DETERMINAZIONE n. 333 del 21 dicembre 2022 Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
AGENZIA TERRITORIALE DELL’XXXXXX-ROMAGNA
per i Servizi Idrici e Rifiuti
DETERMINAZIONE n. 333 del 21 dicembre 2022 Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
Oggetto: Determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali - mediante Accordo quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016.
Base di gara € 240.000,00 (CIG: 8882270913)
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- il D.lgs. 50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd Decreto sblocca cantieri), convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» cd Decreto Semplificazioni, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021 cd Decreto Semplificazioni Bis;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;
- il “Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022” allegato al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, come da deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del DUP 2021- 2023;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e xx.xx. e n. 45 del 25 febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;
visti in particolare:
- il D.L. 138/2011, 3-bis, comma 1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l’art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti del D.lgs. n. 50/2016, al comma 1: “1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”.
- il D.M. 07/03/2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture - Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», ove al Titolo III, artt. 17 ess., sono elencate le funzioni del Direttore dell’Esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture nella fase di esecuzione e sono dettate disposizioni in ordine ai controlli che lo stesso è tenuto a svolgere sulle gestioni in corso;
- le Linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni", che aggiornano le precedenti approvate con Deliberazione 1096/2016;
- la L.R. n. 23 /2011 art. 4 -Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti comma 1: “1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo
n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.”;
- l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- i compiti attribuiti agli Enti di governo dell’ambito dal D.lgs. 3/4/2006 n. 152, ed in particolare alla Sezione III - Gestione delle risorse idriche, con riferimento al Servizio idrico integrato e alla Parte Quarta, Titolo I, Capo III- Servizio di gestione integrata dei rifiuti per il Servizio rifiuti;
richiamati:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, fra la quale si annovera la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici, e l’art. 192, che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente.
- l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e ss.mm.ii., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e ss.mm.ii., secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. MePA), ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000;
- l’art 9, comma 12, del Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria citato, secondo cui per affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00 la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
premesso che:
- con propria determinazione n. 84 del 30 aprile 2021 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura su MePa di Consip per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali;
- il suddetto avviso è stato in pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 3 maggio 2021 al 3 giugno 2021 ore 12.00;
- hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse n. 29 operatori economici;
considerato che:
- l’Agenzia ha inteso procedere all’acquisizione del supporto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 76/2020 convertito con L.120/2020 e ss.mm.ii., mediante procedura sul mercato elettronico di Consip S.p.A., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e rotazione;
- con propria determinazione n. 189 del 6 settembre 2021, che si intende qui integralmente richiamata, è stata attivata la procedura di acquisto mediante lo strumento dell’accordo quadro ex art. 54 D.lgs. 50/2018 per l’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della
fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali, base di gara 240.000,00 (CIG:8882270913);
- con determinazione n. 189/2021 sopra citata sono state approvate le condizioni generali dell’accordo quadro, nonché lo schema di disciplinare di gara allegandoli, quali parti integranti e sostanziali, alla determinazione stessa;
considerato inoltre che:
- a seguito della conclusione della procedura di raccolta di manifestazione di interesse sulla base della Relazione del RUP della richiamata procedura, fatta propria dal RUP della presente procedura per RDO, sono state selezionate le migliori candidature pervenute avendo riguardo alle dichiarate esperienze curricolari dei partecipanti con particolare rilevanza riconosciuta all’esperienza maturata negli specifici settori del servizio idrico integrato e del servizio gestione integrata rifiuti urbani;
- a seguito della predetta istruttoria, è stato ritenuto che i soggetti in possesso di adeguata esperienza documentata nelle materie di specifico interesse dell’Agenzia ai fini dell’esperimento della richiamata RDO fossero 21, nel rispetto del numero di almeno 20 candidature previsto dall’Avviso di Manifestazione di interesse;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal 17.01.2022 ore 13:37 al 21.02.2022 entro le ore 12:00. Entro tale data sono pervenute n. 10 (dieci) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. Studio legale FINOCCHIARO FORMENTIN XXXXXXX E ASSOCIATI, associazione professionale, in data 18.02.2021 ore 18:22:27;
2. XXXXXX & ORIGONI associazione professionale, in data 21.02.2022 ore 10:31:15;
3. LEGIS Srl società tra professionisti, operatore economico di cui all’art. 45 c.2 lett.
a) D. Lgs n. 50/2016, in data 21.02.2022 ore 11:30:25
4. Studio legale Prof. Avv. XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, libero professionista, in data 18.02.2022 ore 12:00:55
5. XXXXXXX XXXXXX studio legale, studio legale associato, in data 21.02.2022 ore 8:53:54
6. GANDINO PAIRE studio di avvocati, operatore economico di cui all’art. 45 c.2
lett. a) D. Lgs n. 50/2016, in data 21.02.2022 ore 11:40:05
7. PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL, operatore economico di cui all’art. 45
c.2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, in data 21.02.2022 ore 10:23:24
8. Studio legale Avv. XXXXXXX XXXXX, operatore economico di cui all’art. 45 c.2
lett. a) D. Lgs n. 50/2016, in data 20.02.2022 ore 15:12:32
9. Studio legale Avv. XXXXXXX XXXXXXX, libero professionista, in data 21.02.2022 ore 11:48:52
10. Studio legale Avv. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, libero professionista, in data 20.02.2022 ore 20:05:22;
dato atto che:
- ad esito della valutazione complessiva della documentazione amministrativa presentata, come risultante dalla piattaforma MePA di Consip, il RUP, come da verbale del 28 aprile 2022 agli atti dell’Agenzia, ha ammesso tutti i suindicati operatori economici alle fasi successive, di competenza della Commissione giudicatrice, in particolare relativamente all’apertura delle Buste B e C per la valutazione, rispettivamente, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sul portale di Acquistinretepa mediante lo strumento del Mercato Elettronico (MePA);
- il giorno 3 maggio 2022 alle ore 14:30 ed il giorno 14 giugno 2022 alle ore 09:00 si è riunita la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 102 del 2 maggio 2022;
- al termine dell’esame delle buste B e C e dell’attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione sono stati ammessi alla sottoscrizione dell’accordo quadro tutti gli operatori economici;
- il RUP ha proceduto alle verifiche di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (art 97 comma 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.) in seguito al rilevamento da parte della Commissione giudicatrice di due offerte anomale come si dà atto nel verbale “apertura e valutazione offerta economica” del 14 giugno 2022;
- valutata la documentazione ricevuta, l’esito delle verifiche di congruità risulta positivo;
- il RUP ha dunque proposto l’aggiudicazione a tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria finale relativa all’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali - mediante Accordo quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016;
acquisiti agli atti:
- il Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato dagli offerenti;
- la dichiarazione d’inesistenza delle cause di esclusione elencate dall’art. 80 D. Lgs 50/2016;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 2010;
- la dichiarazione sostitutiva presentata dagli offerenti circa i soggetti sottoposti alle verifiche ex art. 80 c.3 D.lgs. 150/2016 ed elenco dei familiari conviventi ai sensi dell’art. 85 D.lgs. 159/2011;
verificati agli atti:
- la visura ordinaria camerale delle società acquisita tramite AVCPASS per gli operatori economici Legis S.r.l. e Paragon Business Advisors S.r.l. dalle quali risulta che gli operatori economici non sono oggetto di scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione;
- il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva- dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL dei seguenti operatori economici: studio legale Finocchiaro Formentin Xxxxxxx &associati (prot. INAIL_33015904), Paragon Business
Advisors S.r.l. (prot. INAIL_34610939), Xxxxxxx e Xxxxxx studio legale (prto. INAIL_33157108), Legis S.r.l. società tra professionisti (prot. INAIL_35265389), Xxxxxx & Xxxxxxx (prot. INAIL_34963034), Gandino Paire Studio di Avvocati (prot. INAIL_34238494);
- la certificazione della Cassa Forense di regolarità contributiva per gli Avv. Mastragostino, Xxxxxxx, Ponti e Vaccari;
- il Casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni rispetto agli operatori economici offerenti;
- i Certificati del Casellario Giudiziale relativi alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, acquisiti tramite AVCPASS;
- l’esito regolare della verifica regolarità fiscale tramite sistema AVCPASS;
- i Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, acquisiti tramite sistema AVCPASS;
- l’iscrizione all’Albo Avvocati, presso i siti degli Ordini Professionali di riferimento;
- l’ottemperanza agli obblighi di cui alla disposizione di legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili, per gli operatori economici Xxxxxx & Origoni (dichiarazione inviata da SILD – Servizio inserimento lavoro disabili - prot. 9639 del 27.09.2022) e Xxxxxxx e Xxxxxx (attestazione trasmessa dall’operatore economico in data 20/07/2022 tramite la piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A.);
dato atto che:
