Approvato dall’Assemblea dei soci del 30 gennaio 2020
Accordo Generale Circoscrizionale (disciplina del sistema di regole comuni)
Approvato dall’Assemblea dei soci del 30 gennaio 2020
Il presente Accordo è finalizzato ad assicurare il corretto espletamento delle funzioni e delle attività dell’OI, al fine di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione industriale, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, la definizione di strategie condivise, il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale del bacino del Centro-Sud Italia, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori finali. Tutto quanto appresso disciplinato è orientato ad una riforma in chiave etica e di piena sostenibilità ambientale dell'intera filiera.
Si rende, pertanto, necessario, individuare gli strumenti da utilizzare per mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva, focalizzando l’attenzione su alcuni punti chiave come il sistema contrattuale, il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP), delle Imprese private di trasformazione e delle loro rappresentanze, i meccanismi di incentivazione, le modalità dei controlli e la promozione e la valorizzazione delle produzioni ivi compresi i protocolli per l'etica e per l'ambiente le cui implementazioni saranno affidate a due comitati di controllo istituiti in ambito OI.
L’Accordo definisce il sistema di regole condivise tra le parti ed, in particolare, intende regolamentare i rapporti e gli impegni assunti dai soggetti aderenti all’OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia nel rispetto delle azioni concordate per le produzioni ottenute e/o trasformate nel territorio di competenza.
I soggetti aderenti all’OI si obbligano al totale rispetto delle regole fissate, previa condivisione e approvazione negli organi preposti, come previsto e sottoscritto nello Statuto stesso dell’OI. In caso di inadempienze o di particolari comportamenti da parte dei Soci, si rimandano le opportune valutazioni e decisioni al Comitato di Coordinamento e/o agli organi previsti da Statuto sulla base dei regolamenti interni e dei protocolli aggiuntivi.
Art. 1 - SISTEMA DI CONTRATTAZIONE
La produzione e la cessione del prodotto fresco, oggetto di specifici singoli “Contratti di Fornitura/Impegni di Conferimento", devono essere regolamentate da “ Contratti Quadro d’Area”, entrambi da definirsi con ragionevole anticipo sull'inizio della campagna, per una razionale scelta colturale e per un’idonea programmazione agricola ed industriale.
I Contratti di Fornitura devono essere stipulati fra le OP e le industrie private/ industrie cooperative, in quest’ultimo caso per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura. Gli Impegni di Conferimento sono stipulati nelle ipotesi previste all’art. 5.4 dello Statuto.
Le aziende di trasformazione non possono sottoscrivere contratti con le OP che siano
state escluse dall’OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti.
Allo stesso modo le OP non possono stipulare contratti con imprese di trasformazione
che siano state escluse dall’OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti.
E’ consentita la possibilità per un trasformatore associato, soltanto limitatamente agli stabilimenti con sede nel bacino di riferimento dell’OI, di acquistare pomodoro da OP non associate entro il limite del 10% del pomodoro totale contrattato dall’azienda. Parimenti, un’OP associata, soltanto per le superfici ricadenti nel bacino di riferimento dell’OI, può vendere a trasformatori non aderenti al Distretto una percentuale massima di prodotto pari al 10% del totale contrattato dall’OP. In entrambi i casi, la contrattazione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole stabilite dall’OI e alle stesse condizioni applicate fra i soggetti aderenti all’OI.
Analogamente a quanto avviene per i soggetti aderenti all’OI, i contratti per la fornitura di pomodoro fra un associato e un non associato devono essere depositati presso l’OI entro i termini stabiliti a cura del soggetto associato.
Ogni azienda di trasformazione può sottoscrivere contratti di fornitura con singoli produttori agricoli nel limite massimo del 10% del totale contrattato dall’azienda stessa. Tali contratti potranno essere stipulati esclusivamente per una sola fornitura. La sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre il termine previsto dal presente Accordo per la consegna dei Contratti di Fornitura all’OI.
