Prospetto informativo sollecitazione di deleghe di voto
Prospetto informativo sollecitazione di deleghe di voto
avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito “TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019” emesso da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0/X, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione.
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.
Xxxxxxxx incaricato della sollecitazione e raccolta di deleghe
Xxxxxx Sodali S.p.A.
Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde
ovvero, per chi chiama dall’estero: + 00 00 00000000
numeri di telefono attivi nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (CET)
email dedicata: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx
La presente sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (TUF) e dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)
INDICE
INDICE 2
PREMESSA 3
1. DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELL’EMITTENTE 4
2. GIORNO, ORA E LUOGO DELL’ASSEMBLEA 4
3. MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 4
4. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL'EMITTENTE IN VISTA DELL'ASSEMBLEA RICHIAMATA NELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 125-BIS, COMMA 4, LETTERA D), DEL TUF E INDICAZIONE DEL SITO INTERNET IN CUI TALE DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE 4
SEZIONE II – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE 5
1. DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA DEL PROMOTORE 5
2. SEDE SOCIALE 5
3. SOGGETTI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI E SOGGETTI CHE ESERCITANO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, IL CONTROLLO SUL PROMOTORE. DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEGLI EVENTUALI PATTI PARASOCIALI AVENTI AD OGGETTO LA SOCIETÀ 5
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE 5
5. INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI TITOLI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAL PROMOTORE E DA SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO (SOGGETTI CONTROLLANTI, CONTROLLATI E/O SOTTOPOSTI AL COMUNE CONTROLLO) DI CUI FA PARTE IL PROMOTORE, CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DELLA RELATIVA PERCENTUALE SUL CAPITALE SOCIALE DELLO STESSO. INDICAZIONE DEI TITOLI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO 6
6. NEL CASO IN CUI IL PROMOTORE ABBIA COSTITUITO USUFRUTTO O PEGNO SUI TITOLI DELL'EMITTENTE O ABBIA STIPULATO CONTRATTI DI PRESTITO O RIPORTO SUI MEDESIMI TITOLI, INDICARE IL QUANTITATIVO DEI TITOLI NONCHÉ IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO 6
7. ASSUNZIONE DI POSIZIONI FINANZIARIE TRAMITE STRUMENTI O CONTRATTI DERIVATI AVENTI COME SOTTOSTANTE I TITOLI DELL’EMITTENTE 6
8. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE PREVISTE DALL’ARTICOLO 135-DECIES DEL TUF, NONCHÉ OGNI ALTRA EVENTUALE SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE CHE IL PROMOTORE ABBIA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON L'EMITTENTE, SPECIFICANDO L'OGGETTO E LA PORTATA DEI PREDETTI INTERESSI 6
9. INDICAZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOLLECITAZIONE 6
10. INDICAZIONE DELL’EVENTUALE SOSTITUTO 7
SEZIONE III -INFORMAZIONI SUL VOTO 8
1. INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE OVVERO DELLE EVENTUALI RACCOMANDAZIONI, DICHIARAZIONI O ALTRE INDICAZIONI CON LE QUALI SI INTENDE ACCOMPAGNARE LA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA 8
2. ANALITICA INDICAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI IL PROMOTORE PROPONE L'ESERCIZIO DEL VOTO NEL MODO INDICATO NEL PROSPETTO E NEL MODULO DI DELEGA. INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROGRAMMI SULL’EMITTENTE CONNESSI ALLA SOLLECITAZIONE 10
3. EVIDENZIARE SE IL PROMOTORE INTENDE ESERCITARE IL VOTO SOLO SE LA DELEGA È RILASCIATA IN CONFORMITÀ ALLE PROPOSTE PRECISATE AL PUNTO 1 DELLA PRESENTE SEZIONE 10
4. EVIDENZIAZIONE DI OGNI ALTRA EVENTUALE INFORMAZIONE NECESSARIA A CONSENTIRE AL SOGGETTO SOLLECITATO DI ASSUMERE UNA DECISIONE CONSAPEVOLE 10
SEZIONE IV -INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA 12
MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE 14
DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE 15
PROPOSTA DEL PROMOTORE 15
ALLEGATO A 19
Premessa
La presente sollecitazione di deleghe di voto è rivolta alla generalità dei portatori di obbligazioni del prestito “TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019” (“Prestito”) emesso da Trevi – Finanziaria Industriale
S.p.A. (“TreviFin”, “Emittente” o “Società”), in vista dell’Assemblea degli Obbligazionisti convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0/X, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione, e viene promossa da XxxxxXxx con l’ausilio, per la raccolta delle deleghe di voto, di Xxxxxx Sodali S.p.A.
***
La sollecitazione viene effettuata ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modifiche (il “TUF”) e 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), come applicabili.
Sezione I – Informazioni relative all’Emittente e all’assemblea degli obbligazionisti
1. Denominazione e sede sociale dell’Emittente
La società emittente le obbligazioni del prestito “TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019” per le quali è richiesto il conferimento delega è denominata Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx 000 – 47522.
2. Giorno, ora e luogo dell’assemblea
L’Assemblea degli Obbligazionisti è convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0/X, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione.
3. Materie all’ordine del giorno
L’ordine del giorno dell’Assemblea degli Obbligazionisti, riportato nell’Avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell’Emittente e sul quotidiano “La Repubblica” in data 7 marzo 2019, è il seguente:
“1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.”
4. Elenco della documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea richiamata nell’avviso di convocazione ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, lettera d), del Tuf e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile
Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xxx i seguenti documenti:
• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
• Modulo che gli Obbligazionisti possono compilare al fine di esercitare il voto per delega;
• Modulo che gli Obbligazionisti possono compilare al fine di conferire al Rappresentante Designato delega affinché eserciti il loro diritto di voto in Assemblea.
Gli obbligazionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.
SEZIONE II – Informazioni relative al Promotore
1. Denominazione e forma giuridica del promotore
Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione dei deleghe di voto è Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., la società emittente le obbligazioni (il “Promotore”).
Il Promotore intende avvalersi per la raccolta delle deleghe di voto dell’ausilio di Xxxxxx Sodali S.p.A. (“Xxxxxx Sodali”), società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle Assemblee di società per azioni.
2. Sede sociale
TreviFin è una società per azioni di diritto italiano, le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx 000 - 00000, Tel.: x00 0000 000000, iscritta nel Registro delle Imprese di Romagna – Forlì-Cesena Rimini al n. 01547370401, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Romagna – Forlì-Cesena Rimini al n. FO - 201271, e opera in base alla legislazione italiana. Le obbligazioni del prestito obbligazionario “TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019” sono negoziate in Italia sul segmento ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0005038382, Codice di Negoziazione di Borsa Italiana “TREVI FIN IND”.
3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul
Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la Società.
Alla data del presente prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni disponibili, i soggetti titolari di partecipazioni superiore al 3% del capitale sociale di TreviFin risultano i seguenti:
Azionista | Numero Azioni detenute | Quota % su capitale ordinario | Quota % su capitale votante |
TREVI HOLDING SE | 53.099.212 | 32,224% | 32,224% |
FSI INVESTIMENTI SPA | 27.769.346 | 16,852% | 16,852% |
POLARIS CAPITAL MAN. LLC | 16.490.296 | 10,007% | 10,007% |
Xxxxx parasociali: Per quanto a conoscenza della Società non sussistono accordi tra azionisti di natura parasociale.
4. Descrizione delle attività esercitate
TreviFin è la holding del gruppo Trevi (il “Gruppo Trevi” o il “Gruppo”), leader a livello mondiale nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e delle fondazioni speciali nonché nella produzione e commercializzazione di macchinari specialistici del settore. Il Gruppo opera altresì – attraverso le divisioni Drillmec e Petreven – nel settore della ricerca e nella perforazione di gas, acqua e petrolio, sia attraverso la produzione di impianti che attraverso la prestazione di servizi. Il Gruppo si occupa in particolare della progettazione di opere speciali in calcestruzzo semplice o armato, di opere in ferro, di lavori di terra, di costruzioni di moli, bacini e banchine, di dighe di terra o calcestruzzo armato, di gallerie, di consolidamenti, di lavori di difesa e sistemazione idraulica, di fondazioni speciali, di diaframmi, di impermeabilizzazioni di terreni, di perforazione di terreni per indagini geognostiche, di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, di ancoraggi, di pozzi, di opere edili in genere e di noleggio a terzi di macchinari per l’edilizia.
5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.
Azioni Ordinarie TreviFin:
TreviFin detiene azioni proprie per un totale di n. 204.000 azioni. Nessuna delle società controllate o partecipate da XxxxxXxx detiene azioni dell’Emittente medesimo.
Obbligazioni del prestito “TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019”:
Né TreviFin, né alcuna società controllata o partecipata da TreviFin detengono obbligazioni del Prestito.
6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.
XxxxxXxx non ha costituito usufrutto o pegno, né ha stipulato contratti di riporto sulle proprie azioni e/o obbligazioni.
