MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DIREZIONE GENERALE
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CAPITOLATO D’APPALTO
OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Art. 1 - COMMITTENTE:
Agenzia Industrie Difesa (in seguito denominato anche AID) Indirizzo internet: xxx.xxx.xxxxxx.xx
Indirizzi di posta elettronica PEC: xxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento: Ten. Col. com. Xxxxx XXXXXXXXX
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e presso le Unità Produttive da Essa dipendenti, aventi sede in:
- BAIANO, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX);
- TORRE ANNUNZIATA, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX);
- FONTANA LIRI, Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx Xxxx (XX);
- NOCETO, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX);
- FIRENZE, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx;
- CASTELLAMMARE DI STABIA, Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX);
- MESSINA, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx;
- GAETA, Xxx X.X. Xxxxxx, 00000 Xxxxx (XX);
- CAPUA, Xxx Xxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX).
I lavoratori a termine dovranno essere in possesso di capacità adeguate allo svolgimento delle mansioni previste dal Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile della Difesa di cui al CCNI 2010 del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa nell’ambito delle seguenti Aree Funzionali: Area III e Area II (limitatamente alla qualifica “Assistente” nei vari profili).
In coerenza con gli indirizzi di politica gestionale e assunzionale di AID il personale somministrato potrà svolgere presso la Direzione Generale e le UU.PP. un periodo massimo di attività pari a 36 mesi. Per quanto sopra la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi anche di personale con precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione presso l’Agenzia, purché il totale complessivo dei periodi di servizio, anche non continuativi, prestati a favore dell’Agenzia, non superi i 36 mesi. A tal fine sarà cura dell’Agenzia comunicare i nominativi del personale con cui è attualmente in essere un rapporto di lavoro flessibile e i periodi pregressi di servizio prestati presso AID.
L’orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali: 7,2 ore giornaliere per cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì. Non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario.
Il trattamento economico deve corrispondere a quello previsto dal CCNL comparto funzioni centrali in vigore al momento della prestazione.
Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
L'Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, oppure una durata a questa inferiore con l’esaurirsi dell’importo base dell’appalto.
Qualora al raggiungimento del ventiquattresimo mese non sia stato esaurito l’importo base, l’amministrazione appaltante avrà l’insindacabile facoltà di prorogare la durata del servizio di un massimo di 6 (sei) mesi.
La Ditta aggiudicataria è pienamente consapevole che AID non assume alcun impegno circa un minimo garantito di ordinazioni. Pertanto, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta nel caso in cui la consistenza delle ordinazioni, alla scadenza della durata del contratto, non abbia raggiunto l’importo massimo contrattualmente previsto.
Art. 4 - DECORRENZA DEL SERVIZIO
Il servizio decorrerà, a partire dal 5° giorno successivo alla notifica alla ditta dell’avvenuta determinazione dirigenziale di approvazione del contratto.
Art. 5 - TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO
Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato saranno richieste da AID entro la data ultima di durata dell'appalto.
Art. 6 - TERMINE DELLE SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO
Le somministrazioni di lavoro già in esecuzione alla data ultima di durata dell’appalto, proseguiranno fino alla loro scadenza temporale.
Art. 7 -NORMATIVA APPLICABILE
Le attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte della Ditta aggiudicataria, quale Agenzia per il Lavoro, sono regolamentate dal d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”. Tale normativa, che la Ditta dichiara di pienamente conoscere ed accettare, deve intendersi richiamata, per le parti applicabili, nel contratto di appalto.
