SCHEMA DI CONTRATTO E
COMUNE DI BENEVENTO
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: “Lavori di riqualificazione del Rione Ferrovia”. UBICAZIONE: Rione Ferrovia. Benevento
COMMITTENTE: Comune di Benevento
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Lavori a base d’asta di cui Oneri della sicurezza Somme a disposizione dell’amministrazione | Euro 2.910.945,73 Euro 70.989,97 Euro 615.422,94 |
Costo complessivo dell’opera | Euro 3.526.368,67 |
Benevento, lì …………………
IL PROGETTISTA
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BENEVENTO
(Provincia di Benevento)
N. Rep.
LAVORI DI
“Lavori di riqualificazione del Rione Ferrovia”
L’anno giorno del mese di presso nell’Ufficio di Segreteria avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del
, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. , nato/a a , il , residente a in via
, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualità di , il/la sig. , nato/a a , il , residente a in via
, codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identità e delle piene capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso
– che con deliberazione di G.C.n. 342, in data 17/12/2009 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, dell’importo di Euro 3.526.368,67 (tremilionicinquecentoventiseitrecentosessantotto/67) , di cui Euro 2.910.945,73 (duemilioninovecentodiecinovecentoquarantacinque/73) a base d’asta comprensivi di Euro 70.989,97 (settantamilanovecentottantanove/97) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 615.422,94 (seicentoquindiciquattrocentoventidue/94) per somme a disposizione dell’amministrazione ;
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli arti. 81, comma 1 e 83 del D. Lgs. 163/2006
– che a seguito di gara con procedura aperta, il cui verbale è stato approvato con atto di Giunta n.
, in data , i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa
per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato perché dall’esito della gara è risultata essere l’OFFERENTE con offerta risultata PIU’ VANTAGGIOSA..
Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE NEL PRESENTE CAPITOLATO
Art.1 Oggetto dell’appalto
- L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei
Lavori di riqualificazione del Rione Ferrovia a Benevento.
– Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, oltre che i progetti esecutivi forniti dall’appaltatore in riferimento alle offerte tecniche migliorative da consegnarsi entro giorni 30 (trenta) dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
– L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
– Il Capitolato Speciale di Appalto è parte integrante del presente contratto di cui specifica i contenuti. L’appalto viene concesso sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole progettuali e dello stato dei luoghi che l’impresa dichiara unitamente di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art.2 Ammontare dell’appalto
- L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 2.910.945,73 (duemilioninovecentodiecimilanovecentoquarantacinque/73), comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, i quali ammontano a Euro 70.989,97 (settantamilanovecentoottantanove/97)- L’importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b)1 | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori al netto della sicurezza | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A corpo | 2.839.955,76 | 70.989,97 | 2.910.945,73 |
1° | A misura | ………………… | ………………… | ………………… |
2 | In economia | ………………… | ………………… | ………………… |
1 + 1° +2 | IMPORTO TOTALE | 2.910.945,73 |
- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, escluso la sicurezza, di cui al 1° comma, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentua le sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede
di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° c., colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta.
- La suddivisione per categorie di lavoro è la seguente:
OG3 | classifica IV | per l’importo di € | 2.398.900,22 | prevalente |
OS18 | classifica III | per l’importo di € | 148.156,14 | |
OS24 | classifica II | per l’importo di € | 363.889,37 |
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto
– Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Dlgs 163/ 2006 e s.m.i e del DPR 554/1999.
– L'importo della contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
Per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta
– Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco prezzi, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della normativa vigente e del DPR 554/1999, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
– I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare relativo agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Art.4 Obblighi dell’Appaltatore
L’appalto viene concesso dall’ Ente Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
1. Capitolato speciale d’appalto
2. Elenco prezzi
3. Elaborati grafici progettuali del progetto esecutivo
4. Cronoprogramma dei lavori
5. Piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.
6. Piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi della vigente normativa
7. I progetti esecutivi redatti dall’Appaltatore in relazione alle offerte migliorative approvati dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:
a) termini di esecuzione e penali
b) programma di esecuzione e penali
c) sospensioni e riprese dei lavori
d) oneri a carico dell’Appaltatore
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo
f) liquidazione dei corrispettivi
g) controllo
h) specifiche modalità e termini di collaudo
i) modalità di soluzione delle controversie
Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, facente parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.
Art.5 Subappalti
Il subappalto è consentito nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 37 comma 11 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., nonché in relazione a quanto specificato all’art. 4, art. 47 e art. 49 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e art. 118 Dlgs 163/2006.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Previa autorizzazione dell’Ente Appaltante, e nel rispetto dell’art. 18 della legge 55/1990 i lavori possono essere subappaltati nei limiti di cui sopra.
Il Committente non provvede inderogabilmente al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art.6 Variazioni al progetto e al corrispettivo
Qualora l’Ente appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in xxxxx x’xxxxx , xxxxx e restando il rispetto delle condizioni e della disciplina dell’art. 132 del Dlgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse saranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente e prioritariamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi a i sensi delle disposizioni normative vigenti. In questo caso trova applicazione quanto disposto dal DPR 554/1999.
I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del Dlgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni.
Art.7 Invariabilità del corrispettivo
Non è prevista alcuna variazione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 1°c. del Codice Civile. Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i DUE anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133 comma 3 del Dlgs 163/2006.
Art.8 Pagamenti in acconto
Non è dovuta alcuna anticipazione all’Appaltatore.
All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare degli stati di avanzamento lavori di importo (al netto del ribasso) non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Qualora i lavori rimangano sospesi per una durata superiore a giorni 90, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede da parte del Direttore dei Lavori e del R.U.P. alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento dell’importo minimo di cui sopra.
Sull’importo di ciascun stato di avanzamento (SAL) verrà operata una trattenuta (riserva contrattuale) pari al 5% del valore delle opere realizzate. Dette somme, senza aggiunta di interessi, verranno ricontabilizzate a favore dell’Appaltatore alla maturazione del conto finale.
Art.9 Pagamenti a saldo
Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo.
Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo finale non costituiscono presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2°c., del Codice Civile.
Art.10 Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati inderogabilmente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 161(centosessantuno) naturali e consecutivi o dal minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art.11 Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale di euro 1000,00 (euro mille) per ciascun giorno di ritardo.
La penale, nella stessa misura di euro 1000,00 (euro mille) trova applicazione anche nel caso di ritardo nell’inizio dei lavori o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione della Stazione Appaltante o nel mancato rispetto di soglie temporali intermedie eventualmente fissate in apposito programma dei lavori.
Art.12 Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di qualsiasi importo, il Responsabile Unico del Procedimento a acquisisce immediatamente e senza indugio alcuno apposita e circostanziata relazione riservata del Direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera e, sentito l’Appaltatore, formula entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.
Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore cessa qualsiasi materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui sopra, saranno di competenza del Foro di Benevento.
Art.13 Cauzione definitiva
L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito ai sensi dell’art. 101 del DPR
554/99 e dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 cauzione definitiva di €
.
(euro ), a mezzo
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art.14 Polizza assicurativa
L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art.103 del DPR 554/99 e dell’art. del Capitolato speciale d’appalto, almeno dieci gg. prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, dell’importo di € . comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € emessa in data da .
Art.15 Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3 c. 8° del D.Lgs 494/96 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006
Art.16 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68. (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti cheabbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. L’appaltante ha acquisito la relativa certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di
competente per territorio nel quale l’Appaltatore ha la sede legale, in data prot. dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla L. 68/99.
Art.17 Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso
Art.18 Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 112 del DPR 554/99 e dell’art. 8 del D.M.LL. PP. 145/2000, del Dlgs 163/2006, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’ Appaltante.
Art.19 Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui è prevista la registrazione in misura fissa. Il presente contratto, comunque, sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso.
Art.20 Trattamento dati personali
L’Appaltante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Atto letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE - CAPITOLATO D’APPALTO
Art.1 Richiamo alle leggi sui lavori pubblici
All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le disposizioni della legislazione regionale tecnica vigente in materia, e la normativa statale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 163/06 ed alle norme ancora in vigore del D.P.R. n. 554/99 (non abrogate dall’art. 256 del d. lv.vo 163/06), il d.m. n. 145/00, , le norme richiamate nel bando di gara e nelle norme di partecipazione dalla gara, nonché le disposizioni tutte non abrogate dal d. l.vo 163/06.
Art.2 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.
Art.3 Documenti contrattuali
– L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate
– Xxxxx parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
• il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145;
• il capitolato speciale d'appalto;
• tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica ;
• l'elenco dei prezzi;
• i progetti esecutivi che l’Appaltatore si è obbligato a fornire, e che l’Ente Appaltante riterrà di approvare senza aggravio del prezzo dell’appalto, in relazione alle offerte migliorative e che dovranno esaustivamente presentare le soluzioni tecniche con gli elaborati previsti dalle normative vigenti, firmati da tecnico abilitato. Resta inteso e pattuito che per la redazione dei suddetti progetti l’Ente Appaltante non dovrà il pagamento alcuno di spese ed oneri all’Appaltatore;
• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, del D.Lgs. 494/1996, come mod. ed int., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 31, 1° c.-bis, lett. a), L.109/1994;
• il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui all'art. 31, 1° c.-bis, lett. c), L. 109/1994 e del piano di cui all'art. 18, 8° c., L. 55/1990;
• il programma esecutivo dei lavori, per quanto previsto all'art. 45, 10° c. del D.P.R. 554/1999, finalizzato all'applicazione del "prezzo chiuso".
– Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.
– Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il computo metrico e il computo metrico estimativo;
• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132, del D.Lgs. 163/2006;
Art.4 Conoscenza delle condizioni d'appalto
– L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
– Ai sensi dell'art. 71, 3° comma del D.P.R. 554/1999, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
Art.5 Casi di scioglimento del contratto disposti dall’amministrazione aggiudicatrice
1. Risoluzione del contratto per reati accertati
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
.
1.bis Risoluzione del contratto per varianti.
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e che in particolare ricorra la condizione prevista dall'art. 132 c. 4 del medesimo d. l.vo n. 163/06.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia ex art. 136 del d. l.vo n. 163/06. al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del
ACRWin
R.U.P. il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P..
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante Azienda Usl su proposta del R.U.P. dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P..
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del R.U.P., delibera la risoluzione del contratto.
3. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti
Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori ex art. 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
Ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso sopra citato.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art.6 Procedura di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Ai sensi dell'art. 140 del D. L.vo n. 163/2006, l'Amministrazione in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori con le modalità e secondo quanto prescritto dallo stesso art. 140.
L'aggiudicazione è comunque subordinata all'accertamento in capo al soggetto aggiudicatario dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla legislazione antimafia.
Art.7 Responsabilità tecnica dell’appaltatore - Rappresentanza dell’appaltatore – Direttore tecnico e direttore di cantiere
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione salva la responsabilità eventualmente configurabile ex art. 49 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.
L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
– le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
– le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando l'Amministrazione , nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
L'Amministrazione, con atto del R.U.P. può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il R.U.P. su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Art.8 Indicazione delle persone che possono riscuotere e sottoscrivere gli atti relativi al contratto
L'Amministrazione riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l’offerta come soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione , e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto .
L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).
La cessazione o decadenza dall’incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione .
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione può autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.
Art.9 Prescrizioni antinfortunistiche e antimafia
L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.
In particolare, prima della consegna lavori, l’appaltatore deve:
– presentare all'Amministrazione , tramite il R.U.P., e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
– comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione così come previsto dal presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2, 3 del D.Lgs. n. 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
– così come richiesto dall’art. 118 c. 6 del D.L.vo 163/06, trasmettere all'Amministrazione e alla direzione lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori;
Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 494/96 e successive modifiche, forma parte integrante del contratto di appalto.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'Amministrazione le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di appalto.
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 15 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione , durante la realizzazione dell’opera, verifica l’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dall’appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.
Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.
Art.10 Trattamento e tutela dei lavoratori
L'appaltatore deve:
– applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori;
– rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della l.n. 300/70.
L'appaltatore deve altresì' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà' e dignità' dei lavoratori
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della l. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera, così come previsto dall’art. 7 comma 2 del D.M. n. 145/00, sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il coordinatore del ciclo provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art.11 Rappresentanza del committente in cantiere: direzione dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
La rappresentanza dell’Amministrazione presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento
della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 16 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell’impresa non potrà rifiutarsi con l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione , nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
Art.12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.13 Consegna ed inizio dei lavori
– L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 129, 2° c. del D.P.R. 554/1999, non oltre 452 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
– E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 129, 1° e 4° c. del D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
– Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
– L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art.14 Termini per l'ultimazione dei lavori
– Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 161 (centosessantuno) naturali e consecutivi o dal minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
– Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
– Al fine di completare in tempo utile i lavori secondo i tempi contrattuali si può prevedere a discrezione della Stazione Appaltante il doppio turno di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e sindacali.
Art.15 Sospensioni e proroghe
– Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi dalle norme vigenti.
– Si applicano l'art. 133 del D.P.R. 554/1999 e gli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d'appalto.
– Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
– Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
• l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
2 Ai sensi dell’art.129, comma 2, del D.P.R. 554/1999
Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
• la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
• le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
– Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
– A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
– I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
– In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
– Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile delprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art.16 Penali in caso di ritardo
– Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad euro 1000,00 (Euromille/00 ) Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome
In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, se previsto dal crono programma presentato dall’offerente in sede di gara, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
– La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, 3° c.;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui sopra;
– La penale di cui al 2° c., lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
– Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
– L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
– L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art.17 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
– Entro giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. .
– Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
• qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
– I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'offerente in sede di gara e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al 2° c..
Solo nel caso in cui, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti
– In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 1° c. deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora, dopo la realizzazione delle predette lavorazioni, permangano le cause di indisponibilità si applica l'art. 133 del D.P.R. 554/1999.
Art.18 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
• l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
• le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art.19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art.20 Anticipazione
– Ai sensi dell'art. 5, 1° c., D.L. 28.3.1997, n. 79, conv., con mod., dalla L. 28.5.1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art.21 Pagamenti in acconto
– I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
– A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all'articolo 7, 2° c. del capitolato generale approvato con
D.M. 145/2000 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
– Entro i 453 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il
……………………" con l'indicazione della data.
– L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
– Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c..
– Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
– Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.
Art.22 Pagamenti a saldo
– Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
– Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° c..
– La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
– Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 28, 9° c., L. 109/1994, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
– La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
– Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art.23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
– In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 116 del D.P.R. 554/1999 ed agli artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000.
– Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
– Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M..
– Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
– E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della medesima Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art.24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
– Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, 3° c., per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
– Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art.25 Revisione prezzi
– E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c. del codice civile.
Per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni
– Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art.26 Cessione del corrispettivo di appalto
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l'art. 117 del Decreto legislativo n. 163/2006. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità all’Ente Appaltante, se organismo di diritto pubblico, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
L' Ente Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, con questo stipulato.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.27 Valutazione dei lavori a misura
– La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
– Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
– In particolare, la contabilizzazione è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale .
– In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
– Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
– Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
– La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, 3° c., del presente capitolato speciale.
– Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art.28 Valutazione dei lavori a corpo
– La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
– Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
– In particolare, la contabilizzazione è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
– La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
– Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
– La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
– L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art.29 Valutazione dei lavori a misura e a corpo
– La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
– La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.
– Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
– Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
– La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3) del presente Capitolato Speciale.
– Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
– La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
– Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
– La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
– La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
– Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art.30 Valutazione dei lavori in economia
– Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
– La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 153 del D.P.R. 554/1999.
– Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
–
–
Art.31 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
– Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE
Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e gli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 107 e 108 del DPR n. 554/99 secondo le specificazioni di seguito indicate.
Art.32 Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per l’importo di euro ( ) (all. );
o
– fidejussione assicurativa della Società n. in data per l’importo di euro
( ) (all. ).
La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Art.33 Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative
45.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
– fidejussione assicurativa della Società n. in data . (caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( )
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ).
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
45.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società n. in data per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ( ), che tiene indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
45.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ……………., l’appaltatore stipulerà, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società n. in data per l’importo di euro ( ), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
45.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale
L’appaltatore stipulerà dell’art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Società n. in data per l’importo di euro ( ), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.34 Variazione dei lavori
– L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli artt. 45, 8° c., 134 e 135 del D.P.R. 554/1999, dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006.
– Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
– Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
– Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
– Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
– Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art.35 Varianti per errori od omissioni progettuali
– Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
– In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
– Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
–
–
Art.36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
– Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3) del presente Capitolato.
– Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del D.P.R. 554/1999.
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.37 Norme di sicurezza generali
– I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
– L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
– L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
–
–
Art.38 Sicurezza sul luogo di lavoro
– L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
– L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, come mod. e int., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art.39 Piani di sicurezza
Per cantieri ai quali si applica il D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.: v. art. 3, 3° c.
– L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, come mod. e int..
– L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
• per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
– L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
– Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, punto primo, le proposte si intendono accolte.
– Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri giorni lavorativi nei casi di cui al 2° c.,
punto secondo, le proposte si intendono rigettate.
– Nei casi di cui al comma 2, punto primo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
– Nei casi di cui al comma 2, punto secondo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Per cantieri ai quali non si applica l'art. 3, 3° c., D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.: v. art.3, 3° c.
- E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori sensi del combinato disposto degli artt. 3, 4° c.-bis, e 5, 1° c.-bis, del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int..
Art.40 Piano operativo di sicurezza
– L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, 1°, 2° e 7° c., e gli adempimenti di cui all'art. 7, 1° c., lettera b), del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, come mod. e int., e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art. 4, 4° e 5° c. dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Per cantieri ai quali non si applica il D.Lgs. n. 494/1996, come mod. e int.: v. art. 3, 3° c.
– Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, previsto dall'art. 31, 1° c., lettera b), della L. 109/1994 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 4° c.-bis, e 5, 1° c.-bis, del D.Lgs. n. 494 del 1996, come mod. e int..
Per cantieri ai quali si applica il, D.Lgs. 494/ 1996, come mod. e int.
- Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'art. 4, 1° c., lettera a) e dall'art. 12, del D.Lgs. n. 494 del 1996, come mod. e int..
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Art.41 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
– L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, come mod. e int., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int
– I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
– L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
– I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
– Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.42 Subappalto
Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate.
Così come previsto dall'art. 118 c. 2 del del D. l.vo 163/06, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D. l.vo 163/06;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al punto n. 3) sopra citato ( " che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D. l.vo 163/06").
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni dell'art. 118 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 D. l.vo 163/06 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista all'appaltatore.
L’appaltatore è comunque, di fronte all’Amministrazione , il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art.43 Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalle disposizioni dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.
Art.44 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 4 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art.45 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
4 Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/1994 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’art. 132, del D.lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
– Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
– In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
– L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
– Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art.47 Presa in consegna dei lavori ultimati
– L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
– Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
– Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
– La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
– Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 NORME FINALI
Art.48 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 c.c.;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 49 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
Art. 50 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 51 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art.52 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplare del cartello indicatore, con le prescrizioni conformi al Programma PIU Europa così come recepite dalla Regione Campania.
Art.53 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro5, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo6 .
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art.54 Termini per il collaudo
– Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
– Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
– Xxxxx quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
– L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
– Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Opere di Urbanizzazione
CAPO 13 PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITÁ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO 14 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art.55 Prescrizioni sulle prove
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute dall’impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L’impresa ha l’obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell’impresa nei modi più atti a garantire l’autenticità. L’impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.
Art.56 Materiali e manufatti
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI
L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.
I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’umidità e se sciolto in silos.
Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO
La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.
La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.
Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.
Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici.
L’accettazione di miscugli naturali non vagliati è riservata alla direzione lavori purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantità di frazioni sottili.
PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA – SABBIA – ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale.
3°) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo | Classe | Portata |
Per carichi elevati in aree speciali | E 600 | t 60 |
Per strade a circolazione normale | D 400 | t 40 |
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti | C 250 | t 25 |
Per marciapiedi e parcheggi autovetture | B 125 | t 12,5 |
b) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito di X. Xxxxxxxx; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità.
MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche – ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:
Percentuale in peso del
Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici
3 | pollici | 100 – |
2 | pollici | 65 – 100 |
1 | pollice | 45 – 75 |
3/8 | pollice | 30 – 60 |
n. 4 | serie ASTM | 25 – 50 |
n. 10 | serie ASTM | 20 – 40 |
n. 40 | serie ASTM | 10 – 25 |
n. 200 | serie ASTM | 3 – 10 |
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.
La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare l’approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.
Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:
— Ip: 6%
— Limite di liquidità: 26%
— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
— Rigonfiabilità: 1% del volume.
Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO “Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità.
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.
La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.
b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.
c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.
d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7.
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da
vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.
Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.
e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.
Xxxxxxx senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.
DETRITO Dl CAVA O TOUT-VENANT Dl CAVA O Dl FRANTOIO
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
LEGANTI BITUMINOSI
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali stradali:
a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovrà inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%;
2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.
I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un campione di peso non inferiore a kg 1.
Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove prima dell’inizio della bitumatura.
ACRWin
b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
d) stabilità nel tempo, residuo xxxxxxx xx. 0,10 per 100 gr.;
e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
g) viscosità non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione.
c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l’impasto di pietrischetto preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.
La miscela dovrà essere effetuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a pié d’opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera finita.
COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.
b) Formazione del conglomerato bituminoso.
Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.
Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.
Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.
Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo xxxx. 80/100 per una percentuale in peso del 6%.
Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.
c) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.
Alla formazione del conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature.
CORDONATA IN FINTA PIETRA RETTA O CURVA
Saranno costituite da un’anima in conglomerato cementizio armato con quattro tondini in ferro longitudinale del ø6 e staffe trasversali del ø4. L’impasto sarà costituito da ghiaietto vagliato e lavato e pietrischetto di frantoio dello spessore fra mm 5 e mm 10 nella quantità di mc 0,800, di sabbia granita e lapillosa di fiume, esente da tracce di fango o altre impurità e q 5 di cemento 600. Le facce esterne saranno formate da una corteccia dello spessore di cm 2 dosato a q 5 di cemento bianco tipo 500 per mc di graniglia. Il tipo della graniglia sarà fissato dalla direzione lavori ed in ogni caso dovrà essere scelto in modo da riprodurre, imitandola, la pietra naturale.
Le cordonate saranno formate da elementi retti e curvi o comunque sagomati e avranno un’altezza minima di cm 22, una larghezza inferiore di cm 20 e superiore di cm 18 onde presentare una pedegala di cm 2, una lunghezza per quanto possibile uniforme di ml 1 per ogni elemento e con un minimo di ml 0,90 e un massimo di ml 1,10 con spigolo superiore esterno smussato.
Le facce viste dovranno essere accuratamente bocciardate con bocciarda mezzana.
ACRWin
Ogni singolo elemento dovrà essere costruito a perfetta regola d’arte per non presentare quindi alcun difetto. La direzione lavori si riserva la facoltà di non accettare quegli elementi che fossero comunque difettosi. In corrispondenza degli scarichi delle acque piovane, le cordonate saranno provviste di bocche di lupo della lunghezza di ml 0,60 e ben profilate.
Tutti gli obblighi e oneri sopraindicati sono compresi e compensati nel prezzo di elenco relativo alla fornitura e posa in opera di cordonate.
POZZETTI Dl RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI
Saranno in cemento armato del tipo triforo a più scomparti e con sifone interno, delle dimensioni specifiche alle relative voci di elenco prezzi.
La posizione ed il diametro dei fori per l’innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizioni d’impiego.
I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:
— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10————————————————mc 1.000
— Cemento———————————————————————————————kg 450
— Acqua————————————————————————————— Iitri 110 circa
— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantità che indicherà la direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.
L’armatura sarà eseguita con tondino da cm 6 e sarà costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una metà pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.
SEGNALETICA
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero lavori pubblici.
TUBI Dl CLORURO Dl POLIVINILE
I tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle norme U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la direzione dei lavori, prima dell’accettazione definitiva, ha facilità di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.
I tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7448-75, ed inoltre dovranno essere muniti del “marchio di conformità” l.l.P. n. 103 U.N.I. 312.
TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ)
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni l.l.P.
Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni l.l.P.
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità l.l.P.
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore.
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.
Le tubazioni dovranno avere le caratteristiche tecniche e di resistenza come indicato nell’Xxxxxx Xxxxxx.
TUBAZIONI PREFABBRICATE Dl CALCESTRUZZO
Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.
Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione e successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di almeno 2,5 kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cm2, misurata su provini cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.
La superficie interna dovrà essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di qualsiasi porosità.
L’impresa dichiarerà presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalità di manutenzione, presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta ritenga ciò necessario, dare il proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso l’Amministrazione. Tutta la fornitura dovrà corrispondere ai campioni depositati e dovrà presentare una stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.
Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo di cunetta di grès o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120° per quelli ovoidali.
I pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.
I tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come segue:
— Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 a mm 0,8 mc 1.000
— Acqua Iitri 100 circa
— Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx........................................................................................................... kg. 500
— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualità che indicherà la direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.
Saranno provvisti di battentatura all’estremità per l’unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente gli spessori minimi:
— Per il diametro interno di cm 15: spessore cm 2,5
— Per il diametro interno di cm 20: spessore cm 3
— Per il diametro interno di cm 30: spessore cm 3.5
— Per il diametro interno di cm 40: spessore cm 4
— Per il diametro interno di cm 50: spessore cm 4.5
— Per il diametro interno di cm 60: spessore cm 5
Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od altri difetti. Inoltre dovranno possedere, quando necessario, iI vano per l’innesto di fognoli del diametro inferiore.
TUBAZIONI Dl GRÈS
I materiali di grès devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature e di lavorazione accurata e con innesto a manicotto e bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona funzione nel loro interno, e la estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellature.
I pezzi battuti leggermente e con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, chimicamente immedesimato con la pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto dell’acido fluoridrico.
La massa interna deve essere uniforme, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non assorba più del 3,5% in peso. I tubi, provati isolatamente, debbono resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.
REQUISITI Dl RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI Dl ILLUMINAZIONE ALLE NORME VIGENTI
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi:
— alle prescrizioni delle autorità locali comprese quelle dei VV.FF.;
— alle prescrizioni ed indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica;
— alle prescrizioni e indicazioni della SIP;
— alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano).
CONDUTTORI
— Linee di cavo sotterraneo – Saranno in cavo multipolare con conduttori in rame; isolati in gomma butilica G5 e rivestimento esterno in pvc tipo G50R/4 tensione nominale EO/E=0,6/1KV tabella UNEL 35355-75. Tutti i cavi usati devono portare il contrassegno dell’lstituto italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) costituito da filo tessile posto sotto la guaina protettiva.
SOSTEGNI
— Per armature a proiezione laterale di tipo stradale – Si impiegheranno pali in acciaio rastremati del tipo “Dalmine” aperti alle estremità e di altezza totale di ml 8 fuori terra, con sbraccio da ml 2;
— per armature a proiezione circolare del tipo a lampione si impiegheranno pali in acciaio rastremati e di altezza ml 3,5 fuori terra.
LAMPADE
Si adotteranno:
a) lampade a vapori di mercurio a bulbo ellittico della potenza di 125W/220V, per armature stradali;
b) lampade a bulbo a vapori di mercurio da 80W/220V per lampioni.
REATTORI
a) Reattori rifasati a cos ø0,8 227 V con condensatore indipendente-accensione 15°.
CORPI ILLUMINANTI
Dovranno essere del tipo a fissaggio su sbraccio a pastorale, provenire da ditte di primarie case italiane ed estere, di riconosciute capacità tecniche, corredate di curve fotometriche relative, che la Direzione dei lavori si riserva di verificare.
TUBAZIONI PER RETE Dl ILLUMINAZIONE PUBBLICA
a) Per rete di illuminazione pubblica: tubo serie pesante in pvc tabella UNEL 37118 dei diametri previsti in progetto;
b) per rete utenze private ENEL: tubo in cls con giunto maschio/femmina.
CAPO 15 PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Art.57 Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro
TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e xxxxxx, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE RELATIVE – PROROGHE
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I’Amministrazione provvederà a porre a disposizione le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.
L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, I’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
SCAVI
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.
SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno, scavi per incassature d’opere d’arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.
S’intendono altresì come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle cunette dei fossi di guardia ecc.
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA
Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi.
Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.
L’impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.
RINTERRI
I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30–0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.
Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed
esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.
Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l’integrità.
I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.
RILEVATI
a) Materiall idonei
Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui idoneità giudicherà insindacabilmente la direzione lavori.
In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argil-
lose.
Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di massicciata esistente, per
la correzione di livellete, lavori questi che verranno pagati in base alle sezioni definitive del corpo stradale con il prezzo dei rilevati, saranno invece di norma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.
Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi caratteristiche pari a quelle del gruppo A1 della classificazione HRBAASHO e di composizione granulometrica adatta in funzione della loro specifica destinazione.
b) Modalità di esecuzione dei rilevati
I rilevati saranno costruiti a cordioli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere accuratamente costipati con i mezzi meccanici più idonei ad ottenere la loro massima densità.
I materiali migliori, sia provenienti da scavi d’obbligo sia provenienti da cave, dovranno di norma essere riservati per gli strati superiori dei rilevati.
Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I’impresa avrà l’avvertenza di riservare le terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione. Durante la costruzione dei rilevati sarà sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido smaltimento delle acque piovane.
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I’impresa sarà obbligata ad eseguire a tutte sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione stradale.
DEMOLIZIONE Dl MURATURE
Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire danneggiamenti a strutture o fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.
L’impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed alle cose.
MALTE CEMENTIZIE
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell’elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.
Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato.
I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO
Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dal X.X. 00 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal
D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.
Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo Vll.
I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo “325”, nel dosaggio che verrà di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovrà riferirsi al mc di xxxxxxxxxxxx costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sarà determinata in funzione delle caratteristiche dell’opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a piè d’opera, dovrà essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l’impresa dovrà essere fornita.
Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base di prove di impasto e dovrà risultare il più basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entità e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potrà autorizzare l’impasto a mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.
Sarà altresì ammesso l’impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l’Appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovrà uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la direzione lavori avrà comunque piena facoltà di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualità del legante e della granulometria degli inerti.
Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a contatto con l’impasto dovrà risultare il più possibile regolare.
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall’alto che possono provocare la separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d’acqua il calcestruzzo dovrà essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della vibrazione.
In linea generale I’impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.
Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.
I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico dell’impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l’irregolarità delle superfici, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.
Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che l’impresa dovrà sottoporre alla direzione lavori per l’approvazione entro il termine che sarà stato stabilito all’atto della consegna. In nessun caso si darà luogo all’esecuzione di dette opere se gli elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente depositati presso il competente ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici. L’accettazione da parte della direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo l’impresa delle responsabilità derivanti per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che l’Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sarà tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entità essi possano risultare.
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I’impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l’impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritto al Capitolo Vl, il direttore lavori visiterà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l’Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
I tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a x.xx 1,50 di cemento dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.
I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremità affacciate; I’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.
La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della tubazione producano rotture . Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere.
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.
I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.
I tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.
CAMERETTE
Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento tipo 325 dosato a x.xx 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con x.xx 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati su banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso, salvo contraria disposizione della direzione lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.
FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 20.
Se il materiale lo richiede per scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l’acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto per più di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in più o meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.
I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo Vll ed approvati dalla direzione lavori.
MASSICCIATA
Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in linea di massima nel precedente art. 47.
A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al passaggio del compressore.
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adopererà un’idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Xxxxxx.
Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d’argilla con idoneo scheletro Iitico. A tale fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Xxxxxxx.
Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati il cui savo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procederà al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatterà lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE
Per l’esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.
— Bitume: il bitume dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione accettata dalla direzione dei lavori.
— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.
A titolo di base e con le riserve già citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:
Tipo del vaglio Percentuale in peso di aggreg. pass. per il
vaglio a fianco segnato
1" | (mm 25,4) | 100 |
3/4" | (mm 19,1) | 85-100 |
1/2" | (mm 12,7) | 70- 90 |
3/8" | (mm 9,52) | 60- 80 |
n. 4 serie ASTM | (mm 4,76) | 40- 70 |
n. 10 serie ASTM | (mm 2,00) | 29- 50 |
n. 40 serie ASTM | (mm 0,47) | 15- 40 |
n. 80 serie ASTM | (mm 0,177) | 5- 25 |
n. 200 serie ASTM | (mm 0,074) | 3- 5 |
—Tenore del bitume:
Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso).
L’impresa è tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.
La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell’impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
— Strato di usura:
Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioè capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
2) elevatissima resistenza all’usura superficiale;
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) grandissima stabilità;
5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;
6) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.
Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell’elenco dei prezzi.
— Formazione e confezione degli impasti:
Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della direzione lavori siano di capacità proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare l’essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l’esatta costante composizione degli impasti.
Dal miscelatore l’impasto passerà in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.
Resta inteso che l’impresa è sempre soggetta all’obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori ufficiali.
L’impresa è inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della miscela.
Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudicherà opportuni.
Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e graniglia, che l’impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.
— Posa in opera degli impasti:
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l’avvertenza di evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc.
Immediatamente farà seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°.
Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di peso adeguato.
La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro, si procederà pure con passaggio in diagonale.
La superficie sarà priva di ondulazione; un’asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.
La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.
CORDONATE
Le cordonate in cemento armato per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m 0,60, con sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso l’interno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a x.xx 4,00 di cemento “425” per mc d'impasto).
Il piano superiore presenterà pendenza del 2% verso l’esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo; I’onere di tale getto, e così pure quello dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; è pure compreso in detti prezzi l’onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.
CADITOIE E CHIUSINI
a) Caditoie in calcestruzzo a bocca di lupo: saranno costituite con pietra lisciata cementizia e consteranno di un riquadro fisso con adeguata apertura per l’afflusso delle acque e di un chiusino che porterà al centro un anello di ferro giacente nell’apposito incavo.
b) Chiusini a caditoie in ghisa: saranno rispettivamente del tipo descritto all’art. 46 del presente Capitolato.
SEGNALETICA STRADALE
I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del codice della strada e del regolamento d’attuazione.
Il direttore dei lavori potrà impartire disposizioni sull’esecuzione dei lavori e l’ordine di precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in più volte, a seconda delle particolari esigenze varie, per esecuzioni anche di notte, senza che l’impresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente Capitolato.
La segnaletica orizzontale dovrà avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita mediante idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.
Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a x.xx 2,50/mc delle dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.
La lunghezza dell’incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra dovranno essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.
Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalità del sostegno stesso.
L’asse verticale del segnale dovrà essere parallelo e centrato con l’asse del sostegno metallico.
Il supporto metallico dovrà essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori.
Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d’arte e mantenuti dall’impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.
POZZETTI
— Per l’impianto di illuminazione pubblica saranno del tipo prefabbricato di cemento vibrato delle dimensioni minime di cm 40x40x60 dovranno avere fondo perdente a piastre di copertura in calcestruzzo armato del tipo asportabile e a tenuta se in sede marciapiede, altrimenti in ghisa se in sede stradale;
— Per l’impianto delle utenze private ENEL e rete telefonica SIP saranno delle stesse sopradette caratteristiche ma delle dimensioni di cm 60x60x120 con chiusino in acciaio zincato fornito dall’ENEL su richiesta dell’Appaltatore e in ghisa se in sede stradale e calcestruzzo se in sede marciapiede per la rete telefonica.
SOSTEGNI IN FERRO TUBOLARE DALMINE
I sostegni, in ferro tubolare Dalmine dovranno essere installati a perfetta regola d’arte in allineamento perfetto e a piombo e andranno posti solamente entro blocco di fondazione in calcestruzzo.
I pali in ferro posti entro blocchi di fondazione andranno entro tubo di cemento di ø adeguato al palo, fissati mediante sabbia umida ben costipata sigillando la parte superiore con un collare in malta di cemento dello spessore di cm 10.
Le profondità d’infissione dei pali saranno di volta in volta stabilite dalla direzione lavori a seconda della natura del terreno. I sostegni andranno posti per quanto possibile addossati al pozzetto.
La dosatura normale media sarà di 200 kg di cemento per mc 0,80 di ghiaia lavata mista a mc 0,40 di sabbia. È vietata nel modo più assoluto l’aggiunta di acqua durante l’assestamento nei casseri. In ogni caso il costipamento del conglomerato dovrà essere fatto con massima cura ed essere proseguito fino all’eliminazione di ogni vuoto e fino a quando in superficie si sarà formato un velo d’acqua . Le riprese dei getti dovranno essere possibilmente evitate. Nel caso che si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al velo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il pietrisco.
ARMATURE STRADALI - CORPI ILLUMINANTI E LORO POSA IN OPERA
Tutte le armature dovranno essere in fusione di alluminio con attacco ad innesto su sbraccio orizzontale se di tipo stradale altrimenti con attacco a innesto verticale per i lampioni.
Tutte dovranno essere provviste di ampio alloggio portareattori, rifasati e completamente stagne.
Tutte le parti metalliche dovranno essere colorite previo trattamento di fosfatizzazione o di anodizzazione per l’alluminio e tutte le viterie dovranno essere in ottone o acciao zincato.
TUBATURE PER CAVI ELETTRICI
Saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia di spessore minimo cm 5. Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da pozzetto a pozzetto in modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua. Le giunzioni fra i tubi e il collegamento dei tubi con i pozzetti saranno eseguite mediante adatte sigillature.
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER ARMATURE
Il collegamento tra i reattori e i bulbi fluorescenti dovrà essere eseguito con filo di rame isolato in Biplasto a 600 V, di sezione non inferiore a 1,5 mq curando particolarmente l’isolamento tra i conduttori e tra questi e la messa metallica. Gli equipaggiamenti saranno posti in opera comprensivi di tutti gli oneri di cui alla voce di tariffa.
I condensatori di rifasamento dovranno avere i seguenti valori:
— per lampade a bulbo fluorescente da 000 X 00 micro R;
— per lampade a bulbo fluorescente da 80 W 8 micro F.
I reattori dovranno in particolare avere il nucleo magnetico a due colonne con lamelle incrociate in lamiero siliceo spessore 0,5 m e cifra di perdita 2,5 W/kg. Gli avvolgimenti dovranno essere in filo di rame isolato con smalto sintetico e fra strato e strato dovrà essere interposta una carta dello spessore di mm 0,05; il corpo del reattore dovrà essere trattato con vernice polimerizzante; difeso da xxxxxxx metalliche areate e provvisto di alette di fissaggio. Le perdite dei reattori non dovranno essere superiori ai seguenti valori per un funzionamento con tensione normale in rete 220 V a frequenza 50 Hz.
— Per lampade a scarica in vapori di mercurio da 125 W 10 W.
Le prove per le perdite, verranno fatte prelevando a caso su ogni partita di 50 reattori, 6 reattori. Se il valore medio della prova rimarrà contenuto in una percentuale del +5% la partita verrà accettata, altrimenti tutta la partita verrà respinta.
MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
I paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm dal blocco e la sommità del paletto dovrà risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di campagna.
Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni traccia di ruggine vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del serraggio.
Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sarà eseguito con corda di rame nudo sez. 35 mq. infilata entro le tubazioni in pvc già occupate da cavo di linea.
In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra dei pali, il dispersore angolare e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verrà fatto con corda di rame di 35 mq uscente dal pozzetto attraverso un tubo flessibile ø 20 da sistemare durante il getto.
Il nodo dei tre capi dovrà essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna dimensione e ingrassata di vaselina.
GIUNZIONE DEI CAVI
L’esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro; qualora per qualsiasi causa ciò non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare accuratamente le fasi con nastro impermeabile onde evitare l’entrata di umidità nell’interno del cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne, I’Appaltatore deve chiudere provvisoriamente il cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti se trattasi di cavi di plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate sospensioni diurne ogni qualvolta vi sia dubbio sulla stabilità delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di cui sopra, sono comprese nei compensi dei prezzi allegati.
Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve ripristinare, con uno strato di
plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente impermeabile all’acqua.
CAPO 16 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art.58 Disposizioni generali
L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elemeni noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:
a) Movimenti di materie
La misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.
b) Tubazioni
Saranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.
c) Lavori in genere
Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.
Art.59 Valutazione delle varie categorie e mezzi d’opera
MOVIMENTI Dl MATERIE
a) Norme generali
I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.
Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).
Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.
Ove negli scavi e nei rilevati l’impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell’opera a proprio giudizio insindacabile.
Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per l’esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del materiale
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.
b) Norme di valutazione
La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto (xxxxxxx xxxxxxxx).
Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.
TUBAZIONI IN CEMENTO
Saranno valutate a ml sull’asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti e manufatti attraversati.
I prezzi relativi s’intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature prescritte dalla direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d’arte secondo altresì tutti gli oneri e soggezioni elencati relativamente agli scavi, in quanto validi nell’esecuzione della posa e giunzione delle condotte; nonché l’esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell’art. 54 e l’apposizione dei tappi terminali.
I prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi cementizi (diramazioni ed immissioni di curve, raccordi) saranno compensati con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.
POZZETTI
I pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a ml, come dai disegni di progetto o da disposizioni della direzione lavori.
I pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.
Nei rispettivi prezzi di elenco s’intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e casseforme per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di cassoni, i palchi provvisori di servizio e l’innalzamento dei materiali.
OPERE DIVERSE
a) Murature in genere
Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.
b) Riempimenti di pietrame a secco
Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà valutato a mc per il volume effettivo in opera.
c) Calcestruzzi di getto
Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sarà pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.
Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi, casseforme
e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e profondità.
d) Intonaci
Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.
e) Demolizioni
ACRWin
I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc.
f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura
I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.
Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d’opera, I’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed acque.
g) Lavori in ferro e ghisa
Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.
Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale dell’ingegnere.
h) Segnaletica orizzontale
Il lavoro verrà valutato come segue:
— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura, mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;
— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;
— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni, ad eccezione di:
1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;
2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;
3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.
i) Cavi sotterranei
Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l’asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell’allegato elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.
Nel prezzo è pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.
I) Sostegni
La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sarà valutata a numero. Nel prezzo delle singole voci è compreso l’onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti dall’Appaltatore o dall’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra sarà compresa nel prezzo della posta dei sostegni.
L’impresa è responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati.
m) Scatole e cassette di derivazione per scavi
Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di qualsiasi tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:
1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;
2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi, perni,
ecc.;
3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari per
collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione verrà fatta a numero posto in opera.
n) Armature ed equipaggiamenti elettrici
Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti è compreso e compensato:
1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada, portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell’interno dell’armatura a piè d’opera;
2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso illuminante sia a piè d’opera sia in opera;
3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per la posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.
o) Camerette
Le camerette d’ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di scorrimento del liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.
Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.
PRESTAZIONI Dl MANODOPERA IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.
Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applicherà il rialzo od il ribasso contrattuale.
MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l’incremento per spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:
— alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che l’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;
— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
— alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;
— alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venir rilevate dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori;
— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per l’esecuzione di lavori in economia diretta.
I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il rialzo od il ribasso contrattuale.
Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d’opera pronti per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
Opere a Verde
CAPO 17 PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITÁ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO 18 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 60 Materiali per la realizzazione del progetto
Materiali
1. Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal progetto e dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, l’appaltatore è tenuto a portare preventivamente a conoscenza della direzione lavori la provenienza dei diversi materiali, che dovrà essere da questa accettata.
Materiale vegetale
1. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate secondo le normative vigenti. L’Impresa dovrà dichiararne la provenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.
2. E’ comunque facoltà della direzione lavori di procedere, insieme all’appaltatore, a sopralluoghi presso i vivai di provenienza segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. E’ inoltre facoltà della direzione lavori scartare le piante arrivate in cantiere che non presentano i requisiti indicati nel progetto e negli allegati tecnici. A tal proposito, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla direzione lavori la data di arrivo in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima.
3. L’appaltatore dovrà avere cura di verificare che le piante siano state sottoposte in vivaio a tutte le lavorazioni necessarie. Dovrà inoltre controllare che le piante siano sane e non presentino alcun segno di attacco da parte di patogeni. Le piante, infine, non dovranno presentare deformazioni di alcun tipo e dovranno avere il portamento tipico della specie.
4. Ogni pianta, o gruppo omogeneo di piante, dovrà presentare apposito cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con indicato, in modo leggibile ed indelebile, il nome botanico (genere, specie) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti parte di un lotto di piante identiche).
5. In particolare, ogni singola pianta dovrà presentare le caratteristiche dimensionali e qualitative (forma e fittezza della chioma, numero e andamento delle ramificazioni ecc.) indicate negli allegati di progetto.
6. L’appaltatore dovrà avere cura affinché le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici (mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.).
7. In particolare, è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a causa del vento. In tal senso, il trasporto dovrebbe avvenire in automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente.
L’appaltatore dovrà controllare, prima dello scarico in cantiere, che le piante siano state accatastate a regola d’arte e che siano prive di danni. E’ importante porre rimedio immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature.
8. Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. In questo lasso di tempo, l’appaltatore dovrà avere cura di salvaguardare le piante dal disseccamento e dal surriscaldamento.
9. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra l’arrivo in cantiere delle piante e la loro messa a dimora sia molto lungo, l’appaltatore dovrà avere cura di sistemare le piante in un apposito “vivaio provvisorio”.
Alberi
1. Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora e dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi ecc.).
2. Il tronco e le branche degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinità nel punto d’innesto.
3. La chioma dovrà presentarsi ben ramificata e simmetrica, con una distribuzione delle branche omogenea ed equilibrata.
4. L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore al centimetro.
5. Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto specificato in progetto o dalla direzione lavori. Solo su specifica indicazione potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca e giovani.
6. Le dimensioni della zolla o del contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zolla si dovrà presentare senza crepe, con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d’imballo dovrà essere bio- degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi dimensioni) con una rete metallica anch’essa bio- degradabile.
7. Le caratteristiche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle seguenti definizioni:
a) altezza dell’albero: distanza che intercorre tra il colletto ed il punto più alto della chioma;
b) altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della
branca principale più vicina;
c) circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;
d) diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a 2/3 dell’altezza totale per tutti gli altri alberi;
e) caratteristiche di fornitura: a radice nuda, in zolla, in contenitore.
Arbusti e cespugli
1. Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato” e dovranno rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.
2. Anche per arbusti e cespugli l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
3. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo su specifica indicazione potranno essere fornite piante a radice nuda, ma solo se a foglia caduca, giovani e di limitate dimensioni.
Altre piante
1. In questo raggruppamento vengono incluse le piante: erbacee annuali, biennali, perenni; tappezzanti;
rampicanti, sarmentose e ricadenti; bulbose, tuberose, rizomatose; acquatiche e palustri.
2. Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore.
3. Per quanto riguarda le piante tappezzanti, l’appaltatore dovrà avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore copertura del terreno, che le radici delle piante si presentino ben sviluppate e vigorose.
4. Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante, l’appaltatore dovrà avere cura che queste siano adeguatamente protette durante la fase di trasporto e messa a dimora.
5. Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, l’appaltatore dovrà avere cura di verificare che bulbi, tuberi e rizomi siano freschi, turgidi e in stasi vegetativa. I rizomi, inoltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme sane.
6. Per quanto riguarda le piante acquatiche, l’appaltatore dovrà avere cura che vengano poste tutte le attenzioni del caso nel trasporto e nella conservazione in attesa della messa a dimora.
7. Tutto il materiale vegetale ascrivibile a questo raggruppamento dovrà rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.
Sementi
1. La semente utilizzata dovrà presentare le caratteristiche varietali richieste e dovrà essere fornita sempre nelle confezioni originali sigillate e munite della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). Sulla confezione dovranno essere riportate, secondo la normativa vigente, il grado di purezza, la germinabilità e le date di confezionamento e scadenza.
2. Se non utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale idoneo (fresco e privo di umidità).
Tappeti erbosi in strisce e zolle
1. Nel caso in cui per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto effetto), l’appaltatore dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie ecc.)
2. Prima di procedere alla fornitura, l’appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della direzione lavori campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l’appaltatore dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla direzione lavori.
Materiale agrario
1. Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
Terra di coltivo
1. Nel caso si rendesse necessario un apporto di terra di coltivo, l’appaltatore è tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificarne la qualità. Le analisi andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della direzione lavori, secondo le norme e procedure previste dalla Società Italiana della Scienza del Suolo.
2. L’apporto della terra di coltivo è comunque soggetto a preventiva accettazione della sua qualità da parte della direzione lavori.
3. La terra di coltivo apportata dovrà, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della direzione lavori, avere le seguenti caratteristiche:
reazione neutra (pH circa uguale a 7);
tessitura “franca”, con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla, tipica dei terreni di medio impasto, e con presenza non eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm), comunque non superiore al 20% del volume totale;
buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea; buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;
assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.); assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.
Substrato di coltivazione
1. Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora.
2. Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, l’utilizzazione di particolari “substrati di coltivazione” (terriccio di letame, sfagno, torba, compost ecc.), l’appaltatore è tenuto a verificarne la qualità e la provenienza, e il loro utilizzo è comunque soggetto a preventiva autorizzazione da parte della direzione lavori.
3. I substrati di cui al comma precedente possono venire utilizzati singolarmente oppure in miscela con altri o con terra di coltivo.
4. Nel caso vengano utilizzati substrati già confezionati, sulle confezioni dovrà essere indicata la composizione del prodotto, mentre nel caso vengano utilizzati substrati non confezionati, l’appaltatore dovrà effettuare a proprie spese le opportune analisi al fine di verificarne la qualità e la composizione.
5. In ogni caso, il substrato dovrà risultare esente da sostanze tossiche e agenti patogeni.
Fertilizzanti
1. I fertilizzanti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicati, a norma di legge, composizione e titolo.
2. Nel caso di impiego di letame, l’appaltatore è tenuto a fornire le opportune indicazioni di qualità e provenienza alla direzione lavori, onde acquisire da quest’ultima l’approvazione all’utilizzo.
3. E’ comunque facoltà della direzione lavori intervenire, in qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione, nelle scelte circa l’opportunità della concimazione e/o il tipo di fertilizzante da utilizzare.
Xxxxxxxxxx, correttivi e fitofarmaci
1. L’utilizzo di ammendanti (per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno), correttivi (per migliorare la reazione del terreno) e fitofarmaci (diserbanti, insetticidi ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione lavori.
2. I prodotti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate, a norma di legge, la provenienza, la composizione e la classe di tossicità (per i fitofarmaci).
Sistemi di ancoraggio
1. Nel caso di messa a dimora di alberi (o di arbusti di grandi dimensioni), questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo, per almeno due anni (tre nel caso di piante di grandi dimensioni).
2. I sistemi di ancoraggio sono diversi e possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta. In base a tali fattori, infatti, l’appaltatore dovrà scegliere il numero, l’altezze e il diametro (mai inferiore ai 5 cm) più appropriato dei tutori. E’, in ogni caso, sconsigliato l’utilizzo di un solo palo tutore per piante di dimensioni medio- grandi.
3. Il tutore deve essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuffa e antimarciume, per un’altezza di almeno 1
m. Allo stesso trattamento devono essere sottoposti i picchetti in legno che eventualmente verranno utilizzati.
4. In particolari situazioni e per particolari esigenze, la direzione lavori può richiedere l’utilizzo di appositi tiranti in sostituzione dei tutori.
5. Nell’operazione di “impianto” del tutore, l’appaltatore dovrà porre particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di danneggiamento alle zolle e agli apparati radicali. Di norma, il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondità di 30-50 cm, in funzione della specie e della dimensione della pianta.
6. I pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni legacci. Questi dovranno, comunque, consentire l’assestamento delle piante ed evitare “strozzature” del tronco. A tal fine, dovranno, una volta legati, presentare un certo grado di movimento e, comunque, essere realizzate con materiali opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al tronco, è sempre utile frapporre tra quest’ultimo e il legaccio un “cuscinetto” di opportuno materiale (es. stoffa, gomma ecc.).
Materiale pacciamante
1. Il materiale pacciamante dovrà essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la provenienza e la composizione.
2. L’utilizzo di materiale non confezionato è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della direzione lavori, alla quale l’appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualità e la provenienza.
3. Potrà comunque essere utilizzato il materiale derivante dalla eventuale “cippatura” dei rami effettuata in cantiere.
Approvvigionamento di acqua
1. La Stazione appaltante fornirà all’appaltatore l’acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste. L’appaltatore potrà, quindi, utilizzare gratuitamente l’acqua disponibile in sito (acquedotto pubblico o altra fonte).
2. Nel caso in cui l’acqua non fosse disponibile, l’appaltatore è tenuto a rifornirsi della quantità necessari con mezzi propri, e a proprie spese.
3. L’appaltatore, sia che si approvvigioni dal committente che con mezzi propri, è tenuto al controllo periodico della qualità dell’acqua.
4. E’ tenuto, inoltre, ad effettuare specifiche analisi, su richiesta esplicita della direzione lavori.
5. L’acqua utilizzata per l’irrigazione e l’innaffiamento dovrà essere esente da sostanze inquinanti e nocive, nonché risultare entro i limiti di tolleranza di “fitotossicità relativa”.
Art. 61 Descrizione dei lavori
Esame preliminare del sito
1. L’appaltatore è tenuto a presentare, congiuntamente all’offerta, dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, il sito oggetto del presente appalto e di avere accertato la fattibilità delle opere previste, in funzione anche delle particolari caratteristiche del luogo, delle specifiche lavorazioni richieste (es. movimenti di terra, disponibilità di acqua ecc.), della necessità di coordinare le opere oggetto dell’appalto con altri lavori connessi, a cui la Stazione appaltante ha dato corso.
Lavori preliminari
1. Prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni preliminari necessarie alla creazione delle condizioni ottimali del sito.
2. I suddetti lavori preliminari consistono, essenzialmente, in:
– allestimento del cantiere, con preparazione delle baracche e delle attrezzature necessarie;
– pulizia dell’area interessata dai lavori, al fine di eliminare tutti i rifiuti presenti che possono intralciare i lavori o che possono accidentalmente venire incorporati nel terreno, diminuendone la qualità;
– eliminazione delle essenze vegetali estranee al progetto, in accordo con la direzione lavori e secondo quanto indicato in progetto;
– messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le essenze vegetali indicate in progetto come da conservare;
– campionamento del terreno in vista della sua analisi al fine di conoscerne le caratteristiche, in termini di granulometria, reazione chimica e contenuto in sostanza organica.
3. L’appaltatore è comunque tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere il più possibile in ordine, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione man mano prodotti, nonché le attrezzature non più utilizzate.
Abbattimento di alberi esistenti
1. Nel caso il progetto prevedesse l’abbattimento di alberi o qualora questo fosse ordinato dalla direzione lavori per sopraggiunte esigenze, l’appaltatore è tenuto a prestare particolare attenzione affinché alberi e rami, nella caduta, non causino danno alcuno a cose e persone. A tale scopo, l’appaltatore è tenuto ad eliminare le branche e i rami dal tronco, prima di abbattere la pianta, e successivamente a “guidarla” nella sua caduta.
2. Il legname derivante dall’abbattimento di alberi verrà accatastato, secondo le indicazioni della direzione lavori, in un luogo idoneo. Nel caso le piante abbattute presentino malattie, l’appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico- sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente
3. Salvo specifica indicazione della direzione lavori, le ceppaie verranno rimosse e trasportate in idoneo luogo di smaltimento. Le ceppaie indicate per rimanere sul sito andranno tagliate rasente il terreno.
Salvaguardia della vegetazione esistente
1. L’appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie alla protezione, da qualsiasi tipo di danneggiamento (fisico, chimico, da stress ambientale), della vegetazione che il progetto, di cui al presente appalto, indica da conservare. Le piante da conservare devono essere specificatamente indicate nelle tavole di progetto e dovranno essere opportunamente contrassegnate, dall’appaltatore insieme alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori.
2. La direzione lavori ha facoltà di integrare, anche durante l’esecuzione dei lavori, l’elenco degli alberi da conservare, mediante comunicazione scritta cui l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi.
3. Qualora l’appaltatore si trovi a compiere lavori nelle vicinanze di alberi da salvaguardare, dovrà porre particolare attenzione a non danneggiarne l’apparato radicale, il tronco e la chioma.
4. Per quanto riguarda la protezione degli apparati radicali, normalmente non direttamente visibili a chi effettua le lavorazioni, l’appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi nelle vicinanze delle piante da salvaguardare. In particolare, gli scavi effettuati in un raggio di circa 1-1,5 m dal fusto dovranno, salvo diversa indicazione della direzione lavori, essere eseguiti manualmente, al fine di verificare la presenza e la localizzazione di grosse radici che, se danneggiate o eliminate, possono portare pericolose malattie per l’albero o problemi per la sua stabilità.
5. Per quanto riguarda la protezione dei fusti e delle chiome, andrà posta particolare attenzione ad evitare i danni meccanici derivanti dall’uso nelle vicinanze degli alberi da salvaguardare di macchine e attrezzi pesanti. A tale scopo, l’appaltatore è tenuto a coprire i tronchi in pericolo con apposite tavole in legno (dello spessore di almeno 2-3 cm), ad esso saldamente legate, e di altezza consona allo scopo. E’ consigliabile frapporre tra le tavole e il tronco un opportuno “cuscinetto” (formato ad esempio da vecchie gomme di autoveicoli).
6. Nel caso in cui, nonostante tutte le misure di cautela prese e l’attenzione posta nelle lavorazioni, qualche albero venisse danneggiato, l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione lavori. Questa provvederà a effettuare le opportune valutazioni e a predisporre le necessarie misure, alle quali l’appaltatore è tenuto a sottostare.
7. Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, l’appaltatore dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andrà di norma evitato il
calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle zone da salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o “potenzialmente inquinante” sulle stesse.
Delimitazione degli ambiti di intervento
1. Prima dell’esecuzione delle lavorazioni e della realizzazione delle opere previste, l’appaltatore dovrà, in base a quanto previsto dal progetto e a quanto eventualmente disposto dalla direzione lavori, provvedere a tracciare opportunamente sul terreno gli ambiti di intervento, individuando l’esatta posizione dei diversi elementi progettuali (elementi di arredo, impianti, essenze vegetali ecc.).
2. Tale tracciamento dovrà essere sottoposto al controllo della direzione lavori. Solo dopo il parere positivo espresso da quest’ultima, l’appaltatore potrà procedere con le lavorazioni previste.
3. A prescindere dall’accettazione del tracciamento da parte della direzione lavori, l’appaltatore rimane interamente responsabile della esatta corrispondenza della realizzazione con il progetto. Pertanto, salvo i casi di variante in corso d’opera ordinata per iscritto, l’appaltatore è tenuto a rifare, a proprie spese, le opere realizzate non rispondenti a quanto previsto nel progetto.
Lavorazione del terreno
1. Una volta completati i lavori preliminari, l’appaltatore è tenuto ad effettuare, anche in funzione del tipo di lavori e delle opere in progetto, una lavorazione generale del terreno allo scopo sia di portare alla luce ed eliminare materiale inerte e rifiuti di dimensioni incompatibili con il progetto nonché eventuali parti sotterranee di vegetazione infestante, sia di operare una prima movimentazione del terreno.
2. Alla lavorazione generale di cui al comma 1, potranno seguire altri interventi mirati al miglioramento delle caratteristiche chimiche e della struttura del terreno, in funzione sia del tipo di progetto che dei risultati di eventuali indagini e analisi svolte.
3. Il tipo e le caratteristiche delle lavorazioni del terreno andranno preventivamente concordate con la direzione lavori, e andranno effettuate secondo le norme della migliore tecnica agronomica, e comunque con il terreno al giusto grado di umidità.
Operazioni di scavo
1. Nel caso in cui il progetto preveda operazioni di scavo, l’appaltatore dovrà avere cura che queste siano effettuate in modo da non provocare frane e cedimenti di alcun tipo, in modo particolare se si interviene su terreni in pendenza, e di garantire il regolare deflusso delle acque.
2. L’appaltatore rimane, comunque, unico responsabile di eventuali danni arrecati durante le operazioni di scavo ed è, quindi, tenuto al ripristino della situazione originaria e al pagamento di eventuali danni.
3. I materiali derivanti dagli scavi e non reimpiegabili in cantiere, andranno allontanati e trasportati in aree idonee a cura e spese dell’appaltatore.
4. Sia nelle operazioni di scavo che in quelle di trasporto del materiale di risulta, l’appaltatore è tenuto ad utilizzare i mezzi più idonei.
Buche per la messa a dimora di alberi e arbusti
1. Le buche destinate ad alberi ed arbusti dovranno, salva diversa indicazione della direzione lavori, presentare dimensioni idonee ad ospitare la zolla e le radici della pianta e a creare un’opportuna area di terreno drenante, indicativamente con una larghezza doppia rispetto alla zolla e una profondità pari a circa 1 volta e mezza .
2. Nel caso di piantagione di alberi di grandi dimensioni, le buche dovranno essere preparate in modo da tener conto anche della eventuale necessità di apportare ulteriori strati di materiale drenante, sostanza organica ecc., e del fatto che, a causa del peso notevole, la pianta sarà soggetta ad un certo assestamento.
3. Nel caso di piantagione di piante a radice nuda, le dimensioni della buca dovranno essere tali da consentire la messa a dimora delle piante senza che gli apparati radicali vengano danneggiati.
4. Nella preparazione della buca dovrà essere posta particolare attenzione alla eventuale presenza di reti tecnologiche sotterranee. L’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la direzione lavori dell’eventuale ritrovamento nel sottosuolo di cavi e tubazioni e a concordare con essa l’eventuale spostamento della buca.
5. Nella preparazione della buca, l’appaltatore dovrà altresì porre particolare attenzione che non si verifichino fenomeni di ristagno in prossimità delle radici. In presenza di gravi fenomeni di ristagno, in accordo con la direzione lavori, l’appaltatore provvederà alla realizzazione delle più opportune opere di drenaggio.
Utilizzo della terra di coltivo
1. Nel caso in cui il terreno dell’area oggetto d’intervento non sia idoneo alla piantagione o alla semina, l’appaltatore, in accordo con la direzione lavori, dovrà apportare l’opportuna quantità di terra di coltivo necessaria alla creazione di uno strato di terreno sufficiente all’impianto del prato e al riempimento delle buche.
2. Il terreno rimosso e non più utilizzabile andrà allontanato dal cantiere.
Messa a dimora di alberi e arbusti
1. Prima della messa a dimora delle piante, l’appaltatore dovrà avere cura di riempire parzialmente le buche predisposte, in modo da creare, sul fondo delle stesse, uno strato di terreno soffice dello spessore adeguato (in funzione delle dimensioni della zolla o dell’apparato radicale), e comunque non inferiore ai 20 cm.
2. Nella messa a dimora delle piante, l’appaltatore dovrà aver cura di non danneggiare gli apparati radicali e di non modificarne il naturale portamento.
3. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti a radice nuda, l’appaltatore è tenuto a ringiovanire le radici, spuntando le loro estremità ed eliminando le parti danneggiate, e a “rivestirle” con un “impasto” di terra e sostanza organica coagulante (es. poltiglia bordolese) che costituisca uno strato sottile attorno alle radici, utile contro il disseccamento e per fornire i primi elementi nutritivi. Le radici andranno incorporate con terra sciolta, che andrà opportunamente pressata in modo che aderisca il più possibile alle radici stesse.
4. Nel caso della messa a dimora di alberi e arbusti con zolla, andranno praticati opportuni tagli sull’imballo, al livello del colletto, al fine di aprirlo sui lati, pur senza rimuoverlo (andranno eliminate solo eventuali legacci di metallo).
5. Sia per le piante fornite in zolla che per quelle fornite in contenitore, si dovrà porre particolare attenzione al fine di non rompere la zolla e di mantenerla sufficientemente umida e aderente alle radici.
6. Dopo il riempimento della buca, è importante compattare e livellare il terreno e subito irrigare, al fine di facilitarne l’ulteriore assestamento e la sua più completa adesione alle radici e alla zolla, nonché la ripresa della pianta.
7. Nei primi mesi dopo la messa a dimora delle piante, sarà necessario effettuare frequenti interventi di irrigazione, in funzione dell’epoca, dell’andamento pluviometrico, del tipo di terreno e della specie, e comunque secondo le norme di buona pratica agronomica e in accordo con la direzione lavori.
8. Al fine di aumentare l’efficienza delle irrigazioni e di meglio trattenere l’acqua piovana, è importante creare, alla base del tronco, una conca di irrigazione. In funzione del tipo di progetto e/o su indicazione della direzione lavori, può essere opportuno prevedere l’interramento di un tubo ad anello intorno all’apparato radicale (a opportuna distanza), con una estremità sporgente dal terreno in modo da agevolare l’operazione di irrigazione da parte del personale addetto.
9. Su eventuale indicazione della direzione lavori, l’appaltatore è tenuto a procedere ad interventi di potatura “pre- impianto” della chioma. La potatura ha lo scopo di eliminare eventuali rami secchi e spezzati oppure di facilitare l’attecchimento della pianta riducendone la chioma.
10. Sempre su eventuale indicazione della direzione lavori, l’appaltatore è tenuto a procedere ad interventi di fertilizzazione localizzata, ponendo particolare attenzione a non far venire a contatto il fertilizzante con le radici.
11. Si dovrà porre attenzione affinché le piante messe a dimora, una volta che il terreno si sarà assestato, non presentino radici scoperte o eccessivo interramento (oltre la quota del colletto).
12. Gli alberi e gli arbusti delle specie a foglia caduca forniti in zolla o in contenitore possono essere messi a dimora in qualsiasi periodo dell’anno, mentre quelli forniti a radice nuda andranno piantati durante il periodo di riposo vegetativo (dal tardo autunno all’inizio primavera).
Gli alberi e gli arbusti delle specie sempreverdi (forniti esclusivamente in zolla o contenitore) possono essere messi a dimora in qualsiasi periodo dell’anno, tranne nel periodo dei ricacci. E’ comunque buona norma evitare la messa a dimora delle essenze vegetali durante i mesi più caldi (luglio e agosto) e prevedere delle “cure particolari” per quelle messe a dimora a stagione avanzata. Infine, è da evitare, in ogni caso, la messa a dimora delle piante in periodi di gelo e neve e in presenza di suolo impregnato d’acqua.
13. Successivamente alla prima irrigazione, l’appaltatore avrà cura, salvo diversa indicazione della direzione lavori, di distribuire ai piedi degli alberi uno strato di materiale pacciamante dello spessore di circa 7-10 cm, allo scopo di ridurre l’evaporazione e di evitare lo sviluppo di vegetazione infestante. La pacciamatura dovrà essere mantenuta per le successive due stagioni vegetative.
14. Nel caso di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, questi dovranno essere opportunamente ancorati al suolo.
15. L’appaltatore rimane comunque responsabile degli eventuali danni causati da animali domestici e selvatici e dal passaggio di persone o automezzi. In tal senso dovrà, a sua cura e spese, provvedere all’esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la vegetazione messa a dimora fino alla consegna. Le misure adottate, di concerto con la direzione lavori, dovranno comunque essere conformi all’articolo del presente Capitolato speciale.
Messa a dimora e semina di piante erbacee
1. Nel caso della messa a dimora di singole piantine, l’appaltatore potrà realizzare le buche al momento dell’impianto, tenendo conto delle dimensioni del pane di terra con cui vengono fornite. Nel caso venissero fornite in contenitore bio- degradabile, potranno essere messe a dimora con lo stesso.
2. Le buche andranno riempite con terra di coltivo che successivamente verrà pressata adeguatamente. Infine, se previsto dal progetto, verrà realizzato uno strato pacciamante.
3. Sia per la messa a dimora che per la semina di piante erbacee, l’appaltatore è tenuto al pieno rispetto di tutte le indicazioni (specie da utilizzare, epoca di impianto/semina, profondità della buca/di semina, quantità di seme, concimazioni ecc.) contenuto nel progetto. Qualora queste siano troppo generiche, l’appaltatore è tenuto a prendere i necessari accordi con la direzione lavori.
Formazione del prato
1. Con la formazione del prato, l’appaltatore si assume l’onere di eseguire tutte le operazione necessarie alla creazione del tappeto erboso: preparazione del terreno, concimazione, semina, irrigazione, controllo delle infestanti.
2. L’appaltatore, in accordo con la direzione lavori, è tenuto ad effettuare la semina del prato solo successivamente alla piantagione delle essenze arboree ed arbustive previste in progetto, nonché dopo la realizzazione degli impianti e delle attrezzature previste.
3. Oltre alla lavorazione generale del terreno di cui al precedente, prima della semina del prato l’appaltatore è tenuto ad effettuare, in accordo con la direzione lavori, tutte le lavorazioni del terreno (fresatura, rullatura ecc.) che si rendano necessarie in funzione della natura del suolo, al fine di ottenere un buon letto di semina. Allo stesso scopo dovrà porre particolare attenzione ad eliminare tutti i materiali estranei presenti nel terreno che possano influire negativamente con la buona riuscita del prato.
4. Contemporaneamente a tali lavorazioni, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e del periodo della lavorazione, nonché in accordo con la direzione lavori, sarà possibile provvedere ad una concimazione del terreno con opportuni elementi fertilizzanti.
5. Sarà inoltre cura dell’appaltatore, durante tali lavorazioni, provvedere a fornire al terreno l’opportuna sistemazione, in funzione del tipo di suolo, al fine di rendere efficiente lo smaltimento dell’acqua meteorica in eccesso.
6. L’epoca della semina, salvo diversa indicazione della direzione lavori, sarà l’inizio della primavera o l’inizio dell’autunno. Andranno comunque evitati sia i periodi eccessivamente caldi sia quelli troppo piovosi.
7. La semina sarà effettuata con le attrezzature più idonee, in funzione della tecnologia disponibile e della dimensione dell’area da seminare. La semina con macchine seminatrici dovrà essere effettuata alla profondità più idonea in relazione al miscuglio (di norma 1,5 – 2,5 cm). La semina manuale (da eseguirsi solo in presenza di piccole superfici) dovrà essere effettuata con la tecnica più idonea ad ottenere una buona uniformità. La composizione del miscuglio e le dosi di seme impiegati dovranno essere quelle precisate in progetto e dovranno essere comunque preventivamente accettate dalla direzione lavori.
8. Successivamente alla semina, l’appaltatore avrà cura di effettuare una leggera erpicatura, una rullatura e un’irrigazione. Successivamente, al fine di facilitare la germinazione, provvederà a frequenti irrigazioni con bassi volumi di adacquamento, avendo cura di non irrigare nelle ore più calde.
9. La formazione del prato sarà considerata andata a buon fine se, successivamente al primo taglio dell’erba, l’area in oggetto si presenterà con un prato fitto, uniforme e regolare, privo di malattie, composto dalle specie previste, e con una percentuale di sassi e infestanti inferiore a quella consentita dal progetto. Il terreno, inoltre, non dovrà presentare avvallamenti di alcun genere.
10. L’appaltatore dovrà provvedere a delimitare le zone seminate in modo da evitare il passaggio di persone e macchine al fine di non ostacolare la buona riuscita del prato.
11. La formazione di manti erbosi con zolle precoltivate comprende tutti i lavori di preparazione agraria del substrato d’impianto, la messa a dimora delle zolle erbose e le lavorazioni successive, compresa l’irrigazione, che ne favoriscano l’attecchimento, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche adeguatamente fissate al suolo come da prescrizione di progetto o da indicazioni della direzione lavori.
CAPO 19 MANUTENZIONE DELLE OPERE NEL PERIODO DI GARANZIA
Art.62 Periodo di garanzia sulle opere a verde realizzate
1. Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno successo solo al termine del “periodo di garanzia”.
2. Tale “periodo di garanzia”, misurato a partire dalla fine dei lavori previsti dal progetto, avrà la durata necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e l’attecchimento delle essenze vegetali piantate e/o seminate, e comunque non inferiore a ventiquattro mesi. L’appaltatore si impegna a dare una garanzia di attecchimento del 100% su tutte le piante.
3. Durante tale “periodo di garanzia”, l’appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione utili per conservare le opere a verde nello stato migliore, come meglio specificato nel successivo articolo.
4. Nel caso di alberi o arbusti, sarà necessario verificare che le piante siano sane e in buono stato vegetativo, trascorsi
…… giorni dalla ripresa vegetativa nell’anno seguente la piantagione (per le piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l’impianto (per le piante fornite in zolla).
5. Nel caso del prato, bisognerà attendere il primo taglio dell’erba.
6. Nel caso di piante erbacee, l’attecchimento si riterrà avvenuto quando tutta la superficie oggetto di intervento risulterà coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie botanica seminata.
7. La fine del periodo di garanzia verrà certificato dalla direzione lavori con un apposito verbale.
Art. 63 Manutenzione durante il periodo di garanzia
1. Durante il periodo di garanzia l’appaltatore è tenuto ed effettuare, sulle opere realizzate, le operazioni di manutenzione specificate nei successivi commi del presente articolo.
ACRWin
2. L’appaltatore è tenuto ad irrigare le piante messe a dimora e/o seminate secondo un programma di irrigazione definito in accordo con la direzione lavori, e comunque ogniqualvolta le piante necessitino di acqua. Il volume di adacquamento e la frequenza delle irrigazioni saranno determinati in funzione della specie, del tipo di terreno e dell’andamento climatico. Nel caso siano state realizzate delle conche d’irrigazione, l’appaltatore è tenuto a ripristinarne, qualora se ne presenti la necessità, la funzionalità.
3. L’appaltatore è tenuto ad effettuare le concimazioni necessarie secondo un programma definito in accordo con la direzione lavori, a cui rimane, comunque, la facoltà di richiedere interventi specifici ritenuti necessari.
4. L’appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie al contenimento della vegetazione infestante e delle malattie delle piante. Qualora se ne presentasse la necessità, l’appaltatore è tenuto a ripristinare lo strato di materiale pacciamante. Gli interventi di controllo delle malattie devono essere preventivamente concordati con la direzione lavori.
5. Nel caso dei prati, il controllo delle infestanti verrà effettuato adottando le tecniche meno impattanti sull’ambiente e solo se necessario. L’eventuale utilizzo di diserbanti dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione lavori.
6. L’appaltatore è tenuto a eliminare gli eventuali polloni e succhioni presenti sulle piante messe a dimora. Solo su specifica indicazione della direzione lavori, l’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare le opportune operazioni di potatura (di “rimonda” o di “formazione”).
7. Nel caso che alcune delle piante messe a dimora dovessero morire, l’appaltatore dovrà sostituirle, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con la stagione e le condizioni climatiche, con piante uguali. Per le piante sostituite, il periodo di garanzia verrà considerato a partire dal loro impianto.
8. L’appaltatore dovrà monitorare l’efficacia delle misure di ancoraggio adottate in sede di impianto e, se del caso, provvedere alla sostituzione e/o adattamento di tutori, ancoraggi e legacci.
9. Nel caso che anche dopo il secondo taglio il prato non si presentasse nelle condizioni ritenute idonee, l’appaltatore dovrà procedere al suo ripristino, tenendo nella debita considerazione le cause del mancato attecchimento.
10. L’appaltatore è tenuto ad allontanare, secondo le indicazioni della direzione lavori, il materiale di risulta delle operazioni di manutenzione e lasciare l’area pulita.
Art. 64 Potatura
1. Nel caso fossero richiesti interventi di potatura, l’appaltatore dovrà porre particolare cura affinché l’operazione venga eseguita da personale esperto e nel rispetto delle caratteristiche delle singole piante.
2. Salvo diversa specifica disposizione da parte della direzione lavori, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
– non effettuare tagli “a filo tronco”, ma rispettare la zona del “collare” alla base del ramo;
– eseguire i tagli sui rami di piccolo diametro (massimo 7-8 cm);
– mantenere una copertura di almeno il 50% dei rami, distribuita in modo regolare;
– non eliminare più del 30% delle gemme;
– effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale.
3. Nel caso fosse necessario procedere al taglio di rami di grosse dimensioni, l’appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni di cui all’articolo 62 (abbattimento degli alberi esistenti) del presente Capitolato speciale.
Opere Edili
CAPO 20 PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITÁ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO 21 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Materie prime
Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua - L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.
b) Calci aeree. - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
Le calci aeree si dividono in:
1) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;
2) calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica.
3) calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.
Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CALCI AEREE | Contenuto in CaO + MgO | Contenuto in umidità | Contenuto in carboni e impurità | |
Calce grassa in zolle | 94% | |||
Calce magra in zolle | 94% | |||
Calce idrata in polvere | Fiore di calce | 91% | 3% | 6% |
Calce idrata da costruzione | 82% | 3% | 6% |
e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE | Rendimento in grassello | Residuo al vaglio da 900 maglie /cmq | Residuo al vaglio da 4900 maglie/cmq | Prova di stabilità di volume |
Calce grassa in zolle | 2,5 mc./tonn. |
Calce magra in zolle | 1,5 mc./tonn. | |||
Calce idrata in polvere | fiore di calce | 1% | 5% | sì |
calce da costruzione | 2% | 15% | sì |
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
c) Calci idrauliche e cementi.
Le calci idrauliche si dividono in:
1) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
2, 3 calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
4)calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
5 calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI IDRAULICHE | Perdita al fuoco | contenuto in MgO | Contenuto in carbonati | Rapporto di costituzione | Contenuto in Mno | Residuo insolubile |
Calce idraulica naturale in zolle | 10% | 5% | 10% | |||
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% | ||||
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere | 5% | 10% | ||||
Calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere | 5% | 10% | 1,5% | |||
Calce idraulica artificiale siderurgica in polvere | 5% | 5% | 5% | 2,5% |
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI IDRAULICHE IN POLVERE | Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10% | Prova di stabilità del volume | |
Resistenza a trazione dopo 28 giorni di stagionatura | Resistenza a compressione dopo 28 giorni di stagionatura | ||
Calce idraulica naturale o | 5 Kg/cmq | 10 Kg/cmq | sì |
artificiale in polvere | |||
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
Calce idraulica artificiale pozzolanica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
Calce idraulica artificiale siderurgica | 10 Kg/cmq | 100 Kg/cmq | sì |
È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave.
Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
inizio presa: non prima di un’ora termine presa: non dopo 48 ore
I cementi si dividono in:
A. - Cementi:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
C. - Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi:
1) a lenta presa;
2) a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18, un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi saggiati su malta normale, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | Resistenza a flessione: | Resistenza a compressione | |||||||
Dopo 24 ore Kg/cm2 | Dopo 3 giorni Kg/cm2 | Dopo 7 giorni Kg/cm2 | Dopo 28 giorni Kg/cm2 | Dopo 24 ore Kg/cm2 | Dopo 3 giorni Kg/cm2 | Dopo 7 giorni Kg/cm2 | Dopo 28 giorni Kg/cm2 | Dopo 90 giorni Kg/cm2 |
Normale | - | - | 40 | 60 | - | - | 175 | 325 | - |
Ad alta resistenza | - | 40 | 60 | 70 | - | 175 | 325 | 425 | - |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | 40 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
CEMENTO ALLUMINOSO | 175 | 60 | - | 80 | 175 | 325 | - | 525 | - |
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 350 |
I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA E CEMENTI PER SBARRAMENTI DI TENUTA | Perdi -ta al fuoc o | Residu o insolu- bile | Conte - nuto di SO3 | conte- nuto di MgO | risultato positivo del saggio di pozzolanicità | contenut o di zolfo da solfuri | conte -nuto di Al2O3 | |
Portland | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
Ad alta resistenza | <5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 4 | --- | --- | --- | |
Pozzolanico | Normale | < 7 | < 16 | < 3,5 | < 3 * | Sì | --- | --- |
Ad alta resistenza | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 7 | < 16 | < 4 | < 3 * | Sì | --- | --- | |
D’altoforno | Normale | < 5 | < 3 | < 3,5 | < 7** | --- | < 2 | --- |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 4 | < 7** | --- | < 2 | --- | |
CEMENTO ALLUMINOSO | Normale | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 |
Ad alta resistenza | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
Ad alta resistenza e rapido indurimento | < 5 | < 3 | < 3 | < 3 | --- | < 2 | < 35 | |
AGGLOMERATO CEMENTIZIO | --- | --- | < 3,5 | < 4 | --- | --- | --- |
[*] Solubile in HC1
[**] È ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland.
I cementi d’altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
INIZIO PRESA | TERMINE PRESA | |
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA | non prima di 30 minuti | non dopo 12 ore |
CEMENTO ALLUMINOSO | non prima di 30 minuti | non dopo 10 ore |
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA | non prima di 45 minuti | non dopo 12 ore |
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA | almeno un minuto | al più 30 minuti |
ENV 197/1 | Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e d.m. attuativi) |
Cemento Portland (CEM I) | Cemento Portland |
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M) | |
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C) | Cemento d'altoforno |
Cemento Portland composito (CEM II/B-S) | |
Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) | Cemento pozzolanico |
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q) | |
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W) | |
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T) | |
Cemento Portland composito (CEM II/B-M) | Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] Cemento Portland [*] |
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) | Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] |
[*] In funzione della composizione del cemento.
Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni. I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c) alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a) la qualità del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantità d’acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità.
d) Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%.
Resistenza a trazione (su malta normale) dopo 28 gg.: | Resistenza a pressione (su malta normale) dopo 28 gg.: | Composizione della malta normale | |
POZZOLAN E ENERGICHE | 5 Kg/cm2 | 25 Kg/cm2 | - tre parti in peso del materiale da provare - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. |
POZZOLAN E DI DEBOLE ENERGIA | 3 Kg/cm2 | 12 Kg/cm2 | - tre parti in peso di pozzolana - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30. |
La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare mm 5.
e) Gesso. - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità.
L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
I gessi si dividono in:
TIPO | DUREZZA MASSIMA | RESISTENZA ALLA TRAZIONE (dopo tre giorni) | RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (dopo tre giorni) |
Gesso comune | 60% di acqua in volume | 15 kg/cm2 | |
Gesso da stucco | 60% di acqua in volume | 20 kg/cm2 | 40 kg/cm2 |
Gesso da forma (scagliola) | 70% di acqua in volume | 20 kg/cm2 | 40 kg/cm2 |
Inerti normali e speciali (sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, polistirene, argilla espansa)
Inerti ed aggregati - In base al d.m. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia – La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
ACRWin
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela | Luce netta (in mm) | Residuo cumulativo (percentuale in peso) |
2,00 UNI 2331 | 2,00 | 0 |
1,70 UNI 2331 | 1,70 | 5 ± 5 |
1,00 UNI 2331 | 1,00 | 33 ± 5 |
0,50 UNI 2331 | 0,50 | 67 ± 5 |
0,15 UNI 2331 | 0,15 | 88 ± 5 |
0,08 UNI 2331 | 0,08 | 98 ± 2 |
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
– di 4 cm se si tratta di volti di getto;
– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.
Pomice - La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei.
Il peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3.
Perlite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile.
Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.
Vermiculite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d’impurità e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile.
ACRWin
Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a seconda della granulometria.
f) Polistirene espanso - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da muffe, batteri, insetti e resistere all’invecchiamento.
Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda della granulometria.
g) Argilla espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna.
In base alla circolare n. 252 XX.XX./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede:
- nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;
- nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra indicato.
Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare sull’acqua senza assorbirla.
Il peso specifico dell’argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della granulometria.
Pietre naturali e marmi
a) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti alle malte.
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente friabile.
L’ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.
b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:
a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;
b) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
c) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;
d) a grana xxxx, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.
c) Marmi. - I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall’opera stessa, con congiunzioni
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senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.
Pietre artificiali
La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che s’intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.
Il nucleo sarà dosato con almeno q. 3,5 di cemento Portland per ogni m3 di impasto e con almeno q. 4 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore di cm 2 almeno, da impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare.
Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare struttura identica per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sarà gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste ultime saranno poi ricavate asportando materia per mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.
I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell’armatura dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi.
La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi le seguenti condizioni:
– inalterabilità agli agenti atmosferici;
– resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm2 dopo 28 giorni;
– le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.
La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra naturale da imitare.
Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, oltre che a soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, terse e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.
Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.
Materiali ferrosi e metalli vari
a) Materiali ferrosi. — I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Essi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Ferro. — Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità.
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di ruggine,
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deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Xxxxxxx trafilato o dolce laminato. — Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Xxxxxxx fuso in getto. — L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Acciaio da cemento armato normale. viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l’impiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche.
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Acciaio da cemento armato precompresso. — Le prescrizioni del d.m. 9 gennaio 1996 si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:
Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il diametro nominale.
Ghisa. — La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sarà grigia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose.
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo | Classe | Portata | |
Per carichi elevati in aree speciali Per strade a circolazione normale Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti Per marciapiedi e parcheggi autovetture | E 600 D 400 C 250 B 125 | t 60 t 40 t 25 t 12,5 |
Trafilati, profilati, laminati. — Xxxxxx presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
a) per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm², limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento.
Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
b) per l’acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite di snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
c) per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm², limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.
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b) Metalli vari. — Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.
Possono essere individuate quattro categorie di legname:
Caratteristiche | 1a categoria | 2a categoria | 3a categoria |
Tipo di legname | Assolutamente sano | Sano | Sano |
Alterazioni cromatiche | Immune | Lievi | Tollerate |
Perforazioni provocate da insetti o funghi | Immune | Immune | Immune |
Tasche di resina | Escluse | Max spessore mm 3 | |
Canastro | Escluso | Escluso | |
Cipollature | Escluse | Escluse | Escluse |
Lesioni | Escluse | Escluse | Escluse |
Fibratura | Regolare | Regolare | Regolare |
Deviazione massima delle fibre ri- spetto all’asse longitudinale del pezzo | 1/15 (pari al 6,7%) | 1/8 (pari al 12,5%) | 1/5 (pari al 20%) |
Nodi | Aderenti | Aderenti | Aderenti per almeno 2/3 |
Diametro | Max 1/5 della di- mensione minima di sezione e in ogni caso max cm 5 | Max 1/3 della di- mensione minima di sezione e in ogni caso max cm 7 | Max 1/2 della di- mensione minima di sezione |
Frequenza dei nodi in cm 15 di lunghezza della zona più nodosa | La somma dei diametri dei vari nodi non deve oltrepassare i 2/5 della larghezza di sezione | La somma dei diametri dei vari nodi non deve oltrepassare i 2/3 della larghezza di sezione | La somma dei diametri dei vari nodi non deve oltrepassare i ¾ della larghezza di sezione |
Fessurazioni alle estremità | Assenti | Lievi | Tollerate |
Xxxxxx nel caso di segati a spigolo vivo | Assenti | Max 1/20 della di- mensione che ne è affetta | Xxx 1/10 della di- mensione che ne è affetta |
– 4a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti): tolleranza di guasti, difetti, alterazioni e smussi superanti i limiti della 3a categoria.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.
Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla sega.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun punto del palo. Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la sezione a metà altezza; per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo punto di mezzo.
Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio che al legno lamellare, trattati e non, articolata in:
– determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione;
– determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno);
– verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta più sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
a) Olio di xxxx xxxxx. - L’olio di xxxx xxxxx sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all’1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina). - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) Bianco di zinco. - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1% di altre impurità; l’umidità non deve superare il 3%.
e) Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l’alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.).
f) Latte di calce. - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
g) Colori all’acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
h) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell’essenza di trementina.
Materiali diversi
a) Asfalto naturale. - L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg.
b) Bitume asfaltico. - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.
c) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colorati. - I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:
Tipo | Indice di penetrazion e | Penetrazion e a 25° C dmm. | Punto di rammollime nto °C | Punto d'infiammabil ità (Cleveland) °C | Solubrità in cloruro di carbonio % | Volatilità a 136°C per 5 ore % | Penetrazione a 25°C del residuo della prova di volatilità % del bitume originario |
0 | (minimo) 0 | (minimo) 40 | (minimo) 55 | (minimo) 230 | (minimo) 99,5 | (minimo) 0,3 | (minimo) 75 |
15 | +1,5 | 35 | 65 | 230 | 99,5 | 0,3 | 75 |
25 | +2,5 | 20 | 80 | 230 | 99,5 | 0,3 | 75 |
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall’UNI.
d) Cartefeltro. - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti.
Tipo | Peso a m2 G | Contenuto di: | Residuo ceneri % | Umidità % | Potere di assorbimento in olio di antracene % | Carico di rottura a trazione nel senso longitudinale delle fibre su striscia di 15 x 180 mm2/kg | |
Lana % | Cotone, juta e altre fibre tessili naturali % | ||||||
224 | 224-12 | 10 | 55 | 10 | 9 | 160 | 2,800 |
333 | 333-16 | 12 | 55 | 10 | 9 | 160 | 4,000 |
450 | 450-25 | 15 | 55 | 10 | 9 | 160 | 4,700 |
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
e) Cartonfeltro bitumato cilindrato. - È costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a temperatura controllata.
Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO | CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI: | PESO A M2 DEL CARTONFELTRO g | |
Cartonfeltro tipo | Contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a m2 g | ||
224 | 224 | 233 | 450 |
333 | 333 | 348 | 670 |
450 | 450 | 467 | 900 |
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia come in particolare l’UNI.
f) Cartonfeltro bitumato ricoperto. - È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima, talco, ecc.
Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO | CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI: | PESO A M2 DEL CARTONFELTRO G | |
Cartonfeltro tipo | Contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a m2 g | ||
224 | 224 | 660 | 1100 |
333 | 333 | 875 | 1420 |
450 | 450 | 1200 | 1850 |
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità.
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate da organi competenti in materia ed in particolare dall’UNI.
g) Vetri e cristalli. - I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
h) Materiali ceramici. - I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.
Art. XV Semilavorati Laterizi
Si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla, contenente quantità variabili di
sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;
asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:
a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per pavimentazione, ecc.;
b) materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
c) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.
I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3).
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 140 kg/cm2.
I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale presunta.
I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l’intera fornitura.
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Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori.
Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di spessore.
Malte, calcestruzzi e conglomerati
In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2°C. L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla norma UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Xxxxx spenta in pasta | 0,25/0,40 |
Sabbia b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). | 0,85/1,00 |
Xxxxx spenta in pasta | 0,20/0,40 |
Sabbia c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura). | 0,90/1,00 |
Xxxxx spenta in pasta | t 0,35/0,4 |
Sabbia vagliata d) Malta grossa di pozzolana. | 0,800 |
Xxxxx spenta in pasta | 0,22 |
Pozzolana grezza e) Malta mezzana di pozzolana. | 1,10 |
Xxxxx spenta in pasta | 0,25 |
Pozzolana vagliata f) Malta fina di pozzolana. | 1,10 |
Xxxxx spenta in pasta | 0,28 |
g) Malta idraulica. Calce idraulica | da 3 a 5 |
Sabbia | 0,90 |
h) Malta bastarda. | |
Malta di cui alle lettere a), b), g) | 1,00 |
Aggiornamento cementizio a lenta presa | 1,50 |
i) Malta cementizia forte. |
m3 m3
m3 m3
m3 m3
m3 m3
m3 m3
m3
q m3
m3 q
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q
Sabbia 1,00 m3
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q
Sabbia 1,00 m3
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q
Sabbia 1,00 m3
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta 0,45 m3
Polvere di marmo 0,90 m3
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune 0,15 m3
Pozzolana 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica da 1,5 a 3 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
Cemento da 1,5 a 2,5 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento da 3 a 3,5 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al d.m. 3 giugno 1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:
– da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;
– da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÀ | PALETTA MESCOLATRICE giri/minuto | MOVIMENTO PLANETARIO giri/minuto |
Bassa | 140 ± 5 | 65 ± 5 |
Alta | 285 ± 10 | 125 ± 10 |
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
– si versa l’acqua nel recipiente;
– si aggiunge il legante;
– si avvia il miscelatore a bassa velocità;
– dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi;
– si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
– si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;
– si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Materiali per pavimentazioni
a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione e resistenti a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.
TIPO DI MATERIALE | SPESSORE COMPLESSIVO | SPESSORE STRATO SUPERFICIALE | MATERIALI COSTITUENTI LO SPESSORE SUPERFICIALE |
Mattonelle | almeno mm 25 | almeno mm 7 | cemento colorato |
Marmette | almeno mm 25 | almeno mm 7 | impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo |
Pietrini di cemento | almeno mm 30 | almeno mm 8 | cemento (la superficie sarà liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno prescritto) |
b) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. - Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi ed a superficie piana.
Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d’inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura.
La forma, il colore e le dimensioni delle mattonelle saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.
c) Graniglia per pavimenti alla veneziana. - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurità.
d) Pezzami per pavimenti a bollettonato. - I pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.
e) Linoleum e rivestimenti in plastica. - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di discontinuità, strisciature, macchie e screpolature.
Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a
........... mm con una tolleranza non superiore al 5%.
Lo spessore verrà determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati, impiegando un calibro che dia l’approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di posa del diametro di almeno mm 10.
Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a kg /mm di spessore.
Il peso verrà determinato sopra provini quadrati del lato di cm 50 con pesature che diano l’approssimazione di un grammo.
Esso dovrà essere stagionato per almeno quattro mesi.
Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta e dovrà essere garantito un perfetto collegamento fra i vari strati.
Un pezzo di tappeto di forma quadrata di cm. 20 di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un cilindro del diametro 10 x (s+1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature.
In base al suddetto r.d. 16 novembre 1939 n. 2234 devono essere sottoposti alle prove di resistenza i materiali appresso indicati:
1) Pianelle comuni in argilla.
2) Pianelle pressate ed arrotate di argilla.
3) Mattonelle di cemento con o senza colorazione, a superficie levigata.
4) Mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta.
5) Marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
6) Mattonelle greificate.
7) Lastre e quadrelli di marmo o di altre pietre.
8) Mattonelle d’asfalto o di altra materia cementata a caldo.
Le condizioni di accettazione sono da determinarsi nei capitolati speciali, a seconda delle applicazioni che devono farsi dei singoli materiali per pavimentazione.
Per i materiali qui appresso indicati sono di regola adottati nei capitolati speciali, nei riguardi delle prove all’urto, alla flessione ed all’usura, i limiti di accettazione rispettivamente indicati per ciascuno dei materiali medesimi.
INDICAZIONE DEL MATERIALE | RESISTENZA | COEFFICIENTE DI USURA AL TRIBOMETRO m/m | |
ALL'URTO kgm | ALLA FLESSIONE kg/cmq | ||
Pianelle comuni di argilla | 0,20 | 25 | 15 |
Pianelle pressate ed arrotate di argilla | 0,20 | 30 | 15 |
Mattonelle di cemento a superficie levigata | 0,20 | 30 | 12 |
Mattonelle di cemento a superficie striata o con impronta | 0,25 | 30 | 12 |
Marmette e mattonelle a mosaico | 0,20 | 40 | 10 |
Mattonelle greificate | 0,20 | 50 | 4 |
Lastre e quadrelli di marmo o di altra pietra (secondo la qualità della pietra): – Marmo saccaroide – Calcare compatto – Granito | - - - | - - - | 10 6 4 |
Mattonelle di asfalto | 0,40 | 30 | 15 |
Tubazioni e canali di gronda
a) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell’estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri
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inconvenienti.
Le condutture interrate all’esterno dell’edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio dovranno per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch’esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell’Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest’ultima.
Così pure sarà a carico dell’Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.
b) Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni eseguiti di norma con ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a 1 m.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell’esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare.
Tubi di ghisa. - I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.
Tubi di acciaio. - I tubi di acciaio (Xxxxxxxxxx) dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
Tubi di acciaio per scarichi di impianti idrici sanitari - pluviali - fognature. — Detti tubi saranno tipo Luck o simili, di acciai laminato a freddo, di apposita qualità, saldato.
I tubi, a seconda dell’impiego per i quali sono destinati, dovranno essere delle lunghezze maggiormente rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti nelle costruzioni edili in genere.
I tubi dovranno essere smaltati sia internamente che esternamente, con speciale smalto nero, applicato a fuoco, in modo da garantire una sicura resistenza agli agenti atmosferici e da rendere il tubo inattaccabile dalla corrosione di acque nere e liquidi industriali in genere.
I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque piovane.
Tubi di ferro. - Saranno del tipo “saldato” o “trafilato” (Xxxxxxxxxx), a seconda del tipo e importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.
A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno.
Tubi di grès. - I materiali di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
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Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente con la pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali impermeabili in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5% in peso. Ogni tubo, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.
Tubi di cemento. - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniformi. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, ed i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto attorno, con malta di cemento, in modo da formare un anello di guarnizione.
Tubi di ardesia artificiale. - I tubi di ardesia artificiale (tipo “Eternit” o simili) dovranno possedere un’elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all’acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità al calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche di acqua per almeno una settimana.
Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anelli di gomma, ovvero calafata di canapa e successivamente colatura di boiacca semifluida da agglomerato cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all’orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in luogo della boiacca di agglomerante.
Tubi di piombo. - I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione.
Xxxxxxx lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente lavorate col sego di lardo e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all’inglese).
Tubi di lamiera di ferro zincato. - Saranno eseguiti con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a 4,5 kg/m2, con l’unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm).
Canali di gronda. - Potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.
Sopra le linee di colmo o sommità displuviali si dispongono sulle coperture a tegole curve dei coppi speciali, molto più grossi e più pesanti; per le coperture a lastre il colmo o viene coperto con lastre di piombo, pesanti ed aderenti, o più economicamente con comuni tegoloni di colmo che vengono murati con malta di cemento. Attorno al perimetro dei fumaioli e lungo i muri eventualmente superanti il tetto si protegge l’incontro e si convogliano le acque con una fascia di lamiera zincata o di zinco ripiegata, in modo che la parte verticale formi una fasciatura della parete e la parte orizzontale, terminante a bordo rivoltato in dentro o superiormente, segua l’andamento della falda accompagnando l’acqua sulla copertura inferiore. Le unioni tra le lastre si fanno con saldature di stagno o lega da saldatore. Uguale protezione viene eseguita nei compluvi, dove le falde si incontrano, provvedendovi con un grosso canale della stessa lamiera fissata lungo la displuviale sopra due regoli di legno (compluvio), il quale deve avere un’ampiezza corrispondente alla massa d’acqua che dovrà ricevere dalle falde e convogliarla fino alla gronda che in quel punto, per evitare il rigurgito, verrà protetta da un frontalino.
I canali di gronda in lamiera zincata avranno una luce orizzontale da 15 a 25 cm e sviluppo da 25 a 40 cm circa in relazione alla massa d’acqua che devono ricevere; esternamente verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadrata e rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda; le gronde vengono sostenute con robuste cicogne in ferro per sostegno, e chiodate poi al legname del tetto secondo quanto sarà disposto e murate o fissate all’armatura della copertura a distanze non maggiori di 0,60 m i sostegni vengono disposti in modo che le gronde risultino leggermente inclinate verso i punti in cui immettono nei doccioni di discesa. Questi sono formati dello stesso materiale delle gronde, hanno diametro di circa 8-10 cm secondo la massa acquea da raccogliere, e se ne colloca uno ogni 40-45 mq di falda. Il
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