7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell’Emittente.
Né TreviFin, né società appartenenti al gruppo di cui la stessa è a capo hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante le azioni o le obbligazioni dell’Emittente.
8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 135-DECIES del TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi
Il Promotore ovvero il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è XxxxxXXx, che è anche l’Emittente delle obbligazioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto.
Coincidendo il Promotore con l’Emittente:
- nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il Promotore non potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto;
- nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea, il Promotore non potrà esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute; e
- il Promotore eserciterà il voto anche in modo difforme dalla propria proposta ma in conformità alle istruzioni di voto.
9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.
Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.
10. Indicazione dell’eventuale sostituto
Ai fini dell’esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d’ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti:
• Xxxxxx Xx Xxxxx nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxx Xxxxxxxx nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxxx Xx Xxxxx nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale MNGGDU86E24H501
SEZIONE III -Informazioni sul voto
1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.
La presente sollecitazione di deleghe di voto riguarda esclusivamente il secondo punto all’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ossia: “Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti”.
Il Promotore Vi propone di assumere la seguente deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE | VOTO SOLLECITATO |
L’assemblea degli obbligazionisti del Prestito già denominato «TREVI- FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nonché le proposte di rilascio di waiver e di modifiche al Regolamento ivi contenute e preso atto di quanto esposto dal Presidente DELIBERA (i) di concedere alla Società un waiver e pertanto di rinunciare all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all’articolo 12 del Regolamento con riferimento: • al mancato pagamento da parte dell’Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019; • alla negoziazione e stipulazione dell’Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell’Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare; • al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare; • al mancato adempimento da parte dell’Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni; • all’intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l’attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli | FAVOREVOLE |
Significativi; • ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell’ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all’omologa e all’attuazione dell’Accordo di Ristrutturazione; • alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019; • alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019; • al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”), c. 1, xxxxxxxx (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate; • all’obbligo di ripristinare il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell’ambito dell’Operazione; • all’obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017. (ii) di modificare il Regolamento del Prestito come allegato al presente prospetto sub lettera “A”, con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell’omologa in relazione all’Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell’Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, |
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Chief Restructuring Officer pro tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno
escluso ed eccettuato.”
(iii)
conferendo altresì potere al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e al Chief Restructuring Officer pro tempore di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito come allegato al presente prospetto
sub lettera “A”;
2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull’Emittente connessi alla sollecitazione.
Le suddette proposte di modifica di alcuni termini e condizioni del regolamento del Prestito si rendono necessarie nel quadro di un complessivo piano di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi (l’“Operazione”), il quale sta da tempo attraversando una situazione di tensione finanziaria e patrimoniale. L’Operazione dovrà essere posta in essere nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da sottoporre all’omologa dei Tribunali competenti per l’Emittente e per ciascuna delle società del gruppo ricorrenti nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 182 bis della Legge Fallimentare, e l’implementazione della stessa sarà volta al risanamento della suindicata situazione finanziaria e patrimoniale della Società.
In particolare, l’approvazione delle modifiche ai termini e condizioni del regolamento del Prestito nonché la concessione dei waiver sopra indicati costituiscono un presupposto imprescindibile per l’omologazione, per l’attestazione e (quindi) per lo stesso deposito dell’accordo di ristrutturazione nonché per la stessa continuità aziendale, anche in considerazione della circostanza che, in assenza di essi, non sarà possibile ottenere il rilascio della necessaria relazione di attestazione sulla fattibilità dell’accordo di ristrutturazione richiesta dall’articolo 182 bis della Legge Fallimentare, non essendo gli attuali termini e condizioni del Prestito sostenibili in base al piano industriale né compatibili con la manovra finanziaria prevista dall’accordo di ristrutturazione per l’implementazione dell’Operazione.
3. Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.
Essendo la sollecitazione di deleghe promossa dalla società emittente, la stessa è tenuta ad esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proprie proposte.
4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole
L’Assemblea è chiamata altresì a deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno, che non costituisce oggetto di Sollecitazione:
1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 138, comma 3, del Regolamento Emittenti, gli obbligazionisti hanno facoltà di esprimere il proprio voto per tutte le materie all’ordine del giorno, ancorché non soggette alla presente Sollecitazione, compilando e sottoscrivendo il modulo di delega allegato al presente Prospetto Informativo.
SEZIONE IV -Informazioni sul rilascio e revoca della delega
Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Xxxxxx Sodali entro il giorno antecedente la data dell’Assemblea, con una delle seguenti modalità:
• via fax ad uno dei seguenti numeri : +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747
• xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
• via posta o mani al seguente indirizzo: Xxxxxx Sodali S.p.A.
