COMUNE DI JESI
AREA SERVIZI TECNICI
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx Tel. 00000000 – Fax 0000000000 – C.F. e P.I. 00135880425
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DELLA CITTA’ DI JESI PER IL PERIODO 30.09.2013 – 28.06.2014
CAPITOLATO D’ONERI
Jesi, agosto 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO
ART. 2 – GESTIONE POSTI AUTO A RASO
ART. 3 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA
ART. 4 – CANONE CONCESSORIO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI POSTI AUTO A RASO ART. 5 – CANONE CONCESSORIO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA
ART. 6 – MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE ATTREZZATURE ART. 7 – PUBBLICITA’
ART. 8 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ART. 9 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
ART. 10 – RISCHI DA INTERFERENZE ART. 11– VERIFICA E CONTROLLO
CAPO II – CONDIZIONI CONTRATTUALI ART. 12 – CONTRATTO DI SERVIZIO
ART. 13 – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHI-OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA CONCESSIONARIA ART. 15 – ASSICURAZIONE
ART. 16 - CESSIONE O SUBAPPALTI ART. 17 - PENALITA’
ART. 18 – REGISTRAZIONI, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI ART. 19 - CONTROVERSIE
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 21 - RINVIO A NORME VIGENTI
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E DETERMINAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO
Il presente capitolato d’oneri ha come oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento della città di Jesi dettagliatamente elencati al successivo art. 2, comprendente le seguenti prestazioni:
A) Gestione di n. 649 posti auto a raso attraverso l’utilizzo di parcometri di proprietà dell’Amministrazione Comunale, come meglio esplicitato al successivo art. 2;
B) Attività di controllo dei parcheggi a pagamento effettuata tramite ausiliari del traffico, come meglio esplicitato al successivo art. 3.
La durata della presente concessione è stabilita in 9 mesi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del vigente contratto di concessione, pari al 28.09.2013. La concessione pertanto avrà inizio con il giorno 30.09.2013 e scadrà in data 28.06.2014.
L’amministrazione comunale si riserva fin d’ora la possibilità di prorogare la concessione di cui al presente Capitolato d’Oneri fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi rispetto a quelli inizialmente previsti.
A fronte della concessione del predetto servizio alla ditta concessionaria sono dovute le seguenti spettanze:
I. Quota parte, pari alla percentuale offerta dalla Ditta Concessionaria in sede di gara, di tutte le somme derivanti dalla gestione dei parcheggi, come meglio esplicitato al successivo art. 4;
II. Quota parte, pari alla percentuale offerta dalla Ditta Concessionaria in sede di gara, di tutte le sanzioni emesse, valide, dagli ausiliari del traffico e già incassate dall’Amministrazione Comunale, come meglio esplicitato al successivo art. 5.
La prestazione di cui al presente capitolato si configura come concessione di servizi e pertanto è regolamentato dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..
ART. 2 – GESTIONE POSTI AUTO A RASO
Art. 2.1 – Definizione aree di sosta a pagamento
Le aree e gli stalli di sosta nei quali si istituisce la limitazione nel tempo e l’introduzione di tariffe per la sosta sono le seguenti:
▪ Piazzale ex Appannaggio – n. 45 posti
▪ Piazza Oberdan – n. 22 posti
▪ Corso Matteotti – n. 65 posti
▪ Vicolo del Leone – n. 8 posti
▪ Via Mura Occidentali – n. 32 posti
▪ Via Montegrappa – n. 6 posti
▪ Via dell’Asilo – n. 8 posti
▪ Via Mura Orientali – n. 49 posti
▪ Via XV settembre – n. 28 posti
▪ Via Gramsci – n. 21 posti
▪ Via Xxxxxxx Xxxxx – n. 86 posti
▪ Via Bersaglieri – n. 15 posti
▪ Via X. Xxxxxxxx – n. 27 posti
▪ Via Mazzini – n. 19 posti
▪ Costa del Montirozzo – n. 79 posti
▪ Via XX settembre – n. 8 posti
▪ Via Mercantini – n. 72 posti
▪ Xxx X. Xx Xxxx – n. 4 posti
▪ Piazza Xxxxxx Xxxxxxxx – n. 55 posti
Art. 2.2 – Attrezzature funzionali allo svolgimento del servizio
Tutte le sopra elencate aree di sosta dovranno essere gestite attraverso l’utilizzo dei parcometri, esistenti e già installati sul posto, di proprietà comunale, che verranno conferiti alla Ditta concessionaria nello stato in cui attualmente si trovano contestualmente alla stipula del contratto di concessione per il periodo di vigenza del contratto stesso. La Ditta, oltre alla loro gestione (scassettamento, cambio carta, ecc…), ha il compito di effettuare sia la manutenzione ordinaria che straordinaria delle apparecchiature, compresa la loro eventuale sostituzione integrale se e qualora dovesse rendersi necessaria nel corso di validità del contratto.
