AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Allegato “D”
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITÀ E BILANCIO
Gara d’appalto mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione impianti dello stabile sito in Roma, Via del Tritone n. 181 – CIG 0451088995
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
L’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “AIFA”), con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, 000 – 00181 Roma, X. X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, nella persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxx
Xxxx, in qualità di Direttore Generale,
E
, con sede in , iscritta al Registro delle Imprese di numero di iscrizione, C.F. e P. XXX , nella persona del sig. , nella qualità di
e, per la carica, legale rappresentante pro tempore (di seguito il “Fornitore”); di seguito, congiuntamente, le “Parti”,
le Parti convengono e stipulano quanto segue
1. PREMESSE ED ALLEGATI
1. Le seguenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) AIFA intende affidare al Fornitore l’appalto per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione (di seguito i “Servizi”) degli impianti dell’immobile ubicato in Roma, via del Tritone n. 181 (di seguito l’”Immobile”), Servizi analiticamente descritti nel Capitolato d’appalto (All. A), nel Piano di Manutenzione Programmata (All. A1), nelle Penali (All. A2) e nell’Elenco Impianti (All. A3) - complessivamente, gli “Allegati” - annessi al presente Contratto;
b) il Fornitore dichiara di disporre di un’adeguata struttura aziendale e di essere dotato di una comprovata esperienza tecnica nella gestione di servizi di gestione e manutenzione agli edifici, tali da assicurare all’AIFA una corretta gestione e manutenzione degli impianti dell’Immobile, sia di natura ordinaria che straordinaria, e con riferimento a tutti gli apparati e/o sistemi indicati negli Allegati, in modo da garantire la miglior efficienza e funzionalità
dell’Immobile;
c) il Fornitore dichiara di aver effettuato i necessari sopralluoghi presso l’Immobile e di avere un’esatta conoscenza degli impianti e dei macchinari ivi installati e di aver inoltre esaminato con la dovuta diligenza, tutta la documentazione tecnica di cui ha fatto richiesta e di essere quindi perfettamente a conoscenza di ogni aspetto, sia tecnico che contrattuale per assicurare all’AIFA l’esatta esecuzione dei Servizi;
d) il Fornitore dichiara di possedere tutte le necessarie autorizzazioni e relative coperture assicurative per l’esercizio delle attività previste dal presente Contratto e dai richiamati Allegati;
e) il presente Contratto è da intendersi applicabile a tutti gli Allegati richiamati.
2. In caso di discrasie, incongruenze e/o diversità tra il contenuto del Contratto ed il contenuto degli Allegati, il contenuto del Contratto prevarrà sul contenuto di qualunque degli Allegati, fatte salve le deroghe ivi espressamente indicate.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alla Lettera di invito del 9/03/2010, alle disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” ed alle altre norme vigenti in materia.
2. OGGETTO
Il Fornitore si impegna ad osservare, senza alcuna eccezione, il presente Contratto ed a fornire i Servizi secondo le indicazioni tecniche e normative previste nel Capitolato d’Appalto, utilizzando esclusivamente la propria organizzazione ed assumendo nei confronti dell’AIFA una specifica obbligazione di risultato, consistente nell’integrale, completa ed accurata esecuzione dei Servizi, secondo i termini e le modalità previste dal presente Contratto.
3. DURATA
La prestazione dei Servizi disciplinati dal presente Contratto ha durata annuale.
4. TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
1. Il Fornitore - fermi i livelli di servizio specificamente previsti negli Allegati - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all’esecuzione dei Servizi.
2. Le prestazioni previste nei Servizi, saranno pianificate ed eseguite dal Fornitore in modo tale da non interferire con le normali attività dell’AIFA. Nella pianificazione ed esecuzione di tali prestazioni, il Fornitore si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all’AIFA, il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dal Fornitore.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a nominare - entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto - un proprio rappresentante (di seguito il “Rappresentante Contrattuale”) che dovrà essere costantemente reperibile e che costituirà l’unico interlocutore autorizzato dalle Parti a gestire i rapporti inerenti il presente Contratto e la prestazione dei Servizi. A tal fine i Rappresentanti Contrattuali potranno avvalersi dell'opera di delegati e/o sostituti formalmente nominati dalle Parti. I Rappresentanti Contrattuali si incontreranno anche periodicamente per verificare l’esecuzione dei Servizi ed il rispetto delle previsioni del Contratto.