Xxx XXXX Xxxxxx, 00 00000 - Xxxx
c.a. signor Xxxxxx Xx Xxxxx
Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.
La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l’Assemblea.
* * *
Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all’Emittente nei termini di legge e regolamento la propria legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto.
In relazione all’intervento e al voto, si rammenta che:
• ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata dall’intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (coincidente con il 28 marzo 2019);
• soltanto coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data, saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.
* * *
Dichiarazioni di responsabilità
Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.
Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
***
Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.
Milano, 19 marzo 2019
Il Promotore
–––––––––––––––––––
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Modulo per la sollecitazione di deleghe
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (il “Promotore” o “ TreviFin” o la “Società” o l’“Emittente”), tramite il soggetto incaricato Xxxxxx Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti del prestito “TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019” (ISIN IT0005038382), convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0/X, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019 sul sito internet della Società: xxx.xxxxxxxx.xxx e sul quotidiano “La Repubblica” in pari data.
La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il giorno antecedente la data dell’Assemblea, con una delle seguenti modalità:
- via fax ad uno dei seguenti numeri : +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747
- via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
- via posta o mani al seguente indirizzo:
Xxxxxx Sodali S.p.A. Xxx XXXX Xxxxxx, 00 00000 - Xxxx
c.a. signor Xxxxxx Xx Xxxxx
La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante
Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a .................................................. il ,
residente a ………….……...……… (città) in …………………………………………………………(indirizzo) C.F. ……………………….
Tel. ……………………….. E-mail ……………………………….
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)
□ intestatario
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società…………………………………….………………………… con sede in……………………………............C.F………………….…………………. Partita IVA
………………………………………….
□ creditore pignoratizio
□ riportatore
□ usufruttuario
□ custode
□ gestore
□ altro (specificare) …………………
PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, XxxxxXxx eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;
VISTA la relazione del Consiglio di Amministrazione,
PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all’eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;
DELEGA
Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF
• Xxxxxx Xx Xxxxx nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxx Xxxxxxxx nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxxx Xx Xxxxx nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
• Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X
a partecipare e votare all’assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n di obbligazioni “TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019”,
corrispondenti a valore nominale di Euro ……………………………. registrate nel conto titoli n………………………………………………………..…………….. presso (intermediario depositario) ……………...…………
ABI……………CAB…………………come risulta dalla comunicazione per l’intervento in assemblea n.
…………………………. (riferimento alla comunicazione fornita dall’intermediario).
A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con esclusivo riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea dei portatori del Prestito: “Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Proposta del Promotore:
Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:
(i) concedere alla Società un waiver e pertanto rinunciare all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all’articolo 12 del Regolamento con riferimento:
• al mancato pagamento da parte dell’Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019;
• alla negoziazione e stipulazione dell’Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell’Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
• al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
• al mancato adempimento da parte dell’Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni;
• all’intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l’attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli Significativi;
• ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell’ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all’omologa e all’attuazione dell’Accordo di Ristrutturazione;
• alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”), c. 1,
romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
• alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
• al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell’articolo 12 (“Impegni dell’Emittente”),
c. 1, xxxxxxxx (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate;
• all’obbligo di ripristinare il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell’ambito dell’Operazione;
• all’obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017;
(ii) modificare il Regolamento del Prestito nei termini riportati nell’allegato “A” al presente modulo, con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell’omologa in relazione all’Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell’Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, conferendo potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Chief Restructuring Officer pro tempore di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel testo del Regolamento del Prestito allegato sub lettera “A” al presente modulo;
(iii) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Chief Restructuring Officer pro tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui ai punti (i) e (ii)sopra.
Rilascia la delega
□ FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione
Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore le indicazioni di voto sono
□ CONTRARIO alla proposta di deliberazione
□ ASTENUTO alla proposta di deliberazione
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione (1):
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all’assemblea (2)
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
B) ALTRE DELIBERAZIONI NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
Primo punto all’ordine del giorno:
“1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.” | □ FAVOREVOLE alla proposta presentata da: (3) |
(indicare l’obbligazionista proponente la candidatura: cognome e nome se persona fisica/denominazione sociale se persona giuridica) | |
□ CONTRARIO | |
□ ASTENUTO |
Per la deliberazione indicata nella sezione B), qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione (4):
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
(2) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite
(3) Da compilare solo nel caso in cui siano presentate, prima dell’Assemblea, candidature da parte degli obbligazionisti che, se del caso, saranno pubblicate dalla Società sul proprio sito Internet. La delega avrà effetto e potrà essere esercitata nei soli casi in cui siano state fornite istruzioni di voto mediante la compilazione dell’apposito spazio sopra riportato.
(4) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
□ ASTENUTO
Per la deliberazione indicata nella sezione B), in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all’assemblea (5)
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
DATA ..............
FIRMA ...............................
(*) Ai sensi dell’art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [obbligazioni] sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni [obbligazioni] non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
(5) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
Allegato A
Regolamento del Prestito | Nuovo testo proposto |
Denominazione del Prestito «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» | Denominazione del Prestito «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 20192024» |
Art. 1 Definizioni Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito: “Articolo” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. “Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21. “Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. “Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. “Cerved” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxxx x.0, 00000 - Xxxxxx, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783. "Core Business" indica l’insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l’esecuzione di lavori e produzione di macchine per l’ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi. “Data di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5. “Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. “Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6. “Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016. “Data di Valutazione” fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all’anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016. “Data di Valutazione Successiva” indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016). “Deliberazione di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16. “Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato | Art. 1 Definizioni “Accordo di Standstill” indica l’accordo di standstill concluso in data 15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l’Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall’Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “Comunicati Stampa”. “Accordo di Ristrutturazione” indica l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare sottoscritto in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo] tra, inter alia, la Società e le relative principali banche creditrici. “Articolo” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. “Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21. “Attestazione” indica la relazione asseverata con giuramento in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente alla data di rilascio dell’attestazione] innanzi al Notaio [•], con la quale il Dott. Xxxxxx Xxxxx, in qualità di professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini dell’omologa ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano e l’attuabilità dell’Accordo di Ristrutturazione, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge “Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari. “Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6. “Cerved” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxxx x.0, 00000 - Xxxxxxxxxx’Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI- 2026783. "Core Business" indica l’insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l’esecuzione di lavori e produzione di macchine per l’ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi. “Data di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5. “Data di Esecuzione” indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni previste dell’Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso l’aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto dall’Accordo stesso. |
rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto. “EBITDA” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Emittente” indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxx, 000 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v.. “Evento Drillmec” indica l’evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall’Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “Comunicati Stampa”. “Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito. “Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. “Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro. “Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF. “Indebitamento Finanziario Netto” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS”. “Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Interest Coverage Ratio” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra: (i) l’EBITDA; e (ii) gli Oneri Finanziari Netti. | “Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Data di Rimborso Anticipato” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. “Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6. “Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016. “Data di Valutazione” fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all’anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016. “Data di Valutazione Successiva” indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016). “Deliberazione di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16. “Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto. “Dismissione Oil&Gas” indica l’insieme delle operazioni previste nell’ambito dell’operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall’Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “Comunicati Stampa”. “EBITDA” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Emittente” indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxx, 000 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v.. “Evento Drillmec” indica l’evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall’Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “Comunicati Stampa”. “Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni |
“Investitori Professionali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3. “Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. “Leverage Ratio” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto di leva finanziaria tra: (i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto; e (ii) il Patrimonio Netto Totale. "Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”. “Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0. “Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Oneri Finanziari Netti” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento. "Operazioni Consentite" indica, in relazione all’Emittente: (i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato); b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti; c) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; d) totale passività dell’entità (o dell’azienda o del | finanziarie, il patrimonio o l'attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito. “Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. “Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro. “Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate). “Indebitamento Finanziario Netto” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS”. “Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Interest Coverage Ratio” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra: (i) l’EBITDA; e (ii) gli Oneri Finanziari Netti. “Investitori Professionali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3. “Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. “Leverage Ratio” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto di leva finanziaria tra: (i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto; e (ii) il Patrimonio Netto Totale. "Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”. “Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, |
ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a); (ii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / totale attivo consolidato dell’Emittente; b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente; c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente; d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo consolidato dell’Emittente; (iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato dalla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato); b) totale attivo della società (o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti; c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o dell’azienda o dell’azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'Emittente; d) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a); ovvero (iv) Operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di | Piazza degli Affari n. 6. “Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Oneri Finanziari Netti” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento. “Operazione di Rafforzamento Patrimoniale” indica l’operazione di rafforzamento patrimoniale dell’Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest’ultima in data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “Comunicati Stampa”, che dovrà essere perfezionata in attuazione dell’Accordo di Ristrutturazione. "Operazioni Consentite" indica, in relazione all’Emittente: (i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato); b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti; c) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; d) totale passività dell’entità (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a); (ii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / |
disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa ragionevolmente avere, un Evento Pregiudizievole Significativo; o (ii) rientranti nell’attività d'impresa ordinaria del soggetto che compie l'atto di disposizione; (v) operazioni preventivamente approvate dall’assemblea degli obbligazionisti; restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate. Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le “Operazioni Significative”), l’Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell’Articolo 12. Qualora l’assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un’Operazione Consentita. Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell’assemblea degli Obbligazionisti, qualora l’organo amministrativo competente dell’Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest’ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito. “Operazioni Vietate” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 12. “Patrimonio Netto Totale” indica la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” e l’”Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari 2017” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21. “Rating” indica il rating solicited pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato. “Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in | totale attivo consolidato dell’Emittente; b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente; c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente; d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo consolidato dell’Emittente; (iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%: a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato dalla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato); b) totale attivo della società (o dell’azienda o ramo d’azienda) ceduta / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell’Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti; c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o dell’azienda o dell’azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'Emittente; d) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente;ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a); ovvero (iv) Operazioni operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa ragionevolmente avere, un Evento Pregiudizievole Significativo; o (ii) rientranti nell’attività d'impresa ordinaria del soggetto che compie l'atto di disposizione; |
vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato). “Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. “Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. "Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni” e della voce contabile “Altri ricavi operativi” e, dall’altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Seconda Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017. “Società Rilevanti” indica Trevi S.p.A., Petreven S.p.A., Soilmec S.p.A., Drillmec S.p.A.. “Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT). “Socio di Maggioranza” indica la famiglia Xxxxxxxxx, riconducibile a Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e familiari fino al secondo grado di parentela. “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria | (v) operazioni preventivamente approvate dall’assemblea degli obbligazionisti; e, in ogni caso, (vi) l’Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, la Dismissione Oil&Gas e le ulteriori operazioni eventualmente previste dall’Accordo di Ristrutturazione, dal Piano e dall’Attestazione. “Operazioni Vietate” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 12. “Patrimonio Netto Totale” indica la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” e l’”Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari 2017Modificati” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Piano” indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente all’approvazione del Piano da parte del CdA]. “Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21. “Rating” indica il rating solicited pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato. “Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato). “Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. “Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. "Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni” e della voce contabile “Altri ricavi operativi” e, dall’altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Seconda Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017. “Società Rilevanti” indica Trevi S.p.A., Petreven S.p.A., Soilmec |
attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi. | S.p.A. e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A. “Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT). “Socio di Maggioranza” indica la famiglia Xxxxxxxxx, riconducibile a Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e familiari fino al secondo grado di parentela. “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli |
costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.; (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi. | |
Art. 2 Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “Prestito”) da parte di TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A.. Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF. | Art. 2 Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “Prestito”) da parte di TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.. Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» e successivamente ridenominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF. |
Art. 3 Limiti di sottoscrizione e circolazione Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “Investitori Professionali”). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. | Art. 3 Limiti di sottoscrizione e circolazione Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “Investitori Professionali”). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che |
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato. | non siano Investitori Professionali. Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato. Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato. |
Art. 4 Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti. | Art. 4 Prezzo di emissione Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti. |
Art. 5 Data di Emissione e Godimento Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dal 28 luglio 2014 (la “Data di Godimento”). | Art. 5 Data di Emissione e Godimento Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dal 28 luglio 2014 (la “Data di Godimento”). |
Art. 6 Durata Il Prestito ha durata sino al 28 luglio 2019 (la “Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). | Art. 6 Durata Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 28 luglio 201931 dicembre 2024 (la “Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). |
Art. 7 Interessi Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di | Art. 7 Interessi Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “Interessi”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti). “Tasso di Interesse” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari: (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “Tasso di Interesse Iniziale”); (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di |
interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica, al Tasso di Interesse Maggiorato; (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica, al Tasso di Interesse Xxxxxxxxxx; (vi) solo qualora alla Seconda Data di Verifica (a) i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ovvero (b) il valore dei parametri finanziari sia ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Terza Data di Verifica, al Tasso di Interesse Maggiorato; (vii) solo qualora alla Seconda Data di Verifica il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri Finanziari Iniziali, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale; e (viii) nell’ipotesi di cui al precedente punto (v), in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Terza Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”). | interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “Tasso di Interesse Maggiorato”); (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale; (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà cade il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verificaesclusa) fino alla data del [•] (esclusa) [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento], al Tasso di Interesse Maggiorato; (v) solo qualora alla Seconda Data di Verifica (a) i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ovvero (b) il valore dei parametri finanziari sia ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Terza Data di Verifica, al data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “Tasso di Interesse MaggioratoModificato”);. (vi) solo qualora alla Seconda Data di Verifica il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri Finanziari Iniziali, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale; e (vii) nell’ipotesi di cui al precedente punto (v), in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Terza Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”): (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”); e (ii) per il periodo compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato. |
Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento. Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo. | Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento. Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted). L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo. |
Art. 8 Rimborso Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. | Art. 8 Rimborso Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. |
Art. 9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) Cambio di controllo: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 30% (trenta per cento). (ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di | Art. 9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascunoCiascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) Cambio di controllo: il verificarsi, a far data dalla Data di Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF e/o dell’articolo 2359 del Codice Xxxxxx.xx partecipazione nel capitale (ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) |
Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all’anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (diverso dal rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell’invio da parte dell’Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell’Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iv) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; (v) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l’istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori. (vi) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con la quale si approvi: a) la messa in liquidazione dell’Emittente stessa; ovvero b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente; ovvero c) la cessazione di una parte sostanziale dell’attività | giorni a partire dalla Data di Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all’anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (diverso dal rispetto dell’obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell’invio da parte dell’Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell’Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall’Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all’esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato. (iv) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx; (v) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente: (a) presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l’istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l’Accordo di Ristrutturazione); o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l’Accordo di Standstill e l’Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori. (vi) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con la quale si approvi: a) la messa in liquidazione dell’Emittente stessa; ovvero b) la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente; ovvero |
capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato. L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l’indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. | Rimborso Anticipato”). A seguito della Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato. L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l’indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato. Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti. |
Art. 10 Status delle Obbligazioni Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge. Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società. | Art. 10 Status delle Obbligazioni Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge. Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società. |
Art. 11 Garanzie Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall’Emittente né da terzi. | Art. 11 Garanzie Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall’Emittente né da terzi. |
Art. 12 Impegni dell’Emittente Per tutta la durata del Prestito l'Emittente, tenuto conto in ogni caso che l’Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a: (i) non cessare né modificare significativamente il proprio Core Business ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura che alterino in maniera significativa il proprio Core Business; (ii) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare né compiere operazioni di acquisizione di Beni o di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d’azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le “Operazioni Vietate”), e (b) fare quanto | Art. 12 Impegni dell’Emittente Per tutta la durata del Prestito l'Emittente, tenuto conto in ogni caso che l’Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a: (xxiv) non cessare né modificare significativamente il proprio Core Business ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura che alterino in maniera significativa il proprio Core Business; (xxv) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare né compiere operazioni di acquisizione di Beni o di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d’azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le “Operazioni Vietate”), |
ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo; (iii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447bis del Codice Civile per un ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); (iv) distribuire riserve disponibili o utili di esercizio fintanto che non si sia verificato un Evento Rilevante ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) ovvero la distribuzione di riserve disponibili o utili di esercizio non comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; (v) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, la partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente detenuta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante; (vi) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che nel rispetto dei termini di legge venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione; (vii) far sì che, salvo quanto di seguito previsto in merito alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all’eventuale Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione o a ciascuna Data di Valutazione Successiva (qualora i Parametri Finanziari Iniziali non fossero stati rispettati alla precedente Data di Valutazione) (i “Parametri Finanziari Iniziali”): (a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 3,0; (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,5; e (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,0, e, esclusivamente in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all’eventuale Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018 (i “Parametri Finanziari 2017”, e congiuntamente ai Parametri Finanziari Iniziali, i “Parametri Finanziari”), i seguenti parametri finanziari siano rispettati: (a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 2,5; (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,75; e (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,5, restando inteso che, (i) in relazione alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o (ii) qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla Data di Valutazione Successiva, l’EBITDA e gli Oneri | e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo; (xxvi) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447bis del Codice Civile per un ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); (xxvii) distribuire riserve disponibili o utili di esercizio fintanto che non si sia verificato un Evento Rilevante ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) ovvero la distribuzione di riserve disponibili o utili di esercizio non comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; (xxviii) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, la partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente detenuta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante; (xxix) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che nel rispetto dei termini di legge venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente esistente alla Data