LINEE DI INDIRIZZO PROVINCIALI
LINEE DI INDIRIZZO PROVINCIALI
PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
Versione 2014
INDICE
1. Il sistema di comunicazione tra scuole, enti di formazione del sistema di IeFP e territorio p. 5
1.1 La comunicazione tra scuole e tra scuola e enti di formazione del sistema di IeFP p. 5
1.2 La comunicazione tra scuole e tra scuola e enti di formazione del sistema di IeFP e servizi territoriali p.6
1.3 La comunicazione tra scuole, enti di formazione del sistema di IeFP e famiglie p. 7
1.4 La comunicazione tra scuole, enti di formazione del sistema di IeFP e luoghi di programmazione territoriale p. 8
2. Gli strumenti e le procedure di lavoro per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa p. 9
2.1 Indicazioni per prevenire il rischio di dispersione p. 9
2.2 Fase di transizione tra scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado o l'ente di formazione del sistema di IeFP p. 10
2.3 Gli interventi della scuola secondaria di II grado e degli enti di formazione del sistema di IeFP p. 11
2.4 Gli interventi del servizio di tutorato dell’obbligo formativo presso i centri per l’impiego p. 12
2.5 Procedure di controllo dell'assolvimento degli obblighi scolastico, di istruzione, diritto-dovere) p. 14
2.5.1 Responsabilità e vigilanza sull'assolvimento degli obblighi p. 14
2.5.2 Gli interventi dei Comuni | p. 15 | |
2.5.3 Gli interventi dei dirigenti scolastici, dei formazione e dei Centri per l'impiego | direttori | degli enti di p.16 |
3. L'integrazione degli interventi e delle risorse | p. 19 |
Allegato 1. Accoglienza scolastica e formativa dei minori in arrivo in corso d'anno: procedure condivise a livello provinciale
Allegato 2. Alunni quindicenni in ritardo nel conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione e a forte rischio di dispersione
Le Linee di indirizzo provinciali per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa sono il risultato di un percorso avviato nel dicembre 2008 dal Servizio Scuola e Formazione e dal Servizio Politiche Sociali e per la salute dell’Amministrazione provinciale.
Tale percorso ha visto il contributo di rappresentanti dei Servizi Educativi, Sociali e Sanitari, dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IX di Bologna, di ASABO, delle Istituzioni scolastiche e degli Enti di formazione del territorio e dell'Istituzione X. Xxxxxxxx che sono stati individuati, in particolare, tra i membri del Tavolo interistituzionale sul disagio scolastico e della Commissione Tutela Minori e che costituiscono il Tavolo Interistituzione provinciale per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
Dal 2008 al 2014 hanno contribuito alla stesura delle Linee anche altri referenti delle organizzazioni coinvolte che si elencano di seguito:
ASABO, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Asp Circondario Imolese Servizi sociali, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxx
Asc Insieme - Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxx Xxxxxx (Ambito 1) - Xxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx
Asp Seneca (Ambito 3) - Asp IRIDES - Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
Ausl Bologna, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxxx
Ausl Bologna - Distretto di Casalecchio di Reno Servizi Sociali, Xxxxxxxx Xxxxx Ausl Bologna - Distretto di Pianura Est Servizi Sociali, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ausl Bologna - Distretto di Porretta Servizi Sociali, Xxxx Xxxxxx., Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Ausl Bologna - Distretto San Xxxxxxx Servizi Sociali, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Ausl Imola, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Comune di Bologna- Servizi Scolastici, Xxxxxx Xxxxx
Comune di Bologna - Servizi Sociali, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx
Comune di Bologna - Quartieri, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
Comune di Imola e Circondario, Xxxxx Xxxxxxx
Distretto Casalecchio di Reno, Xxxxxx Xxxxx
Distretto Pianura Est, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Distretto Pianura Ovest, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, . Xxxxxxx Xxxxxxxx
Distretto Porretta Terme, Ambrogina Bertone
Distretto San Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxxx
Enti di formazione professionale:
Enaip - OFICINA IS, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Fomal, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CIOFS, Xxxxxxx Xxxxx
Istituti Scolastici:
X.X 00 Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
IC 10 - CTP Besta, Xxxxxx Xxxxxxx
IIS ALBERGHETTI, Xxxxx Xxxxxxxx
Polo Artistico Xxxxxxxxx-Xxx.Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
IIS Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
IIS Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Istitutuzione Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Nuovo Circondario Imolese, Xxxxx Xxxxxxx
Provincia di Bologna – Servizio Politiche attive del lavoro e Formazione, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
Provincia di Bologna - Servizio Politiche Sociali, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Provincia di Bologna - Servizio Scuola e Formazione, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx XXXXX)
Ufficio Scolastico Regionale -Ufficio IX - Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxx
1. Il sistema di comunicazione tra scuole, enti di formazione del sistema di IeFP e territorio
Il passaggio delle informazioni (tra livelli scolastici e tra organizzazioni diverse) e la difficoltà da parte dei diversi soggetti di dare continuità alle figure di riferimento costituiscono i principali nodi relativamente al tema della comunicazione. La scarsa continuità del personale coinvolto non consente di dare per scontato nella fase di “passaggio” l’acquisizione delle informazioni, su cui invece occorre intervenire periodicamente.
Si individuano pertanto possibili azioni di miglioramento nel flusso delle comunicazione fra le diverse istituzioni coinvolte nel processo scolastico/educativo dei minori che vengono di seguito esplicitate.
1.1 Comunicazione tra scuole e tra scuole ed enti di formazione del sistema di IeFP
Per migliorare la comunicazione tra le scuole e tra le scuole e gli enti di formazione con particolare riferimento ai processi di transizione tra cicli scolastici, si ritiene importante che:
• le Scuole secondarie di II grado in relazione alle nuove iscrizioni alla classe prima e gli enti di formazione in relazione alle nuove iscrizioni per la classe seconda individuino il proprio referente per il passaggio delle informazioni dalla scuola di provenienza (fase di orientamento) relative agli studenti già segnalati e in carico ai Servizi o a rischio di dispersione scolastica;
• la scuola di provenienza (in particolare le scuole secondarie di I grado), all’atto d’iscrizione, fornisca tempestivamente alla nuova scuola o all'ente di Formazione le informazioni necessarie, in particolare per gli studenti in situazione di disagio sociale e/o scolastico. E’ inoltre importante che la scuola/ente di formazione di accoglienza provveda ad approfondire le informazioni necessarie anche attraverso una riunione dedicata con la scuola di provenienza. Infine, per eventuali problematiche evidenziatesi dopo la scadenza delle iscrizioni (di norma a febbraio) è importante che la scuola di provenienza ne informi la scuola/ente di formazione di accoglienza;
• vengano sostenuti e agevolati i passaggi tra una scuola e l’altra, in particolare durante il primo biennio della scuola secondaria di II grado, anche promuovendo specifici accordi di rete tra scuole;
• vengano individuate e condivise all'interno del sistema di IeFP :
- modalità per orientare, accompagnare e monitorare il percorso dei giovani che intendono completare il percorso formativo negli Enti di
formazione professionale;
- modalità per agevolare il rientro nel sistema dell’Istruzione dei giovani qualificati presso gli enti di formazione;
- le scuole secondarie di primo grado, nel caso in cui il giovane opti per un percorso triennale personalizzato presso un ente di formazione professionale, mantengano un costante rapporto con l'ente prescelto informandolo di eventuali elementi che possano determinare una ridefinizione del percorso.
1.2 Comunicazione tra scuole, enti di formazione del sistema di IeFPe servizi territoriali
Al fine di garantire una diffusa conoscenza delle attività svolte dai Servizi territoriali e per migliorare il sistema di relazioni fra scuole, enti di formazione e servizi, si ritiene importante che siano condivise, a livello territoriale, procedure e modalità (per esempio attraverso protocolli) per:
• la segnalazione tra scuole, enti di formazione e servizi, e viceversa, di studenti a rischio o in stato di disagio sociale e/o scolastico;
• la segnalazione ai servizi delle richieste pervenute allo sportello di ascolto interno alla scuola;
• la realizzazione congiunta di interventi preventivi;
• la definizione di strumenti che consentano la continuità del progetto educativo nel passaggio alla scuola secondaria di II grado o ad un altro territorio.
