UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI “M.FANNO”
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
PROVA FINALE
“IL LICENZIAMENTO NEL COSIDDETTO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI”
RELATORE:
XX.XX PROF. SSA XXXXXXX XX XXXXX
LAUREANDO/A: XXXXX XXXXXXXX MATRICOLA N. 1065204
ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016
SOMMARIO
CAPITOLO 1: IL COSIDDETTO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 3
1.2: Il campo di applicazione 4
CAPITOLO 2: LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO 7
2.1: La tutela reale per i licenziamenti discriminatori e nulli 7
2.2: I licenziamenti disciplinari nella c.d. “area 18” 9
2.4: Il licenziamento per vizi formali e procedurali nella c.d.“area 18” 15
2.5: Il contratto a tutele crescenti nelle imprese di piccole dimensioni 18
2.6: Una proposta allettante: l’offerta di conciliazione 20
2.7: La revoca del licenziamento 22
2.8: Il licenziamento collettivo 24
CAPITOLO 3: I PROFILI CRITICI DEL D.LGS. N. 23/2015 26
3.1: La compatibilità con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento europeo ed internazionale 26
3.2: Il rapporto tra legge delega e decreto delegato 29
INTRODUZIONE
“Jobs Act” è il termine comunemente utilizzato per indicare l’ampio intervento in materia di diritto del lavoro al quale si è assistito nel corso degli ultimi tre anni in Italia. Non si tratta soltanto della serie di decreti attuativi della l. delega n. 183/2014, ma si deve includere anche il
c.d. “Atto I” del Jobs Act, ovvero la l. n. 78/20141. La riforma nasce dalla necessità di una modifica strutturale nel settore del lavoro con l’intento di frenare la grave crisi occupazionale registrata negli ultimi anni. Il Jobs Act sembrerebbe richiamare il modello della cosiddetta flexsecurity, che si caratterizza per la focalizzazione sulla tutela del lavoratore non tanto nel singolo rapporto con il datore di lavoro, ma nel mercato del lavoro in generale. Sul fronte della flexibility, numerose sono le modifiche apportate ai diversi contratti di lavoro, alla disciplina delle mansioni, ai controlli esercitabili da parte del datore di lavoro. Dal lato della security, invece, è importante sottolineare una serie di politiche attive e passive volte a favorire la sicurezza nel mercato del lavoro, quali l’istituzione della NASpI e l’introduzione del contratto di ricollocazione ai quali si aggiunge il programma di avviare una “agenzia nazionale per l'occupazione… partecipata da Stato, regioni e province autonome” (l. n. 183/2014, art. 4 comma 1, lett. c).
I principali interventi del legislatore del Jobs Act possono essere riassunti come segue:
Liberalizzazione del contratto a termine;
Introduzione di una specifica definizione del contratto di apprendistato e modifiche intervenute sui tre tipi;
Modifica della disciplina del contratto di somministrazione;
Maggiore flessibilità apportata al contratto di lavoro a tempo parziale;
Revisione della disciplina del lavoro intermittente e del lavoro accessorio;
Eliminazione dell’espressa disciplina del contratto di lavoro ripartito (job sharing); eliminazione dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro e delle collaborazioni a progetto che vengono superate dalle collaborazioni coordinate continuative;
Importanti novità riguardano la disciplina delle mansioni;
Maggiore possibilità di controllo da parte dei datori di lavoro;
Sostanziale modifica delle conseguenze previste in caso di licenziamento illegittimo attraverso una notevole riduzione delle sanzioni poste a carico del datore di lavoro, mantenendo, però, inalterati i concetti di giusta causa e giustificato motivo.
1 Legge di conversione del dl. n. 34/2014 noto come “decreto Poletti”
Proprio quest’ultimo aspetto costituisce l’oggetto della trattazione sviluppata di seguito, partendo dalle ragioni che hanno portato all’introduzione del contratto a tutele crescenti, passando alle sue principali caratteristiche, per terminare con gli aspetti critici e ancora poco chiari della recente riforma sul licenziamento.
CAPITOLO 1
IL COSIDDETTO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
1.1: I motivi della riforma
Innanzitutto dalla legge delega emerge come il contratto a tutele crescenti sia stato introdotto “allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione” (l. n. 183/2014, art. 1, comma 7). Alla base vi è dunque la convinzione che una riduzione delle sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo possa costituire un incentivo a nuove assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro precari con stipulazione di contratti a tempo indeterminato. Una maggiore flessibilità in uscita, inoltre, avrebbe il pregio di ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile, ma anche stimolare investimenti e consumi. A ciò si aggiunge l’impegno del Governo, cristallizzato nella Legge di Stabilità 2015 e poi prorogato (seppure con delle notevoli riduzioni) per il 2016, a garantire sgravi contributivi a fronte di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato: alla convenienza giuridica si accompagna dunque la convenienza economica.
Il contratto a tutele crescenti si contraddistingue per la significativa riduzione delle ipotesi di reintegrazione previste in caso di licenziamento illegittimo, sostanzialmente limitate ai licenziamenti nulli e discriminatori; i licenziamenti ingiustificati, sia quelli disciplinari (salvo una modesta eccezione) che quelli economici, sono invece sanzionati esclusivamente con il pagamento di un’indennità. Vi è inoltre un avvicinamento tra la disciplina riservata alle grandi imprese e alle piccole per mezzo di un peggioramento delle tutele garantite ai lavoratori di aziende di “medio-grandi dimensioni”. È importante precisare che il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non costituisce un nuovo tipo o sottotipo contrattuale, in quanto si tratta di un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola differenza in termini di regime sanzionatorio applicabile al datore di lavoro nella fattispecie di licenziamento illegittimo. Ciò si evince dal decreto delegato il quale prevede che “per i lavoratori […] assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto” (d.lgs. n. 23/2015, art. 1, comma 1). Come è evidente, nel definire il campo di applicazione, la norma non fa riferimento ad un nuovo modello contrattuale. Dato che il contratto a tutele crescenti costituisce un semplice contratto di lavoro a tempo indeterminato, appare evidente come il Jobs Act abbia introdotto un particolare dualismo all’interno del mercato del lavoro: lavoratori della stessa azienda licenziati per il medesimo motivo potrebbero essere sottoposti ad una tutela diversa in ragione del momento della loro assunzione. La data di assunzione costituisce dunque il fattore
discriminante dell’applicazione o meno della nuova disciplina sanzionatoria contenuta nel d.lgs. n. 23/2015.
1.2: Il campo di applicazione
Nel campo di applicazione del decreto in esame rientrano in primo luogo i nuovi assunti, ovvero coloro che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015). Tuttavia tale disciplina non si applica a tutte le categorie legali di lavoratori elencate nell’art. 2095 c.c., ma soltanto nei confronti dei “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri” (d.lgs. n. 23/2015, art. 1, comma 1) derivandone quindi l’esclusione dei dirigenti. Nonostante la legge delega si limiti a riservare la disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 solamente a coloro che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, i commi 2 e 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015 prevedono ulteriori ipotesi di lavoratori che possono essere equiparati ai nuovi assunti estendendone così il campo di applicazione.
Ai sensi del comma 2, il rinnovato regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti inizialmente con contratto di apprendistato o a termine, ma che sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato in data successiva all’entrata in vigore del decreto. In primo luogo occorre individuare il significato da attribuire al termine “conversione” utilizzato dal legislatore. Alcuni (si veda Xxxxxxxxxx, 2015, pp. 2-3) ritengono si tratti di conversione esclusivamente sanzionatoria in forza del fatto che la Corte costituzionale e il legislatore hanno utilizzato tale termine in passato trattando delle conseguenze sanzionatorie, impiegando, invece, il termine “trasformazione” in presenza della volontà delle parti. Sembra però più ragionevole un’interpretazione estensiva che includa anche la conversione volontaria del rapporto, non solo in virtù dell’obiettivo di incentivare la riduzione della precarietà attraverso la stipulazione di contratti di lavoro che garantiscano stabilità, ma anche perché il datore di lavoro potrebbe attendere la scadenza del termine o licenziare l’apprendista per poi assumere il lavoratore in data successiva al 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato. Anche se il datore di lavoro che licenzi l’apprendista allo scopo di stipulare ex novo un contratto a tempo indeterminato per godere della disciplina di maggior favore prevista per il contratto a tutele crescenti potrebbe essere sanzionato per licenziamento in frode alla legge (Cester, 2015, p. 24). Occorre inoltre precisare che il termine “conversione” riferito al contratto di apprendistato non è del tutto corretto in quanto esso stesso è sin dall’origine un contratto a tempo indeterminato: la norma si riferisce quindi al passaggio dal rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro.
Dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 23/2015 risulta che la disciplina contenuta nel decreto è applicabile anche con riguardo a quei contratti a termine e di apprendistato che siano stati convertiti in contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 e per i quali gli effetti della conversione si producano in un momento successivo a tale data. È il caso del contratto a termine che sia stato prorogato per la sesta volta dopo l’entrata in vigore del decreto, oppure il caso del contratto di apprendistato per il quale il datore di lavoro risulti inadempiente all’obbligo formativo in data successiva al 7 marzo 2015. In entrambi i casi il vizio si colloca in un istante temporale in cui la disciplina del contratto a tutele crescenti è già diventata norma vigente, dunque ai lavoratori eventualmente licenziati illegittimamente spetterebbe la minore tutela introdotta dal Jobs Act.
Discussa è la sorte di quei contratti la cui conversione produca effetto sin da prima dell’entrata in vigore del decreto. Si immagini il caso di un contratto a tempo determinato per il quale non ci sia stata l’apposizione in forma scritta del termine. Tale vizio determina la nullità della clausola del termine e la conversione del contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della stipulazione. Qualora un lavoratore venga assunto a termine prima del 7 marzo 2015, anche se la conversione del contratto avviene in un momento successivo a tale data, i suoi effetti retroagiscono sin dalla data della stipulazione; ne deriva che, in caso di licenziamento illegittimo, non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 23/2015. Xxxxxx (tra i quali Cester, 2015, pp. 25-26) ritengono che nella suddetta ipotesi si dovrebbe comunque applicare il regime di tutela previsto per il contratto a tutele crescenti in quanto il comma 2 dell’art. 1 rappresenterebbe una deroga alla regola generale per cui la conversione opera ipso iure, attribuendo invece alla sentenza del giudice un’efficacia costitutiva. Sebbene nel testo nella norma in esame sia soltanto previsto che la conversione debba avvenire dopo l’entrata in vigore del decreto, senza che sia menzionato il momento in cui essa produce effetti, quest’ultima interpretazione non è del tutto convincente. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza o del legislatore.
