TRA
“SCHEMA DI CONTRATTO” CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO
TRA
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 04737811002), con sede in Xxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente , nella persona del nato/a il
, autorizzata alla stipula del presente contratto;
E
L’Impresa con sede in ,
codice fiscale e partita Iva n. , rappresentata dal e Rappresentante Legale pro tempore ,
nato/a a , domiciliato/a per la carica in ,
il/la quale, ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art.3 della Legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, come da attestazione agli atti, di aver piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni in materia di “disciplina delle assunzioni obbligatorie. Detta Impresa, per brevità, sarà indicata di seguito come “Impresa”.
PREMESSO CHE
a. L’Azienda Sanitaria Roma 6 ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI 148 del 21.212.2016, nonché, sulla GUCE n. 22.12.2016 n° 2016/S 247-452760;
b. Con deliberazione n. del dell’Azienda Sanitaria Roma 6, l’impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara;
c. L’impresa ha prestato cauzione definitiva sotto forma di per un
importo pari a €. ;
d. L’Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’Appalto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesso;
e. L’Impresa con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti; richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’Appalto con i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale e, pertanto, regolato, regolato, oltre che dal presente contratto:
a) dalle clausole del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’Appalto e relativi allegati e ogni altro atto relativo alla “Gara Europea Procedura Aperta affidamento sistema allestimento, colorazione ed individuazione campi a rischio su preparati citologici, sia nella fase liquida che in striscio tradizionale per il Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Marino. CIG. 689108928A” che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l’impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
c) dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative vigore in materia contrattuale;
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Gara Europea Procedura Aperta affidamento sistema allestimento, colorazione ed individuazione campi a rischio su preparati citologici, sia nella fase liquida che in striscio tradizionale per il Servizio Aziendale Anatomia Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Marino” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Sanitaria contraente;
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 - Durata del contratto
1. Il contratto avrà una durata di 24 mesi. L’Amministrazione contraente si riserva la possibilità di usufruire della ripetizione del servizio analogo ai sensi dell’art. del 57, comma 5, lett. B) per ulteriori 6 mesi. Il servizio potrà, inoltre, essere prorogato massimo di sei mesi dalla scadenza naturale del contratto ed alle stesse condizioni e prezzi offerti in sede di gara, previa comunicazione all’Impresa prima della scadenza del termine.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, del D.lgs 50/2016. La
durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara ed evidenza pubblica volta all’affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
Articolo 3 - Condizioni e modalità del servizio e limitazione di responsabilità
Le modalità del servizio sono regolamentate dall’art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’Appalto. La A.S.L. RM/6 si riserva la possibilità di ampliare o ridurre il servizio sulla base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso, senza che l’Impresa possa richiedere alcun compenso di sorta oltre a quelli offerti ed accettati in sede di gara.
Inoltre:
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L’Impresa garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre e dell’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo l’Impresa ogni relativa alea.
4. L’Impresa si impegna espressamente tenere indenne l’Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o di richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.
5. L’Impresa si obbliga a consentire all’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 4 - Obbligazioni specifiche dell’Impresa
1. L’Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a) erogare tutti i servizi previsti, in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto;
b) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
c) utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine l’Impresa si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da
adottare in maniera di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
e) tenere indenne l’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo stesso svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di primitiva vantati da terzi;
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
h) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione.
1. L’Impresa dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell’avvio del servizio stesso.
2. L’Impresa si impegna, altresì, a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.
Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Azienda Sanitaria contraente, l’Impresa si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti presentati dall’Impresa in sede di gara.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. L’Impresa deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 6 - Verifica e controllo quali/quantitative
1. L’Impresa si obbliga a consentire affinché l’Azienda Sanitaria contraente proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l’Impresa sarà soggetta a contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone.
3. L’Azienda Sanitaria contraente allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell’appalto, attiverà procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Direttore Esecuzione Lavori/Servizio che ottempererà ai compiti previsti dal DCA 427/13.
4. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all’art. 9 del presente Contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in mancata effettuazione o mediante modalità e tempi difformi rispetto a quelle concordate delle attività previste.
7. Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l’applicazione delle penalità.
Articolo 7- Fatturazione e pagamenti
1. L’Impresa aggiudicataria emetterà le fatture con cadenza bimestrale.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse, esclusivamente in formato elettronico – ai sensi del D.M. 55 del 3.04.2013 in attuazione alla Legge 244/2007 art. 1 commi dal 209 al
214. Le modalità di compilazione ed invio sono precisate nell’allegato 1 del presente Contratto, che ne fa parte sostanziale ed integrante. Inoltre le fatture dovranno essere emesse secondo le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, dando completa e chiara indicazione della parte e della relativa imposta, apponendo l’annotazione “scissione pagamenti”.
3. Troverà applicazione quanto previsto dalla D.G.R. Lazio n° 689/2008, relativa alla sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01.01.2009, qualora l’Impresa aggiudicataria avesse aderito o aderirà successivamente a tale sistema di pagamento. Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dell’accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie.
