DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13/2016 Seduta del 03.02.2016
OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA SCRITTURA PRIVATA MODIFICATIVA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE GALATA SPA
L’anno 2016 addì 03 del mese di febbraio alle ore 17.40 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. XXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxx | A |
2. XXXXXXXXX Xxxxx | Vice Sindaco | A |
3. XXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | P |
4. XXXXX Xxxxxx | Assessore | P |
5. XXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | P |
6. XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Assessore | P |
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta Presiede L’Assessore Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx.
Partecipa alla seduta PAGINI Dott.ssa Lajla, Vice Segretario Comunale. La seduta è legale.
N. 144 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.02.2016 Addì 17.02.2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO | CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì IL FUNZIONARIO INCARICATO |
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 17.02.2016 Addì 17.02.2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO |
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: atto di indirizzo in merito alla scrittura privata modificativa del contratto di locazione stazione radio base per telefonia mobile Galata Spa.
Premesso che:
- la Società Wind Telecomunicazioni Spa ha stipulato in data 07.10.2009 con il Comune di Cadoneghe un contratto di locazione, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 27.6.2011 n. 3270 serie 3T, per l’utilizzo dell’area di proprietà comunale per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile lungo il perimetro Nord del cimitero, riportata nel N.C.T. del Comune di Cadoneghe al Foglio 12 particella 741;
- che in data 18.02.2015 la suddetta Wind Telecomunicazioni Spa ha ceduto il contratto alla Società Galata Spa
- l’attuale contratto di locazione di durata novennale prevede il pagamento di un canone anno pari euro 14.000,00 (quattordicimila/00);
- la Società Galata Spa ha proposto un accordo modificativo del contratto di locazione con la modifica degli articoli 2 “durata” e 4 “canone” e l’introduzione dell’art. 9 “disposizioni finali” lasciando inalterate tutte le altre parti del contratto che pertanto si considerano valide ed efficaci a tutti gli effetti e condizioni;
Viste che le modifiche proposte da Galata Spa sono le seguenti:
1. durata locazione di 9 (nove) anni rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da parte della Società Galata Spa con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data di scadenza;
2. canone di locazione annuo pari a euro 10.000, 00 (diecimila) da corrispondersi in un’unica rata annuale anticipata;
3. introduzione dell’art. 9 - disposizioni finali - ;
Dato atto che le condizioni dello specifico mercato interessato sono mutate rispetto agli anni precedenti, tanto che sono in corso da parte di tutti i gestori di telefonia mobile rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione e considerato che il canone proposto è in linea con quanto già concesso ad altri operatori del territorio;
Atteso che, nel caso non si arrivasse ad un accordo tra le parti, l’alternativa sarebbe la rimozione da parte di Galata Spa dell’impianto di telefonia mobile ubicato presso il perimetro Nord del Cimitero comunale, codice sito PD112 censito al N.C.T al foglio 12 particella 741 con conseguente mancato introito del canone annuo da parte del Comune;
Ritenuto di ammettere la rinegoziazione dei contenuti contrattuali limitatamente al 1^ comma dell’art. 2 ed al comma 1^ e 4^ dell’art. 4 che devono intendersi così riformulati:
Vigente Art. 2 – DURATA La locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 19.12.2010. Il contratto potrà esser rinnovato per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con previo apposito provvedimento del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo. ART. 4 - CANONI Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), da | Variato Art. 2 – DURATA La locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 03.02.2016. Il contratto potrà esser rinnovato per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con previo apposito provvedimento del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo. ART. 4 - CANONI Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere |
corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso la Banca Padovana di Credito Cooperativo, Filiale di Cadoneghe, IBAN IT 79 O 08429 62410 0000AL702863.
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1.
La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 18.12.2010.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile.
con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx).
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1.
La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile.
Preso atto che la scrittura privata integrativa dovrà essere perfezionata secondo la bozza definitiva allegata al presente provvedimento;
Visti:
l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
l’ art. 34, comma 1 del vigente Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili di proprietà comunale;
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto Lgs. n. 267/2000
SI PROPONE
- di approvare la scrittura privata in bozza, allegato sub a), modificativa del contratto di locazione in essere per l’utilizzo dell’area di proprietà comunale ai fini del mantenimento in esercizio della stazione radio base per telefonia mobile su porzione di area comunale catastalmente identificata al Foglio 12 particella 741;
- di demandare al competente responsabile di Servizio i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
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Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000
-…………………di regolarità tecnica Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale Cadoneghe, arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx
-…………………di regolarità contabile Il Responsabile Servizi Economico Finanziari Cadoneghe, Rag. Xxxxx Xxxxxxx
SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Agenzia delle Entrate,
tra
Il Comune di Cadoneghe, con sede in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione n.4, codice fiscale n.80008870281 e P.Iva n.00737340281, rappresentato dall’ arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriali, domiciliata per la carica presso la sede Municipale di Piazza Insurrezione n.4, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome , per conto e nell’interesse dell'Ente che rappresenta, ed in seguito indicata come “Locatrice”
e
La società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxx 00000, xxxxxxxx sociale euro 1.000.000,00i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 30 settembre 1965, CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti giusta procura del notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx, rilasciata in Roma in data 13 marzo 2015 rep.3.486 raccolta 1.782 registrato in Roma il 13 marzo 2015 al n.6194/1T”, in seguito denominata anche “Galata” o “Conduttrice”
(Nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) In data 7 ottobre 2009 il Comune di Cadoneghe, ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato presso l’Ufficio delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6- EUR TORRINO in data 26/06/2011 al n°3270 serie 3T, avente per oggetto porzione di terreno compreso l'accesso alla porzione locata, sita nel Comune di Cadoneghe (PD), lungo il perimetro Nord del cimitero, riportata nel N.C.T. del Comune di Cadoneghe, al foglio 12., particella 741, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
b) Che Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata Sp.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l’oggetto del contratto i n essere;
c) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati;
d) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; Xxxxx ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:
0) Art. 2 (Durata)
1) Art. 4 (Canoni)
.
L’articolo 2 (Xxxxxx) viene sostituito dal seguente:
ART. 2 – DURATA
La locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 03.02.2016.
Il contratto potrà esser rinnovato per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con previo apposito provvedimento del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.
L’articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:
ART. 4 - CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx).
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1.
La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile.
La Locatrice La Conduttrice
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO