Art. 1 - OGGETTO
Contratto per il servizio di gestione del canile sanitario presso per il periodo dal
Art. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente contratto è il servizio di gestione del canile sanitario per vari Comuni del cremonese, come da documentazione agli atti e, pertanto, l’accettazione, il ricovero, la cura, l’alimentazione, il mantenimento temporaneo, la custodia e pulizia, le prestazioni veterinarie di:
a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico;
c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica.
Art. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Mansioni e adempimenti di competenza veterinaria da affidare ai veterinari LP indicati dai gestori dei canili sanitari
Il gestore del Canile Sanitario (CS) deve formalizzare al Dipartimento Veterinario (DVSA) l’indicazione del veterinario libero professionista proposto per le funzioni di “veterinario referente del canile sanitario” operante sotto la responsabilità del Distretto Veterinario. Il documento deve contenere la firma del veterinario stesso per preventiva accettazione dell’incarico.
In ogni caso la Direzione Sanitaria del CS è sempre in carico al Distretto veterinario che vigilerà sulla corretta applicazione della normativa vigente e sulla corretta applicazione del presente contratto.
Al gestore del CS sono demandate le seguenti attività da effettuarsi a cura del veterinario referente:
✔ Identificazione e registrazione in AAA dei soggetti in entrata nel CS;
✔ Nel caso di soggetti identificabili (con microchip o tatuaggio) dovrà essere contattato il Distretto veterinario competente per avviare e/o concordare le procedure di restituzione;
✔ Apposizione di microchip (forniti dall’ATS) nel caso di soggetti sprovvisti di identificativo e registrazione in AAA;
✔ Visita clinica generale;
✔ Registrazione in AAA delle uscite dal CS e ingresso in Canile Rifugio;
✔ Trattamento contro i parassiti esterni dove necessario;
✔ Vaccinazione con vaccino penta o epta valente secondo le indicazioni del DVSA;
✔ Trattamento antiparassitario (parassiti interni);
✔ Trattamenti farmacologici ove necessari o per continuità terapeutica.
Oltre a quanto sopra dettagliato, fermi restando gli adempimenti previsti in caso di riscontro di malattie infettive denunciabili, il veterinario referente del CS dovrà assicurare idoneo trattamento medico-chirurgico (es. suture ferite e piccola chirurgia ambulatoriale, rimozione spighe auricolari …) per patologie/lesioni per le quali non sia necessario il ricovero in clinica.
Tutti i trattamenti dovranno essere registrati a cura del veterinario referente in apposite cartelle cliniche individuali dei soggetti ospitati.
Il gestore del Canile Sanitario (CS) deve dare tempestiva comunicazione, al Distretto Veterinario dell’ATS, in caso di morte di un cane e a tenere la carcassa a disposizione del Distretto medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso.
ART. 3 – ACCETTAZIONE E TENUTA REGISTRI
L'accettazione dei cani al canile sanitario avviene nei casi di seguito indicati:
1. conferimento di cani randagi o vaganti catturati dagli operatori del servizio di accalappiamento convenzionato ATS nel territorio dei comuni convenzionati col canile stesso;
2. su disposizione degli Organi di Polizia o del Distretto Veterinario dell'ATS;
3. consegna diretta da parte di un cittadino previa comunicazione alla competente Polizia Locale o al Dipartimento Veterinario;
4. altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dall’ATS. La procedura di accettazione comporta a carico del gestore:
1. la compilazione e firma da parte di chi consegna il cane dell’apposito modulo;
2. la verifica dei dati, in particolare l’iscrizione dell’animale all’Anagrafe Animali d’Affezione.
L’accettazione dei gatti o altri animali avviene, caso per caso, su indicazione diretta del Veterinario ATS.
Il gestore è tenuto a provvedere alla tenuta di registro di carico e scarico, su cui saranno annotati: data e luogo di consegna; numero del micro-chip (o tatuaggio), numero scheda sanitaria individuale, lettura del micro-chip, ove presente, e comunicare i dati al Distretto Veterinario dell’ATS per la ricerca del proprietario.
Dell’avvenuta introduzione di un cane nel canile sanitario dovrà essere data tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell’ATS.
ART. 4 - ALIMENTAZIONE
La distribuzione del cibo deve avvenire due volte al giorno. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile, dovranno effettuare la somministrazione prestando particolare attenzione che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile e dovrà tener conto dei seguenti parametri:
a) taglia, stato di salute, età dell’animale;
b) femmine, in gestazione o d’allattamento;
c) cuccioli;
d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.
La pulizia delle ciotole per il cibo deve essere fatta ogni volta che viene somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. La pulizia delle ciotole usate per l'acqua, invece, deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.
ART. 5 – PULIZIA DEL CANILE SANITARIO
Il gestore, attraverso il proprio personale dovrà garantire i seguenti adempimenti:
- pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile sanitario, disinfezione settimanale,
- interventi di derattizzazione con frequenza adeguata in tutti i locali e gli spazi adibiti al servizio, secondo indicazione del Distretto Veterinario dell’ATS;
- mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura servizi, comprendente locale a disposizione del veterinario, locale di deposito e preparazione alimenti, locali e spazi accessori, servizio igienico.
ART. 6 - COMPETENZE DEL DISTRETTO VETERINARIO
Al Distretto Veterinario dell'ATS compete:
- vigilare sul servizio di ricovero cura custodia e mantenimento degli animali, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità, al benessere ed all'identificazione degli animali;
- fornire i microchip;
- consuntivare e comunicare mensilmente al DVSA l’attività del Canile sanitario.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
Il gestore è tenuto per tutta la durata del contratto ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti in materia.
È tenuto altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni, adottando ogni accorgimento per salvaguardare l’incolumità del proprio personale e di terzi, sollevando nel modo più ampio da ogni responsabilità l’ATS.
Il mancato rispetto delle disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, consentirà all’ATS di sospendere in tutto o in parte i pagamenti, fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento: in caso di mancata regolarizzazione l’ATS potrà risolvere il contratto.
ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il gestore non potrà, temporaneamente e/o parzialmente, cedere e/o affidare e/o subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente contratto ad altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto: è fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi dell’ATS.
ART. 9 – VERIFICHE SULL’ATTIVITA’
II Responsabile Unico del procedimento, il Direttore dell’esecuzione del contratto, il personale del Settore di Polizia Locale, nonché il Distretto Veterinario dell’ATS, sono autorizzati ad effettuare qualsiasi tipo di verifica sul canile, sulle attrezzature e/o quant'altro concerne l’affidamento, potendo pertanto accedere alla struttura, in qualsiasi momento.
ART. 10 - PENALI
In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ATS provvederà all’applicazione delle penali come di seguito specificato:
- inosservanza delle prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il numero di persone effettivamente presente nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 5%;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di pulizia: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%;
- inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%.
Qualora venisse riscontrata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto, l’ATS procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore alle proprie controdeduzioni, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite fax o pec.
Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell’inadempienza, nonché di eventuali recidive.
Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, l’ATS ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento di maggiori danni.
Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza per gravi motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte del gestore. In tale circostanza l'ATS formalizzerà richiesta di risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto.
Art. 11 - CORRISPETTIVI
I compensi previsti per le prestazioni rese dal gestore, che accetta, sono i seguenti:
• € 8.000,00 annuali, determinato in misura forfettaria, per le spese di pulizia, custodia, sorveglianza degli spazi riservati al canile sanitario, accettazione degli animali;
⮚ € 8,00 al giorno per i cani (max 10 gg.);
⮚ € 4,00 al giorno per i gatti (max 10 gg.);
Le tariffe devono intendersi comprensive di mansioni e adempimenti di competenza dei veterinari ATS affidate a un veterinario libero professionista incaricato dal gestore del canile sanitario:
I compensi saranno liquidati su presentazione di regolare fattura/nota, da emettersi a cadenza mensile, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del ricevimento.
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l’inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’ATS, saranno effettuati sul conto corrente indicato.
Le fatture/note mensili dovranno essere intestate a:
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Xxx Xxxxxx) Xxx xxx Xxxxxxx x.0- 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206 codice IPA: astvp
codice univoco ufficio: E00QC5 nome ufficio: BENI_E_SERVIZI
L’ATS richiede la fatturazione elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà essere emessa secondo le modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate e sarà trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Le modalità di funzionamento del SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. In caso di inosservanza l’ATS non procederà al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.
Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), verrà liquidato l’imponibile mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.
Le fatture dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”.
Gli ordini di acquisto saranno effettuati dall’ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d’Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.12.2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili:
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXXXXXXX- I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_o rdini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
Art. 13 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’ REGIONALE
L’ATS impronta e svolge la propria attività in conformità ai contenuti del Codice Etico-Comportamentale, riguardante i diritti, i doveri e le responsabilità dell’Ente nei confronti dei portatori d’interesse (dipendenti, fornitori, utenti ecc.). Pertanto tutti i fornitori, sono tenuti a uniformare la loro condotta alle regole etiche definite nel Codice Etico- Comportamentale e nel Patto d’integrità Regionale: la violazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere. Si rammenta che il Codice Etico comportamentale, concorre all’attuazione del Sistema Anticorruzione, in ottemperanza alla Legge 190/12.
ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà decorrenza dal e scadenza al e potrà essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
ART. 15 - RISCHI DA INTERFERENZA
Non essendo presenti rischi interferenti, non si rende necessaria l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e si stimano pari a zero i costi della sicurezza inerenti i suddetti rischi.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ATS può chiedere la risoluzione del presente contratto:
a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C.
b) per motivi di interesse pubblico;
c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
e) nei casi cessione o di subappalto di tutto o parte del servizio, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il contratto si intende altresì risolto:
- qualora il gestore abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando il gestore non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il presente contratto, con reiterate inadempienze in misura superiore a tre, fermo il diritto al risarcimento dei danni.
È inoltre riconosciuta all'ATS la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando disdetta almeno 3 mesi prima a mezzo pec senza che l’appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.
È riservata al gestore, previo preavviso di mesi 3, la facoltà di recedere dal presente contratto, esclusivamente per causa di forza maggiore.
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto, redatto mediante scrittura privata, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese inerenti la registrazione saranno a carico della parte richiedente, mentre l’IVA sarà assolta secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative all’applicazione del presente contratto, per le quali non sia possibile giungere a una composizione amichevole fra le parti contraenti, sarà competente il Foro di Mantova.
ART. 19 - R.U.P. E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per il presente contratto è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx – Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale dell’ATS.
Direttore dell’esecuzione del contratto è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore dell’UOC Distretto veterinario di Crema.
ART. 20 - NORME DI RINVIO
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il gestore dichiara di accettare espressamente tutte le norme del presente contratto.
Letto, confermato, accettato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore Generale ATS Il gestore del Canile sanitario Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx