Contratto Fiduciario di Destinazione]
Contratto per l’Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali
alternativamente
[Contratto Fiduciario di Destinazione]
Tra i sottoscritti:
1) ……………………………………, nato/a a il
giorno………………., domiciliata a ………………, Via …………………. n°.., Codice Fiscale ;
(indicato nel presente Contratto come “Fiduciante Disponente” ovvero “Fiduciante”,
2) [•][•], nato a [•] ([•]) il giorno [•], domiciliato a [•] ([•]), via [•], non in proprio ma nella sua qualità di procuratore in nome e per conto di: ……FIDUCIARIA , con sede
in [•], in via [•], capitale sociale euro [•], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di [•];
(indicata nel presente Contratto anche come “Fiduciaria”); munito degli occorrenti poteri in forza di…….
3) ………………………, nato a ………………….. il giorno ,
domiciliato a …….., via …………………. n° .., Codice Fiscale ,
(indicato nel presente Contratto anche come Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE);
4) ………………………, nato a ………………….. il giorno ,
domiciliato a …….., via …………………. n° .., Codice Fiscale ………………………
/Ente denominato:……………..
(indicato nel presente Contratto anche come Garante per le attività MEDICO/SANITARIE);
premesso che:
a) il presente Contratto per l’Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali (in breve, “Contratto”) disciplina, alla luce degli artt. 1, comma 3, e 6 della Legge “Dopo di Noi”, l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, destinati alle finalità previste dal Fiduciante Disponente (in breve, “Programma di Destinazione” o “Programma”);
b) il Fiduciante intende adottare, fissandone le regole, il Programma al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di [ ] in quanto persona con grave
disabilità;
c) il Fiduciante intende realizzare il Programma disponendo delle posizioni giuridiche soggettive (in breve, il “Fondo Speciale Destinato”) descritte nel documento che al presente Contratto si allega con lettera A, riservandosi la possibilità di effettuare in futuro ulteriori eventuali apporti;
d) le posizioni giuridiche soggettive sono trasferite in capo alla Fiduciaria che ne diviene ai soli fini di questo Contratto titolare;
e) la proprietà trasferita per effetto del presente Contratto alla Fiduciaria non è mai piena, ma è una proprietà fiduciaria, temporanea in quanto nell’interesse della persona disabile e destinata a realizzare interessi della persona disabile;
f) nei rapporti tra le parti e con riguardo anche ai terzi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645-ter codice civile, il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti sono destinati a, e possono essere impiegati solo per, la realizzazione del Programma di Destinazione;
g) il Programma di Destinazione è irrevocabile;
h) il Programma di Destinazione è pertanto opponibile al Fiduciante, alla Fiduciaria e ai terzi;
atteso che tutto quanto premesso forma parte integrante e sostanziale di questo Contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
Parte Prima: Disposizioni Generali
1. Denominazione
1.1. Il Programma regolato da questo Contratto è denominato [Amministrazione del Fondo Augusto].
2. Individuazione della Fiduciaria
2.1. La Fiduciaria del Programma è la Società Fiduciaria [...], la quale, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga a eseguire il Programma.
2.2. Il potere di nominare nuove Fiduciarie è conferito al Fiduciante oppure al Garante, in caso di mancanza del Fiduciante. In mancanza del Garante tale potere è conferito all’Autorità Giudiziaria.
3. Nomina del Garante
3.1. Quale Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE è nominato il Sig. [...], nato [...] il giorno [...], domiciliato a [...]
Quale Garante per le attività MEDICO/SANITARIE è nominato il Sig. [...], nato [...] il giorno [...], domiciliato a [..]./l’Ente denominato ].
3.2. La nomina di uno o più Garanti aggiuntivi o di uno o più nuovi Garanti spetta:
i. al Fiduciante;
ii. in mancanza del Fiduciante, al Garante rimasto in carica;
iii. in mancanza di un Garante, all’Autorità Giudiziaria.
4. Beneficiario e Destinatari Finali del patrimonio residuo
4.1. Il Beneficiario esclusivo del Programma di Destinazione è [ ] in quanto persona con
disabilità grave.
4.2. I Destinatari Finali del patrimonio residuo alla morte del Beneficiario sono individuati nell’Allegato B, nell’ordine e con le specificazioni ivi eventualmente indicate.
4.2. I Beneficiari sono individuati nell’Allegato B, nell’ordine e con le specificazioni ivi eventualmente indicate.
5. Contenuto del Programma
5.1. La Fiduciaria deve utilizzare , in sintesi, i beni del Fondo Speciale destinato quale provvista per la sottoscrizione presso il Gestore……. di un contratto di gestione di portafoglio secondo la Linea…… dal medesimo offerta, a nome del Fondo Speciale Destinato ovvero a nome proprio ma per conto del Fondo Speciale Destinato ed i frutti del Fondo Speciale Destinato e, ove questi non siano sufficienti, i beni del Fondo Speciale Destinato a favore del Beneficiario al fine di assicurare l’adempimento delle disposizioni del Programma, intese dal Disponente come volte ad assicurare il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di questi e di ridurre il rischio di una sua istituzionalizzazione.
La Fiduciaria si impegna pertanto allo svolgimento delle seguenti attività :
- ricevere l’apporto del Disponente accreditando i beni destinati su un apposito e specifico conto aperto presso il Gestore … indicato dal disponente al nome del Fondo Speciale Destinato ovvero a nome della Fiduciaria, con sottorubrica al nome del Fondo Speciale Destinato;
- sottoscrivere presso il Gestore……. un contratto di gestione di portafoglio secondo la Linea…… dal medesimo offerta, a nome del Fondo Speciale Destinato ovvero a nome proprio ma per conto del Fondo Speciale Destinato;
- inoltrare al Garante Economico/Giuridico tutte le informazioni relative al rapporto di gestione che verranno fatte pervenire dal Gestore;
- inoltrare al Gestore tutte le istruzioni relative al rapporto di gestione che verranno fatte pervenire dal Garante Economico/Giuridico nei casi previsti dal Contratto di Gestione e dalla normativa di riferimento, restando onere esclusivo dello stesso impartire dette istruzioni costituendo le stesse attività straordinarie;
- eseguire eventuali istruzioni del Garante concernenti l’esercizio del diritto di recesso dal Contratto di Gestione purchè motivate e indicanti un diverso Gestore cui demandare la gestione dei beni del Fondo Speciale Destinato nell’ambito di un contratto di gestione avente caratteristiche di eguale od inferiore onerosità commissionale rispetto a quello iniziale e, dal punto di vista del profilo di rischio secondo normativa MIFID, le medesime caratteristiche di quello iniziale;
- assumere impegni contrattuali su indicazioni congiunte del Garante Economico Giuridico e del Garante Medico Sanitario nell’interesse ed a favore del Beneficiario per finalità dagli stessi indicate come coerenti con il Programma;
- adempiere, su indicazioni del Garante Economico Giuridico, ai sensi degli artt.1269, 1270 e 1271 cod. civ., le obbligazioni di pagamento derivanti da impegni contrattuali assunti da terzi esercenti diritti legittimi per conto del Beneficiario e nell’interesse ed a favore dello stesso, dietro esibizione di idonea documentazione.
6. Durata del Programma
6.1. Il Contratto ha termine con la morte del Beneficiario.
7. Legge Regolatrice
7.1. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
8. Foro Competente
8.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute al Foro di [...].
8.1. [alternativamente: Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri**, nominato/i in conformità a tale Regolamento]. Le domande di concessione di provvedimenti cautelari saranno proposte al Foro di [...].
8.2. Eventuali controversie concernenti richieste miranti alla nomina di una diversa Fiduciaria o di un Garante del Contratto o alla emanazione di direttive o disposizioni alla Fiduciaria o di provvedimenti attinenti l’esecuzione del Contratto sono di esclusiva competenza del Foro di [...].
9. Forma degli Atti
9.1. Salvo quanto disposto da questo Contratto, gli atti posti in essere in esecuzione del presente Contratto debbono avere forma idonea ad assicurarne la relativa datazione e provenienza..
9.2. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente Contratto debbono essere effettuate in modo che sia assicurata la prova della loro ricezione da parte del destinatario.