di Emissione in un ammontare ragionevolmente sufficiente per consentire alla Società di continuare a svolgere la propria attività; (xxx) far sì che, salvo quanto di seguito previsto in merito alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all’eventuale Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione o a ciascuna Data di Valutazione Successiva (qualora i Parametri Finanziari Iniziali non fossero stati rispettati alla precedente Data di Valutazione) siano rispettati i seguenti parametri finanziari (1) sino alla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche a Regolamento] (esclusa) (i “Parametri Finanziari Iniziali”): (a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 3,0; (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,5; e (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,0,; e e, esclusivamente in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all’eventuale Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018a partire dalla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (inclusa) (i “Parametri Finanziari 2017Modificati”, e congiuntamente ai Parametri Finanziari Iniziali, i “Parametri Finanziari”), i seguenti parametri finanziari siano rispettati Iniziali, i “Parametri Finanziari”): (a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 2,52,0; (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,753,0; e |
Finanziari Netti verranno calcolati su base rolling a 12 mesi (viii) ai fini dell’obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A) pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l’Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno; (ix) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi; (x) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni; (xi) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni; (xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata; (xiii) nel rispetto della normativa applicabile all’Emittente in quanto società quotata (in materia tra l’altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del Rating, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate; (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante; (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, | (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,5,6,0 restando inteso che: (xxx)(xxxi) tali parametri saranno, ove necessario, modificati a cura della Società, entro la Data di Esecuzione, senza necessità di ulteriori consensi e approvazioni, al fine di: (a) uniformarli ai corrispondenti parametri concordati con le banche nell’ambito dell’Accordo di Ristrutturazione; e/o (b) consentire il rilascio dell’Attestazione e/o l’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione; (xxxii) restando inteso che, (i) in relazione alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o (ii), qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla Data di Valutazione Successiva, a tale Data di Valutazione Successiva, l’EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti verranno calcolati su base rolling a 12 mesi; (xxxi)(xxxiii) in relazione alla Data di Valutazione e alla Data di Valutazione Successiva che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020 non dovrà essere rispettato alcun Parametro Finanziario; (xxxii)(xxxiv) (viii)(xi) ai fini dell’obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A) pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l’Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell’Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno; (xxxiii)(xxxv) (ix) (xii) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi; (xxxiv)(xxxvi) (x)(xiii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni; (xxxv)(xxxvii) (xi)(xiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio |
intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo; (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo; (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione; (xviii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana; (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni; (xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana; (xxi) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all’Emittente stessa in virtù della quotazione delle azioni dell’Emittente sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana ovvero su altro mercato regolamentato sul quale dette azioni siano quotate; (xxii) comunicare al pubblico, qualora la Società intenda effettuare una qualsiasi delle Operazioni Significative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l’intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti); (xxiii) pubblicare sul sito internet dell’Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating rilasciata all’Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima. | consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni; (xxxvi)(xxxviii) (xii)(xv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata; (xxxvii)(xxxix) (xiii)(xvi) nel rispetto della normativa applicabile all’Emittente in quanto società quotata (in materia tra l’altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del Rating, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate; (xxxviii)(xl) (xiv) (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante; (xxxix)(xli) (xv)(xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo; (xl)(xlii) (xvi)(xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo; (xli)(xliii) (xvii)(xx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione; (xlii)(xliv) (xviii)(xxi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana; (xliii)(xlv) (xix) (xxii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni; (xliv)(xlvi) (xx) (xxiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana; (xlv)(xlvii) (xxi) (xxiv) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili |
scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell’arbitrato sarà Vicenza. I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l’Emittente accetta sin d’ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. | Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall’Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell’arbitrato sarà Vicenza. I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l’Emittente accetta sin d’ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall’Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l’Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della comparsa di risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio. |
Art. 14 Servizio del prestito Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. | Art. 14 Servizio del prestito Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. |
Art. 15 Ammissione alla negoziazione L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. | Art. 15 Ammissione alla negoziazione L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT. |
Art. 16 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni L’emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con delibera del 1 luglio 2014 (la “Deliberazione di Emissione”). In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere all’emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). | Art. 16 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni L’emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con delibera del 1 luglio 2014 (la “Deliberazione di Emissione”). In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere all’emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). |
Art. 17 Modifiche Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a | Art. 17 Modifiche Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli |
vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 23 (Xxxxx) che segue. Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea degli Obbligazionisti. | Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 23 (Varie) che segue. Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea degli Obbligazionisti. |
Art. 18 Termine di prescrizione e decadenza I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. | Art. 18 Termine di prescrizione e decadenza I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. |
Art. 19 Regime fiscale Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. | Art. 19 Regime fiscale Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell’Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. |
Art. 20 Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente L’Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l’Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. | Art. 20 Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente L’Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l’Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate. |
Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda | Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. L’Assemblea degli Obbligazionisti delibera: (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata; (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle |