SOCIETÀ ENTRATE PISA S.E.PI. S.P.A.
SOCIETÀ ENTRATE PISA S.E.PI. S.P.A.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Ufficio Gare
Contratti e Patrimonio
SGQ Registrazione N° 206834
INDICE
Parte prima
Disposizioni generali
Da pagina 3 a pagina 8
Articolo 1: Ambito di applicazione Articolo 2: Principi generali
Articolo 3: Ripartizione delle competenze all'interno della società Articolo 4: Commissione di gara
Articolo 5: Aggiudicazione provvisoria e definitiva Articolo 6: Stipulazione dei contratti
Articolo 7: Pubblicità e trasparenza
Parte seconda
Contratti dai quali deriva un'entrata
Da pagina 8 a pagina 11
Articolo 8: Principi generali
Articolo 9: Alienazione e permuta di beni immobili Articolo 10: Alienazione e permuta di beni mobili
Articolo 11: Locazione, affitto o comodato di beni immobili
Parte terza
Contratti dai quali deriva una spesa
Da pagina 11 a pagina 19
Articolo 12: Definizioni
Articolo 13: Disposizioni di carattere generale
Articolo 14: Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società
Articolo 15: Approvvigionamento di beni e servizi per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria
Articolo 16: Esecuzione di lavori in economia
Articolo 17: Lavori eseguiti in amministrazione diretta
Articolo 18: Affidamento di lavori in economia mediante cottimo Articolo 19: Elenco degli operatori economici
Allegato n.1 Da pagina 20 a pagina 22
Beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società
Allegato n.2 Da pagina 23 a pagina 24
Lavori eseguibili in economia
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Parte prima Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento:
a) disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti dai quali derivi una spesa od una entrata per la società, entro i limiti previsti per l’Amministratore unico dall’articolo 19 dello statuto societario;
b) si applica anche ai procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti, che la società gestisce in virtù di accordi, comunque denominati, con altri enti pubblici;
c) trova applicazione, in via sussidiaria ed integrativa, rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
2. Le disposizioni della parte prima del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti disciplinati nelle parti seconda e terza, per quanto non diversamente stabilito.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti, si applicano ai procedimenti amministrativi finalizzati, rispettivamente:
• alla esecuzione di lavori in economia di importo non superiore alla soglia fissata nell’articolo 125 D.lgs. 163/2006;
• all’approvvigionamento di beni e servizi in economia di importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario (articolo 28 D.lgs. 163/2006).
Articolo 2
Principi generali
1. Tutti i contratti, nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione, devono essere gestiti:
a) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale;
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b) nel rispetto della libera concorrenza;
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c) nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza1;
d) nel rispetto dei principi e delle disposizioni di tutela dei lavoratori2;
e) secondo finalità di ecocompatibilità e sostenibilità ambientale;
f) nel rispetto del codice etico adottato dalla società3.
2. La società può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall’ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.
3. La società può definire le clausole dei contratti che meglio soddisfano l’interesse pubblico, anche se non espressamente previste dall’ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.
1 Cfr. l’articolo 1, comma 1, L. 7/8/1990 n. 241. Articolo 1 (Principi generali dell’attività amministrativa)- 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
2 Cfr. l’articolo 86, comma 3bis, D.lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)- 3bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3 Cfr. l’articolo 2 D.lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 2 (Principi)- 1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
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4. Qualora nel corso di validità del presente regolamento, dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento, che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate ed automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
Articolo 3
Ripartizione delle competenze all'interno della società
1. Le attività di gestione delle procedure, connesse all’attività negoziale, rientrano nella competenza dei responsabili di staff o di ufficio -così come individuati dall’atto di organizzazione della società- i quali si avvalgono della consulenza e del supporto dell’ufficio Gare Contratti e Patrimonio.
2. Il responsabile di staff o di ufficio è il responsabile unico del procedimento.
3. Il responsabile di staff o di ufficio, ogniqualvolta intenda procedere all’acquisizione di un servizio, di una fornitura, etc., provvede a:
a) verificare la copertura finanziaria necessaria in relazione all’acquisizione;
b) concordare con l’ufficio Gare Contratti e Patrimonio la procedura più idonea alla stipulazione del contratto;
c) fornire all’ufficio Gare Contratti e Patrimonio tutti i dati e gli elementi (bozza del capitolato tecnico) preliminari alla predisposizione degli atti di gara.