I parcometri dovranno essere gestiti da un software, che dovrà essere fornito dal soggetto gestore, che consenta alla Amministrazione Comunale il controllo costante degli incassi, dei guasti, nonché dello stato di funzionamento di ogni singolo parcometro.
In caso di fermo macchina per guasto, atto vandalico o per qualunque altra ragione, la ditta concessionaria dovrà provvedere alla sua rimessa in funzione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione. In caso contrario verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00.
Al termine della concessione tutte le attrezzature installate al fine dello svolgimento del servizio rimarranno nella proprietà dell’Amministrazione Comunale nello stato di manutenzione in cui si trovano.
La Ditta concessionaria dovrà, per tutta la durata della concessione, assicurare a propria cura e spese l’eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora questo venga richiesto a seguito di ordinanze del Comune di Jesi che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli a pagamento, nei limiti di cui al successivo art. 2.4.
Art. 2.3 – Orari e tariffe
Il servizio di parcheggio a pagamento nelle zone allo scopo destinate verrà espletato tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
La tariffa oraria è stabilita, per l’anno 2013, in € 1,20 con un importo minimo di € 0,30.
Successivamente le tariffe da applicare potranno essere variate previa apposita Deliberazione di Giunta Comunale, pur rimanendo nei limiti di cui al successivo art. 2.4.
Il pagamento potrà avvenire, oltre che con monete, anche a mezzo di tessere pre-pagate. La ditta concessionaria potrà inoltre attivare, previo nulla osta dell’ufficio competente, modalità di pagamento alternative, quali l’utilizzo di sistemi remoti di tipo smartphone, ecc…
Art. 2.4 - Variazione delle aree, delle tariffe e degli orari
Nel corso di validità del contratto di concessione potranno essere introdotte variazioni, sia per quanto riguarda il numero degli stalli di sosta soggetti al pagamento, sia per quanto riguarda l’orario di svolgimento del servizio, sia in merito a qualunque altro parametro (tariffa, ecc…) connesso allo svolgimento del servizio.
In ogni caso le suddette variazioni, di qualunque natura esse siano, non potranno comportare una variazione, su base contrattuale, degli stalli equivalenti superiore al 20%, dove per stallo equivalente si intende un posto auto regolamentato a pagamento per n. 8 ore giornaliere tutti i giorni feriali con tariffa oraria pari alla tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2013.
Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi non superiori a 30 gg. all’anno le tariffe e/o i tempi di sosta e/o la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica agli accordi contrattuali ed economici.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per non più di 20 (venti) giorni nell’arco di un anno, in occasione di manifestazioni pubbliche, tutte o parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna compensazione per la ditta concessionaria.
Nel caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico destinato alla sosta a pagamento per cause diverse da quanto precedentemente citato, sia da parte dell’Amministrazione Comunale che da parte di privati, verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria un compenso, per ogni giorno di occupazione, per ogni posto auto occupato, pari a 3 volte la tariffa oraria stabilita.
Art. 2.5 – Agevolazioni concesse ai residenti, ecc…
Ai residenti all’interno delle ZZ.TT.LL., dell’Area Pedonale, nonché lungo le vie dove la sosta è regolamentata a pagamento sono concesse le agevolazioni previste all’interno dei relativi Regolamenti, approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2012 e succ. mm.ii. e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.01.2009.
Si evidenzia che i permessi di sosta gratuita rilasciati storicamente sulla base dei predetti regolamenti sono i seguenti:
- N. 543 permessi di sosta gratuita nelle sole mattine di mercato (mercoledì e sabato) ai residenti della ZTL Pergolesi;
- N. 921 permessi di sosta gratuita validi tutti i giorni (di cui n. 321 validi nella sola Zona A, n. 534 validi nella sola Zona B, n. 59 validi esclusivamente lungo Costa del Montirozzo e n. 7 validi elusivamente all’interno di Piazza Xxxxxx Xxxxxxxx).
Per i posti sopra detti non è previsto il versamento da parte del Comune di Jesi nei confronti della Ditta Concessionaria, di alcun corrispettivo.
Art. 2.6 – Occupazione degli stalli di sosta
Il Comune di Jesi destinerà i parcheggi e le aree di sosta di cui all’art. 2.1 all’uso pubblico secondo le modalità del presente capitolato d’oneri. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzo del parcheggio da parte di chiunque ne faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio. L’uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di aree a pagamento senza che ciò comporti la fattispecie del deposito dei veicoli né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia da parte del Comune.
Il Comune di Jesi sarà sollevato da ogni garanzia nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.
L’applicazione della TOSAP e della TARSU è regolata dalle vigenti norme in materia.
Nessun compenso sarà riconosciuto per la sosta dei mezzi di servizio dei Corpi di Polizia, Amministrazione Comunale in orario di servizio, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di soccorso, pubbliche Amministrazioni in servizio.
ART. 3 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA
Art. 3.1 – Nomina degli ausiliari del traffico
Il Comune affida alla ditta concessionaria la sorveglianza delle aree di sosta a pagamento. Ai dipendenti della Ditta concessionaria verranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell’art.17, comma 132 legge 127/97, per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree interessate dalla sosta a pagamento. A tal fine sarà cura della Polizia Municipale effettuare la necessaria formazione periodica al personale in servizio. Il concessionario dovrà garantire tale servizio per l’intero periodo contrattuale. Gli incaricati di tale servizio dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico del concessionario, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale. L’Ausiliario del traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l’immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale che dovrà assicurarlo nel più breve tempo possibile. Le oblazioni “brevi manu” afferenti all’illecito di cui all’art. 207 del Codice della Strada
dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell’Ausiliario del Traffico al predetto personale.
Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti dall’Amministrazione Comunale. A tal fine le copie dei verbali di accertamento dovranno essere trasmesse all’Ufficio di Polizia Municipale quotidianamente. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura.
L’attività di sorveglianza dovrà essere svolta prevedendo l’impiego di almeno 1 ausiliario del traffico ogni 250 stalli di sosta, o frazione, per l’intero arco temporale di vigenza della regolamentazione a pagamento (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00).
L’attività degli ausiliari potrà essere svolta anche ricorrendo all’uso di dispositivi palmari che l’Amministrazione Comunale potrà decidere di fornire al personale in servizio.
Art. 3.2 – Clausola di salvaguardia
Conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mm.ii., dovrà essere garantita la continuità lavorativa e dunque la presa in carico del personale, che, alla data del 31 luglio 2013 si trovava assunto a qualsiasi titolo con contratto di lavoro dipendente dalla Società attualmente Gestrice dei parcheggi a pagamento. L’assunzione dovrà essere effettuata con l’applicazione del medesimo CCNL attualmente applicato al dipendente, garantendo l’effettuazione almeno dello stesso orario di lavoro.
A tal fine si evidenzia che il personale attualmente adibito al servizio è pari a 3 unità con contratto di lavoro a part-time (1 unità a 23 ore settimanali, 1 unità a 24 ore settimanali, 1 unità a 26 ore settimanali) assunto con applicazione del CCNL Commercio e servizi.
ART. 4 – CANONE CONCESSORIO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI POSTI AUTO A RASO
Al Comune è dovuta, a fronte della concessione del diritto di gestire il servizio di cui al presente capitolato, una percentuale di tutte le somme introitate nello svolgimento del servizio stesso, pari all’offerta percentuale (n%) presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
L’importo spettante all’Amministrazione Comunale dovrà essere versato, previa rendicontazione trimestrale da effettuare congiuntamente entro i primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre, in rate trimestrali posticipate con scadenza al 20 del mese successivo. In caso di ritardato pagamento sino a 15 giorni dalla data fissata, si applicheranno gli interessi nella misura pari al T.U.S..
Per somme introitate devono intendersi quelle derivanti dalla gestione dei parcometri, comprendenti anche quelle derivanti da forme di pagamento alternativo rispetto alle monete versate all’interno del parcometro. Tali quote sono soggette ad IVA come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si evidenzia che le chiavi delle “casseforti” dei parcometri rimarranno depositate presso il Comune di Jesi. Nel giorno stabilito per lo scassettamento il dipendente comunale addetto provvederà ad aprire ogni singola cassaforte ed a ritirare la ricevuta rilasciata da ogni singolo parcometro, mentre spetterà alla ditta concessionaria il prelievo delle monete. Nell’eventualità in cui non ci sia corrispondenza tra la somma riportata nella ricevuta, quella presente all’interno della cassaforte nonché quella comunicata dal software di gestione di cui all’art. 2.2, farà fede l’importo più favorevole alla Stazione Appaltante. In tal caso la responsabilità dell’ammanco sarà attribuita esclusivamente alla ditta concessionaria.
ART. 5 – CANONE CONCESSORIO DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA
Il Comune di Jesi corrisponderà alla ditta concessionaria, previa idonea fatturazione trimestrale un compenso pari alla percentuale offerta in sede di gara degli importi delle sanzioni pecuniarie emesse, valide dagli ausiliari del traffico e già incassate dall’Amministrazione Comunale, a fronte dei servizi di vigilanza offerti. Tali quote sono soggette ad IVA come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
L’importo spettante alla Ditta Concessionaria verrà versato dalla Stazione Appaltante in rate trimestrali posticipate, previa rendicontazione effettuata congiuntamente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte della Ditta Concessionaria.
ART. 6 – MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE ATTREZZATURE
Alla Ditta è fatto carico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta datele in concessione. Alla Ditta spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi. La ditta risponde altresì, per i danni procurati dall’esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente affidamento; a tal fine accenderà a suo carico, le polizze assicurative previste dall'art. 15. Il Comune resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.
ART. 7 – PUBBLICITA’
La Ditta dovrà farsi carico di pubblicizzare anche mediante dépliant, le aree di parcheggio oggetto del presente appalto, con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto delle tessere pre-pagate, indicandone i punti di vendita di sottoscrizione degli abbonamenti, ecc…, nonché alle modalità alternative di pagamento eventualmente attivate dal concessionario.
La Ditta ha il diritto esclusivo di inserire o fare inserire eventuale pubblicità sulle tessere pre-pagate, sul retro dei ticket di sosta o sui dispositivi di pagamento alternativo eventualmente attivati quale extra. Le forme e modalità di pubblicità dovranno essere preventivamente assentite dal Comune.
ART. 8 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
L’aggiudicazione della concessione avverrà, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 30 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 57 co. 6 del medesimo Codice, utilizzando il solo criterio economico ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.
L’offerta economica da presentare nelle forme e nei modi stabiliti dall’invito a gara dovrà essere costituita da due distinte parti:
- Gestione posti auto a raso: l’offerta economica sarà costituita dalla percentuale dei proventi dei parcometri da restituire alla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 4. La base d’asta, soggetta a rialzo, è fissata nella misura del 65%;
- Attività di controllo delle aree di sosta: l’offerta economica sarà costituita dalla percentuale degli importi delle sanzioni pecuniarie emesse, valide, dagli ausiliari del traffico e già incassate dall’Amministrazione Comunale da erogare alla Ditta Concessionaria con le modalità di cui all’art. 5. La base d’asta, soggetta a ribasso, è fissata nella misura del 45%.
Il peso ponderale che verrà attribuito alle due distinte parti costituenti l’offerta economica viene definito come segue:
- Gestione dei parcometri: 70 punti su 100;
- Controllo della sosta: 30 punti su 100.