Inoltre il comma 2 dell’art. 1 non include i casi di trasformazione di collaborazioni a progetto o collaborazioni coordinate e continuative in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; è esclusa anche l’ipotesi del lavoratore assunto a tempo indeterminato prima del marzo 2015 il cui rapporto di lavoro diventi stabile, una volta trascorso il periodo di prova, dopo l’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti.
Oltretutto è previsto che, “nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti
precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto” (d.lgs. n. 23/2015, art. 1, comma 3). Lo scopo della norma è evidentemente quello di incoraggiare i datori di lavoro ad incrementare il proprio organico, mentre, nel passato, l’esistenza di un regime di tutela di maggior favore per i lavoratori nel caso di superamento della soglia di cui all’art. 18
S.L. costituiva per le piccole imprese un forte freno ad ulteriori assunzioni. Occorre sottolineare che la disposizione in esame precisa anche che il raggiungimento dei requisiti dimensionali deve avvenire attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato; ne deriva che, qualora un datore di lavoro al quale si applicava la tutela obbligatoria effettui una serie di assunzioni con contratto a termine o di somministrazione tali da rientrare nell’area dell’art. 18 S.L., la disciplina prevista per il contratto a tutele crescenti non sarà applicabile nei confronti dei “vecchi” assunti. Ci si interroga, inoltre, su quale regime di tutela si debba applicare nel caso in cui il datore di lavoro superi la soglia dimensionale grazie alla stipulazione di nuovi contratti a tempo indeterminato, ma in un secondo momento vengano meno i requisiti occupazionali. Si ritiene che il comma 3 definisca semplicemente le condizioni di accesso al campo di applicazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 23/2015, senza che queste debbano essere permanentemente verificate; per questi motivi, nell’ipotesi sopra prospettata, i lavoratori continuerebbero ad essere tutelati secondo le regole contenute nel decreto in esame (come affermato da Tremolada, 2015, p. 12). Ciò appare ragionevole se si considera che l’art. 18 S.L. (modificato dalla Legge Fornero) e l’art. 8 della l. n. 604/1966 sono “norme ad esaurimento”: le regole previste per il contratto a tutele crescenti costituiranno l’unica disciplina applicabile al licenziamento illegittimo a partire da quando non vi saranno più lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Attualmente, però, esiste un doppio binario: coloro che sono stati assunti prima dell’entrata in vigore del decreto in esame si trovano in una posizione di maggior favore in quanto ad essi è garantita una tutela più ampia in caso di licenziamento illegittimo; la tutela riservata ai nuovi assunti (e agli altri lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del decreto), invece, è ridotta notevolmente.
CAPITOLO 2
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
2.1: La tutela reale per i licenziamenti discriminatori e nulli
L’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 prevede l’applicazione della tutela reintegratoria indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia raggiunto o meno i requisiti dimensionali; ciò è perfettamente in linea con quanto stabilito dall’art. 18 S.L. così come modificato dalla Legge Fornero. In base al primo comma la reintegrazione rappresenta la conseguenza sanzionatoria nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio e negli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, nonché nell’ipotesi di licenziamento orale inefficace. Il fatto che il recesso fondato su motivi discriminatori sia privo di efficacia risolutiva del rapporto di lavoro non è una novità in quanto ciò era già stato incluso nel disegno dell’art. 18 S.L.. Tuttavia emerge una differenza inerente il sistema dei rinvii normativi che contribuiscono a definire il concetto di licenziamento discriminatorio: mentre da un lato l’art. 18 S.L. richiama l’art. 3 della l. n. 108/1990, dall’altro, nel decreto in esame si fa rinvio all’art. 15 S.L. ed alle sue successive modificazioni. La norma statutaria, così come novellata nel corso degli anni, include ulteriori ipotesi di recesso per motivi discriminatori rispetto a quelle contenute nella legge del 1990 (la quale a sua volta richiama l’originario art. 15 S.L. e l’art. 4 della l. n. 604/66); ciò spiega perché parte della dottrina (tra cui Xxxxxxx, 2015a, p. 70) sostiene che il d.lgs. n. 23/2015 abbia favorito l’ampliamento delle fattispecie di licenziamento discriminatorio idonee a determinare la reintegrazione del lavoratore. Xxxxxx (Xxxxxxxxxxx, 2015, p.70) aggiungono che il diverso rinvio avrebbe inoltre l’effetto di semplificare ed eliminare passaggi inutili attraverso il richiamo diretto dell’art. 15 S.L..
È importante sottolineare anche le novità attinenti il licenziamento nullo dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. Da un lato l’art. 18 S.L. include tra i licenziamenti nulli puniti con la reintegrazione soltanto quello a causa di matrimonio, legato alla maternità o paternità del lavoratore e quello per motivo illecito determinante; in tutte le altre ipotesi di ricesso del datore di lavoro la tutela reale forte non può trovare applicazione, a meno che il licenziamento non sia “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge” (nuovo art. 18 S.L., comma 1). Dall’altro, il legislatore delegato non fornisce alcuna elencazione delle fattispecie di licenziamento che siano tali da giustificare la reintegrazione del lavoratore, limitandosi a prevedere che tale regime di tutela sia applicabile solo nei “casi di nullità espressamente previsti dalla legge” (d.lgs. n. 23/2015, art. 2 comma 1). Alla luce dell’introduzione dell’avverbio
“espressamente” non si pongono problemi per il licenziamento intimato a causa di matrimonio o legato a maternità (o paternità del lavoratore): tali fattispecie di nullità del licenziamento, infatti, sono espressamente contemplate rispettivamente dall’art. 35 del d.lgs. n. 198/2006 e dall’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001. Si può inoltre affermare che, qualora il nuovo assunto sia stato licenziamento per motivo illecito determinante, possa essere comunque reintegrato, in quanto l’art 1418 c.c. prevede espressamente la nullità del contratto viziato da illiceità dei motivi (Cester, 2015, p. 38), anche se parte della dottrina è in disaccordo (Xx Xxxxxxx, 2015, pp. 9-10).
Più controversa è la questione inerente i casi di nullità cosiddetta “virtuale”, ovvero tutti quei casi in cui il licenziamento è nullo per contrasto con norme imperative. Seppure l’art. 1418 c.c. al primo comma stabilisca che qualsiasi contratto che violi norme imperative è radicalmente nullo, non sono espressamente individuate nell’ordinamento le norme dotate di tale carattere imperativo. Di conseguenza si deve ritenere che la sfera della nullità “virtuale” debba essere esclusa dal campo di applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 23/2015. Si produrrebbero, allora, gli effetti della nullità di diritto comune: il licenziamento sarebbe privo di efficacia, con il conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione sul posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni relative al periodo compreso tra il licenziamento e il suo ripristino nell’organico. L’art. 2 del decreto in esame, sulla falsa riga di quanto disposto nell’art. 18 S.L., stabilisce che la tutela reintegratoria forte è applicabile anche nel caso di licenziamento orale inefficace. L’aggettivo “inefficace” potrebbe suscitare qualche dubbio circa la compatibilità con la legge delega in quanto quest’ultima si limita a menzionare i licenziamenti nulli e discriminatori senza che vi sia alcun riferimento a quelli inefficaci. Tuttavia la maggior parte della dottrina (Xxxxxxxxxxx, 2015, p. 63) è d’accordo nel ritenere che l’inefficacia del licenziamento orale è assoluta, quindi del tutto equiparabile alla nullità, dunque non sarebbe stato commesso alcun eccesso di delega.
La modifica più significativa in merito al campo di applicazione della tutela reale forte consiste nell’inclusione delle “ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68” (d.lgs. n. 23/2015, art. 2, comma 4). La discussione nasce dal fatto che inizialmente, nello schema originario del decreto, questo comma era stato inserito all’interno dell’art. 3 relativo ai licenziamenti ingiustificati. Successivamente, su proposta della Commissione Lavoro del Senato, è stato spostato all’interno dell’art. 2 come per sottolineare la natura discriminatoria del licenziamento derivante da disabilità fisica o psichica, in coerenza con l’art. 15 S.L. che comprende, tra le ipotesi di discriminazione, anche quella legata alla disabilità del lavoratore. Una simile previsione era stata introdotta nel 2012
nell’art. 18 S.L. comma 7, il quale definisce come colpito da difetto di giustificazione il licenziamento intimato “anche ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 10, comma 3, della l. 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore” (nuovo art. 18 S.L., comma 7) ed associa l’applicazione della tutela reale attenuata. La diversa scelta terminologica del legislatore del 2015 che preferisce utilizzare il termine “disabilità” anziché “inidoneità”, può essere interpretata come un ulteriore richiamo alla disciplina sulla discriminazione. Tuttavia parte della dottrina (Cester, 2015, pp. 41-43) non è d’accordo con questa tesi: se la tutela reintegratoria trova applicazione qualora il datore di lavoro receda a causa della disabilità del lavoratore che in realtà disabile non è, ciò significa che non sussisterebbe nemmeno il fattore di discriminazione. Inoltre, il fatto che il testo normativo faccia riferimento al “difetto di giustificazione” farebbe pensare che il quarto comma del decreto in esame si riferisca in realtà ad un’ipotesi di licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo. Se così fosse si porrebbe il problema di superamento della delega in quanto quest’ultima prevede che i licenziamenti economici siano sanzionati con mero pagamento di un’indennità. Tale questione è ancora aperta.
L’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, come ho già anticipato, stabilisce che il lavoratore licenziato nei casi sopra riportati, ha il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità pari a tutte le retribuzioni perdute (detratto solamente l’aliunde perceptum), comunque non inferiore a cinque mensilità e dei rispettivi contributi assistenziali e previdenziali. Il punto di riferimento per il calcolo dell’indennità non è più l’ultima retribuzione globale di fatto (come previsto dall’art. 18 S.L.), ma l’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. È confermata la possibilità per il lavoratore, in alternativa alla reintegrazione, di optare per un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità.
