Contratto di Servizio
Contratto di Servizio
per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
tra
Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.x.X. xxxx 0000 - 0000
Xxxxxx, 12/01/2018
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di gennaio con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente
tra
la Regione Liguria in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Genova, via Fieschi 15, Codice Fiscale e Partita IVA 00849050109, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxx, che interviene ed agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante,
(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Amministratore delegato,
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)
di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente
PREMESSO
1. che Trenitalia è la società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l’azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni” con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000, D.M. 73-T e n. 14/N del 24 ottobre 2012;
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A.;
3. che, dalla suddetta data, i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico ferroviario regionale è stato definito in particolare dalle seguenti fonti:
• Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente
“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2338/2016 del 14 dicembre 2016;
• Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
• articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” recante disposizioni che l’Autorità competente, in sede di stipula dei contratti di servizio, è tenuta ad applicare per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, e il successivo Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2013 n. 97/CU, recante le linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di
servizio e nelle carte di qualità dei servizi ai sensi del citato articolo della ridetta Legge 244/2007;
• articolo 61 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, recante “ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” con cui, tra l’altro, il Governo italiano ha esercitato l’opzione di consentire transitoriamente l’affidamento diretto dei servizi ferroviari regionali previsti dall’articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
• articolo 16-bis del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che ha istituito il “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”;
• D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i., attuativo del suddetto art. 16-bis della L.
135/2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
• la legge regionale 6 novembre 2012 n. 36 e s.m.i. recante “Sanzioni
amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione”;
• la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riforma del
sistema di trasporto pubblico regionale e locale”;
• Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70. “Disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
• Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni nella
Legge 21 giugno 2017 n. 96 recante, tra l’altro, “Misure sul trasporto pubblico locale” relative anche al servizio ferroviario;
• deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 27 giugno 2017 di
approvazione della programmazione del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione dell’articolo 6 della citata l.r. 33/2013;
• le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
5. che, in data 10 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 18 del sopra richiamato
X.Xxx. 422/1997 e s.m.i., la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009-2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 210 del 5 febbraio 2010 rinnovabile per ulteriori sei anni;
6. che, in data 22 aprile 2015, è stata sottoscritta un’apposita Intesa tra le Parti finalizzata ad assicurare la non interruzione del servizio di trasporto ferroviario e definire le nuove modalità per la continuazione del rapporto contrattuale in essere;
7. che, in data 10 dicembre 2016, avvalendosi della facoltà di rinnovo del Contratto di Servizio 2009-2014 di cui all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i., le Parti hanno rinnovato il predetto Contratto di Servizio a valere per il periodo 2015-2017, sulla base della D.G.R. n. 1130 del 6 dicembre 2016 (nel prosieguo “Atto di Rinnovo”);
8. che, in data 29 novembre 2016, Trenitalia ha presentato una proposta
commerciale contenente l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui dieci ai sensi dell’articolo 5 par. 6 e ulteriori cinque ai sensi dell’articolo 4 par. 4 del Regolamento CE 1370/2007, in ragione della significatività dei nuovi investimenti previsti;
9. che, in data 10 dicembre 2016, è stato sottoscritto tra le Parti un Protocollo d’Intesa che, sulla base della proposta presentata da Trenitalia sub 8, ha definito le condizioni, le modalità e gli impegni delle stesse per addivenire alla definizione di un nuovo contratto di servizio decorrente dal 1 gennaio 2018 e dare, quindi, avvio al procedimento di affidamento diretto del servizio in applicazione del Regolamento CE 1370/2007, con conseguente pubblicazione dell’avviso di pre – informazione avvenuta in data 23 dicembre 2016;
10. che obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è la massima valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, costituente asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno, pertanto, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
11. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 anni - oltre ad essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - comporta per l’ente committente un
notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario, nonché in termini di rinnovo del materiale rotabile ferroviario impiegato nel territorio della Regione;
12. che la Regione, constatata la convenienza di tale nuovo affidamento, in data 23/12/2016, ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, alla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione circa l’affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori cinque anni;
13. che, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 in materia di corrispettivi contrattuali, nonché di consentire un’effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all’espletamento del servizio – Trenitalia ha elaborato il Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo “PEF”) di cui all’Allegato 3 al presente contratto, in cui è stato stimato, anno per anno a partire dal 1 gennaio 2018, – con riferimento all’intero periodo di piano – l’ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
14. che, nell’elaborazione del PEF, Trenitalia ha utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti dal consuntivo 2016 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), ed i dati di pre-consuntivo 2017. Il CER rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno – attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio – i costi effettivamente sostenuti per l’espletamento del servizio ed i ricavi registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di
controllo della Società;
15. che la Regione ha verificato la conformità del calcolo della compensazione di cui al PEF ai criteri previsti dalla misura 13 dell’allegato A alla delibera 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuto conto delle “Indicazioni sull’applicazione della delibera n. 49/2015” inviati dall’Autorità medesima con nota del 2 novembre 2016;
16. che le Parti con il presente contratto di servizio (nel prosieguo “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032;
17. che, con X.X.X. x. 00 xxx 00/0/0000, xx Xxxxxxx ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse e Allegati)
1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L’Allegato n. 3 (PEF) e l’Allegato n. 5 (Investimenti) al Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti Allegati vengono aggiornati previa condivisione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all’articolo 23.
Art. 2 (Struttura)
1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Premesse e Allegati) Art. 2 (Struttura)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni e delle modalità di esecuzione) Art. 6 (Programmazione e modifiche del servizio)
Art. 7 (Interruzione e soppressione dei servizi per cause di forza maggiore ed in caso di sciopero)
Art. 8 (Soppressioni) Art. 9 (Servizi sostitutivi) Art. 10 (Corrispettivi)
Art. 11 (Modalità di pagamento)
Art. 12 (Canone ed altri costi di infrastruttura)
Art. 13 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 14 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
Art. 15 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 16 (Politica tariffaria)
Art. 17 (Sviluppo dei servizi su linee di notevole rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica)
Art. 18 (Politica della qualità dei servizi e Carta dei Servizi)
Art. 19 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
Art. 20 (Piano operativo di miglioramento dell’accessibilità ai servizi ferroviari per le persone a mobilità ridotta e con disabilità)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 21 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 22 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
Art. 23 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 24 (Riservatezza) Art. 25 (Clausola fiscale)
Art. 26 (Controversie tra le Parti)
Art. 27 (Risoluzione del Contratto per inadempimento) Art. 28 (Recesso)
Art. 29 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 30 (Obblighi di Trenitalia alla scadenza del contratto) Art. 31 (Cessione dei crediti e debiti scaduti)
Art. 32 (Trasparenza e prevenzione della corruzione) Art. 33 (Codice Etico e Codice di Comportamento) Art. 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 35 (Tutela dei dati personali)
Art. 36 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici) Art. 37 (Cessione del Contratto)
Art. 38 (Disposizioni finali)
2. Gli elaborati costituenti gli Allegati al presente Contratto sono di seguito elencati:
ALLEGATO 1 – Programma di esercizio
ALLEGATO 2 – Procedure di aggiornamento del programma di esercizio ALLEGATO 3 – Piano Economico Finanziario, Conto Economico Regionale e monitoraggio delle differenze annuali
ALLEGATO 4 – Listino prezzi ALLEGATO 5 – Investimenti ALLEGATO 6 – Sistema Tariffario
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
ALLEGATO 7 – Standard qualitativi e penali ALLEGATO 8 – Monitoraggio ALLEGATO 9 – Rete di vendita
Art. 3 (Oggetto)
1. La Regione, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della qualità dei servizi, dell’aumento dei viaggiatori trasportati e dell’efficienza in termini di costi, affida a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale, nonché l’effettuazione di alcuni servizi connessi al trasporto medesimo, della Liguria, secondo il programma di esercizio annuale riportato nell’Allegato 1 e secondo gli standard qualitativi definiti nel Contratto e negli Allegati 7 e 9.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 - un corrispettivo di importo tale da assicurare la sostenibilità economica-finanziaria del presente Contratto, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento (CE) 1370/2007 e coerentemente con le misure di regolazione di cui alla delibera 49 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nonché garantendo la remunerazione del capitale investito.
Art. 4 (Durata)
1. Il presente Contratto ha durata quindicennale, di cui dieci anni per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2027 in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ed ulteriori cinque anni per il periodo 1 gennaio 2028 - 31 dicembre 2032 in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni e delle modalità di esecuzione)
1. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario secondo il Programma di Esercizio analitico annuale di cui all’Allegato n. 1 nel rispetto delle composizioni ivi indicate e secondo le modalità ed i requisiti di qualità definiti nel Contratto e nell’Allegato 7, utilizzando materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, in propria disponibilità nonché quello che si impegna ad acquisire sulla base di quanto previsto nel Contratto.
2. Il programma di esercizio è strutturato come specificato nell’Allegato 1 e contiene almeno i seguenti dati:
a. codice identificativo del treno;
b. stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno;
c. orari di partenza e di arrivo;
d. tempo di percorrenza;
e. giorni di esercizio annuo e periodicità;
f. composizione del treno e il tipo di materiale;
g. posti a sedere offerti;
h. categoria del treno.
3. Il servizio di cui all’Allegato 1 è svolto in modalità ferroviaria, ad eccezione dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari di cui al medesimo Allegato 1.
4. Trenitalia, nell’adempimento degli obblighi di servizio stabiliti dalla Regione, riportati nel Contratto e nei suoi Allegati, o successivamente comunicati in sede di revisione annuale o di rinegoziazione del medesimo, si impegna ad articolare un’offerta di servizi calibrata sulle esigenze rappresentate dalla Regione.
5. Trenitalia è tenuta ad eseguire in modo adeguato tutte le attività necessarie per l’effettuazione dei servizi previsti dal Programma di Esercizio, nel rispetto degli obblighi di servizio e degli standard minimi di qualità stabiliti dal Contratto e dai suoi Allegati, curando e garantendo in particolare:
a. la manutenzione programmata, di primo e di secondo livello, e quella correttiva del materiale rotabile;
b. la sicurezza personale dei viaggiatori, operando nel proprio ambito di responsabilità, attraverso la presenza ed attività del Capo Treno/personale di Xxxxxx ed un’azione coordinata con la Polizia ferroviaria;
c. la sicurezza del materiale rotabile;
d. la pulizia, sia interna che esterna delle carrozze, dando attuazione al programma delle pulizie inviato da Trenitalia alla Regione prima di ogni variazione programmata, al mantenimento degli arredi e, ove necessario, alla tempestiva sostituzione degli stessi;
e. la gestione delle relazioni con l’utenza con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione indicati nell’Allegato 7, l’assistenza ai viaggiatori a bordo dei treni a cura del Capo Treno e un’adeguata informazione nelle stazioni;
f. il controllo nel corso del viaggio del possesso di regolare titolo di viaggio da parte dei passeggeri;
g. l’accesso da parte delle persone a mobilità ridotta ai convogli e negli impianti attrezzati, con le modalità specificate nell’Allegato 7;
h. la vendita dei titoli di viaggio utilizzando i canali e la rete di biglietterie descritta nell’Allegato 9.
6. Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione, su supporto informatico in formato “treno nazionale” o in formato con estensione TP, con i relativi files di decodifica di record, il database relativo al programma di esercizio per i treni del trasporto regionale, nonché il database relativo ai servizi di competenza extra-regionale che interessano il territorio ligure, con le seguenti scadenze:
- per le modifiche al servizio, entro la settimana successiva ad ogni modifica;
- per ogni nuovo programma di esercizio, su base annuale almeno 6 giorni prima dell’entrata in vigore;
al fine di garantire il funzionamento di ORT (Osservatorio Regionale dei Trasporti), di cui all’articolo 20 della l.r. 33/2013 e s.m.i. nonché il servizio internet della Regione denominato “Orario Integrato dei Trasporti”.
7. Trenitalia si impegna a farsi parte attiva nei confronti del Gestore dell’infrastruttura relativamente all’informazione al pubblico nelle stazioni e fermate, all’integrità, al decoro e alla pulizia, in una prima fase rilevando e segnalando i casi di non conformità e successivamente, qualora l’evoluzione delle regolazioni in materia lo consenta, stipulando accordi giuridicamente vincolanti con i Gestori dell’Infrastruttura e i Gestori delle Stazioni.
8. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
9. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione:
a. servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato 1);
b. servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
c. servizi a carattere temporaneo resi necessari dalle cause di cui all’articolo 8.
Art. 6
(Programmazione e modifiche del servizio)
1. La programmazione del servizio è svolta, di norma annualmente, di concerto tra le Parti, con le modalità di seguito definite ed entro le scadenze previste dalle vigenti normative. Il programma di esercizio sarà attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione ha prenotato nell’Ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto con il Gestore dell’Infrastruttura.
2. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio, ad ogni cambio dell’orario, sarà concordato con la Regione nel rispetto delle tempistiche di cui all’Allegato 2.
3. Qualora la Regione ritenga opportuno procedere ad una variazione quantitativa e/o qualitativa della proposta di programma di esercizio, Trenitalia è tenuta ad apportare le modifiche richieste, purché fattibili e garantendo comunque l’equilibrio economico del Contratto.
4. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo, in relazione a modifiche del servizio per adeguamento tecnico, in relazione alle modifiche del calendario rispetto all’anno precedente nonché alle esigenze di esercizio e di razionalizzazione della circolazione.
5. Le Parti convengono su azioni finalizzate al miglioramento dell’offerta, con particolare riferimento ai servizi in aree a domanda debole, anche mediante il ricorso ad accordi con altri operatori per il coordinamento e l’integrazione dei servizi ferroviari con i servizi di Trasporto Pubblico Locale.
6. Nei casi di variazione programmata permanente al programma
d’esercizio, gli Allegati saranno opportunamente modificati.
7. Modifiche al servizio possono essere programmate in modo temporaneo, previa intesa tra le Parti, anche in corso di validità dell’orario, nei seguenti casi:
a. nel caso in cui, per l’effettuazione di lavori programmati di rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all’esercizio ferroviario oggetto del presente Contratto, comprese quelle commerciali, si debba procedere a sospensioni e/o modifiche del servizio; in questi casi Trenitalia, ai fini dell’intesa da raggiungersi, deve comunicare alla Regione, nelle tempistiche di cui al Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.):
− l’inizio, la durata e le modalità di esecuzione dei lavori;
− le variazioni temporanee del programma di esercizio, che dovranno assicurare condizioni di viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all’offerta base;
− l’eventuale servizio sostitutivo da attivarsi in caso di indisponibilità
totale dell’infrastruttura, nei tempi e nei modi indicati nell’ articolo 9;
b. per far fronte a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore che determinino interruzioni del servizio per un periodo non inferiore a 10 giorni.
Nei casi delle variazioni previste dal presente comma la Regione riconoscerà a Trenitalia, per i treni*km non effettuati, i soli costi di processo fissi, nonché il costo dei bus sostitutivi effettuati.
8. Le modifiche dei servizi che riguardino più Regioni sono comunque preventivamente concertate tra le Regioni interessate dai servizi medesimi.
Trenitalia dà corso alle richieste di modifica dei servizi interregionali solo in presenza di specifico accordo fra le Regioni interessate.
9. In ogni caso di modifica programmata del servizio, permanente o temporanea, deve essere assicurata tempestiva e puntuale informazione ai viaggiatori (nel rispetto degli standard minimi dell’Allegato 7).
10. È facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
Art. 7
(Interruzione e soppressione dei servizi per cause di forza maggiore ed in caso di sciopero)
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo salvo cause di forza maggiore quali calamità naturali (frane, alluvioni, terremoti, ecc.), sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, nonché salvo le cause di sospensione del servizio disposte dalle Autorità ed in caso di sciopero.
2. Al verificarsi di ciascun evento non prevedibile Trenitalia informa la Regione entro e non oltre 2 ore, anche con SMS ai riferimenti che il Comitato Tecnico di Gestione individuerà e terrà aggiornati, dall’evento stesso e si impegna a ripristinare la circolazione il più presto possibile, ancorché in forma sostitutiva, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione alla clientela, in coordinamento con il Gestore dell’Infrastruttura.
3. Trenitalia garantisce, in caso di sciopero, l’informazione preventiva minima e l'erogazione dei servizi minimi, come disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del
programma pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e trasmesso ad ogni aggiornamento alla Regione.
4. Gli effetti economici, nei casi delle variazioni previste dal presente articolo, sono regolati da quanto previsto all’articolo 13.
Art. 8 (Soppressioni)
1. In caso di soppressioni di corse, totali o parziali, che non rientrano nei casi di cui all’articolo 6 comma 7 ed all’articolo 7, comprese quelle dovute ad indisponibilità dell’infrastruttura disposta dal Gestore dell’Infrastruttura al di fuori dei lavori programmati disciplinati dall’articolo 6, comma 7, lettera a), nel caso in cui non sia disponibile da programma di esercizio una corsa utilizzabile entro 40 minuti dalla soppressione, Trenitalia si impegna a sostituire adeguatamente la corsa soppressa secondo quanto definito in un Piano di Intervento, predisposto da Trenitalia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, e approvato dalla Regione. Il Piano di Intervento sarà predisposto secondo i principi di cui all’articolo 9 e dovrà essere sottoposto a verifica con cadenza annuale.
2. Trenitalia informa la Regione entro e non oltre 2 ore, anche con SMS ai riferimenti sopra definiti, dall’evento stesso. Inoltre Trenitalia, coordinandosi con il Gestore dell’Infrastruttura, informa tempestivamente i viaggiatori dei servizi sostitutivi, sia mediante annuncio nelle stazioni, sia con avvisi a bordo treno a cura del personale di bordo.
3. Gli effetti economici, nei casi delle variazioni previste dal presente articolo, sono regolati da quanto previsto all’articolo 13.
4. L’eventuale penalizzazione legata alle soppressioni è disciplinata
secondo quanto disposto nell’Allegato 7.
Art. 9 (Servizi sostitutivi)
1. Trenitalia si impegna ad effettuare adeguati servizi sostitutivi nei casi in cui si determini una sospensione o riduzione del servizio ferroviario, garantendo l’ultimo collegamento della giornata, fatte salve circostanze particolari che impongano una apposita programmazione diversa, concordata dalle Parti.
2. Il servizio sostitutivo automobilistico in caso di modifica programmata si intende validamente effettuato se:
− effettuato con un numero di autobus e/o autoveicoli sufficienti a
trasportare tutti i passeggeri statisticamente presenti sul treno;
− effettuato in modo tale da garantire il servizio presso le stazioni e fermate previste sulla tratta ferroviaria oggetto del disservizio, salvo casi di manifesta impossibilità.
3. Il servizio sostitutivo nei casi di variazioni o sospensioni non programmate si intende validamente effettuato se:
− effettuato con treno successivo di analoghe caratteristiche e sufficiente
a trasportare tutti i passeggeri presenti sul treno soppresso;
− effettuato con autobus sostitutivi o autoveicoli, in numero sufficiente a trasportare tutti i passeggeri presenti sul treno soppresso ed in modo tale da garantire il servizio presso le stazioni e fermate previste attivato entro 60 minuti dal verificarsi dell’evento che ne ha determinato la necessità, salvo casi di manifesta impossibilità.
