PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020
AZIONI IV.4 “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE” E AZIONE IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN”
Articolo 1 Oggetto del Disciplinare
1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di progetti di ricerca a tema vincolato a favore di ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON R&I) Azioni
IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green.”
Articolo 2 Termini del finanziamento
1. I soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A per l’attivazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) su tematiche dell'innovazione e su tematiche Green dovranno garantire, (pena decadenza del relativo finanziamento assentito), procedure di selezione dei ricercatori che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari, ed il completamento di tutte le attività di ricerca nei tempi previsti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché del presente disciplinare.
2. Nello svolgimento delle attività relative ai contratti di ricerca selezionati e finanziati, in attuazione del DM di assegnazione risorse, ogni soggetto opererà in piena autonomia, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
3. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di ricerca finanziato, dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio del contratto di ricerca. Non sono computati i periodi di sospensione del contratto previsti per legge. Una rendicontazione intermedia dovrà essere presentata al 31 dicembre 2023, comprensiva di tutte le attività svolte dall’avvio del contratto sino al termine del finanziamento del PON R&I FSE REAC EU. Una rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine del contratto di ricerca. Tenuto conto dei vincoli comunitari per l’ammissibilità delle spese, fissati anche per l’iniziativa REACT-EU al 31 dicembre 2023, l’avvio degli interventi collegati ai contratti di ricerca dovrà avvenire entro il 2021 per ricevere il finanziamento di almeno due delle tre annualità previste. Unitamente alle disponibilità finanziarie garantite attraverso lo strumento REACT-EU per il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, le risorse necessarie al completamento delle suddette
attività per l’anno 2024 dovranno essere a carico degli atenei che ne dovranno pertanto prevedere il cofinanziamento.
4. In conformità con l’art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi standard per i contratti di ricercatoti di tipo A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/20191, le operazioni di cui al DM sono gestite attraverso l’applicazione dell’Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato:
- ricercatore “italiano” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.087,80 mensile;
- ricercatore “straniero” selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.723,78 mensile;
- ricercatore “italiano e/ straniero” selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.723,78 mensile.
Articolo 3
Obblighi dei soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A
1. I soggetti destinatari delle risorse di cui alla Tabella A, in ogni fase della procedura, sono tenuti a garantire modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, e parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. I soggetti in parola, dopo l’avvenuta attivazione dei progetti di ricerca a seguito di specifica procedura di selezione ai sensi dell’art. 3 del presente Decreto, di cui il Disciplinare è parte integrante e sostanziale, devono inserire, nella apposita piattaforma on line (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx), i seguenti documenti:
a) il bando di attivazione della selezione di valutazione comparativa in attuazione del presente DM;
b) gli atti di selezione di ciascun ricercatore, specificando il Settore Concorsuale ed il Settore Scientifico Disciplinare coerente con i temi vincolati di cui al decreto; dipartimento di afferenza, responsabile scientifico;
c) la pubblicazione dei risultati delle selezioni;
d) la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti;
e) i contratti sottoscritti dai ricercatori;
f) numero mesi svolti presso l’Università/sede; - numero mesi svolti presso l’impresa e denominazione impresa; - numero mesi svolti all’estero (facoltativo) e denominazione eventuale soggetto estero (università/centro di ricerca/impresa); la quantificazione del valore contratto di ricerca sulla base dell’UCS di cui all’art 2 e la quantificazione del rateo contratto di ricerca finanziato dal PON R&I 2014
1 Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
– 2020 (sino al 31 dicembre 2023) e del rateo contratto di ricerca relativo al periodo temporale successivo al 31 dicembre 2023 a carico del bilancio dei singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui alla Tabella A;
g) la delibera dell’organo accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di amministrazione
- di presa d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei Consigli di Dipartimento, di quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento dei ricercatori selezionati nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1 e di impegno, a valere del risorse del proprio Xxxxxxxx, ai fini della copertura dell’importo complessivo dei contratti di ricerca maturato nel periodo successivo al 31 dicembre 2023;
h) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal MUR.
3. È obbligo per i soggetti in parola di inserire nell’apposita piattaforma on line, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MIUR, attestante:
a) si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in impresa e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca;
b) di essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero, dell’Università e della Ricerca;
c) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni del DM di assegnazione risorse del presente disciplinare comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell’intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.
4. Ogni soggetto destinatario delle risorse di cui alla tabella A non potrà apportare autonomamente ai progetti selezionati varianti sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi.
5. Il soggetto beneficiario non può apportare autonomamente all’intervento varianti tecnico scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico- scientifiche sostanziali devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MUR, che procederà anche attraverso il supporto dell’Anvur, all’avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l’apposita piattaforma online (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx) che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico scientifico. Con apposito successivo provvedimento, il MUR informerà il soggetto beneficiario dell’accoglimento della richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.
6. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al MUR ogni sospensione dei rapporti contrattuali dei ricercatori, ritenendo comunque ammissibili esclusivamente le sospensioni per maternità obbligatoria (cinque mesi) o per impedimento dovuto a grave malattia (fino ad un massimo di sei mesi). Al ricorrere dei casi suddetti, il soggetto beneficiario potrà chiedere al MUR, per la necessaria approvazione, lo slittamento della data di conclusione delle relative attività, restando fermo il finanziamento del MUR attraverso le risorse FSE – REACT EU del PON Ricerca e Innovazione 2014 e 2020 sino al 31 dicembre 2023. In ogni caso, i costi standard saranno riconosciuti, da parte del MUR, nel
limite massimo dall’avvio dei contratti RTD-A, effettivamente rendicontati, fino alla data ultima del 31 dicembre 2023. L’ulteriore rateo dei contratti sarà a carico dei singoli soggetti beneficiari.
7. È fatto, altresì, obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al MUR ogni interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori (per dimissioni o licenziamento). In tale ipotesi, i costi standard derivanti dal contratto di ricerca saranno comunque riconosciuti da parte del MUR, ma solo limitatamente ai mesi rendicontati e sempre sino alla data ultima del 31 dicembre 2023. Nel caso di interruzione anticipata del contratto, è fatta salva la possibilità, per il soggetto beneficiario di chiedere al MUR l’autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto RTD-A, in subentro al ricercatore cessato, per il rateo temporale della durata residua del progetto. In ogni caso i costi standard saranno riconosciuti, da parte del MUR, nel limite massimo dalla data di avvio del contratto sino al 31 dicembre 2023, restando a carico del soggetto beneficiario il rateo temporale successivo a tale data.
8. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello specifico, attraverso l’apposita piattaforma on line (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx) e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun ricercatore dovrà produrre un report recante l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Responsabile Scientifico del progetto, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal ricercatore. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il bimestre di riferimento.
9. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite il referente di ciascun progetto di ricerca, attraverso l’apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MUR, con cadenza annuale, ed entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità, una relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte in merito al progetto di ricerca. L’annualità è calcolata a partire dalla data del contratto stipulato sul progetto di ricerca cofinanziato. Una relazione intermedia dovrà essere presentata alla data del 31 dicembre 2023. L’ultima relazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto relativo allo stesso progetto di ricerca.
10. Ai fini della dichiarazione delle spese alla Commissione Europea, il MUR si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi.
Articolo 4 Revoche
1. Si procederà alla revoca totale del finanziamento nei confronti del soggetto beneficiario, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi, di cui all’Articolo 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nel DM o e nel presente Disciplinare di attuazione;
b) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 “Responsabilità dei beneficiari”;
c) esito negativo delle verifiche successive effettuate dall’Anvur ai sensi dell’art. 5 del DM per ciascun contratto di ricerca assegnato per mancanza della coerenza e della rispondenza alle aree tematiche vincolate di cui dell’innovazione e Green, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del citato DM;
d) esito negativo dei controlli di cui al successivo Articolo 6;
e) tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Si procederà alla revoca parziale del finanziamento del singolo contratto di ricerca, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati, nei seguenti casi:
a) mancato avvio del progetto di ricerca correlato;
b) interruzione del progetto di ricerca correlato per cause imputabili al soggetto beneficiario;
d) realizzazione del progetto di ricerca correlato in maniera difforme rispetto all’Avviso pubblicato dal soggetto beneficiario di cui al DM di assegnazione delle risorse;
Articolo 5
Modalità di erogazione del finanziamento
1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalità:
- un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 e 3;
- ulteriori erogazioni, salvo il predetto anticipo, saranno disposte al 30 aprile, al 30 agosto e al 31 dicembre di ciascuna annualità in relazione alla rendicontazione delle attività svolte, con cadenza bimestrale;
- l’ultima tranche, a seguito di rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre 2023, con il sostegno delle risorse di cui al presente decreto. Tale rendicontazione dovrà essere presentata entro i successivi 30 giorni.
2. L’erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria
3. Al termine dell’intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione intermedia al 31 dicembre 2023, il MUR effettuerà la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi in sede e all’estero (se previsto), tenendo conto delle attività svolte dal ricercatore contrattualizzato nell’ambito del progetto di ricerca. In tale sede, si procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso in caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all’importo definito dal MUR, ai sensi dell’art 3 comma 9 del citato Decreto.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà mediante restituzione dell’importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati.
5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.
6. L’erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Articolo 6 Controlli e ispezioni
1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
2. Ogni soggetto proponente è tenuto a garantire al MUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell’Università, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Università è tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.
3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l’esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento dei contratti di ricerca, il MUR procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero delle somme già accreditate.
Articolo7 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.