EVIVA SPA (mercato libero)
EVIVA SPA (mercato libero)
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS - Vers. EV_02 (CGF_DOMBUS02_EV)
ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI.
1.1 Il presente contratto (di seguito Contratto) è costituito da: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Informazioni precontrattuali di cui al d.lgs. 206/2005 ed alla d. 104/10, Modulo di Adesione (MA), Condizioni Particolari Economico Tecniche (CPE), nota informativa, nota Privacy, scheda confrontabilità dei prezzi e allegato relativo ai livelli minimi di qualità ed indennizzi automatici (d. 104/10, d. 413/16), comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile (in aggiunta, per i soli clienti domestici di seguito definiti nonché per i condomini con uso domestico, nota informativa sul diritto di ripensamento e modulo di ripensamento tipo). La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura deve essere trasmessa dal Cliente al Fornitore, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. È inteso che in caso di contrasto tra CGF e CPE, prevalgono in ogni caso le CPE vigenti. 1.2 Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni: Kit contrattuale: la documentazione inviata in occasione del teleselling (metodo di stipula contrattuale per via telefonica) comprensiva di CGF, CPE e Informazioni precontrattuali; Fornitore o EVIVA: EVIVA SPA, sede legale in Xxxxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx, X.X x X. XXX 00000000000; Cliente: soggetto sottoscrittore del Contratto diverso dal Fornitore; Cliente Domestico: la persona fisica di cui all’art. 2.2 lettera a) della d. 199/11 (TIT) e di cui al TIVG che, agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, acquista energia elettrica e/o gas consegnato in un unico PdP e/o PdR per alimentare abitazioni a carattere familiare, le relative applicazioni, i locali annessi o pertinenti con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a 2 unità abitative (Condomini) e strutture abitative similari; Cliente Condominio con uso domestico: è la persona fisica o, nel solo caso di soggetto che svolga le funzioni di amministratore del condominio, la persona giuridica, diversa dal Cliente Domestico, titolare del PdP/PdR che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa purché il gas/l’energia elettrica riconsegnato/a non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; Cliente Business: è il Cliente finale diverso dal Cliente Domestico e dal Cliente Condominio con uso domestico; Cliente non disalimentabile: per l’energia elettrica, Cliente di cui all’articolo 23 del TIMOE, e, per il gas naturale, Cliente titolare del “punto di riconsegna non disalimentabile” di cui all’articolo 1 del TIMG con riferimento esclusivo al medesimo punto; Cliente Disalimentabile: Cliente diverso dal Cliente non disalimentabile; Consumatore: Cliente, relativamente ai PdR esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno, ed il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Parti: Fornitore e Cliente; PEC: posta elettronica certificata; Servizio: fornitura di energia elettrica e/o gas; AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; Mercato libero: mercato, di cui alle Direttive Comunitarie n. 2009/72/CE e 2009/73/CE, nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas sono in concorrenza tra loro e nel quale il cliente può quindi scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni comprare l’elettricità e/o il gas; Servizi di ultima istanza: servizi di cui al Titolo IV del TIVG, di seguito definito; Servizio di salvaguardia: servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007; Servizio di Maggior tutela: servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007; PdP/PdR: il Punto di Prelievo dell’energia elettrica e/o il Punto di Riconsegna in uscita dalla rete di distribuzione del gas naturale ove il Fornitore presta al Cliente il/i servizio/servizi oggetto del Contratto, indicato/i in MA; BT/MT: PdP in bassa/media tensione; Switching: successione di un fornitore ad un altro sullo stesso PdP e/o PdR o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un PdP e/o PdR nuovo o precedentemente disattivato; Terna: Terna Spa, società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Distributore: il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione dell’energia elettrica e/o gas alla cui rete è connesso il Cliente; Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, differenziato per tipologia di tensione, quantificate in Tab. 8 della delib.111/06, Allegato A; Impianto Interno o del Cliente: è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas (PdR) agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; Impianto Esterno: è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori di proprietà del Distributore che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente al PdR; SII: Sistema Informativo Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico dalla Legge n.129 del 13 agosto 2010; RQDG: allegato alla delibera AEEGSI 574/2013/R/gas “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) - Parte I – Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”; RTDG: allegato alla delibera AEEGSI 367/2014/R/gas: “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) - Parte II Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”; TIBEG: allegato alla delibera AEEGSI 402/2013/R/com: “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”; TIC: allegato alla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel: “Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”; TICO: allegato alla delibera AEEGSI 209/2016/R/COM: “Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”; TIF: allegato alla delibera AEEGSI 463/2016/R/com: “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”; TIME: allegato alla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel: “Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell’attività di misura elettrica”; TIMG: allegato alla delibera AEEGSI ARG/gas 99/11: ” Testo Integrato Morosità Gas”; TIMOE: allegato alla delibera 258/2015/R/com: “Testo Integrato Morosità Elettrica; TIQE: allegato alla delibera AEEGSI 646/2015/R/eel: “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica”; TIQV: allegato alla delibera AEEGSI 413/2016/R/com: “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”; TIS: allegato alla delibera AEEGSI 107/09: “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’AEEGSI in ordine alle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento”; TIT: allegato alla delibera AEEGSI 654/2015/R/eel: “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”; TIV: allegato alla delibera AEEGSI 301/2012/R/eel: “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07”; TIVG: allegato alla delibera AEEGSI ARG/gas 64/09: “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”; CRDG: “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” approvato con delibera AEEGSI 108/06; d. 200/99: delibera AEEGSI 200/99 “Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”; d. 229/01: delibera AEEGSI 229/01 “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”; d. 138/04: delibera AEEGSI 138/04 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”; d. 111/06: delibera AEEGSI 111/06 “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”; d. 181/06: delibera AEEGSI 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007”; d. 104/10: delibera AEEGSI ARG/com 104/10 “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” d. 153/12: delibera ARG/com 153/12 “Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale”; d. 196/13: delibera AEEGSI 196/2013/R/gas “Seconda fase della riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale a partire dall’1 ottobre 2013. Modifiche al TIVG”; d. 573/13: delibera AEEGSI ARG/gas 573/13 “Testo Unico della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”; d. 40/14: delibera AEEGSI 40/14 “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas ”; d. 398/14 – Allegato A: “Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale Regolazione della voltura nel mercato elettrico”; d. 501/14: delibera AEEGSI ARG/COM “Bolletta 2.0. Criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”; d. 102/16 – Allegato A: “Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore Gas”; d. 223/16: delibera AEEGSI 223/2016/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020”; d. 302/16: delibera AEEGSI 302/2016/R/com “Modalità e tempistiche relative alla disciplina di recesso dai contratti di fornitura”; Codice del Consumo: Decreto legislativo 06/09/2005 n° 206. 1.3 Le previsioni normative citate nel Contratto sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali previsioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e disponibili sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx ovvero tramite le modalità individuate dalle autorità competenti. 1.4 Il Fornitore informa il Cliente che tra le proprie proposte commerciali possono essere presenti contratti di vendita di energia rinnovabile e che i relativi contratti risultano coerenti con la regolazione definita dall’AEEGSI in materia.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, CONCLUSIONE E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE.
