Contract
18 Febbraio 2019
Dignità giuridica a Blockchain e Smart Contract
Roma, 18 febbraio 2019 – E’ stato convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019, il DL 135/2018 (disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione). Con tale legge è stato sancito l’ingresso a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico di Blockchain e Smart Contract. Tuttavia, per valutare l’effettiva portata operativa della nuova legge sarà necessario attendere le linee guida e gli standard tecnici da emanarsi dall’Agenzia per l’Italia digitale nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il legislatore si è limitato per adesso a fornire due definizioni.
Quanto alla Blockchain, si è evitato l’uso del termine anglosassone nella legge, ma il riferimento a tale tipologia di tecnologia risulta implicitamente dalla definizione dell’art. 8-ter, comma 1, del DL 135/2018, ai sensi del quale “ si definiscono <tecnologie basate sui registri distribuiti> le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. Inoltre la legge ha per la prima volta riconosciuto alla memorizzazione di un documento informatico attraverso la Blockchain la valenza di una validazione temporale elettronica, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014: cioè la possibilità di utilizzo del documento informatico in procedimenti giudiziari come mezzo di prova, nonché l’automatico riconoscimento in qualunque altro Stato membro della medesima valenza giuridica e processuale. L’Agenzia per l’Italia digitale dovrà individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti dovranno avere per produrre gli effetti della validazione temporale elettronica.
Quanto agli Smart Contract, il legislatore ha preferito utilizzare direttamente il termine anglosassone, in quanto l’art. 8-ter, comma 2, del DL 135/2018 definisce
“smart contract un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate sui registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Per legge gli smart contract potranno vincolare automaticamente due o più parti. Le attese linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale illustreranno le modalità attraverso le quali sarà possibile utilizzare tali strumenti tecnologici alla stregua dei tradizionali contratti stipulati per iscritto. L’auspicio per gli operatori del settore è che gli smart contract possano effettivamente divenire una valida alternativa per favorire rapporti giuridici chiari e sicuri. Lo smart contract infatti si prefigge l’obiettivo di gestire direttamente gli adempimenti programmati dalle parti sulla base di condizioni predefinite e non alterabili ex post, sottraendo così la delicata fase esecutiva del rapporto contrattuale al rischio di volubilità dei comportamenti umani.
DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.