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CATTOLICA&MOTORI
ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI VEICOLI COMMERCIALI
POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
RC VEICOLI COMMERCIALI
Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MRA - MOD. C&M COMMERCIALI RC 2 - ED. 01/2022)
sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
- DIP Danni (MOD. DIP VC)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ VC)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
EDIZIONE 01/2022
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA. xxxxxxxxx.xx scarica l’app
PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche,casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o
chi contattare in caso di…
SOMMARIO
GLOSSARIO
GLOSSARIO 4
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 11
RC AUTO
SEZIONE RC AUTO 19
ASSISTENZA
SEZIONE ASSISTENZA 51
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE 51
Tabella riassuntiva delle prestazioni Small Medium e Large 55
Soccorso stradale 57
Assistenza al veicolo 61
Assistenza alla persona 82
ASSISTENZA CAMPER 102
ASSISTENZA GOMMATI PESANTI 119
PROTEZIONE LEGALE
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE 134
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” 146
Sezione RC AUTO 146
Sezione ASSISTENZA 147
Sezione PROTEZIONE LEGALE 148
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
A
Abitazione
la dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l’Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Active Auto
È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali, implementa le prestazioni di Assistenza e che premia i guidatori più prudenti.
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.
Allarme Crash
È l’invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all’Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).
Area aeroportuale
Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).
Attestazione dello stato di rischio
Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell’avente diritto nel proprio sito.
Avente diritto
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
B
Banca Dati
La banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
C
Canone
Corrispettivo per l’abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica (Limitato alla soluzione Active Auto).
Car sharing
Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell’ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell’utilizzo effettuato.
Carta Verde
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.
Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.
Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.
Centro Servizi
L’insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.
Cessionario
La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Classe interna
Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.
Classe di merito di conversione universale (CU)
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.
La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.
Comodato
Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del Codice Civile e seguenti).
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Consap
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx).
Contraente
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.
Contratto
Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
Contratto di abbonamento
Il documento contrattuale di comodato d’uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regolamenta fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.
D
D.A.S.
Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.
D.Lgs
Decreto Legislativo
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica
E
Ebbrezza
Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizio- ni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
F
Familiare convivente
La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.
Franchigia
Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Furto
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
G
Guasto
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l’utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).
I
Impresa di Assistenza
Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.
Incendio
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente
L’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Installatore convenzionato
Installatore dei dispositivi tecnologici, scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS (ex ISVAP)
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
L
Legge
Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
M
Massimale
L’importo massimo che la Compagnia assicurativa s’impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell’Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall’Assicurato.
N
Nucleo familiare
Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.
P
Patto di riservato dominio
È un Contratto di vendita con il quale l’acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 Codice Civile)
Polizza
Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.
Portatore di handicap
La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.
Proprietario
L’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
R
Rapina
È il reato, previsto dall’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
R.C.A.
Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.
Responsabilità concorsuale
Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale
Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ricovero
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Risarcimento diretto
Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
S
Sinistro
Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.
Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Società (altre)
Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.
Società Gestionaria
La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.
Società telematica
Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l’Assicurazione auto.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope
Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Start Auto
È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l’utilizzo di dispositivi digitali.
Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).
T
Tariffa
I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Tempàri
Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.
Terzi
Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
V
Veicolo:
autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova e macchine operatrici.
• Limitatamente alla sezione Assistenza:
- Small, Medium, Large: autoveicolo per trasporto di cose, camper, roulotte, rimor- chio campeggio, motocarrozzetta che:
- non superino a pieno carico i 3.500 kg;
- siano ad uso conto proprio o conto terzi.
- Small, Medium: autoveicolo per trasporto di cose, uso noleggio libero che non superi a pieno carico i 3.500 kg;
- camper: autocaravan, caravan a uso proprio (con esclusione dei veicoli in loca- zione o a noleggio) per il trasporto promiscuo di cose e/o persone, regolarmente assicurato con Polizza R.C.A., di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
Attenzione: i veicoli superiori a mt. 3,00 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’assistenza.
- gommati pesanti: autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg, (autoarticola- ti, autotreni, autosnodati, trattori stradali e autoveicoli ad uso speciale).
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Premessa
Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel pre- sente fascicolo e di seguito dettagliate:
• Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente;
• Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large, Camper e Gommati pesanti;
• Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facol- tativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.
ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA
L’Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell’Unione Europea.
L’Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazio- nale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.
Qualora il veicolo circoli all’estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
Sezione Protezione Legale
Le prestazioni di tutela legale elencate nell’art. 2 “Casi garantiti” della sezione “Protezione legale” ai punti:
A. Protezione legale Formula Promozione,
B. Protezione legale Standard,
C. Protezione legale Plus,
sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:
• Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
• Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx: in tutte le restanti ipotesi.
Le prestazioni di tutela legale elencate nell’art. 2 “Casi garantiti” della sezione “Protezione legale” al punto
D. Patente Protetta Standard
sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:
• Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
• Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
• Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.
Le prestazioni di Perdite Pecuniarie elencate nell’art. 2 “Casi garantiti” della sezione “Protezione legale” ai punti:
D. Patente Protetta Standard,
E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:
• Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti, di cui al punto D;
• Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.
L’Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.
ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE
Il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l’eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.
Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il Premio è dovuto per l’intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.
Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all’agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Compagnia;
b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l’agente in qualità di agente della stessa;
c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’agenzia oppure la Compagnia.
ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:
a) annuale, il contratto ha durata annuale;
b) annuale più frazione, la Polizza ha validità per l’intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
c) temporanea, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.
I contratti stipulati nelle forme annuale e annuale più frazione s’intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.
La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l’agenzia alla quale è assegnato il Contratto.
Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l’accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.
Qualora il Contraente non accettasse la proposta di xxxxxxx, il Contratto s’intende risolto nei termini qui descritti.
Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:
• di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
• di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
L’Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.
ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del Codice Civile), possono comportare l’annullamento della Polizza, la perdita del diritto all’indennizzo o l’esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.
ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO
In caso di:
• vendita o messa in conto vendita del veicolo,
• distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
• furto o rapina senza ritrovamento,
il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:
- fornendo la relativa documentazione e
- assumendo l’impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l’assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
La Compagnia, su richiesta del Contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:
• trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
• risoluzione del Contratto;
• cessione del Contratto;
• sospensione del Contratto.
TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)
Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:
• di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;
• locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
• di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
Nel caso in cui l’operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.
Riguardo la garanzia Assistenza, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un veicolo per cui non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato.
Rimborso Premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza) | 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno non goduto |
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l’ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio
R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna della copia:
• del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
o
• dell’attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l’impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Restituzione del Premio | 1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua |
Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:
• previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
• dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.
Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.
In tutti i casi, in assenza dell’idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell’impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina..
CESSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all’acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all’emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.
Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell’Art. 7 “Sospensione e riattivazione del Contratto”.