2.1 II Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore, di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e degli altri servizi accessori al/i PdP e/o al/i PdR indicato/i dal Cliente nel Contratto e alle condizioni ivi previste. Il Contratto si conclude per adesione con la sottoscrizione da parte del Cliente del MA, CGF, CPE e degli eventuali ulteriori allegati, fatto salvo quanto previsto agli art. 2.4 e 2.5. 2.2 Il Fornitore consegnerà il Contratto sottoscritto al momento stesso della sua conclusione con ulteriore messa a disposizione dello stesso sulla propria pagina web dedicata al Cliente. Per la sola ipotesi del teleselling, verrà trasmesso il Kit contrattuale antecedentemente alla chiamata di conferma/stipula del Contratto. Successivamente alla sua conclusione, il Contratto sottoscritto verrà messo a disposizione del Cliente secondo le modalità sopra indicate. 2.3 Il Contratto per i Clienti persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta è soggetto alle disposizioni di cui al Codice del Consumo con facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all’art. 18. Sarà data esecuzione al Contratto solo decorso il periodo eventualmente previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente ha altresì facoltà di chiedere che l’esecuzione del Contratto abbia inizio durante il periodo di ripensamento. In tal caso ne deve fare esplicita richiesta all’atto della sottoscrizione dello stesso. 2.4. La/le fornitura/e sono in ogni caso condizionate: 1) energia elettrica: a) all’ottenimento da parte del Cliente e/o del Fornitore di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta eventualmente necessari, e all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento ed all’efficacia dei contratti di cui al successivo art. 4; b) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un PdP ubicato nel luogo di fornitura; 2) gas naturale: a) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un PdR ubicato nel luogo di fornitura; b) alla verifica da parte del Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, che il PdR sia servito da un Distributore con la quale il Fornitore abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula; c) all’esistenza di un Impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente anche in materia di edilizia ed urbanistica. 2.5 In ogni caso il Fornitore ha facoltà di non avviare la fornitura nei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure esecutive, protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società e, in ogni caso, qualora il Cliente risulti nella categoria “cattivo pagatore” di cui alla d. 200/99); f) in caso di richiesta di voltura; g) mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all’art. 10; h) esito mancato o negativo delle procedure di verifica; i) il PdP/PdR del Cliente, ai sensi di quanto stabilito dal TIMOE e dal TIMG, risulti sospeso per morosità e/o sia oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di sospensione negli ultimi 12 mesi e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di switching negli ultimi 12 mesi e/o provenga dal servizio di salvaguardia/servizi di ultima istanza. In tal caso, il Fornitore si riserva di esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching relativa al PdP/PdR citato entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del SII/Distributore. Tale comunicazione, diretta al Fornitore (utente del trasporto e del dispacciamento di energia elettrica ed utente della distribuzione di gas), comprende le seguenti informazioni circa il/i PdP/PdR oggetto della richiesta di switching: i) se il PdP/PdR risulti sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il PdP sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del PdP/PdR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione/chiusura del PdP/PdR, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching del PdP/PdR, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; vi) l’accessibilità o meno del PdR. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di revoca della richiesta di switching, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. 2.6 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive relative all’avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione. 2.7 La fornitura di energia elettrica e/o gas sarà di norma avviata dal Fornitore, a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria, salvo cause al medesimo non imputabili e all’esito
positivo di tutti i controlli e le formalità necessarie. In ogni caso il Fornitore si riserva di comunicare la data di effettivo avvio della fornitura con apposita comunicazione ovvero con la prima fattura.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO.
3.1 Il Contratto ha durata a tempo indeterminato, con rinnovo delle CPE secondo le modalità di cui al successivo art. 5.5. 3.2 Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi e con le modalità di cui alla d. 302/16, ove applicabile, mediante invio di apposita comunicazione come di seguito: a) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore, EVIVA deve ricevere la comunicazione di recesso agli indirizzi anche elettronici riportati in fattura o comunicati sul sito del Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore (switching). Il recesso del Cliente dovrà essere esercitato per il tramite del nuovo fornitore a cui il Cliente dovrà rilasciare apposita procura a recedere in nome e per conto proprio. Restano salve ed impregiudicate le previsioni di cui all’art. 16.5 del TIMOE (per il settore elettrico) e resta inteso che (per il settore Gas) il Contratto dovrà intendersi ancora valido tra le Parti in caso di: i) revoca dello switching da parte del nuovo fornitore; e ii) mancata esecuzione da parte del Fornitore della cessazione amministrativa di cui all’art. 16 della d. 138/04 a seguito di risoluzione del Contratto; b) in caso di recesso esercitato dal Cliente per motivi diversi dal cambio fornitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cessazione della fornitura, ecc.), il Cliente si impegna a richiedere, sottoscrivere e riconsegnare l’apposita modulistica redatta dal Fornitore per tale operatività, nel rispetto del termine di preavviso di 1 mese dalla data di cessazione. Resta comunque inteso che il Cliente sarà vincolato e ritenuto responsabile fino alla data di effettiva cessazione della/e fornitura/e;
c) in deroga alle previsioni di cui alle precedenti lett. a) e b) per il Cliente in MT o con tensione superiore (energia elettrica) e/o per il Cliente Business con consumi gas > 200.000 Smc/anno, il Cliente che esercita il diritto di recesso per cambio fornitore dovrà esercitare tale diritto per il tramite del nuovo fornitore, in ogni caso con un preavviso minimo di 12 mesi decorrenti dall’ultimo giorno di validità delle CPE; d) in caso di recesso esercitato dal Fornitore verso il Cliente, la comunicazione dovrà essere inviata al Cliente presso l’indirizzo di invio fatture e comunicazioni indicato nel MA. Il Fornitore potrà esercitare il proprio diritto di recesso con un preavviso di 6 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente (farà fede il timbro postale ovvero la data certificata dal vettore). 3.3 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera del Cliente o del nuovo fornitore scelto del termine di preavviso di cui al precedente comma, il Cliente sarà tenuto, fatto salvo l’eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) per le forniture di energia elettrica: i) a Clienti in BT, di importo pari a € 20,00 per ogni kW di potenza disponibile nel PdP; ii) a Clienti in MT o superiore, di importo pari a € 20,00 per ogni kW di potenza disponibile nel PdP e per ogni mese di fornitura non effettuata dal Fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla scadenza rinnovata; c) per le forniture di gas: i) a Clienti Domestici, Clienti Condomini con uso domestico e Clienti Business con consumi < 200.000 Smc, di importo pari a € 150,00 per ogni mese di mancata fornitura; ii) a clienti Business diversi da quelli di cui al punto precedente, di importo pari al prodotto tra un coefficiente di 0,1 ed il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato annualmente dal Distributore/SII ed espresso in Smc o, in caso di sua assenza, il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato dal Distributore/SII in sede di switching ed aggiornato sulla base dei dati di misura resi disponibili successivamente dal Distributore/SII. 3.4 In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente al soggetto volturante, presentare al Fornitore debita e tempestiva richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva di richiedere specifica documentazione accompagnatoria. Il Fornitore comunicherà al soggetto volturante ed al Cliente l’esito della richiesta di voltura entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima. La richiesta di voltura e/o disalimentazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 2.5 f), sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta ed avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo, salvo diverso termine liberamente valutato dal Fornitore e derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni. In caso di rifiuto della richiesta di voltura presentata dal Cliente: a) energia elettrica: il Fornitore ne darà comunicazione al soggetto volturante entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. È facoltà del Fornitore di recedere dal contratto immediatamente, in deroga a quanto previsto dalla regolazione in materia di tempistiche minime per recesso unilaterale, dandone comunicazione al Cliente entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La risoluzione avrà efficacia dalla prima data utile per l’attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela qualora non intervenga un’attivazione contrattuale con nuovo fornitore, ovvero, in caso contrario, dalla data di attivazione contrattuale di cui sopra. Qualora entro il secondo giorno lavorativo precedente il termine ultimo per l’attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela non sia stata eseguita un’attivazione contrattuale con nuovo fornitore, il SII attiverà questi ultimi; b) gas naturale: il Fornitore ne darà comunicazione al soggetto volturante entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Resta salva la possibilità per il soggetto volturante di richiedere la voltura ad altro fornitore ovvero, se avente diritto, all’esercente del servizio di ultima istanza ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della
d. 102/16. Il Fornitore ha altresì la facoltà di recedere dal Contratto immediatamente in deroga alla disciplina generale di cui alla d. 302/16 ed alle diposizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente. In tal caso, qualora il Cliente non si adoperi per l’attivazione di un nuovo contratto con altro fornitore entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per l’attivazione dei servizi di ultima istanza, il Distributore attiverà quest’ultimi. 3.5 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso ovvero di altra forma di cessazione del Contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. Resta inteso che il Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas dopo aver accertato: a) per il gas, l’appropriazione fraudolenta del bene e/o la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura e/o l’utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto; b) per l’energia elettrica, la sussistenza di cause oggettive di pericolo e/o l’appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta. 3.6 In caso di recesso da parte del Cliente dal Contratto di fornitura: a) gas: i) nelle ipotesi di recesso per cambio fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa ai sensi dell’art. 16.4 della d. 138/04; ii) per le ipotesi di recesso per disattivazione della fornitura, il Fornitore richiede la disattivazione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso; b) energia elettrica: il Fornitore sarà tenuto a comunicare la risoluzione contrattuale al SII entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso. In concomitanza con la risoluzione contrattuale, qualora il PdP/PdR non sia oggetto di una nuova attivazione contrattuale con altro fornitore e lo stesso PdP/PdR sia attivo, il Distributore garantirà la continuità della fornitura attivando i servizi di ultima istanza (gas) e/o di maggior tutela/salvaguardia (energia elettrica). 3.7 In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per l’estinzione dei relativi contratti di cui all’art. 4. 3.8 In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.
ART. 4 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, scambio sul posto, dispacciamento e gestione connessione.
4.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati: a) un mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 c.c. per: i) la stipula del contratto di trasporto di energia elettrica e di scambio sul posto (se ne ricorra il caso) con il Distributore; ii) la stipula del contratto di dispacciamento con Terna, relativamente al PdP; iii) la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o alle reti di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l’interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PdP/PdR, manlevando il Fornitore e il Distributore Locale competente da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; iv) per lo svolgimento per proprio conto delle attività e delle pratiche per la gestione della connessione del PdP; b) un mandato con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto. 4.2 Resta fermo che il Cliente è – e rimane – titolare del Rapporto di Connessione, ovverosia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente alla connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore nell’espletamento dei mandati stipulerà i suddetti contratti di trasporto, scambio sul posto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall’AEEGSI e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall’AEEGSI e recepiti da Terna e dal singolo Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti e delle condizioni tecniche che il Fornitore provvederà a sottoscrivere. 4.3 Il Fornitore è sin d’ora autorizzato, ai sensi dell’art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a sé stesso nell’esecuzione dei mandati ricevuti, identificando nel caso di soggetti terzi, il soggetto stesso. 4.4 Con la sottoscrizione il Cliente si impegna e dichiara di: a) collaborare con il Fornitore per il corretto svolgimento dell’attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati di cui al presente articolo e corrispondendo tutte le eventuali spese documentabili sostenute dal Fornitore per l’espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi; b) aver ricevuto anteriormente alla conclusione del Contratto copia integrale delle Informazioni precontrattuali di cui al Codice del Consumo ed alla d. 104/10 e, in riferimento alla fornitura di gas, in conformità alla d. 104/10, le informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed economiche previste dalla d. 229/01 e dal TIVG, che dichiara di conoscere, e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali previste dal presente Contratto; c) essere il legittimo titolare delle utenze e di utilizzare l'energia e/o il gas in proprio per usi domestici o non domestici, in conformità a quanto indicato nel MA, attestando l’esattezza e corrispondenza al vero dei dati forniti, nonché la titolarità e comunque il diritto all’utilizzazione delle utenze, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati e tenendo indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa a quanto indicato nel presente Contratto.
ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS.
5.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli stabiliti nelle CPE che, relativamente al periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra disposizione. 5.2 Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica: a) Trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali: a fronte dei mandati di cui all’art. 4, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, il Cliente Business riconosce al Fornitore le componenti TRAS, DIS e MIS come definite nel TIT, il Cliente Domestico e il Cliente Condominio con uso domestico riconosce al Fornitore la componente TD come definita dal TIT. Sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci di maggiorazione e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l’applicazione della relativa tariffa amministrata AEEGSI (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, PPE, costi per il servizio di aggregazione delle misure); b) Corrispettivi di Dispacciamento: a fronte dei mandati di cui all’art. 4, il Cliente riconosce al Fornitore tutti i costi sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico: i) del Cliente Domestico e del Cliente Condominio con uso domestico, a copertura dei costi di dispacciamento, i corrispettivi di valore equivalente all’applicazione della tariffa amministrata AEEGSI (parametro PD, definito nel TIV per clienti domestici); ii) del Cliente Business in BT, a copertura dei costi di dispacciamento, i corrispettivi di valore equivalente all’applicazione della tariffa amministrata AEEGSI (parametro PD, definito nel TIV per clienti non domestici);
iii) del Cliente Business in MT gli oneri di dispacciamento regolati secondo le disposizioni della d. 111/06 e del TIS. Qualora venisse meno la pubblicazione della tariffa amministrata AEEGSI per i clienti in bassa tensione, per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento anche alle forniture in BT verranno applicate le disposizioni della d. 111/06 e del TIS; c) Costi Commercializzazione: salvo differente indicazione nelle CPE a copertura dei costi di commercializzazione, sono posti a carico del Cliente: i) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, un importo pari a 5,49 €/mese; ii) per il Cliente Business, un valore equivalente alla PCV della tariffa amministrata AEEGSI per i clienti alimentati in BT, maggiorato di un corrispettivo fisso fino a 7,49 €/PdP/mese. A seguito dell’avvenuto subentro di EVIVA al precedente fornitore, è posto a carico del Cliente Business un corrispettivo fisso una tantum di 19,90 €/PdP, salvo diversa indicazione in CPE; d) Sbilanciamento: è addebitato al Cliente un corrispettivo a copertura dei costi di sbilanciamento fino ad un importo massimo di 0,0039 €/kWh;
e) Energia: sono posti a carico del Cliente i costi indicati nelle CPE alla voce “Prezzo Applicato”; f) Energia reattiva: a copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT; g) Congestione: è addebitato al Cliente un importo forfettario fino ad un massimo di 0,00241 €/kWh a copertura degli oneri connessi all’applicazione del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto come definito all’art. 43 della d. 111/06. 5.3 Condizioni economiche per la fornitura di gas: a) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio: il Cliente riconosce al Fornitore componenti di costo calcolate ai sensi dell’art. 7 del TIVG, maggiorate: i) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, di una quota fissa pari a 2,38 €/PdR/mese; ii) per il Cliente Business, di una quota fissa pari a 2,85 €/PdR/mese e di una quota variabile pari a 0,0149 €/Smc; b) Componente relativa al servizio di trasporto, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi: il Cliente riconosce al Fornitore componenti di costo calcolate ai sensi del TIVG; c) Attivazione: per il Cliente Business, salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del Cliente per l’attivazione della fornitura di gas complessivi 19,90 €/PdR una tantum a copertura degli oneri di gestione e dei costi amministrativi; d) Materia Prima: sono posti a carico del Cliente i costi indicati nelle CPE alla voce “Prezzo Applicato”; e) Quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas: il Cliente riconosce al Fornitore l’importo, se dovuto, calcolato ai sensi della d. 223/16. 5.4 II prezzo del gas ove stabilito in
€/GJ è convertito in €/Smc considerando un gas fornito con le seguenti caratteristiche: Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e coefficiente C uguale a 1 (come da d. 104/10). In considerazione del fatto che la quantità di gas effettivamente prelevata dipende, a parità di quantità misurata, anche da altre variabili quali il PCS dei gas, la quota altimetrica e la temperatura, il corrispettivo effettivamente applicato allo Smc misurato verrà adeguato in funzione dei parametri PCS e C approvati dall'AEEGSI per l'ambito tariffario e per la località nella quale si trova il PdR. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere
oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. 5.5 Ulteriori condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas: 1) il Fornitore si riserva la facoltà di comunicare, con preavviso di 90 giorni, l’applicazione di nuove e diverse CPE, che si intenderanno automaticamente accettate dal Cliente in assenza di suo formale recesso, comunicato entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione e nei modi di cui all’art. 3. Tale comunicazione, se migliorativa, potrà avvenire anche con nota in fattura. Per i Clienti Business, allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche stabilite nelle CPE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CPE comunicati dal Fornitore, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando: a) energia elettrica: mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella d. 181/06) del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito ai sensi dell’art. 30.4 della d. 111/06, maggiorato di 0,009 €/kWh, oltre alla componente di commercializzazione e vendita PCV maggiorate di 7,49 €/PdP/mese. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; b) gas naturale: trimestralmente il prezzo della materia prima pari al valore della componente Cmem (come definita nel TIVG). Inoltre verranno addebitate: la componente CCR, la componente CPR e la componente GRAD, pari ai loro corrispettivi stabiliti dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico con la d. 196/13, validi per il primo trimestre 2016; oltre alla componente di commercializzazione e vendita QVD maggiorate di una quota fissa di 2,85 €/PdR/mese e di una quota variabile di 0,0149 €/Smc. Quanto sopra sia per l’energia elettrica che per il gas al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi. Per i Clienti domestici ed i Clienti Condomini con uso domestico, allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche stabilite nelle CPE, salvo eventuali rinnovi o aggiornamenti delle CPE comunicati dal Fornitore, tali condizioni verranno automaticamente adeguate applicando: a) energia elettrica: mensilmente il prezzo medio per fasce orarie (come definite nella d. 181/06) del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito ai sensi dell’art. 30.4 della d. 111/06, maggiorato di 0,015
€/kWh, oltre alla componente di commercializzazione e vendita PCV maggiorate di 7,49 €/PdP/mese. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; b) gas naturale: trimestralmente il prezzo della materia prima pari al valore della componente Cmem (come definita nel TIVG). Inoltre verranno addebitate: la componente CCR, la componente CPR e la componente GRAD, pari ai loro corrispettivi stabiliti dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il sistema idrico con la d. 196/13, validi per il primo trimestre 2016; oltre alla componente di commercializzazione e vendita QVD maggiorate di una quota fissa di 2,38 €/PdR/mese e di una quota variabile di 0,0149 €/Smc. Quanto sopra sia per l’energia elettrica che per il gas al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente. Tali nuove condizioni verranno applicate automaticamente per un ulteriore periodo di uguale durata a quella originariamente pattuita, e così per i periodi successivi; 2) in conformità al TIQE e al RQDG, a fronte del mandato di cui all’art. 4 per la gestione della connessione del PdP/PdR, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del PdP/PdR. Fermo restando quanto previsto al punto 2) del presente articolo ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni ovvero dei contributi in quota fissa di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore un contributo in quota fissa pari a € 49,80 IVA esclusa per le richieste di : a) voltura; b) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente; c) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente; d) attivazione della fornitura di un nuovo PdP o di un punto precedentemente disattivato. Inoltre, il Cliente riconoscerà al Fornitore, salva l’eventuale applicazione del contributo di cui all’art. 9.2 v), un importo in quota pari al minore tra il valore di € 49,80 IVA esclusa ed il limite del relativo ammontare previsto dall’AEEGSI per il mercato libero per l’esecuzione delle seguenti prestazioni commerciali: e) sospensione della fornitura a seguito di morosità; f) riattivazione della fornitura a seguito di morosità. Per il settore elettrico, le prestazioni di cui alle lettere e) ed f) comprendono anche l’eventuale preventiva riduzione o ripristino di potenza. In tali circostanze il contributo è dovuto anche nel caso in cui il Distributore proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza; 3) i prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte dell’AEEGSI, recepiranno integralmente le variazioni stabilite dalla AEEGSI, con applicazione delle variazioni a partire dalla data di efficacia definita dall’AEEGSI; 4) salvo differente indicazione in CPE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura:
a) i corrispettivi ed oneri di cui ai successivi artt. 7.2, 9 e 10; b) ogni ulteriore costo o importo previsto da eventuali delibere dell’AEEGSI e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente, ovvero non espressamente a carico del Fornitore; 5) eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore; 6) se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnata ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente Domestico potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima fattura utile effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore gli ulteriori corrispettivi contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.
ART. 6 – CONSUMI E AUTOLETTURE.
6.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità di cui a: a) energia elettrica: il TIME; b) gas: l’art. 14 del TIVG. 6.2 Per il PdP trattato monorario ai sensi del TIS (energia elettrica) e/o per il PdR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero (gas), il Cliente può provvedere all’autolettura del misuratore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo modalità e tempistiche ivi specificate (c.d. Autolettura in Finestra); tale autolettura è presa in carico, salvo il caso di dato palesemente errato in quanto diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. 6.3 I Clienti titolari di PDP trattati per fasce ai sensi del TIS (energia elettrica) e/o di PdR con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero (gas) possono altresì comunicare il dato di autolettura, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ivi specificate, qualora siano state emesse una o più fatture che contabilizzano dati di misura stimati per almeno 2 mesi consecutivi (c.d. Autolettura Extra-Finestra).
6.4 Il Cliente ha altresì facoltà di trasmettere il dato di autolettura anche tramite reclamo o segnalazione telefonica tramite operatore, agli indirizzi indicati nel presente Contratto ovvero in fattura. In tale circostanza il Fornitore si riserva la facoltà di emettere una fattura contenente l’autolettura senza attendere la validazione ad opera del Distributore. Qualora l’esito della validazione risultasse negativo il Fornitore procederà a rettificare la fattura eventualmente emessa. 6.5 Il Fornitore comunicherà l’esito della presa in carico al momento stesso dell’acquisizione del dato o entro e non oltre i 4 giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta non permetta una risposta immediata. Entro il medesimo termine il Fornitore trasmetterà al Distributore il dato per la validazione. 6.6 Il Fornitore fatturerà la fornitura di energia elettrica e/o gas, salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell’ordine di: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore/SII; b) autoletture comunicate dal Cliente ai sensi del precedente art. 6.2 e validate dal Distributore; c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e altri dati disponibili al Fornitore [ivi incluso il dato indicato nel campo “consumo annuo” (energia elettrica) e/o nel campo “consumo annuo” (gas) del MA]; d) dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal Distributore/SII; e) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. 6.7 Il Fornitore provvederà ad emettere almeno una fattura di conguaglio basata su dati di misura effettivi, qualora disponibili, per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa. 6.8 Per il solo gas, qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non vada a buon fine, lo stesso informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell’autolettura, rilasciando opportuna nota informativa. Resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire l’autolettura.