4. Le fatture dovranno essere inviate all’Azienda Sanitaria Locale RM/6 Borgo Garibaldi,12 – Albano Laziale (RM) all’attenzione dell’U.O.C. Gestione Economica Finanziaria. La U.O.C. ABS-Logistica, avrà il compito, ad inizio mese, di effettuare l’ordine informatico nel S.I.A. relativo alle richieste di fornitura/servizio. Entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, a detto ordine dovrà seguire liquidazione da parte del Direttore Esecuzione Contratto definendo, in tal modo, la definitiva solvibilità
delle fatture.
5. Nel caso in cui si dovessero verificare inadempienze da parte dell’Impresa appaltatrice, il Responsabile del Procedimento provvederà a liquidare la fattura in parte ed a richiedere la nota di credito per la differenza di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
6. I pagamenti saranno disposti nei bilanci di competenza a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa opportuna liquidazione delle stesse. In caso di ritardato pagamento si farà riferimento all’art. 1224 del C.C.
7. L’Impresa sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa può sospendere l’erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Impresa che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all’Azienda dipendenti da tale interruzione.
9. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
a) I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
b) L’indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio.
c) A partire dal 2° anno contrattuale l’Appaltatore potrà richiedere la revisione dei prezzi qualora la variazione dell’indice ISTAT FOI di cui al punto A relativo al mese della richiesta abbia subito una variazione percentuale superiore al 2% rispetto all’indice dello stesso mese dell’anno precedente. Il maggior onere verrà riconosciuto per la parte eccedente l’alea indicata.
d) Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 ( CONSIP) comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Sanitaria chiederà alle Ditte aggiudicatrici l’adeguamento a ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità.
La mancata presentazione della richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’Appaltatore comporterà la perdita del diritto alla revisione per l’anno di riferimento.
Articolo 8 – Trasparenza
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l’esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 9 - Penali – Contestazioni – Risoluzioni del Contratto
L’Impresa aggiudicataria non potrà per alcun motivo, neppure in caso di lamentato ritardo, dei pagamenti, interrompere il servizio aggiudicato.
In caso di eventuali inadempienze nell’esecuzione del contratto, l’Azienda Sanitaria contraente le contesterà per iscritto – mediante raccomandata A/R – assegnando all’Impresa aggiudicataria un termine per la rimozione delle medesime variabile in relazione al tipo di inadempienza.
Nel caso in cui gli elementi giustificativi prodotti non siano ritenuti validi o in assenza di risposta, l’Azienda Sanitaria contraente, nella persona del Direttore Esecuzione Contratto, ha la facoltà di sospendere tutto o in parte il servizio e/o applicare penali la cui all’art.17 del Capitolato Speciale.
Il Direttore Esecuzione Contratto, ai sensi del DCA n. U00427 del 4.10.2013, provvederà ai controlli relativi all’esecuzione del contratto oggetto dell’appalto.
Nel provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria contraente dispone la sospensione del servizio verrà indicato il termine entro cui le cause di inadempienza devono essere rimosse.
Decorso inutilmente il predetto termine, sempre che l’Azienda Sanitaria contraente non ne abbia disposto la proroga, per giustificati motivi, il rapporto è risolto di diritto.
Il rapporto è altresì risolto “ipso jure”, senza bisogno di denuncia del Magistrato, oltre che nel caso precedente, nei casi sotto elencati previsti dalle vigenti disposizioni:
1. per sopravvenute imprevedibili situazioni che escutano la prosecuzione del servizio o per provvedimento di altra autorità;
2. mancato nulla osta della Pretura ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
3. in caso di sospensione del servizio per colpa dell’aggiudicataria;
4. in caso di interruzione continuata del servizio per colpa dell’aggiudicataria;
5. nel caso di reiterante inadempienze agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale;
6. in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile;
7. in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
8. in caso di gravi violazioni delle clausole contrattuali senza autorizzazione preventiva;
9. in caso di incorporazione o cessione, totale o parziale, del ramo d’azienda o altre operazioni non autorizzate dalla ASL RM 6;
10. in caso di inadempienze relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (INPS – INAIL – altri Enti);
11. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Impresa aggiudicataria e/o di una delle associate in caso di ATI;
12. per sospensioni, anche per una sola volta, del servizio per durata superiore a giorni due.
In tali evenienze il presente contratto si intende risolto a far data del provvedimento
della A.S.L. ROMA 6.