- nonostante siano trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta avanzata sull’apposito portale, non sono pervenute tutte le certificazioni relative alle verifiche antimafia ex art. 83 c.1 D.lgs n. 159/2011 effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- la scrivente Agenzia è tenuta alla prosecuzione dell’attività finalizzata alla verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto, tanto nel periodo che precede la sottoscrizione del contratto, quanto durante tutto il periodo di esecuzione del medesimo;
- il principio di efficienza dell’azione amministrativa richiede di finalizzare tempestivamente il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione ai fini della aggiudicazione e della conseguente stipula dell’Accordo Quadro, a maggior ragione considerato che le tempistiche di tale procedimento, a causa della complessità del procedimento e del numero di operatori partecipanti, si sono già prolungate oltre le aspettative dell’Agenzia;
- per le ragioni su esposte, risulta dunque necessario procedere ugualmente con l’aggiudicazione e conseguente sottoscrizione dell’Accordo Quadro riservandosi, in caso di aggiudicazione di appalti derivati a soggetti per i quali ancora non sia pervenuta l’informazione antimafia, di non procedere alla corresponsione del corrispettivo fino al ricevimento di suddetta informazione ed in ogni caso di procedere al pagamento solo qualora non pervengano certificazioni ostative ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
- qualora, a seguito delle verifiche suindicate emergessero, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione, una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;
ritenuto:
- di procedere, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, alla stipula dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali per un importo pari ad € 240.000,00, oltre a IVA, con tutti i 10 operatori economici risultati aggiudicatari ad esito della procedura di R.D.O. su MePA di Consip avviata con determinazione n. 189/2021 ed elencati nel dispositivo del presente atto;
- di riservarsi, in caso di aggiudicazione di appalti derivati a soggetti per i quali ancora non sia pervenuta l’informazione antimafia, di non procedere alla corresponsione del corrispettivo fino al ricevimento di suddetta informazione ed in ogni caso di procedere al pagamento solo qualora non pervengano certificazioni ostative ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. di procedere, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, alla stipula dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali per un importo pari ad € 240.000,00, oltre a IVA, con tutti i 10 operatori economici risultati aggiudicatari ad esito della procedura di R.D.O. su MePA di Consip avviata con determinazione n. 189/2021 e di seguito elencati:
1. Studio legale FINOCCHIARO FORMENTIN XXXXXXX E ASSOCIATI, associazione professionale;
2. XXXXXX & ORIGONI associazione professionale;
3. LEGIS Srl società tra professionisti, operatore economico di cui all’art. 45 c.2 lett.
a) D. Lgs n. 50/2016;
4. Studio legale Prof. Avv. XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, libero professionista;
5. XXXXXXX XXXXXX studio legale, studio legale associato;
6. GANDINO PAIRE studio di avvocati, operatore economico di cui all’art. 45 c.2
lett. a) D. Lgs n. 50/2016;
7. PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL, operatore economico di cui all’art. 45
c.2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016;
8. Studio legale Avv. XXXXXXX XXXXX, operatore economico di cui all’art. 45 c.2
lett. a) D. Lgs n. 50/2016;
9. Studio legale Avv. XXXXXXX XXXXXXX, libero professionista;
10. Studio legale Avv. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, libero professionista;
il documento contenente le condizioni contrattuali dell’Accordo Quadro (Condizioni
Generali) è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. che i singoli appalti derivati dal suddetto Accordo Quadro saranno aggiudicati secondo l’art. 54, comma 4, lett. c, tramite riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati con il criterio del prezzo più basso sull’importo che sarà determinato dalla Stazione Appaltante in ragione della complessità e dell’impegno temporale atteso per ciascun parere rientrante nel servizio oggetto dell’Accordo Quadro, calcolato in base all’applicazione della tariffa media oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente);
3. di riservarsi, in caso di aggiudicazione di appalti derivati a soggetti per i quali ancora non sia pervenuta l’informazione antimafia, di non procedere alla corresponsione del corrispettivo fino al ricevimento di suddetta informazione ed in ogni caso di procedere al pagamento solo qualora non pervengano certificazioni ostative ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
4. di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa a successivi e separati atti adottati a seguito dell’espletamento delle procedure competitive di appalto derivato, onde consentire la corretta imputazione della spesa di competenza;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.
Il Dirigente
Area Amministrazione
E Supporto alla Regolazione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
AGENZIA TERRITORIALE DELL’XXXXXX-ROMAGNA
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO
a seguito di procedura negoziata indetta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n.
50/2016 con plurimi operatori economici per
l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali.