ART. 7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE
Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l’assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’apposita appendice emessa dalla Compagnia e sottoscritta dal Contraente.
In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.
ESCLUSIONI:
La sospensione non è consentita:
• se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
• per i contratti di durata inferiore all’anno,
• per i contratti ceduti,
• per i contratti amministrati con “libro matricola”,
• per i contratti gestiti con “multiveicolo”,
• per i contratti d’Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
RIATTIVAZIONE
La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.
Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l’operazione è ammessa purché la proprietà sia:
• del medesimo intestatario al P.R.A.;
• del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
• stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione “Gestione della sostituzione e della classe di CU” dell’articolo art. 8 “Bonus/malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)”.
Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l’operazione è ammessa purché la proprietà sia:
• del medesimo intestatario al P.R.A.;
• del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
• di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest’ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.
NOTA BENE:
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:
• una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa;
• una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.
Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell’Assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.
Restituzione del Premio | 1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione |
Per i contratti stipulati nella forma “Bonus/Malus”, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
ART. 8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO
Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.
Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:
• in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
• in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
• in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
L’inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 10 COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:
• è “Consumatore” ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giu- dice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
• non è “Consumatore”, è competente in xxx xxxxxxxxx x’xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (xxxxxx ove ha sede la Compagnia).
ART. 11 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve contattare l’agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l’esercizio del diritto di ripensamento.
La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l’assunzione dell’impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.
Restituzione del Premio | 1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua |
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) dopo l’esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
ART. 13 CONFIGURAZIONE POLIZZA AL RINNOVO
Le parti danno atto e convengono che al rinnovo contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:
• dati riferiti alla tariffazione,
• numero polizze R.C.A. per ogni settore,
• numero polizze per famiglia di prodotto.
Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.
RC AUTO
GARANZIA
R.C.A. E OPZIONI
FACOLTATIVE
In questa Sezione vengono indicate: la garanzia R.C.A., le opzioni facoltative a disposizione del Contraente.
SEZIONE R.C.A.
ART. 1 CHE COS’È ASSICURATO
La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.
Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino del rimorchio identificato con targa propria.
I danni cagionati a terzi dal gancio traino installato e omologato sono compresi.
La Compagnia inoltre assicura:
a) la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
b) i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall’incendio del veicolo assi- curato, quando questo non è in circolazione
Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo | Fino a euro 300.000 per anno assicurativo |
Sono in ogni caso esclusi (relativamente al punto b.):
– i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’assicurato stesso;
– i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate del- la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
c) la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzio- ne delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni. La garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza;
d) la responsabilità civile derivante all’assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna, della Grecia e della Francia, dal rimorchio (o dal semiri- morchio) descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice propria di terzi;
e) la responsabilità dell’istruttore, nel caso di veicolo adibito a scuola guida, per i danni causati a terzi dall’allievo durante l’esercitazione. Viene considerato terzo:
– l’allievo Conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l’effettuazione dell’esame;
– l’esaminatore e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente. (condizione identificata in Polizza come condizione speciale B);
f) relativamente agli autobus, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla cir- colazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi co- munque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. (condizione identificata in Polizza come condizione speciale C).
Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:
• anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria;
• per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle esten- sioni sopra indicate.
Rimorchi – rischio statico
La garanzia vale esclusivamente se il rimorchio è staccato dalla motrice, per:
• i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta;
• i danni derivanti da manovre a mano;
• i danni derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
La Compagnia, solamente per il primo sinistro, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stes- so, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.
CARICO E SCARICO CON DISPOSITIVI MECCANICI
La Compagnia assicura la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati ai terzi, quando il mezzo non è in movimento, nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o disposi- tivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
Sono esclusi i danni:
• alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
• alle persone trasportate sul veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico;
• alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
• alle cose di terzi che l’assicurato ha in custodia o in consegna;
• provocati dall’utilizzo dei mezzi o dispositivi meccanici in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.
La garanzia non è operante inoltre in caso di danni conseguenti ad inquina- mento e se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
TERZI TRASPORTATI
La Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 54 del Codice della Stra- da, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circo- lazione del veicolo stesso ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del Conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose la garanzia è limitata al perso- nale di scorta o addetto al carico e allo scarico.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità del Conducente per gli stessi danni, a con- dizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. (Condizione identificata in Polizza come condizione speciale T).
SGOMBERO NEVE
Qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell’Autorità com- petente l’Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato. (Condizione identificata in Polizza come condizione speciale V).
ART. 2 COSA NON È ASSICURATO
L’Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L’Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:
• dalla circolazione in aree aeroportuali;
• dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
• dalla circolazione del veicolo all’interno di circuiti.
La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.
ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
L’Assicurazione non è operante nel caso di:
• Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (per esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilita- zione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non su- periore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
• Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall’ammontare del danno, a:
Guida in stato di ebbrezza | euro 5.000 |
Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | euro 20.000 |
• veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle dispo- sizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la pre- scritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
• veicolo sottoposto a “fermo amministrativo”;
• Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.
Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
ART. 4 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell’area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxx.xx), l’attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L’attestato di rischio è disponibile anche nell’home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxx.xx) nella sezione “comunicazioni” al link “attestato di rischio”.
Il Contraente e l’avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell’attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:
• il furto del veicolo, l’esportazione definitiva all’estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
• la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l’attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Se il veicolo è cointestato, l’obbligo di consegna dell’attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:
• per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
• per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l’attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.
La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell’intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l’attestazione relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.
Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l’attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
• sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
• cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
ART. 5 FORMULA TARIFFARIA FRANCHIGIA (CONDIZIONE SPECIALE – E)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All’atto della stipulazione di un nuovo Contratto, il Contraente può scegliere, a seconda del tipo veicolo, tra una delle franchigie base riportate nelle tabelle che seguono:
Tabella Franchigia base
TIPO VEICOLO | FRANCHIGIA BASE |
Motocarro | euro 150 |
Autobus | euro 250 |
euro 500 | |
Veicoli trasporto cose | euro 250 |
euro 500 |
La gestione della Franchigia riportata sul Contratto e della classe di merito C.U. avran- no luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D’INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
– il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
– il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, la copia dell’appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all’effetto del Contratto, il Contraente è te- nuto a fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione o di voltura e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga a quanto sopra, sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall’art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
– copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previ- sti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell’attestazione di rischio;
– copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull’attestazione di rischio.
I dati dell’attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella tabella che segue:
Tabella maggiorazione della Franchigia
TIPO VEICOLO | MAGGIORAZIONE DELLA FRANCHIGIA BASE |
Motocarro | euro 150 |
Autobus | euro 500 (per l’opzione fr. 250) |
euro 1.000 (per l’opzione fr. 500) | |
Veicoli trasporto cose | euro 150 (per l’opzione fr. 250) |
euro 200 (per l’opzione fr. 500) |
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO C.U.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato, il Contratto verrà emesso con l’importo della Franchigia scelta dal Contraente e assegnato alla classe di merito C.U.:
• riportata sull’attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l’accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assi- curazione;
• sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione “rinnovo del Contratto” nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione
1. Assegnazione alla classe.
Nel caso in cui non sia specificata la classe C.U. di assegnazione sull’attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati, la collocazione alla classe C.U. avrà luogo a seconda della formula tariffaria presente sull’attestazione, secondo le seguenti regole:
Formula “Tariffa fissa” | Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pre- gressa |
Formula “Franchigia” | Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell’attestazione di rischio nella Banca Dati.
Se al momento della stipula del Contratto l’attestazione di rischio non risulta, per qual- siasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a) acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b) richiede al Contraente una dichiarazione scritta, per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della Franchigia.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza in Banca Dati dell’attestazione di rischio utile e nell’impos- sibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richie- de al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un’Impresa di Assicurazione alla qua- le sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sosti- tutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall’Impresa di assicura- zioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell’attestazione di rischio
L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza alcuna maggiorazione della Franchigia.
4. Veicolo già assicurato all’estero.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero:
• il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero,
• che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 (“clas- se d’ingresso”),
• sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d’ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente
e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichia- rati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione “Rinnovo del Contratto”) (es.: riprendendo l’esemplificazione di cui al punto prece- dente con l’evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimma- tricolazione con targa italiana, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall’as- sicuratore estero.
In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il Contratto è asse- gnato alla classe di C.U. 14 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella “tabella maggiorazione della Franchigia”.
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all’anno, il Con- traente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
· alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
· alla Franchigia base scelta.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della do- cumentazione
Si procede all’assegnazione alla classe C.U. 18 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella “tabella maggiorazione della Franchigia” nei seguenti casi:
Indisponibilità dell’attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertifica- no la posizione assicurativa e, ove previsto, dell’eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell’at- testato di rischio |
Validità dell’attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circo- lazione nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospen- sione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all’assegnazione alla classe C.U. 14 e la Franchigia base sarà maggiorata dell’importo indicato nella “tabella maggiorazione della Franchigia”, nel caso di veicolo già assicurato all’estero, se non vengono consegnati:
• la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero
• e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo, indicato nella dichiarazione, con targa italiana,
7. Revisione della classe di merito
L’assegnazione alla massima classe di penalizzazione C.U. (18), per assenza di ido- nea documentazione all’atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probato- ria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della Franchigia
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, l’importo della Franchigia scelto dal Contraente, al momento dell’emissione del primo Contratto, non è soggetto a variazioni anche nel caso in cui, nel periodo di osservazione come sotto definito, la Compagnia abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.
Periodo di osservazione
È il periodo di tempo nel quale la Compagnia osserva e registra gli eventuali sinistri commessi o subiti dall’assicurato e si quantifica come segue:
• in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assi- curativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
• in caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
2. Gestione della classe C.U.
Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti di cui alla sezione “rinnovo del Contratto” della “Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I – trasporto cose conto proprio; L – trasporto cose conto terzi)”.
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo oggetto di sostituzione (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Con- tratto sostituito.
ART. 6 FORMULA TARIFFARIA TARIFFA FISSA
E’ la formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispetti- vamente in assenza od in presenza di sinistri definiti dalla Compagnia nel periodo di osservazione.
Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione del- la classe C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella “Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I – trasporto cose conto proprio; L – trasporto cose conto terzi)”.
ART. 7 FORMULA TARIFFARIA PEJUS (CONDIZIONE SPECIALE – G)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Pejus”, che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con re- sponsabilità principale o con responsabilità concorsuale.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l’applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
• in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assi- curativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
• in caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All’atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l’eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D’INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all’occorrenza, la copia dell’appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all’effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercor- re tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall’art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell’atte- stazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assi- curare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull’attestazione di rischio.
I dati dell’attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all’applicazione del “Pejus” del 25%.
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l’assegnazione al “Pejus” e alla classe di merito C.U. avviene:
• sulla base dell’attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l’accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assi- curativa;
• sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione “rinnovo del Contratto” nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa
1. Assegnazione della classe
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
• alla classe di merito CU riportata sull’attestazione di rischio, acquisita telematica- mente tramite l’accesso alla Banca Dati;
• al “Pejus” sulla base della tabella sotto riportata:
Tabella di conversione dalla classe CU al “Pejus”
CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE | SINISTRI NELL’ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE | |||
0 | 1 | 2 | 3 o più | |
Da classe 1 a classe 18 | Tariffa fissa (Pejus) | Pejus +5% | Pejus +15% | Pejus +25% |
Nel caso in cui sull’attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l’accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia “Tariffa fissa” o “Franchigia”, la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:
Formula “Tariffa fissa” | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula “Franchigia” | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell’attestazione di rischio nella Banca Dati
Se al momento della stipula del Contratto l’attestazione di rischio non risulta, per qual- siasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a. acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e del Pejus.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza in Banca Dati dell’attestazione di rischio utile e nell’impos- sibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richie- de al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l’intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un’Impresa di Assicurazione alla qua- le sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall’Impresa di assicura- zioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell’attestazione di rischio
L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.
4. Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero:
• il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero,
• che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 (“clas- se d’ingresso”),
• sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d’ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichia- rati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione
“Rinnovo del Contratto”) (es.: riprendendo l’esemplificazione di cui al punto prece- dente con l’evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pre- gressa dichiarata si procederà all’applicazione della tariffa “Pejus” sulla base delle re- gole di cui alla “tabella di conversione dalla classe CU al “Pejus”” di cui al punto 1 della presente sezione.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimma- tricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, con targa italiana.
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all’anno, il Con- traente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
• alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
• alla tariffa Pejus.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggio- razione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione
Si procede all’assegnazione alla classe di C.U. 18 e all’applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:
Indisponibilità dell’attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertifica- no la posizione assicurativa e, ove previsto, dell’eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell’at- testato di rischio |
Validità dell’attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circo- lazione nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospen- sione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all’assegnazione della classe C.U. 14 e all’applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all’estero, se non vengono consegnati:
• la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero
• e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
7. Revisione della classe di merito
L’assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l’applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all’atto della sottoscri- zione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò av- venga non oltre tre mesi da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della classe di merito
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Con- tratto è assegnato alla classe C.U. e al “Pejus” in base alle «Tabelle delle regole evolu- tive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del “Pejus” si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori perio- do di osservazione, ossia:
• nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua sca- denza (cosiddetti sinistri tardivi)
• e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di “ri- ciclo”. Questa prevede l’individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell’attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all’Im- presa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella delle regole evolutive della classe C.U.
CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA | CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” | ||||
0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 o più SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella delle regole di assegnazione del “Pejus”
SINISTRI NELL’ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE | |||
0 | 1 | 2 | 3 o più |
Tariffa fissa (Pejus) | Pejus +5% | Pejus +15% | Pejus +25% |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell’esercizio in cui l’elimi- nazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
b) e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle “Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione” con i conseguenti con- guagli del Premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all’applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:
• alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell’ambito della procedura di Indenniz- zo Diretto),
• o alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla sca- denza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento dello stato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l’attesta- zione di rischio sia nell’area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l’eventuale sinistro:
• sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
• sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di os- servazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
L’aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU
Premesso che:
• in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
• e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),
è possibile mantenere la classe di merito C.U.:
• in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
• nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all’omonima sezione contenuta nell’art. 8 “Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)”, per tutti i dettagli in termini di applicabilità.
ART. 8 BONUS/MALUS (CONDIZIONE SPECIALE VEICOLI TRASPORTO COSE: I – CONTO PROPRIO; L – CONTO TERZI)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede ridu- zioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 30 classi di merito interne (dalla 1 alla 30) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
• in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assi- curativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
• In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All’atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. ven- gono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DI INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 e alla classe interna:
- 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi;
- 4 per camper conto proprio uso privato se
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; oppure
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, la co- pia dell’appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all’effetto del Contratto, il Con- traente è tenuto a fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall’art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previ- sti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell’attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull’attestazione di rischio.
I dati dell’attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati.
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l’assegnazione alla classe di merito avviene:
• sulla base dell’attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l’acces- so alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assicurazione;
• sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione “rinnovo del Contratto” nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione
1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
• alla classe di merito CU riportata sull’attestazione di rischio, acquisita telematica- mente attraverso l’accesso alla Banca Dati;
• alla classe di merito interna sulla base delle seguenti regole:
a) determinazione della classe interna di origine in base al numero delle colonne della sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio nelle quali non com- paia l’indicazione N.D. (non disponibile) e/o N.A. (non assicurato) come da tabella sotto riportata. Attenzione: qualora l’attestazione di rischio sia scaduta in data an- tecedente l’annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente), nella de- terminazione degli anni assicurati, le annualità non valorizzate dalla tabella della sinistrosità pregressa, dovranno essere considerate come N.A. (non assicurato).
Tabella classe di origine per autoveicoli trasporto cose conto proprio
TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 1 E 8 | |||||||||
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 |
4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 |
3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 |
2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 |
≤1 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 |
TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 9 E 18 | |||||||||
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
2 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
≤1 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
Tabella classe di collocazione per autoveicoli trasporto cose conto terzi
TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 1 E 8 | |||||||||
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 |
5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 |
4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 |
3 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
≤1 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
TABELLA DI COLLOCAZIONE SE CLASSE C.U. COMPRESA TRA 9 E 18 | |||||||||
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
4 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
3 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
≤1 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
b) Qualora dalla tabella della sinistrosità pregressa:
- non risultino sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato alla classe di origine;
- risultino sinistri pagati, con responsabilità principale e/o con responsabilità con- corsuale, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito di origine maggiora- ta di 3 classi per ogni sinistro.
c) Nel caso di assunzione di un camper conto proprio ad uso privato per la colloca- zione della classe di merito interna si dovrà procedere come segue:
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia completamente valorizzata (assenza di N.A. o N.D.) e non risultano sinistri il Contratto verrà assegnato alla classe di merito interna 1;
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzata anche con N.A. (escluso N.D.) e non risultano sinistri, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito 4;
- in tutti gli altri casi non contemplati si applicano le regole di cui ai punti a) e b) precedenti.
2. Nel caso in cui sull’attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l’ac- cesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia “Tariffa fissa” o “Franchigia”, la collocazione alla classe C.U. avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
Formula “Tariffa fissa” | Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pre- gressa |
Formula “Franchigia” | Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
3. Indisponibilità dell’attestazione di rischio nella Banca Dati.
Se al momento della stipula del Contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qual- siasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a) acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b) richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza in Banca Dati dell’attestazione di rischio utile e nell’impos- sibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richie- de al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un’Impresa di Assicurazione alla qua- le sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall’Impresa di as- sicurazioni o dal commissario liquidatore.
4. Validità dell’attestazione di rischio.
L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi (C.U. 14).
5. Veicolo già assicurato all’estero.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero:
• il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero,
• che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U. partendo dalla classe 14 (“clas- se d’ingresso”),
• sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d’ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe C.U. 4, ossia classe 14 – 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe di C.U. come al punto prece- dente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri
dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi se- zione “Rinnovo del Contratto”) (es.: riprendendo l’esemplificazione di cui al punto precedente con l’evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base delle regole di cui al punto 1 della presente sezione.
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10 , se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimma- tricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, con targa italiana.
6. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all’anno, il Con- traente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
• alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
• alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1;
• alla classe di merito interna 4 per i camper uso privato.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe di merito interna come sopra indicato.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della do- cumentazione
Si procede all’assegnazione alla classe interna 30 (C.U. 18) nei seguenti casi:
Indisponibilità dell’attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertifica- no la posizione assicurativa e, ove previsto, dell’eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell’at- testato di rischio |
Validità dell’attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circo- lazione nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospen- sione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all’assegnazione alla classe interna 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all’estero, se non vengono consegnati:
• la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero
• e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
8. Revisione della classe di merito
L’assegnazione alla massima classe di penalizzazione (interna 30 – C.U. 18) per as- senza di idonea documentazione all’atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data suc- cessiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
• con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi pre- cedenti;
• con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quin- quennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base ai sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia:
• nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi)
• e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una proce- dura automatizzata definita di “riciclo”. Detta procedura prevede l’individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) ri- portato nell’attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all’Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
• Tabella delle regole evolutive classi interne
CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” PER AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE CONTO PROPRIO | |||||
0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 5 o più SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
12 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
13 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
14 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
15 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
17 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
18 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
19 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
20 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
21 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
22 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 |
23 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
24 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 |
25 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
26 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
28 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” PER AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE CONTO XXXXX | |||||
0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 5 o più SINISTRI | |
1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
9 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
10 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
13 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
14 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
15 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
17 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
18 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
19 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
20 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
21 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
22 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
23 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 |
24 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
25 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 |
26 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
28 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.
CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA | CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI “OSSERVATI” | ||||
0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 o più SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell’e- sercizio in cui l’eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito interna/CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
b) e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stes- so venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secon- do i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del Premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al Contraente di evitare la mag- giorazione della tariffa (malus) conseguente all’applicazione delle regole evolutive (vedi tabelle), offrendo:
• alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell’ambito della procedura di Inden- nizzo Diretto),
• alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla sca- denza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento attestato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l’attestazio- ne di rischio sia nell’area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l’eventuale sinistro:
• sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
• sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di os- servazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L’aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
CAMBIO D’USO - CONVERSIONE DELLA CLASSE INTERNA
In caso di cambio d’uso del veicolo da conto terzi a conto proprio e viceversa, relativa- mente alla classe interna si applicano le seguenti tabelle di conversione.
Da Bonus/Malus Conto Terzi a Bonus Malus Conto Proprio
Classi di merito di provenienza CONTO TERZI | Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 13 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 16 |
26 | 17 |
27 | 17 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 20 |
Da Bonus/Malus Conto proprio a Bonus/Malus Conto terzi
Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO | Classi di merito di provenienza CONTO TERZI |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 10 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 14 |
8 | 15 |
9 | 16 |
10 | 18 |
11 | 19 |
12 | 20 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 28 |
19 | 29 |
20 | 30 |
21 | 30 |
22 | 30 |
23 | 30 |
24 | 30 |
25 | 30 |
26 | 30 |
27 | 30 |
28 | 30 |
29 | 30 |
30 | 30 |
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.
Premesso che:
• in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
• la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di alie- nazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),
è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
• in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
• nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di se- guito dettagliati.
In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d’ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall’articolo “cessazione del rischio”.
Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe
C.U. e della relativa “tabella della sinistrosità pregressa”
a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
La sola classe C.U. sarà conservata dai cointestatari cedenti per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della sola classe C.U. sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla ces- sione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
c) Mancato buon fine della vendita
Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:
• posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
• o ritrovato a seguito di furto totale,
e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l’avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistro- sità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.
Al Contratto va allegata:
• dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
• la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.
d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o colpito da furto totale.
L’avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell’attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o colpito da furto totale. L’operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull’attestazione stesso.
Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l’utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:
• copia del documento da cui si evinca l’avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull’attestato di rischio;
• copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
e) Veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine
Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle dispo- sizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito sia se provvede all’acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell’utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisca uno nuovo.
In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamen- te al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.
Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.
f) Veicolo intestato a portatore di handicap
Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’intestazione a suo nome del nuovo vei- colo;
• copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.
Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito
C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.
g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi
La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il “de cuius”.
L’erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
• autocertificazione dello stato di convivenza con il “de cuius” al momento del decesso.
h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare perso- na fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e vicever- sa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’avvenuto trasferimento di proprietà,
• Copia della visura camerale per la verifica della compagine sociale.
La disposizione si applica anche in caso di veicolo acquistato in proprio da perso- na fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’avvenuto trasferimento di proprietà;
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;
• inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
– la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedo- no il veicolo
– copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale.
i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali.
La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l’avvenuto trasferimento di proprietà;
• copia dell’atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.
j) Cambio di destinazione d’uso
Ferma l’immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d’uso dello stesso.
Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia o sia stata risolta di diritto prima della scadenza naturale del contratto, il contraente potrà stipulare un nuovo contratto in data successiva alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) utilizzando l’attestazione di rischio precedentemente rilasciata.
Al Contratto dovranno essere allegati:
• dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.
Sarà assegnata la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.
ART. 9 FORMULA FRANCHIGIA CON BONUS/MALUS (CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI TRASPORTO COSE: M – CONTO PROPRIO; N – CONTO TERZI)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma mista Franchigia con Bonus/Malus. La Franchigia, scelta dal Contraente e precisata in Polizza, è fissa ed assoluta per ogni sinistro.
GESTIONE DEL CONTRATTO
Per la gestione del Contratto si osservano, ove compatibili, le medesime disposizioni di cui alla “Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)” con le seguenti particolarità:
• Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Compagnia con- serva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
• Le maggiorazioni di Premio (malus), previste dalla “Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I – conto proprio; L – conto terzi)” saran- no applicate solo in presenza di sinistri, il cui importo liquidato anche parzialmen- te, nel periodo di osservazione, sia superiore all’importo della Franchigia scelta dal Contraente.
• Il passaggio da tariffa «Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/ conto terzi (Condizione speciale I/L) a tariffa «Franchigia con Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale M/N), è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del Contratto. Il Contraente sceglie l’importo della Franchigia e il Premio viene calcolato con riferimento al coef- ficiente della classe di merito maturata nella tariffa «Bonus/Malus».
ASSISTENZA
PRESTAZIONE FACOLTATIVA DI ASSISTENZA
In questa Sezione vengono indicate le prestazioni di assistenza, acquistabili scegliendo una tra le diverse opzioni proposte.
SEZIONE ASSISTENZA
Premessa
In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:
• SMALL
• MEDIUM
• LARGE
• CAMPER
• GOMMATI PESANTI
Le prestazioni sono valide solo se l’opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE
Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree:
• Soccorso stradale,
• Assistenza al veicolo,
• Assistenza alla persona.
NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI
ART. 1 CHE COS’È ASSICURATO
Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all’Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l’intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un’auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.
In tutti i casi, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.
Le prestazioni di seguito elencate sono estese:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA alle forme di mobilità non convenzionale quando il Contraente di polizza si trova alla guida di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo identificato in polizza compreso tra quelli di seguito elencati: • autoveicoli a noleggio a breve termine; • autoveicoli in car sharing; • biciclette di proprietà (con esclusione dell’attività di natura professionale); • biciclette in bike sharing; • monopattino, anche elettrico, di proprietà del Contraente di polizza. |
ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA
Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:
• dolo dell’Assicurato;
• suicidio o tentato suicidio;
• abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
• gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Nel caso in cui l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l’assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all’art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
DOVERI DEL CONTRAENTE
A parziale deroga dell’art. 1910 Codice Civile, l’assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
ART. 3 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l’Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione
24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l’effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL’ITALIA:
al numero verde
800 572 572
DALL’ESTERO:
al numero
x00 00 00 00 00 00
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Or- ganizzativa può mettersi in contatto tramite l’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
In ogni caso l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
• targa del veicolo assicurato;
• tipo di servizio richiesto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’erogazione dell’assistenza.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso di sinistro.
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l’integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
• siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
• siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell’Assicu- rato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documen- tazione completa.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE | ||||||
OPZIONE TARIFFARIA RCA | START | ACTIVE | ||||
FORMULE PRESTAZIONI | SMALL | MEDIUM | LARGE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
SOCCORSO STRADALE | ||||||
OFFICINA MOBILE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRAINO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RECUPERO FUORISTRADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASSISTENZA AL VEICOLO | ||||||
AUTO IN SOSTITUZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA | ✓ | ✓ | ||||
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA | ✓ | ✓ | ||||
INVIO PEZZI RICAMBIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RECUPERO VEICOLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AUTODEMOLIZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABBANDONO MEZZO ALL’ESTERO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INVIO DI UN AUTISTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SPESE D’ALBERGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTICIPO SPESE LEGALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERPRETE A DISPOSIZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = prestata vuoto = non prestata
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE | ||||||
OPZIONE TARIFFARIA RCA | START | ACTIVE | ||||
FORMULE PRESTAZIONI | SMALL | MEDIUM | LARGE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
ASSISTENZA ALLA PERSONA | ||||||
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE | ✓ | ✓ | ||||
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CONSULENZA MEDICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ANTICIPO SPESE MEDICHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
INVIO DI AUTOAMBULANZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RIMPATRIO SALMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RIMPATRIO SANITARIO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
VIAGGIO DI UN FAMILIARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O POR- TATORI DI HANDICAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO | ✓ | ✓ | ||||
ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO | ✓ | ✓ | ||||
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | ✓ | ✓ | ||||
ASSISTENZA FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI | ✓ | ✓ | ||||
ASSISTENZA PSICOLOGICA | ✓ | |||||
INVIO DI UNA BABY SITTER | ✓ | ✓ | ||||
INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE | ✓ | ✓ | ||||
CONSEGNA FARMACI PRESSO ABITAZIONE | ✓ | ✓ | ||||
SPESA A CASA | ✓ | ✓ | ||||
CUSTODIA ANIMALI | ✓ | ✓ |
✓ = prestata vuoto = non prestata
SOCCORSO STRADALE
ART. 4 OFFICINA MOBILE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un’officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:
a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
c) dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo;
d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l’esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l’evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | sulla rete autostradale. | fuori dal comune di residenza dell’Assicurato. | ovunque. |
ACTIVE | ovunque. | ovunque. |
Tabella valida per il punto d)
L’officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;
e) montaggio delle catene da neve
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | solamente per conducenti: • di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o • con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente. | per tutti i conducenti. | |
ACTIVE |
Tabella valida per il punto e)
Sono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.
CASI SPECIFICI
Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assi- stenza venga erogato a favore di conducenti:
• di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
• con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
• danni agli penumatici (compresa la foratura, l’esplosione, lo squarcio e la rottura) o
• necessità di montaggio delle catene da neve.
In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l’intervento sul luogo del fermo l’operatore dell’officina mobile:
• riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
• fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneu- matico o del kit di riparazione
la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 “Traino”.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 5 TRAINO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
d) dimenticanza delle chiavi all’interno dell’abitacolo;
e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l’esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l’evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | sulla rete autostradale; | fuori dal comune di residenza dell’Assicurato; | ovunque; |
ACTIVE | ovunque; | ovunque; |
Tabella valida per il punto e)
mette direttamente a disposizione all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:
1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall’Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
XXXXX | 00 xx | 00 xx | 00 xx |
ACTIVE | 30 km | 35 km | 40 km |
Tabella valida per il punto 3)
dal punto di fermo del veicolo o
4) alla residenza/domicilio dell’Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | 10 km | |
ACTIVE |
Tabella valida per il punto 4)
dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell’Assicurato all’erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.
Il costo del traino, compresa l’eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rima- ne a carico della Compagnia.
Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall’Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l’Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l’ec- cedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzio- nale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.
Sono a carico dell’Assicurato:
• le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (per- corsi fuoristrada);
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
CASI SPECIFICI
Il Conducente:
• di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
• con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via perma- nente
può chiedere l’intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneu- matici (compresa la foratura, lo squarcio, l’esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | incidente | incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata | |
ACTIVE |
che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il dan- neggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell’ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 200 per sinistro | euro 1.200 per sinistro | |
ACTIVE |
L’eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell’Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l’erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pa- gamento.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l’evento ac- cade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ASSISTENZA AL VEICOLO
ART. 7 AUTO IN SOSTITUZIONE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
• guasto;
• incidente;
• incendio, furto anche parziale o tentato, raxxxx xentata così come riscontrabile da co- pia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;
che comporti l’immobilizzo del veicolo:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione | •per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione o •per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l’invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell’officina incaricata della riparazione o •nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o •a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi | •a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione (“DRIVER CONTINUITY”); •a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere |
ACTIVE | per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione |
mette direttamente a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio con- venzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un’autovettura di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | 1.200 cc di cilindrata | •1.200 cc di cilindrata o •1.600 cc di cilindrata se al momento dell’evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente | 1.600 cc di cilindrata |
ACTIVE |
senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | 7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | 10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | •3 giorni continuativi (“DRIVER CONTINUITY”) attivabile entro 48 ore dal momento del fermo •10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) |
ACTIVE |
Sono a carico dell’Assicurato:
• le spese per il carburante;
• i pedaggi in genere;
• multe e contravvenzioni;
• eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, “kasko”, ecc. …)
• le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
• le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato al momen- to del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
ESTENSIONI
L’operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | •2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio •2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse •10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere •40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente | •20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere •60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente |
ACTIVE |
CASI SPECIFICI
Il Conducente:
• di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
• con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via perma- nente
può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 200 | euro 250 | |
ACTIVE |
previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l’utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).
ESCLUSIONI
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono co- munque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
• immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
• demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
ART. 8 INVIO TAXI PER RITIRO AUTO SOSTITUTIVA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell’auto in so- stituzione prenotata a seguito dell’erogazione della prestazione normata all’art. 7 “Auto in sostituzione”, mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | euro 50 per sinistro | una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell’Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l’Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all’art. 21 “Spese d’albergo”. |
ACTIVE |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
ART. 9 INVIO TAXI PER RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell’erogazione della prestazione normata all’art. 7 “Auto in sostituzione”, mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata | |
ACTIVE |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
ART. 10 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI / CID
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all’attribuzione di responsa- bilità (punto 12 del modello CAI / CID). | ||
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO E CONSIGLI TELEFONICI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornisce informazioni su:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | •viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; •condizioni meteorologiche sulle strade; •informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); •informazioni turistiche (formalità per viaggiare all’estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); •informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). | •viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; •condizioni meteorologiche sulle strade; •informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); •informazioni turistiche (formalità per viaggiare all’estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); •informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); •rete dei concessionari delle case automobilistiche; •punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; •punti di assistenza per riparazioni pneumatici; •caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; •ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione; | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 12 RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo di un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che abbia subito il sequestro del veicolo identificato in po- lizza conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, nonostante il regolare pagamento del Premio dovuto alla Compa- gnia, mette a disposizione dell’Assicurato e degli even- tuali altri trasportati: •un biglietto aereo in classe economica o •un biglietto ferroviario in prima classe o •un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) di sola andata ritenuto idoneo a giudizio della Struttura Organizzativa, per raggiungere: •la destinazione del viaggio purché comprovata da idonea documentazione o •il domicilio o la residenza dell’Assicurato in Italia. È facoltà dell’Assicurato, entro le 72 ore successive al sequestro del Veicolo, richiedere un’autovettura sostitutiva con le modalità normate all’art. 7 “Auto in sostituzione”. Se il dissequestro dell’autoveicolo interviene in data antecedente alla scadenza di as- segnazione del veicolo in sostituzione, l’Assicurato è obbligato a darne immediato avviso alla Struttura organizzativa e a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al gior- no del dissequestro. Per l’erogazione dei servizi di “continuazione del viag- gio o rientro al domicilio” e di “auto sostitutiva” l’Assicu- rato deve trasmettere alla Struttura Organizzativa: •la copia del verbale di sequestro del veicolo e la quietanza emessa dalla Compagnia che attesti il re- golare pagamento del Premio assicurativo RCA. |
Massimale | •euro 250 IVA inclusa per sinistro per la “continuazione del viaggio o rientro al domicilio” per tutti gli Assicurati trasporti nel momento del sequestro del veicolo •5 giorni consecutivi per “auto sostitutiva” |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 13 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
• guasto;
• incidente;
• incendio, furto anche parziale o tentato, raxxxx xnche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente;
invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i con- cessionari ufficiali in Italia.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. 14 RECUPERO DEL VEICOLO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di: •guxxxx, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 gior- ni lavorativi o •furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza, dopo aver preso contatto con l’officina inca- ricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l’Assicurato. Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organiz- za il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commer- ciale del relitto dopo il sinistro. | |
ACTIVE |
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Massimale | euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 15 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di: •guxxxx, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche ten- tata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o •furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all’estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell’evento. Sono a carico dell’Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l’evento risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valo- re commerciale del relitto. L’eventuale eccedenza economica rimane a carico dell’Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo eccedente. | ||
ACTIVE |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | L’operatività della presente prestazione, ad insinda- cabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all’irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all’invio degli stessi in base a quanto normato all’art. 13 “Invio dei pezzi di ricambio” | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. 16 AUTODEMOLIZIONE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla suc- cessiva demolizione del veicolo a seguito: •di guasto; •di incidente; •di incendio; •di furto anche parziale o tentato, raxxxx xnche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente; •in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46); ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. L’Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l’entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione (“perdita totale” del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l’Assicurato deve produrre la seguente do- cumentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell’intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equi- valente) dell’incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall’intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automati- camente la decadenza del diritto all’erogazione della prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell’erogazione della prestazione l’Assicurato è comunque tenu- to a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. | ||
ACTIVE |
segue alla pagine sucessiva
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione. Sono a carico dell’Assicurato: •eventuali costi relativi all’intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; •altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall’Assicurato. | ||
ACTIVE |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. 17 ABBANDONO LEGALE DEL MEZZO ALL’ESTERO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | In alternativa alla prestazione normata all’art. 15 “Rim- patrio del veicolo a mezzo pianale”, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del vei- colo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione. Rimangono a carico della Compagnia i costi amministra- tivi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell’Assicurato i costi relativi alla do- cumentazione eventualmente necessaria al disbri- go delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso. | |
ACTIVE |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. 18 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su ri- chiesta dell’Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: •certificato cronologico, •certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l’Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: •la targa del veicolo e •l’originale della denuncia di furto totale presentata all’Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato, che è tenuto a fornirla inte- gralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza. Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi. | ||
ACTIVE |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. 19 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato gli mette direttamente a disposizione:
• un biglietto aereo in classe economica o
• un biglietto ferroviario in prima classe
di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
• riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o rapina parziale, rapina tentata o
• ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 20 INVIO DI UN AUTISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
• incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il Con- ducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
• xxxxx, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all’estero al Conducente del veicolo indicato in polizza
mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nes- suno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.
Sono a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pe- daggi autostradali.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 21 SPESE D’ALBERGO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato ed a seguito di:
• guasto;
• incidente;
• incendio, furto anche parziale o tentato, xxxxxx anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’autorità competente;
che comporti
• l’immobilizzo del veicolo assicurato e
• una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.
Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 300 | euro 600 | |
ACTIVE |
Sono a carico dell’Assicurato le spese relative al trasferimento verso l’albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 22 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | •guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all’estero per oltre 5 giorni o •furto o rapina del veicolo | •guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all’estero per oltre 5 giorni o •furto o rapina del veicolo o •forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all’attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione | |
ACTIVE |
permette agli Assicurati di:
• continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
• di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
a) un biglietto aereo di classe economica o
b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle con- dizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | 1.200 c.c. di cilindrata | se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata | |
ACTIVE |
Tabella valida per il punto c)
Sono a carico dell’Assicurato:
• le spese per il carburante;
• i pedaggi in genere;
• multe e contravvenzioni;
• eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, “kasko”, ecc. …)
• le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
• le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall’Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili.
Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (Condu- cente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 300 | euro 1.000 | |
ACTIVE |
È a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
CASI SPECIFICI
Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:
• di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
• con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via perma- nente
può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleg- gio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
• alla propria residenza o
• alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al do- micilio.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 23 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture ine- renti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell’Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. Per l’attivazione della prestazione l’Assicurato deve comunicare: •la causa della richiesta; •l’ammontare della cifra necessaria; •il suo recapito; •le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. | ||
ACTIVE |
Massimale | euro 1.500 |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 24 ANTICIPO SPESE LEGALI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
• incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
• fermo giudiziario o
• arresto o
• minaccia di arresto
anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere diret- tamente, l’onorario di un legale entro il seguente massimale:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 1.000 | euro 2.500 | |
ACTIVE |
La prestazione viene fornita a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Per l’attivazione della prestazione l’Assicurato deve comunicare:
• la causa della richiesta,
• l’ammontare della cifra necessaria,
• il suo recapito,
• le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato;
• provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l’ammon- tare degli interessi al tasso legale corrente.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 25 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato ed a seguito di: •incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o •fermo giudiziario o •arresto o •minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall’autorità. La prestazione viene fornita a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione del- le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. Per l’attivazione della prestazione l’Assicurato deve comunicare: • la causa della richiesta, • l’ammontare della cifra necessaria, • il suo recapito, • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garan- zia di restituzione dell’importo anticipato; • provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’an- ticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. | ||
ACTIVE |
Massimale | euro 6.000 |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 26 INTERPRETE A DISPOSIZIONE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: •incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o •fermo giudiziario o •arresto o •minaccia di arresto o •infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese. | ||
ACTIVE |
Massimale | euro 1.000 |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 27 AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che ne ha necessità, gli mette a disposizione un veicolo a tariffa convenzionata presso la più vicina stazione di autonoleggio. È a carico dell’Assicurato qualsiasi onere di noleg- gio del veicolo. |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
ART. 28 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al conte- nuto dei messaggi. | ||
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 29 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato fornisce informazioni su: •cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; •medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; •centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni. | ||
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 30 CONSULENZA MEDICA
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START | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infor- tunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o pre- scrizioni. NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie). | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 31 ANTICIPO SPESE MEDICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e nel caso in cui lo stessa debba sostenere delle spese mediche impre- viste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.