9.3. Quando il presente Contratto prevede che sia dato il consenso o sia espresso un parere al fine del compimento di un determinato atto, si intende che:
i. il consenso sia dato o il parere sia espresso prima del compimento dell’atto;
ii. la forma del consenso o del parere sia idonea ad assicurarne la relativa datazione e provenienza;
iii. il consenso sia considerato dato o il parere sia considerato espresso favorevolmente qualora il soggetto al quale è stato richiesto non faccia pervenire al richiedente il proprio consenso o parere entro il termine, non inferiore a sette giorni, indicato dal richiedente.
9.4. Qualora manchi il soggetto di cui è richiesto il parere o il consenso per il compimento di un dato atto ai sensi del presente Contratto, l’atto deve essere sospeso in attesa del parere o consenso, e la sospensione deve essere annotata sul Libro dei Fiducianti, evidenziando la carenza di parere o consenso quale ragioni che non consentono il compimento dell’atto per cui sarebbe richiesto il parere o il consenso.
10. Riservatezza
10.1. Nei limiti di quanto previsto dalla Legge, la Fiduciaria è tenuta a non comunicare ad alcuno le informazioni e a non consegnare i documenti riguardanti il Programma.
11. Nozione di Incapacità e di Assenza
11.1. Ogni qualvolta nel presente Contratto si faccia riferimento all’incapacità di un soggetto o al fatto che un soggetto sia incapace, si intende con tale espressione la inidoneità di quel soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione cui il termine è riferito.
11.2. Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Contratto, deve essere attestata con perizia munita delle sottoscrizioni di tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto della cui incapacità si tratta, su richiesta di qualsiasi interessato.
11.3. L’attestazione di incapacità è annotata sul Libro dei Fiducianti a cura della Fiduciaria.
11.4. L’attestazione di incapacità comporta la cessazione del soggetto incapace dalle funzioni e dagli incarichi assunti in dipendenza del presente Contratto; qualora il presente Contratto richieda un’attività da svolgere con il consenso di un soggetto resosi incapace, l’attività è svolta senza l’occorrenza di quel consenso.
11.5. Ai fini che precedono, si considera comunque incapace la persona fisica che sia dichiarata legalmente incapace di agire o che, in relazione all’attività da compiere o alla funzione da svolgere, debba essere assistita da un curatore o da un amministratore di sostegno.
11.6. Ogni qualvolta nel presente Contratto si faccia riferimento al concetto di assenza di un soggetto, si intende il fatto che egli non possa esercitare una sua funzione o una sua attività a causa di sua premorienza, di sua incapacità, di sua mancata assunzione di una carica o di sua cessazione da una carica.
12. Libro dei Fiducianti
12.1. Qualsiasi decisione adottata dalla Fiduciaria deve essere verbalizzata o annotata sul Libro dei Fiducianti di cui all’art. 15 del D.M. 16 gennaio 1995.
12.2. Il Libro dei Fiducianti è numerato progressivamente in ogni pagina e sottoposto a vidimazione.
12.3. Il Libro dei Fiducianti è conservato presso la sede della Fiduciaria, la quale, su richiesta, lo esibisce al/ai Garante/i, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna, ad insindacabile giudizio della Fiduciaria, anche in deroga al precedente punto 10.1, per il perseguimento degli scopi per i quali il Programma è istituito.
Parte Seconda: Il Fondo Speciale Destinato
13. Nozione di Fondo Speciale Destinato
13.1. Per Fondo Speciale Destinato si intendono i beni e le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, trasferite dal Fiduciante Disponente alla Fiduciaria o che la Fiduciaria dichiari di includervi o che il presente Contratto disponga di includervi.
14. Consistenza del Fondo Speciale Destinato
14.1. Con il presente Contratto il Fiduciante trasferisce alla Fiduciaria i beni elencati nel documento allegato al presente Contratto con lettera A, affinché essi formino l’iniziale Fondo Speciale Destinato.
14.2. I beni di cui sopra sono trasferiti al Fondo Speciale Destinato liberi da ogni gravame, onere, vincolo, pretesa, formalità pubblicitaria pregiudizievole o rivendicazione di terzi a qualsiasi titolo (in breve, i Gravami) che possano riguardare specifici beni ovvero il patrimonio complessivo del Fondo Speciale Destinato. È pertanto stabilito, in deroga a qualsiasi diversa previsione contenuta nel presente Contratto che, nel caso in cui detti Gravami dovessero manifestarsi in qualsiasi momento durante la vigenza del Programma,
la Fiduciaria è obbligata, nei limiti della capienza del Fondo Speciale Destinato e fino all’intero ammontare dello stesso, a mettere a disposizione delle Autorità competenti i mezzi necessari per estinguere i Gravami, dando pronta esecuzione a qualsiasi ordine dell’Autorità Giudiziaria e compiendo gli atti di disposizione all’uopo necessari.
14.3. Fanno altresì parte del Fondo Speciale Destinato:
i. ulteriori beni o posizioni giuridiche soggettive che il Fiduciante in ogni tempo trasferisca al Fondo Speciale Destinato;
ii. ogni altro bene o posizione giuridica soggettiva che sia in ogni tempo apportata al Fondo Speciale Destinato da soggetti diversi dal Fiduciante in forza di un titolo giustificativo lecito, con il consenso del Fiduciante stesso o, in mancanza, con il consenso del Garante e fermo il previo consenso della Fiduciaria;
iii. i frutti e gli incrementi dei beni del Fondo Speciale Destinato che non siano oggetto di distribuzione al Beneficiario e che la Fiduciaria, pertanto, è tenuta a destinare a incremento del Fondo Speciale Destinato;
iv. ogni bene o diritto acquistato quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti facenti parte del Fondo Speciale Destinato oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta alienazione.
15. Regime del Fondo Speciale Destinato
15.1. Il Fondo Speciale Destinato è di proprietà, seppure temporanea e limitata, della Fiduciaria affinché questa lo destini in via esclusiva all’attuazione del Programma. Il Fiduciante con il presente contratto perde ogni diritto al Fondo Speciale Destinato e non ha alcun diritto sui beni che fanno parte del Fondo Speciale Destinato.
15.2. Per effetto del presente contratto, il trasferimento della proprietà di eventuali beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri è trascritto contro il Fiduciante e a favore della Fiduciaria mentre, ai sensi dell’art. 2645-ter codice civile, il vincolo di destinazione è trascritto contro la Fiduciaria.
15.3. Il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti costituiscono patrimonio separato rispetto al restante patrimonio della Fiduciaria e rispetto ai fondi speciali riferibili ad altri Fiducianti.
15.4. In virtù dell’art. 2645-ter codice civile e, con riguardo ai beni mobili, (i) dell’art. 1, comma 3, Legge “Dopo di Noi” e (ii) dell’applicazione analogica di cui all’art. 1707 c.c., il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti sono sottoposti a vincolo di destinazione e non sono aggredibili dai creditori personali della Fiduciaria né dai creditori personali di altri fiducianti.
15.5. La separazione dei beni mobili del Fondo Speciale Destinato è altresì assicurata dalle previsioni di cui al successivo art. 17.2.
15.6. In virtù del trasferimento del Fondo Speciale Destinato alla Fiduciaria, questo e i suoi frutti non sono aggredibili dai creditori del Fiduciante Disponente
15.7. Il Fondo Speciale Destinato e i suoi frutti, possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del Programma.
16. Impiego del Fondo Speciale Destinato
16.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, il Fondo Speciale Destinato può essere impiegato dalla Fiduciaria solo per la realizzazione del Programma.
16.2. La Fiduciaria impiega il Fondo Speciale Destinato per pagare le imposte gravanti sul Fondo Speciale Destinato e per assolvere i costi di gestione e di amministrazione (ivi compresi i compensi della Fiduciaria) e gli altri obblighi assunti dalla Fiduciaria in esecuzione del Programma o derivanti dal Fondo Speciale Destinato.
Parte Terza: La Fiduciaria
17. Obbligazioni della Fiduciaria
17.1. La Fiduciaria è tenuta a:
i. eseguire le obbligazioni dalla stessa assunte a proprio carico con il presente Contratto in esecuzione del Programma con la dovuta diligenza professionale e nell’interesse dei Beneficiari;
ii. custodire i beni mobili del Fondo Speciale Destinato per il tramite di depositari abilitati;
iii. assicurare la trascrizione del vincolo di destinazione e eventualmente estendere il medesimo vincolo agli ulteriori beni apportati al Fondo Speciale Destinato
17.2. La Fiduciaria tiene i beni del Fondo Speciale Destinato separati sia dai propri beni sia da qualunque altro bene oggetto di distinti rapporti fiduciari. In particolare, la Fiduciaria:
i. è obbligata a tenere una rendicontazione del Fondo Speciale Destinato separata dalla rendicontazione del proprio restante patrimonio;
ii. quando pone in essere atti soggetti a trascrizione, ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti pubblicitari idonei a dichiararne la qualità di Fiduciario di Fondo Speciale;
iii. intesta fiduciariamente i titoli nominativi in capo a se stessa,;
iv. deposita somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari del Fondo Speciale Destinato presso Banche ed altri Intermediari Finanziari in conti rubricati come di destinazione fiduciaria e di pertinenza del Fondo Speciale Destinato, salvo il diritto di sub deposito presso Monte Titoli S.p.A o altri enti di deposito accentrato;
v. non può in alcun modo utilizzare i conti di destinazione fiduciaria per attività che non siano qualificabili come atti di esecuzione del Programma;
vi. ha cura di richiedere all'Intermediario depositario l'esclusione del diritto di compensazione di cui all'art. 1853 del codice civile tra i saldi dei conti così rubricati nonché tra i detti saldi ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla Fiduciaria con l’Intermediario stesso;
vii. stipula ogni contratto relativo al Programma nella propria qualità di Fiduciaria.
18. Obbligo di Rendiconto
18.1. La Fiduciaria tiene una ordinata contabilità e predispone un’accurata rendicontazione della sua gestione.
18.2. Entro il mese successivo al compimento del [trimestre solare/semestre solare ecc.], la Fiduciaria consegna al Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE una relazione circa l’attività svolta e il rendiconto dell’amministrazione del Fondo Speciale Destinato.
18.3. Il Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE può in ogni tempo sottoporre a revisione contabile, mediante la nomina di uno o più professionisti all’uopo incaricati, l’amministrazione del Programma. Le relative spese sono a carico del Fondo Speciale Destinato.
19. Investimenti
19.1. Qualora nel Fondo Speciale Destinato siano incluse somme di denaro, titoli e altri strumenti finanziari da affidare in gestione, la Fiduciaria affida la gestione del Fondo Speciale Destinato al gestore professionale autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento in Italia o in Paesi così come specificato nel Programma.
19.2. La Fiduciaria può investire nell’acquisto di beni immobili, direttamente o per il tramite di società immobiliari, solo previo consenso del Garante.
20. Indicazioni alla Fiduciaria
20.1. Nell’ esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, la Fiduciaria tiene conto delle indicazioni scritte del Garante, uniformandovisi qualora le ritenga conformi alle finalità del Programma.
20.2. Ogni qual volta la Fiduciaria a proprio insindacabile giudizio ritenga che le indicazioni scritte del Garante non siano conformi alle finalità del Programma si asterrà dal darvi esecuzione e dovrà procedere a richiederne di conformi al Garante stesso ai sensi dell’art.9.3 ovvero, in assenza, ad attivare le procedure di cui all’art.8.2.
Dell’evento la Fiduciaria darà menzione ai sensi dell’art.9.4.
21. Poteri della Fiduciaria
21.1. La Fiduciaria, i cui poteri coincidono con quelli del proprietario, dispone del Fondo Speciale Destinato senza alcuna limitazione che non risulti espressamente in questo Contratto.
21.2 Per la gestione del Fondo Speciale Destinato la Fiduciaria deve farsi sostituire dal terzo gestore (indicato nel presente Contratto anche come “Gestore”), indicato alla stipula del presente contratto ovvero successivamente designato dal Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE e non può, senza istruzioni del Garante
compiere atti di straordinaria amministrazione relativi al contratto di gestione ed al Fondo Speciale
21.3 Nell’esecuzione delle ulteriori obbligazioni assunte col presente contratto la Fiduciaria si atterrà alle disposizioni indicate alla stipula dello stesso ovvero successivamente impartite dal Garante per le attività ECONOMICO/GIURIDICHE da solo o congiuntamente al Garante per le attività MEDICO/SANITARIE.