4. Qualora il servizio sostitutivo sia effettuato in difformità a quanto
previsto nel presente articolo ed a quanto previsto nel Piano di intervento di cui al precedente articolo 8 e risulti pertanto inadeguato, lo stesso sarà sanzionato con penale di cui all’Allegato 7.
5. Trenitalia dà evidenza alla Regione delle modalità di affidamento del servizio sostitutivo e delle relative condizioni economiche pattuite.
Art. 10 (Corrispettivi)
1. In coerenza con il Regolamento CE n.1370/2007 e s.m.i., il corrispettivo riconosciuto dalla Regione a Trenitalia, a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui al Contratto, è stato determinato in modo da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto dei rischi, commerciali e gestionali, correttamente attribuibili a ciascuna delle Parti, come evidenziati nella tabella (matrice dei rischi) dell’Allegato 3 e garantendo la remunerazione del capitale investito.
2. Il corrispettivo di cui al PEF da riconoscere a Trenitalia, al netto della relativa IVA, costruito conformemente alle disposizioni in vigore, garantendo che la somma dei risultati netti di conto economico per gli anni 2018 – 2032 sia tendente a zero è riportato nel Piano Economico e Finanziario (PEF) di cui all’Allegato 3, ed è per ciascuno degli anni di durata dell’affidamento, il seguente:
• per l’anno 2018: 83,2 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2019: 84,4 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2020: 85,6 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2021: 86,8 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2022: 88,0 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2023: 89,3 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2024: 90,5 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2025: 91,7 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2026: 93,0 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2027: 94,3 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2028: 95,7 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2029: 97,0 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2030: 98,4 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2031: 99,8 milioni di euro oltre IVA;
• per l’anno 2032: 101,2 milioni di euro oltre IVA.
Nello specifico, il PEF è composto dai costi, dai ricavi e dal ragionevole utile, inteso come tasso di remunerazione della quota di capitale investito netto, di pertinenza del servizio oggetto del presente Contratto, opportunamente dettagliati nell’Allegato 3.
3. I corrispettivi, riportati nel PEF per ciascuno degli anni di vigenza del Contratto, sono stati definiti considerando i livelli tariffari, le agevolazioni ed i titoli di gratuità vigenti alla data della sottoscrizione del Contratto, nonché le previsioni degli introiti dei sistemi tariffari applicabili di cui all’Allegato 6.
4. Il PEF in allegato riporta i seguenti elementi di natura dinamica condivisi dalle Parti a fondamento del presente Contratto e validi per il periodo di vigenza del medesimo, costituenti condizioni imprescindibili dell’affidamento diretto a Trenitalia:
a. l’efficientamento del 15% dei costi di processo;
b. il piano di investimenti per l’acquisizione di nuovo materiale rotabile ed il miglioramento degli impianti di manutenzione di cui all’Allegato 5, del
valore complessivo di 557,9 milioni di €, di cui 518,1 milioni di € a carico di Trenitalia e 39,8 milioni di € a carico della Regione;
c. il miglioramento della qualità erogata e della velocità commerciale del servizio, misurato attraverso gli indicatori riportati nell’Allegato 7;
d. l’incremento medio annuo del 3% dei ricavi da mercato realizzato attraverso:
i. del 1,05% medio annuo, conseguente all’aumento dei passeggeri e ad azioni per la riduzione dell’evasione tariffaria;
ii. per il resto da manovre tariffarie, più consistenti negli anni di entrata in esercizio dei nuovi elettrotreni.
Eventuali premi e penalità, al netto delle mitigazioni delle penali, non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicate annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata dalle Parti.
Art. 11 (Modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali da corrispondersi, previa verifica ad opera della Regione della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa di Trenitalia, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad 1/4 del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L’importo della quarta rata viene liquidato per l’80%, mentre il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene calcolato dopo l’accertamento di eventuali premi, penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all’evoluzione delle tempistiche di trasferimento delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, si riserva di aderire alla richiesta di Trenitalia di una maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF.
2. Ai fini del pagamento, Trenitalia dovrà trasmettere le fatture, secondo la normativa vigente in materia, intestate a: Regione Liguria – Genova – Xxx Xxxxxxx, 00 – Settore Trasporto Pubblico Regionale.
3. In caso di ritardato pagamento la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora pari al saggio legale vigente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 12
(Canone ed altri costi di infrastruttura)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l’energia elettrica per trazione al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art 21 del D.Lgs. n. 112/2015, rientrano tra i costi di processo riportati nel PEF e le loro variazioni rilevate a consuntivo rispetto a quanto preventivato sono trattate a norma dell’articolo 13, fermo restando che non potranno essere considerati agli effetti di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a).
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.
Art. 13
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti in sede di Comitato di Gestione procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Il CER riporta tutti i costi ed i ricavi a consuntivo esclusivamente pertinenti agli obblighi di servizio ed agli investimenti previsti dal Contratto, evidenziando i parametri di riferimento per l’attribuzione dei costi comuni. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono trasmesse alla Regione entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio; eventuali differenze saranno conguagliate entro novembre dello stesso anno. La certificazione del revisore attesta, tra l’altro, la pertinenza dei costi e dei ricavi al Contratto, in conformità alla normativa vigente (Regolamento CE n.1370/2007 e s.m.i., Delibera ART n. 49/2015 e s.m.i.).
3. A seconda dei risultati di tale confronto, secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all’Allegato 3, e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola quattro per cento (+0,4%), rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà
diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b. laddove il confronto di cui al precedente punto a. faccia registrare uno scostamento eccedente la fascia sub a. e non superiore al più o meno 5 per cento (+5%), l’importo corrispondente alla parte eccedente è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito della Regione) per essere poi compensato alla prima verifica intermedia utile di cui al successivo comma 5 con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
c. laddove il confronto di cui al precedente punto a. faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%), le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 10 e modifichi il PEF sostituendo quindi l’Allegato 3.
4. Al termine di ogni triennio, le Parti effettuano una verifica dello stato di adempimento del Contratto e del conseguimento degli obiettivi pattuiti. Per la verifica sono utilizzati i seguenti indicatori:
a) puntuale e soddisfacente realizzazione degli investimenti;
b) raggiungimento/miglioramento degli standard di puntualità, regolarità e qualità del servizio;
c) conseguimento degli obiettivi di efficientamento dei costi;
d) minimizzazione degli scostamenti rispetto al PEF allegato al Contratto.
Le modalità operative di svolgimento di ciascuna verifica sono sottoposte
dalla Regione a Trenitalia nel corso di un’apposita seduta del Comitato di cui all’articolo 23. Le verifiche triennali dovranno concludersi entro i successivi sei mesi, salvo proroghe motivate, mediante verbale del medesimo Comitato contenente le soluzioni da attuare che, ove comportanti modifiche contrattuali, saranno formalizzate attraverso la sottoscrizione di un apposito atto.
5. L’aggiornamento del PEF avviene inoltre nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF;
c) nel caso di variazioni dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC);
d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio;
e) in caso di reperimento di ulteriori fondi da parte della Regione.
6. Nei casi previsti dal precedente comma, le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, entro 60 giorni dalla trasmissione del CER dell’anno precedente prevista entro il mese di maggio, intervenendo prioritariamente:
a) sui fattori di produttività;
b) sulle tariffe;
c) sul livello dei servizi;
d) sul corrispettivo;
e) sul programma degli investimenti.
7. La tabella di Listino Prezzi (Allegato 4), derivata dai valori del primo anno del PEF, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione – avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo.
8. Al termine dell’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione ed all’ultima verifica triennale, effettuando la compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola quattro per cento (+0,4%) del fatturato dell’intero periodo, l’importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
9. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è
definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
L’eventuale saldo positivo per la Regione o per Trenitalia, se non compensabile con altre partite, sarà regolato dalla Parte debitrice entro i termini e con le modalità di pagamento che saranno concordate tra le Parti.
10. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FS in forza dell’applicazione del CCNL vigente.
Art. 14
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
1. In caso di insufficienza strutturale dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla rimodulazione del PEF e della produzione quali/quantitativa dei servizi entro 60 giorni dall’intervenuto accertamento, Trenitalia procederà, anche in corso d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. La Regione comunque garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del Contratto, un corrispettivo minimo annuo corrispondente all’80% dei
corrispettivi previsti a PEF per ciascuna annualità.
Art. 15 (Valorizzazione commerciale)
1. Trenitalia ha facoltà di procedere, previa condivisione con la Regione, a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, anche del materiale rotabile, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Contratto.
Art. 16 (Politica tariffaria)
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del Contratto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni (Allegato 6).
2. La Regione, ai sensi del presente Contratto, corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, che possono essere stabiliti solo dalla Regione, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e non già contenute nel PEF.
3. Trenitalia ha facoltà di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di
strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione, purché le stesse non influiscano negativamente sul PEF e senza diritto al riconoscimento da parte della Regione di alcuna compensazione.
4. Dal 1 gennaio 2019, le tariffe aziendali ed integrate dei servizi sono incrementate nella misura e secondo le tempistiche, sempre a partire dal 1 gennaio di ogni anno, previste all’Allegato 6. Gli incrementi delle tariffe di cui al medesimo Allegato 6 sono automaticamente applicati da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento tariffario contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, come dettagliato nella matrice dei rischi (Allegato 3) e salvo il caso di cui all’articolo 19, comma 5, verserà a Trenitalia l’importo corrispondente all’aumento atteso – anno per anno e non effettuato, che non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 13, comma 3, lettera a).
6. I passeggeri sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
Salvo diverse e successive disposizioni, la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno è ammessa con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni e fermate della Regione, ad eccezione di quelle di cui all’Allegato 9.
Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono
riportati all’Allegato 6.
7. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015, e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.
9. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta (come da allegato 9) in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale.
10. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 18 della l.r. 33/2013 e s.m.i, la Regione ha avviato l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale (Smart Ticket) attraverso la pubblicazione di un bando di gara europeo. Trenitalia si impegna ad implementare tale sistema di bigliettazione su tutto il servizio ferroviario regionale, secondo le specifiche pubblicate.
11. A tal fine, le Parti si impegnano a definire condizioni e modalità di adesione al progetto Smart Ticket in apposito atto, entro sei mesi dalla firma del Contratto, concordando i necessari interventi e le relative scadenze di attuazione, nonché l’eventuale copertura finanziaria.
12. Nell’ambito del complessivo progetto di digitalizzazione, Trenitalia procederà con la diffusione della Smart Card regionale aziendale che sarà in
grado di ospitare sia il contratto Trenitalia che uno o più contratti delle aziende liguri di TPL.
13. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Contratto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti.
14. Le Parti condividono il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per gli scopi di sicurezza sociale cui è destinata; a far data dal 1 gennaio 2018 l’accesso ai treni è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
a. presentazione preventiva al Capotreno;
b. esibizione della tessera di riconoscimento personale;
c. esibizione dello specifico titolo di viaggio a carattere gratuito (pagamento differito);
d. dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio;
e. indicazione di un riferimento telefonico.
I requisiti di cui ai punti a), c), d) ed e) potranno essere reperiti da Trenitalia in automatico e senza presentazione al Capotreno con l’utilizzo di specifica applicazione in corso di sviluppo, distribuita sui dispositivi elettronici delle FF.OO. (Tablet, Smartphone, etc). In questo ultimo caso l’esibizione della tessera di riconoscimento di cui al punto c) avverrà in fase di controlleria.
In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. Inoltre, su
richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti obbligatoriamente a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). Trenitalia relaziona annualmente alla Regione l’effettivo utilizzo, nonché gli interventi effettuati da parte degli appartenenti alle FF.OO. a beneficio della sicurezza a bordo treno.
I mancati introiti da traffico derivanti da tale agevolazione sono già compresi nel PEF di cui all’Allegato 3.
15. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario, che consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto, servizio e cliente, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 17
(Sviluppo dei servizi su linee di notevole rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica)
1. La Regione e Trenitalia valuteranno congiuntamente la possibilità di sviluppare servizi aggiuntivi, nell’ambito di iniziative e manifestazioni, a supporto della ferrovia e del suo utilizzo, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di notevole rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica.
2. Nel caso di servizi da effettuarsi con materiale storico, gli stessi
potranno essere attivati a seguito di specifica richiesta della Regione, previa quantificazione dei costi per servizio elaborata da Trenitalia per conto della Fondazione FS, e saranno regolati distintamente.
