DAL CONTRATTO ALL’ULTIMAZIONE DELL’OPERA
DAL CONTRATTO ALL’ULTIMAZIONE DELL’OPERA
- I°INCONTRO –
COMMITTENZA PRIVATA
PROGRAMMA
- SALUTI, INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO-
arch. Xxxxx Xxxxxxx, Presidente della Commissione Contratti e Compensi dell’O.A.P.P.C. MB
- CONTRATTO, REQUISITI PRESTAZIONALI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALE -
arch. Xxxxxx Xxxxxxx, Consigliere Commissione Contratti e Compensi dell’O.A.P.P.C. MB
- LA RESPONSABILITA’ DELL’ARCHITETTO NELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO -
Avv. Xxxxx Xxxxxxx – Studio Legale MC&A, Consulente legale dell’ O.A.P.P.C. MB
- IL CLIENTE E LA “QUALITA’” DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA NORMATIVA -
arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Gruppo di lavoro seminari Commissione Contratti e Compensi dell’O.A.P.P.C. MB
- DIBATTITO -
INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE
DEL SEMINARIO
Arch. Xxxxx Xxxxxxx
Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza
CONTRATTO, REQUISITI PRESTAZIONALI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Arch. Xxxxxx Xxxxxxx
Componente Commissione Contratti e Compensi Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza
PREMESSA
“La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse”
Fonti: Costituzione (artt. 4, 9, 41) e Normativa Europea (Direttiva 2005/36/CE)
Qui il Professionista è l’architetto, il pianificatore, il paesaggista, il conservatore, l’architetto junior e il pianificatore junior
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
Gli obblighi nei confronti della professione devono essere assolti secondo:
• Lealtà e correttezza professionale
• Indipendenza
• Riservatezza
• Verità
• Legalità
• Competenza e diligenza
• Aggiornamento professionale.
1. Definizione degli obiettivi e delle esigenze del Committente
2. Individuazione delle responsabilità delle parti
(Committente, Progettista, Costruttore, altri)
3. Definizione del contratto di affidamento professionale. Nel contratto di affidamento dell’incarico professionale vanno essenzialmente indicati:
- descrizione delle prestazioni;
- oneri professionali con i criteri di calcolo di tutte le voci di costo delle singole prestazioni, comprensive di oneri e contributi;
(avvertenza: il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. - art. 2233 cc.e c.deontologico);
- modalità di corresponsione anticipi spese e acconti; le spese potranno essere indicate forfetariamente, a percentuale sull’onorario o a piè di lista;
- patti e condizioni per lo svolgimento della prestazione professionale;
- dati polizza assicurativa per danni nell’esercizio delle prestazioni professionali;
- variazioni di compenso, dovuta a cause impreviste ed imprevedibili che modificano le originarie pattuizione dell’incarico, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al Committente.
SERVIZI FONDAMENTALI
Articolazione della prestazione secondo livelli predefiniti di approfondimento:
1. La pianificazione della documentazione
2. I criteri redazionali degli elaborati
3. La diversificazione dei livelli della prestazione
4. Il controllo del lavoro
5. I livelli della progettazione
PIANIFICAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI BASE E DI QUELLA FINALE
PRESTAZIONI PRIMARIE, INTEGRATIVE ED ACCESSORIE NELLA PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E
COLLAUDO IN EDILIZIA PRIVATA DI NUOVA COSTRUZIONE
RILIEVI DI QUALSIASI NATURA:
• PRESTAZIONI INTEGRATIVE (Richieste da Norme) : Xxxxxxx
FASI PRELIMINARI
• PRESTAZIONI ACCESSORIE (Richieste dal Committente) : Studio di fattibilità
PROGETTO DI MASSIMA
• PRESTAZIONI PRIMARIE: Progetto di Xxxxxxx
Preventivo Sommario
• PRESTAZIONI ACCESSORIE : Partecipazione al procedimento di verifica e/o conformità
Cronoprogramma delle fasi attuative Soluzioni diverse del progetto di massima Relazione/Disciplinare prestazionale
Attività di coordinamento del gruppo di progettazione
• CONDIZIONI PARTICOLARI: Urgenza nella predisposizione del progetto di massima
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PROGETTO DEFINITIVO:
• PRESTAZIONI INTEGRATIVE : Progetto definitivo per ottenimento titoli abitativi
Progetto per l’accessibilità/adattabilità Elaborati per la prevenzione incendi
Relazioni e dichiarazioni tecniche specialistiche Calcolo dei costi dell’intervento
Disciplinari prestazionali
Verifiche disperdimento/rendimento energetico e clima acustico Studio di impatto e di fattibilità ambientale
Documentazione parere ASL Documentazione parere ARPA Documentazione nulla osta Beni Ambientali Documentazione Parere Soprintendenza
Documentazione Parere Paesaggistico
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• PRESTAZIONI INTEGRATIVE (segue): Documentazione Parere Pubblici Spettacoli
Documentazione Parere Preliminare VV.FF. Documentazione Vincoli Specifici Documentazione assoggettamento a V.I.A.
Partecipazione a procedimenti di verifica : rilascio pareri Attività di responsabile dei Lavori (ai fini della sicurezza)
• PRESTAZIONI ACCESSORIE : Verifica di conformità
Relazione descrittiva del progetto Calcolo dei costi dell’intervento Disciplinari prestazionali
Indagini preliminari per il calcolo delle strutture Dimensionamento preliminare delle strutture e degli impianti Cronoprogramma delle fasi attuative
Attività di coordinamento del gruppo di progettazione
Varianti 12
PROGETTO ESECUTIVO:
• PRESTAZIONI PRIMARIE: Progetto Esecutivo generale
Particolari costruttivi del progetto esecutivo generale Computo metrico estimativo generale
Capitolati
• PRESTAZIONI INTEGRATIVE: Progetto esecutivo delle strutture
Particolari costruttivi del progetto esecutivo degli impianti Computo metrico estimativo degli impianti
Relazioni specialistiche
• PRESTAZIONI ACCESSORIE: Attività di coordinamento del gruppo di progettazione
Relazione generale
Varianti al progetto esecutivo generale Xxxxxxxx al progetto strutturale Varianti al progetto impianti
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• PRESTAZIONI ACCESSORIE (segue): Quadro economico definitivo
Cronoprogramma definitivo
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti Aggiornamento dei prezzi
Partecipazione al procedimento di verifica e/o validazione Verifica tecnica e validazione
APPALTO:
• PRESTAZIONI PRIMARIE: Contratti
• PRESTAZIONI ACCESSORIE: Istruttoria delle offerte
Assistenza alla stipula del contratto
DIREZIONE DEI LAVORI:
• PRESTAZIONI PRIMARIE: Direzione dei lavori
Atti e documenti di competenza della direzione lavori
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• PRESTAZIONI INTEGRATIVE: Attività di responsabile dei Lavori (ai fini della sicurezza)
• PRESTAZIONI IACCESSORIE: Varianti al progetto esecutivo
Direzione dei lavori – strutture Direzione dei lavori – impianti Direttori Operativi
Direzione Artistica dei lavori Assistenza giornaliera ai lavori
Varianti al Permesso di Costruire o D.I.A. Varianti in sanatoria
ASSISTENZA AL COLLAUDO:
• PRESTAZIONI PRIMARIE: Assistenza al collaudo
• PRESTAZIONI INTEGRATIVE: Regolare Esecuzione di conformità
• PRESTAZIONI ACCESSORIE: Verifica/Accettazione dell’Opera
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CONTABILITA’:
• PPRESTAZIONI ACCESSORIE: Misura e contabilitaà dei lavori
Revisione dei prezzi
Perizie di variante o di assestamento
LIQUIDAZIONE:
• PPRESTAZIONI PRIMARIE: Liquidazione finale
COLLAUDO:
• PPRESTAZIONI PRIMARIE: Collaudo
• PPRESTAZIONI INTEGRATIVE: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Certificazione energetica Certificato di Prevenzione Incendi Pratiche catastali
Certificato di Agibilità
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LA RESPONSABILITA’ DELL’ARCHITETTO NELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Studio Legale MC&A, Consulente legale dell’ O.A.P.P.C. MB
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ARCHITETTO
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta contrattualmente
(Inadempimento, Violazione di un obbligo contrattuale)
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.):
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.): “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
ELEMENTO SOGGETTIVO
DOLO = il risultato dell’azione o dell’omissione da cui il danno deriva è previsto e voluto dall’agente.