CIG 8882270913
Sommario
Capo I – Premessa e Parti dell’Accordo Quadro 1
Art. 2 Fonti normative e disciplina di gara 2
Art. 3 Criterio di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, importo a base di gara e valore complessivo dell’Accordo Quadro 2
Capo II – Condizioni contrattuali 3
Capo I – Premessa e Parti dell’Accordo Quadro
Il presente documento contiene le condizioni contrattuali dell’Accordo Quadro che viene sottoscritto dalla Stazione Appaltante con tutti gli Operatori Economici qualificati classificati nella graduatoria finale conseguita all’esperimento della procedura di RDO su MePa di Consip per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali.
Dal momento che il MePa di Consip non prevede un’apposita procedura informatica per la conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici, la Stazione Appaltante ha svolto la procedura sul MePa di Consip seguendo la procedura di RDO fino al passaggio conclusivo della sottoscrizione del contratto, che viene svolto al di fuori della piattaforma Consip.
Il presente documento contiene altresì la disciplina contrattuale di base applicabile ai singoli appalti specifici derivati dal presente Accordo Quadro, la quale deve considerarsi integrativa di quanto eventualmente ulteriormente specificato dall’Agenzia all’interno della lettera di invito che invierà agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro per la partecipazione degli stessi alle singole procedure di appalto specifico derivato.
Le Parti del presente Accordo Quadro sono le seguenti:
ATERSIR, Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR"), in persona del Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione RUP della procedura svolta su MePa per la conclusione del presente Accordo;
Finocchiaro Formentin Xxxxxxx e Associati, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Torino, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Xxxxxx & Origoni, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Roma, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente contratto;
di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Legis S.r.l., operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Salerno, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Bologna, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Xxxxxxx e Xxxxxx, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Milano, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Gandino Paire, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Torino, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Paragon Business Advisors S.r.l., operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Xxxx in Zola Predosa, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Avv. Xxxxxxx Xxxxx, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Triuggio, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Roma, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”;
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, con Sede in Sassuolo, di seguito anche Operatore economico aggiudicatario, “Operatore economico” o “Aggiudicatario”.
Art. 1 Stazione appaltante
1. Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e Rifiuti, Xxx
Xxxxxxx 0/x 00000 Xxxxxxx (xx seguito ATERSIR o Agenzia).
Art. 2 Fonti normative e disciplina di gara
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata dalla normativa richiamata nella Determina di approvazione del presente documento.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.
3. L’Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati dalla seguente documentazione di gara:
a. Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO a seguito di procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali (di seguito anche solo CONDIZIONI GENERALI);
b. Il documento denominato DISCIPLINARE DI GARA per la procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 con plurimi operatori economici per l’acquisizione dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali; e relativi allegati (di seguito anche solo DISCIPLINARE DI GARA);
c. L’offerta presentata dal Xxxxxxxx Aggiudicatario in occasione della partecipazione alla presente procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro;
d. L’offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario in occasione della partecipazione alla
procedura per l’aggiudicazione del singolo Appalto derivato dall’Accordo Quadro.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, importo a base di gara e
valore complessivo dell’Accordo Quadro
1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
2. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro (AQ) è stimato in € 240.000 calcolati con applicazione di una tariffa media oraria unitaria pari a € 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) per un numero massimo di 960 ore nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx’XX (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente).
3. L’importo a base di gara, riferito al complesso dei servizi come meglio dettagliati al successivo articolo 7, e soggetto a ribasso, è dunque corrispondente alla tariffa media oraria unitaria pari a
€ 250,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente).
4. Oneri per la sicurezza interferenziali: € 0,00.
5. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo a base di gara.
6. Il suddetto importo a base di gara deve intendersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti al servizio e alle prestazioni da eseguire.
7. Tale importo stimato è adeguato alle prestazioni meglio descritte dal successivo art. 7 relativamente alle attività di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto dell’Agenzia in relazione alle verifiche e all’istruzione delle pratiche e procedure di carattere prettamente giuridico, di diritto amministrativo e civile, che si rendano necessarie nella fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali.
8. Per il presente affidamento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto oggetto prevalente dell’appalto è l’esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell’Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR. Non sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero.
9. Il prezzo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e dell’appalti specifici derivati, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l’eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all’appalto per l’intero periodo contrattuale.
10. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
Capo II – Condizioni contrattuali
Art. 4 Durata dell’Accordo Quadro
1. Il contratto di Accordo Quadro avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli appalti specifici derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
3. Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per la durata dell’Accordo
Quadro pari a 4 anni.
4. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.
5. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Aggiudicatario.
Art. 5 Modalità di aggiudicazione degli appalti derivati
1. Alla conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici seguirà, al presentarsi di singole esigenze dell’Agenzia, l’affidamento di singoli appalti derivati nei confronti degli operatori selezionati firmatari dell’Accordo Quadro stesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. c e comma 5 del D.lgs. 50/2016.
2. Le singole procedure di appalto derivato dal suddetto Accordo Quadro saranno condotte in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed il valore di ciascuno dei singoli appalti derivati sottoposto a ribasso da parte degli operatori economici invitati sarà commisurato alla complessità ed all’impegno temporale atteso per la fornitura del singolo atto/parere richiesto, rientrante nel servizio oggetto dell’Accordo stesso, stimato dalla Stazione Appaltante (in base ad una tariffa oraria di € 250,00, oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente).
3. Il ribasso offerto dall’operatore economico, espresso a corpo sull’importo orario a base di gara, in occasione della partecipazione al singolo appalto derivato non potrà essere inferiore al ribasso offerto in occasione della partecipazione alla presente procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro.
4. I singoli appalti si svolgeranno su invito a presentare offerta inviato via PEC da parte dell’Agenzia a tutti gli operatori economici parte dell’Accordo Quadro. Le offerte dovranno pervenire entro il termine stabilito nell’invito a presentare offerta all’indirizzo PEC dell’Agenzia.
5. Gli appalti derivati avranno ad oggetto servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale, anche tramite elaborazione di specifici atti (quali revisioni dei contratti di servizio e relativi allegati per aggiornamenti normativi o regolatori, pareri in ordine a procedure di controllo sulle gestioni dei servizi ambientali in corso ecc..) a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali. Nell’invito a presentare offerta saranno specificati:
a. l’oggetto del servizio legale di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale
specificamente richiesto;
b. lo specifico Contratto di concessione di servizi ambientali (servizio idrico e servizio rifiuti) a cui lo stesso si riferisce;
c. la durata complessiva in ore stimata dall’Agenzia per il servizio richiesto;
d. il termine massimo previsto per la fornitura degli atti/pareri richiesti (usualmente pari alla tempistica ordinaria definita all’art. 8 per ciascuna tipologia di parere o al termine inferiore oggetto di offerta migliorativa in sede di partecipazione alla procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro, salvo il caso in cui la complessità del/i quesito/i posto/i richieda una tempistica necessariamente superiore che sarà stabilita dall’Agenzia);
e. la richiesta di dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interesse riscontrabili dall’avere in corso o dall’aver terminato da meno di 6 mesi, alla data di termine di presentazione delle offerte nell’ambito dello specifico appalto derivato, incarichi e/o servizi in favore dei soggetti gestori del servizio idrico/rifiuti nel territorio specificamente oggetto dell’appalto. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti relativi al settore oggetto della richiesta (settore idrico e settore rifiuti).
6. In sede di valutazione delle offerte pervenute per la partecipazione alla singola procedura di Appalto derivato si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, e 8 del D.lgs. 50/2016.
7. In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Art. 6 Termini di esecuzione del singolo contratto di appalto derivato
1. Il singolo appalto derivato avrà decorrenza dalla data di attivazione del servizio che avverrà a partire dal giorno successivo alla comunicazione all’operatore economico dell’aggiudicazione allo stesso dell’appalto derivato.
2. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto di appalto derivato, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto oltre che nell’invito a presentare offerta per l’appalto derivato.
3. Il compenso come risultante dal contratto concluso ad esito della procedura competitiva sarà
corrisposto all’operatore economico secondo le modalità descritte all’art. 14.
4. Il prezzo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e degli appalti specifici derivati, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l’eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all’appalto per l’intero periodo contrattuale.
Art. 7 Oggetto del servizio
1. L’attività di assistenza fornita dall’operatore economico si esplicherà con riferimento alla
seguente casistica:
a. adozione di modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione (ivi compreso il piano annuale delle attività previsto nella documentazione contrattuale del Servizio rifiuti)
b. verifica del costante mantenimento dei requisiti di aggiudicazione della gestione
c. modificazioni soggettive in capo al gestore del servizio e relativa autorizzazione
d. verifica di violazioni del contratto e applicazione delle penali dallo stesso previste
e. verifica della documentazione inviata dal gestore rispetto sub-affidamenti (subappalti e relativa autorizzazione; rapporti infragruppo ecc.)
f. verifiche relative al trattamento del personale impiegato nella gestione dei servizi affidati e al rispetto della normativa in materia di sicurezza richieste dai contratti di servizio
g. casi di inadempimento, recesso, risoluzione e decadenza dal contratto
h. necessità di adeguamenti contrattuali dovuti a modifiche della normativa o degli atti di regolazione nazionali (es: di ARERA o dei Ministeri competenti) o regionali (es: atti di pianificazione quali i Piani d’Ambito di ATERSIR o il Piano regionale gestione rifiuti della Regione Xxxxxx Xxxxxxx)
i. coordinamento ed interpretazione delle diverse fonti normative e regolatorie applicabili ai contratti di concessione dei servizi regolati in corso.