3. La Regione Liguria destina alle finalità di cui al presente articolo l’importo massimo annuo di € 30.000 oltre IVA.
Art. 18
(Politica della qualità dei servizi e Carta dei servizi)
1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del Contratto nel rispetto degli standard prestazionali e di qualità di cui agli Allegati 7 e 9, qui di seguito richiamati in sintesi:
a. puntualità;
b. regolarità del servizio (soppressioni);
c. pulizia e comfort (composizione dei treni e rispetto dell’offerta di posti, climatizzazione, servizi di bordo, toilette);
d. informazione, a bordo e a terra;
e. disponibilità della rete di vendita;
f. gestione dei disservizi secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
g. assistenza e informazione ai passeggeri in merito ai loro diritti, ai ritardi e/o soppressioni, al trattamento dei reclami, ai rimborsi e indennità.
3. Il rispetto degli standard prestazionali e di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio di cui all’articolo 21 ed all’Allegato 8.
4. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard
prestazionali e di qualità e le caratteristiche del servizio qui contrattualizzati sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/2007.
5. Le Parti potranno, nel corso del periodo di validità del Contratto, in occasione della verifica triennale di cui all’art. 13, comma 4 del Contratto, integrare o modificare gli Allegati introducendo standard prestazionali e di qualità migliorativi di quelli definiti alla data di sottoscrizione. Le Parti si impegnano, inoltre, ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie per conformarsi all’evoluzione della normativa, valutandone, di comune accordo, le implicazioni economiche.
6. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto, anche tenuto conto delle proposte formulate dal Tavolo di Confronto con Pendolari e Consumatori istituito dalla Regione. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta sul proprio sito internet.
7. Per gli anni successivi al 2018, Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione almeno trenta giorni antecedenti la data di pubblicazione sul sito internet.
8. La Regione individua le attività di consultazione, verifica e monitoraggio del rispetto dei parametri fissati nel Contratto, ulteriori rispetto alle attività di controllo e monitoraggio già svolte dalla Regione, coinvolgendo le Associazioni dei consumatori in attuazione dell’articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Trenitalia, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2, comma 461, lett. f, della Legge 244/2007, si impegna a sostenere le attività di cui alle lettere b, c,
d del medesimo articolo, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate dalle Associazioni dei consumatori, fino alla misura massima di € 10.000,00 annui.
9. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
10. Trenitalia effettua, con almeno un’indagine all’anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela. Trenitalia si impegna a svolgere rilevazioni annuali di customer satisfaction per la verifica del gradimento del servizio e per l’individuazione degli elementi da migliorare rispetto alle esigenze della domanda e ne comunica i risultati alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
A tal fine, Trenitalia deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. La parte di indagine specifica relativa al territorio della Regione e utilizzata per la determinazione dei premi di cui all’articolo 22 sarà definita con la Regione prima dell’avvio della prima indagine e in ogni caso di modifica, integrando l’attuale metodologia compatibilmente con l’impianto contrattuale. A tal fine, Trenitalia invia alla Regione la nota metodologica sull’indagine di Customer.
Le Parti concordano di definire, entro il mese di marzo 2018, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 23, con il coinvolgimento della Sezione Tecnico Scientifica della Commissione Statistica Regionale (l.r. 7/2008 e s.m.i.), il metodo e le modalità operative per avvalersi delle indagini di cui al presente comma per attivare un sistema di incentivazione con decorrenza dall’anno 2018, ovvero dal 2019 nel caso di definizione successiva al marzo 2018.
11. Indagini di customer satisfaction potranno essere condotte anche dalla Regione, avvalendosi di proprio personale a ciò preposto che potrà rilevare a bordo treno, durante il percorso, la qualità percepita del viaggio, il grado di soddisfazione dell'utenza, nonché eventuali disservizi riscontrati durante la corsa del treno. Tali rilevazioni potranno produrre un ulteriore sistema di incentivazione definito nell’ambito del Comitato di cui all’art. 23.
Art. 19
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso ed all’adeguamento degli impianti di manutenzione, come indicato nell’Allegato 5, secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti in autofinanziamento da parte di Trenitalia ammontano a complessivi 518,1 milioni di euro, tra cui:
• 350,7 milioni di euro per il rinnovo della flotta che, insieme ai 39,8
milioni di euro a carico della Regione, consentono di acquistare 48 nuovi elettrotreni;
• 50,6 milioni di euro per ammodernamento del reticolo manutentivo in
Liguria;
• 31,0 milioni di euro per il revamping e restyling della flotta esistente.
3. La Regione si impegna a cofinanziare il rinnovo del materiale rotabile, con un finanziamento complessivo pari a euro 39.843.703,50, a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 per euro 7.024.000 e sulle risorse finanziarie di cui alla Legge 208/2015, comma 866, di propria spettanza, per euro 32.819.703,50 ripartiti in quattro annualità a partire dall’anno 2019 e
secondo le modalità riportate negli atti di assegnazione delle risorse stesse.
4. Qualora il valore degli investimenti stimati nel PEF per i nuovi treni risultasse maggiore degli investimenti effettivi, a causa di ribassi d’asta, Trenitalia si impegna a modificare il PEF o a utilizzare le rimanenti risorse per ulteriori investimenti, previa approvazione della Regione; analogamente, in caso di prezzi maggiori, il piano investimenti sarà rimodulato sulla base dell’effettivo numero di rotabili acquistabili a parità di investimento realizzabile.
5. Le variazioni delle voci a consuntivo nel CER rispetto a quanto preventivato nel PEF dovute ad una tempistica di attuazione degli investimenti diversa, per qualsiasi causa, dalla programmata, non potranno essere considerate agli effetti di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a).
6. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma di immissione in esercizio del nuovo materiale rotabile, la Regione applicherà le penali riportate nell’Allegato 7 e eventualmente adeguerà le previste manovre tariffarie.
7. Trenitalia procede all’ammortamento del valore del materiale rotabile applicando i principi contabili Internazionali (IFRS) adottati da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riportati nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.
8. Fatta eccezione per i casi di grave ritardo nell’acquisto o nella consegna o di gravi vizi (che ne impediscono il normale utilizzo), difetti e/o non conformità dei rotabili alle caratteristiche pattuite, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto e in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, su richiesta della Regione, Trenitalia dovrà mettere a disposizione del nuovo soggetto affidatario il materiale rotabile cofinanziato
antecedentemente alla stipula del Contratto e quello, cofinanziato e non, di nuova costruzione di cui al precedente comma 2, mediante il trasferimento della proprietà dei beni o, nel caso in cui essi non siano stati ancora consegnati/collaudati, la cessione pro quota del contratto di acquisto con il fornitore. La Regione si impegna a porre a carico del nuovo affidatario la compravendita dei detti beni e la corresponsione a Trenitalia del valore residuo dei beni pari al valore netto contabile oppure, nel caso di cessione pro quota del contratto, l’obbligo del nuovo affidatario di rimborsare a Trenitalia gli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore. La messa a disposizione dei beni e l’eventuale subentro avvengono previo il pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia da parte del subentrante.
Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si impegna a porre a carico del nuovo affidatario l’acquisto del materiale rotabile, di nuova costruzione di cui al precedente comma 2 e di quello acquistato in virtù di disposizioni di precedenti contratti di servizio e, conseguentemente, la corresponsione a Trenitalia del valore residuo dei beni pari al valore netto contabile. Nel caso in cui i rotabili acquistati in virtù del presente Contratto non siano stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere pro quota il relativo contratto di acquisto col fornitore al nuovo affidatario. La Regione si impegna a porre a carico del nuovo affidatario, nel caso Trenitalia decida per la cessione pro quota del contratto di acquisto, l’obbligo a subentrare in detto contratto restituendo a Trenitalia gli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, e a farsi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o
finanziario connesso. La messa a disposizione dei beni e l’eventuale subentro avvengono previo il pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia da parte del subentrante.
Art. 20
(Piano operativo di miglioramento dell’accessibilità ai servizi ferroviari per le persone a mobilità ridotta e con disabilità)
1. Le Parti si impegnano, entro il primo anno di vigenza del Contratto, a predisporre un piano operativo di miglioramento dell’accessibilità ai servizi ferroviari per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sulla base del quale poter avviare un confronto con il Gestore dell’Infrastruttura, ciascuna Parte per quanto di competenza.
2. Nella predisposizione del piano la Regione coinvolgerà le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi, ove legittimate.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
3. Il nuovo materiale, acquisito nell’ambito del programma di investimenti di cui all’articolo 19, dovrà risultare accessibile secondo le vigenti normative in materia.
Art. 21
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità, secondo le periodicità e le modalità specificate negli allegati 7 e 8.
2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art. 23. La Regione ha
facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato dalla Regione, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio, ove possibile, con i rappresentanti di Trenitalia.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, i controllori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative rilevate.
5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 15 a seguito della comunicazione annuale dei nominativi effettuata dalla Regione Liguria. Per l’anno 2018 restano valide le tessere rilasciate dalla Regione Liguria con decreto n. 2996 del 28 giugno 2017 e comunicato a Trenitalia, fino alla data del 30 giugno 2018.
6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base di rilevazioni che devono essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l’anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione si impegna a mantenere la riservatezza dei dati di cui al presente comma e ad utilizzarli ai soli fini di pianificazione e programmazione regionali.
7. Su specifica richiesta della Regione, da effettuarsi almeno 60 giorni prima del periodo interessato, Trenitalia fornisce i dati relativi alle frequentazioni relativi a particolari tratte e/o collegamenti del servizio regionale oppure per periodi di rilevante interesse turistico (ponti/festività).
8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 1 (una) postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione di RFI con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”, i cui costi sono ricompresi nel PEF allegato.
Art. 22
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell’Allegato 7.
2. Nell’allegato 7 è previsto un sistema di incentivazione che prevede il
riconoscimento a Trenitalia di premialità ivi specificate. Nel caso di maturazione di tali premi, il cui valore al netto della relativa IVA comunque non potrà superare quello delle penali al netto delle eventuali mitigazioni e del valore dei buoni sconto di cui al successivo comma 7, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l’ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e per le misure di riduzione/mitigazione delle medesime non potrà superare tra il 2018 e il 2021 l’1,5%, dal 2022 al 2023 l’1,75% e dal 2024 il 2% dei ricavi operativi annuali indicati nel PEF (Allegato 3). Qualora le mitigazioni delle penali superassero nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà alla mitigazione delle penali dell’anno successivo. In nessun caso comunque gli importi delle mitigazioni/riduzioni potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo.
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 70/2014, è consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
5. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/2007.
6. Le somme che Trenitalia dimostri di aver erogato al cliente nell’ambito delle prestazioni di cui al Contratto per l’applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli
importi delle eventuali penali.
7. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto per l’acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste all’art. 17 del citato Reg. (CE) 1371/2007.
8. Qualora le verifiche non siano effettuate in contraddittorio, ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo PEC, l’avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via PEC. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime, provvede ad inoltrare mediante PEC la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.
Art. 23
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e
nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, al monitoraggio dei dati, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui all’articolo 19 nonché alla prevenzione e soluzione delle controversie.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle convocazioni anche su richiesta di Trenitalia e alle relative verbalizzazioni.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
4. Le riunioni del Comitato si svolgeranno, di norma, con cadenza trimestrale. Ogni Parte può far partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, propri collaboratori per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Il Comitato può avvalersi del supporto di esperti esterni per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza.
Art. 24 (Riservatezza)
1. Fatta salva l’osservanza di ogni diversa previsione normativa, ed in particolare della Legge 241/1990 e s.m.i., le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Contratto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso. L’obbligo di riservatezza riguarda anche gli Allegati 3 e 5.
Art. 25 (Clausola Fiscale)
1. La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i..
2. L’imposta di bollo relativa alla stipula del presente Contratto è a carico di Trenitalia.
3. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..
4. Tutti gli importi previsti nel Contratto sono espressi al netto dell’I.V.A. da applicarsi nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..
Art. 26 (Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 23, da concludersi comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di prima convocazione, fatte salve eventuali proroghe disposte dallo stesso Comitato che si rendessero necessarie per comprovate esigenze istruttorie.
2. Non è ammesso l’arbitrato.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Genova.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 27
(Risoluzione del Contratto per inadempimento)
1. In caso di gravi e/o reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la sua prosecuzione, l’altra Parte può comunicare la propria intenzione di
risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine congruo, compreso tra tre e sei mesi, entro cui porre rimedio all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà di diritto automaticamente risolto, nei tempi di cui al successivo comma 4, fermo restando il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni subiti.