4. I Rappresentanti Contrattuali coordineranno l'operato di eventuali rappresentanti operativi nominati ai sensi di quanto previsto nei Capitolati in occasione dell'assegnazione di singoli Servizi.
5. Nello svolgimento dei singoli Servizi, il Fornitore conserverà documentazione dettagliata di tutte le vicende attinenti la gestione del Servizio stesso secondo quanto previsto negli Allegati e produrrà e renderà tempestivamente disponibile all’AIFA la reportistica ivi prevista.
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, fermo quanto previsto all’articolo 17.
Al contempo, il Fornitore si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.
Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo del Fornitore tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte dal Fornitore, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30.
2. Le Parti convengono espressamente sin da ora che il Fornitore manlevi e tenga indenne l’AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione che dovesse essere avanzata in sede giudiziale
o stragiudiziale da parte del personale utilizzato dal Fornitore, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione
o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. Il Fornitore sarà, inoltre, tenuto a fornire all’AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5 commi 1. e 2, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.
3. In ogni caso, il Fornitore manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori occorso nello svolgimento dei Servizi.
6. OBBLIGHI DEL FORNITORE DERIVANTI DA NORMATIVE SPECIFICHE.
1. In relazione ai Servizi che comportano l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti assoggettati alle previsioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, il Fornitore dichiara sin d'ora di essere in possesso delle necessarie abilitazioni.
2. In relazione ai Servizi che comportano l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, il Fornitore prende fin d'ora atto che l'assegnazione comporta l'assunzione della funzione di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 412/1993 e s.m.i.. Il Fornitore si impegna - per tutta la durata del Servizio - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
3. Il Fornitore si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell’AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all’AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.
4. In deroga a quanto previsto al successivo art. 17, è fatto espresso divieto al Fornitore di subappaltare a terzi sprovvisti dei requisiti e delle autorizzazioni che precedono (ivi inclusa quella di cui all'art. 5 comma 2), in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi.
5. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.
7. DEPOSITO DI MATERIALI
1. Nell’ipotesi in cui sia previsto il deposito presso il Fornitore di materiali dell’AIFA, quest’ultimo terrà annotato il dettaglio dei materiali depositati e notificherà al Fornitore, tale informativa,
provvedendo altresì al suo aggiornamento. Il Fornitore si impegnerà a mettere a disposizione un’area riservata, attrezzata e sicura, agevolmente raggiungibile e predisposta allo stoccaggio ed alla movimentazione di tali materiali.
2. Tali materiali dovranno essere custoditi e contrassegnati in modo da essere inequivocabilmente distinti da quelli appartenenti al Fornitore stesso o ad altri eventuali depositanti.
3. Il Fornitore si obbliga ad adottare e mantenere idonee e specifiche misure di sicurezza fisica al fine di ridurre al minimo il rischio che i materiali possano essere sottratti, danneggiati o distrutti anche a seguito di eventi naturali o fatto di terzi. Tali misure di sicurezza verranno costantemente aggiornate allo "stato dell'arte" durante l’intera durata del Contratto.
4. In particolare, i locali ove verranno custoditi i citati materiali saranno dotati di idonei impianti antifurto e antincendio e, in ogni caso, saranno conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalle polizze assicurative stipulate ai sensi del successivo art. 19. Resta inteso che le idoneità e caratteristiche tecniche di cui trattasi saranno mantenute e garantite per tutta la durata del Contratto.
8. SICUREZZA SUL LAVORO
1. Il Fornitore dichiara espressamente di aver adempiuto - e comunque continuerà ad adempiere per tutta la durata del Contratto - in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e, in particolare, dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In particolare, per gli interventi da effettuare nell’Immobile, il Fornitore si obbliga altresì a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti, nonché le prescrizioni conseguenti al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.