ART. 7 – USO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI.
7.1 Il Cliente, unico responsabile della conservazione, integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione in uso allo stesso, è tenuto ad utilizzare gli impianti e l’energia elettrica/gas per gli usi previsti dal presente Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni eventuale guasto, così come eventuali variazioni nei dati e/o nell’uso delle utenze rispetto a come riportati nel Contratto. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l’utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il PdP e/o PdR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno. 7.2 II Contatore non potrà essere verificato, modificato, sostituito, rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore, per mezzo dei propri incaricati, o a seguito di richiesta scritta del Cliente che il Fornitore provvederà ad inoltrare al Distributore. Il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore l’importo addebitato dal Distributore per l’intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione) nonché quanto indicato all’art. 5. 7.3 Qualora risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del Contatore, il Fornitore, oltre a riservarsi la facoltà di dar luogo all’eventuale risoluzione del Contratto e/o alle più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base dei dati forniti dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione dei consumi. Il Cliente dichiara sin d’ora di accettare i citati conguagli, sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione.
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
8.1 Il Fornitore provvederà di regola all’emissione di fatture posticipate con le modalità, ove applicabili, di cui alla d. 501/14. Il Cliente potrà altresì richiedere in sede di sottoscrizione del Contratto, o successivamente tramite comunicazione scritta agli indirizzi anche elettronici riportati in fattura o comunicati sul sito del Fornitore, la messa a disposizione delle fatture in formato elettronico. Il Cliente riceverà una bolletta sintetica o la notifica della sua emissione e disponibilità sullo sportello online di cui all’art. 11.1 nel caso di richiesta di fatturazione elettronica. Potrà inoltre avere la disponibilità degli elementi di dettaglio con una delle seguenti modalità: i) mediante accesso allo sportello online sopra richiamato; ii) facendo specifica richiesta scritta e motivata al Fornitore agli indirizzi anche elettronici riportati in fattura o comunicati sul sito del Fornitore. 8.2 Salvo diversa previsione indicata nelle CPE, le fatture saranno emesse almeno con periodicità: 1) energia elettrica: a) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, bimestrale; b) per il Cliente Business connesso in BT e con potenza < a 16,5 kW: bimestrale; c) per il Cliente Business connesso in BT e con potenza > a 16,5 kW: mensile. 2) gas: (a) per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno: quadrimestrale; (b) per clienti con consumi da 500 a 5.000 Smc/anno: bimestrale; (c) per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno: mensile; (d) per i clienti, titolari di PdR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, indipendentemente dal livello di consumo: mensile. 8.3 Resta inteso che ciascuna fattura dovrà essere emessa entro il termine di 45 giorni calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, salvo che l’importo non sia dovuto a titolo di conguaglio, ovvero di fatturazione a seguito di ricostruzione operata dal Distributore. 8.4 Il Fornitore si riserva: i) In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas, di emettere una fattura unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza non potrà essere inferiore a 20 giorni; ii) di variare la periodicità di fatturazione previa comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo: manomissioni contatore, errori contabili, ecc.). 8.5 All’esito della cessazione della fornitura, il Fornitore emetterà la fattura di chiusura entro e non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di 6 (sei) settimane dalla cessazione della fornitura, qualora la fattura sia emessa in formato elettronico; b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di 6 (sei) settimane dalla cessazione della fornitura, qualora la fattura sia emessa in un formato diverso da quello elettronico. 8.6 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. 8.7 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura nel termine ivi previsto, non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura. 8.8 Il Cliente può effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA), salvo diverse modalità rese disponibili dal Fornitore e comunicate al Cliente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato per l’intero importo indicato. Non sono consentiti pagamenti parziali, né differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione. Il Fornitore si riserva il diritto di: 1) effettuare un addebito di € 1,00 sul c/c del Cliente che opti per il pagamento tramite addebito diretto SEPA a titolo di verifica del buon esito della transazione; tale importo sarà riaccreditato al Cliente entro l’emissione della prima fattura; 2) provvedere al pagamento di eventuali somme a credito del Cliente, previa emissione di eventuale documento fiscale, esclusivamente mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna in ogni caso a collaborare con il Fornitore, accettando sin d’ora tali metodi di pagamento.
ART. 9 INTERESSI DI MORA, SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE.
9.1 In caso di mancato pagamento nel termine indicato in fattura, che determina la trasmissione di un documento attestante l’avvenuta costituzione in mora, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore interessi di mora calcolati su base annua pari a:
a) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali;
b) per il Cliente Business, interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 (tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di otto punti percentuali), fatto salvo quanto previsto dalla d. 229/01. 9.2 In
caso di morosità il Fornitore potrà: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 15,00 per sollecito, oltre spese postali correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; iii) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; iv) addebitare al Cliente per ogni operazione gli eventuali oneri amministrativi richiesti dal Distributore, ivi inclusi i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI; v) in alternativa ai contributi di cui al punto 2) dell’art. 5.5 lett. e) ed f), richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per l’esecuzione delle prestazioni commerciali di sospensione e riattivazione nel limite del relativo ammontare previsto dall’AEEGSI per il mercato libero e, comunque, nella misura massima, rispettivamente, di € 180,00 ed € 150,00, IVA esclusa; vi) avviare la procedura di gestione della morosità di cui al TIMG ed al TIMOE fino all’eventuale risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all’art. 14. L’esercizio di tale facoltà comporterà: a) energia elettrica - l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all’art. 4; b) gas - la facoltà del Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del PdR. Per i Clienti disalimentabili tale richiesta sarà finalizzata all’interruzione definitiva del servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR. Per i Clienti non disalimentabili e, comunque, fino al momento di effettiva disalimentazione, la risoluzione/cessazione amministrativa determinerà la prosecuzione della fornitura nell’ambito dei servizi di ultima istanza (gas) e/o maggior tutela/salvaguardia (energia elettrica). 9.3 Decorsi 20 giorni successivi alla scadenza di ogni fattura, il Fornitore potrà dare avvio alle procedure di gestione della morosità ai sensi del TIMOE (energia elettrica) e del TIMG (gas), intimando:
a) al Cliente Disalimentabile, a mezzo lettera di diffida, il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro e non oltre: i) 15 giorni decorrenti dall’invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo raccomandata; ii) 10 giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; iii) 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata; b) al Cliente Non Disalimentabile, a mezzo di lettera di diffida, il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dall’invio al Cliente della relativa raccomandata. Se dopo il sollecito, e nei termini concessi per l’adempimento, il Cliente avrà provveduto al pagamento di quanto richiesto dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore, mediante fax da inviarsi al numero indicato nel sollecito e riportato in ogni fattura. 9.4 Per i soli Clienti disalimentabili, trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in costanza di morosità, il Fornitore procederà alla trasmissione della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del gas associata/e alla/e fattura/e oggetto di costituzione in mora. Il Cliente si impegna a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdR in caso di suo inadempimento. 9.5 Per i soli Clienti disalimentabili, qualora la comunicazione di costituzione in mora ne segua una precedente, avvenuta nei 90 giorni precedenti, con riferimento ad altre fatture i termini di pagamento contenuti nella diffida si riducono a: a) 7 giorni decorrenti dall’invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo raccomandata; b) 5 giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; c) 10 giorni decorrenti dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata. Trascorsi 2 giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in caso di costanza di mora il Fornitore potrà presentare la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del gas. 9.6 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente disalimentabile ha diritto ad un indennizzo automatico, secondo quanto stabilito dal TIMG e TIMOE. In particolare, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data invio; iii) non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 9.4 o 2 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 9.5) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di chiusura del PDP e/o PdR per la sospensione della fornitura per morosità. L’indennizzo sarà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale) ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione. 9.7 Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico, al Cliente non sarà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 9.8 Nella predetta lettera di diffida saranno indicati i costi e le conseguenze delle operazioni, le modalità per effettuare e comunicare il pagamento, da anticiparsi via fax al numero che verrà indicato nella predetta diffida. 9.9 Solo per i Clienti disalimentabili dell’energia elettrica: per i siti in BT, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura. 9.10 Nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere a quest’ultimo: i) l’esecuzione della prestazione di Interruzione dell’alimentazione del PDP e/o PdR ai sensi del TIMOE e ai sensi del TIMG; ii) la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna ai sensi del TIMG. In questi casi potrà essere addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l’intervento complesso del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. 9.11 Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella diffida di sospensione. 9.12 Al Cliente è garantita la possibilità di richiedere una rateizzazione degli importi dovuti a fronte della fornitura erogata alle condizioni e con le seguenti modalità, sempre nel rispetto dell’art. 13bis del TIV e dell’art. 12bis del TIVG e nello specifico: i) solo per somme superiori a € 50,00; ii) con le modalità e tempistiche come indicate dal Fornitore nella fattura rateizzabile; iii) entro 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura. In tal senso il Fornitore segnalerà al Cliente la possibilità di rateizzazione all’interno della stessa fattura relativa al pagamento rateizzabile nei seguenti casi:
a) Energia Elettrica: i) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, qualora la fattura contenente ricalcoli sia superiore al 150% dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii) per il Cliente Business titolare di PDP trattato monorario ai sensi del TIS, qualora la fattura contenente ricalcoli sia superiore al 250
% dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; iii) nel caso in cui, a fronte di malfunzionamento del gruppo di misura (per tutti i PdP) per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; iv) in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari almeno al numero di bollette non emesse; v) in caso di fatturazione di importi anomali di cui agli artt. 9.1 e 9.2 del TIQV. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari al massimo, al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi, e comunque non inferiore a 2; b) Gas: i) in caso di periodicità di fatturazione non mensile, qualora la fattura contenente i ricalcoli relativi ai casi diversi da quelli di cui ai successivi ii) e iii) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii) nel caso in cui, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; iii) per il Cliente con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
iv) per i Clienti con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc, in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari almeno al numero di bollette non emesse; v) per i Clienti con consumo annuo inferiore a 200.000 Smc, in caso di fatturazione di importi anomali di cui agli artt. 9.1 e 9.2 del TIQV. In tale circostanza la rateizzazione avverrà con la definizione di un numero di rate successive, di ammontare costante, pari al massimo, al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi, e comunque non inferiore a 2. 9.13 La rateizzazione avverrà, salvo le previsioni di cui ai punti iv) e v) del precedente comma, con le seguenti modalità: a) le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate successive, di ammontare costante, pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2; b) le rate, non cumulabili, avranno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà del Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi; c) Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione da parte del Cliente. Le somme oggetto di rateizzazione saranno maggiorate degli interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. È fatta salva la possibilità delle Parti di concordare termini di rateizzazione differenti rispetto a quanto sopra.
ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE E ALTRE GARANZIE.
10.1 Fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPE, il Cliente è tenuto alternativamente a: 1) versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in fattura secondo i termini ivi indicati un deposito cauzionale di importo pari a: a) Energia elettrica: i) per i Clienti Domestici ed i Clienti Condomini con uso domestico, € 11,50 per ogni kW di potenza disponibile; ii) per i Clienti Business con potenze disponibili ≤ 16,5 kW, € 15,50 per kW; iii) per i Clienti Business con potenze disponibili >16,5 kW e ≤ 100 kW, € 18,50 per kW; iv) per i Clienti Business con potenze disponibili > 100 kW, € 20,00 per kW; b) Gas, per i Clienti Domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui al TIBEG, qualora il Cliente effettui consumi: i) fino a 500 Smc/anno, € 25,00; ii) fino a 1500 Smc/anno, € 77,00; iii) superiori a 5000 Smc/anno, un valore equivalente al prodotto tra un coefficiente di 0,1 ed il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato annualmente dal Distributore/SII ed espresso in Smc o, in caso di sua assenza, il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato dal Distributore/SII in sede di switching ed aggiornato sulla base dei dati di misura resi disponibili successivamente dal Distributore/SII; c) Gas, per tutti i Clienti diversi da quelli di cui al punto b), qualora il Cliente effettui consumi: i) fino a 500 Smc/anno, € 30,00;
(ii) fino a 1500 Smc/anno, € 90,00; iii) fino a 2500 Smc/anno, € 150,00; iv) fino a 5000 Smc/anno, € 300,00; v) superiori a 5000 Smc/anno, un valore equivalente al prodotto tra un coefficiente di 0,1 ed il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato annualmente dal Distributore/SII ed espresso in Smc o, in caso di sua assenza, il Valore Annuo Previsionale (VAP) comunicato dal Distributore/SII in sede di switching ed aggiornato sulla base dei dati di misura resi disponibili successivamente dal Distributore/SII; 2) per i soli Clienti Business, far rilasciare da un primario istituto di credito, a semplice richiesta del Fornitore ed entro 15 giorni dalla stessa, garanzia bancaria in favore del Fornitore, secondo le modalità che verranno comunicate da quest’ultimo, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 mesi di fornitura, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o gas. Qualora il Cliente, in corso di vigenza del Contratto, dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione dello stesso tale da pregiudicare il fido eventualmente concesso da società di Assicurazione Crediti, il Fornitore potrà richiedere la predetta garanzia, secondo le modalità, l’importo e le condizioni sopra riportate. Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 mesi dalla cessazione degli effetti dello stesso. 10.2 Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale, con la fattura di chiusura. 10.3 In caso di mancato o parziale rilascio della garanzia o del deposito cauzionale ovvero di mancato loro reintegro/adeguamento (per loro utilizzo anche parziale e/o per sopravvenuta mancata corrispondenza con i consumi come previsto al precedente art. 10.1) entro i 5 giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14. 10.4 Il Fornitore, per i Clienti rispetto ai quali non sia stato addebitato il deposito cauzionale ai sensi di quanto previsto nelle CPE, si riserva comunque la facoltà di effettuarne l’addebito nei seguenti casi: a) non si perfezionino o vengano meno le condizioni per l’esclusione dal suddetto versamento; b) in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse. 10.5 In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare le facoltà ed azioni di cui all’art. 9 del presente Contratto, fermo restando il risarcimento del maggiore danno.
ART. 11 - SPORTELLO ON-LINE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI ULTERIORI.
