Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Polizza Assicurativa Responsabilità Civile degli Organizzatori ed Intermediari di Viaggio ” Mod. 18199
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa è un’Assicurazione che copre eventuali danni a terzi da parte di Organizzatori e intermediari di viaggio, in base alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi del “Codice del Turismo” e, fin quando applicabile, della C.C.V. “Convention Internationale relative au Contract de Voyage” nonché a quanto sancito dal D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.
Che cosa è assicurato?
Garanzia R.C.P. – Responsabilita’ Civile Professionale con il massimo di Euro 2.100.000,00 con il limite per persona di Euro 2.100.000,00 e per danni a cose di Euro 2.100.000,00
Copre i danni di cui sei responsabile tu o persone delle quali devi rispondere. Opera nello svolgimento di una delle seguenti attività:
- Intermediario di servizi turistici,
- Organizzatore di viaggi con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- Venditore di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi; I danni devono essere causati a persone, cose e animali e sei coperto anche per i danni da vacanza rovinata fino al limite di Euro 30.0000,00
Nella garanzia è incluso il Rischio Volo.
Garanzia R. C. T. – Responsabilità civile verso terzi con il massimo di Euro 2.100.000,00 con il limite per persona di Euro 2.100.000,00 e per danni a cose di Euro 2.100.000,00
Copre i danni a terzi di cui sei responsabile in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività descritta al punto precedente e delle attrezzature che vi si trovano.
In particolare la garanzia si estende al rischio che deriva:
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, allestimento e smontaggio di stand;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni anche in qualità di committente dei lavori se affidata ad altri la manutenzioe;
- dalla gestione della mensa aziendale, anche per i danni subiti dai dipendenti;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande.
- quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
- per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore,
Estensione alla Responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi nel caso di organizzazione di viaggi studenteschi fino alla concorrenza massima di Euro 100.000,00 per evento e in secondo rischio rispetto alla responsabilità civile già stipulate da insegnanti o istituti scolastici..
Garanzia R.C.O. – Responsabilita’ Civile verso i dipendenti con il massimo di Euro 260.000,00 e con il limite per persona di Euro100.000,00.
Europ Assistance si obbliga a tenerti indenne di quanto devi pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
– per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro tuoi dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
– per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, causati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
Garanzia Perdite Pecuniarie (sempre operante per la sola Organizzazione)
– La presente garanzia copre le maggiori spese che devi sostenere quando, a seguito di scioperi, eventi atmosferici, casi di forza maggiore, presti rimedi utili al soccorso del
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati:
- i danni conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell’Assicurato;
- i danni di cui l’intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi degli artt. 18 comma 1 e 19 comma 2 della “C.C.V.”;
- i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
- i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.
Non è inoltre coperta la responsabilità che ti derivi dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;
Non sono coperte le richieste di risarcimento che ti hanno fatto e che conoscevi già quando hai sottoscritto questa polizza.
Per la garanzia R.C.O. .non sono assicurati i risarcimenti che ti possono richiedere per malattie professionali.
La garanzia Perdite Pecuniarie non copre:
- le maggiori spese che devi sostenere in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all’orario programmato.
- i reclami conseguenti a fatti avvenuti od a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato,
Ci sono limiti di copertura?
! Sono eslusi i danni :
- avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
- i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
! Nel caso della Garanzia R.C.T. sono esclusi i danni:
- causati dalla guida di veicoli di tua proprietà o che hai noleggiato o dato a noleggio e i danni coperti dalla garanzia RC da circolazione.
- verificatesi durante l’uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo;
- a cose altrui derivanti da incendio delle tue cose;
- alle cose che hai delegato ad altri
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni che hai eseguito tu;;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive.
! Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai tuoi clienti restano esclusi dall’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
! Non sono considerate terzi
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in
consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato. Per evento si intende una stessa causa di danno. – Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per servizi non prestati, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per evento. Tale garanzia viene prestata con un limite massimo, per ciascun periodo assicurativo annuo, di Euro 50.000,00. Rischio Volo con il massimo di Euro 2.100.000,00 con il limite per persona di Euro 2.100.000,00 e per danni a cose di Euro 2.100.000,00 – per quanto riguarda i danni subiti dai soli Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri. | occasione di lavoro o di servizio. ! Franchigie e scoperti - per le responsabilità conseguenti ai danni derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne della “Garanzia R.C.P. – Responsabilità civile Professionale” si applica uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 100,00 per persona danneggiata ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro; - limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 300,00 per ciascun sinistro; - limitatamente alla garanzia “Rischio Committenza” della “Garanzia R.C.T. - Responsabilità Civile verso terzi”, ll’assicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 3.000,00 per ciascun sinistro; - per la garanzia Perdite Pecuniarie si applica uno scoperto del 10% per singolo evento con in minimo di Euro 1.500,00. ! Il Rischio volo opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo. | |
Dove vale la copertura? La presente polizza vale per sinistri occorsi in tutti i paesi del Mondo | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza mediante carta di credito o mediante autorizzazione permanente di addebito in C/C . Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza con i medesimi sistemi di pagamento. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o mensile. Il premio è comprensivo di imposte. Con questa polizza devi anche regolare il premio alla firma alla fine di ogni annualità fornendo per scritto i dati del tuo fatturto indicando gli introiti di organizzazione e le provvigioni di intermediazione e in base alle tue dichiarazioni verrà ricalcolato il premio di rinnovo. Il premio è comprensivo delle imposte. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione, salvo il bun fine del pagamento, dura un anno dalla data di conclusione del contratto e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura, salvo il buon fine del pagamento, decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 60 giorni prima della scadenza. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “Polizza Assicurativa Responsabilità Civile degli Organizzatori ed Intermediari di viaggio - Mod. 18199”
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) | Nei massimali sono comprese le maggiori spese per Danno da Vacanza Rovinata fino ad Euro 30.000,00. Per il Rischio Volo vale lo stesso massimale previsto per la garanzia R.C.P. |
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) | Nei massimali sono comprese le maggiori spese per la Responsabilità Personale degli Insegnanti e degli Studenti fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per evento. La garanzia opera a secondo rischio. |
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Perdite Pecuniarie (obbligatoria) | Nei massimali sono comprese le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio fino ad un massimo di Euro 5.000,00, esclusi i costi risparmiati per i servizi non prestati. |
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura? | ||
R.C.P. | ! | Per i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne, si applica uno scoperto del 10% sull’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 100,00 per persona danneggiata e il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro; |
Responsabilità | ||
Civile | ||
Professionale | ||
(obbligatoria) |
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) | ! Per i danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento è prevista una franchigia di Euro 300,00 per sinistro; ! Per la garanzia Rischio Committenza è prevista una franchigia di Euro 3.000,00 per sinistro. |
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Perdite Pecuniarie (obbligatoria) | ! È previsto uno scoperto del 10% per singolo evento, con il minimo di Euro 1.500,00 per ciascun evento. |
Dove vale la copertura? | |
R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) | Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) | Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) | Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
Perdite Pecuniarie (obbligatoria) | Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. |
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. Devi denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tra le parti si stabilisce che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Consumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall’art. 49 del Decreto Legislativo N.79/2011. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Perdite Xxxxxxxxxx (obbligatoria) In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | |
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Perdite Pecuniarie (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Perdite Pecuniarie (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. |
Prescrizione: | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno. R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno. R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno. Perdite Pecuniarie (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Obblighi dell’impresa | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. Perdite Pecuniarie (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato al Broker al quale è assegnata la polizza, e autorizzato da Europ Assistance Italia S.p.A. all’incasso dei premi. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) La copertura vale per le richieste di risarcimento che ti vengono presentate per la prima volta durante il periodo di Polizza. Tali richieste devono essere conseguenti a fatti o circostanze accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione e di cui tu non ne eri a conoscenza. R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) La copertura vale per le richieste di risarcimento che ti vengono presentate per la prima volta durante il periodo di Polizza. Tali richieste devono essere conseguenti a fatti o circostanze accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione e di cui tu non ne eri a conoscenza. R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) La copertura vale per le richieste di risarcimento che ti vengono presentate per la prima volta durante il periodo di Polizza. Tali richieste devono essere conseguenti a fatti o circostanze accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione e di cui tu non ne eri a conoscenza. Perdite Pecuniarie (obbligatoria) La copertura vale per le richieste di risarcimento che ti vengono presentate per la prima volta durante il periodo di Polizza. Tali richieste devono essere conseguenti a fatti o circostanze accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione e di cui tu non ne eri a conoscenza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso”. |
Il prodotto è adatto alle agenzie di viaggio o i T.O. che vogliono tutelare il proprio patrimonio, in caso di danni cagionati a terzi, dei quali siano civilmente responsabili nell'ambito della propria attività professionale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al: 27,48%. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP, nel DIP Aggiuntivo e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO 5
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Broker assicurativo: il soggetto che intermedia la polizza in oggetto.
Cliente: qualunque persona fisica o giuridica che stipuli con il Contraente un contratto di organizzazione di viaggio e/o di intermediazione di servizi turistici.
Codice del Turismo: D.Lgs n. 79 del 2011, normativa vigente in tema di ordinamento e mercato del turismo comprese sin d’ora le successive modifiche.
Consumatore di servizio turistico: il fruitore di un servizio turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.
Contraente: la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri.
C.C.V.: “Convention Internationale relative au Contract de Voyage” (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977). Convenzione alla quale, fin quando applicabile, soggiace la presente Polizza di assicurazione unitamente alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi contenuti nel “Codice del Turismo” (D.Lgs. 79/2011) e nel D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.
Danno materiale: la distruzione o il deterioramento di cose.
Europ Assistance: l’Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia X.x.X - X.xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Fornitore di servizi: qualunque persona fisica o giuridica di cui l’Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi ai clienti.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Forza maggiore: avvenimento rispetto al quale non vi è per il Contraente/Assicurato possibilità alcuna di impedire le conseguenze dannose.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Intermediario di viaggio: il soggetto che vende qualsiasi servizio turistico, o si obbliga a offrire e/o procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo N.79/2011 verso un corrispettivo forfetario.
Introiti di organizzazione: gli importi complessivi, esclusa l’I.V.A., pagati dai Clienti, comprensivi delle spese di viaggio, di alloggio, di altri servizi turistici e delle commissioni pagate ai venditori.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Organizzatore di viaggi: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo N.79/2011 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici.
Perdite patrimoniali: ogni danno che non sia conseguenza di danni corporali e/o di danni materiali.
Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presente polizza assicurativa. Provvigioni di intermediazione: le commissioni ricevute dalla vendita di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di qualsiasi altro servizio turistico.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo al Contraente o all’Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza Mod. 18198 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ai sensi dell’art. 1901, 1° comma C.C. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ai sensi dell’art. 1901, 2° comma C.C.
Nelle ipotesi previste dal commi 1° e 2° dell’art. 1901 C.C., il contratto è risolto di diritto se la Compagnia nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa all’esazione dei
premi.
Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Qualora il Contraente sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della Polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la Polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Xxxxxxx continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta
giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata.
Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall’assicurazione con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 8 - TASSO DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Sul volume d’affari dichiarato dal Contraente sarà applicato un tasso lordo complessivo dello 1,30 ‰ che determinerà il premio annuo.
Qualora da tale calcolo risulti un premio alla firma superiore ad Euro 450,00 il tasso lordo complessivo sopra indicato sarà applicato sull’80% del volume di affari dichiarato dal Contraente.
Art. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo garantito stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto il consuntivo dei dati necessari alla regolazione del premio, realizzati nello stesso periodo, indicando:
- il volume d’affari prodotto pari alla somma degli introiti di organizzazione e delle provvigioni di intermediazione
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dal Contraente nei 15 giorni successivi a quelli di consegna
della quietanza da parte della Compagnia.
Art. 10 - PREMIO MINIMO GARANTITO
Alla sottoscrizione della presente polizza e ad ogni rinnovo annuale dell’assicurazione, il Contraente si impegna a corrispondere, a titolo di premio minimo garantito, l’importo previsto nel Modulo di Polizza Mod. 18198.
In caso di rinnovo automatico, il Contraente si impegna a versare, al medesimo titolo, l’importo di cui sopra eventualmente aggiornato secondo le modalità previste dal terzo comma dell’art. 11 “Mancato pagamento del Premio di conguaglio”.
Art. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI CONGUAGLIO
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati così come previsti all’art. 9 “Regolazione del premio” o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Europ Assistance ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno.
Art. 14 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 15 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 17 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 18 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli artt. 1 e 4 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art. 19 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza Mod. 18198 e scade alle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo stesso purché sia stato pagato il relativo premio.
Art. 20 - RINNOVO DELLA POLIZZA
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 21 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax, per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
Art. 23 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO
Art. 24 - CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
La presente polizza di assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi del “Codice del Turismo” (D.Lgs. 79/2011) e, fin quando applicabile, della C.C.V. “Convention Internationale relative au Contract de Voyage” (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977), nonché a quanto sancito dal D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.
Art. 25 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Le garanzie assicurative di cui all’art. 27, sono prestate nei limiti dei massimali ivi indicati a condizione che il Contraente abbia pagato il premio per tutte le sue sedi operative indicate sul Modulo di Polizza, sempreché dislocate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Art. 26 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’assicurazione è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni ed alle licenze di esercizio.
Art. 27 - INIZIO E TERMINE DELL’OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
Premesso che la garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione, la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.
Art. 28 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 29 - MASSIMALI
L’assicurazione viene prestata per le garanzie e fino alla concorrenza del massimale e relativi limiti indicati nel prospetto sotto riportato. Il massimale rappresenta la massima esposizione di Europ Assistance per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Fermi i massimali indicati, il limite di risarcimento per il Danno da Vacanza Rovinata deve intendersi di Euro 30.000,00. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate un unico sinistro.
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – Vendita biglietti, intermediazione e Organizzazione Viaggi | per sinistro: | € 2.100.000,00 |
con il limite per persona di: | € 2.100.000,00 | |
con il limite per danni a cose di: | € 2.100.000,00 | |
Responsabilità civile Professionale (R.C.P.), incluso Rischio volo Vendita biglietti, intermediazione e Organizzazione Viaggi | per sinistro: | € 2.100.000,00 |
con il limite per persona di: | € 2.100.000,00 | |
con il limite per danni a cose di: | € 2.100.000,00 | |
Copertura Organizzazione viaggi studenteschi | compresa | |
Responsabilità personale degli insegnanti e degli allievi (solo se in secondo rischio) | compresa | |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | per sinistro: | € 260.000,00 |
con il limite per persona di: | € 100.000,00 |
Art. 30 - GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
a. Danni alla persona,
b. Danni diversi da quelli alla persona,
c. Danno da vacanza rovinata,
intendendosi per tali solo ed esclusivamente quelli previsti dagli artt. 44, 45 e 47 del “Codice del Turismo” in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività:
- intermediazione di servizi turistici;
- organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 31 - GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività descritta in polizza e delle attrezzature ivi esistenti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende al rischio derivante:
a) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall’allestimento e dallo smontaggio di stand;
b) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
c) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni subiti dai dipendenti;
d) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
e) dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
La garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:
f) quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
g) per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore, sempreché:
- tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione;
- non operi una copertura assicurativa, obbligatoria per legge o facoltativa, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e relativo coniuge o convivente more uxorio, parente o affine con lui convivente. L’assicurazione a questo titolo viene prestata sempreché risulti provato che il dipendente alla guida del veicolo era munito di regolare patente di abilitazione.
Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell’Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e sempreché la causa dell’infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso. Qualora l’Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e studenti, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di Euro 100.000,00 per evento e in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici.
Art. 32 - GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Restano comunque escluse dalla garanzia le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
Art. 33 - GARANZIA PERDITE PECUNIARIE
(sempre operante per la sola Organizzazione)
La presente garanzia copre le maggiori spese incontrate dall’Assicurato quando, a seguito di:
- scioperi,
- eventi atmosferici,
- casi di forza maggiore,
lo stesso presti rimedi utili al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato.
Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per servizi non prestati, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per evento.
Tale garanzia viene prestata con un limite massimo, per ciascun periodo assicurativo annuo, di Euro 50.000,00.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per singolo evento con in minimo di Euro 1.500,00. Per evento si intende una stessa causa di danno.
Esclusioni:
L’assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate dall’Assicurato in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all’orario programmato.
Restano inoltre esclusi i reclami conseguenti a fatti avvenuti od a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato.
Art. 34 - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati, l’assicurazione non comprende:
a. i danni conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell’Assicurato;
b. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;
c. i danni di cui l’intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi degli artt. 18 comma 1 e 19 comma 2 della “C.C.V.”;
d. i danni avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
e. i xxxxx conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
f. i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
g. i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date.
Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:
1) relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all’uso di natanti o aeromobili;
2) verificatisi durante l’uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell’equipaggio, passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della Contraente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino a sbarco avvenuto;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
4) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
5) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
6) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
8) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
9) derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
10) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
11) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
12) derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive.
Art. 35 - RISCHIO VOLO
Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 32 “Esclusioni” punti 1 e 2 per quanto riguarda i danni subiti dai soli Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri.
Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo.
Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali riportati nell’art. 27 “Massimali” per la Garanzia Responsabilità Civile Professionale, per rischio e per evento.
Art. 36 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 37 - SCOPERTI E FRANCHIGIE
a) per le responsabilità conseguenti ai danni di cui all’art.28 “Garanzia R.C.P. – Responsabilità civile Professionale” lettera b), si applica uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 100,00 per persona danneggiata ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro;
b) limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 300,00 per ciascun sinistro;
c) limitatamente alla garanzia “Rischio Committenza” di cui all’art. 29 “Garanzia R.T.C. - Responsabilità Civile verso terzi”, lettera g), l’assicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 3.000,00 per ciascun sinistro.
Art. 38 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
Art. 39 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa.
Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
Art. 40 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza effettuare una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni
oppure
dare avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri".
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Resta in ogni caso convenuto fra le parti che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Consumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall’art. 49 del Decreto Legislativo N.79/2011.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Pixxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx x via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l’impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Inoltre Xxx, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare3;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA4 che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite processi decisionali automatizzati.
Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
4 Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,5 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa6.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del:
Scadenza ore 24 del:
Durata mesi:
Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
anni:
gg:
Preventivo di Polizza Assicurativa Responsabilità Civile degli Organizzatori ed Intermediari di Viaggio INTESTATARIO DI POLIZZA
Indirizzo Sede Legale | Nr. Civico | ||
Cap | Città | Prov. | |
Insegna | |||
Indirizzo Sede Operativa n.1 | Nr. Civico | ||
Cap | Città | Prov | |
Indirizzo Sede Operativa n. 2 | Nr. Civico | ||
Cap | Città | Prov | |
Indirizzo Sede Operativa n. 3 | Nr. Civico | ||
Cap | Città | Prov |
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Totale |
- xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PREVENTIVO N.
Ragione sociale | |||
Indirizzo Sede Legale | Città | Cap | Prov. |
P.IVA/Codice fiscale | |||
Volume d’Affari | Tasso applicato sul Volume d’affari 1,30‰ | ||
Fatturato Intermediazione | Fatturato Organizzazione |
DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
UBICAZIONE ATTIVITA’ E SEDI OPERATIVE
|
PREMIO MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato al Broker al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa all’esazione dei premi. |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18199 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.. Firma Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati. Inoltre, per le finalità commerciali: ☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente ☐ do il consenso ☐ non do il consenso alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente ☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione Firma (le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o collegandoti alla tua area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ) AVVERTENZA Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia |
Europ Assistance Italia S.p.A.
Data emissione preventivo:
Validità preventivo:
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019 Pag.1 di 1