In caso di fallimento dell’Impresa aggiudicataria, senz’altro dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento. L’Amministrazione appaltante conserverà piene ed intere le ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo, nonché per l’anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata a garanzia del contratto sulle somme ancora da pagare;
13. per ripetute inadempienze alle norme del presente capitolato d’oneri fino ad un massimo di 4 volte, dalle quali, per colpa accertata dell’aggiudicataria, derivi intralcio grave al normale espletamento del servizio. Qualora, infatti, dovessero pervenire alla direzione dell’U.O. Clinica comunicazioni di applicazioni di penali con recidiva fino a tre volte,l’U.O. Clinica procederà a diffidare l’Impresa inadempiente comunicando l’eventuale risoluzione del contratto nell’eventualità di una successiva inadempienza. All’atto del ricevimento della eventuale quarta applicazione di penale la A.S.L. RM/6 risolverà anticipatamente il contratto di servizio;
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione del contratto previste dal Codice Civile. La risoluzione del contratto comporterà come conseguenza l’incameramento da parte Azienda Sanitaria contraente del deposito cauzionale a titolo di penale ed inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire l’Azienda Sanitaria contraente di ogni maggiore onere e spesa per l’esecuzione in danno della fornitura.
L’Azienda Sanitaria contraente, nei casi succitati, avrà diritto di affidare presso altra Impresa, in danno del fornitore inadempiente, il servizio in parola, addebitando a quast’ultimo l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, oltre ad ogni altro onere o danno derivante all’Azienda dall’inadempienza stessa.
Tali spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da
eventuali crediti dell’Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’Impresa stessa.
Nel caso di minori spese, nulla compete all’Impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Le applicazioni di penale di ogni sorta e le irregolarità del servizio saranno notificate all’Impresa aggiudicataria dal Direttore Esecuzione Contratto, con lettera raccomandata con invito ad emettere apposita nota di credito.
Tale comunicazione sarà inviata per competenza anche al Responsabile della U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria che, in attesa della nota di credito succitata, sospenderà il pagamento della relativa fattura, nonché per conoscenza dell’U.O. Clinica.
Articolo 10 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha costituito a favore dell’Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Impresa.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche a quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Sanitaria contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, sulla fideiussione per l’applicazioni delle penali.
Articolo 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza, nei confronti dei propri dipendenti assegnati all’esecuzione del servizio, di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e cose verificatisi sia nell’espletamento del servizio sia conseguentemente ad esso.
L’Impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, non inferiore a € 1.000.000,00= di massimale unico per sinistro, avente per tutta la durata del contratto, nonché in caso di proroga dello stesso, anche se non espressamente richiesto dalla stazione appaltante al momento della comunicazione della proroga.
I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’appaltatore qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.
L’Impresa aggiudicataria, prima dell’avvio del servizio, dovrà depositare copia della suddetta polizza presso l’Azienda Sanitaria Contraente.
La mancata stipulazione della polizza assicurativa o la stipula con massimali inferiori a quelli sopraindicati comporterà l’automatica decadenza dell’aggiudicazione, qualora l’Impresa non si impegni ad integrare la relativa polizza.
Articolo 12 - Cessione di credito
1. E’ fatto assoluto divieto l’Impresa di cedere – in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente – i crediti derivanti dal Contratto, salvo quanto previsto nel D.Lgs n. 50/2016.
2. E’fatto comunque divieto all’Impresa di conferire procure all’incasso, in qualsiasi modo e forma.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui commi precedenti, la Azienda Sanitaria
contraente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e di riscuotere la cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 13- Subappalto e Cessione del contratto
La cessione dei crediti derivante dal contratto è disciplinata dal D.Lgs 50/2016.
E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere sotto qualsiasi titolo integralmente o parzialmente il contratto.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa dovrà indicare in offerta le parti del servizio in trattazione che intende eventualmente subappaltare a terzi.
Tale indicazione lascia comunque impregiudicata responsabilità dell’Impresa.
Articolo 14- Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’Azienda Sanitaria contraente per legge.
Articolo 15- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espresso
1. L’Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena nullità assoluta del presente contratto.
2. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria contraente, alla Regione Lazio ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 16 - Foro competente
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma1, lett. e), X.Xxx. 104/2010, per ogni
controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Impresa e l’Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Velletri competente per l’Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 17- Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso l’Azienda Sanitaria contraente della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto debitamente sottoscritto dall’Impresa.
Letto approvato e sottoscritto Lì……………………………
L’IMPRESA L’AZIENDA SANITARIA
Il sottoscritto in qualità di
Legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accertare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 Norme regolatrici
e disciplina applicabile, art. 2 Durata del contratto art. 3 Condizioni e modalità del servizio e limitazione di responsabilità, art. 5 Modalità e termini di esecuzione art. 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, art. 7 Fatturazione e pagamenti, art. 8 Trasparenza, art. 9 Penali
– Contestazioni – Risoluzione del Contratto, art 10 Cauzione definitiva, art. 11 Danni,
responsabilità civile e polizza assicurativa, art. 12 Cessione di credito, art. 13 Subappalto e
cessione del contratto, art. 14 Oneri fiscali e spese contrattuali, art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, art. 16 Foro competente, art. 17 Allegati.
Il presente atto, redatto in duplice copia e composto di n. 7 pagine è stato da me Ufficiale rogante letto alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà; il presente
contratto e gli allegati vengono firmati, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dai contraenti e da me Ufficiale Rogante:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA U.S.L. RM 6
LA DITTA
L'UFFICIALE ROGANTE