Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con Determinazione Commissariale n. 13 del 1.9.2006 modificato con DGC n. 45 del 19.11.2008 e DGC n....
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C O S E N Z A
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con Determinazione Commissariale n. 13 del 1.9.2006
modificato con DGC n. 45 del 19.11.2008 e DGC n. 70 del 19.05.2009
da ultimo modificato con DGC n. 116 del 19.12.2011
ART.1
Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto della legislazione vigente, nonché dell’art. 30 dello Statuto, il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
ART. 2
Disposizioni comuni
1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 punto 5 del presente regolamento, e per esigenze a cui non si possa far fronte con il personale in servizio, solo a soggetti con l'esperienza prevista dalla disciplina vigente, anche sulla base del curriculum professionale dell'interessato ed ai titoli posseduti, ricorrendo i seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Camera di Commercio di Cosenza, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
b) la Camera di Commercio deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura economica e finanziaria.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Dell’attività svolta nell’espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere prodotta, alla fine della prestazione, idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell’atto di conferimento.
ART. 3
Oggetto degli incarichi
1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l’espletamento, nell’interesse e per conto della Camera di Commercio di Cosenza, delle attività definibili come di esercizio delle attività intellettuali disciplinate dagli artt. 2222 e 2229 e segg. del Codice Civile.
2. Oggetto degli incarichi possono essere:
a) le attività di assistenza e di consulenza giuridica e legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo;
b) le attività di consulenza e di assistenza economica, contabile, tributaria e assicurativa;
c) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi camerali;
d) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza dell'Ente, e non riconducibili alla normale attività degli uffici camerali, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà della Camera di Commercio di Cosenza e che sarà da questa utilizzato.
ART. 4
Ambito di conferibilità degli incarichi professionali
1. Il ricorso agli incarichi di cui al presente regolamento può aver luogo:
a) per attività professionali per le quali sia richiesta una particolare competenza e qualificazione professionale non posseduta dal personale in organico dell'Ente;
b) per attività progettuali o di studio scientifico richiedenti un’alta specializzazione economica, giuridica, culturale, tecnica o scientifica che, proprio in ragione delle sue caratteristiche, non può essere richiesta ai dirigenti camerali, in quanto largamente esorbitante dai loro compiti e funzioni istituzionali;
c) quando per particolari situazioni straordinarie della vita istituzionale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura non sia possibile o non sia validamente utilizzabile o non sia sufficiente l’apporto degli uffici e dei servizi camerali.
d) per analisi, consulenza, comunicazione istituzionale e coordinamento delle relazioni esterne dell’Ente camerale.
2. L’Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta da parte del Segretario Generale, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
3. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento.
4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il segretario Generale di concerto con l’Ufficio interessato verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
5. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
Art. 5 Soggetti degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
a) a persone fisiche esercenti l'attività professionale iscritte in albi o ordini professionali;
b) a persona fisica esercente l'attività professionale, iscritta in albo o ordine professionale, individuata dallo studio associato a cui partecipa;
c) a persone fisiche esercenti attività professionali non necessitanti di abilitazioni o di iscrizioni ad albi professionali;
d) a docenti universitari o a esperti della ricerca scientifica cui sia riconosciuta una specifica competenza.
Art. 6
Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1. La Camera di Commercio di Cosenza procede all'individuazione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi individuali mediante specifici avvisi, predisposti dal Segretario Generale di concerto con il Dirigente che ha la necessità, con comparazione dei curricula pervenuti e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con gli interessati. Le modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico sono comunque indicate nell'apposito avviso.
2. La pubblicità delle procedure comparative è garantita attraverso la pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Camera di Commercio di Cosenza per periodi di tempo che verranno di volta in volta definiti in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare attraverso il
conferimento dell'incarico, nonché, tenuto conto della natura dell'incarico, del suo contenuto e dell'importo del compenso ad esso correlato. Il periodo di pubblicazione non potrà in nessun caso essere inferiore a dieci giorni. Tale procedura di pubblicazione potrà all'occorrenza essere integrata attraverso il ricorso a ulteriori forme di pubblicità ritenute più efficaci alla divulgazione dell'avviso.
3. Il Bando e/o l'avviso deve contenere:
a) la tipologia, l'oggetto ed i contenuti dell'incarico eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
b) la descrizione della professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il conferimento dell'incarico;
c) la durata dell'incarico;
d) il luogo di prestazione dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
e) il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
g) l'eventuale termine per la presentazione dei curricula, delle relative offerte e/o dell'altra documentazione richiesta;
h) le modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico con indicazione del termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della stessa.
4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è effettuata attraverso assegnazione di specifici punteggi in ragione della professionalità dei soggetti interessati al conferimento dell'incarico, degli elementi di valutazione indicati nell'avviso e avuto riguardo sia ai profili formativi, culturali e di specializzazione sia delle esperienze lavorative e professionali maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione delle attività oggetto dell'incarico da conferire.
6. La valutazione e la scelta del soggetto a cui conferire l'incarico avviene ad opera di apposita commissione di tre soggetti, costituita dal Dirigente che ha manifestato l'esigenza della collaborazione, da rappresentante degli uffici che utilizzeranno la collaborazione e dal Segretario Generale, che la presiede. La valutazione e la scelta effettuata, in base alle modalità della procedura comparativa adottata, deve risultare da apposito atto scritto, conservato agli atti, in cui sono evidenziati i presupposti/motivi della scelta effettuata.
7. Il soggetto prescelto è invitato alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa.
8. L’Amministrazione camerale rende noti, mediante formazione e pubblicazione all'albo camerale e sul proprio sito internet, gli elenchi degli incarichi conferiti, indicando per ciascun incarico, i riferimenti identificativi del consulente, l’oggetto, la durata, il compenso e gli estremi del provvedimento con cui l'incarico stato attribuito.
ART. 7
Formalizzazione dell’incarico
1. La Camera di Commercio formalizza l'incarico conferito mediante la stipula, da parte del Segretario Generale, di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità dell'incaricato;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
d) il luogo in cui verrà svolta la collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione professionale;
f) laddove possibile, le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
g) l'ammontare e le modalità di pagamento del compenso;
h) l'obbligo di presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
j) l'impegno dell'incaricato al rispetto del segreto d'ufficio e della privacy le cui violazioni possono dar luogo alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno;
k) la determinazione delle penali pecuniarie le modalità della loro applicazione in caso di inadempimento;
l) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento.
3. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione deve essere acquisito agli atti della Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 165/2001, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico dell'amministrazione di appartenenza.
ART. 8
Esclusioni
1. Di norma gli incarichi professionali previsti nel presente regolamento debbono essere conferiti mediante le procedure comparative di cui all'articolo 6.
2. Non si applicano le procedure comparative, oltre che nei casi previsti dalla legge:
a) agli incarichi conferiti ex articolo 19 dello statuto camerale a legali per vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado, a prescindere dalla posizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella causa, nonché agli incarichi a notai per rogiti o autenticazioni;
b) agli incarichi in ordine a pareri tecnici, giuridico o legali di natura complessa che richiedono peculiari ed infungibili prestazioni la cui professionalità è strettamente connessa alle abilità tecniche/artistiche del soggetto da incaricare su materie o questioni che non trovino adeguata specializzazione negli uffici camerali;
c) quando la prestazione professionale sia caratterizzata da un rapporto intuitu personae e il relativo compenso sia di modica entità (indicativamente massimi 2.500 Euro), sebbene congruo a remunerare la prestazione.
d) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo 6 a patto che non vengono modificate le condizioni contenute nell'avviso di selezione.
3. Per gli incarichi che assumono la forma della prestazione occasionale ovvero della collaborazione coordinata, l'esclusione del ricorso alla procedura comparativa, oltre a quanto disposto al precedente comma, può essere ammesso – qualora ricorrano sopravvenuti eventi impeditivi non imputabili alla volontà del soggetto incaricato e a parità del compenso precedentemente pattuito – nella sola ipotesi di proroga di un precedente contratto, dove l'esigenza di portare a compimento lo stesso programma già oggetto del primo contratto renda necessaria la prosecuzione del rapporto con la medesima persona e comunque per una sola volta.
In nessun altro caso è ammessa la proroga o il rinnovo del contratto di collaborazione.
4. Qualora il conferimento di incarichi sia soggetto a specifiche normative di settore, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di riferimento.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento ma ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore:
a) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione comunque denominati;
b) la nomina dei componenti di commissioni tecniche interne o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;
c) le collaborazioni meramente occasionali quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili, che si esauriscono in una azione o prestazione episodica che si svolge in maniera del tutto autonoma e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.lgs. 165/2001.
ART. 9
Modalità di svolgimento degli incarichi
1. Gli incaricati possono operare individualmente o in forma coordinata tra loro.
2. Ai fini dell’espletamento dell’incarico loro conferito essi hanno facoltà di accesso agli uffici ed agli atti dell’Ente camerale, previa comunicazione al Presidente e al Segretario Generale, nonché di sentire i Dirigenti responsabili degli uffici medesimi.
3. La corresponsione dei compensi corrispettivi dell’incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell’incarico, salva diversa pattuizione prevista nel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto di incarico. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.
4. L'incaricato periodicamente da riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Ente richiede l'integrazione dei risultati raggiunti entro un termine non superiore a 90 giorni. Decorsi inutilmente i termini, il contratto si risolve per inadempienza del collaboratore.
5. In ogni caso, il collaboratore è sempre tenuto alla presentazione della relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti prevista all'articolo 2 punto 3 del presente regolamento.
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ART. 10
Elenchi di esperti
1. La Camera di Commercio di Cosenza può istituire appositi elenchi di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per specifici settori di attività;
2. La Camera di Commercio di Cosenza potrà ricorrere all'utilizzo di tali elenchi per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto;
3. L'utilizzo degli elenchi dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto a cui affidare l'incarico;
4. A tal fine, la Camera di Commercio di Cosenza provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale un apposito avviso, in relazione a ciascun elenco che intende istituire, con l'indicazione dei requisiti professionali ed esperienziali minimi richiesti ai soggetti interessati ai fini dell'inserimento nell'elenco il cui possesso dovrà essere verificato attraverso la valutazione dei curricula pervenuti.
ART. 11
Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni legislative previste in materia dal D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, dall'articolo 2222 c.c. e ss., dall'articolo 2229 c.c. e ss., dal D.lgs 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.