Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità civile, Assistenza
Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità civile, Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Ecco casa
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Estensioni | • I danni indicati nella forma “Base” anche se causati con colpa grave dell’assicurato o del contraente. • I danni riportati nella forma “Base” avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali. • I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché conseguenti agli eventi indicati e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. • I danni indicati nella “Forma base” a pellicce, quadri, preziosi, tappeti, quando sono custoditi temporaneamente in istituti di custodia specializzati. • I guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. • Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro. • Eventi atmosferici: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non. • Grandine su parti di fabbricati: i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti del fabbricato (i) vetrate e lucernai; (ii) serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. |
• Acqua condotta: i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistente nel fabbricato. • Acqua piovana: i danni materiali e dirette alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti. • Gelo, occlusione di condutture: i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da (i) spargimento d’acqua conseguente alla rottura di condutture del fabbricato causato da gelo; (ii) spargimento d’acqua conseguente alla occlusione di condutture del fabbricato. • Sovraccarico di neve: i danni materiali e diretti agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativi a tettoie o fabbricati. • Eventi socio-politici: (i) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi traportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; (ii) danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi. • Rottura delle lastre: sono rimborsate le spese sostenute dall’assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo e/o vetro per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione. • Spese di pernottamento: sono rimborsate le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall’assicurato e/o i suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, siano resi obiettivamente inagibili. • Spese di rimpiazzo del combustibile: sono rimborsate le spese, sostenute dall’assicurato, per il rimpiazzo del combustibile in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell’abitazione o di parte di essa. • Onorari dei periti: sono rimborsate le spese e/o onorari sostenuti dall’assicurato per (i) il perito di parte, nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito; (ii) architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute. | |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Il furto, la rapina, l’estorsione di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell’assicurato e dei suoi familiari, quando portati in locali di villeggiatura dell’Unione Europea. • Il furto qualora l’autore sia un dipendente del contraente o dell’assicurato e sempre che si verifichino le condizioni indicate nella scheda di polizza. • Il furto per ogni cassetta di sicurezza. • Lo scippo e la rapina commessi all’esterno dell’abitazione dell’assicurato. • I guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali he contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo; • Le spese effettivamente sostenute dall’assicurato per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali. • Xxxxxx e rapina commessi all’esterno dell’abitazione. • Dimora saltuaria: la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Responsabilità civile del capofamiglia | • Le persone assicurare sono (i) il contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente “more uxorio”, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente; (ii) gli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” e persone alla pari nell’espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli assicurati. • Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): si indennizza quanto l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione; • Responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici (R.C.O.): si indennizza l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (i) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavori da lui dipendenti addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni; (ii) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%. L’assicurazione R.C.O è efficace alle condizioni che al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi di legge sull’assicurazione dei prestatori di lavoro. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Opzioni | • Spese di ricerca e riparazione del guasto: in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato (i) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d’acqua; (ii) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato. • Danni elettrici: i danni materiali e diretti causati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali, agli enti assicurati indicati nella scheda di polizza. • Ricorso terzi: indennizza le somme che l’assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici”: (i) i danni verificatisi all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che non sia avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; (ii) i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua, mareggiata e penetrazione d’acqua marina, gelo, sovraccarico di neve, cedimento o franamento del terreno, formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua; (iii) i danni subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e simili installazioni esterne, fabbricati o tettoie aperti da più lati, serramenti, vetrate e lucernari in genere. • Con riferimento alla garanzia “Acqua condotta”: (i) i danni causati da umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici antincendio; (ii) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. • Con riferimento alla garanzia “Acqua piovana”: (i) i danni che si verifichino ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da crollo per accumulo di neve, nonché di acqua piovana penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; (ii) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana; (iii) i danni a cose poste all’aperto, sotto tettoia o in fabbricati aperti da uno o più lati. • Con riferimento alla garanzia “Sovraccarico di neve”: (i) i danni causati da valanghe e slavine; (ii) i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto delle pareti a seguito di sovraccarico di neve. • Con riferimento alla garanzia: “Eventi socio-politici”: (i) i danni di inondazione o frana; (ii) di estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi; (iii) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; (iv) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno; (v) verificatosi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; (vi) di scritte o imbrattamenti di muri esterni. • Con riferimento alla garanzia “Rottura delle lastre”: (i) qualsiasi spesa e danno indiretto; (ii) i danni derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, operazioni di trasloco, rotture di lucernari, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici; (iii) i danni derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; (iv) i danni ai lampadari o alle lastre che, alla data di effetto della polizza, non siano integri ed esenti da difetti. |
Opzioni | • Con riferimento alla garanzia “Danni elettrici”: i danni (i) causati dalle conseguenze naturali dell’uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici; (ii) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale o di costruzione; (iii) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova; (iv) a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente; (v) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi”: i danni (i) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga qualsiasi titolo; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente. |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Xxxxxx e rapina commessi all’esterno dell’abitazione”: (i) le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell’evento dannoso questi siano in compagnia di altre persone di età superiore; (ii) per i preziosi ed i valori della persona derubata che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi. • Con riferimento alla garanzia “Dimora saltuaria”: i gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Responsabilità civile del capo famiglia | • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso dipendenti e addetti ai servizi domestici – R.C.O.”: le malattie professionali. • Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, il convivente “more uxorio” , i genitori, i figli dell’assicurato, nonché altra persona con loro stabilmente convivente; (ii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato; subiscano il danno in occasione di lavoro o si servizio, slavo quanto disposto della garanzia “R.C.O.”. |