2.2: I licenziamenti disciplinari nella c.d. “area 18”
Lampante è l’intervento del legislatore nella sfera del licenziamento disciplinare illegittimo, ove sono state limitate le ipotesi di reintegrazione del lavoratore ad un’unica e marginale eccezione al difuori della quale spetta soltanto il pagamento di un’indennità. A ciò si aggiunge anche la riduzione dell’ammontare dell’indennità stessa: l’art. 18 S.L. (per il c.d. “terzo livello di tutela”) prevede il pagamento di un’indennità onnicomprensiva calcolata dal giudice tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ai nuovi assunti, invece, l’art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 riserva un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale e di importo crescente di due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio. Il limite massimo è rimasto inalterato, mentre quello minimo è stato abbassato a quattro mensilità ed il riferimento per la determinazione della somma da
corrispondere è costituito dall’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Dunque, un lavoratore, licenziato illegittimamente per motivi disciplinari, se assunto dopo il 7 marzo 2015 potrà ricevere una somma a titolo di risarcimento pari a dodici mensilità solo dopo aver maturato sei anni di anzianità di servizio, mentre per un lavoratore assunto prima dell’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti tale ammontare è in ogni caso garantito.
Premetto che per licenziamento intimato per motivi disciplinari si intende il recesso del datore di lavoro dovuto all’inadempimento da parte del lavoratore del dovere di obbedienza o dell’obbligo di diligenza, fedeltà e riservatezza. Nel quarto comma dell’art. 18 S.L. il legislatore del 2012 aveva distinto due circostanze alle quali ricollegare la reintegrazione del lavoratore: da un lato il caso in cui la condotta addebitata fosse valutata dai contratti collettivi come meritevole di una sanzione meno pesante rispetto al licenziamento; dall’altro l’ipotesi in cui il comportamento contestato dal datore di lavoro si fosse rivelato insussistente. La scarsa precisione del dettato normativo aveva dato luogo ad un’accesa discussione intorno al significato da attribuire al termine “fatto”: ai sostenitori della tesi del fatto materiale si contrapponevano coloro che appoggiavano l’interpretazione del fatto inteso in senso giuridico. Il decreto in esame, invece, prevede un unico caso di licenziamento disciplinare meritevole di reintegrazione del lavoratore: quello “in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2). Solo in questa ipotesi il lavoratore può ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro (o in alternativa un’indennità sostitutiva di quindici mensilità) ed il pagamento delle retribuzioni perdute (detratto l’aliunde perceptum et percipiendum) fino ad un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed il versamento dei relativi contributi. La lunga discussione relativa all’interpretazione della nozione di “fatto insussistente” che si era accesa con l’entrata in vigore del nuovo art. 18 S.L. dovrebbe esaurirsi a seguito dell’esplicito intervento del legislatore del Jobs Act a favore della tesi sul fatto materiale. In realtà non è affatto così.
È evidente come il legislatore abbia ampiamente preso spunto dalla pronuncia della Cassazione secondo la quale “esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento addebitato” in quanto “occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione” (Cass. n. 23669 del 2014). Un’interpretazione letterale dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 che menziona il “fatto materiale insussistente”, porta a valutare il fatto solamente con riferimento ai suoi elementi oggettivi e fenomenologici escludendo, invece, qualsiasi elemento soggettivo-psicologico. La conseguenza paradossale è che sarebbe esclusa la reintegrazione del
lavoratore ogni qual volta il fatto materiale contestato sia sussistente, anche se privo di una benché minima rilevanza disciplinare. Dunque il datore di lavoro potrebbe licenziare il lavoratore per uno starnuto sgradito o un mancato saluto ed essere chiamato semplicemente a pagare un’indennità a titolo di risarcimento senza dover riammettere il lavoratore nell’organico in virtù dell’esistenza del fatto materiale. Proprio per questo motivo buona parte della dottrina (Perulli, 2015, pp. 422-423) si distacca dalla valutazione del fatto nella sua mera connotazione materiale appoggiando piuttosto la tesi del “fatto giuridico”. Il fatto deve essere riferito al lavoratore ed essere a lui imputabile; non è imputabile al lavoratore, per esempio, il ritardo sul posto di lavoro dovuto a causa di forza maggiore. Inoltre, deve trattarsi di un inadempimento contrattuale del lavoratore: l’aggettivo “contestato” presente nel testo dell’art. 3 del decreto in esame, infatti, richiama la contestazione disciplinare del datore di lavoro che necessariamente deve avere ad oggetto la violazione da parte del lavoratore di uno degli obblighi posti a suo carico (Marazza, 2015. p. 16). Ne deriva che la condotta del lavoratore deve essere dotata di un minimo di antigiuridicità per potersi escludere la reintegrazione; tale tesi è stata avvalorata anche dalla Cassazione che ha affermato a chiare lettere che “la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale” (Cass. n. 20540 del 2015). Secondo la Corte d’Appello di Brescia, inoltre, ai fini della valutazione della sussistenza del fatto rilevano anche la presenza dell’elemento soggettivo e della volontà del lavoratore, prendendo in questo modo platealmente posizione a favore del fatto inteso in senso giuridico.
Per quanto riguarda il profilo della proporzionalità, dalle sentenze Cass. n. 17087 e 2692 si ricava che la proporzionalità è “parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare, come tale indefettibile ai fini della sussistenza del fatto” (Xx Xxxx, 2015a, p. 1182). Tuttavia il comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 esclude qualsiasi valutazione relativa alla sproporzione del licenziamento. Ciò deve essere interpretato come un divieto per il giudice, ai soli fini dell’individuazione della sanzione da applicare, di effettuare indagini e valutazioni attinenti la proporzionalità del licenziamento (Xx Xxxx, 2015b, p. 25). Tale tesi è coerente anche con il procedimento che il giudice deve seguire e che è stato riconosciuto dalla Cassazione nella sua sentenza n. 23669 del 6 novembre 2014. In primo luogo, infatti, il giudice deve individuare la tipologia di licenziamento; successivamente, nel caso di licenziamento disciplinare, deve verificare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo. È solo in questa fase che assume rilevanza il giudizio di proporzionalità tra la condotta del lavoratore ed il suo licenziamento ai fini della qualificazione del licenziamento come illegittimo o meno. Nella terza fase il giudice provvede all’individuazione della sanzione applicabile al datore di lavoro scegliendo tra reintegrazione o pagamento di un’indennità in funzione della sussistenza del fatto contestato. In quest’ultima fase, come detto, la proporzione tra la gravità della condotta ed il
licenziamento è irrilevante. Ne deriva che un lavoratore potrebbe essere licenziato per un semplice ritardo di cinque minuti; il giudice accerterebbe l’illegittimità del licenziamento in quanto la lievità dell’infrazione non è tale da costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tuttavia, poiché la condotta contestata è imputabile al lavoratore ed è senza dubbio dotata di antigiuridicità, il lavoratore non potrebbe di certo essere reintegrato, ma riceverebbe soltanto il pagamento di una indennità. Tale circostanza potrebbe apparire come un tentativo da parte del datore di lavoro di eludere la disciplina: la contestazione al lavoratore di un ritardo di pochi minuti potrebbe essere soltanto un pretesto per intimare il licenziamento ed evitare la reintegrazione. Alcuni interpreti (tra cui Vallebona, 2015, p. 89) sostengono che tale fattispecie, rientrando nell’ambito degli artt. 1344 e 1345 c.c., costituirebbe una delle altre ipotesi di nullità previste dalla legge; ciò giustificherebbe l’applicazione della tutela reale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
Tra le novità apportate dal legislatore del Jobs Act rientra l’assenza di alcun riferimento alla contrattazione collettiva in materia di licenziamento disciplinare: in base al nuovo art. 18 S.L. (per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) la tutela reale attenuata è ammessa anche qualora il fatto contestato rientri tra le fattispecie punite dai contratti collettivi (o dal codice disciplinare) con mera sanzione conservativa; tuttavia tale previsione non è stata riproposta nell’art. 3 del decreto in esame con riferimento ai nuovi assunti. Xxxxxx, dunque, che il giudice xxxxx rifiutarsi di concedere la reintegrazione seppure il comportamento contestato sia riconosciuto dalla contrattazione collettiva come meritevole di una sanzione meno drastica rispetto al licenziamento. Tale interpretazione è coerente con le considerazioni fatte in merito al principio di proporzionalità del licenziamento. Tuttavia, considerando la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi di derogare in melius la disciplina contenuta nel nuovo art. 18 S.L., non vi sarebbero ragioni sufficienti per negare tale possibilità con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015, soprattutto per il fatto che la materia regolata dalle rispettive disposizioni è sostanzialmente la medesima. Tale tesi (Xxxxxxxxx, 2015, pp. 880-881) è ulteriormente confermata dall’assenza di una specifica previsione di legge che stabilisca l’inderogabilità in melius. Dunque i contratti collettivi2, ad esempio, possono derogare con riguardo ai tempi, alle misure e alle modalità legate al pagamento dell’indennità a titolo di risarcimento; è più difficile, invece, sostenere che l’autonomia privata abbia la facoltà anche di determinare la reintegrazione del lavoratore tramite il rinvio all’art. 18 S.L., in particolare il quarto comma (Carinci, 2015b, pp. 92-93).