COLPA = il risultato dell’azione o dell’omissione da cui il danno deriva, previsto o meno, non è voluto dall’agente ma si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
ELEMENTO SOGGETTIVO
NEGLIGENZA: superficialità, mancato rispetto di norme di comune diligenza che è legittimo attendersi vengano osservate dall’architetto e che vengono osservate dalla generalità di architetti.
IMPRUDENZA: avventatezza, mancanza della cautela imposta dalla comune esperienza per evitare un danno.
IMPERIZIA: insufficiente preparazione, inosservanza di regole tecniche proprie di una determinata professione acquisite con lo studio e l’esperienza, che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell’arte.
COLPA
NEGLIGENZA: superficialità, mancato rispetto di norme di comune diligenza che è legittimo attendersi vengano osservate dall’architetto e che vengono osservate dalla generalità di architetti.
IMPRUDENZA: avventatezza, mancanza della cautela imposta dalla comune esperienza per evitare un danno.
IMPERIZIA: insufficiente preparazione, inosservanza di regole tecniche proprie di una determinata professione acquisite con lo studio e l’esperienza, che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell’arte.
COLPA
COLPA GRAVE: macroscopica e inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia.
Non viene osservato il grado minimo di diligenza che tutti gli architetti possiedono.
COLPA LIEVE: mancanze (di diligenza, perizia o prudenza) rispetto alle generali regole di comportamento del buon padre di famiglia (uomo medio)
COLPA LIEVISSIMA: negligenze marginali
COLPA
ARTICOLO N.2236 codice civile
Responsabilità del prestatore d'opera.
“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
COLPA PROBLEMI DI SPECIALE COMPLESSITÀ:
materie disciplinate da norme di legge particolarmente articolate e/o di significato ambiguo e oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.
La prova della sussistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà incombe sul professionista
COLPA
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“In tema di prestazione di opera intellettuale, il professionista, dovendo adempiere l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, risponde anche per colpa lieve, qualora non assolva l'onere probatorio della necessità della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave); d'altra parte, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità ai patti, l'accettazione da parte del cliente senza rilevarne le manchevolezze non elide né riduce la responsabilità del professionista, che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale sia quando il medesimo risponde per dolo o colpa grave, essendo necessaria la soluzione di problemi di particolari difficoltà, sia quando risponde anche per colpa lieve.” Cassazione civile, sez. II, 04/11/2004, n. 21110
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
OBBLIGAZIONE DI MEZZI:
Tradizionalmente l’obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è considerata un'obbligazione di mezzi, che ha cioè per oggetto un comportamento diligente ed esperto e l'impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato; da ciò deriva il diritto al compenso se il prestatore ha agito con la diligenza e la perizia richieste, anche in caso di mancato conseguimento del risultato stesso.
(Es. medico non ha l’obbligo di ottenere la guarigione del paziente da una malattia; l’avvocato non ha l’obbligo di far ottenere la vittoria di una causa).
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO OBBLIGAZIONI DI RISULTATO:
In taluni casi le obbligazioni del professionista possono assumere le caratteristiche delle obbligazioni di risultato. In tal caso cioè è rilevante per il professionista il risultato e non solo l’utilizzo della diligenza professionale.
Ad es. l'obbligazione di redigere un progetto ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione in concreto.
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
In passato si riteneva che nelle obbligazioni di risultato, proprio poiché l’oggetto della prestazione professionale si concretizza in un’opera materiale, trovassero applicazione i termini di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 codice civile, previsti per il contratto d’opera semplice.
ARTICOLO N.2226 codice civile Difformità e vizi dell'opera.
[I] L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
[II] Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
[III] I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
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OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
«Le disposizioni dell'art. 2226, comma 2, c.c. - concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'azione entro un anno dalla sua consegna - sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un "opus", anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'esercizio della professione intellettuale.»
Cassazione civile, sez. II, 07/05/1988, n. 3389
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
Ora invece l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di escludere l’applicazione dell’art. 2226 c.c. a qualsiasi obbligazione professionale, sia di risultato che di mezzi.