2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
b) ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell’esercizio che ne compromettano la regolarità o la sicurezza;
c) grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;
d) superamento per due anni consecutivi della soglia per le penali al netto delle mitigazioni delle stesse prevista al comma 3 dell’articolo 22;
e) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia stata autorizzata dalla Regione;
f) qualora Trenitalia sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
g) qualora Trenitalia perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
h) nel caso di esito negativo di una delle verifiche intermedie di cui al
comma 4 dell’articolo 13, qualora le Parti non abbiano raggiunto l’accordo sui provvedimenti correttivi, da attuare entro sei mesi, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
3. In particolare Trenitalia, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso di tardivo pagamento di due rate trimestrali consecutive, rispetto ai termini di cui al precedente articolo 11;
b. nel caso in cui la Regione non assicuri a Trenitalia il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al precedente articolo 14 comma 3.
4. A seguito della risoluzione conseguente all’ inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del comma 1, Trenitalia è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle medesime condizioni di cui al presente Contratto per i primi dodici mesi successivi alla soprarichiamata decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economico e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque superare il limite temporale previsto dalla normativa applicabile.
5. In caso di risoluzione, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’articolo 13, comma 9 secondo periodo (forchetta). Il versamento dalla Parte a debito avverrà con modalità e tempistiche definite concordemente e
comunque non oltre il termine di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto.
6. E’ fatta salva in ogni caso la corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento verificatosi.
Art. 28 (Recesso)
1. La Regione ha facoltà di esercitare il diritto di recedere dal Contratto solo qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico per le quali il Contratto è stato stipulato oppure siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico.
2. La decisione di recedere con l’indicazione della data di operatività del recesso deve essere comunicata dalla Regione a Trenitalia, a mezzo raccomandata A/R o con PEC, da effettuarsi con un anticipo di almeno 12 mesi.
3. Trenitalia ha facoltà di recesso solo qualora le Parti non trovino un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 180 giorni a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione necessaria per l’aggiornamento del PEF nei casi di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera c) e comma 5.
4. In caso di recesso valgono le previsioni di cui al precedente articolo 27, commi 4 (continuità del servizio) e 5 (equilibrio economico-finanziario).
5. Le pattuizioni stabilite dal presente articolo si intendono formulate anche in deroga all’articolo 1671 del Codice Civile.
Art. 29
(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui agli artt. 27 e 28, in cui sopravvengano cause, legate a provvedimenti di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 27, fatto salvo quanto definito dal comma 2 del presente articolo.
2. Le somme eventualmente necessarie a garantire l’equilibrio economico
- finanziario del Contratto saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 anni, da redigersi entro un anno dalla cessazione del Contratto stesso.
3. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente e fin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Art. 30
(Obblighi di Trenitalia alla scadenza del contratto)
1. Trenitalia si impegna a trasmettere, con cinque anni di anticipo sulla scadenza del Contratto, su richiesta della Regione, le informazioni e i dati previsti dalle disposizioni normative e regolatorie vigenti a quel momento, ed in particolare:
a. l’elenco dei beni mobili, immobili, del materiale rotabile e degli altri beni strumentali utilizzati per l’effettuazione del servizio, con l’indicazione del titolo giuridico per il loro uso, delle caratteristiche tecniche e funzionali, del costo e degli eventuali investimenti effettuati con risorse aziendali;
b. l’elenco, in forma anonima, del personale utilizzato riportando, per ogni lavoratore, i dati su inquadramento, abilitazioni, anzianità, trattamento economico e costo complessivo annuo per l’azienda;
c. ulteriori altre informazioni riguardanti i servizi oggetto del Contratto necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio previste dagli atti di regolazione emanati dalle autorità competenti, con particolare riferimento alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Trenitalia autorizza fin d’ora la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, in forma aggregata o disaggregata, negli atti di gara, incluso l’avviso di preinformazione, nei tempi ritenuti opportuni dalla Regione.
3. Trenitalia si impegna a non stipulare con soggetti terzi contratti per prestazioni afferenti ai servizi oggetto del presente Contratto con scadenza oltre il termine dell’affidamento e della sua eventuale proroga ai sensi del precedente articolo 4 oppure a prevedere in detti contratti un’idonea clausola risolutiva.
4. Qualora alla scadenza del presente Xxxxxxxxx non fosse ancora stato individuato il nuovo soggetto affidatario del servizio, Trenitalia è tenuta comunque al proseguimento dello stesso. La Regione è tenuta a comunicare a Trenitalia l’obbligo di prosecuzione del servizio almeno due anni prima della scadenza (entro il 31 dicembre 2030) e le Parti dovranno definire le condizioni e modalità di prosecuzione del Contratto fino al subentro del nuovo gestore entro il 31 marzo 2031.
Art. 31
(Cessione dei crediti e debiti scaduti)
1. I crediti e i debiti scaduti da oltre 60 giorni, rispetto a quanto stabilito all’art. 11, derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di
cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
Art. 32
(Trasparenza e prevenzione della corruzione)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
• si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme
finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
• si impegnano, per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti,
a rispettare la normativa sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente
Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 33
(Codice Etico e Codice di Comportamento)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e scopi istituzionali, a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 150 del 14/02/2014 e s.m.i., il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ed il “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto della conoscenza dei soprarichiamati codici e di averli nella loro disponibilità. Detti codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. In caso di violazione di una delle norme contenute nei predetti codici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del presente Contratto relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2012 n. 136 e s.m.i..
2. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione i conti correnti ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di essi e, tempestivamente, ogni
eventuale loro successiva variazione.
Art. 35
(Tutela dei dati personali)
1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
• esecuzione di obblighi di legge in genere;
• gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
• esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
• esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00000 Xxxx.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Responsabile della Direzione Regionale Liguria domiciliato per la carica in xxx xxx Xxxxxxxx 0 -00000 Xxxxxx, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato X.Xxx. 196/2003.
3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.
Art. 36
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, Trenitalia è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione dello stesso.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si obbligano a:
a) in caso di attacco informatico, da segnalare con la massima tempestività, la Regione dovrà contattare il numero 06.44104893 o scrivere all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; mentre Trenitalia dovrà contattare il numero 010.6545240 o scrivere all’indirizzo mail xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) consentire l’accesso del personale incaricato da Regione o Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno
soltanto degli obblighi sopra elencati, Regione o Trenitalia avranno facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
4. Trenitalia e la Regione si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.
Art. 37 (Cessione del Contratto)
1. È ammessa la cessione del Contratto, previa verifica in capo al potenziale cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente nei casi di seguito indicati:
a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 38 (Disposizioni finali)
1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
Il presente Contratto è redatto in due esemplari. Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Liguria ………………………………………..
Per Trenitalia S.p.A. ………………………………………..