2 Si ritiene che tale possibilità sia riservata ai soli contratti collettivi stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015
Nell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 è inoltre previsto che, ai fini della reintegrazione, l’insussistenza del fatto materiale contestato deve essere direttamente dimostrata in giudizio dal lavoratore. Il lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, dunque, potrà essere reintegrato sul posto di lavoro esclusivamente se riesce a dare prova negativa dell’insussistenza della condotta addebitata, altrimenti gli verrà riconosciuta dal giudice soltanto un’indennità a titolo di risarcimento. Se si considera l’azione di impugnazione del licenziamento equiparabile all’azione di inadempimento, la scelta del legislatore appare coerente: l’onere di provare il vizio di annullamento, nel diritto comune, grava su chi promuove l’azione di annullamento; in base a questo ragionamento (Peruzzi, 2015, pp. 330-331) spetta al lavoratore dimostrare l’insussistenza del fatto in quanto soggetto che ha impugnato il licenziamento. D’altronde il datore di lavoro, che è lo stesso che ha esercitato (illegittimamente) il diritto di recesso, non avrebbe di certo interesse a presentare prove dell’inesistenza del comportamento contestato. Occorre però sottolineare che l’onere probatorio posto a carico del lavoratore dall’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 è soltanto quello finalizzato alla sua reintegrazione, mentre la prova della legittimità del licenziamento continua a gravare sul datore di lavoro come previsto dall’art. 5 della l. n. 604/1966. La stessa Relazione Illustrativa, che ha accompagnato l’entrata in vigore del decreto in esame, specifica che “fermo restando l’onere della prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del motivo addotto per il licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto materiale contestato […] è in capo al lavoratore” (Relazione Illustrativa, 2015, p. 3). Dunque, ai fini della reintegrazione del lavoratore, non è sufficiente l’assenza di prove valide provenienti dal datore di lavoro che dimostrino la legittimità del licenziamento, ma, nel caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore deve fornire una prova negativa dell’insussistenza del fatto contestato. La differenza rispetto alla disciplina riservata ai “vecchi” assunti è di non scarsa rilevanza: in caso di impossibilità per il datore di lavoro di provare la legittimità dei motivi posti alla base del licenziamento disciplinare, un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 avrebbe automaticamente diritto alla reintegrazione; nelle medesime circostanze, un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti sarebbe comunque tenuto ad assolvere ai propri oneri probatori, pena la mera tutela indennitaria. Occorre anche considerare che l’intera disciplina del d.lgs. n. 23/2015 è pervasa da una palese marginalizzazione delle ipotesi di reintegrazione rendendo la tutela indennitaria quella generalmente applicabile. Mentre in passato, in caso di mancato convincimento, il giudice tendeva a condannare comunque il datore di lavoro alla reintegrazione in forza del fatto che la tutela reale costituiva la regola; oggi, per quanto riguarda i nuovi assunti, ciò non è più possibile in quanto è venuto meno l’argomento dell’ordinarietà della tutela reintegratoria (Xxxxxxx, 2015, pp. 334-335).
Come ho già detto, il legislatore afferma che l’insussistenza del fatto materiale contestato deve essere direttamente dimostrata in giudizio. Diverse sono le posizioni della dottrina attorno al significato da attribuire all’avverbio “direttamente”. Xxxxxx (si veda Persiani, 2015) ritengono che voglia semplicemente dire che qualsiasi giudizio, anche penale, non è in grado di influire nella scelta per la reintegrazione in quanto la prova dell’insussistenza del fatto deve essere necessariamente offerta dal lavoratore durante quello stesso giudizio. Tuttavia, aderire a tale interpretazione significherebbe sminuire il valore di quell’avverbio. Per questo motivo buona parte della dottrina (Carinci, 2015b, p. 87) appoggia la tesi secondo cui il lavoratore dovrebbe dimostrare l’inesistenza della condotta addebitata mediante prove dirette senza quindi poter far uso di presunzioni semplici. Si potrebbe però obiettare il fatto che non è possibile provare un fatto negativo in via diretta poiché la ricostruzione del fatto è inevitabilmente “basata su un ragionamento inferenziale che muove dall’incompatibilità di un corrispondente fatto positivo” (Xxxxxxx, 2015, p. 333). Insomma, è palese che il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 si trova in una posizione di particolare sfavore: alla limitazione delle ipotesi di reintegrazione si aggiunge la probatio diabolica a carico del lavoratore.
2.3: Il licenziamento per ragioni oggettive nella c.d. “area 18”
Il legislatore del Jobs Act ha riservato ai nuovi assunti un diverso regime di tutela in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per comprendere la reale portata dell’intervento occorre esaminare quanto previsto dal nuovo art. 18 S.L. comma 7. Gli assunti prima del 7 marzo del 2015 licenziati illegittimamente per ragioni oggettive possono godere della tutela reale attenuata in tre ipotesi: qualora il giudice accerti che il fatto posto alla base del licenziamento è manifestamente insussistente; nel caso di mancato superamento del periodo di comporto e nell’ipotesi di licenziamento intimato per inidoneità sopravvenuta del lavoratore a svolgere le mansioni smentita in giudizio. Per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti e licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo, invece, è esclusa in ogni caso la reintegrazione; l’art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 riconosce, infatti, soltanto la tutela indennitaria semi-forte. Dunque, il datore di lavoro può essere condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra quattro e ventiquattro mensilità e crescente di due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio.
Occorre sottolineare che il testo della Legge delega menziona i “licenziamenti economici” (l.
n. 183/2014, art. 1, comma 7, lett. c) senza fare riferimento alla nozione del giustificato motivo oggettivo. Sembra quasi il legislatore abbia voluto avvicinare la terminologia utilizzata nell’ambito della disciplina del licenziamento individuale a quella del licenziamento collettivo. Il fatto che nella delega si parli di licenziamenti economici e che nel decreto delegato invece si
faccia riferimento al giustificato motivo oggettivo potrebbe suscitare alcune perplessità. Sicuramente nella sfera dei licenziamenti economici rientrano quelli motivati dalla soppressione del posto di lavoro a causa della necessità di contenere i costi; in un’accezione più ampia del termine, però, è possibile includere anche i licenziamenti intimati per comportamenti tenuti dal lavoratore che, pur non costituendo inadempimento degli obblighi contrattuali, sono tali da compromettere l’organizzazione e l’attività produttiva dell’azienda.
Nel definire il diverso regime di tutela applicabile nei confronti dei neo assunti, il legislatore ha però trascurato di precisare le conseguenze imputabili al datore di lavoro che licenzi il lavoratore assente per malattia senza che il periodo di comporto sia stato superato. Da un lato si potrebbe considerare l’art. 2110 c.c. come una norma di carattere imperativo; in base a tale ragionamento, un licenziamento intimato in violazione di tale norma sarebbe viziato da nullità e, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, il lavoratore avrebbe diritto alla tutela reale forte. Ciò entra nettamente in contrasto con il generale intento del legislatore diretto ad una progressiva riduzione delle sanzioni a carico del datore di lavoro soprattutto se si considera che, nelle medesime circostanze, l’art. 18 (come modificato dalla Legge Fornero) prevede la tutela reale attenuata. Occorre sottolineare anche che mentre per gli assunti prima del 7 marzo 2015, l’ipotesi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta in realtà non sussistente rientra nell’ambito di applicazione della tutela reale attenuata, il decreto in esame, come già discusso in precedenza, riserva al lavoratore licenziato a causa della supposta disabilità addirittura la reintegrazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015. Rispetto a quanto previsto dal nuovo art. 18
S.L. viene meno il requisito del fatto manifestamente insussistente: perciò un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo del quale sia accerta la sua manifesta insussistenza, non può che sperare nel solo pagamento di un’indennità.
L’intervento del legislatore nel campo dei licenziamenti economici ha l’effetto di rendere per il datore di lavoro particolarmente conveniente avvalersi di ragioni oggettive anziché disciplinari in quanto gli permetterebbero di eliminare il rischio della reintegrazione. Tuttavia, qualora si accertasse che il datore di lavoro si sia avvalso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per evitare le eventuali conseguenze reintegratorie che possono scaturire da quello disciplinare, si potrebbe ritenere (come suggerito da Cester, 2015, pp. 78-79) che il comportamento del datore di lavoro sia orientato ad aggirare la norma, dunque il licenziamento potrebbe essere considerato in frode alla legge.
2.4: Il licenziamento per vizi formali e procedurali nella c.d. “area 18”
In base all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, in caso di violazione della procedura prevista per il licenziamento o dei requisiti formali, il datore di lavoro è condannato al pagamento di
un’indennità non assoggettata a contribuzione pari alla metà di quella prevista dall’art. 3 comma 1, dunque di importo crescente di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio e di ammontare compreso tra due e dodici mensilità. La retribuzione di riferimento è quella utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La differenza più evidente rispetto alla disciplina riservata agli assunti prima del 7 marzo 2015 consiste nella misura dell’indennità: ai sensi del sesto comma dell’art. 18 S.L. (come riformato dalla Legge Fornero) ai lavoratori spetta un’indennità onnicomprensiva di importo non inferiore a sei mensilità e non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il legislatore del Jobs Act ha dunque confermato l’efficacia estintiva del licenziamento, seppure viziato sotto il profilo formale o procedurale, limitando la sanzione al pagamento di un’indennità di ammontare ulteriormente ridotto. Una sanzione così blanda potrebbe indurre il datore di lavoro a sorvolare sulla rigorosità delle procedure e forme da rispettare; anche se occorre sottolineare che al lavoratore è in ogni caso riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice la più ampia tutela derivante da licenziamento ingiustificato o discriminatorio.
Sul fronte dei vizi formali, nel campo di applicazione dell’art. 4 rientra la violazione del requisito della contestuale comunicazione scritta delle motivazioni3 alla base del recesso del datore di lavoro, mentre la mancanza di forma scritta del licenziamento è sanzionata con l’applicazione della tutela reale di cui all’art. 2 comma 1 nel quale è menzionata espressamente l’ipotesi di licenziamento orale inefficace. Sul fronte dei vizi procedurali, la disciplina del contratto a tutele crescenti segna una svolta significativa in quanto dispone, seppure limitatamente ai nuovi assunti, l’eliminazione della procedura di conciliazione preventiva nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Rimane ferma, invece, la procedura prevista per il licenziamento disciplinare che si apre con la contestazione dell’inadempimento e, decorso il termine a difesa del lavoratore di almeno cinque giorni, si chiude con l’irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro. Qualora quest’ultimo non rispetti tale procedura prevista dall’art. 7 S.L, potrà essere condannato al pagamento dell’indennità di cui all’art. 4 d.lgs. n. 23/2015.
Il legislatore delegato, tuttavia, non precisa nel testo normativo cosa si debba intendere per “violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604/1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300/1970” (d.lgs. n. 23/2015, art. 4).