In particolare è importante che:
i Servizi
• indichino ad inizio di anno scolastico (di norma entro il 1° ottobre) alle scuole secondarie di I° e II° grado, agli Enti di formazione e ai Centri per l’Impiego i referenti per ciascun Distretto/Quartiere da contattare in prima istanza al fine di garantire il raccordo tra servizi territoriali, gli istituti scolastici, in particolare le scuole secondarie di II grado, e gli enti dei formazione anche di altri territori;
• in relazione alle situazioni segnalate dalle scuole indichino un educatore (di quartiere, di area, di distretto) che possa gestire e curare la continuità del processo di co-progettazione educativa in favore di studenti in difficoltà e a rischio di abbandono;
• presentino periodicamente ai diversi soggetti del territorio impegnati nel contrasto alla dispersione scolastica le modalità di funzionamento, i servizi che offrono e i relativi referenti;
• svolgano percorsi formativi e di sostegno rivolti agli operatori scolastici e
degli Enti di formazione della IeFP sull’individuazione dei segnali di disagio e sulle procedure di segnalazione;
le Istituzioni Scolastiche e Formative
• all’avvio dell’anno scolastico, individuino un referente che abbia il compito di raccordarsi in prima istanza con il sistema dei servizi territoriali;
• individuino opportune forme di raccordo operativo tra i diversi “sportelli” operanti all’interno delle scuole e dei servizi territoriali;
• in corso d’anno scolastico individuino uno o più referenti (di norma il coordinatore di classe) con il compito di raccordarsi con il sistema dei Servizi territoriali in riferimento alle situazioni specifiche.
I nominativi dei referenti indicati dai servizi, dalle scuole, dagli enti di formazione della IeFP e dai tutor per l’obbligo formativo dei Centri per l’Impiego vengono raccolti annualmente dall'Amministrazione provinciale nella pubblicazione del Quadro provinciale dei Referenti per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
1.3 Comunicazione tra scuole, enti di formazione della IeFP e famiglie
Il coinvolgimento delle famiglie rappresenta un aspetto critico ma impor- tante per l’efficacia degli interventi. Nell’ambito del rapporto che la scuola o l'ente di formazione avviano per la promozione del successo scolastico/for- mativo di ciascun studente è importante che vengano stabiliti accordi e al- leanze educative con le famiglie.
In particolare in situazioni di problematicità nella frequenza e andamento scolastico, il referente della scuola o dell'ente di formazione convoca tempestivamente e informa le famiglie sulle assenze e i rischi di dispersione, cercando di costruire un clima di fiducia anche tramite la formulazione di patti educativi condivisi con gli altri operatori che eventualmente intervengono o possono intervenire a sostegno dello studente.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta al coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia nella ridefinizione del percorso dello studente nell'ambito della IeFP. Tale ridefinizione, che generalmente si colloca all'atto delle iscrizioni all'anno successivo del I o del II anno (di norma in febbraio) può portare, se l'alunno frequenta e arriva ad essere scrutinato, alla scelta di continuare il percorso triennale presso un ente di formazione. Inoltre, in casi particolari, per alunni iscritti e frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, è possibile optare per un percorso
personalizzato triennale presso un ente di formazione della IeFP (sul quale per maggiori dettagli si rimanda al par. 2.2.). In ambedue i casi il coinvolgimento delle famiglie, in particolare nella verifica congiunta prevista dalla annuale circolare USR – RER per le iscrizioni, è requisito imprescindibile per l'efficacia del processo di riorientamento.
1.4 Comunicazione tra scuole, enti di formazione della IeFP e luoghi di programmazione territoriale
Il contrasto alla dispersione scolastica e formativa deve essere oggetto dei lavori dei tavoli tematici dei Piani di zona e delle Conferenze territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa, in cui la presenza attiva di Scuole e Enti di Formazione della IeFP deve essere incentivata. E’ opportuno in particolare che i tavoli tematici, in quanto luoghi deputati alla progettazione e alla condivisione delle priorità e degli interventi1, si costituiscano in tutti i distretti, favoriscano la partecipazione di tutte le organizzazioni interessate (comuni, istituzioni scolastiche, enti di formazione della IeFP, servizi socio-sanitari, servizi per l’impiego, privato sociale e associazionismo), definiscano in modo chiaro obiettivi, tempi, modalità di incontro con i referenti dei diversi soggetti.
Per aumentare l’efficacia degli interventi di contrasto della dispersione scolastica, si individuano i tavoli tematici quali luoghi deputati a garantire un buon collegamento tra scuola, enti di formazione della IeFP, servizi, centri di aggregazione e privato sociale. Tale connessione è funzionale alla realizzazione di interventi di continuità educativa, tra tempo scuola ed extrascuola, che hanno a livello di territorio la loro naturale declinazione.
L’Ufficio di piano, strumento tecnico di ambito distrettuale a supporto della programmazione di zona, e le figure di sistema con funzioni di raccordo degli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, sono elementi centrali per favorire una buona connessione tra le diverse azioni di contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
In questo ambito particolare rilevanza è data allo strumento del Protocollo territoriale che potrà consentire di individuare e condividere procedure e strategie tra le scuole, enti di formazione ed i servizi territoriali finalizzate a prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e formativa.
1 Atto di indirizzo e coordinamento triennale 2009-2011, approvato il 3.11.2008 nella seduta della Conferenza Territoriale e sanitaria di Bologna.
2. Gli strumenti e le procedure di lavoro per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa
Le Linee di indirizzo provinciali individuano per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, oltre alle procedure per migliorare la comunicazione tra scuole, enti di formazione, famiglia, servizi e risorse del territorio descritte nel precedente capitolo, anche gli indicatori di rischio della dispersione e le modalità di raccordo per potenziare, con il coinvolgimento attivo della famiglia, i processi di collaborazione e di co-progettazione didattica ed educativa tra scuole di differenti cicli di istruzione e tra scuola secondaria di II grado e ente di formazione.
Al fine di sostenere la permanenza dei giovani nel contesto di istruzione e di formazione, inoltre, le Linee di indirizzo provinciali indicano gli interventi del servizio di tutorato per il diritto e dovere all'istruzione e alla formazione dei Centri per l'Impiego e le procedure di controllo dell'assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e diritto - dovere).
2.1 Indicazioni per prevenire il rischio di dispersione
Per prevenire il rischio di dispersione scolastica e formativa, i dirigenti scolastici e i direttori degli enti di formazione della IeFP per le parti di competenza
− sono tenuti a verificare nel corso dell’anno scolastico la frequenza degli alunni e ad intraprendere iniziative idonee finalizzate a contenere il fenomeno e a prevenire una possibile elusione dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (interventi della scuola, dei servizi sociali, del servizio di tutorato dei Centri per l’Impiego, ecc.);
− si attivano per un coinvolgimento tempestivo delle famiglie;
− in caso di richiesta di trasferimento ad altra scuola o ente, sulla base dell’obbligo di vigilanza richiamato dal D.lgs. 76/2005, prima di rilasciare il nulla osta devono accertarsi che la scuola o l’ente di formazione della IeFP siano effettivamente disponibili ad accogliere la nuova iscrizione.
Si ritiene necessario condividere alcuni indicatori per identificare situazioni di rischio di dispersione, che siano punti di riferimento omogenei sul territorio provinciale. Essi sono i seguenti:
• alunno che non si presenta a scuola o all'ente fin dall’inizio dell’anno scolastico, per almeno 30 giorni, senza una ragione documentata;
• alunno che all’inizio dell’anno frequenta la scuola o l'ente più o meno regolarmente e nei mesi successivi non frequenta per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni anche non consecutivi, senza una ragione documentata;
• xxxxxx xxxxxxxx, a giugno o a settembre, che non presenta la re-iscrizione nella propria scuola;
• alunno iscritto al terzo anno della scuola secondaria di I grado che iscritto
in gennaio-febbraio ad una scuola secondaria di II grado non abbia riconfermato l’iscrizione a luglio.
