ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990 n. 241)
Accordo di collaborazione
(ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990 n. 241)
tra
l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, di seguito denominato, anche, "ENPAP" o "Ente", con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, Codice Fiscale 05410091002, rappresentato dal Dottor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/11/1966, C.F. TRRFCD66S22A048M, nella sua qualità di Presidente e rappresentate legale, elettivamente domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede legale dell'Ente;
e
il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, di seguito denominato, anche, come "CNOP", con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, cap. 00198 Roma - Codice Fiscale 97107620581, rappresentato dal Dottor Xxxxx Xxxxxxx nato a Temi il 16 novembre 1954, C.F. LZZDVD54S16L117M, nella sua qualità di Presidente p.t. e rappresentante legale;
di seguito congiuntamente definiti le "Parti".
Premesso che:
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
l'ENPAP è una fondazione di diritto privato che, ai sensi del decreto legislativo 1O febbraio 1996, n. 103, si occupa della previdenza obbligatoria degli Psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione, nonché di erogare ai propri iscritti le forme di assistenza definite dagli Organi dell'Ente nel rispetto della legge;
l'ENPAP rientra nella categoria degli organismi di diritto pubblico ai quali è esteso l'ambito soggettivo di applicazione del citato articolo 15 della L. n. 241/90;
- il CNOP è un ente pubblico non economico che, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
il CNOP promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso la predisposizione del codice deontologico;
il CNOP è, altresì, l'organismo di rappresentanza istituzionale a livello nazionale degli interessi della categoria professionale degli iscritti all'Ordine degli Psicologi;
sono intercorsi contatti fra l'ENPAP e il CNOP al fine di sviluppare una collaborazione istituzionale sempre più solida e costante nelle aree di comune interesse;
l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 dispone che "Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale";
l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dispone che "L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti aifini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale";
l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata";
L'art. 2 del Codice Deontologico degli psicologi e delle psicologhe italiani che punisce ogni azione od omissione contrarie al corretto esercizio della professione, secondo l'art. 26 comma 1 della L. 56/89 ed il regolamento per le procedure disciplinari;
Considerato che
le Parti esprimono reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
per l'ENPAP, in particolare, sussiste la necessità di assicurare un'adeguata gestione delle posizioni contributive, previdenziali e assistenziali dei propri iscritti, attraverso la conoscenza e il trattamento di dati e informazioni relativi agli iscritti stessi che siano complete ed esaurienti;
per il CNOP, in particolare, risulta rilevante curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, nonché promuovere e favorire la collaborazione e l'uniformità di applicazione delle norme tra i consigli territoriali dell'Ordine;
interesse comune alla Parti è anche quello di sensibilizzare gli psicologi sull'importanza degli aspetti previdenziali, assistenziali e deontologici della professione;
l'interesse di cui ai punti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/1990, da attuarsi mediante accordo come strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Parte è portatrice;
le attività oggetto del presente accordo non comportano pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell'Ente e del CNOP;
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Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
convengono e sottoscrivono quanto segue.
Articolo 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) comunicazione periodica all'ENPAP dei dati e delle informazioni concernenti le iscrizioni, le variazioni, le radiazioni e le cancellazioni, nonché i periodi di sospensione, registrati negli Albi tenuti dai Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi;
b) comunicazione periodica ai Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi e, in copia conoscenza, al CNOP, dei nominativi degli iscritti all'ENPAP che, per più di una annualità, abbiano omesso o fornito infedele comunicazione, ovvero abbiano omesso il pagamento dei contributi dovuti.
Articolo 3 doveri delle Parti
1. Le Parti svolgeranno le attività di cui all'art. 2 come di seguito precisato.
2. Il CNOP si impegna:
a) a comunicare semestralmente all'ENPAP, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, i dati e le informazioni concernenti le iscrizioni, le variazioni, le radiazioni e le cancellazioni, nonché i periodi di sospensione registrati negli Albi professionali tenuti dagli Ordini regionali e provinciali degli Psicologi, relativamente al semestre precedente.
I dati e le informazioni da inviare per ciascun iscritto sono i/le seguenti:
■ nome
■ cognome
■ codice fiscale
■ data iscrizione
■ data cancellazione/radiazione
■ data inizio periodo di sospensione
■ data fine periodo di sospensione
■ indirizzo di residenza o del domicilio professionale
■ Albo territoriale di appartenenza
■ indirizzo PEC
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■ i dati della Sezione Albo, inclusa la Sezione speciale, al fine di identificare i nominativi dei soci componenti le Società Tra Professionisti
b) a fornire ai propri iscritti apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR relativamente alla trasmissione all'ENPAP dei dati di cui alla lettera a);
c) a dare comunicazione del presente accordo ai Consigli territoriali degli Ordini degli Psicologi;
d) a trattare i dati e le informazioni comunicate dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.
3. L'ENPAP si impegna:
a) a comunicare annualmente, indicativamente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, mediante trasmissione ai Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi e, in copia conoscenza, al CNOP, i nominativi dei propri iscritti qualora risultino, per più di un'annualità, omesse o infedeli comunicazioni reddituali, ovvero omessi versamenti contributivi;
b) a trattare i dati e le informazioni comunicate dal esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016;
c) a fornire ai propri iscritti apposita informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR relativamente alla trasmissione ai Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi e, in copia conoscenza, al CNOP dei dati di cui alla lettera a).
Articolo 4 Responsabili di attuazione dell'Accordo
1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, ENPAP indica quale referente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, in qualità di Direttore della Direzione Servizi agli Iscritti dell'Ente. Per il CNOP il Responsabile di attuazione del presente accordo è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore Amministrativo.
Articolo 5 Modalità di trasmissione dei dati
1. Le parti effettuano le comunicazioni di propria pertinenza mediante trasferimento a mezzo PEC, per ENPAP all'indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, per il CNOP all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, dei file di cui al successivo co. 2.
2. Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
■ allegato 1, concernente il tracciato record da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'art. 3, co. 2, lett. a);
■ allegato 1, concernente il tracciato record da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'art. 3, co. 3, lett. a).
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Articolo 6 Oneri economici
1. Il presente accordo non comporta oneri economici e finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i soli costi relativi alle attività oggetto di propria pertinenza.
Articolo 7 Tutela dei dati personali
1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 1 lett. c) ed e) del Regolamento 2016/679 - è individuata nell'adempimento di un obbligo legale nonché nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il rispettivo titolare del trattamento, come dettagliato nelle Premesse.
3. Le Parti operano in qualità di titolari del trattamento ciascuna in relazione alle attività di trattamento suindicate.
4. Il referente privacy per il CNOP è il DPO - Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, contattabile all'indirizzo email xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; per l'ENPAP è il DPO - Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, contattabile all'indirizzo email xxx@xxxxx.xx.
Articolo 8 Durata
1. Il presente accordo ha la durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
Articolo 9
Codice Etico e di Comportamento
2.
ENPAP, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di prendere atto che il CNOP ha adottato, il 29 aprile 2022, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC.
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GENNAIO/LUGLIO ANNO
Dati e informazioni concernenti le iscrizioni, le variazioni, le radiazioni e le cancellazioni, nonché i periodi di sospensione, registrati negli Albi tenuti dai Consigli regionali e provinciali dell’Ordine degli Psicologi
ID | Nome | Cognome | Codice fiscale | Indirizzo di residenza / domicilio professionale | Indirizzo PEC | Consiglio territoriale di appartenenza | Sezione Albo (A / B) | Dati identificativi StP (per Sezione speciale Albo) | Data iscrizione | Data cancellazione / radiazione | Data inizio periodo di sospensione | Data fine periodo di sospensione |
ANNO
Iscritti Enpap per i quali risultino, per più di una annualità, omesse o infedeli comunicazioni reddituali, ovvero omessi versamenti contributivi
ID | Nome | Cognome | Codice fiscale | Consiglio territoriale di appartenenza |