Art. 2 - CONTRATTO QUADRO D’AREA
Il Contratto Quadro d’Area, sottoscritto tra le OP, AOP e la rappresentanza industriale e agricola, disciplina le attività dell’intera filiera del pomodoro da industria con particolare riguardo alla definizione di norme che regolano la coltivazione e la cessione del pomodoro nell’area di interesse dell’OI.
Esso, valorizzando le specificità e le produzioni dell’area, garantisce la necessaria coerenza tra l’azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l’impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell’ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei diritti dei lavoratori.
Il Contratto definisce la programmazione (superfici e rese previsionali), le metodologie di produzione ivi comprese le certificazioni distinte in obbligatorie e/o facoltative effettuate anche grazie ad incentivi delle parti, la qualità e la salubrità del prodotto, le condizioni contrattuali, il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), le direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del prodotto fresco e i parametri qualitativi per la valutazione dello standard di prodotto.
Il Contratto Quadro d’Area, al fine di garantire una giusta programmazione, deve essere sottoscritto tra le parti entro il 31 gennaio e, corredato degli eventuali allegati, depositato entro la settimana successiva presso l’OI che provvederà alla trasmissione agli Organi Istituzionali competenti.
Eventuali proposte di Accordi di filiera che dovessero essere formulate tra singoli aderenti dell’OI diretti a regolamentare i rapporti contrattuali di competenza specifica dell’OI, dovranno essere preliminarmente notificati e documentati all’OI, che, verificata la compatibilità con le regole statutarie della OI, compresa l’assenza di elementi discriminatori nei confronti degli altri soci ne informerà tutti gli associati anche al fine dell’adozione in ambito dell’OI.
Il Contratto Quadro d’Area prevede:
- finalità;
- campo di applicazione;
- durata;
- obblighi del trasformatore;
- obblighi delle Organizzazioni di Produttori;
- riconoscimento di cause di forza maggiore;
- descrizione dei servizi resi dalle OP:
- regole relative alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti derivati del pomodoro ;
- criteri per la valutazione del prodotto con relative influenze sul prezzo;
- modalità di pagamento della materia prima e degli eventuali servizi;
- sanzioni e indennizzi;
- modifiche e/o integrazioni;
- tutela dei dati personali;
- possibilità di arbitrato.
Il Contratto Quadro d’Area definisce, inoltre, il Contratto Tipo di Fornitura.
Il Contratto Quadro d’Area prevede la possibilità di trasferimento dell’impegno contrattuale per gravi motivi e/o cause di forza maggiore: è possibile, in tal caso, trasferire il contratto o parte di esso alle stesse condizioni stipulate ad uno o più soggetti, dandone comunicazione all’OI prima dell’inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, e comunque non oltre le 48 ore dalla prima consegna, inviando presso l’OI la copia del nuovo contratto corredata di liberatoria delle parti, e depositando successivamente l’originale.
Nel caso di contratti condizionati, non è necessaria la liberatoria delle parti. I contratti condizionati alla fornitura di idonee garanzie di pagamento, in caso di mancato rispetto delle condizioni, potranno essere trasferiti senza liberatoria solo se l’OP invia comunicazione scritta alla controparte e all’OI entro e non oltre il 15 luglio; avvenuta la comunicazione, il trasferimento può essere perfezionato anche in data successiva al
15 luglio. Resta inteso che in assenza di tale comunicazione i contratti condizionati potranno essere trasferiti successivamente al 15 luglio solo con liberatoria.
In caso di trasferimento di impegno di conferimento, o parte di esso, alla formula di contratto di fornitura, si dovrà rispettare quanto previsto dal/i Contratto/i Quadro d’Area per i contratti di fornitura.
Nel caso di cambio di tipologia e/o modalità di produzione nell’ambito del medesimo contratto di fornitura e/o impegno di conferimento, è necessario darne tempestivamente comunicazione scritta all’OI.
Il Contratto Quadro d’Area prevede la possibilità di integrazioni al Contratto di Fornitura originario, dopo l'esaurimento del contratto stesso.
Le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate dopo il 1° agosto, ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre industrie. Tale integrazione deve essere comunicata all’OI entro 48 ore dalla stipula.
La percentuale massima di integrazione consentita è pari al 20% sul quantitativo di ogni singolo contratto e, per contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t, è consentita fino a 500 tonnellate.
Integrazioni superiori devono essere autorizzate dal Comitato di Coordinamento
dell’OI.
Le integrazioni ai contratti per un quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantengono tutte le condizioni previste nel contratto originario.
Nelle integrazioni ai contratti, per quantitativi compresi tra il 10% ed il 20%, le condizioni economiche stabilite nel contratto originario possono essere oggetto di modifica.
Le parti devono segnalare al Comitato di Coordinamento eventuali gravi anomalie nel rispetto del regolare corso contrattuale.
L’OI procede alla costituzione e attivazione dei necessari dispositivi di controllo per le
verifiche di quanto le medesime parti hanno concordato.
Art. 3 - CONTRATTI DI FORNITURA
L’OI predispone il modello del Contratto di Fornitura, recependo quanto previsto nel/i Contratto/i Quadro d’Area. Tali modelli predisposti saranno inviati entro due settimane dalla sottoscrizione del Contratto Quadro d’Area.
Gli elementi qualificanti dei singoli Contratti di Fornitura sono:
- tipologia e quantità
- superfici e rese previste
- prezzo unitario per tipologia
- durata del contratto
- modalità, termini di pagamento, garanzie e indennità
- modalità e programmazione delle consegne e dei trasporti
- penalità (mancato ritiro e/o consegna)
Nei singoli Contratti di Fornitura ed Impegni di Conferimento, e con specifico riferimento alle superfici, le Parti possono disporre che - in caso di resa superiore rispetto alle stime - l’ulteriore quantitativo di materia prima prodotta debba essere conferita al Trasformatore contraente. Solo in caso di rifiuto da parte di quest’ultimo, la quantità eccedente potrà essere attribuita ad altri soci dell’OI.
I singoli contratti potranno prevedere clausole integrative e comunque non confliggenti con gli elementi minimi qualificanti precedentemente indicati.
Il Contratto Tipo prevede in allegato:
- i dati da prevedere sul certificato di consegna
- criteri di valutazione qualitativa e relativa variazione sul prezzo
I singoli Contratti di Fornitura devono essere consegnati all’OI a cura delle parti entro i termini previsti per il deposito dei contratti all’Agea. Nel caso di contratti fra industrie di trasformazione e OP fuori dall’OI, le industrie sono tenute a provvedere alla consegna del Contratto di Fornitura entro gli stessi termini.
Le cooperative di auto trasformazione sono tenute a comunicare all’OI anche in forma aggregata le quantità di pomodoro impegnate con i soci distinte per tipologia, le superfici impegnate e le rese entro il 30 giugno.
Entro 10 giorni dalla consegna dei contratti l’OI controllerà la conformità dei suddetti
Contratti al Contratto Quadro d’Area e agli impegni assunti.
Eventuali lavorazioni in conto terzi, riguardanti i contratti depositati, andranno comunicate tempestivamente a cura dell’associato all’OI. In riferimento alla materia prima prodotta o trasformata nel territorio dell’OI, gli associati dovranno comunicare i relativi dati. Il socio trasformatore dovrà inoltre comunicare all’OI le eventuali modalità diverse di lavorazione o di attività (ad es. lavorazione in conto terzi, affitto d’azienda, sospensione dell’attività).
Nel caso in cui esigenze commerciali rendano necessario e/o opportuno procedere alla stipula di contratti prima della definizione del Contratto Quadro d’Area (c.d. “Pre- contratti”), ciò sarà possibile nel rispetto della seguente previsione: i Precontratti sono validi ed efficaci tra le parti purché, in caso di eventuali disposizioni in contrasto con il Contratto Quadro d’Area successivamente stipulato, essi contemplino una clausola di adeguamento automatico a quest’ultimo.
Per le attività previste dal presente articolo l’OI proporrà all’attenzione del Comitato di Coordinamento e all’Assemblea dei Soci i dati rinvenienti dal telerilevamento satellitare che il socio ANICAV porrà a disposizione dell’OI.
Le comunicazioni avverranno periodicamente con una nota di commento per il tramite di un gruppo di lavoro composta da 2 rappresentanti di parte agricola e 2 rappresentanti di parte industriale.
Art. 4 - CERTIFICATI DI CONSEGNA
Come previsto dal Contratto Quadro d’Area e per comprovare l'avvenuto ritiro e relativi dati (qualità, peso e prezzo finale del prodotto ritirato), le industrie emettono un certificato di consegna, in forma cartacea e/o digitale grazie all'utilizzo di idonee tecnologie
L’OI definirà specifiche forme di digitalizzazione al fine di rendere più veloce ed
agevole la gestione dei certificati.
I dati contenuti nei certificati di consegna saranno trasmessi alle OP, in forma telematica, massimo entro le 72 ore successive alla consegna. L’OI predispone un fac- simile di certificato di consegna da utilizzare nell’area di riferimento.
Le OP e le OP di auto-trasformazione inviano i dati contenuti nei certificati all’OI in forma aggregata per trasformatore entro il giovedì successivo alla settimana di consegna. Analogamente le imprese di trasformazione comunicano all’OI i dati aggregati contenuti nei certificati di consegna relativi a soggetti non associati, singoli produttori inclusi.
Art. 5 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
Le procedure di valutazione della qualità delle materie prime sono definite secondo metodi codificati ed approvati dall’OI. Il personale preposto dovrà essere adeguatamente formato.
Art. 6 - DATI DEL SETTORE POMODORO
Entro 20 giorni dal deposito dei contratti l’OI elabora ed aggrega i dati relativi ai quantitativi contrattati, dopo averne verificata la conformità con il Contratto Quadro. Il Comitato di Coordinamento valuterà le posizioni circa la conformità e la congruità e attuerà le azioni conseguenti.
Al fine di mantenere un efficace sistema di monitoraggio, le OP comunicano entro il 15 luglio all’OI i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate.
Nel corso della campagna di trasformazione verranno effettuate tre rilevazioni dei prodotti finiti: il 28 agosto, il 30 settembre e il 31 ottobre le Industrie di trasformazione private e di auto-trasformazione e Cooperative comunicano i quantitativi suddivisi per tipologia di prodotto finito ottenuto.
Le Industrie di Trasformazione private e di auto-trasformazione e Cooperative comunicano le giacenze di magazzino, suddivise per tipologia di prodotto, al 31 ottobre, al 28 febbraio e al 30 giugno.
I dati totali sono messi a disposizione degli Associati in forma aggregata, secondo le norme statutarie e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO
Le parti sono tenute a comunicare all’OI l’elenco dei pagamenti entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza prevista contrattualmente, secondo la modulistica prevista.
Le industrie di trasformazione si impegnano ad effettuare i pagamenti nei termini di legge.
Le OP e le Cooperative di auto-trasformazione effettuano il pagamento secondo le proprie regole statutarie e/o regolamenti.
Le OP si impegnano a provvedere al pagamento ai propri associati entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte delle Industrie di trasformazione.
Art. 8 CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO
Al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento sui rapporti interni si prevede la costituzione di un sistema sanzionatorio, come previsto da Statuto. Il sistema sanzionatorio in riferimento alle regole condivise prevede una gradualità da definirsi in apposito specifico regolamento.
Art. 9 ESCLUSIONI
Il presente Accordo non si applica alle produzioni di Pomodoro San Marzano dell’Agro
Sarnese Nocerino DOP.