Qualora il datore di lavoro non rispetti il requisito dell’immediatezza della contestazione si ritiene si debba applicare la tutela indennitaria debolissima di cui all’art. 4 del presente decreto in quanto tale aspetto costituisce parte integrante della procedura disciplinare prevista dall’art.
3 Prevista dall’art. 2 comma 2 L. n. 604/66 e modificato nel 2012 dalla Legge Fornero
7 S.L. (Xxxxxxx, 2015, p. 130)4. Tuttavia, qualora il difetto di immediatezza della contestazione sia tale da denotare un’apparente rinuncia del datore di lavoro ad esercitare il potere disciplinare nei confronti del lavoratore, si potrebbe configurare una delle altre ipotesi di licenziamento ingiustificato di cui all’art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015. In base a tale ragionamento (si veda de Xxxxx, 2015, p. 145), dunque, il lavoratore avrebbe diritto alla tutela indennitaria semi- forte, dovendosi escludere la possibilità di reintegrazione considerata la sussistenza del fatto contestato o l’impossibilità di dimostrane direttamente l’insussistenza.
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche la pubblicazione del codice disciplinare con indicazione dei comportamenti vietati al lavoratore e le corrispondenti sanzioni. Anche nel caso di mancata pubblicazione – e qualora il comportamento addebitato al lavoratore sia vietato in relazione alle specifiche caratteristiche aziendali senza che esso faccia parte delle condotte genericamente vietate in qualsiasi posto di lavoro – il licenziamento può ritenersi ingiustificato in quanto il datore di lavoro, trascurando l’obbligo di pubblicazione, avrebbe automaticamente perso il potere disciplinare. Il mancato rispetto del termine posto a difesa del lavoratore, costituendo una violazione della procedura di cui all’art. 7 S.L., invece, determina l’applicazione della tutela indennitaria debolissima. Anche nel caso di omessa contestazione si configurerebbe una violazione della procedura disciplinare con la conseguente applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015. Secondo una tesi (si veda Marazza, 2015, p. 23), seppure difficilmente appoggiabile, l’assenza di alcuna contestazione determinerebbe l’insussistenza del fatto materiale contestato e la conseguente applicazione della tutela reale attenuata. Tale ragionamento però si può considerare del tutto smentito dal testo normativo introdotto nel 2015. Nel caso di mancata indicazione dei motivi del licenziamento (o in presenza di una motivazione troppo generica), il lavoratore può comunque chiedere in giudizio anziché la tutela di cui all’art. 4 per violazione dei requisiti formali o procedimentali, quella reale prevista dall’art. 2 o 3 del decreto in esame. In tale circostanza, è comunque riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di difendersi e comunicare in quella sede le ragioni del licenziamento. Rimane il fatto che se il lavoratore vuole giovarsi della tutela reintegratoria attenuata deve comunque superare lo scoglio della diretta dimostrazione dell’insussistenza del fatto materiale indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro provveda o meno in giudizio all’indicazione dei motivi del licenziamento. Dato il contenuto dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 è dunque impensabile che la mancata contestuale comunicazione dei motivi sia riconducibile al licenziamento in frode alla legge con conseguente applicazione dell’art. 2 del decreto. All’immediatezza della contestazione si affianca il requisito della tempestività dell’intimazione del licenziamento. Il
4 Come chiarito dalla Cassaz. n. 23669 del 6 Novembre 2014
ritardo nell’irrogazione della sanzione, infatti, potrebbe illudere il lavoratore ad una rinuncia da parte del datore di lavoro a far ricadere su di lui il peso del potere disciplinare. La Suprema Corte definisce la tempestività del licenziamento come un requisito “costitutivo del diritto di recesso” (Cass. n. 23669 del 2014), perciò la sua violazione non determina l’applicazione della sanzione blanda di cui all’art. 4, ma quella propria del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Anziché la tutela indennitaria debolissima, quindi, si applicherebbe l’art. 3 con la conseguente condanna al pagamento di un’indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità (salvo siano soddisfatti i requisiti per la reintegrazione).
2.5: Il contratto a tutele crescenti nelle imprese di piccole dimensioni
Sino ad ora mi sono occupata prevalentemente della tutela contro il licenziamento per i lavoratori che operano in aziende che rientrano nella cosiddetta “area art. 18”. Considerato il fatto che il nostro territorio nazionale si contraddistingue per la prevalenza di piccole-medie imprese, ritengo sia altrettanto importante soffermarsi anche sulla disciplina riservata ai lavoratori occupati in realtà di dimensioni minori. In materia di licenziamento, per datore di lavoro di piccole dimensioni si intende colui che non soddisfa i requisiti di cui all’art. 18 S.L. ottavo comma in quanto occupa meno di quindici dipendenti nell’unità produttiva o nel comune, oppure meno di sessanta dipendenti nell’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda gli assunti prima del 7 marzo 2015 si continua ad applicare la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della l. n. 604/1966 in base al quale, il datore di lavoro che licenzi in assenza di giusta causa o giustificato motivo può essere condannato alla riassunzione del lavoratore entro tre giorni; in alternativa può optare per il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale regime di tutela si applica anche nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza rispettare la procedura disciplinare; inoltre, come per le aziende di grandi dimensioni, si applica l’art. 18 S.L. comma 1 che prevede la reintegrazione nelle ipotesi più gravi di licenziamento.
La tutela prevista per il lavoratori occupati in aziende di piccole dimensioni a partire dal 7 marzo 2015 si è notevolmente ridotta. Il decreto in esame ha stabilito che “non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” (d.lgs. n. 23/2015, art. 9, comma 1). Ne deriva che l’unica possibilità di reintegrazione concessa al lavoratore è quella derivante dall’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015; in tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo è previsto soltanto il pagamento di un’indennità. È evidente, quindi, la totale eliminazione dell’eventualità di una riassunzione entro tre giorni nel caso di recesso ingiustificato del datore di lavoro prevista
invece per i “vecchi assunti”. Dunque il lavoratore, se licenziato senza che sussista giusta causa o giustificato motivo, senza che siano rispettati i requisiti procedurali o senza che siano stati comunicati contestualmente per iscritto i motivi, può aspirare soltanto ad una somma di denaro a titolo di risarcimento in quanto il licenziamento sarebbe in ogni caso idoneo a produrre i suoi effetti. Il legislatore delegato ha ordinato espressamente che l’importo dell’indennità è dimezzato rispetto a quanto previsto per i lavoratori occupati in aziende di grandi dimensioni. Nel caso di licenziamento ingiustificato il datore di lavoro può essere condannato al pagamento di un’indennità compresa tra due e sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre, in caso di violazione della procedura disciplinare o mancata comunicazione dei motivi per iscritto, l’ammontare è compreso tra una e sei mensilità. Seppure nel testo normativo non sia precisato, si deve ritenere (come precisato da Bellavista, 2015, p. 189) che anche la misura con cui l’indennità cresce all’aumentare dell’anzianità di servizio sia dimezzata: nel primo caso quindi si tratta di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, mentre nel secondo caso solamente mezza mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’intervento del legislatore è particolarmente importante in quanto (seppure limitatamente ai nuovi assunti) si presta a colmare il vuoto normativo legato all’ipotesi di licenziamento privo di mancata contestuale comunicazione per iscritto dei motivi nel caso di un lavoratore occupato in un azienda di piccole dimensioni. L’art. 8 della l. 604/1966, oggi applicabile solo nei confronti degli assunti prima del 7 marzo 2015, disciplina le ipotesi di licenziamento ingiustificato e recesso del datore di lavoro viziato sotto il profilo della procedura disciplinare. Tuttavia il legislatore del 2012, nell’introdurre l’obbligo di contestuale comunicazione scritta delle motivazioni del licenziamento, aveva trascurato di definire il regime sanzionatorio applicabile nei confronti del datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 S.L. che non avesse adempiuto a tale obbligo. Il dibattito verteva su quale tipo di disciplina si dovesse applicare in tale circostanza a fronte del silenzio normativo. La posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza n. 508/1999 era a favore della cosiddetta tutela reale di diritto comune derivante dall’applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno prevista in materia di inadempimento delle obbligazioni. In base a tale prospettiva al lavoratore spetterebbe la riammissione in servizio ed il pagamento di tutte le retribuzioni perdute (detratto l’aliunde perceptum). Tale interpretazione però appariva del tutto incoerente con il disegno generale del legislatore: per i datori di lavoro rientranti nella cosiddetta “area 18” era previsto l’obbligo di pagare una semplice indennità, mentre le aziende di piccole dimensioni sarebbero state obbligate alla reintegrazione del lavoratore a causa dell’applicazione della tutela reale di diritto comune (Giorgi, 2015, p. 389). Dovendosi escludere l’estensione dell’applicazione
dell’art. 18 S.L. sesto comma alle piccole imprese in quanto espressamente riferito alle aziende che superano i requisiti dimensionali, taluni ritenevano che l’interpretazione più adatta a superare l’incoerenza del sistema sanzionatorio era quella a favore dell’applicazione della tutela obbligatoria anche nel caso di vizio nella comunicazione dei motivi del licenziamento (Giorgi, 2015, p. 389).
Il dibattito ha trovato una battuta d’arresto con l’introduzione del d.lgs. n. 23/2015 il quale prevede espressamente, seppure limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, il pagamento di un’indennità da parte del datore di lavoro non lasciando alcun margine per l’applicazione né della tutela reale di diritto comune, né di quella obbligatoria.