2. A tal fine, prima dell’esecuzione del presente Contratto e della prestazione dei singoli Servizi, il Fornitore si impegna a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi in possesso dell’AIFA, come reso disponibili presso l’Immobile. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a segnalare tempestivamente ad AIFA ogni eventuale situazione di pericolo riscontrata nello svolgimento dei Servizi.
3. Il Fornitore si obbliga espressamente sin da ora a manlevare e tenere indenne AIFA in relazione a qualunque controversia od azione dovesse insorgere con il personale impiegato dallo stesso Fornitore o con qualunque terzo in relazione all’applicazione da parte del Fornitore della normativa sopra indicata.
9. SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI
Fatto salvo quanto specificamente previsto negli Allegati, il Fornitore si obbliga:
a) a consegnare all’AIFA l’elenco dei prodotti utilizzati per l’espletamento dei Servizi e le relative schede di sicurezza;
b) ad utilizzare esclusivamente prodotti e macchinari in regola con le normative di sicurezza e con caratteristiche tali da non recare danni alle persone e/o alle cose;
c) ad impiegare componenti e/o strumentazioni elettriche conformi alla normativa CEI, comunque nel rispetto della vigente normativa tecnica e munite di marchio di qualità IMQ o equivalente straniero;
d) a custodire le apparecchiature ed i materiali impiegati, in quantità limitata al fabbisogno giornaliero in caso di prodotti infiammabili, in luoghi preventivamente individuati ed in ogni caso sempre concordati con il personale responsabile dell’AIFA.
10. MISURE DI SICUREZZA
1. In considerazione dell’attività svolta nei locali presso cui vengono resi i Servizi, il Fornitore si obbliga ad adottare e mantenere specifiche misure di sicurezza secondo quanto specificato nei Capitolati. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad utilizzare proprio personale scelto tra coloro che offrano le più ampie ed accertate garanzie di moralità e correttezza.
2. Il Fornitore dovrà impartire precise istruzioni affinché il proprio personale indossi divise e tesserini di riconoscimento recanti l’indicazione della ditta, nonché il nominativo, il numero di matricola ed una fotografia del dipendente, il cui eventuale smarrimento o sottrazione dovrà essere tempestivamente comunicato all’AIFA.
3. Il Fornitore impegna il proprio personale a mantenere chiuse le porte e le serrande d’ingresso dell’Immobile, segnalando immediatamente la presenza di individui sospetti al momento dell’ingresso nei locali, nonché eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei Servizi.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso prestare massima cura affinché, in corso di esecuzione dei Servizi , non vengano asportati documenti, dati e/o informazioni presenti presso l’Immobile.
5. Nel caso di Servizi che prevedano la consegna delle chiavi dell’Immobile, il Fornitore dovrà assicurare che i propri dipendenti (i cui nominativi dovranno in ogni caso essere preventivamente concordati con AIFA) custodiscano tali chiavi con la massima diligenza e con strumenti idonei, non ne producano - o lascino produrre - duplicati, né le consegnino a terzi, senza autorizzazione preventiva dell’AIFA.
6. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all’AIFA lo smarrimento e/o la sottrazione delle predette chiavi ed a consegnare all’AIFA copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
11. OBBLIGHI DELL’AIFA
1. L’AIFA si obbliga a rendere accessibili al Fornitore i locali presso i quali debbano essere svolte le prestazioni di cui ai singoli Servizi e Capitolati, secondo i tempi e le modalità a tal fine concordati tra le Parti.
2. L’AIFA si impegna a fornire istruzioni al proprio personale affinché i dati riservati concernenti l’attività del Fornitore, portati a conoscenza dell’AIFA in occasione dell’esecuzione dei Servizi, vengano mantenuti riservati e confidenziali e non vengano indebitamente diffusi.
12. VARIAZIONI
1. Il Fornitore riconosce espressamente che, nel corso della durata del Contratto, l’AIFA potrebbe reputare necessario modificare la propria struttura organizzativa e gestionale al fine di adeguarla a nuove esigenze operative e strategiche di carattere interno e/o ad eventuali processi di riassetto organizzativo. Conseguentemente, il Fornitore si obbliga sin da ora a tenere costantemente presente tale eventuale necessità dell’AIFA e a svolgere i Servizi in un’ottica di fattiva cooperazione e flessibilità operativa e gestionale anche nello svolgimento e/o nella modificazione dei medesimi. Per tali fini, il Fornitore si obbliga sin da ora ad apportare - anche in deroga a quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 codice civile, ove applicabili - tutte le variazioni qualitative e quantitative, che fossero necessarie alla corretta ed adeguata esecuzione delle obbligazioni previste a suo carico, anche in termini di conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare intervenuta nel corso dell’esecuzione dei Servizi e relativa all’attività dell’AIFA e/o enti a questa direttamente e/o indirettamente collegate.
2. Fatto salvo quanto previsto negli Allegati, ove l’AIFA richiedesse una variazione di quanto sopra o una specifica variazione si rendesse comunque necessaria, il Fornitore presenterà tempestivamente a quest’ultima una specifica proposta sulle variazioni che dovrebbero e/o potrebbero essere apportate, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti. Il contenuto di tale proposta non sarà vincolante per l’AIFA. Pertanto l’AIFA potrà rigettarla e/o richiedere ulteriori variazioni.
3. In deroga a quanto precede e fermo restando quanto previsto negli Allegati, si conviene sin d'ora che AIFA avrà diritto ad ottenere - con le modalità e sulla base dei corrispettivi previsti negli Allegati e a sua insindacabile discrezione - l'inclusione e/o l'eliminazione di taluni Servizi. In tale contesto, ogni variazione al Contratto dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, nel caso in cui la riduzione e/o l’eliminazione dei Servizi non superasse il limite complessivo del 5% del corrispettivo globale del Contratto, tale riduzione potrà essere effettuata a mezzo di semplice notifica da parte dell’AIFA al Fornitore con 15 giorni di preavviso rispetto all’applicazione di tale riduzione. Viceversa, nel caso in cui tale riduzione oltrepassasse il citato
limite del 5%, la medesima riduzione avrà effetto solo a seguito di specifico accordo scritto tra le Parti che specifichi eventuali modifiche alle condizioni di prestazione dei Servizi ed i relativi prezzi.
4. Qualora l’Immobile ed i relativi impianti oggetto dei Servizi siano interessati da interventi di ristrutturazione da parte di terzi, i Servizi svolti dal Fornitore sull’Immobile e/o su detti impianti saranno temporaneamente sospesi per il periodo indicato dall’AIFA e nessun corrispettivo sarà dovuto da parte dell’AIFA.
5. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualunque variazione, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’AIFA ai sensi del presente articolo.
13. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei Servizi è pari ad € , come da offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito della procedura di gara indetta dall’AIFA per l’affidamento dei Servizi
2. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali, avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura da inviare a: Agenzia Italiana del Farmaco, Area Coordinamento Affari Amministrativi – Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via
- Roma. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dal Fornitore.
3. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dal Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
14. CONTINUITA’ OPERATIVA
In considerazione della rilevanza dei Servizi, necessari per il regolare svolgimento delle attività dell’AIFA, il Fornitore - fermo quanto già previsto negli Allegati - si impegna a porre e a mantenere in essere validi piani e strumenti di continuità operativa che consentano di prestare i Servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto all’AIFA, indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all’AIFA le penali previsti al seguente art. 15.
15. PENALI A CARICO DEL FORNITORE
1. Il mancato rispetto da parte del Fornitore dei livelli di servizio indicati negli Allegati comporterà l’applicazione delle penali esplicitate negli allegati medesimi. Ferma restando la responsabilità prevista agli artt. 5, 20 e 21 e fatto salvo quanto specificamente indicato al successivo art. 23 del
presente Contratto, in tutti i casi in cui dovesse trovare applicazione qualsivoglia penale prevista nei suddetti Allegati, si intenderà esplicitamente escluso il risarcimento degli ulteriori danni e l’importo massimo complessivo delle penali non potrà superare un importo pari al 50% del valore del corrispettivo annuo del Contratto.
