CONVENZIONE
PA-POMPEI|26/02/2021|CONVENZIONI ITALIA 10
PA-POMPEI|26/02/2021|CONVENZIONI ITALIA 10
CONVENZIONE
TRA
Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Villa dei Misteri, 2, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx e domiciliato per la carica presso il Parco
E
il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”, sito in S. Xxxxx Xxxxx Vetere (CE), in via X. Xxxxx, 21, 81055 (P.IVA 02044190615), nella persona del Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxx;
la Scuola IMT Alti Studi Lucca, sede del Centro LYNX, Center for the Interdisciplinary Analysis of Images: Objectives, spaces, images. Individual experience and social behaviours con sede in Lucca – 55100 – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, x. 0 (X.X. 00000000000 x x. xxx 00000000000), nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore pro- tempore della Scuola
Visto
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [... ] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
- l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
-l’art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento
dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura…”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi'' (lett.g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett.h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici· del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett.i);
PREMESSO CHE
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Mibact dotato di autonomia speciale e ha competenza territoriale sulla collina di Xxxxxx e sulle ville romane di Stabiae (Ville S. Marco e la cd. Villa Arianna);
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obbiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
CONSIDERATO CHE
- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università
in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiBAC; progetti di ricerca per la·valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’antica STABIAE attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di ricerca archeologica e recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli
«organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività
tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (PREMESSE)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico dell’antica Stabiae e delle sue Ville, in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.
Art. 2 (REFERENTI SCIENTIFICI)
Per le Istituzioni che partecipano all’accordo di convenzione e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione, sono:
• per il Parco Archeologico di Pompei: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
• per l’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”: xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
• per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Centro LYNX: prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Art. 3 (OGGETTO E OBIETTIVI)
3.1 Scopo dell’accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e le suddette Università e loro articolazioni per:
- lo svolgimento di ricognizioni archeologiche e apertura di saggi stratigrafici nell'area gravitante intorno alla Villa San Marco, comprendente la villa, il complesso oltre la via di Breccia, l’insediamento scavato in epoca borbonica (complesso d’ora in poi definito area di San Marco), finalizzati all'ampliamento delle conoscenze sui singoli complessi monumentali, alla definizione topografica dell’insediamento di Stabiae preromana, alla proposta di nuove forme di fruizione e valorizzazione dell’area;
- la catalogazione, documentazione, studio e organizzazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi, dei materiali provenienti dall’area di San Marco e aree limitrofe (inclusa la cd. Villa Arianna) con particolare riferimento agli apparati decorativi e agli affreschi conservati in situ, nei depositi e nel Museo Libero D’Orsi.
Gli interventi saranno parte di un più ampio progetto conoscitivo, restitutivo e di valorizzazione, incentrato sulla conoscenza del patrimonio archeologico dell’antica Stabiae.
3.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso singoli progetti inerenti i seguenti aspetti:
⚫ catalogazione, studio, edizione dei materiali provenienti dal sito;
⚫ studio topografico e archeologico dell’area del pianoro di Xxxxxx;
⚫ ricognizioni e saggi archeologici;
⚫ programma di studio e catalogazione della documentazione di archivio, digitalizzazione e organizzazione dei dati in modalità e con strumenti interoperabili con il Sistema Informativo del Parco Archeologico di Pompei (PAP) per la gestione delle informazioni finalizzata alla creazione di un Piano Integrato della Conoscenza e la definizione di una carta del potenziale archeologico e del dissesto del territorio stabiano;
⚫ divulgazione e comunicazione del patrimonio dell’area del pianoro di Xxxxxx.
Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP.
3.4 Le Parti, dunque, si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.
3.3 Nel dettaglio, le Università si impegnano a mettere a disposizione per le ricerche laboratori, e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto e le eventuali annesse apparecchiature. Esse provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dal PAP.
3.4 Le indagini procederanno con l’individuazione, di comune accordo tra le parti, di settori particolarmente rappresentativi con l’obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l’utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sul complesso indagato e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela e della valorizzazione.
3.5 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.
Art .4 (DIREZIONE SCIENTIFICA)
Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell’attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per quanto di competenza dal Parco e dalle Istituzioni assegnatarie, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza del Parco.
Art. 5 (DISPOSIZIONE SUL DEPOSITO DEI REPERTI)
Il Parco Archeologico di Pompei metterà a disposizione i locali per il deposito dei reperti rinvenuti nel corso delle ricerche e per tutte le attività necessarie alla loro più corretta sistemazione e conservazione (lavaggio, inventariazione, documentazione grafica e fotografica, restauro, studio).
Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.
Art. 7 (DOCUMENTAZIONE)
7.1 Le Università e loro articolazioni forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati
- compresi i “dati sorgente” di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
7.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività in situ.
Art. 8 (RISERVATEZZA)
8.1 Ogni Parte deve:
- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previ- sto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).
8.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.
8.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 9 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)
9.1L’obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
9.3Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.
9.4L’uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
9. 5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.
Art. 10 (PUBBLICITÀ)
10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.
10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.
10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.
Art. 11 (DIVULGAZIONE)
Nel corso della ricerca ci si impegna a partecipare ad attività finalizzate alla divulgazione del patrimonio nell’ambito dei programmi del PAP o delle Università/enti coinvolti
tramite presentazioni al pubblico dei risutati delle ricerche. In particolare ci si impegna ad organizzare workshop presso la Reggia del Quisisana rivolti a docenti e studenti delle scuole o a studenti universitari.
Art. 12 (DURATA)
12.1 La validità della presente convenzione è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.
12.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.
12.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
.
Art. 13 (ONERI)
13.1 Il PAP si impegna a finanziare le attività connesse allo scavo e a contribuire alle altre attività previste dal progetto, in base alle disponibilità del proprio bilancio, anche attraverso finanziamenti per il coinvolgimento di professionisti e studiosi reclutati ad hoc, in accordo con le Parti che contribuiranno alle altre attività previste dal progetto.
13.2 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all’attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.
Art. 14 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)
14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
14.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna .
14.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti· disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.
14.4 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.
14.5 Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il
PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.
Art. 15 (CONTROVERSIE)
15.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all’autorità giudiziaria competente.
Art. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI)
16.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.
Art. 17 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)
17.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.
Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della presente Convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella del
D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Parti mediante n. 2 marche da bollo da € ,00 emesse in data xxxxxxxxxxxxx, recanti i seguenti numeri identificativi: xxxxxxxxxxxxxxxx, conservate agli atti presso l’Ufficio Affari generali della Scuola IMT e
recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxxxx, conservate agli atti presso l’Ufficio xxxxxxxxxxxx del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”.
Art.18 (RINVIO)
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Per Il Parco Archeologico di Pompei, x.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (*)
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
O = MIBACT C = IT
Per il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx”, il direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, x.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXX XXXXXX
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA X. XXXXXXXXXX
Direttore del Dip. di Lettere e Beni Culturali
10.02.2021 11:36:38 UTC