Art. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE
La Ditta aggiudicataria renderà disponibili all’Agenzia Industrie Difesa i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato secondo le seguenti modalità:
a) AID procederà, esclusivamente, e senza alcun vincolo se non imposto dalla legge o dal CCNL, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di appalto, ad inviare alla Ditta, presso gli uffici o sedi xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni sulla data presunta di inizio delle prestazioni, “lettere ordinativo” a firma del Dirigente competente, con le quali richiede una o più somministrazioni di lavoro a tempo determinato, indicando:
- il numero dei lavoratori richiesti;
- le rispettive categorie professionali;
- le sedi ove eseguire le rispettive prestazioni lavorative;
- le date di inizio delle rispettive prestazioni;
- la durata di ogni singola prestazione;
- gli eventuali giorni (o periodi) in cui non sono previste prestazioni;
- l’ammontare della spesa presunta (riferimento tabelle retributive CCNL Comparto funzioni centrali);
- il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, individuato in ambito AID a mente dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, a cui compete la verifica della buona esecuzione, sia del servizio di somministrazione erogato dalla Ditta, sia delle prestazioni eseguite dal lavoratore designato;
Nel caso di richiesta di proroga dell’AID dei contratti in corso l’ordinativo sarà inviato con un preavviso minimo di 5 giorni.
b) i prestatori di lavoro dovranno essere resi disponibili al loro utilizzo entro la data di inizio delle prestazioni; essi saranno adibiti alle mansioni previste, sulla base dell’equivalenza tra mansione e categoria professionale;
c) l'orario di lavoro sarà fino a 36 (trentasei) ore settimanali e non saranno né ammesse, ne concesse, prestazioni di lavoro straordinarie. Per quanto riguarda l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa, si specifica che lo stesso è previsto, nella misura prevista per i dipendenti.
d) il trattamento economico in tutte le sue componenti sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente nel tempo, ivi compreso il periodo della prestazione temporanea.
e) AID si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.
f) la copia del contratto tra la Ditta (quale Agenzia per il Lavoro) e ciascun Lavoratore con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato, dovrà pervenire ad AID con anticipo di almeno 3 (tre) giorni dall’inizio delle prestazioni che il Lavoratore si accinge ad eseguire.
g) la Ditta si impegna, esclusivamente a proprio onere, carico e responsabilità, a formare il lavoratore con almeno 5 giorni di formazione in caso di somministrazioni di lavoro di durata pari o superiore a 3 mesi. Il Direttore dell’Esecuzione avrà facoltà di assistere all’attività formativa. Per periodi inferiori a 3 mesi, la formazione è a carico di AID.
h) il lavoratore somministrato potrà essere impiegato in attività di missione, per l’esecuzione della prestazione di lavoro prevista contrattualmente esternamente alla sede di servizio, previa autorizzazione del Dirigente che lo utilizza partecipata alla Ditta. Quest’ultima si impegna a garantire la copertura assicurativa e tutte le attività di tutela previste a carico del datore di lavoro a favore del lavoratore somministrato per l’impiego richiesto.
i) la Ditta dovrà avere un ufficio o una sede a non più di 40 km da ciascuna delle sedi indicate sopra (si intende che dovrà esserci una sede/ufficio per ogni sede di lavoro indicata a non più di 40 Km dalla stessa) o nei rispettivi capoluoghi di provincia. Qualora non dovesse disporre del requisito in oggetto, la Ditta dovrà provvedere ad attivare una sede locale, con i requisiti previsti dal punto 8 del Disciplinare di gara (40 km di distanza dallo Stabilimento, o nella provincia in cui questo insiste), entro la data di avvio dell'esecuzione del contratto. Per tale scopo dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, a firma di un legale rappresentante della Ditta partecipante, da inserire all'interno della Busta A "Documentazione" di cui al punto 10 del Disciplinare di Gara.
Art. 9 - REFERENTE DELL’APPALTO E MONITORAGGIO
La Ditta aggiudicataria dovrà, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque preliminarmente alla stipula del contratto, comunicare il nominativo del proprio Responsabile del servizio.
Detto Responsabile, incaricato ad agire per conto della Ditta, si interfaccerà con il Direttore dell’Esecuzione nominato da AID e con gli uffici competenti di AID, sia per gli aspetti organizzativi del servizio, sia per gli adempimenti necessari alla valutazione di conformità del servizio reso.
Art. 10 – COMPITI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Al Direttore dell’Esecuzione compete la verifica della buona esecuzione, sia del servizio di somministrazione erogato dalla Ditta, sia delle prestazioni eseguite dal lavoratore designato.
