.
L’elenco dei prodotti sopra esposto è relativo alla valutazione dell’offerta per l’affidamento della fornitura. L’azienda concessionaria potrà porre in vendita anche ulteriori prodotti sempre in accordo con l’Ente.
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di anni due a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
Art. 5 – PARTE ECONOMICA
Essendo un contratto di cessione in comodato d’uso gratuito non è previsto il pagamento di alcun compenso da parte del Comune di Palazzuolo sul Senio.
Art. 6 – AGGIUDICAZIONE E ORDINATIVI
A seguito di avvenuta aggiudicazione verrà sottoscritto apposito contratto di comodato.
Art. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Questa stazione appaltante verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione anche responsabile del procedimento.
Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Art.8 – REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
La ditta aggiudicataria dovrà risultare in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali ed a tale scopo verranno eseguiti gli opportuni accertamenti, oltre che in sede di firma del contratto di comodato.
Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Poiché non trattasi di affidamento a titolo oneroso per il Comune di Pistoia non si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm..
Art. 10 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
I costi dei beni erogati resteranno invariati per l’intero periodo contrattuale.
Art. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE
Il comodatario di impegna ad assicurare senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale:
o il servizio di ristorazione tramite distributori automatici;
o la regolare consegna e sostituzione o rifornimento dei beni di consumo presenti nei distributori;
o a praticare i prezzi e fornire beni secondo gli standards di qualità dichiarati nella domanda di partecipazione alla presente aggiudicazione;
o la riparazione gratuita in caso di guasti;
o il rispetto delle norme igienico –sanitarie legate ai prodotti forniti ed alle macchine utilizzate;
o il rispetto degli standards di certificazione e sicurezza richiesti dall’Unione Europea;
o alla manutenzione, rifornimento e riparazione delle apparecchiature entro 3 giorni lavorativi in caso di chiamata da parte del personale del Comune di Palazzuolo sul Senio.
Art. 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale attuerà un sistema di controllo del servizio volto a verificare che lo stesso corrisponda a quanto previsto nel presente capitolato d’oneri.
ART. 13 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Firenze.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di mancata osservanza e/o in caso di ritardato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal previsto contratto di comodato, il comodante contesterà immediatamente e formalmente al comodatario gli inadempienti accertati, assegnando allo stesso un termine perentorio di 5 giorni lavorativi per formulare le proprie ragioni. Nel caso che il comodatario non produca le proprie controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi non idonei a giustificare gli inadempimenti contestati, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale lorda di € 100,00. Qualora si verificassero gravi inadempimenti il comodante si riserva di procedere ai sensi dell’art. 1454 del c.c. con diffida ad adempiere entro un congruo termine, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC. E, decorso inutilmente il termine senza che la prestazione sia adempiuta, di risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti del comodatario, alla determinazione dei danni effettivamente sofferti, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.c. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) addebito di due penalità ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato;
b) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.);
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bolli, diritti ed altro sono a totale carico del comodatario, nessuna esclusa.
Art. 17 – DIVIETO DI SUBBALPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità delle cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’impresa di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 18 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente o ai macchinari della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione della fornitura. La ditta aggiudicataria è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone.
ART. 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.).
Art. 20 – REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO VERSO I DIPENDENTI
Nel servizio, l’impresa impiegherà personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
Tutto il personale addetto al servizio dovrà tenere un contegno corretto. La ditta dovrà essere in grado, in qualunque momento, a richiesta di questa Amministrazione comunale di comunicare le generalità degli addetti che hanno svolto il servizio di sorveglianza nel periodo e nel luogo richiesto.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell’offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.
Il mancato rispetto, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 21– DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)
Il D.U.V.R.I. non è stato predisposto da questa Amministrazione, in quanto non esistono rischi da interferenza tra le attività della stessa e le attività dell’impresa.
Art. 22 – SICUREZZA
L’Amministrazione comunale prima dell’aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla L.R. 38/2007:
1) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2) la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
Questa Amministrazione comunale provvederà alla comunicazione, dell’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, all’Azienda USL competente, per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:
a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
e. Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere
l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
f. Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Servizio Assetto del Territorio.
Art. 24 - RISERVATEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.
L’aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.
Fermo restando quanto previsto all’art. 29 “Trattamento dei dati personali”, l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Art. 25 - TRASPARENZA
L’aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell’offerta:
a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
b. si obbliga ad informare immediatamente l’Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse veritiera anche una sola della dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l’impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell’Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.
Art. 26 - CESSIONE DEL CREDITO
Poiché non trattasi di affidamento a titolo oneroso per il Comune di Palazzuolo sul Senio non è prevista la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
Art. 27 - GRADUATORIA
In caso di risoluzione anticipata del contratto ovvero in caso di mancata stipula del contratto (ad esclusione della mancata stipula per mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006) con la ditta risultata aggiudicataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se procedere all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad indizione di nuova gara.
Nel caso di mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 28 - CONTRATTO
Il contratto si considera stipulato con la sottoscrizione di una scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso di uso.
L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.
Art. 29 – CONTRATTO – PROROGA TECNICA
Se allo scadere del termine contrattuale, l’Amministrazione comunale non avesse ancora stipulato il nuovo contratto, il fornitore avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle stesse condizioni e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di gara è il Responsabile del servizio Assetto del Territorio del Comune di Palazzuolo sul Senio.
Art. 31 – DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti contrattuali le ditte fornitrici aggiudicatarie eleggono domicilio legale a Palazzuolo sul Senio, nel Palazzo Comunale avente sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxx x. 0.
Art. 32 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Per presa visione ed accettazione di tutte le Condizioni di cui al presente Capitolato
Timbro della ditta e firma Del Legale rappresentante