Ci sono limiti di copertura? | |
• Zurich, fermo restando che non si tratta di “stima accettata”, rinuncia all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile sempreché il numero dei metri quadrati effettivo rilevato in sede di perizia sia uguale o inferiore a quello dichiarato sulla polizza. • Zurich risponde del danno in proporzione al rapporto fra i metri quadrati assicurati (aumentati di una tolleranza del 10%) e quelli risultanti dalle stime effettuate. • Zurich non paga l’importo per i titoli di credito liquidato prima delle rispttive scadenze, se previste. La determinazione del danno, per la copertura “Incendio”, viene eseguita separatamente secondo i criteri di seguito indicati: • per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi; • per il contenuto dell’abitazione: si stima il valore a nuovo delle cose colpite dal sinistro con il limite del doppio del valore allo stato d’uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; • per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; • per i valori: si stima il valore nominale. La determinazione del danno, per la copertura “Furto”, viene eseguita separatamente secondo i criteri di seguito indicati: • per il contenuto dell’abitazione: si stima il valore a nuovo delle cose colpite dal sinistro con il limite del doppio del valore allo stato d’uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; • per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; • per i valori: si stima il valore nominale. | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Gelo, occlusione di condutture” sono esclusi (i) i danni da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno della costruzione o interrottamente o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzione da oltre 48 ore consecutive; (ii) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria. |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Xxxxxx e rapina commessi all’esterno dell’abitazione” la garanzia è valida se il sinistro si verifica entro i confini dell’Unione Europea. • Con riferimento alla garanzia “Mezzi di chiusura”, (i) essa è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dell’abitazione siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni previste; (ii) il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza viene effettuato sotto detrazione di un importo pari al 20% quando nei locali contenenti le cose assicurate vie è la presenza |
di persone e non vengono posti dei mezzi di sicurezza, qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcatura installata successivamente alla data di decorrenza della polizza, qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili per via ordinaria. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE” | |
Responsabilità civile del capo famiglia | • Sono esclusi i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili. • Sono esclusi danni derivanti dalla proprietà, circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aeromobili o natanti. • Sono esclusi i danni derivanti dall’esercizio della caccia. • Sono esclusi i danni alle cose che l’assicurato o la persona di cui egli risponda abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Sono esclusi i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, o scippo delle cose di proprietà degli assicurati. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni causati a pellicce, quadri, preziosi, tappeti | - | 2.600 euro per sinistro ed anno assicurativo |
Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro | - | 10% dell’indennizzo |
Grandine su parti di fabbricato | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Acqua condotta | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Acqua piovana | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Gelo, occlusione di condutture | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Sovraccarico di neve | - | 30% della somma assicurata |
Rottura di lastre | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Spese di pernottamento | - | 2.600 euro per l’intero nucleo familiare |
Spese di rimpiazzo del combustibile | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Onorari del perito | - | 10% dell’indennizzo con il massimo di 2.600 euro per sinistro |
Oggetti pregiati | - | 13.000 euro per singolo oggetto |
Gioielli e preziosi | - | 10% della somma assicurata per il contenuto dell’abitazione |
Valori | - | 1.100 euro |
Spese di ricerca e riparazione del guasto | - | 2.600 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Danni elettrici | 2.600 euro |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Furto, rapina ed estorsione di capi di vestiario ed oggetti personali | - | 1.100 euro |
Furto qualora l’autore sia una dipendente del contraente o dell’assicurato | - | 1.100 euro |
Furto | - | 2.600 euro per ogni cassetta di sicurezza |
Le spese per i rifacimento di documenti personali | - | 1.100 euro |
I guasti alle parti di fabbricato | 1.100 euro | |
Scippo e rapina commessi all’esterno dell’abitazione | - | 1.100 euro per sinistro e anno assicurativo |
Gli oggetti pregiati | - | 5.200 euro per singolo oggetto |
I gioielli e i preziosi | - | 3.900 euro |
I valori | - | 1.100 euro |
Dimora saltuaria | 20% | - |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; • darne avviso alla compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la compagnia, ed il numero di polizza: (i) relativamente ai danni di incendio o di sinistro presumibilmente doloso; (ii) relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza (copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro i 15 giorni successivi; • fornire alla compagnia, entro 15 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con indicazione del rispettivo valore; • denunciare tempestivamente le sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento; • conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distruttore o danneggiate; • presentare, in caso di furto, rapina o estorsione, su richiesta della compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dall’autorità competente in relazione al sinistro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile” Il contraente: • deve dare avviso del sinistro alla compagnia, entro 3 giorni da quanto ne è venuto a conoscenza; • è responsabile verso la compagnia di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia “Furto”
Con riferimento ai “Titoli di credito” L’assicurato deve restituire a Zurich l’indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci. | |
Assistenza da parte di altre imprese Zurich si avvale della società MADFERE Asistencia S.A. per un miglior servizio e tempi più brevi per l’accertamento e la liquidazione del danno. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata i giudicato. Nel caso in cui sia stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento sarà effettuato solo quando l’assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo o colpa grave del contraente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di recesso, la compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa la periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri danno preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’annualità di polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla compagnia e/o all’intermediario a cui è soggetta la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di copertura poliennale la compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni annualità di polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
È dedicato a chi desidera assicurare un’abitazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 20,13%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.