Ai fini del computo delle ore effettuate da fatturare con cadenza mensile, il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire alla Direzione Generale, per ciascun lavoratore somministrato, entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo, il cartellino riepilogativo della rilevazione elettronica delle presenze (giornaliere e mensili) in uso presso gli Stabilimenti/Centri di AID, unitamente ad una “Dichiarazione riepilogativa di buona esecuzione” da Egli stesso firmata e controfirmata dal Referente della Ditta di cui all’art. 9, attestante la buona esecuzione del servizio
ed il consuntivo delle giornate-uomo prestate nel mese a cui si riferisce. In caso di mancata buona esecuzione, la predetta “Dichiarazione riepilogativa” indicherà il numero di giornate o ore-uomo non eseguite con buon esito nel mese a cui si riferisce, indicando, se note le cause.
Al termine di ciascun mese, il Direttore dell’Esecuzione raccoglierà tale documentazione e provvederà a farla pervenire alla Direzione Generale di AID
Art. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO RESO
La Ditta potrà emettere fatture mensili a fronte della “Dichiarazione riepilogativa di buona esecuzione” prodotta dal Direttore dell’Esecuzione.
AID provvederà al pagamento del corrispettivo indicato su ciascuna fattura dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito dalla Ditta la documentazione attestante il versamento:
- delle ritenute fiscali mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta;
- dei contributi previdenziali e assicurativi (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC e/o della documentazione dimostrativa delle denunce mensili su flusso UNIEMENS)
In caso di irregolarità rilevate sul versamento dei contributi, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dal loro ricevimento, previa verifica ed accettazione delle stesse.
Art. 12 - DANNI ARRECATI DAL PRESTATORE ALL’UTILIZZATORE
La Ditta aggiudicataria non risponde dei danni arrecati ad AID e/o verso terzi dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia ed imprudenza.
Art. 13 - RISERVE
La Ditta aggiudicataria e consapevole che, sulla base delle pregresse esperienze e capacità professionali maturate ed acquisite da ciascun Lavoratore, AID avrà piena facoltà di individuare ed indicare espressamente alla Ditta, di volta in volta, i nominativi dei prestatori di lavoro dei quali si richiede la prestazione.
Art. 14 - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro - per causa imputabile al Lavoratore o alla Ditta – quest’ultima sarà tenuta con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del prestatore di lavoro ritenuto non idoneo.
Compete esclusivamente al Direttore dell’Esecuzione segnalare tempestivamente alla Ditta e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento, l’inadempienza riscontrata, indicando il termine entro il quale la Ditta deve provvedere alla sostituzione.
Le giornate (o frazioni di esse) non erogate con buon esito per i motivi sopra esposti debbono essere indicati nelle “Dichiarazioni riepilogative” di cui all’art. 10.
Nel caso di assenze del lavoratore per malattie che superino il 10% della durata della singola “lettera ordinativo” di cui all’art. 8, la Ditta s’impegna a sostituire il lavoratore. Anche in tal caso, AID corrisponderà soltanto il costo della prestazione effettivamente svolta.
La Ditta è tenuta alla sostituzione dei prestatori di lavoro somministrati assenti per malattia o infortunio, solamente se AID ne fa esplicita richiesta scritta.
La Ditta è consapevole che qualora non accettasse la sostituzione del lavoratore, AID avrà piena ed insindacabile alternativa facoltà di:
- risolvere “in danno” la “lettera ordinativo” con la quale era richiesta la prestazione del lavoratore assente;
- porre a carico della Ditta i maggiori oneri da sostenere per la ricerca di altro lavoratore da porre in sostituzione di quello assente.
Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’inadempimento agli obblighi stabiliti al precedente articolo determinano la facoltà, in capo alla AID, di risolvere unilateralmente il contratto.