Se l’ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata sola- mente dopo che l’Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Per l’attivazione della prestazione l’assicurato deve comunicare:
• la causa della richiesta,
• l’ammontare della cifra necessaria,
• il suo recapito,
• le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell’assicurato | |
ACTIVE |
Massimale | • euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, • estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 32 INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’assicurato col- pito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, or- ganizza, successivamente al ricovero di primo soccor- so dell’Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza. | |
ACTIVE |
Massimale | 600 km di percorso complessivo andata e ritorno |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 33 RIMPATRIO SALMA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell’Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | euro 4.000 | euro 5.000 | |
ACTIVE |
anche se coinvolti più assicurati.
Se l’erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo rite- nute da essa adeguate per garantire la restituzione dell’eccedenza.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 34 RIMPATRIO SANITARIO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richie- sta dell’Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell’Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: •aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l’evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o •aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o •treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o •autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell’Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all’Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La prestazione non è operante: •per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o •qualora l’assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie con- tro il parere dei medici curanti. | ||
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 35 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti cu- rabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortu- nio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell’Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:
• aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l’evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo);
• aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a cari- co della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 36 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di:
• erogazione della prestazione normata all’art. 35 “trasferimento in centro medico at- trezzato” e
• dimissione dal centro medico dopo la degenza
organizza il rientro dell’Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
• aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a cari- co della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
L’assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.
La prestazione è operante quando l’evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 37 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizio- ne medica scritta, organizza il prolungamento del sog- giorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l’Assicurato dovrà fornire alla Struttu- ra Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. | |
ACTIVE |
Massimale | euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 38 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:
• aereo in classe economica o
• ferroviario in prima classe
di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | 7 giorni | 5 giorni | |
ACTIVE |
a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 39 ACCOMPAGNAMENTO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore: •dell’accompagnatore designato dall’Assicurato o •di un familiare residente in Italia un biglietto • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all’accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia. | |
ACTIVE |
Erogabilità | Per opzioni START: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (START e ACTIVE): nell’arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all’art. 1 “Dove vale la copertura” della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
ART. 40 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che necessita di assistenza infermieristica per la conti- nuazione di terapie infermieristiche dopo le dimissioni dall’istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l’assolu- ta necessità attraverso il parere del medico della Strut- tura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio. La prestazione è operante anche a favore delle even- tuali persone trasportate coinvolte nel medesimo even- to occorso al veicolo identificato in polizza. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | euro 300 |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certificato |
ART. 41 ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | In alternativa alla prestazione normata all’art. 40 “Assi- stenza infermieristica post-ricovero, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che necessita di assistenza fisioterapica per la continuazione di terapie riabilitati- ve dopo le dimissioni dall’istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di in- fortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l’assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il ser- vizio di assistenza fisioterapica a domicilio. La prestazione è operante anche a favore delle even- tuali persone trasportate coinvolte nel medesimo even- to occorso al veicolo identificato in polizza. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | euro 300 |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certificato |
ART. 42 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Strut- tura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a se- guito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con suc- cessivo ricovero in istituto di cura della durata di almeno: •8 giorni consecutivi con intervento chirurgico •12 giorni consecutivi senza intervento chirurgico predispone i servizi sanitari e non sanitari di seguito elencati. 1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curan- te, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI In caso di ne- cessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell’assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o para- medico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale). 3. SERVIZI SANITARI Se l’Assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti dia- gnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della con- segna e del ritiro degli esiti degli esami e dell’invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti. 4. SERVIZI NON SANITARI Se l’Assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quo- tidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini po- stali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predi- spone i servizi richiesti. Le modalità di erogazione dei servizi sanitari vengono definite dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l’Assicurato e il medico curante. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | 30 giorni |
Consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura
Erogabilità | Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell’organizzazione dei servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l’erogazione stessa |
ART. 43 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di as- sistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicura- to e a seguito delle dimis- sioni dall’istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio cau- sato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui con- viventi, organizza i servizi a loro necessari quali: •invio di un operatore so- cio sanitario; •invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all’art. 48 “Spesa a casa”. | È attivo un servizio di as- sistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e a seguito delle dimissioni dall’istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da in- cidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occu- parsi dei propri familiari non autosufficienti con lui convi- venti o residenti entro 50 km dal domicilio dell’Assicurato stesso, organizza i servizi a loro necessari quali: •invio di un operatore so- cio sanitario; •invio di un infermiere; spesa a casa secondo quanto normato all’art. 48 “Spesa a casa. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | euro 300 |
Sono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell’ero- gazione del servizio “spesa a casa”.
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell’arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certificato |
ART. 44 ASSISTENZA PSICOLOGICA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza in cui una persona
• decede o
• riporta lesioni fisiche gravi invia presso
• Il domicilio o
• l’istituto di cura dove si trova ricoverato
uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
Successivamente al primo colloquio, qualora il psicoterapeuta ne accertasse la neces- sità, potrà seguire:
• una visita psichiatrica e/o
• direttamente l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto qualora sia intervenuto un decesso durante l’incidente)
presso lo studio di uno specialista.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 90 giorni
• 45 giorni qualora ci sia stato un decesso
• 90 giorni qualora ci siano state lesioni fisiche gravi
dalla data di inizio del trattamento. I periodi di terapia non sono cumulabili qualora siano intervenuti ambedue gli eventi.
La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | euro 1.000 |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: inizio della prestazione entro il 180° giorno giorno dalla data dell’incidente |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell’erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l’eroga- zione stessa |
ART. 45 INVIO DI UNA BABY-SITTER
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Strut- tura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a seguito delle dimissioni dall’istituto di cura in cui è stato ricove- rato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, or- ganizza l’invio di una baby-sitter per accudirli. |
Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | euro 300 |
Erogabilità | Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: nell’arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall’invio del relativo certificato |
ART. 46 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
START | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ACTIVE | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a seguito delle dimissioni dall’istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a segui- to di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che necessita dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell’abitazione, organizza l’invio di una collaboratrice familiare per assistere l’Assicurato. L’Assicurato può segnalare una collaboratrice di pro- pria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contat- terà per verificare la compatibilità tariffaria tra la colla- boratrice segnalata dall’Assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall’assicurato; qua- lora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratri- ce segnalata dall’Assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell’Assicurato scegliere la collaboratrice fa- miliare segnalata tenendo a proprio carico l’eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata. |