Al realizzarsi di tali situazioni, in via preliminare è opportuno che:
• la scuola e l’ente comunichino ai servizi sociali del comune di residenza dello studente la sua situazione di rischio di dispersione al fine di attivare ulteriori risorse per una verifica del percorso educativo;
• i servizi sociali restituiscano tempestivamente alla scuola o all'ente l’esito della segnalazione e di una loro eventuale presa in carico.
Si individuano come target particolarmente a rischio di dispersione:
• gli alunni arrivati in corso d'anno: stranieri in ricongiungimento familiare, minori stranieri non accompagnati, alunni trasferiti
• gli alunni quindicenni e oltre ancora iscritti alla scuola secondaria di I grado (per questi due target specifici le esperienze di questi anni, e la recente introduzione del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, hanno portato a condividere specifiche strategie didattiche e procedure di accoglienza, esplicitate negli allegati 1 e 2 al presente documento e a cui si rimanda).
Si confermano come momenti critici per l'evidenziarsi del rischio di dispersione la fase di passaggio dalla scuola di primo grado alla istruzione di secondo grado e al sistema di istruzione-formazione, e il primo biennio della scuola secondaria di II grado.
2.2 Fase di transizione tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado o l'ente di formazione del sistema di IeFP
Per migliorare la relazione tra scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado o l'ente di formazione del sistema IeFP si raccomanda, nell'ambito delle consuete attività di orientamento per il passaggio alla scuola di grado superiore, l'attivazione di percorsi di accompagnamento alla transizione tra i due cicli per i giovani per i quali la scuola individua un rischio di dispersione secondo le seguenti modalità e tempi di intervento:
• in generale per i giovani frequentanti la scuola secondaria di I grado, non necessariamente in carico ai servizi, per i quali la scuola individua un rischio di dispersione, è opportuno prevedere da parte della scuola stessa e di concerto con le famiglie uno specifico percorso di accompagnamento alla transizione; il percorso verrà progettato in base alle caratteristiche e alle potenzialità dell'allievo e potrà prevedere differenti opportunità (visite alle scuole, a laboratori didattici, colloquio con docenti) e modalità di realizzazione;
• per i giovani già seguiti dal servizi territoriali, nell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado è fondamentale che durante la fase dell’orientamento i servizi e la scuola di concerto con la famiglia, attivino uno specifico percorso di orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado (visite alle scuole, frequenza a laboratori didattici, colloquio con docenti) e che, una volta individuata la scuola di iscrizione, attivino un percorso di accompagnamento gestito in raccordo tra i referenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e con famiglia in un'ottica di co-progettazione;
• la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado di accoglienza dovranno verificare entro il mese di settembre l’effettiva iscrizione e la presenza dell’allievo in fase di avvio dell’anno scolastico;
• per gli studenti che conseguono in ritardo il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e che si trovino in una situazione di grave rischio di abbandono, è prevista la possibilità di accedere ad un percorso formativo triennale personalizzato realizzato presso un ente di formazione della IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale. La richiesta della famiglia andrà presentata, entro la scadenza prevista dalla circolare per le iscrizioni, contestualmente alla domanda di iscrizione ad un istituto professionale, per il tramite della scuola di primo grado frequentata che la trasmetterà sia all'istituto professionale che all'ente di formazione indicato. Quest'ultimo, congiuntamente alla scuola secondaria di I grado e all'istituto professionale, procederà ad un'accurata verifica delle singole situazioni al fine di individuare il percorso più idoneo al conseguimento della qualifica, che andrà condiviso e accettato dalla famiglia (art. 7 Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Xxxxxx-Romagna del 25 gennaio 2012). Se nel periodo da febbraio a giugno si modificano le condizioni del percorso scolastico (es. scarsa frequenza, rischio di abbandono, non ammissione all'esame) è auspicabile che la scuola secondaria di primo grado, in accordo con la famiglia, ridefinisca il percorso di accompagnamento alla transizione e ne tenga informato l’ente di formazione.
2.3 Gli interventi della scuola secondaria di II grado e degli enti di formazione della IeFP
Gli interventi che scuole secondarie di II grado e gli enti di formazione possono mettere in atto per contrastare la dispersione scolastica e formativa sono le seguenti.
All’avvio del nuovo anno scolastico la scuola secondaria di II grado e l'ente di formazione accertano l’effettiva presenza/frequenza degli alunni già segnalati dalle scuole secondarie di I grado, dai Servizi sociali e dai tutor
dei Centri per l’Impiego.
I dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado e i direttori degli enti di formazione della IeFP sono chiamati ad un’attenta azione di monitoraggio finalizzata ad accertare le situazioni degli studenti iscritti e non frequentanti nelle prime settimane dell’anno scolastico e ad approfondire le ragioni delle singole situazioni. Tale azione di monitoraggio viene condotta di norma dal coordinatore di classe o dal tutor che individua le situazioni di criticità e tiene sotto controllo le assenze degli studenti.
In corso d’anno scolastico la scuola e l'ente di formazione mantengono attiva una funzione di monitoraggio. In particolare il coordinatore di classe o il tutor della formazione interviene sui presunti casi di rischio di dispersione, segnalando al dirigente scolastico/direttore dell'ente di formazione, i casi nei quali l’assenza prolungata non comporta necessariamente un rischio di evasione, come ad esempio casi di malattia, di gravi impedimenti familiari, di assenza prolungata di un alunno straniero che tuttavia tornerà in Italia, di assenza prolungata di un alunno seguito dai servizi sociali, con i quali viene definito e condiviso un percorso educativo ad hoc.
Inoltre, il coordinatore di classe o il tutor di formazione segnala al dirigente/direttore i rischi di dispersione che potrebbero invece sfuggire alla scuola o all'ente in quanto si manifestano con assenze frequenti ma saltuarie. Pertanto, il coordinatore/tutor prima di segnalarlo vaglia ogni indicatore di rischio sulla base della conoscenza individuale che tutti gli insegnanti della classe hanno dell’alunno.
Nel caso in cui, dopo aver frequentato i primi anni di un istituto professionale o di un'altra scuola secondaria di secondo grado, il giovane manifesti l'intenzione di passare ad un secondo o terzo anno dei percorsi di IeFP presso un ente di formazione professionale, la famiglia attiva l'iscrizione all'ente di formazione secondo quanto previsto dall'art. 5 dall'Accordo USR-RER del 25/07/2012 già citato e più dettagliatamente descritte nella nota annuale RER-USR sulle iscrizioni al sistema di IeFP2. Fondamentale è l'avvio di un rapporto di collaborazione tra la scuola e l'ente di formazione prescelto dalla famiglia.
Per i giovani che manifestano difficoltà nel percorso IeFP negli Istituti professionali e negli enti di formazione, le scuole e gli enti possono mettere in campo “ogni possibile azione per il recupero tempestivo delle competenze di base e per garantire la frequenza dei ragazzi a rischio”3 anche ricorrendo a percorsi personalizzati da realizzarsi anche attraverso l’integrazione sinergica delle risorse degli istituti professionali e degli enti di formazione
2 Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna e Regione Xxxxxx-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 - 25/01/2012,
3 Art. 4 Accordo USR- RER già citato.
2.4 Gli interventi del servizio di tutorato per il diritto e dovere all'istruzione e formazione presso i Centri per l’Impiego
Il servizio di tutorato accoglie gli utenti in diritto-dovere all'istruzione e formazione che risultano essere in stato di evasione o a rischio di evasione
- segnalati dall’Anagrafe provinciale, dagli istituti scolastici, dagli enti di formazione e dai servizi educativi/sociali territoriali - con l’obiettivo di re- inserirli nei canali dell’assolvimento del diritto-dovere dell'istruzione e formazione.
Le relazioni del servizio di tutorato con i diversi soggetti si articolano secondo le seguenti modalità anche in riferimento agli obblighi di vigilanza riportati al paragrafo 2.5:
• la scuola secondaria di I grado attraverso il coordinatore di classe, o il dirigente scolastico, può segnalare al servizio gli alunni che hanno già compiuto i 15 anni che pur avendo effettuato l’iscrizione a una scuola secondaria di II grado, a parere della scuola presentano segnali di rischio di dispersione. Il Servizio può contattare i ragazzi per accompagnarli in un percorso di orientamento finalizzato al rientro nell'istruzione o nell'Istruzione e formazione professionale e/o in un percorso di monitoraggio alla permanenza;
• la scuola secondaria di II grado e gli enti di formazione accreditati segnalano al servizio i giovani che hanno abbandonato il percorso di studi o il corso di formazione o che sono a rischio di abbandono; nel primo caso il servizio interviene, proponendo ai giovani un percorso per il re-inserimento o per il passaggio ad altri percorsi, mentre nel secondo caso il servizio mette in atto azioni di monitoraggio;
• per i giovani seguiti dai servizi educativi/sociali o che giungano spontaneamente ai Centri per l'Impiego il servizio di tutorato può offrire, anche di concerto con i servizi stessi e la scuola, interventi di orientamento e di accompagnamento alla scelta di un percorso scolastico o formativo che coinvolgano non solo i ragazzi ma anche le famiglie.
Tutte le segnalazioni provenienti dai soggetti sopra indicati pervengono al servizio tramite una apposita scheda di segnalazione in uso presso i Centri per l'Impiego.
A conclusione del percorso il servizio provvede ad informare il soggetto segnalante circa l'esito degli interventi.
4 D.G.R. n. 533/2011”Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IeFP” e successive DGR.
2.5 Procedure di controllo dell’assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e diritto-dovere)
La legge 53/03, e il successivo Dlgs 76/05, hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni. Esso comprende:
• l’obbligo scolastico dai 6 ai 14 anni sancito costituzionalmente,
• l'obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni introdotto con l’art 1 comma 622 della L.296/2006 (Finanziaria 2007),
• il diritto - dovere all'istruzione e formazione che è elevato fino al compimento del 18° anno o al conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado o di una qualifica professionale.
L'obbligo di istruzione si estende, quindi, fino al compimento dei 16 anni di età e si assolve dopo la frequenza del primo ciclo di istruzione e, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale, nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011.
I dieci anni dell’obbligo di istruzione si collocano, quindi, nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (ex obbligo formativo) che, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, si estende invece fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 e dall’ art. 11 comma 1 del D.lgs 59/04, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (vedi Circolare Ministeriale 20 del 4-3-2011). Per casi eccezionali, le Istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe a tale limite.
2.5.1 Responsabilità e vigilanza sull'assolvimento degli obblighi
I responsabili degli adempimenti relativi agli “obblighi” (scolastico, di istruzione, diritto dovere) sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. In caso di evasione dall'obbligo sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme vigenti.
La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico-di istruzione e diritto- dovere all'istruzione e formazione è una competenza condivisa e vi provvedono:
a) il Comune, ove ha la residenza il giovane che è soggetto ai predetti
obblighi;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il direttore dell'istituzione formativa presso la quale l'alunno è iscritto ovvero abbia fatto richiesta di iscrizione lo studente tenutioad assolvere al predetto dovere;
c) la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono il giovane con il contratto di apprendistato ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011.
Se il minore della fascia di età dell'obbligo scolastico e formativo non risulta iscritto nel percorso scolastico/formativo o non ha un contratto di apprendistato e solo nel caso in cui tutte le iniziative intraprese a seguito di segnalazioni sulla mancata frequenza diano esito negativo, il comune di residenza attiva le procedure previste dall’art. 731 del Codice Penale ossia la segnalazione del caso al Tribunale dei minorenni.
Le eventuali sanzioni vengono applicate dal medesimo Tribunale. La Corte di Cassazione (sentenza del 17 maggio 2012 n. 18927) ha decretato tuttavia che l'evasione dell'obbligo scolastico nel primo biennio di scuola secondaria di 2° grado non è reato e quindi non è applicabile la sanzione agli evasori.
2.5.2 Gli interventi dei Comuni
Relativamente all'obbligo scolastico, entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, i Comuni predispongono gli stradari, ossia gli elenchi dei bambini residenti iscritti in Anagrafe che compiono i sei o gli undici anni, richiesti dalla norma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e che devono iscriversi alla prima classe di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di I grado. In tali elenchi i bambini sono assegnati alla scuola di stradario, sulla base dei criteri di vicinanza e di capienza ottimale delle strutture, ferma restando la possibilità dei genitori di procedere con l’iscrizione in un'altra scuola non di stradario. A tali elenchi si aggiungono anche quelli dei bambini che, facoltativamente, possono iscriversi alla prima classe di scuola primaria in quanto compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Gli stradari vengono trasmessi entro dicembre ai dirigenti scolastici delle scuole statali per la successiva fase di raccolta delle iscrizioni. Successivamente i dirigenti scolastici devono effettuare i dovuti riscontri tra le iscrizioni pervenute e i nominativi degli elenchi, anche presso le altre istituzioni scolastiche statali e non statali e provvedere a comunicare al Comune i nominativi degli obbligati che non risultano iscritti.
Relativamente all'obbligo di istruzione in relazione alle scelte diversificate
che i giovani possono intraprendere nel 2° ciclo, gli stradari non possono essere utilizzati. Può essere comunque di utilità per i Comuni, al fine di un più agevole riscontro di segnalazioni di evasione e/o potenziale evasione che dovessero pervenire, con le modalità indicate in precedenza, predisporre in tempi utili l’elenco dei ragazzi soggetti all’obbligo di istruzione, che dovrebbero iscriversi alla prima classe di scuola secondaria di 2° grado.
Resta comunque inteso che le mancate iscrizioni alla scuola secondaria di II grado possono essere effettivamente riscontrate solo dalle scuole secondarie di I grado al termine del periodo d’iscrizione e devono essere segnalate al Comune per dare seguito alle verifica della residenza.
I Comuni svolgono le necessarie verifiche, anche consultando l'Anagrafe Regionale Studenti.5
2.5.3 Gli interventi dei dirigenti scolastici, dei direttori degli enti di formazione e dei Centri per l'impiego
In caso di passaggio da un ordine di scuola (I grado) al successivo (II grado) le iscrizioni on line continuano a consentire il controllo dell'iscrizione in quanto alla scuola di provenienza giunge la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
Massima attenzione deve essere posta quindi da parte dei dirigenti scolastici nel controllo delle ricevute di avvenuta iscrizione per i ragazzi che terminano la scuola secondaria di 1° grado e devono proseguire nella istruzione superiore o nel sistema di istruzione e formazione professionale per adempiere all'obbligo di istruzione così come indicato nella annuale circolare sulle iscrizioni (per l'a.s. 2014-2015 è la C.M. 28/2014):
“I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione on line, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo.
Qualora risultassero studenti non iscritti, il dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale ovvero se intendono provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale” [...] “ Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale di stradario di riferimento per grado, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.
5 Attualmente l'Anagrafe Regionale Studenti non è attiva a causa di un intervento Garante della Privacy: Si auspica possa essere quanto prima ripristinata anche in collegamento con l'Anagrafe Nazionale in capo al MIUR, in quanto la possibilità di consultazione da parte degli Enti locali è fondamentale per ricostruire le carriere scolastiche e l'effettiva collocazione degli studenti.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dal Dirigente scolastico risulti che la famiglia non abbia provveduto all’iscrizione o alla dichiarazione di scelta dell’istruzione parentale entro le scadenze previste, il Dirigente scolastico della scuola secondaria di 1° grado provvede ad inviare la segnalazione al Comune di residenza".
In Xxxxxx Xxxxxxx il sistema regionale di IEFP prevede, inoltre, che in casi molto particolari di giovani a grave rischio di dispersione iscritti nella classe terza della scuola secondaria di I grado, la famiglia possa richiedere contestualmente all'iscrizione presso un istituto professionale l'accesso ad un percorso triennale da svolgersi negli Enti di formazione. In questo caso, particolare attenzione deve essere posta da parte dell'ente di formazione nel confermare formalmente l'avvenuta accettazione della richiesta, oltre che alla famiglia, anche alla Scuola di primo grado di provenienza e all' Istituto professionale in cui l'alunno si era iscritto. Analoga attenzione deve essere riservata dalle Scuole all'esito della richiesta presso l'ente di formazione
Nel corso dell’anno scolastico i dirigenti scolastici e i direttori degli Enti di formazione sono tenuti a verificare la frequenza degli alunni e ad intraprendere le iniziative più idonee per prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere.