2.6: Una proposta allettante: l’offerta di conciliazione
Come accennato sopra, il d.lgs. n. 23/2015 ha eliminato la procedura di conciliazione preventiva per i nuovi assunti, mentre continua ad essere richiesta nel caso di lavoratori (assunti prima del 7 marzo 2015) licenziati per giustificato motivo oggettivo da datori di lavoro che integrino i requisiti dimensionali dell’art. 18 S.L. Al tempo stesso, all’art. 6 del decreto in esame, il legislatore delegato ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di avanzare un’offerta di conciliazione al lavoratore allo scopo di evitare che quest’ultimo si rivolga al giudice affinché sia accertata l’illegittimità del licenziamento. Dunque il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato una somma di denaro la cui accettazione comporta l’estinzione del rapporto di lavoro e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento. Qualora si tratti di aziende di grandi dimensioni l’importo varia tra un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità (si considera la retribuzione utile per il calcolo del TFR) ed aumenta di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio. L’art. 6 rientra tra quelli menzionati nell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, quindi, nel caso di piccoli datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 S.L., l’ammontare è dimezzato: la somma offerta cresce soltanto di mezza mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, non può essere inferiore ad una mensilità e non può superare il tetto di sei mensilità massime. Ciò che rende una simile offerta particolarmente allettante per il lavoratore è il fatto di essere esente da contribuzione previdenziale e da tassazione fiscale. La conciliazione può essere proposta dal datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia di licenziamento, sia esso discriminatorio o ingiustificato. L’unica eccezione è rappresentata dal licenziamento orale inefficace in quanto l’art. 6 nel definire il termine di decadenza assume come riferimento il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione scritta del licenziamento. Essendo palese l’inesistenza di alcuna comunicazione scritta nel caso di recesso orale da parte del datore di lavoro, si deve necessariamente escludere che quest’ultimo abbia la possibilità di ricorrere all’offerta di conciliazione. Taluni (tra i quali
Xxxxx, 2015, p. XV) sostengono che l’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 non possa trovare applicazione con riferimento a quei licenziamenti nulli o discriminatori sanzionabili con la tutela reale di cui all’art. 2. La dottrina maggioritaria (tra cui Voza, 2015, pp. 777-778), però, tende a smentire tale tesi in quanto, in generale, il lavoratore (addirittura al difuori di sedi protette) può rinunciare ad impugnare il licenziamento illegittimo indipendentemente dal vizio che lo affligge.
Il legislatore oltre a definire il quantum minimo oggetto dell’offerta, ha stabilito anche i tempi e le modalità con cui l’offerta deve essere presentata. Innanzitutto, il datore di lavoro deve proporre al lavoratore la conciliazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 23/2015 attenendosi ai termini previsti per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione del recesso del datore di lavoro, a prescindere dal fatto che il lavoratore abbia impugnato o meno il licenziamento. Inoltre, la conciliazione deve necessariamente avvenire in una delle sedi protette indicate dall’art. 2113
c.c. ed il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la somma di denaro sotto forma di assegno circolare. L’art. 6 del presente decreto recita, infatti, che “il datore di lavoro può offrire entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113 quarto comma […]” (d.lgs. n. 23/2015, art. 6, comma 1); tuttavia occorre considerare che tali sedi non sono immediatamente disponibili. È ragionevole ritenere che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia posto in essere tutto ciò che era nelle sue disponibilità, non gli si possa contestare il superamento del termine di decadenza qualora questo sia spirato a causa dell’indisponibilità delle sedi che avrebbero dovuto ospitare la conciliazione. Dunque si può affermare che il datore di lavoro abbia rispettato il termine di decadenza solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia provveduto entro i sessanta giorni ad inviare al lavoratore l’offerta di conciliazione e gli estremi dell’assegno circolare ed abbia effettivamente richiesto la convocazione di una delle commissioni elencate nell’art. 2113 c.c. (Xxxxx, 2015, pp. 784-786). Occorre inoltre precisare che il datore di lavoro non può contare sulla strategia di attendere che il lavoratore impugni il licenziamento per poi correre al riparo avanzando l’offerta di conciliazione. Infatti è sufficiente che il lavoratore invii entro sessanta giorni la lettera raccomandata con la quale intende impugnare il licenziamento senza che questa debba necessariamente pervenire al datore di lavoro entro tale termine. Oltretutto, il datore di lavoro che si avvalga della conciliazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 23/2015 è tenuto anche a trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro una comunicazione riguardante l’esito di tale conciliazione. Considerato ciò, se il datore di lavoro formula l’offerta di conciliazione solo pochi giorni prima dello scadere del termine di sessanta giorni, potrebbe trovarsi in difficoltà nel rispettare i tempi previsti per l’invio della
comunicazione telematica rischiando, quindi, di incorrere in una sanzione amministrativa (Voza, 2015, p. 781).
La scelta del legislatore di imporre al datore di lavoro che la conciliazione avvenga in una sede protetta è motivata dall’esigenza di tutelare la posizione del lavoratore il quale, in questo modo, può godere della presenza di un conciliatore che gli illustri con chiarezza le conseguenze derivanti dall’accettazione o dal rifiuto della proposta. Le indicazioni contenute nell’art. 6 del decreto in esame in merito all’ammontare offerto costituiscono dei valori minimi al di sotto dei quali il datore di lavoro non può andare; tuttavia nulla vieta che quest’ultimo offra al lavoratore una somma maggiore. In questo caso, però, la parte eccedente rispetto a quanto previsto dal legislatore concorrerà al calcolo del reddito imponibile ai fini fiscali del lavoratore e non godrà dell’esenzione contributiva. Xxxxxxx chiedersi quali siano le conseguenze nel caso in cui, per errore, il datore di lavoro offra al lavoratore una somma inferiore rispetto a quanto disposto dall’art. 6 d.lgs. n. 23/2015. Poiché la norma stabilisce dei minimi inviolabili, si può ritenere che il lavoratore possa contestare l’importo dell’assegno ricevuto e che la rinuncia all’impugnazione derivante dall’accettazione dell’offerta di conciliazione non produca alcun effetto. Qualora invece l’assegno consegnato arrechi l’indicazione di un importo superiore a quanto previsto dal legislatore, l’unica conseguenza consiste nell’assenza di alcun beneficio fiscale e contributivo per la parte eccedente (Xxxxx, 2015, p. 787).
Il lavoratore avrebbe convenienza ad accettare un’eventuale offerta di conciliazione qualora il suo licenziamento sia viziato sotto il profilo della procedura oppure in caso di licenziamento ingiustificato per il quale non sia in grado di fornire prova diretta dell’insussistenza del fatto contestato. Varrebbe la pena di rifiutare l’offerta di cui all’art. 6 e rivolgersi al giudice (seppure con l’incognita delle spese legali) nel caso di licenziamento discriminatorio (e negli altri casi di nullità) o nel caso in cui il lavoratore sia certo di poter assolvere agli oneri probatori impostigli dall’art. 3 e godere della tutela reale attenuata.
2.7: La revoca del licenziamento
L’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 riprende la disposizione introdotta dall’art. 1 co. 42, lett. b. della
l. n. 92/2012 relativa alla revoca del licenziamento: è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di revocare il licenziamento entro quindici giorni dalla ricezione dell’impugnazione. La revoca determina il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, ed evita qualunque conseguenza sanzionatoria in capo al datore di lavoro derivante dall’eventuale illegittimità del licenziamento. Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore nel periodo compreso tra il recesso e la revoca stessa ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali. Occorre precisare che tale
xxxxx non deve essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno, ma il pagamento delle retribuzioni maturate costituisce la conseguenza naturale del fatto che, grazie alla revoca del licenziamento, dal punto di vista giuridico il rapporto di lavoro non si è mai interrotto. Considerato che il datore di lavoro è tenuto a rispettare il termine di quindici giorni dall’impugnazione e che il lavoratore, a sua volta, può impugnare il licenziamento in via stragiudiziale entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la retribuzione che il datore di lavoro si impegna a pagare nel momento in cui esercita il potere riconosciutogli dall’art. 5 è quella corrispondente al massimo a settantacinque giorni.
Nulla è previsto dal legislatore in merito alla forma della revoca. Da un lato si potrebbe pensare che la forma scritta non sia necessaria in virtù del principio di libertà della forma (Corso, 2015, pp. 156-157); dall’altro il fatto che la forma richiesta per il licenziamento sia quella scritta potrebbe suggerire che la revoca, essendo un atto collegato al licenziamento, debba anch’essa essere redatta per iscritto (Xxxxxxx, 2015, p. 132).
L’esercizio della revoca non richiede alcuna accettazione da parte del lavoratore, il quale, trovandosi in un posizione di soggezione, non può nemmeno rifiutarla. Il lavoratore, dunque, è tenuto a riprendere sevizio presso il datore di lavoro immediatamente dopo la revoca; in caso contrario il datore di lavoro potrebbe contestargli l’inadempimento degli obblighi contrattuali e licenziarlo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Per ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità si deve intendere che il lavoratore è obbligato a tornare alle dipendenze del datore di lavoro, ma alle medesime condizioni contrattuali previste sino al momento del licenziamento. Ciò non si verifica quando, ad esempio, il datore di lavoro impone al lavoratore un cambiamento della sede di lavoro5. In tale circostanza, quindi, essendo che al ripristino del rapporto di lavoro sono abbinate delle modifiche contrattuali, è necessaria l’accettazione da parte del lavoratore.
Il legislatore delegato non ha inventato nulla di nuovo in quanto la disciplina della revoca del licenziamento era già stata introdotta nel 2012 dalla Legge Fornero. L’unica differenza consiste nell’ambito di applicazione: da un lato la disciplina contenuta nel comma 10 del nuovo art. 18
S.L. riconosce il potere di revocare il licenziamento soltanto al datore di lavoro nei confronti del quale si applicherebbero i regimi sanzionatori contenuti nel medesimo xxxxxxxx0; dall’altro, invece, l’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 è applicabile non solo nei confronti delle aziende di grandi dimensioni, ma anche dei piccoli datori di lavoro che non soddisfano i requisiti dimensionali e, addirittura, nel caso in cui il datore di lavoro abbia avviato le procedure per il licenziamento collettivo.