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
Cassazione civile, sez. II, 18/05/2011, n. 10920
“Le disposizioni dell'art. 2226 x.x., xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxx xx xxxxxxxx per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice. Deriva da quanto precede, pertanto, che si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata.” 33
RESPONSABILITA’ PER AUSILIARI
ARTICOLO N.1228 codice civile Responsabilità per fatto degli ausiliari.
[I]. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
ARTICOLO N.2232 codice civile Esecuzione dell'opera.
[I]. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
L’inadempimento del professionista legittima il committente a non pagare il corrispettivo
ARTICOLO N.1460 codice civile Eccezione d'inadempimento.
[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
[II]. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
«L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.»
Cassazione civile, sez. II, 05/08/2002, n. 11728
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Responsabilità extracontrattuale:
Fatto illecito estraneo ad un rapporto contrattuale che comporta per l’agente l’obbligo di risarcire il danno.
Art. 2043 c.c.:
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
DIFFERENZE
ONERE PROVA: in materia extracontrattuale il danneggiato deve dimostrare la colpa del danneggiante. In ambito contrattuale spetta al debitore dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
PRESCRIZIONE: normalmente si prescrive in 5 anni il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale (salvo per fatti di reato, per i quali è prevista una prescrizione più lunga); 10 anni il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale .
DANNO RISARCIBILE: in ambito extracontrattuale tutti i danni; in ambito contrattuale (salvo il caso di dolo) i danni prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione
RESPONSABILITA’
I due tipi di responsabilità possono anche coesistere a volte.
Ad es. il crollo di un edificio mal progettato con danni a terzi comporta responsabilità extracontrattuale verso i terzi e contrattuale verso il committente.
RESPONSABILITA’ PER OMESSA INFORMATIVA
Il professionista tecnico ha l’obbligo di informare il cliente circa l’utilità della prestazione richiesta (ad es. difficoltà di approvazione del progetto in Comune a causa di difformità rispetto allo strumento urbanistico).
Si tratta di un obbligo che discende dal principio di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.) e nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
ROVINA IMMOBILI
ARTICOLO N.1669 codice civile Rovina e difetti di cose immobili.
[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
[II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
ROVINA IMMOBILI
« L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, sì da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale".
Cassazione civile, sez. II, 16/02/2006, n. 3406
ROVINA IMMOBILI
“L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.” Cassazione civile, sez. II, 23/07/2013, n. 17874
SOLIDARIETA’
ARTICOLO N.2055 codice civile Responsabilità solidale.
[I]. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno .
[II]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate .
[III]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
CASISTICA
In tema di responsabilità professionale dell'ingegnere, non costituisce inadempimento l'irrealizzabilità del progetto commissionato, quando l'irrealizzabilità stessa non sia conseguenza di errori (commessi dal professionista nella formazione dell'elaborato) tali da renderlo inidoneo ad essere attuato, ma sia dovuta a richiesta e istruzioni consapevoli del committente medesimo, debitamente informato dall'ingegnere.
Cassazione civile, sez. II, 19/08/2010, n. 18747
CASISTICA
Non spetta onorario professionale al progettista per l'attività diretta al compimento di un illecito edilizio, ancorché svolta con la consapevolezza e il consenso del committente (Nel caso di specie la Corte ha rigettato la domanda di un geometra che reclamava il compenso professionale per avere, con la connivenza dei committenti, ottenuto l'approvazione comunale di un progetto per la realizzazione di una cucina avente altezza minore di quella prescritta dal regolamento d'igiene, utilizzando l'illecito espediente di presentare fittiziamente come dispensa un vano in realtà destinato a cucina).
Corte appello Firenze, sez. I, 14/09/2009, n. 1174
CASISTICA
L'obbligo cui è tenuto l'ingegnere della redazione del progetto di costruzione di un edificio, consistente nell'accertare preventivamente e con assoluta precisione le dimensioni, i confini e le altre caratteristiche dell'area sulla quale debba eseguirsi la costruzione medesima, sussiste come dato prodromico essenziale per il corretto espletamento del mandato professionale, ancorché tali prestazioni non abbiano formato oggetto di uno specifico incarico del cliente; pertanto, deve ritenersi che l'ingegnere progettista sia responsabile dello sconfinamento della costruzione progettata e che tale sua responsabilità non richieda la colpa grave, non implicando l'individuazione dei confini la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tanto da essere detta attività ricompresa anche nella competenza delle professioni tecniche minori.
