CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”) codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.2.1972 autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 28.4.2022
E
Consorzio SPeRA Solidarietà, Progetti e Risorse per l'Africa (di seguito anche “SPeRA”), con sede legale in Genova, Via Xxxxxx- ni Maggio 6, 16147, iscritta al registro Regione Liguria codice iscriz. AL-GE 001-2011, indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, codice fi- scale 95143120103 , rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Genova il 24 maggio 1938,
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) L’Università è impegnata nella crescita della Regione e del Paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni
nazionali e internazionali;
b) affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca, l’Università si confronta direttamente con la società, le imprese e il territorio, nell’ambito della cosiddetta “Terza Missione”;
c) il Consorzio SPeRA opera senza scopi di lucro nel campo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, promuovendo e realizzando un sostegno attivo ai paesi in via di sviluppo, soprattutto a favore dell’Africa;
d) il Consorzio SPeRA per raggiungere tali fini, promuove attività e strumenti per il coordinamento tra le Associazioni, per poter offrire ai beneficiari un servizio integrato, teso al miglioramento delle iniziative di solidarietà verso i paesi in via di sviluppo, anche attraverso contatti con le istituzioni locali e nazionali (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, etc.);
e) l’Università ha collaborato nel 2007 alla fondazione di Medici in Africa onlus che a sua volta ha dato origine al Consorzio SPeRA;
f) SPeRA riunisce in Consorzio 50 Associazioni che operano nel campo del volontariato con particolare riferimento alle regioni dell'Africa sub-sahariana;
g) a partire dal 2015, grazie alla collaborazione tra SPeRA e l'Università è stato possibile realizzare il Corso di Ateneo in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo;
h) l'Università, tramite il Dipartimento Diten, ha sviluppato, in accordo con SPeRA, il Portale Italia&Africa che raccoglie dati e
informazioni sulle associazioni italiane operanti in Africa e sui relativi progetti.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Finalità della Convenzione
2.1 Scopo della presente Convenzione è quello di instaurare un rap- porto di collaborazione fra le Parti, nell’ambito del quale le attività dell’Università e le attività di SPeRA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato nell’articolo suc- cessivo.
Art. 3 – Oggetto della convenzione
3.1 Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, l’Università e SPeRA nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ritengono di instaurare un rapporto di collaborazione per il proseguimento delle attività già avviate nell’ambito della Terza Missione con particolare ri- ferimento a:
- Organizzazione e gestione di attività di servizio, supporto, consu- lenza, aggiornamento e formazione rivolto al mondo del volontariato nella Cooperazione Internazionale allo Sviluppo;
- sviluppo di accordi di collaborazione con istituzioni locali, nazionali e internazionali per indirizzare al meglio le attività di comune interes- se;
- promozione, coordinamento e organizzazione di attività e manife- stazioni culturali, divulgative, e di informazione;
- pubblicazione e diffusione di materiale informativo e di ricerca;
- elaborazione di progetti di collaborazione;
- prestazione di assistenza o consulenza, grazie alle competenze degli associati di SPeRA o di prestatori volontari esterni;
- promozione della formazione all’uso di tecnologie, servizi e stru- menti digitali;
- costituzione di help desk anche a distanza per la risoluzione di pro- blemi comuni;
- completamento della mappatura dei progetti di cooperazione italia- na in Africa coinvolgendo anche imprese, industria, altre università e associazioni religiose.
3.2 Il Portale Italia&Africa ha lo scopo di dare voce alle piccole realtà del volontariato spontaneo che agiscono in ambito umanitario, spes- so in assenza di finanziamenti particolari, e che non hanno specifiche risorse dedicate a promozione e marketing.
Per questa attività si specifica che:
• Il Portale attualmente permette di eseguire consultazioni dei database delle Associazioni e dei Progetti sulla base di:
o Tipologia di associazione
o Settore di intervento
o Paese di intervento
o Etc.;
• il Consorzio SPeRA, attraverso l’opera dei suoi volontari,
tramite numerosi incontri in videoconferenza organizzati con le diverse realtà regionali in collaborazione con CSV Net, ha raccolto nel periodo 2020/2021 la descrizione di oltre 660 progetti con riferimento a più di 270 associazioni;
• l’Università, attraverso il Laboratorio NUMIP (Numerical
Image Processing) del DITEN, di cui è responsabile la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ha progettato e realizzato l’infrastruttura del Portale e ha le competenze tecniche per poter apportare le dovute migliorie e aggiornamenti;
• il Consorzio Spera si impegna a completare la popolazione del
database, attraverso incontri e sollecitazioni alle varie realtà italiane;
• il Portale è consultabile al Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx dove deve comparire il Logo dell’Università a testimonianza della collaborazione e del lavoro svolto, previa autorizzazione dell'Ateneo;
• ulteriori sviluppi tecnologici e informativi del Portale
dovranno essere concordati tra le Parti.
Art. 4 – Referenti
4.1 Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 3, le Parti designano il Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx quali refe- renti rispettivamente del Consorzio SPeRA e dell’Università con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verifi- candone periodicamente la realizzazione.
Art. 5 - Accordi attuativi
5.1 La collaborazione tra Università e SPeRA, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche trami-
te la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
5.2 Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Tali ac- cordi saranno, inoltre, finalizzati a coinvolgere altre realtà che già operano nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, con l'obiettivo di aiutare il volontariato italiano a esprimere al meglio le proprie potenzialità e possibilità di interventi più efficaci.
Art. 6 – Oneri economici
6.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7- Durata ed eventuale rinnovo
7.1 La presente Convenzione ha durata 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
7.2 E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
7.3 Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 8 - Recesso o scioglimento
8.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
8.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
8.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
8.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concorda- no fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art 9 - Diritti di proprietà intellettuale
9.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di compe- tenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di SPeRA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione
nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
9.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
9.3 In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 5 la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 10 - Riservatezza
10.1 Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divul- gare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato even- tualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 11 - Sicurezza
11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il rappresentante legale di SPeRA assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso SPeRA, che a sua volta è ospitata dalla Onlus Medici in Africa.
11.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di SPeRA ospitato nei locali dell’Ateneo.
11.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
11.4 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art 12. - Coperture assicurative
12.1 L’Università garantisce che il personale universitario, gli studen- ti, i laureati, che svolgeranno eventualmente le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del SPeRA, sono in regola con
le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
12.2 SPeRA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri di- pendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
12.3 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria compe- tenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti com- mi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità fi- nanziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
13.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art.5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i..
Art 14 - Incompatibilità
14.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di
legge in materia.
Art. 15 - Controversie
15.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16. - Registrazione
16.1 Il presente Atto si compone di n 11 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di regi- strazione saranno a carico della Parte richiedente.
16.2 Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXxXX
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx