COMUNE DI CUNEO
N.51 registro deliberazione
Settore Personale,Socio-Educativo e Appalti
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 27 Febbraio 2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E PER LO SVOLGIMENTO DELLA MISURA DELLA MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014 PRESSO IL COMUNE DI CUNEO – APPROVAZIONE.
L’anno Duemilaventi addì Ventisette del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
XXXXXX XXXXXXXX (Sindaco)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (Vicesindaco) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXX XXXXX (Assessore)
XXXXXXXX XXXXX (Assessore) ASSENTE
XXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXX XXXX (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA XXXXXXX
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione del Vicesindaco XXXXXXXXX XXXXXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 274 s.m.i. del 28 agosto 2000, definisce il lavoro di pubblica utilità come prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;
- parimenti la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 prevede che «…Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. […] La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità…»;
- nell’ambito del perseguimento dei propri obiettivi sociali, di agevolazione e stimolo della funzione rieducativa e di reinserimento dei condannati nella vita della comunità, nonché a supporto dello strumento giuridico delle pene alternative, il Comune di Cuneo collabora attivamente con le istituzioni del Ministero della Giustizia presenti sul territorio, in primis il Tribunale di Cuneo e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo;
- oltre ad assurgere al ruolo di raccordo tra i cittadini e le istituzioni statali, questa Amministrazione ha stipulato nel corso degli anni diverse convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte di soggetti condannati dalla Pubblica Autorità a cui previamente veniva comunicata disponibilità di accoglimento presso i propri settori individuati allo scopo, del lavoro di pubblica utilità e della misura della messa alla prova a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 274/2000 e Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e della Legge 28 aprile 2014 n. 67;
- tra queste, con deliberazione n. 237 del 6 novembre 2014, era stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Cuneo e il Ministero di Giustizia la cui durata, ex art. 8, decorreva a far data dal 1 ottobre 2014 fino al 30 settembre 2018;
- per concretizzare le finalità sopra citate si rende ora necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione con il Tribunale di Cuneo che tenga conto sia degli attuali bisogni numerici di immissione di soggetti sottoposti a pene alternative e della necessità che vengano istruiti e seguiti, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite, da personale dipendente, sia delle mutate esigenze lavorative che richiedono sempre più personale specializzato;
- preso atto che l’articolo 2 comma 2 e 3 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 prevede che:
«…2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.
3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati…»;
Rilevato che, nelle more della stipula di una nuova convenzione e al fine di garantire la continuità di servizio per le posizioni già attivate, il precedente accordo ha goduto di una tacita prosecuzione;
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Considerato che per il rinnovo della convenzione appare opportuno prevedere per il Comune di Cuneo l’accoglimento presso i propri settori e sotto la responsabilità dei propri funzionari un numero massimo di n. 8 soggetti condannati ai lavori non retribuiti, a fronte dei precedenti 12 previsti nella convenzione scaduta;
Preso atto che con deliberazione n. 245 del 31 ottobre 2019 è stata ridefinita la macrostruttura del Comune di Cuneo e il relativo funzionogramma e, con susseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 21 novembre 2019, è stata delineata l’organizzazione interna dell'ente con assegnazione del personale dipendente ai settori comunali;
Accertato che l’art. 1, comma 312 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, così come integrato dall’articolo 1, comma 86 della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, prevede la copertura assicurativa a carico di un “Fondo sperimentale” istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del “Codice della Strada”, condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova, sino ad esaurimento risorse;
Rilevato che per svolgere attività stabilite dalla convenzione è necessario che i soggetti sottoposti a misura restrittiva della libertà individuale, cui è stata previamente concessa disponibilità di inserimento per i lavori di pubblica utilità da parte del Comune di Cuneo, devono essere in possesso di idoneo attestato di frequenza di corso sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, ovvero avere la possibilità di prendere parte ad idoneo corso formativo promosso dal Comune di Cuneo, nelle date stabilite dagli uffici competenti;
Considerato che le attività svolte dai soggetti a titolo di lavori di pubblica utilità o di messa alla prova non vengono retribuite ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 e Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 e ai sensi della Legge n. 67 del 28 aprile 2014 e che a carico del Comune di Cuneo derivano esclusivamente ed eventualmente gli oneri assicurativi non riconosciuti dal “Fondo sperimentale” una volta esauritesi le disponibilità economiche e la quota parte per l’inserimento nei corsi interni concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto lo schema di convenzione [allegato “A”] allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale socio educativo ed appalti— Xxxxxxx dott. Xxxxxxx — ed in ordine alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Xxxxx — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto intercorrente tra il Comune di Cuneo e il Ministero della Giustizia, il quale interviene in persona del Presidente del Tribunale di Cuneo giusta delega, per l’effettuazione degli inserimenti di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità a sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n.274 del 28 agosto 2000 o sottoposti alla messa alla prova ai sensi della Legge n. 67 del 28 aprile 2014, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
2) di autorizzare il dirigente del settore Personale, socio educativo ed appalti, Xxxxxxx Xxxxxxx, alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
3) di disporre con eventuale successivo provvedimento l’impegno derivante dagli oneri assicurativi non riconosciuti dal “Fondo sperimentale” una volta esauritesi le disponibilità economiche e la quota parte per l’inserimento nei corsi interni sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
4) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Xxxx Xxxxx, istruttore direttivo del settore Personale, socio educativo e appalti - servizio Socio educativo.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere onde consentire la regolare prosecuzione dell’attività,
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
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CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E IL COMUNE DI CUNEO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA DA ESPLETARSI PRESSO I SETTORI DEL COMUNE.