4. L’ufficio Gare Contratti e Patrimonio, una volta acquisite le informazioni necessarie, predispone gli atti di gara.
5. Una volta stipulato il contratto, il responsabile del procedimento segue l’esecuzione dello stesso coadiuvato dall’ufficio Gare Contratti e Patrimonio.
Articolo 4
Commissione di gara
1. L’ufficio Gare Contratti e Patrimonio, previa consultazione con il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno per la gestione della procedura di scelta del contraente, propone alla direzione aziendale la nomina di una
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commissione di gara, costituita da un numero dispari di componenti. La commissione di gara è obbligatoria quando l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La commissione di gara è presieduta dal responsabile unico del procedimento mentre i membri sono normalmente scelti tra i dipendenti della società o, in casi particolari, di altre pubbliche amministrazioni. Il soggetto che nomina la commissione può altresì, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone il relativo compenso.
3. I commissari devono astenersi dalla partecipazione alla commissione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando:
a) si trovino o possano trovarsi in conflitto di interessi con la società;
b) siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con alcuno dei concorrenti;
c) non possano garantire imparzialità nei confronti dei concorrenti.
4. Compete alla commissione di gara:
a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
b) individuare i soggetti da invitare a presentare un’offerta;
c) verificare l’ammissibilità delle offerte;
d) valutare le offerte;
e) verificare l’eventuale anomalia delle offerte;
f) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
g) proporre alla società l’aggiudicazione.
5. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 5
Aggiudicazione provvisoria e definitiva
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1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara, viene recepita in un provvedimento del responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, a condizione che:
a) sia stato compiuto un adeguato controllo sulle operazioni della commissione di gara;
b) sia stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisoriamente individuato;
c) sia stato accertato che, nei confronti dell’aggiudicatario provvisoriamente individuato, non sussista impedimento alcuno alla stipulazione del contratto;
d) siano state verificate le eventuali altre condizioni stabilite per la regolamentazione della procedura.
2. Qualora le condizioni di cui al comma precedente non siano soddisfatte, il responsabile del procedimento con provvedimento dichiara la decadenza dell’aggiudicatario individuato in via provvisoria, e designa, quale aggiudicatario in via provvisoria, il concorrente in graduatoria, scelto tra quelli immediatamente successivi, che possegga i requisiti richiesti.
Articolo 6
Stipulazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto dopo che:
a) siano stati compiuti i necessari accertamenti d’ufficio;
b) sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
c) l’aggiudicatario abbia provveduto a trasmettere la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.
2. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o di documenti informatici4.
4 Cfr. l’articolo 11, comma 13, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 11 (Fasi delle procedure di affidamento)- 13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
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3. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, i relativi oneri sono a carico dell’altro contraente.
4. Qualora la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dalla società, i relativi oneri sono a carico dell’altro contraente, solo se questi ne era stato informato, prima della manifestazione del proprio consenso.
5. La stipulazione dei contratti compete all’amministratore unico o suo delegato. La persona, che stipula il contratto per conto della società, deve astenersi dalla stipulazione del contratto quando:
a) si trovi in conflitto di interessi con la società;
b) sia legato da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l’altro contraente;
c) non possa garantire imparzialità nei confronti dell’altro contraente.
Articolo 7
Pubblicità e trasparenza
1. L’affidamento e la stipulazione di ogni contratto sono resi pubblici, secondo le modalità stabilite dalla vigente legislazione, e qualora sia ritenuto opportuno, anche mediante avviso sul sito internet della società.
Parte seconda
Contratti dai quali deriva un'entrata
Articolo 8
Principi generali
1. L’avvio di ogni procedura, finalizzata alla stipulazione di contratti da cui derivi un’entrata per la società, è preceduta:
a) dalla esplicitazione delle finalità che si intendono perseguire;
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
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b) dalla scelta della procedura di individuazione del contraente, più funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico;
c) dalla individuazione della tipologia di contratto e delle principali clausole contrattuali.
2. Compete all’amministratore unico o suo delegato, documentare l’adempimento delle condizioni di cui al comma precedente.