In caso di persistenza delle assenze, ed in particolare al compiersi delle situazioni descritte al paragrafo.2.1, in via preliminare è opportuno che:
- la scuola e l’ente di formazione comunichino ai servizi sociali /educativi del comune di residenza dello studente la sua situazione di rischio di dispersione al fine di attivare ulteriori risorse per una verifica del percorso educativo, compreso il contatto con il servizio di tutorato attivo presso i Centri per l'Impiego, se ritenuto utile;
- i servizi territoriali restituiscano tempestivamente alla scuola/ente l’esito della segnalazione e di una loro eventuale presa in carico.
Nel caso, comunque, di alunni per i quali le iniziative messe in campo al fine di prevenire la condizione conclamata di elusione all'obbligo di istruzione e del diritto - dovere non abbiano portato ad una soluzione della situazione, i dirigenti scolastici e i direttori degli enti di formazione provvedono:
• nel caso di giovani in obbligo di istruzione ad informare il Comune di residenza del giovane (di norma l'Ufficio Istruzione) per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 331 del Codice Penale (ossia segnalazione del caso al Tribunale dei minori e contestuale informazione ai Servizi sociali presenti sul territorio), per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo;
• nel caso di giovani in diritto - dovere ad informare il Comune di residenza del giovane (di norma l'Ufficio Istruzione) e contestualmente i Centri per l’Impiego – servizio tutorato per il diritto - dovere
all'istruzione formazione. Sarà quest’ultimo che provvederà a farsi carico di contattare il minore o il suo tutore per esplicare tutte le possibili azioni di riorientamento e/o recupero e a comunicare agli altri soggetti l'esito delle attività intraprese.
Qualora le azioni messe in campo dal servizio di tutorato sopra descritte non fossero efficaci e i giovani in evasione del diritto - dovere non accogliessero le proposte di reinserimento o risultassero irreperibili da più di due mesi, il servizio di tutorato provvederà a segnalare la situazione al Comune di residenza, organo deputato alla vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo formativo.
Si ribadisce, quindi, che la segnalazione al sindaco deve essere indirizzata solo nei casi dove si ravvisi una situazione di evasione dell’obbligo di istruzione e del diritto - dovere all'istruzione e formazione, a seguito di interventi e azioni di prevenzione o di recupero dell’abbandono stesso che non abbiamo portato risultati o nel caso in cui, eseguiti tutti gli accertamenti, sia impossibile contattare il genitore o il tutore del minore.
3. L'integrazione degli interventi e delle risorse
La prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e formativa richiedono necessariamente la corresponsabilità di diversi Istituzioni. E’ essenziale che i soggetti che intervengono a livello territoriale, e ancor più a livello provinciale/metropolitano, conoscano le azioni attivate da ognuno per evitare sovrapposizioni di interventi e al tempo stesso migliorino l'efficacia delle risorse impegnandole in maniera concertata e su priorità condivise. Pertanto, oltre al consolidamento di una rete di collaborazione tra Servizi territoriali che si occupano di minori ed Agenzie educative, come definito nei punti 1 e 2 delle presenti linee di indirizzo, è necessaria una maggiore esplicitazione e condivisione degli impegni, delle modalità di intervento e delle opportunità che vengono messe in campo dalle diverse Istituzioni.
Si ritiene pertanto opportuno:
• che ciascuna Istituzione raccordi al proprio interno le diverse azioni attivate in materia,
• che le diverse Istituzioni condividano, anche in modo formalizzato, impegni e risorse.
Gli ambiti distrettuali e la programmazione dei Piani di zona sono i luoghi più opportuni nei quali far confluire questa condivisione di impegni e risorse. Si condivide, pertanto, che nei Piani attuativi annuali vengano inserite esplicitamente azioni locali e sovraterritoriali di contrasto alla dispersione e vengano concretizzati accordi in attuazione delle presenti linee di indirizzo.
Di particolare interesse per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica/formativa è il “Progetto adolescenza”6; atto che mira a definire linee e strategie regionali per il supporto ed il benessere agli adolescenti: in esso il tema del successo formativo rappresenta un ambito specifico di intervento da declinare a livello distrettuale già a partire dai Piani attuativi 2014.
In particolare si condivide l’impegno a:
• integrare gli organismi provinciali e territoriali, istituzionali e tecnici che operano su questa tematica, in particolare la Conferenza Provinciale di Coordinamento e la Conferenza Territoriale socio- sanitaria e i loro gruppi tecnici, individuando anche in previsione dell'istituzione della Città metropolitana nuovi forme di coordinamento di area vasta;
6 DGR 590/2013.
• integrare le diverse linee di programmazione e finanziamento sia a livello territoriale (piani attuativi di Zona, Accordi territoriali attuativi della L. 104/92, Accordi per la prevenzione e il contrasto al disagio scolastico), sia a livello provinciale e di area vasta (Piani per il diritto allo studio, progetti sostenuti con FSE e altri Fondi Comunitari, azione dei Centri per l’Impiego tramite il Servizio di tutorato, finanziamenti MIUR, finanziamenti di soggetti privati);
• attuare a livello di Zone sociali corrispondenti agli Ambiti territoriali per l’offerta formativa, collegamenti strutturati tra il Tavolo minori delle Zone sociali ed i Dirigenti Scolastici/Direttori di enti di formazione nominati nelle Conferenze territoriali, promuovendo, quando possibile convocazioni congiunte;
• realizzare accordi, protocolli, convenzioni per il governo condiviso a livello territoriale delle situazioni di disagio e difficoltà, con particolare riferimento al successo formativo degli adolescenti, anche riguardanti modalità condivise di raccordo e di segnalazione tra Servizi/ Scuola/ente di Formazione;
• attivare iniziative congiunte di formazione, riflessione, scambio di esperienze ed informazioni per gli operatori del sistema scolastico e dei Servizi;
• raccogliere, elaborare e diffondere dati sul fenomeno della dispersione scolastica e formativa attraverso l’Osservatorio provinciale sulla scolarità;
• contribuire ad aggiornare e a diffondere annualmente a livello provinciale il “Quadro provinciale dei referenti per il contrasto alla dispersione” contenente i riferimenti dei Servizi, delle Scuole, degli Enti di formazione, dei Tutor dell’Obbligo Formativo dei Centri per l’Impiego impegnati nella lotta contro la dispersione scolastica;
• utilizzare la sede del Gruppo interistituzionale per il contrasto alla dispersione per segnalare nuovi e specifici bisogni, progettare servizi, concorrere in maniera integrata all'accesso a Progetti europei di interesse per diffondere buone pratiche e informazioni su opportunità, per approfondire temi individuati come rilevanti;
Un tema su cui è emerso nel tempo uno specifico bisogno di approfondimento riguarda gli sportelli d’ascolto nelle scuole al fine di individuare/potenziare forme strutturate di raccordo a livello territoriale tra operatori degli sportelli scolastici e Servizi/Comune/Quartiere; le attività degli ultimi anni promosse da Provincia, Comuni, Scuole e Distretti consentono di indicare alcune linee di intervento già condivise:
✓ sostenere gli sportelli d'ascolto nelle programmazioni distrettuali sia in termini di risorse che di attivazione di luoghi permanenti di confronto tra operatori degli sportelli e Servizi/Comune/Quartiere in coerenza con quanto previsto nelle Linee di indirizzo regionali “Progetto Adolescenza”;
✓ implementare l'utilizzo di strumenti strutturati di monitoraggio e valutazione dei bisogni di chi si avvicina agli sportelli, degli interventi svolti e degli esiti raggiunti al fine di restituire alla propria scuola informazioni e riflessioni sul lavoro svolto e per metterli in evidenza ad una Comunità più allargata.
Allegato 1
Accoglienza scolastica dei minori in arrivo in corso d'anno: procedure condivise a livello provinciale
Premessa
Questo approfondimento affronta le criticità legate all'inserimento di giovani che arrivano in corso d'anno nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio. Anche nel nostro territorio si registrano, infatti, difficoltà nell'inserimento e accoglienza di quei giovani che non si iscrivono a scuola nei tempi previsti dalla normativa scolastica perché provenienti dall'estero o trasferiti da un altro territorio diverso da quello provinciale.
Tra questi la fascia più consistente di giovani è rappresentata dai minori stranieri ricongiunti e minori stranieri non accompagnati.
Il progetto Ulisse, conclusosi nel giugno 2013, ha segnato per la nostra comunità un passo avanti fondamentale perchè ha permesso di prendere consapevolezza dell'importanza di pensare e produrre risposte specifiche di sistema per favorire l'accoglienza e l'inclusione a scuola e nella formazione per quei giovani stranieri che arrivano in corso d'anno a seguito di ricongiungimenti familiari.
E' possibile disporre, grazie allo Sportello della Prefettura, di dati previsionali di arrivo, distinti nell'ambito del comune di Bologna per quartieri e a livello provinciale per Ambiti/Distretti. Se questi dati vengono opportunamente utilizzati dai servizi educativi territoriali e dalle scuole, è possibile prevenire problemi ed anticipare soluzioni per l'inserimento scolastico dei giovani stranieri ricongiunti.
Nel 2012 sono state accolte 1067 richieste di ricongiungimenti di figli, 405 delle quali riguardavano adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Essi sono già arrivati nel corso dell'a.s. 2012-2013,o stanno giungendo per l'a.s 2013- 2014. I tempi di arrivo sono estremamente differenziati e non coincidono necessariamente con la tempistica scolastica.
A fronte di un importante impegno del sistema scolastico e formativo nell'inclusione di questi ragazzi sono emerse alcune criticità specifiche. In particolare resta alto il dato sulla incertezza di collocazione dei giovani tra i 15 e i 17 anni nella scuola secondaria di II grado: si conferma per questa fascia un grande impegno dei Centri per l'educazione degli adulti, che sempre più attraverso le azioni di alfabetizzazione rappresentano un percorso “ponte”, fino ad ora non ancora strutturato però verso un obiettivo definito relativo a un successivo inserimento scolastico e/o formativo.
Le indicazioni che seguono riassumono le principali norme scolastiche7 riferite all'inserimento scolastico degli alunni stranieri e individuano indirizzi e procedure condivise che consentano una risposta omogenea e tempestiva sul territorio alle famiglie e ai ragazzi. Per quanto concerne gli indirizzi per
7Un utile documento che riporta le normative vigenti e sintetizza le indicazioni ministeriali (Linee Guida del MIUR del febbraio 2014) è "Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale" realizzato da ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.
l'iscrizione scolastica che seguono la parte normativa, essi rappresentano un punto di riferimento di carattere generale che va naturalmente declinato nel rispetto della autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e delle caratteristiche specifiche del singolo allievo.
La normativa di riferimento
• Art. 45 del D.P.R. 394/1999: “Iscrizione scolastica”.
"1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati".
• Stralci tratti dalla C.M. n. 24 - 1 marzo 2006 (a cui si rimanda integralmente)
L'alunno straniero "è soggetto all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo secondo le disposizioni vigenti in materia. Pertanto l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico".
"Per l’iscrizione non è necessaria l’esibizione dei documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia“.
Il minore straniero soggetto all'obbligo scolastico ( quindi fino a 16 anni) deve “essere inserito con riferimento all’età anagrafica; il Collegio dei Docenti ha la possibilità di un inserimento anticipato o posticipato di un solo anno rispetto ad essa”.
“In particolare si ricorda che, oltre alla personalizzazione di specifici obiettivi nelle singole discipline, i percorsi scolastici potranno essere resi maggiormente flessibili, nel rispetto delle norme generali sull’autonomia”.
“.....ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe, lungo tutto il percorso scolastico degli alunni anche successivamente alla prima fase di inserimento, deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) che sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina, dovranno opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione “
“…..si sottolinea che le istituzioni scolastiche che non lo abbiano ancora fatto, dovrebbero provvedere alla definizione formale e generalizzata delle procedure di accoglienza dei nuovi iscritti, dei contenuti dell’offerta formativa predisposta dalla scuola per gli alunni stranieri e dei relativi criteri di valutazione, redigendo appositi documenti -comunemente denominati “protocolli di accoglienza”- che andranno a far parte del Piano dell’Offerta formativa”
".....possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d’anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all’età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica)".
• Norme per Accordo di Integrazione (DPR 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione
c.4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
...............
•garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Art. 6
Verifica dell'accordo
1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
• Nota USR del 18-11-2011 (prot. 19786) e nota RER del 21-03-2012
“L’alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l’inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria.
- L’alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d’origine, documentata dai certificati scolastici: l’inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.
- L’alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità
(mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Consiglio di Classe dell’istituto scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l’assegnazione alla classe al superamento delle prove integrative ritenute necessarie, e sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi.
- L’alunno neo-arrivato ha una età corrispondente la frequenza di una scuola secondaria di secondo grado: è possibile l’ammissione alla scuola secondaria di II grado, (e alla Formazione Professionale-IEFP ) anche senza il possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche ( e degli Enti di formazione ) che accolgono l’alunno attivare ogni utile percorso per agevolarlo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche tramite convenzione con un Centro Territoriale
Permanente (CTP). L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione potrà essere sostenuto presso un CTP al compimento del sedicesimo anno di età.”
Indirizzi per l'iscrizione di giovani stranieri neoarrivati 14-17enni
Particolare attenzione va riservata ai giovani adolescenti tra i 14 e i 17 anni: per essi, se la collocazione in un contesto formativo adeguato non è tempestiva, sono molto alti i rischi di dispersione. La collocazione ottimale è certamente in un contesto in cui non sia elevata la differenza di età.
Le indicazioni che seguono rappresentano, quindi, un tentativo di sintesi delle differenti situazioni che possano crearsi in questa fascia di età.
Si condivide, come evidenziato in precedenza dalla normativa richiamata, l'orientamento per il quale non è opportuna una collocazione nella scuola secondaria di primo grado di giovani tra i 15 e i 17 anni.
Alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità | inserimento in classe 3^ della scuola secondaria di I grado | con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell’Esame di Stato e l’inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado. |
Alunno 14enne con 8 e più anni scolarità | inserimento in classe 1^ della scuola secondaria di II grado | con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato. |
Alunno 15enne | inserimento in classe 1^ o 2^ della scuola secondaria di II grado o classe seconda del sistema di IEFP- formazione professionale | con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione. |
Alunno 16enne | Il Collegio dei Docenti della secondaria di II grado dell'ente di formazione valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il ri- orientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio | con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione. |
Se gli alunni neo arrivati in Italia (NAI) sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l’iscrizione in base all’età anagrafica ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all’apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.
Indirizzi e procedure per l'utilizzo dei dati previsionali di arrivo e per le misure di accompagnamento all'inserimento scolastico e formativo
Lo sportello unico della Prefettura di Bologna (Info-BO) è gestito dall'ente Opera della Immacolata. Attraverso tale struttura vengono curati tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle pratiche di ricongiungimento familiare, tra cui i ricongiungimenti di figli minori. Esso può fornire agli enti locali informazioni ufficiali circa l'accoglimento della domanda di ricongiungimento, in relazione alla residenza anagrafica del nucleo familiare (suddivise per ambito territoriale e per il Comune di Bologna tra quartieri) ed una stima attendibile dei tempi di arrivo previsti.
Dal 2010 -2011 tramite importanti progetti FEI (Fra-noi, Ulisse) che hanno visto la partecipazione attiva della Provincia, del Comune di Bologna, dei Distretti socio sanitari, di molte scuole ed enti di formazione, lo sportello Info-Bo, congiuntamente a Comune di Bologna, Provincia e Distretti ha sperimentato e condiviso una procedura di diffusione di tali dati che si ritiene opportuno consolidare e migliorare.
