CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE
CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE
Tra
La Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx, con sede in Canneto sull’Oglio (MN), Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 81001370204 e Partita IVA 01608240204, appresso individuato come committente
e
CSA Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxx xx 0, codice fiscale e Partita IVA 01697440202, appresso individuata come appaltatrice
premesso
A) che la Committente ha appaltato la gestione del servizio socio assistenziale di due nuclei e di igiene e sanificazione degli ambienti comuni dell’A.S.P. Casa Leandra;
B) che la Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra ha la necessità d’integrare il servizio socio assistenziale della Residenza Sanitaria Assistenziale con il servizio sociale di reception e di Segreteria;
C) che l’Appaltatrice è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento del servizio socio assistenziale di cui al punto A);
D) che l’appaltatrice, costituita dal 1994 ed avente per oggetto la progettazione ed erogazione di servizi alla persona di carattere sociale – assistenziale - sanitario ed educativo, dispone di risorse ed esperienza necessari per i servizi richiesti;
si conviene e stipula quanto segue:
1 – Conferimento dell’appalto
1.1 – La committente concede in appalto all’appaltatrice, che accetta, il servizio sociale di reception e di Segreteria presso la Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra, da espletare all’interno di un programma definito dalla Struttura stessa, quale integrazione del contratto d’appalto in essere per la gestione del servizio socio assistenziale di due nuclei e di igiene e sanificazione degli ambienti comuni della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra;
2 – Durata del contratto
L’appalto decorre dall’1.1.2015 per cessare il 31 gennaio 2015;
3 – Modalità di svolgimento dei servizi
3.1 – L’appaltatrice si obbliga ad espletare i servizi oggetto del presente contratto secondo le seguenti modalità:
a) i servizi saranno resi con orario stabilito, in funzione delle esigenze della Struttura, secondo correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 codice civile;
b) l’appaltatrice si atterrà alle istruzioni fornite dalla Committente per ciò che riguarda i servizi, tenendo presente che il servizio dovrà essere sempre migliorato in funzione dell’utenza che usufruisce di detto servizio ;
c) l’appaltatrice assicurerà la continuativa presenza presso la struttura di tutto il personale necessario a rendere nell’arco della giornata i servizi che devono essere erogati, per loro natura e per la loro migliore qualità;
d) il comportamento del personale impiegato dall’appaltatrice nell’esecuzione del presente contratto dovrà essere improntato alla puntualità, alla precisione, all’efficienza, alla diligenza ed alla correttezza, e non deve essere incompatibile con il carattere di Residenza Sanitaria Assistenziale rivestito dalla committente; la committente potrà richiedere l’allontanamento del personale inadempiente;
e) l’appaltatrice si impegna ad utilizzare il potere disciplinare nei confronti del proprio personale che non mantenga un comportamento corretto nell’esecuzione dell’appalto.
3.2 – L’appaltatrice manterrà tutti gli spazi occupati dal proprio personale all’interno della Struttura nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto in condizione di perfetta pulizia ed igiene;
3.3 – L’appaltatrice dichiara e garantisce di essere adeguatamente fornita di tutta l’attrezzatura occorrente per l’esecuzione dei servizi affidati, la cui fornitura e manutenzione è a completo carico della stessa.
3.4 – L’appaltatrice si obbliga a mantenere in buono stato di efficienza i macchinari, gli utensili, gli attrezzi e quant’altro necessario per l’esecuzione dei servizi, provvedendo a che tali beni e strumenti, nonché il materiale di consumo, non costituiscano fonte di pericolo per l’ambiente e per la sicurezza e la salute di chi tale ambiente frequenta.
4 – Personale impiegato nell’appalto
4.1 – L’appaltatrice dovrà assicurare il servizio impiegando un numero di lavoratori sufficiente e congruo.
4.2 – Gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziali sono interamente a carico dell’appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga, per
quanto attiene ai rapporti fra le parti, alle norme legislative che dispongono la solidarietà dell’appaltante.
4.3 – Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto sarà esercitato esclusivamente dall’appaltatrice.
4.4 – Il personale addetto dovrà essere assunto alle dipendenze dell’aggiudicatario ovvero risultare socio lavoratore sollevando l’ente appaltante da ogni obbligo e responsabilità per:
Retribuzione
Contributi previdenziali e assicurativi
Assicurazione infortuni
Disposizioni in materia sanitaria.
4.5 – E’ ad esclusivo carico dell’appaltatrice ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, diretta od indiretta, derivante da colpa o dolo dei propri dipendenti, così come ogni responsabilità che dovesse derivare dall’impiego delle procedure, della macchine, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro.
4.6 - Ai sensi del Testo Unico 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si obbliga a munire il personale alle sue dipendenze di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest’ultimo e il nome dell’Appaltatore. La tessera dovrà essere esposta da ogni dipendente dell’Appaltatore ed essere ben visibile per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto. L’inosservanza degli obblighi predetti darà facoltà al Committente di risolvere il contratto con effetto immediato.
5 – Solidarietà nei confronti del personale
5.1 – In relazione a quanto disposto dall’art. 29, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire al vincolo di solidarietà istituito tra committente e appaltatrice entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, le parti convengono quanto segue:
a) l’appaltatrice, su richiesta, rimetterà alla committente copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato nell’appalto prima che ogni singolo lavoratore inizi la propria attività lavorativa;
b) l’appaltatrice, su richiesta, rimetterà alla committente, prima che ogni singolo lavoratore subordinato inizi la propria attività lavorativa, copia dell’informativa a costui rilasciata ai sensi del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, dalla quale in particolare risulti l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti e la contrattazione collettiva applicata;
c) L’appaltatrice rimetterà alla committente, quando richiesto, copia dei prospetti di paga di tutto il personale subordinato e parasubordinato utilizzato nell’appalto;
d) L’appaltatrice rimetterà alla committente dichiarazione mensile nella quale risulti che essa ha provveduto a corrispondere la retribuzione al personale utilizzato nell’appalto e ad effettuare i versamenti contributivi obbligatori per legge e per contrattazione collettiva;
e) L’appaltatrice rimetterà alla committente semestralmente copia dei modelli di versamento dei contributi agli enti di previdenza obbligatoria;
f) L’appaltatrice rimetterà alla committente annualmente copia del documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps ai sensi della circolare n. 92 del 26 luglio 2005 (o dichiarazione sostitutiva).
5.2 – L’inesatto o irregolare adempimento, da parte dell’appaltatrice, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nell’appalto costituisce causa di risoluzione del presente contratto, essendo per patto inadempimento importante e grave.
6 – Sicurezza e salute dei lavoratori
6.1 – L’appaltatrice dà atto che la committente ha fornito ad essa e ai preposti ai lavoratori utilizzati nell’appalto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6.2 – La committente e l’appaltatrice si obbligano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
6.3 – L’obbligo di cui al precedente punto 6.2 non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatrice.
6.4 – L’appaltatrice, dopo averli visitati ed ispezionati, riconosce l’idoneità degli ambienti di lavoro in cui dovrà svolgersi l’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e dell’art. 2087 cod. civ.
6.5 – L’appaltatrice dichiara e garantisce di essere in regola con la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
7 – Corrispettivo
7.1 – La committente corrisponderà all’appaltatrice per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto la somma presunta settimanale di € 910,62, oltre ad IVA di legge;
7.2 – Il corrispettivo risultante dall’applicazione di quanto previsto dal precedente punto 7.1 verrà liquidato dalla committente a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dalla consegna della fattura con allegata attestazione da parte dell’appaltatrice di aver ottemperato agli obblighi previdenziali e fiscali relativi ai propri dipendenti.
7.3 - Eventuali conguagli al servizio di cui sopra saranno regolati alla fine di ogni semestre, e precisamente il 30 giugno ed il 31 dicembre.
7.4 - Ai sensi del Testo Unico 9 aprile 2008, n. 81, il Committente indica che il costo annuo relativo alla sicurezza del lavoro nell’esecuzione del presente contratto è pari a € 117,00.
8 – Rischio d’impresa
8.1 – L’appaltatrice adempirà al presente contratto con l’impiego dei capitali propri, dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell’impresa.
9 – Responsabilità civile
9.1 – L’appaltatrice risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della committente; in relazione a ciò si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale.
9.2 – L’appaltatrice è affidataria ventiquattro ore su ventiquattro di tutti i beni, i materiali, i documenti e le cose della committente presenti nei propri locali o negli spazi occupati dal proprio personale all’interno dell’Istituto nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto; in caso di danni, furti, sparizioni in genere dei suddetti materiali, essa dovrà comunicare immediatamente il fatto alla committente, la quale avrà il diritto di addebitarne il controvalore, salvo nel caso che tali fatti siano causati da terzi estranei al rapporto, comprovati da idonea documentazione, ovvero coperti da risarcimento assicurativo; a tal fine le parti concordano di effettuare controlli periodici, su semplice richiesta di ciascuna di esse o anche unilateralmente.
10 – Incedibilità del contratto
10.1 – L’appaltatrice non potrà cedere a terzi il presente contratto né subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto della committente, pena la risoluzione di diritto del contratto e l’obbligo di risarcire i danni e le spese causati a quest’ultima.
11 – Variazioni concordate
11.1 – L’appaltatrice non potrà apportare variazioni alle modalità convenute per l’espletamento dei servizi, tranne che la committente non le autorizzi con atto scritto; in ogni caso l’appaltatrice non ha diritto a compenso aggiuntivo, rispetto a quello determinato nel precedente art. 7, per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
12 – Potere di verifica
12.1 – La committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi a mezzo di proprio personale.
13. Clausole finali
13.1 – E’ vietato all’appaltatrice:
a) farsi in qualunque modo sostituire da terzi nell’esecuzione dei servizi, senza il preventivo consenso scritto della committente;
b) fornire a terzi informazioni, elementi o ragguagli di qualsiasi genere desunti dalle prestazioni ad essa incombenti in base al presente accordo;
c) trattenere, attraverso i propri collaboratori, somme od ottenere acconti o prestiti senza il preventivo consenso scritto della committente.
13.2 – Qualsiasi modificazione al presente contratto non avrà efficacia se non risultante da atto scritto.
13.3 – Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le parti.
13.4 – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti daranno applicazione all’art. 1477 codice civile.
13.5 – L’appaltatrice dichiara e garantisce che sono a suo esclusivo carico tutti gli oneri di natura tributaria relativi all’esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
13.6 – L’appaltatrice vincolerà tutti i propri amministratori, dirigenti e dipendenti al segreto ed alla riservatezza su tutti i dati personali dell’utenza dell’Istituto di cui potessero venire a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto; la violazione di tale dovere costituisce, per patto, inadempimento importante ed essenziale da parte dell’appaltatrice.
14. Foro elettivo
14.1 – Le parti eleggono foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall’interpretazione ovvero dall’esecuzione del presente contratto il Foro di Mantova.
15 – Tutela della privacy
15.1 – Le parti, con riferimento alla normativa vincolistica di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso in relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per eseguire le obbligazioni e adempiere agli obblighi e doveri derivanti dal presente contratto.
15.2 – L’appaltatrice si obbliga ad adottare il documento programmatico sulla sicurezza, nel quale prevederà tutte le misure volte a garantire la riservatezza degli archivi elettronici e cartacei, con particolare riguardo alla protezione dei dati sensibili o giudiziari trattati nell’esecuzione del presente contratto.
15.3 – L’appaltatrice, nel trattamento dei dati effettuato nell’esecuzione del presente contratto, si obbliga ad adottare e attivare:
a) procedure di gestione delle credenziali di autenticazione che si rifacciano al principio del “need to know”, affinché ogni incaricato abbia accesso esclusivamente a quei dati indispensabili per lo svolgimento della propria attività lavorativa finalizzata al perfezionamento del contratto;
b) i più efficaci sistemi di protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti e ad accessi non consentiti, anche mediante l’adozione e l’aggiornamento periodico di idonei strumenti atti a mantenere un livello di sicurezza accettabile (antivirus, “firewalls”, e così via);
c) procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (“back up”);
d) tecniche di cifratura e/o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
Canneto sull’Oglio,
Il Direttore Generale
Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra Il Presidente di C.S.A. (Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)