Contract
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PUNTO MEDICO SPORTIVO “X. XXXXXXXXXX” S.R.L. PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA DELLO SPORT –
ambito Empoli
INDICE
ART. 1 - premessa
ART. 2 - oggetto del contratto
ART. 3 – tariffe applicate alle prestazioni e tetti economici
ART. 4 - modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana
ART. 5 - programmazione delle visite e successivi adempimenti ART. 6 – rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni ART. 7 – partecipazione ad iniziative di promozione alla salute ART. 8 - fatturazione
ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 10 - modalità di trasmissione dei flussi informatici ART. 11 - verifiche
ART. 12 - incompatibilità ART. 13 - carta dei servizi ART. 14 - tutela dell’utente ART. 15 - privacy
ART. 16 - polizze assicurative ART. 17 - adempimenti
ART. 18 –decorrenza, rinnovo, proroga ART. 19 – Norma transitoria
ART.20- inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione. ART. 21 - foro competente
ART. 22 - responsabili della convenzione ART. 23 - spese e clausole finali
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
-che la Regione Toscana con la L.R.T. n. 35 del 9.7.2003 e smi ha disciplinato la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e non agonistica in quanto strumento di prevenzione, mantenimento e recupero della salute;
-che la Regione Toscana con delibera G.R.T. n. 461 del 17.5.2004 ha emanato indirizzi applicativi alla Legge di cui sopra per quanto attiene alle linee guida sulle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva;
-che ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge R.T. n. 35/2003 e smi le Aziende Sanitarie possono stipulare contratti con strutture sanitarie ambulatoriali private autorizzate e
accreditate per la Medicina dello Sport;
-che l’Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe previste dal Tariffario Regionale delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie approvato con delibera G.R.T. n. 1400 del 11.12.2017, fatto salvo lo sconto sulle medesime come di seguito contrattato;
- che l’Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alla disciplina e attività specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che l’Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- visto il DPCM del 12/01/2017;
- vista la deliberazione G.R.T. 1400 del 11/12/2017;
-vista la deliberazione G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018;
-visto il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
S.O.C. Accordi contrattuali e Convenzioni Privato Accreditato sanitario e socio-sanitario dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 28/03/2019;
E
Punto Medico Sportivo .X. Xxxxxxxxxx S.r.l., di seguito denominato “Istituto”, partita IVA
n. 05765230486, con sede legale in Via delle Olimpiadi (Sotto Maratona Stadio X. Xxxxxxxxxx) in Empoli (FI), nella persona del proprio rappresentante legale Sig. Menichetti Fabbio domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del contratto
L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’effettuazione delle visite ed il rilascio dei certificati medico sportivi previsti per l’attività agonistica ai sensi del D.M. 18/2/1982 e smi, da eseguire a favore degli atleti under 18 (dall’età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno di età) e agli atleti disabili, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente sede Via delle Olimpiadi (Sotto Maratona Stadio X. Xxxxxxxxxx) 00000 Xxxxxx (XX)
Art.3 – Tariffe applicate alle prestazioni e Tetti economici
Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni della branca
della Medicina dello Sport di seguito indicate, previste dal vigente Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, remunerate con le tariffe a fianco indicate:
a) Cod. MS1 golf, motocross, bocce, ect. € 40,00
b) Cod MS2 calcio, ciclismo, pallacanestro, pallavolo ect € 54,00
c) Cod. MS3 attività subacquea € 80,00
d) Cod MS4 sci alpino
(slalom, super G, discesa libera per le visite successiva alla prima) € 80,00
e) Cod. MS5 sci alpino (discesa libera) Prima visita € 96,00
f) Cod. MS6 automobilismo, motociclismo, velocità Prima visita € 80,00
g) Cod. MS7 automobilismo, motociclismo, velocità
(visita successiva alla prima) € 64,00
h) Cod. MS8 tiro a segno e volo € 80,00
i) Cod. MS9 pugilato, full contact, kick boxing € 166,00
j) Cod. MS10 tuffi, paracadutismo, volo da diporto sportivo, parapendio €104,00
k) Cod. MS11 visita tipo B over 40 anni € 79,00
Le tariffe riconosciute dall’Azienda all’Istituto, per le prestazioni erogate, così come definite nel presente comma, rimangono ferme per l’intera durata della convenzione, senza previsione di alcun ulteriore riconoscimento economico. Si escludono quindi anche eventuali richieste di adeguamento ISTAT o l’applicazione di incrementi dovuti a variazioni del Nomenclatore Tariffario Regionale, fatta salva l’eventuale riduzione delle tariffe del Nomenclatore a valori più bassi di quelli fissati nel presente comma.
L’Istituto si impegna ad erogarle, entro il tetto economico successivamente indicato, agli utenti residenti nel territorio della ASL Toscana Centro.
Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, viene assegnato
per l’anno 2019 il tetto economico complessivo xxxxxxx xxxxx di € 21.060,00 (incluse imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti) riferiti ai soli residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro per un numero annuo stimato di n.. 390 visite.
Per i pazienti residenti al di fuori dell’Azienda USL Toscana Centro è assegnato il seguente tetto economico: € 0,00.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti del tetto economico sopra riportato, indipendentemente dal numero di visite assegnate.
Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.
Le prestazioni effettuate devono tener conto dei parametri fissati dalla Regione Toscana con la Legge R.T. n. 35/2003 e smi, ed in particolare:
-i certificati dovranno essere redatti secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità con D.M. 18 febbraio 1982 e smi, in duplice copia di cui una da inviare in formato elettronico agli uffici competenti dell’Azienda secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8; la conservazione degli originali per i tempi previsti dalle disposizioni normative è garantita dall’Istituto;
-sui certificati di idoneità e non idoneità dovrà essere apposto il timbro dello specialista incaricato e, limitatamente ai certificati (di idoneità e non) emessi in applicazione della presente convenzione, il timbro che attesti gli estremi del convenzionamento dell’Istituto
con l’Azienda;
-ricevere dagli utenti interessati (in raccordo con la Società Sportiva) la richiesta di visita medica conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale Toscana.
L’ Istituto è tenuto ad inviare trimestralmente, con le modalità indicate dalla U.F.C. Medicina dello Sport, gli elenchi nominativi informatizzati di tutte le visite di idoneità effettuate (art. 10 comma 3 della L.R. 35/2008) suddividendoli tra attività sportiva agonistica e non agonistica in relazione all’età prevista per l’accesso all’agonismo per ogni singola disciplina. Dovranno essere inoltre chiaramente distinte le aree di provenienza dell’utente richiedente la prestazione nonché della Società Sportiva indicando Comune e relativa zona-distretto.
L’Istituto si impegna alla corretta presa in carico e compilazione dei libretti di idoneità sanitaria degli atleti fino al loro rilascio agli interessati.
Art. 5 - Programmazione delle visite e successivi adempimenti
L’istituto contraente si impegna a programmare tutte le prestazioni convenzionate e rientranti nel tetto economico ad esso riconosciuto il più possibile in modo uniforme durante tutto il corso dell’anno, ferme restando le naturali variazioni stagionali legate alle attività sportive.
A tal fine l’Istituto si impegna a fornire all’Azienda, all’inizio di ogni anno, la programmazione mensile delle visite, anche in vista dell’attivazione del sistema informatico di prenotazione CUP.
L’istituto, non appena l’Azienda comunicherà la possibilità di utilizzare il sistema di prenotazione informatico CUP, si attiverà tempestivamente per programmare le attività tramite il sistema CUP sia in via diretta che mediante il call-center dell’Azienda.
L’Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla S.O.S.
CUP- Call Center mediante protocolli operativi. L’accesso alla rete informatica dell’Azienda (per l’utilizzo del sistema di prenotazione CUP), nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell’Istituto accreditato convenzionato.
L’Istituto è tenuto a concordare con l’Azienda i periodi di chiusura per ferie e a comunicarli con almeno 60 giorni di anticipo alla U.F.C. Medicina dello Sport e, quando attivato, alla S.O.S. CUP – Call Center. Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla U.F.C. Medicina dello Sport e, quando attivato, alla S.O.S. Cup- Call Center.
Art. 6 – Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni L’istituto si impegna ad erogare le prestazioni entro il tempo massimo di 60 giorni dalla data della richiesta dell’utente. Nel caso in cui l’utente richieda la prestazione con un più ampio preavviso, programmando la necessità, l’Istituto si impegna a prenotare e ad erogare la prestazione nei tempi richiesti dall’utente stesso. Il rilascio dei certificati di idoneità in applicazione della presente convenzione a favore degli atleti minori, dall’età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno di età, e dei soggetti disabili richiesti nel rispetto dei tempi suddetti è in ogni caso gratuito.
L’istituto si impegna altresì ad erogare comunque in regime convenzionato gratuito anche le prestazioni richieste dall’utente con tempi di prenotazione inferiori a 60 giorni, se sono ancora disponibili posti prenotabili entro la data richiesta dall’utente. Qualora invece non fossero più disponibili posti prenotabili entro la data richiesta dall’utente e l’utente stesso confermasse la necessità di avere tassativamente il certificato entro la data prospettata, l’Istituto potrà erogare la prestazione nei tempi più ristretti richiesti in regime non convenzionato, applicando all’utente una tariffa non superiore a quella prevista dal
Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie. L’Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul corretto utilizzo di questa possibilità operativa, a cura dei Responsabili della Convenzione per l’Azienda di cui al successivo art. 22.
Art. 7- Partecipazione ad iniziative di promozione alla salute
L’istituto si impegna altresì a collaborare alle iniziative di promozione alla salute effettuate prevalentemente nell’ambito territoriale della propria sede operativa ed a quelle promosse dall’Azienda e/o Regione Toscana, Coni Provinciale, Associazioni Sportive locali.
Art. 8 – Fatturazione
L’Istituto emette fatture mensili dalle quali risulta:
a) Il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
b) La tariffa applicata alle singole prestazioni;
c) L’importo totale delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
d) La quota di ritenuta fiscale di acconto trattenuta e versata direttamente dall’Azienda nella veste di sostituto di imposta;
e) La quota di eventuale ritenuta ENPAM a carico del medico professionista trattenuta e versata direttamente dall’Azienda nella veste di sostituto di imposta e di quella ENPAM a carico dell’Istituto (se dovuta), fermo restando quanto detto all’art. 3;
f) L’importo totale dovuto all’Istituto al netto della quota di ritenuta fiscale di acconto, di quelle ENPAM a carico dell’Istituto e a carico dell’Azienda (ove dovute) fermo restando quanto detto all’art. 3.
L’istituto, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, le richieste sulla base delle quali sono stati rilasciati i certificati di idoneità alla pratica sportiva e copia delle certificazioni stesse, per le attività previste in convenzione.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI.
L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19.
L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, l’Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatici
L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in materia.
L’Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l’attività erogata ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale.
Pertanto invia entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso XXX.XXX, anche con l’ausilio di specifici applicativi software, in modo da consentire all’Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.
L’istituto con più sedi trasmette l’attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.
L’Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all’Istituto; quest’ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.
L’Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.
Art. 11- Verifiche
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture
sanitarie e di Medicina del Lavoro.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.
L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Art.12- Incompatibilità
L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Art.13- Carta dei servizi
L’Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
Art.14 – Tutela dell’utente
L’Istituto riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.15 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento,
ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - Polizze Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
Art. 17 - Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art.18 - Decorrenza, rinnovo, proroga
18.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in
formato digitale e avrà scadenza il 31/12/2019.
18.2 rinnovo – proroga.
La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per ulteriore anno.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
Art. 19 – Norma transitoria
Le Parti concordano che i rapporti intercorsi tra le parti a far data da 1/1/2019 e fino alla data di sottoscrizione, sono regolati da quanto previsto nella presente convenzione.
Art. 20- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
20.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o
non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
20.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
20.3 -recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
20.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
20.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria/accreditamento;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art.21- Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 22- Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile della gestione amministrativa del contratto nella figura del Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario;
-per il livello di programmazione delle attività e per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Istituto Sig. Menichetti Fabbio
Art. 23– Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n. 19 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell’Istituto all’atto della formazione.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio- sanitario dell’Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario
per l’Istituto
il Rappresentante Legale Sig. Menichetti Fabbio
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)