11.1 Tramite il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx è disponibile il servizio “Sportello on-line” di reportistica sui consumi, di accesso agli elementi di dettaglio della bolletta ed alle offerte speciali riservate alla clientela, tramite registrazione. In fase di registrazione, il Cliente sceglie le credenziali personali di accesso (codice di identificazione o User-ID e parola chiave o Password), che si impegna a non trasferire né a cedere a terzi, manlevando espressamente il Fornitore in tal senso. 11.2 Con la compilazione dell’apposito campo nel MA, il Cliente autorizza il Fornitore all’ attivazione del servizio di invio della fattura in formato elettronico, in sostituzione del tradizionale sistema di invio cartaceo della fattura. Il Cliente riceverà comunicazione dell’emissione delle fatture, della possibilità e modalità di visualizzazione e download delle stesse
tramite avviso inviato all’indirizzo e-mail indicato nel MA. Sarà cura del Cliente stampare la fattura ai fini di conservazione e registrazione contabile, in conformità ai relativi obblighi di legge. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso il sito del Fornitore o contattando il Servizio di Assistenza Clienti. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta del Cliente. 11.3 Il Fornitore invierà la fattura in formato cartaceo al Cliente che non manifesti interesse per il servizio di cui all’art. 11.2 e non fornisca il proprio indirizzo e-mail, riservandosi di addebitare al Cliente le spese postali e documentali relative all’invio cartaceo delle fatture, in misura non superiore a € 4,00 per ogni fattura. Qualora nel corso del rapporto il Cliente richieda ulteriore copia della documentazione contrattuale, delle fatture o di altra documentazione inerente la fornitura e che risulti già regolarmente fornita al Cliente, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente oneri postali e documentali in misura non superiore a € 7,00 per ogni ulteriore copia inviata. 11.4 Qualora previsto dalle CPE, il Cliente potrà usufruire del servizio di Adeguamento alla Migliore Offerta (Ad.M.O.), che prevede la possibilità di modificare la tariffa applicata alla fornitura di energia elettrica o gas, anche in corso di fornitura, scegliendo tra quelle appositamente proposte dal Fornitore. Tale facoltà impegna il Cliente a corrispondere al Fornitore per tale servizio un canone Ad.M.O. mensile pari a € 3,19.
ART. 12 – MODIFICHE, VARIAZIONI UNILATERALI E CESSIONE DEL CONTRATTO.
12.1 Devono intendersi modificate di diritto e/o abrogate le clausole negoziali del presente Contratto incompatibili con norme di legge o altri provvedimenti delle autorità competenti. 12.2 Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di legge che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili. 12.3 Qualora non sia possibile il recepimento automatico e/o qualora il Fornitore intenda, per giustificato motivo, apportare modifiche unilaterali al presente Contratto, ne darà comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di 3 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Tale comunicazione indicherà: i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; ii) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; iii) la decorrenza della variazione proposta; iv) i termini e le modalità di cui all’art. 13.3 lett. d) dell’Allegato A alla d. 104/10 per comunicare, da parte del Cliente, l’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri v) l’illustrazione chiara e comprensibile che il cliente finale di gas avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta dovrà essere presentata dal Cliente in forma scritta e secondo le modalità ed i termini di cui al precedente punto iv). 12.4 Le condizioni e le clausole presenti nel Contratto (CGF, CPE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da successive annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita. 12.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di: i) modificare e/o integrare in ogni momento nei propri sistemi o in quelli del Distributore, e senza che ciò comporti responsabilità alcuna del Fornitore, i dati forniti dal Cliente nel MA qualora gli stessi risultino difformi rispetto a quelli provenienti da banche dati ufficiali; ii) di cedere il Contratto a terzi, comunque titolati ad effettuare la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali. Il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Fornitore.
ART. 13 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
13.1 Gli elementi tecnici afferenti alla consegna dell’energia elettrica e gas al Cliente attengono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente ed il Distributore. 13.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio (manutenzione, riparazione, ampliamento, miglioramento, sicurezza, ecc.). 13.3 In ogni caso il Fornitore non è responsabile: 1) dei danni causati dall’energia elettrica e gas a valle del PDP e PdR, ancorché originati a monte del punto stesso, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; 2) per incidenti o esplosioni di qualsiasi tipo occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e/o gas o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempienze, anche parziali, connesse all'esecuzione del Contratto, dovute a fatto o atto del gestore, del Distributore della rete competente e/o di terzi; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna o qualità dell'energia elettrica o del gas (es: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc.); 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell’erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (es: guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi, black-out ed altre cause consimili, ivi compresa l’indisponibilità del servizio di trasmissione/trasporto e/o distribuzione, ecc.); 7) per ritardi, malfunzionamenti o
a distanza (ad esempio, al telefono). 18.2 Per esercitare tale diritto il Consumatore è tenuto ad informare il Fornitore della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta, fax e/o posta elettronica) da inviare presso la sede legale di EVIVA o ai recapiti riportati nella nota informativa o comunicati sul sito web del Fornitore. A tal fine può utilizzare il modulo tipo di ripensamento allegato al Contratto (ma non è obbligatorio) o farne esplicita richiesta nel corso della telefonata di conferma. Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di ripensamento reperibile sul sito web del Fornitore o qualsiasi altra esplicita dichiarazione. Nel caso scegliesse detta opzione, verrà trasmessa senza indugio una conferma di ricevimento del ripensamento su un supporto durevole (ad es. posta elettronica). 18.3 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdP/PdR, il Consumatore sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’art. 81.7 del TIQE e dall’art. 33.4 della RQDG. 18.4 Il Consumatore può richiedere espressamente al Fornitore che l’esecuzione del contratto abbia inizio durante il periodo di ripensamento. In caso di contratto concluso a distanza tramite Teleselling, tale richiesta può essere esplicitata nel corso della telefonata di conferma. 18.5 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento conseguente alla richiesta di esecuzione anticipata di cui sopra, il Consumatore è tenuto a corrispondere ad EVIVA gli importi relativi ai costi sostenuti e, in particolare, un importo riferito a quanto fornito in linea con le condizioni economiche sottoscritte fintanto che la fornitura sia effettivamente garantita da EVIVA, rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto oltre ad ogni eventuale ulteriore corrispettivo previsto dal Distributore, ai sensi dei provvedimenti regolatori dell’AEEGSI (si vedano in particolare l’RTDG, il TIC, la d. 40/14, il CRDG) nonché in base al prezziario dello stesso Distributore, pubblicato sul rispettivo sito internet. 18.6 La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non determinerà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento stesso ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con EVIVA rispetto alle normali tempistiche definite dalla Regolazione. 18.7 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento: a) qualora la fornitura non fosse già stata avviata da EVIVA, la stessa potrebbe essere garantita, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Consumatore, da: i) il precedente esercente la vendita, se il relativo contratto non risultasse essere stato sciolto; ii) i soggetti che erogano il servizio di maggior tutela, nel caso di fornitura elettrica, o il servizio di fornitura di ultima istanza, nel caso di fornitura gas; b) la fornitura potrebbe essere avviata da EVIVA per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Consumatore.
ART. 19 - IMPOSTE E TASSE.
19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. 19.2 Fatta salva l’espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Ufficio Tecnico di Finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. 19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente.
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 20.2 Per le controversie inerenti all’applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva:
a) per il Cliente Domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, il foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
ART. 21 - CODICE DI CONDOTTA, CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE, PRIVACY.