2. Resta altresì inteso che l’AIFA, in qualsivoglia ipotesi di inadempimento da parte del Fornitore, avrà anche facoltà di sospendere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ai sensi del precedente art. 13, sino a quando il Fornitore non abbia adempiuto, nonché il diritto di trattenere da tali importi le somme complessivamente dovute dal Fornitore a titolo di penale.
16. RISERVATEZZA
1. Il Fornitore si obbliga ad adottare tutte le misure atte a garantire la tutela delle informazioni e/o dei dati ricevuti dall’AIFA o comunque appresi, siano essi inerenti a quest’ultima/e e/o ai clienti della/e stessa/e e delle società da essa/e servite e/o collegate, assicurando la massima riservatezza circa il loro contenuto, ed in particolare a:
a) non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi;
b) limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza e/o l'accesso al contenuto delle informazioni rese dall’AIFA, rendendo il medesimo personale individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto e dai relativi Allegati;
c) non copiare o riprodurre il contenuto di tali informazioni sotto qualsiasi forma senza il preventivo consenso scritto dell’AIFA.
2. Resta inteso che, in ogni caso, i dati affidati al Fornitore potranno essere usati solo ai fini dello svolgimento dei Servizi.
3. Resta altresì inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche oltre il termine di durata del presente Contratto.
17. SUBAPPALTO
1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun Servizio, salvo preventivo consenso scritto dell’AIFA, che sarà concesso solo ove il Fornitore presenti una richiesta scritta, unitamente ad una adeguata e completa documentazione che attesti il corretto adempimento da parte del potenziale subappaltatore di tutti gli obblighi di legge previsti a suo carico, con particolare riferimento ad ogni normativa giuslavoristica e previdenziale.
2. Nel caso in cui l’AIFA intenda opporsi alla scelta del subappalto e/o della ditta subappaltatrice indicata dovrà, a pena di decadenza, comunicarlo al Fornitore per iscritto entro e non oltre giorni
15 dalla richiesta di cui sopra ed in tale caso il Fornitore si impegna ad adottare una soluzione idonea ad assicurare la corretta esecuzione dei Servizi, osservando inequivocabilmente la volontà dell’AIFA.
3. E’ in ogni caso espressamente convenuto sin da ora tra le Parti che il Fornitore risponderà a qualunque titolo dell'operato dei subappaltatori e rimarrà comunque l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dell’AIFA per l'adempimento di tutto quanto previsto per lo svolgimento dei Servizi.
18. VERIFICA E ACCESSO
1. Fermo quanto previsto negli Allegati, AIFA ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi propri consulenti, la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore. A tale riguardo, fermo quanto previsto negli Allegati, il Fornitore riconosce all’AIFA il diritto di accedere ai locali ove verranno eseguiti i Servizi obbligandosi, al contempo, a fornire a quest’ultima o ai suoi consulenti tutte le informazioni necessarie o utili al fine di consentire un'adeguata verifica della corretta esecuzione dei Servizi.
2. Al contempo, il Fornitore si obbliga a consentire l’accesso ai locali ove verranno eseguiti i Servizi da parte di autorità che abbiano ai sensi della normativa vigente potere di effettuare accertamenti ispettivi a carico dell’AIFA, obbligandosi a fornire a tali soggetti tutti i documenti e/o le informazioni richiesti dagli stessi ed informandone, ove possibile, preventivamente AIFA.
19. ASSICURAZIONE
1. Il Fornitore si impegna a stipulare con una primaria Compagnia Assicurativa adeguate polizze a copertura di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile e professionale del Fornitore e/o del proprio personale, dei propri mezzi e/o strumenti di lavoro, dei propri consulenti nonché, ove del caso, dei propri subappaltatori, per eventuali danni arrecati a terzi, all’AIFA e/o al personale con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti dell’AIFA.
2. Il Fornitore, inoltre, provvederà a stipulare con primaria Compagnia Assicurativa adeguate polizze a copertura dei rischi specifici derivanti dallo svolgimento dei singoli Servizi che prevedano espressamente:
a) la copertura – inter alia - dagli eventuali danni e/o perdite economiche che AIFA dovesse subire in conseguenza di errori, colpa o dolo da parte di collaboratori e/o personale dipendente del Fornitore in tutte le fasi dello svolgimento dei Servizi, nonché a seguito di rivelazione di notizie riservate da parte dei medesimi soggetti;
b) la copertura dei danni causati nello svolgimento dei Servizi ai beni ed agli impianti presenti nell’Immobile, ivi compresi i casi di furto, incendio, allagamento, rapina e smarrimento degli stessi, nonché ai beni oggetto dei Servizi.
3. In ogni caso il Fornitore si obbliga al rispetto delle prescrizioni contenute nelle polizze assicurative di cui ai punti che precedono ed a fornire all’AIFA tutte le necessarie informazioni ed i relativi documenti. Le predette coperture assicurative decorreranno dalla data di inizio dei singoli Servizi e resteranno in vigore per tutta la relativa durata, nonché per almeno 1 anno dalla cessazione degli effetti del presente Contratto.
4. Il Fornitore, in adempimento delle previsioni di cui al presente articolo, offre la copertura assicurativa come risultante dall’allegato certificato – cfr. allegato relativo – impegnandosi, su richiesta dell’AIFA, a consegnare copia delle predette coperture assicurative, garantendo in ogni caso all’AIFA la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e Compagnia/e Assicurativa/e.
20. CONTESTAZIONI DI TERZI
1. E’ espressamente convenuto, sin da ora, che ove per effetto dell'inadempimento del Fornitore nello svolgimento dei Servizi derivassero in capo all’AIFA:
(a) contestazioni da parte degli uffici pubblici o di qualsiasi altra autorità per il mancato o il ritardato assolvimento degli adempimenti prescritti da disposizioni di legge o di altre normative applicabili; ovvero
(b) contestazioni di clienti, fornitori o altri terzi per la mancata, ritardata o incorretta esecuzione di atti e/o adempimenti di qualsiasi natura.
2. In tali casi, il Fornitore sarà comunque tenuto a manlevare e tenere indenne AIFA in relazione a qualsiasi importo, sovrattassa, penalità o onere aggiuntivo che fosse corrisposto o sostenuto dall’AIFA a seguito delle contestazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), ivi inclusi gli interessi di mora.
21. SOGGETTI LEGITTIMATI AL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL FORNITORE
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229, ove dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore derivino danni a carico dell’AIFA, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell’AIFA, limitatamente ai danni diretti da esso provocati con colpa o dolo, nella misura massima di € 1.500.000,00.
2. Il Fornitore non sarà tenuto nei confronti dell‘AIFA al pagamento di alcuna somma ulteriore rispetto all’importo come sopra determinato, a nessun titolo, ivi incluse le somme dovute per qualsiasi danno ulteriore diretto o indiretto.
22. RECESSO
L’AIFA potrà liberamente recedere dal Contratto di prestazione dei Servizi in qualunque momento con un preavviso di almeno 1 (uno) mese, con espressa esclusione dell'obbligo di pagamento di
qualsivoglia importo a titolo di indennità o qualsivoglia altro titolo, fermo restando il diritto del Fornitore a percepire il pagamento del corrispettivo per le attività già eseguite sino all’esercizio del recesso secondo quanto meglio precisato nei singoli Allegati.
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Xxxxx restando quanto eventualmente previsto negli Allegati, AIFA potrà risolvere il rapporto contrattuale relativo a ciascuno dei Servizi ex art. 1456 Codice Civile, qualora il Fornitore:
a) violi una delle disposizione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 e 25 del Contratto;
b) raggiunga, anche per un solo Servizio, le soglie massime di eventi che danno luogo a penali eventualmente indicate nell’Allegato A2.
2. Nel caso di assegnazione al Fornitore di più Servizi, la risoluzione di un singolo rapporto contrattuale inerente uno dei Servizio da parte dell’AIFA per inadempimento del Fornitore comporterà il diritto dell’AIFA di dichiarare risolti ex art. 1456 Codice Civile anche tutti gli altri rapporti contrattuali stipulati con il Fornitore per i Servizi.
3. Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile in caso di mancato o ritardato pagamento per oltre 60 giorni da parte dell’AIFA, fatte salve le previsioni di cui all’art. 15 del presente Contratto. In caso di mancato pagamento per oltre 60 giorni, previo obbligo di spedizione di raccomandata A/R. di formale messa in mora, matureranno a favore del Fornitore gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
24. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO E DEI SERVIZI
1. Al verificarsi di una qualunque ipotesi di cessazione dei Servizi, fermo restando l’impegno di assicurare una continuità del servizio ed un regolare scambio di consegne, di certificazione degli impianti e di tutta la documentazione ufficiale di quanto eventualmente consegnato e ricevuto dalle competenti Pubbliche Autorità in materia di sicurezza degli impianti secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, il Fornitore, a seguito di specifica richiesta dell’AIFA, si impegna - sin da ora - a formalizzare con AIFA un accordo in cui si prevede la fornitura dei servizi di consulenza ed assistenza tecnica, operativa e/o gestionale necessari o comunque utili alla c.d. "presa in carico" da parte del nuovo fornitore e/o di terzi delle attività inerenti ai Servizi medesimi.
2. In ogni caso il Fornitore è tenuto all'immediata restituzione di quanto ricevuto dall’AIFA e di cui fosse a tale data ancora in possesso.
25. CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Salva l’ipotesi di cui all’art. 1501 Codice Civile, e fermo restando l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’altra Parte di casi di fusione o scissione societaria, nessuna delle Parti potrà cedere a terzi il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
2. L’assenso del Fornitore alla cessione del Contratto sarà richiesto anche nel caso di cessione totale o parziale dell’Immobile da parte dell’AIFA.
3. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, il presente Contratto e/o i singoli rapporti contrattuali inerenti i singoli Servizi e/o i diritti da essi nascenti in proprio favore, senza il consenso preventivo scritto dell’AIFA.
26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il Contratto ed i rapporti contrattuali inerenti i Servizi sono regolati dal diritto italiano.
2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto e/o ai singoli Servizi sarà devoluta all’esclusiva ed inderogabile competenza del Foro di Roma.
27. CLAUSOLA FINALE
1. Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto o negli Allegati in relazione ai singoli Servizi, ogni comunicazione tra le Parti relativa ai Servizi ed alla loro esecuzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A/R alla sede sociale dell'altra Parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto, all'attenzione del Rappresentante Contrattuale.
2. Le Parti si impegnano a non applicare all’erogazione dei Servizi, qualsivoglia disciplina, atto o regolamento, comunque denominati, che risulti diversa dal presente Contratto anche se derivante da un ordine, la conferma di un ordine o un altro documento che vi facciano riferimento.
3. Il presente Contratto e gli Allegati, annullano e sostituiscono ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti relativo agli stessi oggetti e, pertanto, costituiscono la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potranno essere modificati o integrati esclusivamente per atto scritto.
Xxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 Codice Civile, il Fornitore approva espressamente le pattuizioni contenute ai precedenti articoli: 3 (Durata); 4 (Termini e modalità di svolgimento dei Servizi) 5 (Obblighi e responsabilità del Fornitore); 6 (Obblighi del Fornitore derivanti da normative specifiche); 8 (Sicurezza sul lavoro); 12 (Variazioni); 14 (Continuità operativa); 15 (Penali); 16 (Riservatezza); 17 (Subappalto); 20 (Contestazioni di terzi); 21 (Soggetti legittimati al risarcimento del danno); 22 (Recesso); 23 (Clausola risolutiva espressa); 25 (Cessione); 26 (Legge applicabile e foro competente).
Xxxx,
Xxxxxxxxxxxxx
Il Legale Rappresentante
Elenco degli allegati:
1. Lettera di invito del 9/03/2010
2. Capitolato d’appalto
3. Piano di manutenzione programmata
4. Penali
5. Elenco degli impianti
6. Offerta Economica