Parimenti, il contratto potrà essere risolto nei casi:
a) di cessione del servizio da parte dell’aggiudicatario, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
b) di gravi violazioni:
- dei singoli contratti stipulati con altre Amministrazioni dello Stato;
- dei capitolati d’oneri e condizioni relativi a contratti stipulati con altre Amministrazioni;
- della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
c) di gravi e accertate violazioni, attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge e quant’altro previsto dal presente Capitolato nei confronti dei lavoratori sia singolarmente sia collettivamente considerati.
d) in cui l’AID, a suo insindacabile giudizio, e sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte dal Direttore dell’esecuzione, ritenga che il rapporto con la Ditta aggiudicataria non sia reso in maniera soddisfacente.
e) in caso di riduzione dell’attività di lavoro per atti e fatti non addebitabili all’Ente.
Nei casi suindicati, AID avrà piena facoltà, e la Ditta è di ciò pienamente consapevole, di risolvere il contratto senza necessità di giustificazione, con semplice comunicazione scritta da inviarsi alla Ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (o via pec). In tal caso, la Ditta consapevolmente, nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento a qualunque titolo.
Tale risoluzione comporterà il diritto della Ditta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti sino alla data indicata nella lettera di comunicazione ai quali verranno detratti le eventuali penalità consolidate e le eventuali spese da sostenersi “in danno”.
Art. 16 - SUBAPPALTO
Per la presente commessa non è ammesso il subappalto.
Art. 17 – PENALITA’
Per le inadempienze parziali o totali sulle singole obbligazioni contrattuali, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, la ditta è passibile delle seguenti penalità:
- per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella disponibilità del prestatore di lavoro richiesto, per cause non imputabili all’AID, penalità pari allo 0,2% dell’importo complessivo relativo al lavoratore stesso, indicato nella relativa “lettera d’ordinazione”;
- per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella sostituzione del prestatore di lavoro indisponibile per malattia, quando richiesto da AID, penalità pari allo 0,2% dell’importo complessivo relativo al periodo cui si riferisce la sostituzione;
- per ogni giorno (o frazione) di assenza non giustificata, o non documentata, o non preventivamente preannunciata e concordata con AID, penalità pari allo 0,2% dell’importo complessivo relativo al lavoratore stesso, indicato nella relativa “lettera d’ordinazione”;
- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini per ciascuno di essi stabiliti per cause non imputabili all’Agenzia Industrie Difesa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penalità pari allo 0,2% dell’intero importo contrattuale.
Nel caso in cui AID, per la cause di cui sopra, accetti un adempimento parziale, le penali di cui sopra sono commisurate al prezzo relativo alle prestazioni non eseguite.
In ogni caso, il totale delle penalità applicate non potrà superare il valore del 10% dell’importo complessivo contrattuale.
Art. 18 - RAPPORTO
Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l’AID è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e controllo esclusivo dell’AID. Pertanto il lavoratore è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dalla AID stessa.
Art. 19 - LIBERTA’ SINDACALI
Ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/70 e al CCNL .
Art. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La Ditta rimane titolare del potere disciplinare. Pertanto, le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente da AID alla Ditta stessa la quale provvederà a contestarle al lavoratore, a norma dell’art. 7 della L. 300/70. Per tali circostanze AID avrà piena facoltà di richiedere, e la Ditta ha il dovere di provvedere, la sostituzione del lavoratore indisciplinato.
Art. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
AID si riserva ogni e più ampia facoltà di verifica e vigilanza nel rispetto, oltre che delle norme regolanti la materia della somministrazione di lavoro a tempo determinato, degli obblighi assunti dalla Ditta a seguito di aggiudicazione dell’appalto.
Art. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI (d.lgs. n. 196/2003)
L’aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipula del contratto, dovrà dichiarare:
- di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di riconoscere il diritto della Committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
- di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”.
Art. 23 - RISERVATEZZA
L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto (bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria e di registrazione) sono a carico dell’aggiudicatario
Mentre il concorrente rimane vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta, sulla Committente non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di approvazione degli atti di appalto.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto al segreto professionale, ovvero a rispettare la riservatezza delle informazioni e delle attività svolte. In particolare si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati relativi all’attività della Committente di cui avrà conoscenza nello svolgimento dell’attività.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di ROMA.
Art. 25 – CLAUSOLE DI RINVIO
Laddove non espressamente previsto, la commessa è regolata dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012 laddove applicabili.