3. I contratti sono di norma conclusi al prezzo più alto, ovvero alle condizioni più vantaggiose per la società, tenuto conto dell’interesse pubblico che si intende soddisfare. L’amministratore unico può, tuttavia, concludere contratti a condizioni economiche meno vantaggiose, se ciò sia giustificato da altre utilità, anche future, a beneficio della società.
Articolo 9
Alienazione e permuta di beni immobili
1. L’alienazione o la permuta di beni immobili è consentita previa:
a) stima del valore del bene;
b) manifestazione di volontà dell’amministratore unico.
2. La procedura per l’alienazione di beni immobili è, di norma, la procedura aperta, salvo che sussistano particolari ragioni di pubblico interesse a procedere mediante procedura negoziata. La procedura negoziata è, di norma, seguita quando l’alienazione o la permuta sia in favore di una pubblica amministrazione.
Articolo 10
Alienazione e permuta di beni mobili
1. L’alienazione o la permuta di beni mobili è consentita previa:
a) stima del valore del bene;
b) accertamento della inutilità dei beni o dell’eccessiva onerosità a mantenere i beni.
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2. La procedura per l’alienazione di beni mobili è, di norma, la procedura aperta, salvo che sussistano particolari ragioni di pubblico interesse a procedere mediante procedura negoziata.
3. Per particolari tipologie di beni, il responsabile di staff o di ufficio, previo assenso dell’amministratore unico, può disporre la consegna dei beni mobili al fornitore di analoghi beni nuovi a scomputo del prezzo di acquisto, quando ciò sia più vantaggioso per la società. Qualora ciò sia previsto nel contratto per l’acquisto di beni nuovi, trovano applicazione anche le disposizioni della parte terza.
4. Previa manifestazione di volontà dell’amministratore della società, è consentita la donazione di beni mobili, per i quali ne sia stata accertata la inutilità per la società, ad associazioni, istituzioni religiose, società sportive o cooperative sociali, per il perseguimento di finalità sociali.
5. L’alienazione di azioni, quote di società, obbligazioni o titoli di credito avviene mediante il mercato finanziario ovvero mediante collocamento privato, a seconda di quale sia la forma di alienazione più vantaggiosa per la società.
Articolo 11
Locazione, affitto o comodato di beni immobili
1. La concessione in locazione od affitto o comodato di beni immobili della società in favore di una pubblica amministrazione, è preceduta da una procedura negoziata diretta, nella quale sono definite le condizioni del rapporto contrattuale, sulla base anche di eventuali intese precedenti.
2. La concessione in locazione od affitto o comodato di beni immobili della società in favore di soggetti privati, avviene mediante procedura negoziata preceduta da adeguata pubblicità. Nell’avviso preventivo sono fissate le principali condizioni contrattuali proposte, le norme della procedura, le modalità di presentazione delle candidature e delle offerte nonché il criterio di aggiudicazione.
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3. Previa manifestazione di volontà dell’amministratore unico è consentita la locazione, l’affitto od il comodato di beni immobili non utilizzati dalla società, ad associazioni, istituzioni religiose, società sportive o cooperative sociali, per il perseguimento di finalità sociali.
Parte terza
Contratti dai quali deriva una spesa
Articolo 12
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della parte terza del regolamento si intende per:
appalto di lavori: contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un operatore economico e la società, avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle attività indicate nella classificazione CPV, Divisione 45, Gruppo da 45.1 a 45.5 (allegato I D.lgs. 163/2006);
appalto di forniture: contratto a titolo oneroso, diverso da quello di lavori o di servizi, avente per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti;
appalto di servizi: contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra un prestatore di servizi e la società, diverso dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, avente per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II D.lgs. 163/2006;
contratto aperto: contratto di durata normalmente pluriennale, avente ad oggetto lavori, forniture o servizi, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per prestazioni non
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predeterminate nel numero, ma rese necessarie secondo le esigenze della società5.
2. Qualora, nel corso di validità del regolamento, dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche le definizioni di cui al comma precedente si intendono automaticamente sostituite e/o integrate dalle norme sopravvenute.
Articolo 13
Disposizioni di carattere generale
1. L’avvio di ogni procedura, finalizzata alla stipulazione di contratti che comportino una spesa per la società, è preceduta:
a) dalla verifica di adeguata copertura finanziaria;
b) dalla esplicitazione delle finalità che si intendono perseguire;
c) dalla scelta della procedura di individuazione del contraente più funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico6;
d) dalla individuazione della tipologia di contratto e delle principali clausole contrattuali, ed in particolare di quelle a tutela della società.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato, allo scopo di sottoporlo alla disciplina, legislativa o regolamentare, specifica dei lavori in economia o degli approvvigionamenti in economia. Non si considera frazionamento artificioso la suddivisione del lavoro o dell’approvvigionamento:
• in ambiti territoriali diversi seppur all’interno del territorio di competenza della società
5 Cfr. l’articolo 154 D.P.R. 21/12/1999 n. 554. Articolo 154 (Lavori di manutenzione)- 1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
6 Cfr. l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 11 (Fasi delle procedure di affidamento)- 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
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e/o
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• che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche, esplicitate in apposita relazione del responsabile del procedimento7.
3. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:
a) alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione, anche mediante controlli, prove o collaudi;
b) all’accertamento della insussistenza delle condizioni che giustifichino l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
c) all’accertamento della insussistenza di ragioni di credito della società, da portare in compensazione con i crediti del contraente.
4. Compete al responsabile del procedimento documentare l’adempimento delle condizioni di cui ai commi precedenti.
Articolo 14
Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società
1. I beni e servizi, indicati nell’allegato n. 1, costituiscono l’elenco indicativo dei beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società.
2. Sono beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società anche quelli che, seppur non espressamente indicati nell’allegato n. 1, sono necessari per:
a) la risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o per agire nei confronti del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
7 Cfr. gli articoli 29, comma 4 e 125, comma 13, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 29 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)- 4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
Articolo 125 (Lavori, servizi e forniture in economia)- 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
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b) la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e/o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
3. Compete al responsabile del procedimento motivare il fatto che una determinata prestazione di beni e/o servizi, seppur non espressamente indicata nell’allegato n. 1, sia riconducibile ad una delle categorie indicate nel comma precedente.
Articolo 15
Approvvigionamento di beni e servizi per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria
1. Gli approvvigionamenti di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società, per i quali sia prevedibile di anno in anno il relativo fabbisogno, sono, di norma, compiuti mediante un contratto pluriennale od un contratto aperto, salvo che motivate ragioni di convenienza non inducano a preferire approvvigionamenti annuali.
2. Gli approvvigionamenti di beni e servizi, per importi fino alla soglia di rilievo comunitario, sono, di norma, effettuati con procedura negoziata, salvo che particolari ragioni di convenienza per la società, non inducano a preferire il ricorso alla procedura aperta o ristretta.
3. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati, con criterio di rotazione, dall’elenco dei fornitori di beni e servizi di cui all’articolo 19. Il numero minimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata non può essere inferiore a 5. Qualora, in relazione alla
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fornitura oggetto di procedura negoziata, nell’elenco non esistano almeno 5 operatori economici da invitare, il responsabile del procedimento provvede ad invitare altri operatori economici individuati mediante indagine di mercato. Qualora non sia possibile invitare almeno 5 operatori economici, la procedura negoziata si svolge con gli operatori economici che è stato possibile invitare.
4. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata sono stabilite preventivamente, e comunicate in forma scritta o telematica alle imprese invitate.
5. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo non superiore a € 20.000,00 + IVA è facoltà del responsabile del procedimento procedere direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un unico fornitore, scelto dall’elenco di cui all’articolo 19, ovvero, in mancanza di operatori economici nell’elenco, previa indagine di mercato sui prezzi correnti e sulle condizioni di vendita normalmente praticate8.
Articolo 16
Esecuzione di lavori in economia
1. L’esecuzione di lavori strumentali alla manutenzione ed alla conservazione dei beni immobili della società, per i quali sia prevedibile di anno in anno il relativo fabbisogno, sono normalmente affidati con un contratto pluriennale od un contratto aperto, salvo che motivate ragioni di convenienza non inducano a preferire contratti annuali.
2. I lavori indicati nell’allegato n. 2 costituiscono l’elenco indicativo dei lavori eseguibili in economia.
8 Cfr. l’articolo 125, comma 11, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 125 (Lavori, servizi e forniture in economia)- 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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3. Sono eseguibili in economia anche quei lavori che, seppur non espressamente indicati nell’allegato n. 2, sono riconducibili alle seguenti categorie9:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla legislazione vigente;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00
€;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere od impianti, a seguito della risoluzione del contratto od azione esperita nei confronti dell’appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori.