21.1 Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice di condotta ai sensi della d. 104/10, del Codice Etico, dei protocolli che regolano l’attività aziendale e dell’eventuale Protocollo di autoregolazione ai sensi dell’art. 3 della d.153/12 adottati dallo stesso, mediante la loro pubblicazione sul proprio sito al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di EVIVA conseguente alla commissione di reati.
interruzioni nell’erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente rispetto a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da soggetti
Data
Timbro e/o Firma del Cliente
xxxxx, a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall’utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura; 11) in caso di voltura dell’utenza richiesta dal Cliente e/o eseguita a seguito di segnalazione del Distributore. 13.4 Quanto previsto al precedente comma, e comunque ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura non imputabile al Fornitore, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico dello stesso, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente. 13.5 II Cliente si obbliga a mantenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri e/o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
14.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà del Fornitore, su sua semplice dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto, senza preavviso e con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni a suo carico ovvero non abbia i requisiti di cui agli artt. 2.3, 2.4, 2.5, 3, 7, 8, 9, 10, 16.2 e 16.3; 2) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza patrimoniale (a titolo di esempio: ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedure esecutive o risultanza di protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); 4) in caso di manomissione e/o prelievo fraudolento; 5) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CPE prevedano il relativo obbligo; 6) qualora, per qualunque ragione, si modifichi e/o cessi lo “stato attività” del Cliente Business in Camera di Commercio (a mero titolo esemplificativo: liquidazione, cessazione, sospensione, ecc.); 7) qualora si accerti che il beneficiario dell’utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. 14.2 L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all’art. 4, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas; 2) l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.
ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI, MARCHIO, INDENNIZZI AUTOMATICI.
15.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Xxxxxxxxx si intenderà validamente effettuata se inviata: a) al Cliente, all’indirizzo indicato nel MA; b) al Fornitore, presso la sede legale dello stesso. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto. 15.2 II Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura salvo diversa previsione contrattuale o della normativa vigente. 15.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.
15.4 Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del presente Xxxxxxxxx fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era volta. 15.5 Con la firma del presente Contratto il Cliente: a) autorizza espressamente il Fornitore ad utilizzare, direttamente o attraverso le società ad esso collegate, il nome, il/i marchio/i e il/i logo/i del Cliente a fini promozionali, informativi e commerciali. Tale utilizzo viene autorizzato in forma completamente gratuita, libera ed in qualunque contesto, con una durata pari a quella prevista dal Contratto di fornitura e con l’unico limite che tale utilizzo non pregiudichi l’immagine, il decoro, la dignità e/o il buon nome del Cliente; b) attesta e dichiara di essere l’unico titolare, legittimato ed autorizzato all’uso del nome, marchio/i e logo/i in questione, manlevando e garantendo espressamente il Fornitore da ogni azione o contestazione in merito da parte di soggetti terzi. Il Cliente potrà in qualunque momento revocare la presente autorizzazione mediante apposita raccomandata a/r indirizzata al Fornitore, i cui effetti decorreranno a partire da 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento. Il Cliente non è autorizzato all’uso, in qualunque forma, del nome, del/dei marchio/i e del/dei logo/loghi del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto. 15.6 Il Fornitore si impegna a rispettare: a) i livelli minimi di qualità prescritti nel TIQV applicabili alle attività di vendita; b) i termini relativi alla costituzione in mora e sospensione della fornitura, così come regolati dal TIMOE e TIMG. In caso di mancato rispetto di tali livelli e/o termini il Fornitore è tenuto ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici, di cui il Cliente è debitamente informato per il tramite di idonea documentazione allegata al presente Contratto.
ART. 16 – NORME SPECIFICHE PER I CLIENTI “CONDOMINI”.
16.1 Il Contratto ed i relativi Allegati si applicano a tutti i Condomini e relativi punti di fornitura indicati, eventualmente anche tramite l’’apposito “Allegato siti” (ossia il modulo all’interno del quale vengono indicati i dati di fornitura relativi ad ogni singola utenza sottesa al Contratto), che se presente forma parte integrante del Contratto. 16.2 Il Cliente firmatario in qualità di Amministratore di Condominio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. 445/2000 e dell’art. 1398 c.c., manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata, quanto segue: i) di sottoscrivere il Contratto in qualità di attuale Amministratore pro tempore dei Condomini e dei punti di fornitura indicati, in forza di regolare nomina assembleare (allegata al Contratto); ii) di aver ricevuto espresso mandato dai singoli condòmini e/o dall’assemblea condominiale per sottoscrivere il Contratto; iii) di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il Contratto, i relativi allegati e le clausole ivi previste all’assemblea condominiale e di aver ricevuto il relativo consenso e approvazione a ciascuna di esse. 16.3 L’Amministratore di Condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, L’Amministratore di Condominio è obbligato personalmente a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla semplice richiesta del Fornitore: a) qualora si verifichi uno stato di morosità del Condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condòmini debitori nei confronti del Condominio, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; b) copia autentica del registro di cui all’art. 1129 c.c., comma IV, e di cui all’art. 71 delle disposizioni attuative del Codice Civile, nonché copia di eventuali verbali d’assemblea condominiale; c) il nominativo ed il recapito del nuovo Amministratore di Condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì personalmente ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture, subentri, variazioni anagrafiche, ecc.. 16.4 In caso di totale o parziale inadempimento a quanto previsto dall’art. 16.2 e 16.3, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto ed il risarcimento del maggiore danno, quale elemento di mancato rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza in capo al Cliente di collaborare con il Fornitore per l'esatto adempimento del Contratto, l’Amministratore del Condominio firmatario sarà tenuto personalmente al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) 15% del valore del credito risultante dalla posizione contabile del Condominio alla data dell’ultima richiesta di adempiere all’obbligo di collaborazione sopra riportata, nei casi di cui all’art. 16.3 lettera a); b) € 500,00 negli altri casi. 16.5 Ai Clienti Condomini con uso domestico, a meno di diversa indicazione, sono applicate tutte le clausole contrattuali previste per i Clienti Domestici.
ART. 17 - RECLAMI, INFORMAZIONI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE.
17.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni inviando comunicazione scritta ai seguenti recapiti del Fornitore: a) a mezzo posta agli indirizzi anche elettronici riportati in fattura o comunicati sul sito del Fornitore; b) via fax al n. 000.000000; c) tramite e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; d) tramite Internet avvalendosi dell’apposito modulo nell’area “Sportello”; e) tramite gli ulteriori recapiti che il Fornitore si riserva di indicare in fattura e/o in altra modulistica. 17.2 Il Fornitore, in conformità alle disposizioni normative vigenti, provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata, nel rispetto di quanto previsto dalla d. 104/10 e dal TIQV. 17.3 La comunicazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare o ridurre l’entità dei pagamenti. 17.4 Il Fornitore si impegna sin d’ora a partecipare alle procedure di conciliazione istituite dall’AEEGSI nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal TICO.
Art. 18 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO.
18.1 Il Consumatore che ha concluso il Contratto a distanza e/o fuori dai locali commerciali ha diritto di recedere dallo stesso, senza alcun onere e senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni solari decorrenti: a) dalla conclusione del Contratto, nel caso in cui sia stato stipulato fuori dai locali commerciali; b) dal ricevimento della copia scritta del Contratto, nel caso in cui sia stato stipulato attraverso forme di comunicazione
Dichiaro di avere letto ed approvato specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 x.x. x xxxxx xxxx. 00-00 xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx ove applicabile, i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 2, commi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 “Oggetto del Contratto, Conclusione e Condizioni di attivazione”; art. 3 “Durata del Contratto, Recesso, Penale, Voltura/Subentro”; art. 5 “Condizioni economiche per le forniture di energia elettrica e di gas”; art. 9 “Interessi di mora, sospensione fornitura per morosità e rateizzazione”; art. 10 “Deposito cauzionale e altre garanzie ”; art. 12 “Modifiche, cessione del contratto”; art. 13 “Limitazioni di responsabilità del Fornitore”; art. 14 “Clausola risolutiva espressa”; art. 20 “Legge applicabile e foro competente” in quanto oggetto di specifica trattativa.
Timbro e/o Firma del Cliente
Data