Con la presente scrittura intercorrente tra
il Ministero della Giustizia, in persona del Presidente del Tribunale di Cuneo xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, giusta delega ex art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato a norma dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 s.m.i.
e
il Comune di Cuneo, in persona del dirigente del settore Personale, socio educativo ed appalti ‒ Xxxxxxx dott. Xxxxxxx ‒, che ai sensi dell’articolo 29 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” interviene in qualità di rappresentante del Comune di Cuneo [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo – via Roma n. 28, nel cui interesse agisce e stipula, giusto Decreto del Sindaco n. 16 del 4 novembre 2019, depositato agli atti del Comune.
AVENTE AD OGGETTO
la disciplina essenziale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 s.m.i. e del D.M. 26 marzo 2001 e per lo svolgimento della misura della messa alla prova ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67 s.m.i. presso gli uffici del comune di Cuneo.
PREMESSO CHE
‒ a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 s.m.i., il giudice dell’esecuzione può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, o sempre su richiesta dell’imputato può attivare la misura della messa alla prova prevista dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 s.m.i., consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
‒ l’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su
delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
‒ il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
‒ l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’articolo 54 del citato decreto legislativo.
TUTTO QUANTO PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Il comune di Cuneo si impegna ad accogliere presso le proprie strutture e uffici un numero massimo di n. 8 (otto) soggetti condannati alla misura del lavoro di pubblica utilità o messa alla prova.
Il comune si vincola ad accettare presso i propri uffici e strutture ulteriori soggetti sottoposti alle misure di cui sopra solo alla conclusione dell’attività lavorativa dei soggetti già impiegati e comunque in misura non eccedente 8 unità contemporanee.
L’attività da espletare a carico dei soggetti condannati si intende non retribuita ed erogata in favore della collettività, secondo le istruzioni e le direttive assegnate dai responsabili dei settori, in armonia con le finalità stabilite dalla normativa sopra richiamata, disciplinante l’iniziativa.
Il comune di Cuneo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del D.M. 26 marzo 2001 sopra citato, mette a disposizione, per le finalità della presente convenzione, i seguenti settori organizzativi a cui corrispondono le mansioni da svolgere a fianco degli stessi indicate:
Settore/Servizio | Numero persone occupabili | Tipologia di lavoro da svolgere |
Lavori pubblici ed ambiente Servizio lavori pubblici | 2 | Manutenzione del verde di arredo al cimitero comunale e lavori di pulizia e manutentivi |
Personale socio educativo ed appalti servizio Socio educativo | 1 | Riproduzione fotostatica di documenti sistemazione e riordino faldoni e materiale amministrativo |
Cultura attività istituzionali interne e pari opportunità | 2 | Pulizia e riordino dei locali e del cortile di Palazzo Xxxxxx e Museo Civico di Cuneo, sistemazione e riordino materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti |
Elaborazione dati e attività produttive Servizio Attività produttive | 1 | Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti |
Servizi al cittadino e affari legali Servizio Affari demografici | 2 | Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti |
Articolo 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto statuito nella sentenza di condanna, nella quale il Tribunale, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo, la durata complessiva e la distribuzione dell’orario di lavoro.
Articolo 3
Il comune di Cuneo individuerà, attraverso i dirigenti dei settori interessati dall’inserimento lavorativo e di seguito specificati, tramite esplicita nomina nel documento di impegno per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sottoscritto dal soggetto condannato, il funzionario incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati stessi e di impartire a costoro le relative istruzioni operative:
Settore | Dirigente |
Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità | Giraudo xxxx. Xxxxx |
Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive | Xxxxx dott. Xxxxxxxxxxxx |
Elaborazione Dati e Servizi Demografici | Xxxxxxx dott. Xxxx-Xxxxxx |
Personale, Socio-educativo e Appalti | Xxxxxxx dott. Xxxxxxx |
Promozione e sviluppo sostenibile del territorio | Gautero ing. Xxxx |
Lavori Pubblici | Martinetto ing. Xxxxxx |
Il Comune di Cuneo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale di Cuneo eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi di cui sopra.
Articolo 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Articolo 5
È fatto divieto al comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del comune l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, oltre ché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, sono obbligati a coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e sono obbligati a impartire a costoro le relative istruzioni operative e comportamentali.
Al termine del periodo lavorativo i responsabili dei settori di cui all’articolo 3 dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi lavorativi da parte del condannato.
Articolo 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa sia parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, sia da parte del comune di Cuneo.
Sono fatte salve le eventuali responsabilità, nei termini di legge, da parte dei soggetti responsabili dell’attuazione della presente convenzione.
Articolo 8
Il Ministero della Giustizia, tramite il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo, si impegna a selezionare i soggetti da destinare al lavoro di pubblica utilità presso il comune di Cuneo in base alle specifiche mansioni indicate nella tabella di cui all’articolo 1, in modo da agevolare la collocazione dei soggetti da parte dell’ente ospitante.
La presente convenzione avrà la durata di anni quattro, con decorrenza dal 1° marzo 2020 e termine al 29 febbraio 2024.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Cuneo, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali, e all’Ufficio esecuzione penale esterna di Cuneo per l’esecuzione.
Letto, sottoscritto
Cuneo, lì