ART. 9 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
In considerazione di quanto sopra il valore presunto della concessione ammonta a complessivi € 414.000,00 calcolati come segue:
Gestione posti auto a raso:
- € 165.000,00 per la gestione del servizio per i 9 mesi inizialmente previsti (n. 649 posti x n. 8 ore giornaliere x € 1,20/ora x 229 gg x 40% (percentuale di riempimento) x 35% (quota di spettanza della Ditta Concessionaria a base d’asta) = € 199.746,62 – IVA (21%) = 165.079,85, arrotondato ad € 165.000,00);
- € 165.000,00 per l’eventuale proroga per ulteriori 9 mesi;
Attività di controllo delle aree di sosta:
- € 42.000,00 per la gestione del servizio per i 9 mesi inizialmente previsti (n. 649 posti x 229 gg x 2,7% (incidenza presunta delle sanzioni) x € 28,00 (importo medio sanzione) x 45% (base d’asta) = € 50.560,86 – IVA (21%) = € 41.785,84, arrotondato ad € 42.000,00);
- € 42.000,00 per l’eventuale proroga per ulteriori 9 mesi.
ART. 10 – RISCHI DA INTERFERENZE
Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi alla concessione in questione si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale della Stazione Appaltante, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando Polizia Municipale per la quale non sono previsti rischi particolari.
Gli oneri connessi all’eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.
ART. 11– VERIFICA E CONTROLLO
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta concessionaria. Tale controllo verrà assunto dal competente ufficio comunale appartenente all’Area Servizi Tecnici, dal quale la Ditta Concessionaria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi della concessione in oggetto, e/o dal Corpo di Polizia Municipale. Il personale dipendente della Ditta provvederà a segnalare ai suddetti uffici quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 12 – CONTRATTO DI SERVIZIO
CAPO II CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’esercizio del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dal presente affidamento saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta e secondo le prescrizioni che l’Amministrazione Comunale si riserva di indicare ai fini dell’organizzazione esecutiva del servizio.
ART. 13 - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHI-OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta concessionaria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La ditta concessionaria si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente comma, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del
D.P.R. 207/2010.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Amministrazione Comunale, né a titolo di risarcimento di danni.
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA CONCESSIONARIA
Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Jesi, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura del servizio e che resterà a carico della ditta aggiudicataria il completo risarcimento dei danni predetti.
ART. 15 - ASSICURAZIONE
A norma dell’ art.113 D. Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. la Ditta concessionaria, esecutrice del contratto, è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura di cui al medesimo art. 113.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
La Ditta concessionaria deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del servizio. Tale polizza dovrà avere un massimale minimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
ART. 16 – CESSIONE O SUBAPPALTI
È fatto divieto alla Ditta Concessionaria di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
ART. 17 - PENALITA’
Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il comune applicherà una penale variabile dallo 0,5 per mille all’1 per mille dell’importo netto contrattuale stimato, in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all’art. 15, e di affidare la concessione con le modalità di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria ai sensi del successivo art. 20.
Le penali accumulate per ogni mese di servizio verranno trattenute dall’importo dovuto dall’ente per il servizio reso.
ART. 18 – REGISTRAZIONI, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto relativo alla concessione del presente servizio, da redigere sotto forma di scrittura privata autenticata entro il termine fissato dal Disciplinare di Gara, avente per oggetto prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta.
Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere verranno risolte secondo quanto stabilito dagli artt. 239 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti della ditta concessionaria (art. 135 D. Lgs. 163/2006) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136). Al riguardo, qualora la stazione appaltante riscontri nello svolgimento del servizio ritardi o inadempienze, si procederà ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del citato X.Xxx. nonché l’art. 140 dello stesso.
Nei casi di cui al precedente comma, il Comune di Jesi procede all’incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale ripetizione della procedura, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.
La Ditta concessionaria resta comunque tenuta, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del subentro del nuovo esecutore.
ART. 21 - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al
D.P.R. 207/2010, se e in quanto applicabili ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 medesimo, ovvero qualora espressamente richiamati, nonché alle Leggi e regolamenti in vigore disciplinanti l’oggetto della concessione in questione.
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Concessionaria avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.
La Ditta concessionaria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliandi di sosta, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato, nonché di tutti i regolamenti comunali vigenti in materia.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, trasmetterà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.