2. L’assistenza richiesta potrà, in particolare, avere ad oggetto non solo il rilascio di pareri, ma anche l’elaborazione di specifici atti, quali, a titolo meramente esemplificativo: revisioni dei contratti di servizio e relativi allegati per aggiornamenti normativi o regolatori, revisione/redazione di convenzioni/accordi con le società patrimoniali, revisione/aggiornamento di protocolli di intesa
per specifiche attività legate ai servizi affidati, redazione di atti relativi a procedure di controllo sulle gestioni dei servizi ambientali in corso, a procedure inerenti alla gestione di impianti (comprese le discariche in gestione post-operativa) ivi compresa l’assoggettabilità dei medesimi ai fini Imu, Tosap Cosap, a procedure per la concessione di permessi a derivare, espropriazioni per pubblica utilità, a procedure inerenti alla gestione dei crediti inesigibili e agli aspetti amministrativi legati alla gestione dei beni strumentali dei servizi.
Art. 8 Modalità di esecuzione degli appalti derivati
1. L’assistenza giuridica prestata dall’operatore selezionato con il singolo appalto derivato dovrà esplicarsi su chiamata dell’Agenzia, tramite il RUP, il DEC o un suo delegato, con rifermento a quesiti dalla stessa posti sulla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina contrattuale specifica di ciascun affidamento in corso e della normativa e regolazione nazionale e regionale ad essa correlata, in base a quanto specificato nell’invito a presentare offerta per ciascun singolo appalto derivato.
2. Per lo svolgimento delle attività sopra illustrate l’aggiudicatario del singolo appalto derivato dovrà avvalersi dello specifico gruppo di lavoro indicato in occasione della partecipazione della procedura finalizzata alla conclusione dell’Accordo Quadro che deve essere composto da collaboratori, forniti di adeguate competenze curricolari ed in numero adeguato allo svolgimento del servizio.
3. L’operatore economico aggiudicatario del singolo appalto derivato, sarà chiamato, su richiesta dell’Agenzia, a fornire atti scritti e pareri, anche in forma sintetica, nel rispetto dei termini definiti dall’Agenzia nella lettera di invito a presentare offerta.
4. L’operatore è altresì tenuto a partecipare ad incontri con la struttura tecnica dell’Agenzia, anche tramite modalità telematiche, sui temi e/o problematiche di interesse del committente esplicitati da ATERSIR.
5. Su richiesta dell’Agenzia l’operatore è inoltre tenuto a partecipare presso le sedi e dell’Agenzia a riunioni formalmente convocate da ATERSIR necessarie al coordinamento e alla verifica del lavoro svolto.
6. Nell’invito a presentare offerta per il singolo appalto derivato, per ciascun atto/parere richiesto
dall’Agenzia si prevede un tempo massimo di risposta come di seguito esplicitato:
• Pareri/atti ordinari: consegna entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’affidamento e disponibilità a n. 1 incontro con la struttura tecnica;
• Pareri/atti complessi: consegna entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’affidamento e disponibilità a n. 2 incontro con la struttura tecnica;
• Pareri/atti di maggiore complessità: tempi di consegna stabiliti dall’Agenzia nell’invito a
presentare offerta.
7. È valutabile come proposta migliorativa l’indicazione nell’offerta per la partecipazione alla procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro di una riduzione dei termini massimi ordinari di risposta sopra specificati e/o l’incremento del numero di incontri per i quali viene data la disponibilità. Nel caso siano stati offerti la riduzione o l’incremento suddetti, l’operatore economico sarà tenuto al rispetto di tali proposte migliorative nel caso di affidamento allo stesso del singolo appalto derivato.
8. Al fine del rispetto delle condizioni migliorative e del ribasso offerti in sede di gara, per ciascun operatore economico si fa riferimento all’offerta presentata a tal fine assunta al protocollo dell’Agenzia come di seguito indicato:
OPERATORE ECONOMICO | OFFERTA ECONOMICA | PROTOCOLLO OFFERTA TECNICA |
FINOCCHIARO FORMENTINSARACCO e ASSOCIATI | 140,00 € | PROT. 6929/2022 |
GIANNI-ORIGONI | 224,73 € | PROT. 6930/2022 |
LEGIS S.R.L. | 200,00 € | PROT 6931/2022 |
AVV.MASTRAGOSTINO | 225,00 € | PROT 6932/2022 |
XXXXXXX-XXXXXX | 220,00 € | PROT. 6933/2022 |
GANDINO-PAIRE | 200,00 € | PROT. 6934/2022 |
PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. | 210,00 € | PROT. 6935/2022 |
AVV. PONTI | 112,00 € | PROT. 6937/2022 |
AVV. TALLINI | 209,00 € | PROT. 6938/2022 |
AVV. VACCARI | 225,00 € | PROT. 6939/2022 |
Art. 9 Condizioni del servizio, obbligazioni specifiche dell’Operatore economico
e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale/collaboratori addetti all’esecuzione contrattuale.
2. L’operatore economico, nell’esecuzione di tutte le prestazioni del servizio, dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte anche ai sensi dell’art. 1176 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all’Offerta Tecnica dell’operatore economico, ove migliorativa per l’Agenzia. In ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell’operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e l’aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il
medesimo operatore ogni relativa alea.
5. Salvo le prescrizioni contenute nel presente documento, l’operatore economico potrà sviluppare il servizio nel modo che riterrà opportuno; l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’amministrazione contraente; l’operatore economico svolgerà la propria attività in completa autonomia con la supervisione di ATERSIR e saranno a totale proprio carico le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio.
6. L’operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L’aggiudicatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l’aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
8. L’operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
9. L’operatore economico si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale/collaboratori specializzati che possono accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dello stesso verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. L’operatore economico si obbliga a consentire ad ATERSIR, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L’operatore economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente documento, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale/collaboratori necessari per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nella restante documentazione di gara;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall’Agenzia;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione del contratto.
12. L’aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.
Art. 10 Garanzie
1. In applicazione dell’art. 1 comma 4 del D.L 76/2020 cd Decreto Semplificazioni non si richiede la presentazione della garanzia provvisorie di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50 del 2016 per la partecipazione alla procedura per la conclusione del presente Accordo Quadro.
2. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l’aggiudicatario, in occasione dell’aggiudicazione al medesimo dei singoli appalti derivati dal presente Accordo Quadro, costituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto di appalto derivato sotto forma di cauzione o fidejussione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dalla disciplina vigente per la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, c. 7 relativamente al possesso delle certificazioni.
3. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
4. La garanzia di cui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto derivato.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’aggiudicatario del contratto derivato.
6. In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” del presente documento, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto derivato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l’Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
9. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto, oltre al singolo contratto derivato, il presente contratto di Accordo Quadro nei confronti dell’operatore economico affidatario dell’appalto derivato.
Art. 11 Penali
1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1
% dell’importo dell’appalto derivato.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Agenzia; l’aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni liberi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono
applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. ATERSIR potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari
al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto dell’appalto derivato.
4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall’aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i. l’operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’operatore economico si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto di Accordo Quadro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L’operatore economico si obbliga a comunicare eventuali variazioni di tali dati in occasione dell’offerta presentata per la partecipazione al singolo appalto derivato.
3. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente Accordo Quadro, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
4. L’aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della
L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Art. 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti sono determinati sulla base dell’Offerta economica dell’operatore economico
presentata in occasione della partecipazione al singolo appalto derivato.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’operatore economico dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo dell’appalto.
4. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L’operatore economico non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Art. 14 Fatturazione e pagamenti
1. I pagamenti del corrispettivo previsto nell’ambito dell’appalto derivato verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione:
- dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente CUU: UFAEH8;
- dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera “S” nel campo 2.2.2.7 e la descrizione “Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72” nel campo 2.2.2.8; lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, alle fatture estere e alle fatture sottoposte a "reverse charge".
2. Le fatture dovranno inoltre:
- riportare il CIG: 8882270913;
- essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e
Rifiuti, Xxx Xxxxxxx 0/x, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 91342750378;
- specificare le coordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura
dietro rendicontazione dell’attività svolta con evidenziazione delle ore effettivamente impiegate.
4. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento.
5. La corresponsione di ciascun pagamento è vincolata alla preventiva redazione da parte del RUP di apposito certificato di regolare esecuzione relativo al periodo di riferimento. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
6. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
7. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia.