Cassazione civile, sez. II, 29/03/1979, n. 1818
CASISTICA
Se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
Cassazione civile, sez. II, 30/01/2003, n. 1513
CASISTICA
In tema di prestazione d'opera intellettuale, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato. (Nella specie è stata accolta l'eccezione di inadempimento del committente perché i progetti immobiliari redatti dall'architetto si erano rivelati irrealizzabili perché non approvati dal comune, siccome contrastanti con prescrizioni urbanistiche o implicanti il consenso, invece mancato, del proprietario di altro immobile).
Cassazione civile, sez. II, 03/09/2008, n. 22129
OBBLIGO ASSICURATIVO Art. 05 Dpr 137/2012
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
L’esercizio non corretto delle prestazioni professionali, oltre alle conseguenze risarcitorie civili può comportare per l’architetto anche conseguenze disciplinari.
Il procedimento è di competenza del Consiglio di Disciplina presso ciascun Ordine
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 2 (Professionalità specifica)
1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.
3. Xxx non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 3
3. Il Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 8 (Competenza e diligenza)
1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 11 (Legalità)
1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 14 (Rapporti con i committenti)
1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)
1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a: a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative; b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione. 3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA - ERARIALE
La responsabilità per danno erariale sussiste a carico di:
Pubblici dipendenti che con colpa grave creano danno alle casse dello Stato (danno diretto o perché per colpa del dipendente l’ente ha dovuto risarcire un cittadino).
Liberi professionisti. quando assumono incarichi tali da incardinare un rapporto di servizio con l’ Ente (es. direttore lavori pubblici, collaudatore)
RESPONSABILITA’ ERARIALE
Gli elementi costitutivi della responsabilità erariale sono:
• l’elemento soggettivo: dolo o colpa grave ;
• l’elemento oggettivo: danno erariale certo, concreto e attuale;
• il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell’evento dannoso;
• il rapporto di servizio che deve legare il dipendente all’amministrazione danneggiata;
• la condotta, ovvero la violazione dei doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio.
RESPONSABILITA’ ERARIALE
Il progettista esterno all’amministrazione, a cui è stata affidata la progettazione dei lavori, non è invece soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ma a quella del giudice ordinario. Nessun rapporto di servizio è infatti configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista dell’opera. Ciò in quanto l’attività del progettista può assumere rilevanza pubblica solo in forza dell’approvazione del progetto da parte dell’ente pubblico committente, cioè in un momento successivo quando tale attività è già stata compiuta.
Nel caso in cui, invece, al professionista esterno vengano affidati, sia la progettazione, sia la direzione lavori sussiste allora la giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITA’ PENALE
REATO :
fatto umano attribuibile ad un soggetto secondo un giudizio di colpevolezza,
fatto offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia),
fatto sanzionato dalla legge con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato.
REATI
DELITTI:
puniti con le pene dell’ergastolo, detenzione, multa
CONTRAVVENZIONI:
puniti con le pene dell’arresto e dell’ammenda
REATI
Esempi di reati che possono essere collegati ad una prestazione professionale non eseguita correttamente
ARTICOLO N.449 codice penale Delitti colposi di danno.
[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis (Ndr incendio boschivo), cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo (NdR es. strage, incendio, inondazione, frana, valanga, crollo di costruzioni), è punito con la reclusione da uno a cinque anni .
[II]. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone .
REATI
ARTICOLO N.676 codice penale Rovina di edifici o di altre costruzioni.
[I]. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che, poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.
[II]. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a 309 euro.
REATI
ARTICOLO X.000 Xxxxxxx personali colpose
[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a
1.239 euro.
[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
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una malattia professionale .
REATI
ARTICOLO N.589 Omicidio colposo .
[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
REATI
Responsabilità penale in altri casi specifici, ad esempio:
- violazioni di normativa antisismica
- violazioni normativa urbanistico-edilizia
- direzione lavori
- normativa sicurezza e igiene sul lavoro;
- violazioni normativa ambientale
REATI EDILIZI
Ai sensi dell’art. 29 DPR 380/2001 “per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale”.
REATI
ARTICOLO N.481 codice penale
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.
[II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
REATI EDILIZI
ARTICOLO N.29 dpr 380/2001
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
REATI EDILIZI
ARTICOLO N.44 DPR 380/2001 Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso .
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma
3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa 72
REATI EDILIZI
In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.
Cassazione penale, sez. III, 20/01/2009, n. 14504
REATI EDILIZI
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Cassazione penale, sez. IV, 21/02/2008, n. 18445
REATI EDILIZI
In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico, e sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, il direttore dei lavori risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni.
Cassazione penale, sez. III, 26/04/2007, n. 23129
IL CLIENTE E LA “QUALITA’” DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LA NORMATIVA
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Gruppo di lavoro seminari Commissione Contratti e Compensi Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza
TIPOLOGIA DELLA COMMITTENZA
(Art.14 Codice Deontologico)
Il rapporto tra Il professionista e la committenza è di natura fiduciaria
improntato sulla lealtà e correttezza.
Il professionista non può, senza l’esplicito consenso, essere
compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata.
Il professionista non deve accettare o sollecitare premi o compensi da
terzi interessati.
Caratteristiche del committente:
•Committente privato:
a) incarico per la realizzazione di una prestazione per uso diretto;
b) incarico per la realizzazione di una prestazione ad uso indiretto;
•Committente società o impresa:
a) incarico da società che non realizza;
b) incarico da società che realizza l’opera in modo diretto:
c) Incarico da società che realizza l’opera in modo indiretto;
•Committente pubblico.
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COMPETENZE DELL’ARCHITETTO
(Art.8 Codice Deontologico)
Il professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere
con competenza.
Il professionista deve avvalersi di prestazioni specialistiche richiedendo l’ausilio di altro
professionista.
Il professionista deve svolgere l’attività secondo scienza,
coscienza e perizia.
Il Professionista deve svolgere l’incarico ricordando:
•La propria competenza, derivata dalla formazione continua a cui si deve necessariamente fare riferimento;
•La propria cultura personale costruita sia durante il periodo formativo che durante l’aggiornamento personale;
•La propria esperienza;
•L’esperienza e la competenza specifica di altre figure professionali.
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AGGIORNAMENTO DELL’ARCHITETTO
(Art.9 Codice Deontologico)
Il professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale.
Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento e l’infedele certificazione del percorso di
aggiornamento costituisce illecito disciplinare.
L’aggiornamento professionale avviene:
• mediante il conseguimento di titoli di partecipazione a corsi, master e ogni altra forma riconosciuta da enti, istituzioni pubbliche e private;
• esperienze professionali legati a prestazioni ed attività per il cui svolgimento si è fatto ricorso al contributo di altre figure professionali;
• approfondimenti professionali specifici che hanno richiesto studi e corsi particolari
a) all’interno del settore d’attività
b) all’esterno del proprio settore di attività.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
DELL’ARCHITETTO
(Artt. 19-22 Codice Civile)
Rapporti tra colleghi. Concorrenza sleale
Rapporti con colleghi e dipendenti Rapporti con tirocinanti
Nello svolgimento dell’attività il professionista dovrà:
•Garantire la massima correttezza e lealtà;
•Accertarsi che l’incarico non sia già stato affidato ad un collega o se lo stesso non abbia in corso una prestazione parzialmente svolta o debba percepire compensi maturati;
•Impegnarsi a sostituire un collega impedito a svolgere l’attività, o deceduto, con lealtà e diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei beni e dei collaboratori del collega;
•Dare preventiva comunicazione al consiglio di appartenenza del collega se si intende procedere legalmente.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
DELL’ARCHITETTO
(Artt. 19-22 Codice Civile)
Rapporti tra colleghi. Concorrenza sleale
Rapporti con colleghi e dipendenti Rapporti con tirocinanti
•Non svolgere attività che possano costituire una concorrenza sleale nei confronti di un collega:
a) di natura economica;
b) di natura denigratoria, diffamatoria o di disinformazione;
c) mediante l’uso o la collaborazione di fonti o figure improprie che possono procurare pregiudizio alla corretta prestazione professionale;
d) facendo svolgere attività lavorative a colleghi e/o collaboratori in violazione del codice deontologico o dei contratti di settore.
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DIBATTITO
LE VOSTRE DOMANDE E OSSERVAZIONI SONO UTILI PER TUTTI! GRAZIE!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Monza 31.05.2016
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