SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Allegato 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MULINI SATRIND F 15/150 DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE RSU UBICATO PRESSO L’AREA IMPIANTI SCAPIGLIATO DI REA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
CIG: 78123077AD
PREMESSO CHE
Con determina a contrarre del n. 231 prot. n. 2089/18/I/D del 30/11/2018 REA IMPIANTI SRL Unipersonale (da ora anche solo Committente, o Stazione Appaltante, o REA) ha indetto la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del Contratto di Accordo Quadro ex art. 54 d. lgs. 50/2016 (da ora anche solo AQ), da stipulare con un Operatore Economico (da ora anche solo OE) avente ad oggetto il servizio di manutenzione dei mulini Satrind F 15/150 dell’impianto di selezione RSU ubicato presso l’area impianti scapigliato di Rea impianti srl unipersonale, ponendo a base di gara il corrispettivo massimo stimato pari a Euro 220.000,00 (oltre iva come per legge), di cui Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza stimati dalla Committente, e con la durata massima presunta di 36 mesi prorogabile di 6 mesi.
Con determina di aggiudicazione prot. n. in data è stata approvata l’aggiudicazione a a favore di , e l’aggiudicazione è divenuta efficace in data , essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti.
L’operatore sopra indicato hanno adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dalla lex specialis nei termini e con le modalità prescritti
Tutto quanto sopra premesso
Il giorno del mese dell’anno , ciascuno presso la propria sede, sottoscrivono con firma digitale e scambiano tra loro a mezzo PEC il presente contratto di accordo quadro
le PARTI
come di seguito identificate
COMMITTENTE
Committente - RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Impianti” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx xxx xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona del Responsabile Area Tecnica Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante di XXX Xxxxxxxx;
ESECUTORE
. con sede in , iscrizione alla CCIAA di , Codice fiscale/Partita Iva legale rappresentante C.F.
convengono e stipulano il presente contratto di accordo quadro
SEZIONE I - SOGGETTI DEL CONTRATTO ART. 1 PARTI DEL CONTRATTO
Le parti dell’AQ sono:
- La Committente
- L’esecutore
ART. 2 DIRITTO DI ESCLUSIVA
La sottoscrizione del presente contratto non garantisce all’OE alcun diritto di esclusiva. La Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad OE differenti, estranei all’AQ. Nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di buon andamento e imparzialità.
ART. 3 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL’ESECUTORE, RECAPITO PEC E PER LA COMMITTENTE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1.1. L’Esecutore - - dichiara di eleggere domicilio in
e indica ai fini dell’esecuzione del contratto il seguente indirizzo PEC
; a tali account e domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non avvenute.
1.2. L’Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il sig. . Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro. Tutti i contatti con XXX Xxxxxxxx, in ordine alla gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la sostituzione del Responsabile sulla base di
congrua motivazione.
3.3 Il direttore dell’esecuzione per la Committente (DEC) é il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, reperibile presso la Stazione Appaltante
ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DELL’ESECUTORE
L’esecutore assume verso la Committente i seguenti obblighi generali:
- sottomettersi alle disposizioni di esecuzione (e conseguenti ordini di servizio) che saranno impartite nel periodo di vigenza dell’AQ e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni ivi contenute, integrate da quelle del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, nonché degli atti di gara, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformità all’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione (per esempio, l'esecutore non potrà rifiutarsi di eseguire un contratto specifico);
- mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa produrre il qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell’interesse della Committente e a tutela della concorrenza;
- Garantire per tutta la durata dell’AQ l’effettiva disponibilità delle risorse che è obbligato a utilizzare per l’esatto adempimento.
L’esecutore ha diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei rapporti contrattuali, alle previsioni dell’AQ.
Non ha invece il diritto di pretendere il pagamento dell’intero importo contrattuale stimato massimo, essendo il pagamento dovuto esclusivamente per le prestazioni esattamente eseguite previo Contratto specifico applicativo, né il diritto di pretendere un minimo di prestazioni da eseguire. Il quantitativo effettivo dipenderà unicamente dal fabbisogno della Committente, che non garantisce alcun minimo: né di quantità né di corrispettivo.
La violazione, da parte dell'Esecutore, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, potrà costituire (secondo la rilevanza, che sarà valutata dalla Committente) inadempimento grave ed essenziale, utile ai fini dell’eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.
ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per l’esecutore:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda,
azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.
L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.
La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
• di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante, dal Capitolato Speciale di Appalto, dal DUVRI nonché da:
− il contratto specifico medesimo
− il costo unitario a base d’asta e la relativa offerta di xxxxxxx accettata da XXX Xxxxxxxx
− eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.
ART. 6 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL’ESECUTORE
L'esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dai contratti specifici che REA Xxxxxxxx potrà rivolgergli.
Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici.
ART. 7 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta del DEC, tutta la relativa documentazione.
L’esecutore è tenuto a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile). A richiesta della Committente, dovrà comunicarli anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell’esecuzione.
Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale contratto specifico, l’esecutore è obbligato a fornire a REA Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell’esecutore le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico dell’esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell’esecutore medesimo.
ART. 8 OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI). Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
ART. 9 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A richiesta di XXX Xxxxxxxx, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Se in corso di esecuzione l’esecutore non risulterà in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle norme collegate.REA Impianti è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti dell’esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi legali o moratori a favore di quest'ultimo, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
XXX Xxxxxxxx potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
XXX Xxxxxxxx provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni a REA Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 10 DEFINIZIONE DELL’OGGETTO: PRESTAZIONI DEL’ESECUTORE
Oggetto dell’accordo quadro è il servizio di manutenzione dei mulini Satrind F 15/150 dell’impianto di selezione RSU ubicato presso l’area impianti scapigliato di Rea impianti srl unipersonale, come meglio definito nel Capitolato Speciale d’appalto (ALL. 2).
L'esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte prestazioni oggetto del contratto. L’esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta l’esecuzione a carico dell’esecutore anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per l’esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.
L’esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né può essere negata per ragioni economiche, poiché l'esecutore, con la propria offerta e con la sottoscrizione del presente contratto, si è obbligato all’esatto adempimento, qualunque onere comporti, avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.
ART. 11 SUBAPPALTO.
Il subappalto potrà essere autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, a condizione che l'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in sede di gara.
ART. 12 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE
L’unica contro-prestazione a carico della Committente è il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale corrispettivo sarà determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 14 e pagato secondo le previsioni di cui al seguente ART. 15.
È altresì obbligo della Committente, in relazione a ciascun Contratto specifico, consentire all’esecutore , l’accesso all'area impianti.
SEZIONE III - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI ART. 13 IMPORTO STIMATO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo massimo che XXX Xxxxxxxx potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di accordo quadro, è pari ad Euro 220.000,00 oltre oneri fiscali.
L’importo complessivo, è comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, stimati in circa € 2.000,00 dell’importo dell’accordo quadro. Si tratta di oneri stimati sulla base della distribuzione della spesa prevista, che saranno rideterminati al momento dell’affidamento di ogni contratto di appalto applicativo dell’accordo quadro. Gli oneri per la sicurezza effettivi per l'intero AQ saranno quelli risultanti a consuntivo dei contratti specifici eseguiti.
Resta ferma la possibilità per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.
ART. 14 CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ESECUTORE
Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun contratto applicativo sarà determinato moltiplicando il prezzo di ciascun servizio indicato nell’allegato 2 capitolato speciale di appalto, previa applicazione al prezzo unitario del ribasso percentuale da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione del contratto di accordo quadro.
ART. 15 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al termine dell’esecuzione della prestazione, l’esecutore non potrà emettere fattura.
La Stazione Appaltante tramite PEC/email fornirà l'autorizzazione all'emissione della fattura a seguito della regolare esecuzione. Nel caso in cui il DEC debba richiedere correzioni e/o chiarimenti, l'autorizzazione all'emissione della fattura sarà fornita, dallo Stazione appaltante dopo tre giorni dalla ricezione dei chiarimenti risolutivi della problematica trattata.
I termini di pagamento saranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
ART. 16 MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'esecutore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell’intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Esecutore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.
L’Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 17 INVIARIABILITA’ DEL PREZZO UNITARIO.
I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
ART. 18 CARATTERE OMNICOMPRENSIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE.
I prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i servizi e le forniture oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte.
ART. 19 PAGAMENTI DIRETTI.
I pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016.
In caso di subappalto autorizzato, in conformità al comma 13 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite.
SEZIONE IV - DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20 DENOMINAZIONE: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016
Il presente è un contratto di accordo quadro, definito e normato dall’art. 54 del d. lgs. 50/2016.
ART. 21 DURATA
Il contratto di accordo quadro avrà validità di trentasei (36) mesi consecutivi dalla sottoscrizione prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante, di ulteriori sei (6) mesi consecutivi, e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale. La proroga sarà attivata con atto scritto e sottoscritto che la Committente comunicherà tramite PEC, almeno 30 giorni prima della decorrenza dei trentasei (36) mesi iniziali. Le parti potranno convenire di ammettere la proroga, ove disposta dalla Committente, anche se comunicata con le medesime modalità oltre detto termine, ma non oltre i 30 giorni dopo la decorrenza del predetto termine.
Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del limite massimo di importo e/o alla scadenza dell'ultimo giorno del trentaseiesimo mese consecutivo, salva l'eventualità di proroga di sei mesi (a condizione che vi sia ancora disponibilità di importo complessivo) -disposta con comunicazione scritta e sottoscritta di REA Impianti- nel qual caso, il contratto cesserà di avere efficacia alle stesse condizioni l'ultimo giorno del sesto mese successivo al trentaseiesimo.
La durata dell’accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla sottoscrizione del medesimo da parte di entrambe le parti.
Tale durata sarà ridotta nel caso in cui anche prima della scadenza sia raggiunto l’importo massimo di spesa complessiva consentito (che non potrà mai, comprese proroghe, superare gli € 220.000,00).
I termini di esecuzione (quindi la durata) riferiti a ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sono dedotti nel contratto specifico medesimo.
ART. 22 TEMPI DI ESECUZIONE.
I tempi di esecuzione sono Indicati da REA Impianti nel capitolato speciale di appalto art. 4 e 5 e nel contratto specifico denominato “Contratto applicativo/Richiesta di intervento”. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.
Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta,
ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio all'esecutore che segue nella graduatoria.
ART. 23 VARIANTI.
Ammesse solo se richieste o accettate dalla Committente e comunque nei limiti di legge. Si applica l'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
ART. 24 PENALI
REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti:
- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento
- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge
- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge
- recesso nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di accordo quadro rispetto all’esecutore, nei casi in cui l’inadempimento attenga ad ordini con "priorità emergenza”, ovvero anche laddove per gli ordini di "Priorità ordinaria” il numero dei giorni di ritardo sia pari o superiore al numero dei giorni accordati per l'esecuzione.
In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari all’1 per 1000 dell'importo dell'ordine cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.
In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell’esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'esecutore.
L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o
inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa.
L’applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.
ART. 25 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE.
In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per l’esecuzione del servizio e/o di grave danno conseguente a grave violazione dell’esecutore, REA Impianti potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, l'esecutore che abbia subito tale risoluzione per grave violazione ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e REA Xxxxxxxx potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell’esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi accettati. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.
ART. 26 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Se la risoluzione interverrà entro 120 giorni dall’aggiudicazione la Committente potrà scorrere la graduatoria di gara e stipulare l'accordo quadro con l'operatore economico classificato nella prima posizione utile successiva alla prima.
SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie devolute al Giudice Ordinario che potranno insorgere nell’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Livorno, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
ART. 28 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Rea Impianti s.r.l. Unipersonale (Committente) e l'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003
n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed integrazioni.
Rea Impianti s.r.l. Unipersonale assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalità:
a) Finalità connesse e strumentali all’instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;
b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.);
c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale o di terzi;
d) l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Appaltatore di detti dati è obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo.
Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati dell'Appaltatore risponde al “legittimo interesse” del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati dell'Appaltatore non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.
L'Appaltatore è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
− Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale;
− banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;
− società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di Xxx Xxxxxxxx s.r.l.
Unipersonale anche situate all'estero in Paesi extra-UE; in relazione a detti trasferimenti Rea Impianti s.r.l. Unipersonale adotta le necessarie misure previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. sottoscrizione clausole contrattuali standard).
La lista dei soggetti, Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta.
Rea Impianti s.r.l. Unipersonale rende noto che i dati personali dell'Appaltatore verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.
In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale, Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore, che sin d’ora accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per la raccolta e il trattamento di dati personali effettuati per conto di Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite, incluse quelle fornite nella “Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento”.
L'Appaltatore potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti di Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all’accesso, il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.
In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Xxx Xxxxxxxx s.r.l. Unipersonale da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest’ultimo a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dell'Appaltatore o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso.
Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.
ART. 29 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.
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