4. Compete al responsabile del procedimento motivare il fatto che un determinato lavoro, seppur non espressamente indicato nell’allegato n. 2, sia riconducibile ad una delle categorie indicate nel comma precedente.
Articolo 17
Lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori che rientrano nelle tipologie indicate nell’articolo 16, anche se, per la loro definizione ed
9 Cfr. l’articolo 125, comma 6, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. Articolo 125 (Lavori, servizi e forniture in economia)- 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarla con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
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esecuzione, si renda necessario redigere specifici elaborati grafici e/o prestazionali.
2. Il responsabile del procedimento:
a) provvede all’esecuzione dell’intervento mediante
• materiali, mezzi ed attrezzature della società e/o appositamente noleggiate
e
• maestranze della società e/o appositamente assunte;
b) provvede a controllare che l’intervento sia eseguito a regola d’arte;
c) controlla che le fatture dei relativi fornitori siano conformi agli ordini di acquisto;
d) accerta che non debbano essere operate nei confronti dei fornitori detrazioni e/o penali.
Articolo 18
Affidamento di lavori in economia mediante cottimo
1. L’affidamento di lavori in economia, per gli importi consentiti dalla vigente legislazione, è, di norma, effettuato con procedura negoziata, salvo che particolari ragioni di convenienza per la società, non inducano a preferire il ricorso alla procedura aperta o ristretta.
2. Le imprese da invitare alla procedura negoziata sono individuate, con criterio di rotazione, dall’elenco di cui all’articolo 19. Il numero minimo di imprese da invitare alla procedura negoziata non può essere inferiore a 5. Qualora nell’elenco di cui all’articolo 19 non esistano almeno 5 imprese da invitare, il responsabile del procedimento provvede ad invitare altri fornitori individuati mediante indagine di mercato. Qualora non sia possibile invitare almeno 5 fornitori, la procedura negoziata si svolge con i fornitori che è stato possibile invitare.
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3. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata sono stabilite preventivamente e comunicate, in forma scritta o telematica, alle imprese invitate.
4. Per l’affidamento di lavori in economia di importo non superiore a € 40.000,00 + IVA è facoltà del responsabile del procedimento procedere direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un'unica impresa, previa indagine di mercato sui prezzi correnti e sulle condizioni normalmente praticate.
Articolo 19
Elenco degli operatori economici
1. Con deliberazione dell’amministratore è stato istituito l’elenco:
a) dei fornitori di beni, che intendono essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai fabbisogni della società;
b) dei prestatori di servizi, che intendono essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai fabbisogni della società;
c) delle imprese, che intendono essere invitate alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori in economia mediante cottimo, suddiviso per categorie di lavori funzionali ai fabbisogni della società.
2. Ciascun operatore economico, che intenda essere iscritto nell’elenco, deve presentare apposita istanza, specificando in quali categorie merceologiche o categorie di lavori intende essere inserito. L’inserimento nell’elenco segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’elenco viene periodicamente aggiornato con l’inserimento degli operatori economici che hanno presentato l’istanza.
3. L’operatore economico, che è stato inserito nell’elenco, verrà cancellato dall’elenco qualora:
• chieda di essere cancellato;
• non abbia presentato offerta, pur essendo stato invitato per 3 volte;
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• incorra in una causa di esclusione dagli appalti pubblici prevista dal D.Lgs. 163/2006.
4. Gli elenchi di cui al comma 1, relativamente agli operatori economici che abbiano ricevuto almeno una lettera di invito a procedura negoziata, ovvero abbiano già stipulato un contratto con la società, sono consultabili sul sito internet della società.
5. La gestione e l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 è di competenza dell’Ufficio Gare Contratti e Patrimonio.
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Allegato n. 1
Beni e servizi strumentali al normale funzionamento della società Si considerano strumentali al normale funzionamento della società le spese per:
1. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della società, di amministratori e dipendenti della società;
2. assunzione in locazione di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
3. corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
4. divulgazione di qualunque notizia o comunicazione relativa alla società, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e di concorso, a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, nonché la pubblicità della società sugli elenchi telefonici e/o su siti informatici;
5. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
6. traduzioni, copie e trascrizioni nei casi in cui la società non possa provvedervi con il proprio personale;
7. stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici;
8. cancelleria, riparazioni mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
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9. l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampati, cablaggi e materiale informatico hardware e software utilizzati dagli uffici;
10. fornitura e/o noleggio e/o leasing di autoveicoli, macchine operatrici ed attrezzature per lo svolgimento delle attività istituzionali;
11. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di autoveicoli, macchine operatrici, compreso il rifornimento di carburante, lubrificante e di materiale di ricambio ed accessori; forniture per la gestione e manutenzione del parco automezzi;
12. polizze di assicurazione;
13. tasse di proprietà per automezzi ed apparecchi televisivi;
14. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
15. fornitura di buoni pasto per il personale;
16. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
17. fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
18. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
19. acquisto e manutenzione di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici ed i vari servizi;
20. spese postali, marche da bollo e registrazione contratti;
21. fornitura ed installazione di parti di ricambio per attrezzature e mezzi d’opera utilizzati dal personale;
22. servizi di vigilanza diurna e notturna per gli immobili, mobili ed apparecchiature;
23. forniture per l’esecuzione dei lavori in economia;
24. forniture per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, qualora non siano comprese in convenzioni con gli enti gestori;
25. spese per l’approvvigionamento del magazzino;
26. forniture per interventi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori;
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27. spese per adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
28. forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte e ristrette e non possa esserne differita l’esecuzione;
29. ricerche, indagini, studi, rilevazioni, perizie di stima e consulenza specialistiche;
30. predisposizione della documentazione per il frazionamento e/o l’accatastamento di beni immobili;
31. servizi finanziari e/o bancari;
32. spese per completare l’esecuzione di un contratto risolto anticipatamente per colpa dell’originario appaltatore;
33. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
34. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica e/o del patrimonio storico, artistico e culturale;
35. incarichi con professionisti iscritti in albi o con professionisti non iscritti in albi, ma che svolgono una delle attività indicate negli allegati II A e II B del D.Lgs. n. 163/2006;
36. difesa della società quando sia convenuta in giudizio avanti al giudice ordinario o amministrativo;
37. incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di opere pubbliche, nonché di accatastamento e frazionamento immobiliare, purché di importo non superiore a quanto indicato nell’articolo 15, comma 4;
38. quant’altro sia necessario per il normale funzionamento della società.
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Allegato n. 2
Lavori eseguibili in economia
Si considerano lavori eseguibili in economia le seguenti tipologie:
1. interventi di manutenzione da eseguirsi sugli immobili in proprietà o uso della società inclusi:
• il recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e/o degradate
• la rimozione di rifiuti solidi e/o liquidi
• il taglio della vegetazione
• la sostituzione e/o spostamento di pannelli pubblicitari
• la realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso i rispettivi sottofondi ed opere annesse
• l’eliminazione delle barriere architettoniche
• la realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra
• la realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in proprietà o uso della società inclusa
• la riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi
• il ripristino di locali ed uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli
• il ripristino della pubblica incolumità con l’eliminazione del pericolo;
2. interventi per il miglioramento e/o adeguamento e/o sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. interventi di manutenzione sugli impianti inclusi:
• la realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici in proprietà o uso della società inclusa:
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• la trasformazione delle centrali termiche con l’adozione di sistemi a minor impatto ambientale
• la realizzazione e/o manutenzione delle reti fognarie bianche o nere e fosse biologiche
• la realizzazione e/o manutenzione dei quadri di distribuzione linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra
• la realizzazione e/o manutenzione degli impianti TV, di allarme, antintrusione, controllo degli accessi ed antincendio
• il ripristino di servizi igienici e relativa funzionalità, compreso le modifiche per i portatori di handicap
• l’adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché i lavori di manutenzione o di mantenimento, compreso le verifiche periodiche per l’esercizio
• gli interventi necessari causa nuove utenze (luce-gas-acqua-telefono- connessioni telematiche);
4. interventi di esplorazione e/o sondaggio e/o rilievo necessari per la redazione dei progetti e/o delle perizie di variante;
5. interventi che devono essere eseguiti d’ufficio con spese a carico dei contravventori.