Di seguito si riepilogano i passaggi salienti di tale procedura:
• periodicamente il servizio InfoBo / Sportello unico della Prefettura elabora gli elenchi dei minori per i quali è stata completata in via definitiva la richiesta di ricongiungimento. Tali elenchi sono corredati da “stime” (elaborate sulla base della esperienza e conoscenza delle diverse tempistiche dei vari paesi di provenienza) che indicano la previsione del periodo di arrivo del minore;
• tali elenchi vengono formalmente trasmessi ai responsabili dei servizi educativi dei quartieri del Comune di Bologna, ai referenti formalmente individuati da ciascun Distretto socio sanitario/Ambito per il territorio provinciale ed in forma aggregata all'Ufficio Scolastico Territoriale, al Comune e alla Provincia di Bologna;
• sarà cura dei riceventi, nell'ambito delle loro funzioni, trasmettere tempestivamente tali comunicazioni alle scuole coinvolte (in riferimento allo stradario per quanto riguarda le iscrizioni al primo ciclo) affinchè vengano attivate per tempo misure per l'accoglienza, anche di concerto con l'ente locale ed il territorio;
• solo sulla base di tali comunicazioni, pervenute formalmente e tempestivamente alla scuola, sarà possibile, qualora la famiglia lo richieda nelle forme e nei tempi previsti dalle norme scolastiche e ferma restando l' autonomia scolastica, procedere all'iscrizione del minore per il successivo anno scolastico, anche se egli non è ancora giunto sul territorio italiano;
• per quanto riguarda la fascia di giovani tra i 15 e i 17 anni, per l'a.s. 2013- 2014 attraverso il progetto “Nuovi alunni Nuovi cittadini” finanziato dal FEI. è attivo un servizio di orientamento e accompagnamento all'iscrizione promosso dallo Sportello Info-Bo e dalla rete dei CTP e degli istituti superiori facenti parte della sperimentazione CPIA di Bologna, che curerà l'eventuale iscrizione del giovane all'istruzione superiore o al sistema di Istruzione e formazione professionale; contestualmente vengono realizzati percorsi
specifici di alfabetizzazione e per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione: periodicamente il servizio restituirà dati di monitoraggio che consentiranno di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle procedure seguite.
Indirizzi e procedure da seguire in caso di impossibilita' all'accoglienza e/o rischio di dispersione
Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione nel nostro territorio sono fortemente impegnati nel garantire il diritto all'istruzione a tutti, pur in un quadro di difficoltà sempre più marcato, non solo perchè prescritto dalle norme, ma in virtù anche di attenzione e sensibilità particolari e professionalità specifiche messe in campo da tali agenzie formative.
Tuttavia, possono esserci situazioni in cui non è possibile per un dirigente scolastico/direttore di ente di formazione dare risposta alle richieste di iscrizione di giovani in obbligo di istruzione o in diritto - dovere all'istruzione e formazione. Naturalmente è necessario che alla famiglia vengano fornite comunque soluzioni alternative e tempestive in quanto la non adempienza, in particolare all'obbligo di istruzione, può causare problemi ai genitori stranieri in ordine alla regolarità del loro soggiorno in Italia.
Le indicazioni che seguono hanno lo scopo di rendere evidenti le problematicità che le scuole hanno quando non riescono ad assicurare alla famiglia la risposta necessaria non potendo superare i vincoli dati dal contesto:
• le scuole e gli enti di formazione possono per alcuni motivi precisi rispondere negativamente alla domanda di iscrizione per un giovane straniero neoarrivato; le motivazioni fanno esclusivo riferimento alla normativa vigente (ad esempio la capienza delle classi, le norme per la sicurezza, etc).
• in caso di impossibilità all'accoglienza nella scuola di stradario o nella scuola superiore/ente prescelto, la scuola fornisce per iscritto alla famiglia e ai servizi educativi del quartiere/comune di residenza il diniego motivato entro una settimana dalla richiesta;
• la scuola e l'ente di formazione professionale, di concerto con i servizi educativi del Comune e del territorio, si attivano per l'individuazione presso altri plessi di soluzioni possibili: a questo scopo per facilitare i contatti sono auspicabili accordi di rete tra scuole8 (es ….”esperienze, già attivate proficuamente in alcune città, prevedono che le iscrizioni in corso d’anno non siano effettuate direttamente presso la scuola, ma siano gestite da un apposito centro o da una scuola polo, anche utilizzando specifici supporti informatici. Essa provvede, secondo precedenti accordi di rete, ad assegnare i nuovi arrivati alle scuole del territorio in modo compensativo e razionalizzato Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana. C.M. n. 2
8 A questo proposito si veda il documento Linee guida per l’ accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri direzioni didattiche e istituti comprensivi - Citta’ di Bologna dell'aprile 2014.
dell'8/01/2010 - MIUR);
• qualora anche tale ricerca dia esito negativo, la scuola comunica alla famiglia l'ulteriore esito negativo e la famiglia comunica per iscritto (anche per il tramite dei Servizi territoriali e/ o dello stesso sportello Info Bo che ha curato le pratiche per il ricongiungimento) tale situazione al Comune di residenza ed all'Ufficio Scolastico Territoriale affinchè vengano individuate soluzioni adeguate;
• per quanto concerne le richieste di iscrizione al secondo ciclo (Istruzione e Istruzione e Formazione professionale), fermo restando l'obbligo di istruzione fino ai 16 anni, le soluzioni proposte in sede di riorientamento possono essere diversificate in relazione all'età dei richiedenti:
- per quanto riguarda i quindicenni, essi sono giovani soggetti all'obbligo di istruzione e pertanto è auspicabile il massimo utilizzo di percorsi personalizzati di concerto con i CTP (i quali possono iscrivere autonomamente giovani 16enni, mentre possono offrire servizi di alfabetizzazione, recupero del titolo conclusivo del primo ciclo e assolvimento dell'obbligo di istruzione a giovani di età minore purchè iscritti in una scuola superiore/ente di formazione e nel quadro di specifici Accordi previsti dal regolamento sull'autonomia);
- oltre i 16 anni l'accesso diretto al CTP per alfabetizzazione, recupero del titolo conclusivo del primo ciclo e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione può rappresentare un percorso ponte verso un successivo inserimento scolastico o lavorativo;
• in generale per la fascia d'età tra i 15 e i 17 è opportuno che scuole secondarie di II grado e gli enti di formazione;
- stipulino Accordi specifici con la rete dei CTP/CPIA, finalizzati ad assicurare la formazione linguistica, l'eventuale il recupero del titolo conclusivo del primo ciclo, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- attivino e formalizzino contatti con i Centri per l'Impiego della Provincia ed in particolare con il servizio di tutorato per l'obbligo formativo.
Allegato 2
Alunni quindicenni
in ritardo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media)
e a forte rischio di dispersione.
Premessa
Il fenomeno dei giovani in ritardo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (in particolare nella fascia 15 - 17 anni) sta assumendo una notevole rilevanza sul nostro territorio. Nell'ottobre 2012 erano 1137 i giovani iscritti al terzo anno della scuola secondaria di I grado in posizione non standard (la cui età non corrisponde cioè con la classe frequentata). Di questi almeno 261 potevano considerarsi a rischio in quanto in età dai 15 ai 17 anni. Tra i giovani a rischio 181 risultavano essere di nazionalità non italiana.9
Va specificato, tuttavia, che tali situazioni pur essendo complesse sono spesso molto diversificate: l'essere in ritardo nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione - e dunque ancora iscritti al 3° anno della scuola secondaria di I grado - può infatti dipendere da molteplici fattori, non tutti ricollegabili ad una oggettiva situazione di rischio di dispersione (es giovani in situazione di disabilità, giovani stranieri che hanno iniziato in ritardo il percorso scolastico in Italia, etc.).
E' necessario evitare “catalogazioni” che prescindano da una analisi oggettiva delle singole situazioni. Sta dunque alla specifica e autonoma valutazione della scuola (in particolare del Consiglio di Classe dove è inserito il giovane) verificare se sussiste di fatto una concreta situazione di rischio di dispersione e se vi siano le condizioni per prevedere l'attivazione per il giovane di un percorso personalizzato e individualizzato.
Tra le opportunità presenti più utilizzate nell'esperienza del territorio di Bologna si illustrano le seguenti.
A) “Progetto quindicenni": percorsi personalizzati per studenti quindicenni a rischio di dispersione iscritti alla scuola secondaria di I grado e frequentanti il CTP/CPIA tramite Convenzione tra le scuole
Il progetto "Quindicenni"10 è uno strumento ormai consolidato sul nostro territorio da diversi anni, di cui le scuole secondarie di I grado possono usufruire per contrastare in corso d'anno scolastico i fenomeni di
9Fonte dati : Osservatorio sulla scolarità provinciale - rilevazione di ottobre 2012.
10 Nasce da una sollecitazione forte proveniente dal Tavolo interistituzionale per il contrasto alla dispersione che nel 2009 affrontò il tema dei giovani iscritti alle scuole secondarie di I grado in ritardo nel percorso scolastico e che sono di fatto a forte rischio di dispersione. Dal 2009 la Provincia nell'ambito dei finanziamenti della Qualificazione scolastica, sostiene il progetto promosso dalla Rete dei CTP e da numerose scuole secondarie di I grado. Negli ultimi quattro anni scolastici circa 300 alunni hanno conseguito attraverso tale progetto il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, proseguendo poi il percorso nel secondo ciclo (Istruzione o Istruzione e Formazione).
abbandono e dispersione scolastica.
Il progetto è destinato prioritariamente ad allievi quindicenni iscritti presso una classe terza della scuola secondari di I grado che compiranno 16 anni entro giugno dell'anno scolastico in corso e che durante l'anno scolastico manifestano evidenti difficoltà e concreti segnali di rischio di dispersione o siano già dispersi. Per questi giovani, iscritti presso la scuola secondaria di I grado, è possibile attivare un percorso personalizzato in collaborazione con il CTP (futuro CPIA) finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il progetto si attua attraverso un Accordo che le scuole secondarie di I grado interessate e tutti i CTP della provincia stipulano annualmente ai sensi del regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/99). L'Accordo definisce gli assetti organizzativi e didattici per la predisposizione di percorsi personalizzati.
Il singolo percorso personalizzato è formalizzato in un Patto formativo sottoscritto tra il dirigente del CTP, il dirigente della scuola secondaria di I grado presso cui il ragazzo è iscritto, la famiglia ed i servizi socio-educativi eventualmente coinvolti.
Ai fini della definizione del percorso personalizzato è necessario che:
• la proposta di percorso personalizzato pervenga al CTP di riferimento direttamente dalla scuola secondaria di primo grado dove il ragazzo è iscritto (non dalla famiglia, né dagli operatori dei servizi territoriali);
• il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado verifichi con il dirigente del CTP la disponibilità ad accogliere il ragazzo quindicenne. Successivamente viene composto un gruppo di lavoro formato, di regola, dal Coordinatore del CdC della scuola presso cui il ragazzo è iscritto, il referente/coordinatore del corso del CTP ed eventualmente l'operatore del servizio territoriale.
Tale gruppo di lavoro dovrà:
• valutare le modalità attraverso le quali effettuare il percorso personalizzato;
• valutare la possibilità di effettuare il percorso personalizzato esclusivamente presso la scuola secondaria di primo grado presso cui il ragazzo è iscritto;
• valutare la possibilità di procedere a un percorso personalizzato misto tra le due scuole;
• valutare la possibilità (solo per i casi più complessi) di effettuare il percorso personalizzato totalmente presso il CTP (resta comunque inteso che il ragazzo rimane iscritto sempre presso la scuola secondaria di primo grado);
• co-progettare il percorso personalizzato e condividerlo con la famiglia attraverso il patto formativo;
• monitorare il percorso del ragazzo attraverso incontri periodici da stabilirsi nella fase iniziale dell’anno scolastico e predisporre e raccogliere la documentazione necessaria per effettuare lo scrutinio di
ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione. Lo scrutinio di ammissione viene effettuato dal CTP e tiene conto anche delle indicazioni comunicate attraverso apposita scheda dalla scuola presso cui il ragazzo è iscritto.
Le attività connesse all’iscrizione (di norma in febbraio) alla scuola secondaria di II grado sono a carico della scuola secondaria di I grado presso cui il ragazzo risulta iscritto.
I giovani potranno sostenere l'esame conclusivo del I ciclo presso il CTP solamente al compimento del 16° anno di età.
Qualora tale compimento avvenga dopo la sessione di giugno, i CTP predispongono una sessione speciale per il febbraio successivo.
Nel periodo tra l'avvio del nuovo anno scolastico e il compimento del 16° anno i giovani possono accedere in virtù dell'art.8 dell'Accordo USR - RER 2012 (richiamato nel successivo punto B) al sistema della IeFP presso un ente di Formazione con percorso personalizzato triennale.
B) Percorsi personalizzati per studenti quindicenni a rischio di dispersione iscritti alla scuola secondaria di I grado che frequentano la IeFP in convenzione con un ente di formazione professionale accreditato
Per il giovane 15enne iscritto all'ultimo anno della scuola secondaria di I grado (per il quale non sia stato attivato il percorso di cui al punto precedente, o per il quale, nonostante il percorso avviato non si sia giunti al conseguimento del titolo) e che nella fase finale dell'anno scolastico presenta caratteristiche tali da far prevedere un insuccesso e concreti rischi di abbandono del percorso stesso, è possibile programmare, attraverso una apposita Convenzione tra la scuola secondaria di I grado ed un ente di formazione del sistema IEFP, un percorso personalizzato.
Tale percorso prevede, nell'anno scolastico successivo, la re-iscrizione alla terza classe della scuola secondaria di I grado e la contestuale frequenza presso un ente di formazione, con lo scopo, da un lato, di assicurare il conseguimento del titolo di terza conclusivo del primo ciclo di istruzione, dall'altro, di avviare un percorso personalizzato triennale nel sistema della IEFP attraverso il riconoscimento dei crediti maturati al compimento del sedicesimo anno di età.
Tale opportunità è prevista dall'art 8 dell'Accordo RER-USR del gennaio 2012 sul sistema regionale della IeFP: per gli “studenti a rischio di abbandono senza titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione” “possono essere stipulate, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99, Convenzioni tra la scuola secondaria di primo grado e gli Enti di formazione professionale, per la realizzazione di percorsi personalizzati mirati al conseguimento della licenza di primo grado ed alla permanenza dello studente nel circuito
formativo, attraverso l’inserimento nei percorsi di IeFP. Tali percorsi sono rivolti esclusivamente e in via eccezionale agli studenti iscritti presso una scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto almeno 15 anni e risultino a forte rischio abbandono. La stipula della Convenzione, in accordo con la famiglia, sarà a cura della scuola secondaria di primo grado, che curerà gli opportuni contatti con gli altri soggetti coinvolti”.
Nel territorio bolognese l'attivazione di tali percorsi si realizza generalmente anche con il contributo dei CTP che sottoscrivono a loro volta la convenzione e collaborano attivamente alla coprogettazione e realizzazione dei percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze utili per il superamento dell'esame per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
La stipula della Convenzione, e del successivo patto formativo, è subordinata alla valutazione congiunta da parte della scuola secondaria di primo grado, dell'ente di formazione ed eventualmente del CTP, delle singole situazioni individuali rispetto all'età anagrafica dello studente, alle competenze possedute, al percorso di studi seguito, ai fattori di rischio di abbandono, alle motivazioni dello studente e della famiglia ed a ogni altro elemento utile a conoscere la situazione personale dello studente in relazione al proseguimento del percorso formativo.
Nel caso in cui il giovane, per il quale si prospetti l'opzione di un percorso personalizzato triennale presso un ente di formazione, evidenzi condizioni tali da far prevedere un insuccesso nella fase terminale dell'anno scolastico (es. scarsa frequenza, rischio di abbandono, non ammissione all'esame), la scuola secondaria di I grado, in accordo con la famiglia, ricontatterà tempestivamente l’ente per ridefinire il percorso programmato.