5 Come affermato dal giudice del Tribunale di Vigevano nella sentenza del 25 marzo 2013
6 Quindi soltanto al datore di lavoro che integri i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 S.L
2.8: Il licenziamento collettivo
Prima di chiudere l’analisi della disciplina sanzionatoria del licenziamento introdotta dal d.lgs.
n. 23/2015 ritengo sia doveroso soffermarsi sull’art. 10 riferito ai licenziamenti collettivi. Innanzitutto è necessario chiarire che l’intervento dell’Esecutivo in tale ambito non dà luogo ad alcun eccesso di delega. La l. n. 183/2014, infatti, autorizza il Governo ad intervenire nell’ambito dei licenziamenti intimati per ragioni economiche e tra questi rientrano anche quelli collettivi. Considerato, però, che il concetto di licenziamento economico potrebbe risultare alquanto ambiguo, l’argomento decisivo è il fatto che tra le ipotesi di reintegrazione mantenute dalla legge delega non vi rientrano quelle proprie dei licenziamenti collettivi; ne deriva il potere riconosciuto al legislatore delegato di rivederne la disciplina sanzionatoria (Topo, 2015, pp. 196-199). In effetti, i cambiamenti apportati con il d.lgs. n. 23/2015, riferiti ai neo-assunti, riguardano soltanto le sanzioni applicabili nei confronti del datore di lavoro, mentre le procedure sono rimaste del tutto inalterate rispetto a quanto previsto dalla l. n. 223/1991 (come modificata dalla l. n. 92/2012). Il datore di lavoro deve in primo luogo inviare una comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle relative associazioni di categoria e la copia di tale comunicazione deve essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il contenuto deve essere conforme a quanto indicato dall’art. 4 comma 3 della l. n. 223/1991. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione le rappresentanze sindacali invitano il datore di lavoro per un esame congiunto; a partire da quel momento vi sono al massimo quarantacinque giorni (ai quali eventualmente se ne aggiungono altri trenta) per raggiungere un accordo sindacale. Scaduti i termini previsti, indipendentemente dal fatto che l’accordo sia stato raggiunto, il datore di lavoro è libero di procedere al licenziamento che dovrà essere comunicato per iscritto ai lavoratori interessati. Entro sette giorni da tale comunicazione, il datore di lavoro deve informare anche l’Ufficio Regionale del Lavoro, la Commissione Regionale per l’Impiego e le associazioni di categoria.
Qualora il licenziamento sia intimato senza che sia rispettato il requisito di forma scritta, il lavoratore può richiedere l’applicazione della “vecchia” tutela reale. Sotto questo profilo la disciplina riservata ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e l’art. 10 del d.lgs. n. 23/2015 coincidono. Nel caso di violazione dei criteri di scelta o di vizi procedimentali, ai sensi dell’art. 10, il datore di lavoro può essere chiamato al pagamento di un’indennità di importo stabilito in base all’art. 3 comma 1 del decreto stesso, quindi compresa tra quattro e ventiquattro mensilità e crescente di due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio. La disciplina riservata ai “vecchi” assunti, invece, associa un trattamento diverso a seconda che il licenziamento sia stato intimato violando i criteri di scelta oppure senza che siano rispettate le procedure previste: nel
primo caso è prevista la tutela reale attenuata, mentre nel secondo la tutela indennitaria forte (quindi il pagamento di un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto). La Legge Fornero aveva introdotto nel 2012 la possibilità per il datore di lavoro di sanare gli eventuali vizi della comunicazione in sede di accordo sindacale, evitando così di incorrere in sanzioni, ma tale previsione non è stata riproposta nei confronti dei nuovi assunti. Non è chiaro, quindi, se una simile facoltà possa essere attribuita anche ai datori di lavoro nei confronti dei quali si applichi il decreto in esame, oppure se si debba escludere completamente tale eventualità (Topo, 2015, p. 203). La palese riduzione delle sanzioni anche sul fronte dei licenziamenti collettivi, potrebbe indurre il datore di lavoro, a prediligere il licenziamento dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 per sfruttare l’applicazione della disciplina di maggior favore qualora si riscontrassero dei vizi nell’esercizio del recesso.
CAPITOLO 3
I PROFILI CRITICI DEL D.LGS. N. 23/2015
3.1: La compatibilità con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento europeo ed internazionale
Il d.lgs. n. 23/2015 è tuttora oggetto di un’accesa discussione in merito alla sua compatibilità con i principi della Costituzione nazionale e quelli sovraordinati di provenienza europea ed internazionale. Tali dubbi vertono principalmente su due aspetti:
disparità di trattamento derivante dalla coesistenza di due binari paralleli all’interno della disciplina del licenziamento;
eccessiva esiguità delle misure poste a tutela del lavoratore illegittimamente licenziato. È evidente, infatti, che la differenza nei regimi di tutela applicabili nei confronti dei lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 potrebbe risultare del tutto inaccettabile nell’ottica del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. in base al quale a situazioni uguali deve corrispondere un trattamento uguale. A seguito dell’introduzione della disciplina per il contratto a tutele crescenti, però, all’interno di una medesima azienda, due lavoratori licenziati per lo stesso motivo potrebbero godere di una diversa tutela in funzione soltanto del momento dell’assunzione. Tuttavia, taluni sostengono che non via sia alcuna violazione del principio costituzionale in quanto le situazioni di partenza sarebbero in realtà differenziate poiché da un lato vi è un disoccupato per il quale l’abbassamento delle tutele contro il licenziamento è funzionale a creare maggiori possibilità di assunzione; dall’altro vi è un lavoratore già occupato che, perciò, non ha necessità di trovare un posto di lavoro. Il differente trattamento, quindi, troverebbe una ragionevole giustificazione nella diversa posizione dei lavoratori (occupato con contratto a tempo indeterminato o meno) alla data di entrata in vigore del decreto (come sostenuto da Xxxxxx, 2015, p. 22). Altri escludono che vi sia un’incompatibilità con l’art. 3 Cost. appellandosi alla sentenza della Corte costituzionale la quale recita che “non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, […], essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo” (Cost. n. 254 del 2014 in materia di responsabilità solidale nell’appalto).
Un’altra critica sollevata al decreto in esame si fonda sul fatto (da verificare, alla luce di un’indagine statistica circa il ricorso al contratto a tutele crescenti prevalentemente per i lavoratori giovani) che, a fronte della coesistenza di due diversi regimi di tutela, i lavoratori di
giovane età assunti con contratto a tutele crescenti si troverebbero in una posizione di maggior sfavore rispetto ai “veterani”. Se così fosse si potrebbe sostenere che l’applicazione del d.lgs.
n. 23/2015 determini una discriminazione dei lavoratori in base alla loro età; tale discriminazione, secondo la giurisprudenza comunitaria, sarebbe peraltro vietata. Anche qualora l’effetto discriminatorio venisse confermato da indagini statistiche, la disparità di trattamento potrebbe essere giustificata se fosse conseguenza inevitabile per il raggiungimento di obiettivi di politica economica, tra i quali l’incentivazione dell’occupazione giovanile; cosa di cui deve, però, dubitarsi (de Mozzi, 2015, pp. 152-153).
La notevole riduzione delle sanzioni apportata dal d.lgs. n. 23/2015 potrebbe essere considerata inidonea ad offrire l’adeguata garanzia ai lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo. Seppure la Cassazione abbia affermato che “il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli art. 1, 4, 35 Cost., subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto di una somma” (Cass. SS UU, n. 141 del 2006), non vi è alcun principio costituzionale che imponga la reintegrazione quale unica tutela per il lavoratore. Infatti, l’art. 4 nel sancire il diritto al lavoro assegna al legislatore, a propria discrezione, il compito di renderlo effettivo, anche se un’indennità troppo esigua potrebbe di fatto ledere la libertà e la dignità della persona (in questo caso del lavoratore) costituzionalmente tutelate dall’art. 41 della Carta fondamentale. Dunque non può essere contestata la scelta di abbinare al licenziamento una tutela meramente indennitaria in luogo della reintegrazione; ciò che potrebbe essere contestato è piuttosto la misura di tale indennità.
Un altro aspetto critico riguarda il bilanciamento degli oneri probatori tra lavoratore e datore di lavoro. Innanzitutto l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 vincola l’applicazione della tutela reintegratoria alla prova dell’insussistenza del fatto contestato direttamente fornita in giudizio dal lavoratore. Si tratta di un carico particolarmente gravoso per il lavoratore e probabilmente eccessivo se si considera il “principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio” (Cass. del 2012, n. 9099). Qualora si riscontrasse la concreta impossibilità per qualsiasi lavoratore di procurarsi una simile prova, le previsioni contenute nell’ art. 3 comma 2 del decreto in esame entrerebbero palesemente in contrasto con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. in quanto, di fatto, tale diritto non potrebbe essere esercitato dal lavoratore (si veda Borghesi, 2015, pp. 211-212). La questione relativa alla tutela del diritto alla difesa è ancora più cruciale nell’ipotesi di licenziamento intimato dal datore di lavoro in mancanza di contestazione disciplinare e comunicazione scritta dei motivi. Il lavoratore, infatti, dovrebbe impugnare il licenziamento “al buio”, senza conoscere quali siano le ragioni poste alla base del recesso del datore di lavoro e
senza nemmeno sapere se queste siano di natura disciplinare o economica, trovandosi a dover costruire con il proprio avvocato una difesa basata su semplici supposizioni. Ciò potrebbe far pensare ad una lesione del diritto alla difesa del lavoratore previsto espressamente all’art. 24 Cost.; se così fosse, tale violazione risulterebbe ancora più inaccettabile in quanto riguardante la sfera giuridica del lavoratore che è da sempre considerato come parte debole nel rapporto di lavoro. Inoltre, in caso di assenza di contestazione e mancata comunicazione dei motivi, il datore di lavoro potrebbe rendere note le ragioni del recesso direttamente in sede di giudizio. In tal modo, però, non vi sarebbe alcuna possibilità di verificare che queste corrispondano ai motivi originariamente sottesi al licenziamento; tale circostanza entrerebbe in contrasto non solo con il principio del contraddittorio, ma anche con il principio dell’immutabilità delle ragioni del licenziamento sui quali si regge il procedimento disciplinare7. Occorre sottolineare, inoltre, che la tutela indennitaria debolissima è ricollegata anche all’ipotesi in cui il datore di lavoro, dopo la contestazione, provveda immediatamente al licenziamento senza rispettare il termine posto a tutela del lavoratore entro il quale il lavoratore può difendersi chiedendo un’audizione al datore di lavoro.
Un valido argomento per sostenere l’incompatibilità del decreto con i principi sovranazionali si poggia sull’art. 24 della Carta Sociale Europea (recepita in Italia dalla l. n. 30/1999) che stabilisce il principio per cui al lavoratore illegittimamente licenziato spetterebbe un indennizzo congruo a riparare il danno subito dal lavoratore. Occorre sottolineare che tale Carta dispone di un’efficacia passiva rinforzata per cui la relativa legge di ratifica non potrebbe essere estromessa dall’ordinamento nazionale per mezzo di una legge ordinaria successiva. A ciò si aggiunge l’intervento della Corte di Giustizia che ha affermato che il risarcimento del danno dovuto a fronte della violazione di un diritto riconosciuto dall’UE deve rispondere ai requisiti di “adeguatezza, effettività e dissuasività” (come riportato da Speziale, 2016, p. 141). In tale prospettiva, il regime di tutela che scaturisce dal d.lgs. n. 23/2015 appare insufficiente a garantire in modo opportuno il diritto al lavoro e a scoraggiare il datore di lavoro alla violazione delle norme in materia di licenziamento. Ciò a maggior ragione se si considera che l’introduzione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 costituisce uno strumento che il datore di lavoro potrebbe facilmente sfruttare per risparmiare ulteriormente sulle conseguenze sanzionatorie. Tra le fonti del diritto internazionale vi è la Convenzione n. 158 del 1982 che, all’art. 10, ribadisce il fatto che l’indennizzo e la riparazione riconosciuti al lavoratore licenziato illegittimamente devono essere adeguati; tuttavia tale convenzione, ad oggi, non è vincolante per l’Italia in quanto non è ancora stata ratificata.
7 Principi ribaditi a chiare lettere dalla Cassazione nella sentenza n. 7282 del 27 marzo 2014
3.2: Il rapporto tra legge delega e decreto delegato
La disciplina del licenziamento entrata in vigore il 7 marzo 2015 è il risultato del lavoro dell’Esecutivo, delegato dal Parlamento a legiferare in materia di diritto del lavoro nel rispetto di quanto indicato nella legge delega. Ai fini della valutazione della compatibilità del decreto legislativo con l’art. 76 Cost., è necessaria una preventiva analisi dei criteri direttivi, dell’oggetto e dei principi ispiratori della delega che devono essere poi confrontati con le disposizioni del decreto delegato. Innanzitutto la legge delega n. 183/2014 art. 1 co. 7 lett. c) incaricava il Governo a provvedere all’introduzione per i nuovi assunti di un contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti all’aumentare dell’anzianità di servizio la cui disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo rispondesse alle seguenti caratteristiche:
il diritto alla reintegrazione deve essere limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori ed “a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” (l. n. 183/2014, art. 1, comma 7, lett. c);
esclusione della reintegra nel caso di licenziamenti economici.
Vi sono alcuni aspetti del d.lgs. n. 23/2015 che possono far nascere delle perplessità. In primo luogo occorre sottolineare che la delega si limitava a riferire la nuova disciplina solamente ai nuovi assunti. Il decreto delegato, invece, ne estende il campo di applicazione anche ai lavoratori di aziende che abbiano successivamente raggiunto i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 S.L. per il tramite di nuove assunzioni a tempo indeterminato; o ancora nel caso di contratti di lavoro stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ed in seguito convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Marazza, 2015, p. 13).
Alla luce delle incertezze sul significato della nozione di “fatto contestato” presente nella disciplina del nuovo art. 18 S.L., la delega prevedeva che il Governo individuasse delle “specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” (l. n. 183/2014, art. 1, comma 7, lett. c) alle quali, in via eccezionale, ricollegare la tutela reintegratoria. Tuttavia, nel decreto si fa nuovamente riferimento all’ipotesi dell’insussistenza del fatto contestato e l’introduzione dell’aggettivo “materiale” non si è rivelato sufficiente per mettere a tacere le polemiche sorte in precedenza (Xx Xxxx, 2015b. pp. 17-18). Inoltre, in base all’art. 3 del d.lgs.
n. 23/2015, la reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente per motivi disciplinari è subordinata al fatto che quest’ultimo riesca a dare prova diretta dell’insussistenza del fatto contestato. Ciò comporta l’introduzione di un onere particolarmente gravoso per il lavoratore, una sorta di probatio diabolica non contemplata dalla legge delega (Xx Xxxx, 2015b, pp. 26- 27).
Nonostante non fosse previsto dalla l. n. 183/2014, l’Esecutivo ha incorporato nella disciplina del licenziamento prevista per il contratto a tutele crescenti gli istituti della revoca del licenziamento e l’offerta di conciliazione, rispettivamente regolamentati agli articoli 5 e 6 del decreto delegato. Tuttavia, ciò non dà luogo ad alcuna incompatibilità con l’art. 76 Cost. in quanto può essere considerato frutto della discrezionalità del legislatore delegato del tutto coerente con i criteri stabiliti dalla legge delega. Per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti collettivi non vi sono motivi per supporre il superamento della delega non solo per il fatto che la delega fa riferimento ai licenziamenti economici, ma anche perché non rientrando tra le ipotesi di reintegrazione da questa ammesse, diviene inevitabile un intervento correttivo del legislatore delegato8.
8 Come spiegato nel paragrafo 2.8
CONCLUSIONI
Il contratto a tutele crescenti si inserisce in un contesto ricco di incertezze che pervadono la disciplina del licenziamento illegittimo e che in buona parte sono riconducibili alla riforma del 2012. Sembra infatti che uno degli obiettivi del d.lgs. n. 23/2015 sia quello di formare la giurisprudenza sul modo in cui devono essere interpretati alcuni punti critici della l. n. 92/2012 (come sostenuto da Xxxxx, 2015, p. 5). Nel corso dell’esposizione ho avuto modo di evidenziare come in realtà il legislatore non sia stato del tutto in grado di colmare le lacune normative contenute nella precedente disciplina: molte questioni non sono ancora risolte. Il decreto in esame finisce per attribuire al giudice un ruolo davvero marginale nell’ambito della tutela del lavoratore: da un lato, l’introduzione dell’istituto dell’offerta di conciliazione, in determinate circostanze, rende più conveniente per il lavoratore abbandonare l’idea di ricorrere in giudizio affinché sia accertata l’illegittimità del licenziamento. Dall’altro, il meccanismo di calcolo delle indennità, basato su di un unico parametro quale l’anzianità di servizio, riduce notevolmente la discrezionalità del giudice (Xxxxxxx, 2015, p. 123). Ciò contribuisce ad aumentare la certezza relativa ai costi del licenziamento in quanto il datore di lavoro è oggi nella posizione di poter determinare in anticipo l’eventuale onere a cui va incontro in caso di licenziamento ingiustificato di un lavoratore. Tale maggiore certezza del diritto contribuisce ulteriormente ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.
Alla luce di quanto sopra riportato è necessario verificare quanti degli obiettivi alla base della riforma sono stati di fatto raggiunti. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2015, pp. 45-49) ha condotto un’indagine volta ad intercettare le dinamiche occupazionali nei due principali settori dell’economia nazionale: quello manifatturiero e quello dei servizi. I dati raccolti tra
Tabella 1
(ISTAT, 2015, p. 46)
gennaio e novembre 2015 (tabella 1) mostrano un aumento dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo indeterminato in entrambi i settori, anche se molto più marcato nelle imprese manifatturiere (12,9%) a discapito del contratto a termine.
Per comprendere l’efficacia delle riforme attuate mediante il d.lgs. n. 23/2015 occorre però individuare i fattori che hanno influenzato tale comportamento delle imprese ed attribuire a ciascuno di questi il peso corrispondente. Tra questi, oltre all’aumento della domanda, alla riorganizzazione produttiva ed aziendale, rientrano anche i recenti interventi normativi. Secondo i dati elaborati dall’ISTAT (tabelle 2 e 3), per circa il 40% degli imprenditori (in particolare 35,1% nel settore manifatturiero e 49,5% in quello dei servizi), la scelta di assumere lavoratori a tempo indeterminato è stata molto o abbastanza influenzata dall’introduzione del contratto a tutele crescenti.
Tabella 2
(ISTAT, 2015, p. 48)
Tabella 3
(ISTAT, 2015, p. 49)
I dati riportati mostrano come le prime risposte del mercato del lavoro all’introduzione del d.lgs.
n. 23/2015 siano senza dubbio positive. Al tempo stesso, però, nel momento in cui la “vecchia” disciplina del licenziamento cederà definitivamente il posto alla nuova, i lavoratori dovranno fare i conti con un regime di tutela molto più blando che ben si discosta da quello del passato. Xxxxxxx chiedersi, dunque, se il contratto a tutele crescenti costituisca la soluzione ai mali che affliggono l’economia nazionale negli ultimi anni e che ostacolano l’occupazione dei lavoratori. I dati (tabelle 2 e 3) mostrano come l’aumento della stipulazione di contratti a tempo indeterminato sia in buona parte ricollegato al beneficio fiscale derivante dalla recente riduzione dei contributi a carico delle imprese. Quando il Governo dovrà fare i conti con un vincolo di bilancio sempre più stringente, nell’impossibilità di rinnovare gli “sconti” contributivi temporaneamente concessi, ciò che rimarrà della riforma sarà soltanto lo svuotamento delle tutele poste a favore dei lavoratori. Una valida alternativa alla brusca riduzione di tutele potrebbe essere una riforma strutturale del mercato del lavoro che miri a ridurre le rigidità senza che ciò debba necessariamente pesare sulle spalle dei lavoratori, combinata con il potenziamento di politiche attive volte a stimolare il mercato del lavoro mediante l’offerta di valide attività formative e di outplacement per i disoccupati. Ad oggi il contratto di ricollocazione, di recente introduzione, gode di una diffusione assai limitata.
Il contratto a tempo indeterminato è sempre stato associato all’idea di stabilità del posto di lavoro e di serenità per il lavoratore e per la propria famiglia. Seppure oggi la gamma di rapporti di lavoro flessibili, ergo precari, sia davvero molto vasta, quello a tempo indeterminato continua ad essere il sogno nel cassetto di qualsiasi lavoratore, soprattutto dei giovani che tanto stanno faticando per farsi spazio nel mondo del lavoro. Tuttavia, considerata la facilità con cui oramai il datore di lavoro può licenziare e la scarsa probabilità che un licenziamento viziato sia realmente inefficace, si può ancora parlare di contratto a tempo indeterminato come sinonimo di stabilità?
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Altre fonti
Relazione Illustrativa. Disponibile su
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