Art. 15 Trasparenza
1. L’operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall’art. 42 del D.lgs.
50/2016;
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell’Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell’operatore economico, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 16 Riservatezza
1. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio affidato.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario
o predisposto in esecuzione del contratto di Accordo Quadro e degli appalti derivati.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di AQ nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, fermo restando che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’operatore economico può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro o dei contratti da esso derivati nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e
s.m.i. dal Regolamento UE n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 17 Risoluzione del contratto
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere l’Accordo Quadro, oltre all’appalto derivato, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico via PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento o nel singolo appalto derivato.
2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a/r, l’Accordo Quadro oltre all’appalto derivato nei confronti di un aggiudicatario nei seguenti casi:
a. reiterati e gravi inadempimenti imputabili all’operatore economico, comprovati da almeno 3
(tre) documenti di contestazione ufficiale, anche riferibili a diversi appalti derivati;
b. qualora l’operatore economico abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 11;
c. nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non
dipendenti da cause di forza maggiore;
d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore
economico nel corso della procedura di gara;
e. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui
all’articolo “Garanzie”;
g. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’articolo “Xxxxx,
responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
i. in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell’aggiudicatario
negativo per 2 (due) volte consecutive;
j. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell’impresa appaltatrice nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione dell’appalto derivato o dell’Accordo Quadro a carico di un operatore economico fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il servizio ad altro operatore economico parte dell’Accordo.
5. ATERSIR procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro oltre che dell’appalto derivato nei confronti dell’operatore economico e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010.
6. All’operatore economico saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR a causa
della risoluzione contrattuale da imputare alla ditta medesima.
a. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione
Art. 18 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o dall’appalto derivato, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’operatore economico tramite PEC.
2. L’Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante la durata dell’Accordo Quadro, di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i. qualora sia stato depositato contro l’operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
ii. qualora l’operatore economico perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla documentazione della procedura per la conclusione dell’AQ attraverso la quale è stato scelto l’aggiudicatario medesimo;
iii. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell’operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
5. In caso di recesso, l’operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Art. 19 Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’operatore economico si obbliga inoltre a tenere indenne ATERSIR di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di Legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere in virtù dell’appalto derivato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, e si impegna a mantenere valida tale
copertura per l’intera durata dell’Accordo Quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile/patrimoniale/professionale del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 20 Divieto di cessione di contratto e di credito
1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di Accordo
Quadro o di appalto derivato, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione
dell’art. 106 comma 13 D.lgs. 50/2016 s.m.i.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 21 Codice di comportamento
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto l’operatore economico è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il contratto di Accordo Quadro nei confronti del singolo operatore economico nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Art. 22 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
1. L’operatore economico si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il
quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. È designata quale Responsabile del procedimento del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti derivati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx – Dirigente Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione di Atersir. Per le procedure di appalto derivato verrà indicato il soggetto eventualmente delegato dalla suddetta Dirigente quale Responsabile della singola procedura.
Art. 23 Foro competente
1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di Accordo quadro e relativi appalti derivati e comunque relative ai rapporti tra l’operatore economico e l’Agenzia sarà competente il foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l’operatore economico sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Art. 24 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.
Art. 25 Conclusione del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il contratto relativo al presente Accordo Quadro viene perfezionato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale del presente documento.
2. Considerato che il MePa di Consip non prevede un’apposita procedura informatica per la conclusione dell’Accordo Quadro con più operatori economici la sottoscrizione del contratto avverrà svolto al di fuori della piattaforma Consip con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo Quadro (come precisato in premessa oltre che nel DISCIPLINARE DI GARA).
3. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).
4. I contratti relativi ai singoli appalti derivati saranno conclusi, a seguito di invio da parte dell’Agenzia di specifiche lettere di invito alla partecipazione alla competizione per il singolo appalto, destinate a tutti gli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro, che saranno seguite da comunicazione degli esiti della procedura e, per l’aggiudicatario del singolo appalto derivato, da specifica lettera di affidamento dell’appalto derivato stesso.
Art. 26 Rinvio ad altre norme
1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto.
2. L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.
Firmato digitalmente secondo le normative vigenti
Allegato alla determinazione n. 333 del 21 dicembre 2022
Oggetto: Determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica stragiudiziale a supporto del RUP e del DEC nella gestione della fase di esecuzione dei contratti di concessione di servizi ambientali - mediante Accordo quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016.
Base di gara € 240.000,00 (CIG: 8882270913)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma
7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Dirigente
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
Data di esecutività Bologna, 21 dicembre 2022